Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.11

 

FC/sc

Lugano

22 dicembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2016 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 dicembre 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1958, già attivo come operaio ge-nerico, nel dicembre 2014, adducendo problemi cardiaci, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 3).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici, con progetto di decisione del 3 novembre 2015, l’Ufficio AI ha rifiutato la concessione di prestazioni, considerato come l’assicurato, da ritenersi inabile in misura completa dal dicembre 2013 al 12 giugno 2014, in seguito del 50% sino al 12 agosto 2014 e quindi nuovamente pienamente abile al lavoro, non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (doc. AI 35).

                                         Alla luce della documentazione prodotta in sede di osservazioni, l’amministrazione ha nuovamente interpellato il SMR, e quindi, con decisione 14 dicembre 2015, confermato il progetto di decisione e respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 39).

 

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, sostenendo in sintesi di essere inabile al lavoro anche successivamente all’agosto 2014, sulla base di documentazione medica già agli atti e preannunciando la presentazione di ulteriori atti medici (doc. I).

                                     

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, pur riservandosi di valutare la documentazione preannunciata dall’assicurato.

 

                               1.4.   In corso di causa il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha prodotto certificati del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. XIV/1, doc. C). Chiamato a esprimersi, l’Ufficio AI, sulla base di Annotazioni del SMR del 24 febbraio, 16 marzo, 7 aprile e 31 agosto 2016, ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII/1, XII/1, XVI/1, IX, XXII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 1 l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; se, inoltre, ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e, infine, al termine di questo anno è invalido almeno al 40% (art. 6 e 8 LPGA). Per l’art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

 

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                        

                               2.5.   Ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il curante dr. __________, il quale, poste le diagnosi di sintomatologia anginosa e stato post impianto di bypass su malattia coronarica (il 13 gennaio 2014), ha attestato un’ina-bilità lavorativa del 50% solo per attività pesanti, potendo il paziente altrimenti eseguire anche la sua ultima attività lavorativa se leggera, definendo la situazione stabile e la prognosi buona (rapporto del 9 febbraio 2015, doc. AI 13). In data 27 maggio 2015 il curante ha precisato le sue conclusioni, confermando le diagnosi di cardiopatia ischemica e esiti di AC Bypass il 13 gennaio 2014 e precisando di non aver attestato alcuna inabilità nell’ultimo anno e che l’assicurato poteva svolgere un’attività lavorativa che non implicasse il porto di pesi superiori ai 2 kg, per dolori toracali e al braccio sinistro (doc. AI 30). Il curante ha pure versato agli atti la lettera d’uscita del 13 giugno 2014 allestita dai sanitari del Servizio di riabilitazione cardiovascolare del __________, i quali hanno posto le seguenti diagnosi cardiologiche:

 

"  1. Quadruplice bypass coronarico (13.01.2014) per malattia coronarica cronica:

 

-    Mammaria interna sx su ramo discendente anteriore

-    Mammaria interna dx su ramo intermedio

-    Vena safena - ramo primo diagonale - ramo posterolaterale dx (sequenziale)

-    Coronarografia (09.01.20l4): severa malattia coronarica trivasale

-    Cardio-TA(. (20.12.2013):  lesioni coronariche sub occlusive/occlusive multiple

-    Ecocardio-TT (06.12.2013): FE 58%, ipertrofia parietale concentrica, spessore parietale 13 mm

 

 

 

                                         Hanno poi riferito le seguenti considerazioni riassuntive finali:

 

"  Complessivamente decorso con adeguato recupero postintervento chirurgico da parte del sig. RI 1 che non manifesta disturbi particolari e che raggiunge attualmente una adeguata tolleranza allo sforzo ed una discreta qualità dì vita.

La compliance sui principi di prevenzione secondaria e sulla riduzione dei fattori di rischio (alimentazione, esercizio fisico, gestione dello stress) non è stata particolarmente elevata e pur mostrando un profilo attualmente abbastanza adeguato, insistiamo con il sig. RI 1 per proseguire anche in futuro rispettando le impostazioni suggerite e sostenendo i regolari controlli cardiologici.

In relazione al riscontro di risposta ipertensiva sisto-diastolica al test ergospirometrico di fine RIA, riteniamo opportuna l'esecuzione dì monitoraggio della P.A. nelle 24 h (Remmler test); a tal proposito il paziente verrà convocato a breve dal segretariato DH del __________.” (doc. AI 12).

 

                                         Nel rapporto finale del 2 novembre 2015 (che ha annullato e sostituito quello del 29 ottobre 2015 che conteneva delle sviste nelle date, doc. AI 32) il dr. __________ del SMR, valutata la documentazione agli atti, posta la diagnosi invalidante di “Quadruplo By-pass AOC (13.01.2014) per malattia coronarica” e osservato come l’assicurato nel dicembre del 2013, a seguito dell’insorgenza di sintomatologia anginosa con riscontro alla coronarografia di malattia coronarica trivasale, fosse stato sottoposto a quadruplo by-pass AOC il 13 gennaio 2014, ha rilevato che “alla valutazione di decorso del 13.06.2014, dopo riabilitazione cardiopolmonare, condizioni cliniche generali buone, non sintomatologia per impegno coronarico, adeguata la tolleranza allo sforzo, il medico curante in data 27.05.2015 certifica di non aver attestato IL nell'ultimo anno (2015)” (doc. AI 32). Ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 1° dicembre 2013, del 50% dal 13 giugno 2014 (data del citato rapporto di dimissione dal periodo di riabilitazione cardiovascolare, doc. AI 12) e nulla dal 13 agosto 2014. Ha quindi osservato a titolo conclusivo che “considerando risolutivo l'intervento di rivascolarizzazione, considerando la certificazione del CCT presente agli atti del 13.06.2014 dove viene descritto un buon recupero funzionale senza segni per sintomatologia coronarica, su valutazione medico teorica si ritiene giustificata IL 100% dal 01.12.2013 e fino a fine riabilita-zione cardiopolmonare (12.06.2014), IL 50% per ulteriori due mesi, dal 13.06.2014 al 12.08.2014 IL 0% dal 13.08.2014” (doc. AI 32, 33).

                                         Mediante progetto di decisione del 3 novembre 2015, l’ammi-nistrazione, ammesse le inabilità lavorative indicate dal SMR, considerato come l’assicurato non avesse presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa del 40%, ha quindi negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 35).

                                         In sede di osservazioni, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione producendo uno scritto del 25 novembre 2015 del dr. __________, chirurgo, che certificava sostanzialmente un’inabilità lavorativa del 50% (doc. AI 37). Lo specialista attestava di aver in cura l’assicurato per problemi cardio-vascolari, tuttora persistenti “con disturbi ipertensivi, problemi di parestesie agli arti inferiori, crisi di aritmie parossistiche, che non sono controllate dalla comune terapia standard”, aggiungendo che “… ultima-mente si presentano pure disturbi di vertigini, di memoria e di astenia muscolare, per cui l’inabilita al lavoro persiste al 50% dal 13.06.2014 ad oggi e continua con una prognosi calcolabile ad ulteriori 12 mesi.” (doc. AI 37).

                                         Sottopostagli tale certificazione, il medico SMR, con annotazione del 2 dicembre 2015, ha affermato:

 

"  La certificazione prodotta agli atti in data 25.11 .2015 a cura del Dr. __________ non modifica quanto espresso nel RAF. Nella certificazione vengono descritti un corollario di sintomi non supportati da controlli specialistici o strumentali. La terapia in uso non giustifica un quadro clinico differente da quello descritto nel RAF.” (doc. AI 38)

 

                                         L’amministrazione ha quindi confermato il progetto, statuendo, tramite la decisione contestata come segue:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

In considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è stato portatore gli ha comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno quantificabile nella misura del:

100% dal 01.12.2013 al 12.06.2014

50% dal 13.06.2014 al 12.08.2014

A contare dal 13.08.2014 è stato dichiarato abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate.

Visto e considerato che non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate.

Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché, come detto, l’assicurato è abile in misura completa nella sua abituale attività lucrativa come pure in attività adeguate.

 

Audizioni

Abbiamo sottoposto il rapporto del Dr. __________ del 25.11 .2015 al medico del Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo dichiara che il rapporto in questione non modifica quanto espresso nel suo rapporto finale del 02.11.2015. Nella certificazione inviata viene descritto un corollario di sintoni non supportati da controlli specialistici o strumentali e la terapia in uso non giustifica un quadro clinico differente da quello descritto nel citato rapporto finale SMR.

Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto indicato sul progetto di decisione del 03.11.2015.

 

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni respinta. (doc. AI 39).

                                         Di fronte al TCA l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha prodotto nuovamente la certificazione del dr. __________ oltre a nuova documentazione medica, in particolare un certificato del dr. __________, generalista, dell’11 febbraio 2016 del seguente tenore:

 

"  In qualità di medico curante del paziente succitato, non sono d'accordo con la decisione del 14.12.2015 da parte dell'Ufficio Assicurazione Invalidità in quanto ritengo che il paziente sia rimasto fortemente debilitato dall'intervento di by-pass coronarici eseguiti nel 2014, sia fisicamente che psichicamente.

Per ulteriori accertamenti specialistici il paziente è stato da me inviato al cardiologo, Dr. med. __________ che farà un rapporto del suo stato fisico e dallo psichiatra, Dr. med. __________ per una valutazione specialistica. Appena in possesso di tali rapporti sarà mia premura farveli pervenire.” (doc. VI/1)

 

                                         In proposito il medico SMR ha osservato il 24 febbraio 2016 che, stanti le previste valutazioni cardiologica e psichiatrica, si restava in attesa di prendere visione delle stesse per poi decidere su eventuale ulteriore procedere (doc. VIII/1).

Il ricorrente ha quindi prodotto un rapporto 15 febbraio 2016 del dr. __________, cardiologo, attestante:

                                        

"  (…)

Anamnesi: cardiopatia ischemica con posizionamento di4 by-pass coronarici nel 2014 dopo sofferenza ischemica coronarica, ipertensione arteriosa, ex-fumatore, famigliarità cardiovascolare alta e dislipidemia. Il paziente dopo l'attacco cardiaco e dopo l'intervento ha subito una riabilitazione non completa, con presenza d'insufflcienza funzionale periodica. Accusa ancora dolori al braccio sx e alla mano sx. Forte insicurezza di vita accompagnata da SAD.

(…)

Esame clinico: personalità ipersensibile, ansia intrinseca e anche un tratto depressivo. Il compenso cardiorespiratorio a riposo di base risulta stabile. La PA è alta, 160/100 mmHg con media riferita e rilevata a domicilio 140-150/80 mmHg. FC 78 bpm.

ECG di base: RS, 76 bpm. Marcate alterazioni della ripolarizzazione come da ischemia o sovraccarico ventricolare sx. T negative. Presenza di BAV di I grado.

ECG post marcia: sostanzialmente invariato con grave sovraccarico ventricolare sinistro. BAV di l grado e assenza di aritmie critiche.

Test della marcia: presenta come dato sostanziale una capacità funzionale Sufficiente, non eccelsa ma discreta. Raggiungimento di 468 metri. PA francamente instabile con PA di base 160/100 mmHg e max 170/90 mmHg. FC dì base 53 bpm. FC max 80 bpm. Saturazione entro i limiti, 97% di base e invariata la max.

EcocardioCD: appare come dato sostanziale, una marcatissima IVS di tipo concentrica, quindi una miocardiopatia ipertrofica importante. Normali volumi, cinesi e funzioni, assenza di deficit cinetici.

Assenza di stenosi, alterazioni valvolari o d'incremento di gradiente intra-ventricolare.

(…)

Commento: marcata IVS, Normali volumi e cinesi. Score cinetico 1. Atrio sinistro entro i limiti di norma. Mitrale con lieve fibrosi dei lembi, patternd i flusso mitralico compatibile con ridotta funzionalità diastolica. E/a 0,6 e DCT 180. Aorta con lieve sclerosi delle pareti. Cuspidi tripartite, lieve rigurgito. Assenza dì gradiente intra-ventricolare e aortico. Il gradiente flussimetrico appare entro i limiti di norma. Sezioni, funzioni e cavità destre entro i limiti di norma. Lieve rigurgito mitralico. PAP max 15 mmHg. Assenza di masse e versamenti.

Valutazione e procedere: ci confrontiamo con un paziente in cardiomiopatia ipertrofica ipertensiva e ischemica. Moderata insufficienza funzionale e un'insufficienza psico-funzionale (SAD). La presenza della patologia d'organo e dei rischi, circoscrive un profilo di rischio prognostico medio-alto. Per il soggetto non sarebbe indicati stress psicofisici prolungati o intensi, anche a Iivello lavorativo. La necessità del paziente sarebbe l'inserimento in un programma costante, riabilitativo periodico per osservazione clinica e gestione del rischio. Consiglio di eseguire dell’esercizio fisico costante e moderato. Aggiorno la terapia, intervenendo in particolare sull’ipertrofia e sulla pressione.

Modificazione della statina per maggior trofismo e riduzione degli effetti muscolari. Il paziente è stato programmato per una necessaria valutazione funzionale coronarica per il controllo della capacità funzionale e delle coronarie con test provocativo con immagine, ovvero ecostress fisico appropriato al caso data la bassissima predittività elettrocardiografica nella valutazione dell’ischemia in caso di malattia d'organo come ipertrofia o di turbe conduttive.”  (doc. X/1)

 

                                         Il 16 marzo 206 il medico SMR in proposito ha osservato:

 

"  È giunta all’incarto documentazione medica inerente gli aspetti cardiologici dell’assicurato, nel contesto della visita specialistica cardiologica Dr __________, che ha visitato l’assicurato in data 15.02.2016, ha programmato un ulteriore controllo con test provocativo con immagine (ecostress), inoltre siamo ancora in attesa di visionare il rapporto della perizia psichiatrica (Dr. __________). In considerazione di tanto si ritiene giustificato attendere e prendere visione di tali valutazioni per poi stabilire un eventuale ulteriore procedere. (doc. XII/1)

 

                                         Inoltre il ricorrente ha prodotto un certificato del 22 marzo 2016 della dr.ssa __________, psichiatra, attestante che il paziente era “in cura presso il mio studio da data odierna per quadro di depressione di media gravità. In corso approfondimento diagnostico e di valutazione per inserimento di terapia medicamentosa. Attualmente inabile nella misura del 70% in ogni attività (doc. XIV/1).

                                         Il medico SMR dr. __________ in data 7 aprile 2016 ha in proposito affermato.

 

"  Siamo ancora in attesa del test provocativo con immagine (ecostress) prescritto dal cardiologo Dr __________ nel contesto della visita cardiologica del 15.02.2016. In considerazione di tanto e ritenendo che la valutazione cardiologica precedente non chiarisce completamente il quadro clinico si ritiene giustificato attendere fino a completamento diagnostico cardiologico. Inoltre la certificazione della Dr.ssa __________ datata 22.03.2016 e recentemente acquisita agli atti descrive un quadro di depressione di media gravità (patologia non nota alla stesura del RAF) con ancora in corso un approfondimento diagnostico di valutazione, anche per questi aspetti rimane necessario ai fini della valutazione SMR un'acquisizione degli atti.” (doc. XVI/1)

 

                                         Il 10 agosto 2016 il dr. __________, alla luce dei nuovi esami effettuati e dopo aver precisato che l’assicurato non aveva più accusato disturbi muscolari, aveva incrementato la capacità funzionale e aveva un buon controllo della pressione e del compenso con la terapia, ha affermato:

 

"  (…)

Esame clinico: personalità ipersensibile, ansia intrinseca, tratto depressivo reattivo e non passivo. Il compenso cardiorespiratorio di base risulta stabile. PA 110/70 mmHg.

ECG di base: RS, 64 bpm. Marcate alterazioni della ripolarizzazione come da sovraccarico ventricolare sx. T negative. BAV di I grado.

Ecostress fisico: assenza di sofferenza ischemica miocardica coronarica residua. Buona funzione ventricolare sinistra. Ottima capacità fisica (175 watt). Assenza di eventi. Normale risposta inotropa e pressoria. Normale cinesi, assenza d'ischemia residua. Ipertrofia ventricolare sinistra.

Risultati: regolare risposta cronotropa e pressoria. Assenza di eventi e sintomi. Interruzione a 175 watt per fatica a parametri massimali. PA di base 110/70 mmHg. PA max 180/80 mmHg. FC di base 64 bpm. FC max 130 bpm.

Immagine: miocardiopatia ipertrofica ventricolare sinistra, di tipo concentrico. Normali volumi, funzione sistolica e cinesi ventricolare sinistra di base e sotto stimolo inotropo. Normale risposta inotropa. Funzione sistolica normale di base e sotto stimolo inotropo. FE base 64% e da stress 78%. WMSI 1 di base e invariato da stress. Gradienti flussimetrici valvolari, aortico, mitralico e destri (polmonare e tricuspidalico) invariati sotto stimolo inotropo. Funzione diastolica ridotta con un sensibile recupero rispetto al passato. Sezioni, cavità e funzioni destre normali: Assenza d'ipertensione polmonare. PAP max 10 mmHg.

Valutazione e procedere: cardiomiopatia ipertrofica ipertensiva e ischemica. Insufficienza psicofunzionale e SAD che tuttavia appare migliorata rispetto al passato, con buona capacità fisica in atto e buona collaborazione. Buon risultato della terapia in atto. Accusa tuttavia da tempo calo dell"erezione probabilmente da componente psicofunzionale e in parte iatrogena. S'interviene a tale proposito con terapia di supporto. Nel complesso buona qualità di vita e di compenso.

Permane un profilo di rischio prognostico medio-alto. Non indicati Stress psicofisici prolungati o intensi. Continuare con la terapia in atto e i regolari controlli.” (doc. C)

 

                                         In merito il medico SMR in data 31 agosto 2016 ha osservato:

 

"  Vista la nuova documentazione medica giunta agli atti, in seno agli aspetti cardiologici, si confermano le conclusioni espresse nel RAF del 02.11.2015.

Nella certificazione a firma del Dr med. __________, FMH cardiologia, del 10.08.2016, al capitolo Ecostress fisico lo Specialista scrive:-" assenza di sofferenza ischemica miocardica coronarica residua. Buona funzione ventricolare sinistra. Ottima capacità fisica (1 75 Watt). Assenza di eventi. Normale risposta inotropa e pressoria. Normale cinesi, assenza d'ischemia residua. Ipertrofia ventricolare residua. FE 64% e da stress 78%” (doc. XXII)

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determi-nante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate dagli atti, segnatamente in relazione alla malattia coronarica, se andava ammesso un periodo di inabilità lavorativa totale in ogni attività lavorativa dal dicembre 2013 al 12 giugno 2014 e del 50% nell’attività abituale dal 13 giugno 2014 al 12 agosto 2014, successivamente, dal 13 agosto 2014, la capacità lavorativa era da considerare nuovamente completa.

 

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rato sia stato approfonditamente vagliato dalla completa e approfondita valutazione del SMR, eseguita sulla base del dettagliato rapporto allestito il 13 giugno 2014 dai sanitari del Servizio di riabilitazione cardiovascolare del __________ (doc. AI 12) e dei certificati del curante (doc. AI 13, 30).

 

                                         Innanzitutto dal rapporto del 13 giugno 2014 del Servizio riabilitativo del __________ emergeva che, posta la diagnosi di Quadruplice bypass coronarico (13.01.2014) per malattia coronarica cronica (cfr. in esteso sopra al consid. 2.5), i sanitari hanno definito la situazione dell’assicurato complessivamente buona, con decorso con adeguato recupero postintervento chirurgico, ritenuto come l’assicurato non manifestasse disturbi particolari e avesse raggiunto attualmente una adeguata tolleranza allo sforzo ed una discreta qualità di vita (doc. AI 12). La situazione favorevole emergeva del resto anche dalle certificazioni del curante dr. __________, che aveva attestato di non  aver ravvisato nell’ultimo anno alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 31). Considerato quindi risolutivo l’intervento di rivascolarizzazione subito il 13 gennaio 2014, con buon recupero funzionale senza segni per sintomatologia coronarica, con pertinenza il medico SMR ha concluso per un recupero parziale (50%) dalla data di certificazione dei sanitari del __________ (13 giugno 2014, doc. AI 12) e, quindi, totale, due mesi dopo (doc. AI 32, 33). Queste conclusioni appaiono pertinenti e sono del resto state confermate anche dalle approfondite certificazioni rese in corso di causa dal cardiologo dr. __________. In effetti, dalle stesse, eseguite in due occasioni, nel febbraio 2016 e quindi nuovamente nell’agosto 2016, sei mesi dopo il cambiamento di terapia, dopo esecuzione anche di un test provocativo con immagine (ecostress), emerge che la sofferenza ischemica miocardica coronarica residua era assente e che la funzione ventricolare sinistra era definita come buona. Addirittura ottima era inoltre la capacità fisica (1 75 Watt). Inoltre malgrado il cardiologo abbia definito il profilo di rischio cardiovascolare e prognostico per l’assicurato medio-alto, non vi erano stati, a distanza dell’intervento del gennaio 2014, eventi cardiovascolari, e la risposta inotropa e pressoria era nella norma, con buon controllo della pressione e del compenso. Normale era pure la cinesi, non vi era ischemia residua, con moderata ipertrofia ventricolare residua. L’assicurato non aveva del resto nemmeno più accusato disturbi muscolari. Per quanto specificatamente riferito agli esami eseguiti, il cardiologo ha rilevato una regolare risposta cronotropa e pressoria, valori pressori normali, normali volumi, funzione sistolica e cinesi ventricolare sinistra di base e sotto stimolo inotropo. Normale era pure la funzione sistolica, i gradienti flussimetrici valvolari, aortico, mitralico e destri (polmonare e tricuspidalico). Ridotta era la funzione diastolica, ma rispetto al passato vi era stato un sensibile recupero. Anche sezioni, cavità e funzioni destre erano normali ed non era rilevabile ipertensione polmonare. In conclusione quindi secondo lo specialista il quadro era buono, anche l’insufficienza psicofunzionale e SAD migliorata rispetto al passato, con buona capacità fisica e, “nel complesso buona qualità di vita e di compenso” (doc. C).

                                         Il cardiologo non ha quindi attestato alcuna inabilità lavorativa limitandosi a ritenere non indicati “stress psicofisici prolungati o intensi”. Con motivazioni pertinenti il medico SMR ha fatto proprie dette conclusioni nelle sue Annotazioni del 16 marzo e 31 agosto 2016 (doc. XII/1 e XXII).

 

                                         Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il medico SMR, il quale ha compiutamente valutato le problematiche cardiovascolari di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che è stata confermata dalle certificazioni specialistiche cardiologiche assunte agli atti.

                                         Del resto l’interessato non ha prodotto altra documentazione che permetta di dipartirsi dalla stessa.

 

                                         Quanto in effetti alla succinta valutazione della psichiatra dr. __________ del 22 marzo 2016, con pertinenza il medico SMR ha osservato che le problematiche evidenziate dalla stessa, segnatamente la presenza di una depressione, non erano mai state evidenziate precedentemente alla resa del provvedimento contestato. L’unico (e comunque successivo alla decisione impugnata) riferimento ad una problematica depressiva risulta nella certificazione del dr. __________ del 15 febbraio 2016, ove è stato semplicemente accennato ad un “tratto depressivo” (doc. X/1). Inoltre il certificato della psichiatra dr.ssa __________ riferisce di una consultazione avvenuta per la prima volta soltanto il 22 marzo 2016, rimandando a “un approfondimento diagnostico e di valutazione” ancora in corso. Ora, sulla base di tale scarna certificazione medica, che non indica precisamente una diagnosi che poggi, come richiede la giurisprudenza, su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. al consid. 2.4; cfr. DTF 130 V 396 segg.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007) e non si esprime sul quadro clinico dell’assicurato e sui sintomi da lui lamentati, la conclusione di inabilità lavorativa del 70%, sprovvista di qualsivoglia motivazione, non permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Resta da sottolineare che malgrado la specialista avesse riferito di un approfondimento diagnostico e di valutazione ancora in corso, successivamente a tale certificato, del marzo 2016, non è più stato fatto pervenire alcun aggiornamento. Alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR, anche per quanto attiene alla certificazione della psichiatra curante. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

                                         A prescindere dalle citate riserve che si impongono in merito alla certificazione della psichiatra, occorre sottolineare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Considerato come in nessuna certificazione medica antecedente la resa del provvedimento contestato fosse stata fatta menzione di una problematica psichiatrica, del resto mai evocata nemmeno dall’assicurato, l’eventuale sussistenza di una patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa potrebbe se del caso essere oggetto di una nuova domanda di prestazioni.

 

                                         A tali conclusioni si deve quindi aderire, ritenuto che le valutazioni del SMR, non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla stessa e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         In effetti sia la valutazione del 25 novembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 37) sia quella dell’11 febbraio 2016 del dr. __________ (doc. VI/1) non permettono di modificare le suesposte conclusioni, limitandosi le stesse a descrivere sintomi e conclusioni sulla capacità lavorativa non sufficientemente motivate e non supportate da approfondimenti specialistici e strumentali (cfr. in merito l’Annotazione del SMR del 2 dicembre 2015, doc. AI 38 e 24 febbraio 2016, doc.VIII/1). Infine, ricordato come il preannunciato rapporto psichiatrico del dr. __________ non sia infine stato prodotto agli atti (doc. V/1 e XII/1), ribadito peraltro il principio per cui il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), rispecchiando le valutazioni del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, se da dicembre 2013 al 12 giugno 2014, ossia immediatamente dopo l’intervento di posa di 4 bypass coronarici, ha presentato un’inabilità lavorativa completa e in seguito del 50% sino al 12 agosto 2014, successivamente al 13 agosto 2014 ha recuperato una capacità lavorativa piena.

                                        

                               2.8.   In considerazione dei periodi di incapacità lavorativa e di conseguenza di guadagno accertati dall’amministrazione e del fatto che a far tempo dal 13 agosto 2014 l’assicurato è stato dichiarato nuovamente abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate, a ragione l’amministrazione ha concluso che, non avendo egli presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%, nessuna rendita dell’AI poteva essergli concessa, difettando il requisito di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3).

 

                                         All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peg-gioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, segnatamente qualora si confermasse la presenza di affezioni psichiatriche aventi effetto sulla capacità lavorativa, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti