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Raccomandata |
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Incarto
n. 32.2017.104
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 settembre 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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in relazione a: PI 1
parte chiamata
in causa: __________
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 settembre 2016 l’UAI ha riconosciuto a PI 1, nato il __________ 1953, da ultimo attivo sia quale ausiliario di pulizie presso la __________, la quale ha sottoscritto un’assicurazione contro la perdita di guadagno presso RI 1, sia presso gli __________ quale custode di un palazzo di loro proprietà, il diritto ad una rendita intera per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 maggio 2016, per un totale di fr. 6'072.- (fr. 1'518 X 4 mesi). Contestualmente l’amministrazione ha deciso di versare l’importo nella misura di fr. 2'751.65 a RI 1 quale compensazione per le indennità giornaliere versate nel medesimo periodo in relazione con l’attività svolta dall’assicurato per la __________ quale ausiliario di pulizia, nella misura di fr. 2'628.35 agli __________, per i quali l’assicurato svolge l’attività di custode di un palazzo di loro proprietà, quale compensazione per il salario versato nel medesimo periodo e nella misura di fr. 692 al Servizio prestazioni complementari.
1.2. RI 1 (di seguito: RI 1) è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo, in via principale, il versamento dell’importo di fr. 5'830.00 (recte: 5'380: 2'751.65 + 2'628.35; cfr. doc. A7 ed A8) a titolo di compensazione degli anticipi versati dall’assicuratore ad PI 1, in applicazione dell’art. 85bis OAI e __________ CGA. In via subordinata l’insorgente chiede la revoca della decisione ed il rinvio dell’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti e l’emissione di una nuova decisione.
L’assicuratore rileva di aver iniziato a versare indennità giornaliere ad PI 1 il 5 febbraio 2015, di cui fr. 11'174.35 nel periodo litigioso, e di aver inoltrato la domanda di compensazione già in data 26 luglio 2016.
Secondo l’assicuratore, accertato che l’UAI ha riconosciuto al ricorrente un importo di fr. 6'072, di cui 692 sono poi stati versati al Servizio prestazioni complementari, l’ammontare restante di fr. 5'380 gli va interamente versato. Alla medesima conclusione, per l’insorgente, si giunge applicando le CGA.
1.3. Il ricorso è stato trasmesso all’UAI e ad PI 1 per l’inoltro della risposta di causa (doc. II).
1.4. Mentre PI 1 è rimasto silente, con risposta del 17 novembre 2016 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando che la compensazione retroattiva è stata chiesta sia dalla convenuta che dal datore di lavoro dell’assicurato, __________ e di conseguenza, siccome le condizioni di cui all’art. 85bis OAI sono risultate adempiute da entrambe le parti, l’importo è stato ripartito proporzionalmente rispetto agli importi concessi quali anticipi, conformemente alla nota marginale 10075 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR), stato al 1° gennaio 2016 (doc. IV).
1.5. Con osservazioni del 2 dicembre 2016 l’assicuratore sostiene che malgrado quanto stabilito dalla nota marginale 10075 DR, ha diritto all’intero importo chiesto in compensazione e ciò in base all’art. __________ CGA, parte integrante del contratto tra la ricorrente ed il datore di lavoro dell’assicurato, secondo cui la persona assicurata cede a RI 1 le sue pretese nei confronti di altri assicuratori fino a concorrenza delle prestazioni anticipate da RI 1 (doc. VI).
1.6. Con decreto del 28 aprile 2017 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa gli __________ mettendo loro a disposizione, a crescita in giudicato del decreto, in visione, gli atti formanti l’inc. 32.2016.119 ed assegnando loro un termine scadente il 19 giugno 2017 per l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura, postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. VIII).
Contestualmente a RI 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni entro il quale precisare se la copertura assicurativa di cui si prevale concerne solo l’attività di ausiliario di pulizie svolta da PI 1 per la __________ oppure riguarda anche l’attività di custode svolta per gli __________.
1.7. Dopo aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, il 16 maggio 2017 RI 1 ha affermato:
" (…)
1. Il sottoscritto si rende conto solo ora (purtroppo, e per questo si scusa senza se e senza ma) – che l’assicurato aveva due datori di lavoro, e cioè la __________ e gli __________. Probabilmente l’errore, ossia il fatto di non aver realizzato che l’assicurato avesse due datori di lavoro, è sorto analizzando il formulario “avviso di malattia” al cui punto 8 non figurano altri datori di lavoro (all. 1). Quindi, tornando al quesito posto dal lodevole Tribunale, si può rispondere dicendo che la copertura assicurativa riguardava solo il lavoro presso la __________” (doc. XI)
1.8. Il 18 maggio 2017 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di prendere posizione sulle affermazioni dell’assicuratore e rilevando che:
" (…) nella presa di posizione del 14 novembre 2016 la Cassa __________ ha affermato di aver accertato la corrispondenza temporale nonché i diritti al rimborso da parte di __________ e degli __________ (doc. IV).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare come è stato accertato presso gli __________ che l’importo versato dal 1° febbraio 2016 al 31 maggio 2016 lo è stato in sostituzione del salario, quale anticipo, e dunque a causa di malattia (cfr. doc. da 9 a 15 dell’incarto della cassa di compensazione)” (doc. XII)
1.9. Il 6 giugno 2017 l’UAI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso, allegando una presa di posizione del 1° giugno 2017 della Cassa __________, la quale ha affermato:
" (…)
Per le marginali 10065 e 10066 delle Direttive sulle rendite (DR) sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
- le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse.
Ora, considerato che l’assicurato ha continuato a beneficiare del salario (vedi conteggi allegati alla richiesta di compensazione) anche dopo il deposito, avvenuto in data 6 luglio 2016 (recte: 2015), della domanda AI, la Cassa ha così reputato data la precondizione prevista dalla sopraccitata direttiva ritenendo il salario una prestazione concessa facoltativamente.
Aggiuntivamente, può essere d’aiuto una precedente sentenza di codesto lodevole Tribunale (6 ottobre 2008 – 32.2008.33 – pag. 19) dove si indicava che in assenza di una base contrattuale, secondo il TF, laddove fossero state fornite prestazioni liberamente, doveva essere ritenuto sufficiente, per motivare il diritto alla compensazione il consenso dato per scritto dall’assicurato sull’apposito formulario” (doc. XIII)
1.10. All’assicuratore è stato assegnato un termine scadente il 16 giugno 2017 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’UAI deve versare alla ricorrente l’importo di fr. 2’628.35, pari alla differenza tra l’ammontare di fr. 5'380 rivendicato dall’assicuratore e l’importo di fr. 2'751.65 riconosciutogli.
2.1.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015 il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (cfr. Ranzanici, op. cit. n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.
2.2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
Ai sensi dell’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’ufficio AI.
Per l’art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi (lett. a) le prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo, (lett. b), versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
Secondo l’art. 85bis cpv. 3 OAI, gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.
Va ancora evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Per la nota marginale 10064 DR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, di regola è considerata terzo che ha concesso anticipi anche una cassa malati autorizzata con cui il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera.
Secondo la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
10066 DR – le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067 DR - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
La nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
Per la nota marginale 10068.1 nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
Per la nota marginale 10075 se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le condizioni formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati i N. 10068.1 e 10068.2.
A questo proposito la marginale 10068.1 prevede che nel caso della prestazione di un terzo si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo. Per la marginale 10068.2 se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).
2.3. In concreto l’assicurato è stato messo al beneficio di una rendita AI intera dal 1° febbraio 2016 (ovvero dalla scadenza dell’anno d’attesa) al 31 maggio 2016 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 24 febbraio 2016) per un totale di fr. 6'072.
Nel medesimo periodo l’assicuratore ricorrente ha versato un importo di fr. 11'174.35.
In applicazione dell’art. 85bis cpv. 1 OAI e __________ CGA chiede che l’amministrazione gli rimborsi fr. 5'380 (fr. 6'072 – fr. 692, ossia dedotto l’importo versato al Servizio prestazioni complementari).
L’UAI ha riconosciuto un importo di fr. 2'751.65, mentre fr. 2'628.35 sono stati versati al datore di lavoro __________.
Di principio l’agire dell’UAI è corretto. Infatti, sia l’assicuratore che il datore di lavoro hanno fatto valere la compensazione nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge (art. 85bis cpv. 1 OAI), ossia per mezzo dell’apposito formulario prima dell’emissione della decisione AI.
In tal caso, conformemente alla marginale 10075 DR, avendo entrambe le parti inoltrato una richiesta di versamento retroattivo adempiendo le condizioni formali, l’UAI ha ripartito tra loro gli importi proporzionalmente ai rimborsi concessi quali anticipi. Come emerge dalla presa di posizione del 14 novembre 2016 della Cassa __________, “accertata la corrispondenza temporale nonché i diritti al rimborso da parte di entrambi i terzi, la Cassa ha regolato la pendenza con il versamento alla RI 1 dell’importo di fr. 2'751.65 e al datore di lavoro di fr. 2'682.35” (doc. IV). Trattandosi di importi rivendicati da terzi, superiori all’ammontare degli arretrati disponibili, la cassa ha applicato la nota marginale 10075 ripartendo il versamento retroattivo proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi sulla base della seguente formula:
RI 1: 6'072 x 5'380 = 2'751.65
11’872
Datore di lavoro: 5'800 x 5’380 = 2'628.35
11’872
L’assicuratore non contesta l’applicabilità delle direttive, ma sostiene che “nonostante quanto stabilito nella nota marginale 10075” RI 1 abbia diritto “all’intero importo fatto valere”, in base all’art. __________ CGA.
Per l’art. __________ CGA se il diritto alla rendita di un’assicurazione statale o aziendale non è ancora stato definito, la RI 1 può anticipare in via facoltativa l’indennità giornaliera assicurata. In questo caso, a decorrere dall’inizio del diritto a una rendita RI 1 esige il rimborso delle prestazioni erogate in eccesso. A tale proposito, essa può scegliere se inoltrare questa richiesta di rimborso alla persona assicurata, oppure all’assicuratore che versa la rendita. L’eventuale anticipo di prestazioni è perciò espressamente associato alla riserva di domanda di rimborso al momento del versamento successivo di una rendita. La domanda di rimborso avviene per un ammontare equivalente alla rendita assegnata per lo stesso periodo. La persona assicurata cede alla RI 1 le sue pretese nei confronti di altri assicuratori fino a concorrenza delle prestazioni anticipate dalla RI 1.
Sennonché, questo Tribunale evidenzia che PI 1 lavorava quale ausiliario di pulizie presso la __________ e quale custode di palazzo presso gli __________.
Il contratto assicurativo contro la perdita di guadagno in caso di malattia cui fa riferimento la ricorrente è stato firmato solo con la __________ (doc. A2 e doc. XI), che, rettamente, non ha fatto valere alcuna domanda di compensazione.
Lo stesso assicuratore, in data 16 maggio 2017, ha rilevato di essersi accorto “solo ora” che l’assicurato aveva due datori di lavoro (doc. XI). La __________ con la quale è stato sottoscritto il contratto assicurativo e che non ha chiesto alcunché in compensazione e gli __________ che non hanno sottoscritto alcun contratto assicurativo con l’assicuratore ricorrente e dunque non sono vincolati dal citato art. __________ CGA e dalle altre norme del contratto contro la perdita di guadagno in caso di malattia.
Ciò non significa tuttavia che la decisione possa essere confermata.
Da una parte PI 1 è stato inabile al lavoro dal 6 febbraio 2015 a causa di una patologia alle spalle che lo ha reso incapace al lavoro al 100% nell’attività di ausiliario di pulizia per la __________ (cfr. rapporto finale SMR dell’11 aprile 2016, doc. AI pag. 188). L’assicuratore ricorrente ha versato le indennità giornaliere pattuite contrattualmente.
D’altra parte fino al 5 febbraio 2015 PI 1 ha svolto l’attività di “portinaio e custode, con compiti di sorveglianza e pulizia” per un orario di 2 ore e 30 minuti al giorno in media ed un salario mensile di fr. 1’450 (12 ore a settimana in media). Dal 6 febbraio 2015, ossia dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha continuato a svolgere l’attività di “portinaio e custode, con compiti di sorveglianza” ma “senza compiti di pulizia”. L’orario di lavoro è stato ridotto ad 1 ora al giorno in media, per 6 ore settimanali in media, ossia del 50%. Il salario non è stato modificato (cfr. il “questionario per il datore di lavoro: integrazione professionale/rendita” del 24 luglio 2015; pag. 86 e seguenti incarto AI).
Quale stipendio “attuale” è stato confermato l’importo di fr. 1'450 al mese, pari a fr. 17'400 all’anno (pag. 88 e 89 incarto AI), come emerge anche dal certificato di salario relativo all’intero anno 2015 (doc. 47 incarto cassa di compensazione).
Ciò significa che dei fr. 1'450 percepiti, fr. 725 (50%) lo erano per l’attività effettivamente svolta, mentre fr. 725 (50%) lo erano quali prestazioni concesse facoltativamente per compensare la perdita di salario dovuta a malattia. Alla domanda 2.13: “Di quali prestazioni beneficia il collaboratore/la collaboratrice?”, il datore di lavoro ha infatti indicato: “proseguimento del versamento dello stipendio” e alla domanda: “quale assicurazione versa l’indennità per perdita di guadagno per malattia o infortunio?” il datore di lavoro ha indicato: “per ora, nessuna” (pag. 89 incarto AI).
Nel corso del mese di agosto 2015 è poi stata diagnosticata una rottura completa del sopraspinato e infraspinato con retrazione dei tendini alla spalla destra, che ha necessitato un (nuovo) intervento chirurgico di protesi totale inversa il 18 settembre 2015 e che ha reso l’assicurato completamente inabile al lavoro (pag. 156-157 e 166 e seguenti AI).
Il medico SMR, dr. med. __________, l’11 aprile 2016, sulla base del referto del 23 febbraio 2016 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e ortopedia (pag. 16 incarto cassa malati dell’incarto AI), ha accertato una completa inabilità lavorativa dell’interessato dal 6 febbraio 2015 quale ausiliario di pulizia e un’incapacità lavorativa al 100% come custode ma solo fino al 23 febbraio 2016 (pag. 188 incarto AI). Dal 24 febbraio 2016 l’interessato è tornato abile al lavoro al 100% quale custode (pag. 188 incarto AI), ossia proprio nell’attività ritenuta idonea dagli __________ nel questionario compilato il 24 luglio 2015 e svolta dall’interessato dopo l’insorgere del danno alla salute. Ed in effetti la rendita AI, in seguito all’abituale raffronto dei redditi, è stata correttamente versata fino al 31 maggio 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI, pag. 192 incarto AI).
Alla luce di quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che non è stato accertato se nel periodo litigioso (1° febbraio 2016 – 31 maggio 2016 e segnatamente dal 24 febbraio 2016) l’assicurato ha svolto la precedente attività di custode, senza i compiti di pulizia abbandonati in seguito all’insorgere del danno alla salute (cfr. il “questionario per il datore di lavoro: integrazione professionale/rendita” del 24 luglio 2015; pag. 86 e seguenti incarto AI) e dunque se parte del salario versato dagli __________ (fr. 725, ossia il 50%) lo è in realtà stato per un’attività effettivamente svolta (quale controprestazione per il lavoro esercitato), oppure se l’assicurato non ha più lavorato e dunque l’intero importo (fr. 1'450) costituisce una prestazione concessa liberamente come vuole l’art. 85bis cpv. 2 OAI. Ciò porterebbe ad una modifica del calcolo di ripartizione degli importi da versare proporzionalmente alle parti, giacché gli __________ potrebbero rivendicare “solo” la metà dell’importo versato in quel periodo, ossia fr. 2'900.
Ne segue che prima di decidere sull’effettiva ripartizione dell’importo da compensare, occorre effettuare ulteriori accertamenti.
La decisione deve pertanto essere annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché interpelli gli __________ e PI 1 circa la natura dei loro rapporti nel periodo litigioso e meglio per stabilire se l’interessato ha svolto ed in che misura l’attività di custode come descritta nel questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2015. A questo proposito, quale ulteriore indizio per stabilire se l’interessato ha svolto o meno tale attività, occorrerà verificare, con l’ausilio della Cassa di compensazione alla quale sono affiliati gli __________, se in quel periodo PI 1 è stato sostituito da un’altra persona per lo svolgimento dell’attività di custode.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti