Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.125

 

PC/sc

Lugano

12 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 ottobre 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato l'__________1971, da ultimo attivo in qualità di manovale/gessatore, in data 8 marzo 2001 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetto da “ernia discale, discopatia della schiena”. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 15 marzo 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita a far tempo dal 1° marzo 2001. In sede di revisione della rendita avviata nel 2005, su richiesta del medico curante Dr.ssa __________, l’UAI, dopo aver sottoposto il caso all’esame del SMR, con la decisione su opposizione del 4 settembre 2007, ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, previo esperimento di una perizia multidisciplinare - neurologica e psichiatrica -, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità. Il TCA, con sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008 (pag. 201-223 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il gravame concludendo che a giusta ragione l’UAI aveva confermato il diritto a una mezza rendita d’invalidità sulla base delle valutazioni del SMR, visto che l'assicurato non aveva presentato alcun peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 218 incarto AI). In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di febbraio 2010, l’UAI con la comunicazione del 14 giugno 2010 ha confermato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (cfr. STCA 32.2014.79 del 26 maggio 2015: pag. 476-501 incarto AI).

                               1.2.   L’assicurato, per il tramite del medico curante Dr.ssa __________, il 4 giugno 2012 ha inoltrato una nuova richiesta di revisione della rendita per un peggioramento “dei dolori alla schiena e, specialmente, alle gambe” (pag. 244 incarto AI).  . Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’UAI con il progetto di decisione del 20 dicembre 2012 ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità inoltrata dall’assicurato. A seguito delle osservazioni inoltrate dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, l’UAI ha predisposto nuovi accertamenti peritali a cura del dr. med. __________ (perizia reumatologica), del dr. med. __________ (perizia angiologica) e del dr. med. __________ (perizia psichiatrica). Esperiti questi accertamenti, l’UAI con la decisione del 12 maggio 2014 ha confermato il progetto di decisione e respinto la richiesta di aumento della rendita. Con sentenza 32.2014. 79 del 26 maggio 2015, il TCA - dopo aver condiviso le considerazioni dell'amministrazione che ha ritenuto il quadro psichico dell'assicurato fosse sovrapponibile a quello del 2002 e la valutazione del perito reumatologo che ha confermato i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un'attività adeguata - per quanto concerneva la patologia angiologica di nuova insorgenza, ha sottolineato come - alla luce della documentazione medica agli atti - non potesse condividere le conclusioni dell'UAI circa una capacità lavorativa del 100%, motivo per il quale ha accolto "ai sensi dei considerandi" il ricorso inoltrato il 10 giugno 2014 dall’interessato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, annullando la predetta decisione e retrocedendo gli atti all'UAI, affinché disponesse un complemento peritale da parte del dr. __________, "in quanto da un lato il perito angiologico non si confronta con le valutazioni contrarie del Dr. __________ e Dr. __________, dall'altra non si esprime direttamente sui limiti funzionali e la capacità lavorativa dell'assicurato, ma rinvia alla valutazione del Dr. __________ " (cfr. STCA 32.2014.79 del 26 maggio 2015: pag. 476-501 incarto AI). 

 

                               1.3.   Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto il complemento peritale del 14 settembre 2015 (pag. 524-532 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e angiologia nonché flebologo SGP, che ha visitato l'assicurato il 19 agosto 2015 (39 minuti) ed il 14 settembre 2015 (25 minuti) e le relative delucidazioni del 2 ottobre 2015 (pag. 536 incarto AI). Dopo aver preso atto anche del rapporto finale del 12 ottobre 2015 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 540-543 incarto AI) ed aver eseguito i necessari accertamenti economici (pag. 544-550 e 553 incarto AI), l'UAI con decisione del 7 ottobre 2016 (pag. 577-580 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 15 giugno 2016 (pag. 555-557 incarto AI)  e dopo aver raccolto le annotazioni del 29 agosto (pag. 571 incarto AI) e dell'8 settembre 2016 (pag. 575 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________ - ha respinto la richiesta di aumento della rendita d'invalidità dell'assicurato, poiché egli continuava a presentare un grado d'invalidità del 54% che giustificava l'ulteriore diritto alla rendita (segnatamente a mezza rendita) come versata sino ad allora.

                               1.4.   Contro questa decisioneRI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e sollecitando l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (doc. I).

Il rappresentante dell'insorgente contesta innanzitutto la valuta-zione medica operata dal perito angiologo dell'amministrazione che, pur ammettendo l'esistenza di una patologia di nuova insorgenza rispetto al 2000 (ovvero di una sindrome post-trombotica), conclude tuttavia che "la limitazione funzionale del paziente risulta compensata già dall'invalidità precedente". A sua mente, il perito angiologo si contraddice perché nella "prece-dente valutazione (comunicata al neurologo dr. __________) (…) riteneva una capacità lavorativa completa in attività idonee (?)" mentre con la perizia del 14 settembre 2016 (recte: 2015) "argomenta che le limitazioni funzionali esistono ma andrebbero a "compensare" una rendita d'invalidità al 50%!". Il patrocinatore dell'assicurato sottolinea come lo specialista curante, dr. med. __________, evidenza, nel rapporto medico del 26 ottobre 2016, quanto segue: "A mio avviso quindi, l'attività giornaliera come descritto al p.to 9.2 della settima pagina del dr. __________, dove si parla di - attività giornaliera di 2 ore di lavoro al mattino e 2 ore al pomeriggio - è si proponibile ma non attuabile se non con delle pause di 30 minuti. Ritengo quindi che possa lavorare al massimo un paio di ore al giorno". Il rappresentante del ricorrente puntualizza inoltre che i dolori di cui soffre il suo assistito sono oggettivabili.

A suffragio delle proprie argomentazioni produce i rapporti  medici del 30 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in angiologia e flebologo (doc. B e C).

                                         Secondariamente il rappresentante dell'insorgente contesta la valutazione economica operata dall'amministrazione. Quale "reddito da valido" si giustifica, a suo avviso, un importo di almeno fr. 64'896, conformemente a quanto fissato dalla tabella salari OCST già agli atti dal 13 luglio 2016, visto che va presa in considerazione la qualifica di "gessatore non qualificato" e non quella di "manovale" come ritenuto, a torto, nella decisione avversata. L'ultima attività svolta dal suo cliente è difatti quella di gessatore, come peraltro confermato dal TCA al consid. 1.1 della sentenza  32.2014.79 del 26 maggio 2015. Ritiene inoltre che il salario da valido vada determinato in base ai valori nazionali della tabella TA1, come già avvenuto nella decisione di concessione di mezza rendita risalente al 2004, e non in base a quanto attestato dal datore di lavoro, facendo per di più riferimento ad un lavoro di "manovale" anziché di "gessatore" svolto nel lontano 2000.   
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure il "reddito da invalido" di fr. 26'468.- {ovvero [fr. 66'170.- (per un'attività a tempo pieno) : 2 (per un'attività a metà tempo)] decurtata di fr. 6'617.- (pari a una deduzione sociale de 20%)]}, visto che il suo cliente presenta delle limitazioni tali per cui non è in grado di espletare un lavoro al 50% e non sarebbe in ogni caso in grado di guadagnare un importo di fr. 66'170.-. Sottolinea inoltre che, date le circostanze, va applicata una deduzione sociale del 25%.

Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente chiede che il suo assistito - invalido ed indigente - sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               1.5.   Il 7 novembre 2016 è stato assegnato al ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV).

Il 14 novembre 2016 il patrocinatore dell'assicurato ha dato seguito alla richiesta, versando agli atti "il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'assicurato con i giustificativi sulla sua situazione economica" (doc. V + V bis). 

 

                               1.6.   Con risposta di causa del 22 novembre 2016 (doc. VI), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione su opposizione del 7 ottobre 2016, sulla base del rapporto del 15 novembre 2016 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. VI 1).

 

                               1.7.   In data 24 novembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VII).

                               1.8.   Il 25 novembre 2016 il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato al TCA "di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre" (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato inviato all'UAI per conoscenza (doc. IX).

 

                               1.9.   In data 18 maggio 2017 il TCA ha assegnato all'UAI un termine sino al 30 maggio 2017 "per comunicare al TCA i motivi che vi hanno indotto ad utilizzare, sia nella decisione del 15 marzo 2004 sia nella decisione del 7 ottobre 2016, un "reddito da valido" da "manovale" anziché da "gessatore", considerato che al momento in cui è occorso l'infortunio, il 2 marzo 2000, l'assicurato stava già frequentando il "corso di aggiornamento professionale per __________ " presso la __________ di __________ " e per "trasmettere al TCA: - un raffronto dei redditi, utilizzando quale "reddito da valido" lo stipendio annuale che avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2012, in qualità di "lavoratore C (manovale)" presso l'impresa di costruzioni __________ e quale "reddito da invalido" la TA 1 2012 (attività semplici e ripetitive, valore mediano); - un raffronto dei redditi, utilizzando quale "reddito da valido" lo stipendio annuale che avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2012, in qualità di gessatore, sulla base del salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile, in vigore in quell'anno, e comprensivo, se previsto dallo stesso, di tredicesima e quale "reddito da invalido" la TA 1 2012 (attività semplici e ripetitive, valore mediano); - trasmettere copia sia della dichiarazione dell'impresa di costruzioni __________ relativa allo stipendio annuale che avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2012, in qualità di "lavoratore C (manovale)" sia del CCL applicabile, in vigore nel 2012, e comprensivo, se previsto dallo stesso, di tredicesima" (doc. X).

                             1.10.   Il 30 maggio 2017 l'UAI ha comunicato al TCA di "avere utilizzato il reddito quale "manovale" anziché quello da "gessatore" in quanto l'assicurato svolgeva tale attività al momento dell'insorgere del danno alla salute, nel marzo 2000. Dallo scritto del 28.02.2000 dell'__________ prodotto dall'assicurato non è possibile determinare da quando egli avesse effettivamente iniziato il corso indicato e quando questo si sarebbe concluso. A quanto è dato capire egli l'aveva appena cominciato e non vi è alcun indizio concreto che porti ad affermare che l'avrebbe verosimilmente portato a termine con successo. Nel questionario per il datore di lavoro completato il 21.03.2001 era indicata quale attività svolta dall'assicurato al momento dell'infortunio quella di manovale." L'UAI ha pure trasmesso un raffronto dei redditi, in cui è stato utilizzato quale "reddito da valido" lo stipendio annuale che avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2012 sulla base del CCL dell'edilizia, classe salariale B (e, più precisamente, fr. 4'752.- mensili, CHF 61'776.- annui), oltre alle copie degli adeguamenti del CCL dell'edilizia del 2012, 2013 e 2014 (doc. XI + A-F).

                             1.11.   In data 2 giugno 2017 il TCA ha assegnato al patrocinatore del ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito ai doc. X e XI e allegati A-F (doc. XII).

 

                             1.12.   Con osservazioni del 7 giugno 2017 (doc. XIII), l'avvocato dell'insorgente ha ribadito che: 1) l'ultimo lavoro svolto dal suo cliente è quello di gessatore, come peraltro confermato dal TCA al consid. 1.1 della sentenza  32.2014.79 del 26 maggio 2015; 2) il "salario da valido" deve essere determinato in base al CCL dei gessatori, gessatore non qualificato (e non al CCL dell'edilizia, classe salariale B, lavoratori edili senza conoscenze professionali, manovali, come effettuato dall'amministrazione) ed ammonta pertanto a fr. 64'896.- annui (doc. XIII). 

                             1.13.   In data 8 giugno 2017 il TCA ha assegnato all'UAI un termine di 5 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XIII, "con particolare riguardo al punto 2 del precitato documento" (doc. XIV).

 

                             1.14.   Con osservazioni del 14 giugno 2017 (doc. XV), l'UAI ha puntualizzato di aver "utilizzato il CCL dell'edilizia e non quello della gessatura in quanto è quello applicato dal datore di lavoro __________ (CHF 4'395.- mensili per il 2013 e CHF 4'413.- mensili per il 2014), presso il quale l'assicurato era impiegato al momento dell'insorgere del danno alla salute. A tale proposito, non si nega che l'assicurato svolgesse lavori di gessatura presso tale ditta, tuttavia egli era di fatto impiegato quale "manovale" (vedasi questionario DL del 21.03.2001). D'altronde è il ricorrente stesso ad ammettere che egli non aveva la formazione specifica di gessatore e per tale motivo era stato assunto quale manovale. Al fine di ottenere il reddito da valido più preciso possibile, l'UAI, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha per l'appunto interpellato il datore di lavoro, il quale ha fornito i dati di cui allo scritto del 15.10.2005. Non si ravvedono dunque motivi per cui si dovrebbe applicare il CCL della gessatura, non essendo quest'ultimo applicato dall'azienda presso la quale l'assicurato lavorava e non avendo egli una formazione specifica in tale ambito. Tutt'al più si potrebbe applicare il dato relativo ai lavoratori con classe salariale B, considerato che nel 2004 era stato utilizzato tale importo. Tuttavia, come si evince dalle tabelle di calcolo fornite con lo scritto del 30.05.2017 (doc. E e F), il risultato finale non cambierebbe." (doc. XV).

 

                             1.15.   In data 21 giugno 2017 il TCA, dopo aver richiamato lo scritto del 18 maggio 2017 (doc. X), ha assegnato all'UAI un termine sino al 30 giugno 2017 per trasmettere "un raffronto dei redditi, utilizzando quale "reddito da valido" lo stipendio annuale che avrebbe guadagnato l'assicurato nel 2012, in qualità di gessatore, sulla base del salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro della gessatura (e non dal CCL  dell'edilizia: cfr. vostro scritto del 30 maggio e del 14 giugno 2017 al TCA), in vigore in quell'anno, e comprensivo, se previsto dallo stesso, di tredicesima e quale "reddito da invalido" la TA 1 2012 (attività semplici e ripetitive, valore mediano)" come pure una "copia del contratto collettivo di lavoro della gessatura, in vigore nel 2012, e comprensivo, se previsto dallo stesso, di tredicesima" (doc. XVI).

 

                             1.16.   Il 4 luglio 2017 l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta del TCA, ribadendo di non ritenere tuttavia applicabile al caso di specie il CCL gessatura e intonacatura del 2012 (doc. XVII+1).

                                        
l doc. XV, XVI, XVII + 1 sono stati inviati al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XVIII).

                                     

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Con decisione del 15 marzo 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° marzo 2001, sulla base delle perizie, psichiatrica e reumatologica, esperite dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, su ordine dell’UAI (pag. 114-118 incarto AI).

Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, il dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, nella valutazione del 10 dicembre 2002, ha posto la diagnosi psichiatrica, con ripercussione sulla capacità di lavoro, di “a.Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); b. Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)”. Secondo il perito l’attività lavorativa abituale di manovale edile non è più esigibile, mentre egli ha ritenuto indicata una riformazione professionale attestando a questo fine, dal lato prettamente psichiatrico, un’abilità lavorativa al 100% (pag. 59-66 incarto AI).

 

                                         Per quanto riguarda invece l’aspetto reumatologico, il dr. med. __________, FMH in medicina interna e spec. in reumatologia, nella perizia del 27 dicembre 2002 ha formulato la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia: - dolori anamnestici all’arto inferiore sx e dx; - discopatia L4/5 e L5/S1; - contusione lombare il 02.03.2000 (fattore scatenante)”. Il perito ha poi attestato un’inabilità lavorativa completa in attività lavorative pesanti come quelle precedentemente svolte (muratore, gessatore), a decorrere dal 2 marzo 2000 e, con ogni probabilità, in maniera definitiva. Per contro, secondo il reumatologo, in attività leggere rispettose di determinati limiti funzionali, dal punto di vista somatico, l’assicurato è completamente abile (pag. 67-77 incarto AI).

Va qui rilevato che l'assicurato aveva svolto un periodo di accertamento dal 30 settembre al 21 novembre 2003 presso il Centro __________ di __________, con presenza limitata al 50% (7.30-12.00) a fronte di un certificato medico del curante indicante un'inabilità lavorativa al 50% (pag. 94-106 incarto AI), durante il quale "ha dimostrato di essere senz'altro in grado di svolgere un'attività leggera d'assemblaggio riuscendo a mantenere regolarmente la posizione sedentaria per tutta la mezza giornata" (pag. 95 incarto AI). In quell'occasione il direttore del __________, "tenuto conto delle limitazioni emerse durante il periodo d'accertamento, sentito il medico curante, dottoressa __________ la quale ritiene che la componente psichica abbia una certa influenza sull'esito di un progetto reintegrativo" aveva ritenuto opportuna una valutazione in merito da parte del SMR dell'UAI (pag. 96 incarto AI). L'11 dicembre 2003 il consulente in integrazione professionale, sulla base del rapporto del 5 dicembre 2013 del __________ di __________ (pag. 94-106 incarto AI), aveva ritenuto che - "salvo un sostanziale miglioramento del comportamento dell'assicurato" - quest'ultimo non fosse in grado di soddisfare le esigenze minime di un normale ciclo produttivo, supposto in equilibrio, ragione per la quale, nell'impossibilità di procedere, aveva considerato la pratica chiusa nell'ambito del mandato che gli era stato conferito a suo tempo (pag. 107 incarto AI). Il 23 dicembre 2003 il dr. med. __________, medico SMR, aveva osservato che "l'assicurato è stato peritato sia a livello psichiatrico che reumatologico. Non vi sono elementi che fanno supporre un peggioramento dello stato di salute di rilievo. Purtroppo la situazione osservata a __________ è abbastanza tipica per questi casi. Dal punto di vista medico non vedo indicazioni a nuovi accertamenti medici". Il 30 dicembre 2003 il segretario ispettore dell'UAI, __________, aveva richiesto al consulente IP, __________, "il calcolo economico che considera il confronto dei redditi fra il reddito da sano in attività di gessatore e il reddito in attività esigibile" ricordando che "l'assicurato 32enne di origine balcanica è stato peritato da un punto di vista psichiatrico risultando totalmente abile mentre dal punto di vista reumatologico viene descritta un'abilità totale in attività leggera sia dal perito che dal curante. Inoltre anche durante l'osservazione a __________ veniva indicato che "durante la prova nel settore dell'orologeria egli ha dimostrato di essere senz'latro in grado di svolgere un'attività leggera d'assemblaggio riuscendo a mantenere regolarmente la posizione sedentaria per tutta le mezza giornata". (…)" (pag. 111 incarto AI). Il 24 febbraio 2004 il consulente IP, __________, aveva comunicato al segretario ispettore dell'UAI, __________, quanto segue: "Ricordo che il provvedimento di accertamento professionale presso il CFPS è stato compromesso da assenze e presenze a tempo parziale, giustificate da certificazione medica. Il medico SMR ritiene che la situazione osservata è abbastanza tipica per questi casi. Di fatto, l'assicurato si è rivelato incapace di mantenere una presenza sul posto di lavoro accettabile. Spetta al medico valutare se ciò è dovuto al danno alla salute. L'esperienza nel laboratorio d’orologeria ha dimostrato la sua attitudine al lavoro di assemblaggio. Ammesso che egli possa soddisfare le esigenze di regolarità di presenza normalmente pretese da ogni normale ciclo produttivo, l'assicurato potrebbe essere collocato nell'attività per la quale è stato ritenuto capace dal CPFS, apparentemente rispettosa dei suoi limiti. Come assemblatore di parte di orologi, nelle note aziende del __________, egli potrebbe guadagnare Fr. 25529.- all'anno. Nella sua professione di muratore a partire dal 1.1.2003 avrebbe potuto pretendere, secondo CCl, Fr. 4295.- al mese e quindi Fr 55835 all'anno. I dati portano ad ipotizzare un grado di invalidità del 54%" (pag. 113 incarto AI).

L’UAI - dopo aver rilevato, sulla base della documentazione medica specialistica acquisita agli atti, che "l'attività attuale di gessatore è proponibile in misura nulla dal 02.03.2000 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è completa dal 20.11.2000" e che il "consulente per l'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità, dopo un periodo d'accertamento presso il centro specialistico per la formazione professionale e sociale, ribadisce che le limitazioni dettate dal danno alla salute consentono di configurare un'attività adeguata, normalmente presente nel mondo del lavoro ovviamente supposto in equilibrio, da non apparire occasione sporadica e fortunata, ancora ragionevolmente esigibile dall'assicurato: tale attività - indicata quale assemblatore di parte di orologi - è ragionevolmente esigibile e il reddito presumibile permetterebbe di avere un'entrata salariale annua pari a fr. 25'529.-" - aveva concluso che "con un'inabilità totale nell'abituale attività quale manovale gessatore con una retribuzione attualizzata pari a Fr. 55'835.- annui e un reddito pari a Fr. 25'529.- esigibile quale montatore di parti di orologeria; il confronto dei redditi comporta quindi un discapito economico pari a Fr. 30'306.- corrispondente ad un grado invalidante del 54%" (pag. 114 e 115 incarto AI).

In conclusione, riassumendo, in quell'occasione, l'UAI - dopo aver effettuato il raffronto dei redditi (ritenuti un "reddito da valido" di fr. 55'835.- annui quale manovale/gessatore al 100% ed un "reddito da invalido" di fr. 25'529.- annui quale montatore di parti di orologeria al 50%; pag. 113 e 115 incarto AI) - aveva quindi determinato un discapito economico del 54% (pag. 114 e 115 incarto AI; cfr. altresì STCA 32.2014.79 del 26 maggio 2015, consid. 2.5: pag. 487 incarto AI).

                               2.5.   Nell’ambito della revisione della rendita, avviata nel mese di giugno 2012, l’assicurato, tramite il medico curante dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha evidenziato un “peggioramento dei dolori alla schiena e, specialmente alle gambe” (pag. 244 incarto AI). Dopo essere entrato nel merito della domanda di revisione (pag. 252 e 253 incarto AI) ed aver raccolto agli atti le valutazioni mediche necessarie (angiologica del 14 maggio 2013 del dr. med. __________, reumatologica del 18 settembre 2013 del dr. med. __________ e psichiatrica del 13 dicembre 2013 del dr. med. __________), l'UAI ha respinto con decisione del 12 maggio 2014 la richiesta di aumento della rendita d’invalidità.

Con sentenza 32.2014.79 del 26 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA - dopo aver condiviso le considerazioni dell'amministrazione che ha ritenuto il quadro psichico dell'assicurato fosse sovrapponibile a quello del 2002 e la valutazione del perito reumatologo che ha confermato i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un'attività adeguata - per quanto concerneva la patologia angiologica di nuova insorgenza, ha sottolineato come - alla luce della documentazione medica agli atti - non potesse condividere le conclusioni dell'UAI circa una capacità lavorativa del 100%, motivo per il quale ha accolto "ai sensi dei considerandi" il ricorso inoltrato il 10 giugno 2014 dall’interessato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, annullando la predetta decisione e retrocedendo gli atti all'UAI affinché disponesse un complemento peritale da parte del dr. __________, "in quanto da un lato il perito angiologico non si confronta con le valutazioni contrarie del Dr. __________ e Dr. __________, dall'altra non si esprime direttamente sui limiti funzionali e la capacità lavorativa dell'assicurato, ma rinvia alla valutazione del Dr. __________ " (cfr. STCA 32.2014.79 del 26 maggio 2015: pag. 476-501 incarto AI).

Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto il complemento peritale del 14 settembre 2015 (pag. 524-532 incarto AI) del dr. med. __________, che ha visitato l'assicurato il 19 agosto 2015 (39 minuti) ed il 14 settembre 2015 (25 minuti) e - dopo aver elencato gli atti (puntualizzando che non ritornava sull'anamnesi completa "in quanto esaustivamente investigata da numerose strutture sia mediche che tramite assistenti sociali e visite a domicilio dei professionisti del lavoro"), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (segnatamente l'esame eco-color Doppler dell'asse della vena cava inferiore, iliaco-femoro-popliteo-crurale) - ha posto la diagnosi di:   
"Insufficienza venosa cronica dell'arte inferiore sinistro, in particolar modo dell'asse popliteo-crurale sinistro, possibile ma non evidenziabile con la strumentazione né all'anamnesi una sindrome post-trombotica dell'arte inferiore sinistro. Evento trombotico non chiaramente evidenziato nel passato e quindi non databile (forse 2010 ?). Stato dopo stripping della grande vena safena negli anni '90 bilateralmente.
Stato dopo angioplastica e posa di stent della vena iliaca comune di sinistra per sindrome di May-Thurner nell'agosto del 2014 con ottimo successo dell'intervento effettuato per via inguinale sinistra, ma insuccesso soggettivo senza miglioramento dello stato clinico e dei disturbi soggettivi né chiaro effetto sulla sindrome post-trombotica.
Diagnosi:
- IVC secondo CEAP per l'arto Inferiore sinistre C
3Es(p)As3AD14,16,pr, secondo Widmer grado Il, senza rilevante peggioramento clinico rispetto all'esame del 2010 malgrado la presa ponderale (e la possibile assenza di compressione elastica)." (pag. 528 incarto AI; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).

Il perito ha precisato che "La diagnosi viene posta sulla base dell'esame clinico e dell'esame eco-color Doppler. La diagnosi puramente vascolare fiebologica è da me evocata e concorda anche con la diagnosi posta dal collega Dr. med. __________. La valutazione invece effettuata dal Prof. Dr. med. __________, chirurgo vascolare e non angiologo comprende un giudizio personale senza esame eco-color Doppler e non è motivata. Da qui ne deriva verosimilmente la discrepanza tra la severità della malattia e quindi l'apprezzamento sulla capacità lavorativa. L'unica discrepanza diagnostica che può insorgere è la considerazione dell'eziologia primaria o secondaria dell'insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore sinistro del paziente.
(…). Per quanto attiene la residua capacità lavorativa, la diagnosi di insufficienza venosa primaria o secondaria è ininfluente poiché contano unicamente le conseguenze sullo stato di salute dell'arto coinvolto e quindi del paziente.
" (pag. 528 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Il perito ha parimenti puntualizzato che "L'insufficienza venosa cronica è una malattia progressiva ed effettivamente, secondo i documenti a mia disposizione, non appariva essere presente nel 2000 e negli anni successivi. Di conseguenza la sindrome post-trombotica sarebbe insorta progressivamente, successivamente e, effettivamente, potrebbe portare ad un aggravamento della salute del paziente e di conseguenza della sua capacità lavorativa. Non è possibile stabilire il momento preciso dell'aggravamento in quanto non è stata posta una diagnosi di trombosi venosa profonda acuta. (…). Posso constatare (…) che a partire dal mio esame del 14.05.2013 a tutt'oggi l'insufficienza venosa cronica seppur conclamata non appare essere modificata in misura sostanziale tale, per esempio da modificare la classificazione CEAP da C3 a C4 (…). Non ritengo che si possa parlare di un'insufficienza venosa grave sulla base della classificazione CEAP. " (pag. 528 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Il perito dell'UAI ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come manovale/muratore, nella misura del 100% dal profilo angiologico (pag. 530 incarto AI).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale in un'attività adeguata, lo specialista ha osservato quanto segue:
"In via generale un'attività confacente dovrebbe consentire di alternare la posizione, di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione mentre che più raramente potrebbe essere possibile I' inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario). Un lavoro in piedi ma statico non è proponibile per un lungo periodo mentre che la deambulazione non solo è possibile ma è consigliata. Ritengo proponibile attività di aiuto meccanico industriale, di addetto alle consegne, di service man di garage d'auto o di operaio generico premesso il rispetto delle esigenza sopra elencate. Se questi requisiti fossero riempiti e premesso che il paziente beneficia di una rendita di Al che non è stata messe in discussione, un'attività giornaliera comprendente 2 ore di lavoro la mattina e 2 al pomeriggio mi sembra proponibile e fattibile per cui sebbene effettivamente ci sia da prendere in considerazione una patologia di nuova insorgenza rispetto al 2000, che consiste in una sindrome post-trombotica, la limitazione funzionale del paziente risulta compensata già dall'invalidità precedente. L'anamnesi è purtroppo imprecisa e anche i dati a mia disposizione non sono categorici per quanto riguarda l'inizio della sindrome post-trombotica tenuto conto che essa è comunque evolutiva e che all'inizio dovrebbe essere verosimilmente meno marcata (…)."(pag. 530 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura e il corsivo sono della redattrice).

Il perito ha quindi concluso che "La situazione è invariata anche dopo l'intervento dei colleghi di __________ = stessi disturbi, stesso status clinico alla mia osservazione, situazione cronica (almeno dal 2007) ma attualmente senza sostanziale peggioramento e siccome il paziente riceve una AI 50 % essa può rispondere a mio avviso (e non si somma) anche alla situazione attuale dello stato venoso. "(pag. 532 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).  

Su richiesta del medico SMR, dr. __________, del 29 settembre 2015 che ha ricordato al perito come l'attuale grado di invalidità del 54% è frutto di un calcolo economico (pag. 534 incarto AI), il 2 ottobre 2015 il dr. med. __________ ha puntualizzato quanto segue: "Personalmente ritengo che attualmente effettivamente vi sia una esigibilità in attività adatta del 50%, orario ridotto a 4 ore al giorno. Per quanto riguarda il momento in cui sia presente questa incapacità lavorativa è difficile datare da quando essa si è ridotta, poiché ho visto il paziente per la prima volta nel 2013. Ritengo quindi ragionevole partire da quella data per definire la capacità lavorativa ridotta in attività confacente". "(pag. 536 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura e il corsivo sono della redattrice).  
  
Nel rapporto finale del 12 ottobre 2015 il medico SMR (dr. med. __________) - dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di "IVC secondo CEAP arto inferiore sinistro grado II secondo Widmer senza rilevante peggioramento clinico rispetto all'esame del 2010 malgrado la presa ponderale (e possibile assenza di contenzione elastica) - Stato dopo stripping della grande vena safena magna anni 90 - Stato dopo angio plastica e posa di stent vena iliaca comune a sinistra per sindrome di May-Thurner 8.2014 con successo oggettivo ma insuccesso soggettivo", l'ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome lombovertebrale cronica senza segni neurologici - Discopatia L4/L5 e L5/S1; Sindrome cervicale cronica senza segni neurologici - Discopatia C6/C7" e le diagnosi senza influsso di "Sindrome polialgica di natura funzionale del dolore, obesità e sindrome da disadattamento con tratti depressivi F 43.21 reattiva a condizione medica generale e preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi di personalità" (pag. 540-541 incarto AI) - ha sottolineato come lo stato di salute dell'assicurato in sede di revisione era peggiorato dal profilo vascolare, con prognosi di stabilità nel tempo (revisione a distanza di 2 anni). Chiamato a definire la capacità lavorativa globale, il medico SMR ha quindi concluso che l’assicurato presentava un'incapacità lavorativa del 100% a decorrere dal marzo 2000 nell'attività abituale rispettivamente del 50% (inteso come presenza) a far tempo dal 3 gennaio 2012 in attività adeguate (attività fisicamente leggera con carico massimo di 10 kg e alternanza della postura inclusa; senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari; pag. 542-543 incarto AI).

Il 4 luglio 2016 il medico curante, dr.ssa med. __________, in relazione alla perizia angiologica, ha osservato di essere: "d'accordo sulle diagnosi e in generale sulle osservazioni dell'angiologo, ad eccezione di quanto descritto al punto 9.2, nel senso che è quasi improponibile un lavoro in cui il paziente possa cambiare frequentemente la posizione, fare frequenti pause, praticamente non inginocchiarsi mai, non stare in piedi…" (pag. 565 incarto AI).

La precitata documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 29 agosto 2016 il dr. med. __________, rilevato che nel rapporto del 4 luglio 2016 il medico curante riteneva in pratica che non vi fosse sul mercato del lavoro un'attività rispettosa dei limiti funzionali esposti dal perito, ha concluso che tale referto non indicava una modifica dello stato di salute dell'assicurato (pag. 571 incarto AI).

 

                                         Il 30 agosto 2016 lo specialista curante, dr. med. __________, specialista FMH in angiologia e flebologo, ha ribadito di ritenere che la situazione clinica e strumentale, per lo meno a livello flebologico, interessante in particolar modo l'arto inferiore sinistro, fosse compatibile con una importante forma di sindrome post-trombotica malgrado che non fossero presenti lesioni del trofismo cutaneo/ulcere. Nella medesima occasione ha pure puntualizzato che "Attività lavorative dove il paziente deve stare a lungo in piedi oppure seduto risultano essere estremamente dolorose malgrado una contenzione elastica. Se tutto ciò è sommato anche a problematiche della schiena risulta ancora più improbabile poter proporre un'attività lavorativa confacente" (pag. 573 incarto AI).

Anche il precitato documento medico è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR, dr. med. __________, il quale, nell'annotazione dell'8 settembre 2016 - rilevato che nel rapporto del 30 agosto 2016 lo specialista curante descriveva uno stato clinico noto e metteva l'accento sui limiti funzionali che un'attività adatta deve rispettare, già presi debitamente in considerazione nella perizia angiologica dell'amministrazione - ha concluso che la nuova documentazione medica non metteva in forse le conclusioni peritali e non mostrava una modifica dello stato di salute (pag. 575 incarto AI).

Il 26 ottobre 2016 lo specialista curante, sempre in relazione alla perizia angiologica dell'amministrazione, ha osservato il dr. med. __________: "cita nelle sue conclusioni il termine "sindrome post-trombotica", quadro clinico a mio avviso compatibile con i disturbi del  paziente (…). Il tutto associato ad un importante dolore dopo pochi minuti di posizione ortostatica. Il quadro clinico è peggiorato anche dalla nota situazione di lombalgia cronica. A mio avviso quindi, l'attività giornaliera come descritto al punto 9.2 della settima pagina del Dr. Tutta, dove si parla di "attività giornaliera comprendente 2 ore di lavoro al mattino e 2 ore al pomeriggio", è si proponibile ma non attuabile se non con delle pause di 30 minuti. Ritengo quindi che possa lavorare al massimo un paio di ore al giorno"(doc. C).
     
Il medico SMR, dr. med. __________, nell'annotazione del 15 novembre settembre 2016 ha osservato che il precitato documento medico non permetteva di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale angiologica (doc. VI 1).
 

                               2.6.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA - che, con sentenza 32.2014.79 del 26 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, ha già condiviso le considerazioni dell'amministrazione che ha ritenuto il quadro psichico dell'assicurato fosse sovrapponibile a quello del 2002 e la valutazione del perito reumatologo che ha confermato i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un'attività adeguata - per quanto concerne ora la patologia angiologica di nuova insorgenza non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale (segnatamente la perizia del 14 settembre 2015 ed il relativo complemento del 2 ottobre 2015) effettuata dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e angiologia nonché flebologo SGP, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.

Il perito dell'amministrazione ha posto dal diagnosi di "IVC secondo CEAP per l'arto Inferiore sinistra 3Es(p)As3AD14,16,pr, secondo Widmer grado Il, senza rilevante peggioramento clinico rispetto all'esame del 2010 malgrado la presa ponderale (e la possibile assenza di compressione elastica)", dopo aver analizzato compiutamente lo stato valetudinario del ricorrente nel corso di 2 visite che hanno avuto luogo il 19 agosto e il 14 settembre 2015 e sono durati rispettivamente 39 e 25 minuti ed aver eseguito un esame clinico ed un eco-color Doppler dell'asse della vena cava inferiore, iliaco-femoro-popliteo-crurale.

Il perito dell'UAI ha precisato che i motivi per cui ha posto la precitata diagnosi (cfr. discussione al p.to 8 della perizia) e per cui ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come manovale/muratore, nella misura del 100% rispettivamente abile al 50% (orario ridotto a 4 ore al giorno: 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio) in un'attività adatta [ovvero che consente di alternare la posizione e di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione; più raramente potrebbe essere possibile I' inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario)] quale, ad es., l'aiuto meccanico industriale, l'addetto alle consegne, il service-man di garage d'auto e l'operaio generico, a condizione che rispettino i precitati limiti funzionali (cfr. p.to 9.1 e 9.2 della perizia del 14 settembre 2015 e complemento peritale del 2 ottobre 2015).

La valutazione del dr. med. __________ (ovvero che l'assicurato può lavorare al massimo un paio di ore al giorno, in quanto un'attività giornaliera comprendente 2 ore di lavoro al mattino e 2 ore al pomeriggio è proponibile ma attuabile solo con delle pause di 30 minuti; cfr. referto medico del 26 ottobre 2016 di cui al doc. C) va intesa nel senso di un diverso apprezzamento delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti). Questo principio è stato ribadito anche nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4.

Il TCA non ha motivo di scostarsi dalla convincente valutazione  operata dal perito angiologo dell'UAI, il quale vanta un'ampia esperienza in medicina assicurativa, e che è stata pure confermata dal medico SMR.

Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi neppure dall'inizio del peggioramento fissato dal medico SMR al 3 gennaio 2012. Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente contesta tale data. Del resto, la richiesta di aumento della rendita per sopraggiunto peggioramento dello stato valetudinario inoltrata dall'assicurato, per il tramite del proprio medico curante, risale al 4 giugno 2012 (ovvero ben 6 mesi dopo il 3 gennaio 2012).     

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del perito dell'UAI (ed il rapporto finale del medico SMR) i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), ad essa (come pure a quella del medico SMR) va dunque attribuita piena forza probante.

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute, anche dal profilo angiologico, dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dallo specialista dell'UAI, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 7 ottobre 2016) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).


Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 - inabile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come manovale/gessatore, nella misura del 100% dal 2 marzo 2000 e abile al lavoro al 100% in un'attività adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute (quale, ad. es. assemblatore di parti di orologi) dal 20 novembre 2000 [cfr. perizia psichiatrica del 10 dicembre 2002 del dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, (pag. 59-66 incarto AI); perizia reumatologica del 27 dicembre 2002 del dr. med. __________, FMH in medicina interna e spec. in reumatologia, (pag. 67-77 incarto AI), STCA 32.2007.316 del 16 ottobre 2008 (pag. 201-223 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, che ha concluso, sulla base delle valutazioni del SMR, che l'assicurato non aveva presentato alcun peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 218 incarto AI) e STCA 32.2014. 79 del 26 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, che ha ritenuto il quadro psichico dell'assicurato fosse sovrapponibile a quello del 2002 e confermato la valutazione del perito reumatologo che ha ribadito i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un'attività adeguata (pag. 476-501 incarto AI)] al 2 gennaio 2012 - è abile al 50% (orario ridotto a 4 ore al giorno: 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio) in un'attività adeguata [ovvero che consente di alternare la posizione e di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione; più raramente potrebbe essere possibile I' inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario); attività fisicamente leggera con carico massimo di 10 kg e alternanza della postura inclusa; senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari] a far tempo dal 3 gennaio 2012.

Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (100% in un'attività adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute - quale, ad. es. assemblatore di parti di orologi - a far tempo dal 20 novembre 2000) è peggiorata [50% (orario ridotto a 4 ore al giorno: 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio) in un'attività adeguata [ovvero che consente di alternare la posizione e di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione; più raramente potrebbe essere possibile I'inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario); attività fisicamente leggera con carico massimo di 10 kg e alternanza della postura inclusa; senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari], a causa della patologia angiologica di nuova insorgenza, a decorrere dal 3 gennaio 2012.

                                         Da notare che l'assegnazione all'assicurato nel marzo 2004 di una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° marzo 2001 era stata giustificata dalle circostanze riportate al consid. 2.4.

                               2.8.   Occorre ora esaminare se anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di aumento della rendita.

                                         Questo Tribunale osserva innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2).

Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.1).


Vengono considerati i dati del 2012, visto che il peggioramento dello stato di salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 3 gennaio 2012.

 

                               2.9.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                            2.9.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute (nel 2000) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (manovale), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 57'369.- per l'anno 2014, sulla base di quanto indicato dall'ex datore di lavoro (cfr. pag. 545 incarto AI).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene, in via principale, che il salario da valido del suo assistito sarebbe ammontato ad almeno fr. 64'896, conformemente a quanto fissato per il 2013 dalla tabella salari OCST già agli atti dal 13 luglio 2016, visto che andrebbe presa in considerazione la qualifica di "gessatore non qualificato", dato che l'ultima attività svolta dal suo cliente è quella di gessatore. In via subordinata il rappresentante del ricorrente ritiene che il salario da valido del suo cliente debba essere calcolato in base ai dati statistici nazionali e sia quindi ancora più elevato rispetto all'anzidetto.     

Il TCA rileva che al momento in cui è occorso l'infortunio, il 2 marzo 2000 (cfr. annuncio LAINF a pag. 68 incarto LAINF), l'assicurato - che già svolgeva lavori di gessatura presso la ditta __________ [aspetto, questo, esplicitamente riconosciuto anche dall'amministrazione: cfr. doc. XV, pag. 2: "(…) non si nega che l'assicurato svolgesse lavori di gessatura presso tale ditta (…)"] stava frequentando il "corso di aggiornamento professionale per __________ " - ovvero un corso di semiqualifica (e, quindi, una formazione) - della durata di un anno per un totale di 315 ore previo pagamento di una quota globale di iscrizione di fr. 600.- (cfr. pag. 567 incarto AI).

In simili circostanze, conformemente a quanto già evocato al considerando 2.9 (cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza citata), questa Corte ritiene giustificato prendere in considerazione nel caso concreto quale "reddito da valido" quello che avrebbe percepito l'assicurato quale "gessatore" nel 2012.

Stante quanto precede, non consentono di giungere a diversa conclusione le circostanze, sollevate dall'amministrazione, che "non è possibile determinare da quando egli avesse effettivamente iniziato il corso indicato e quando questo si sarebbe concluso. A quanto è dato di capire egli l'aveva appena cominciato" (cfr. doc. XI, pag. 1), "era di fatto impiegato quale "manovale" (vedasi questionario DL del 21.03.2001)" e "non aveva la formazione specifica di gessatore e per tale motivo era stato assunto quale manovale" (cfr. doc. XV, pag. 2). Stante quanto già evocato al considerando 2.9 (cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza citata), l'UAI non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che "non vi è alcun indizio concreto che porti ad affermare che l'avrebbe (n.d.r.: il corso) verosimilmente portato a termine con successo" (cfr. doc. XI, pag. 1) rispettivamente che non ravvede "motivi per cui si dovrebbe applicare il CCL della gessatura, non essendo quest'ultimo applicato dall'azienda presso la quale l'assicurato lavorava e non avendo egli una formazione specifica in tale ambito"" (cfr. doc. XV, pag. 2).     

Può qui rimanere indecisa la questione di sapere se nel caso specifico il "reddito da valido" debba essere stabilito in base ai dati derivanti dal CCL di categoria oppure in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS).

In ambedue i casi, infatti, si giunge ad un "reddito da valido" che, nel confronto dei redditi di cui si dirà al considerando 2.11, conduce ad un grado di invalidità di almeno il 60%, che apre il diritto del ricorrente a tre quarti di rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.        

Laddove si decidesse di applicare all'insorgente, di formazione gessatore, i dati statistici dell'ISS 2012, sarebbero determinanti i dati della Tabella TA1 2012, skill level, NOGA 08; ISS 2012 pag. 35, settore 41-43 riferito alla costruzione, per gli uomini, livello 1 di competenza. Dalla tabella emerge che il salario mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per il settore d'attività costruzione, per un'attività di livello 1 di competenza, per 40 ore settimanali nel settore privato, ammonta a fr. 65'160.- (fr. 5'430.- x 12 mesi). Si ottiene dunque un "reddito da valido" per il 2012 di fr. 65'160.-, che deve essere ancora adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2012, che corrispondeva a 41.7 ore, per giungere all'importo di fr. 67'929.30 (fr. 65'160.- : 40 x 41.7).

Laddove si decidesse, per contro, di utilizzare i
dati derivanti dal CCL di categoria - il cui uso rimane tuttavia eccezionale (il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro: STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.2 e giurisprudenza citata) - si dovrebbe prendere in considerazione un "reddito da valido" per il 2012 per "gessatore senza qualifica" di fr. 64'896.- (fr. 4'992.- x 13 mesi: cfr. pag. 568 incarto AI e doc. XVII).

                             2.10.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                        

                          2.10.1.   Nel caso in esame, ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi). Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 si ottiene un salario di fr. 63'626.54 (62'520 : 101.7 x 103,5) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Ritenuto che nel 2012 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene un reddito da invalido di fr. 65'177.10 per il 2012 (62'520 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Tenuto conto di un'esigibilità lavorativa al 50% (cfr. consid. 2.7), si giunge ad un importo di fr. 32'588.55 (fr. 65'177.10:2).

                          2.10.2.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

 

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

 

                          2.10.3.   Nel caso di specie l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 20% (per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari). Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione, che tiene già ampiamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Questo Tribunale ritiene infatti che, operando una decurtazione sociale del 20%, l’amministrazione non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 26'070.85 (pari a fr. 32'588.55 meno il 20% ovvero fr. 6'517.70).
Da notare che, quand'anche si applicasse in casu - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% (che non sarebbe comunque giustificata nel caso di specie), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 24'441.40 (pari a fr. 32'588.55 meno il 25% ovvero fr. 8'147.15) che, nel confronto dei redditi di cui si dirà al considerando 2.11, conduce in ogni caso ad un grado di invalidità del 60%, che apre il diritto del ricorrente a tre quarti di rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.       
                                       

                             2.11.   In concreto, raffrontando, nel 2012, il reddito da valido di fr. 67'929.30 (TA1 2012) oppure di fr. 64'896.- (CCL di categoria) con quello da invalido di fr. 32'588.55, ridotto del 20% a fr. 26'070.85 [oppure ridotto - giova ribadire, per pura ipotesi - del 25% a fr. 24'441.40] si ottiene un grado di invalidità del 61,62% rispettivamente del 59.82% arrotondati al 62% e al 60% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2) [rispettivamente del 64.01% e del 62.33% arrotondati al 64% e al 62%], ciò che corrisponde a tre quarti di rendita. Al ricorrente spetta dunque una rendita di tre quarti in luogo della mezza rendita d'invalidità versata fino ad ora. Visto che il peggioramento è intervenuto nel gennaio 2012, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a tre quarti di rendita è riconosciuto dal 1° aprile 2012.     

  

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato nella misura di fr. 250.- e dell’UAI nella misura di fr. 250.-.

 

                                         L’insorgente chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                                         Ritenuti l’esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

 

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                        

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                          2.12.1.   Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato l'__________1971, coniugato e padre di __________ (nata il __________ 2006), dispone, quali entrate, della rendita AVS/AI (pari a fr. 748.- mensili; fr. 8'976.-:12), delle prestazioni complementari (pari a fr. 1'298.65 mensili; fr. 15'584.-:12) e della pensione della previdenza del II° pilastro (pari a fr. 762.75 mensili; fr. 9'152.80:12), per un importo totale di fr. 2'809.40 (cfr. doc. Vbis). La moglie dell'assicurato è casalinga (cfr. doc. notifica di tassazione 2015 di cui al Vbis).

 

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 600.- per la figlia minorenne __________, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009). Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 762.50 al mese, più spese per fr. 100.- mensili (cfr. doc. Vbis).

Si ottiene, quindi, un onere globale di almeno fr. 3’162.50.

Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 474.40 / 790.60 conformemente a quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

In casu, si ottiene un ammanco mensile oscillante tra almeno fr. 857.50 e fr. 1'143.70.

 
Ora, secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l’indigenza di colui che domanda l’assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza, mobiliare e immobiliare. In effetti, egli è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 11 consid. 5).

                                        

                                         Dalle tavole processuali emergono "Titoli e capitali" per appena fr. 2'288.- (cfr. doc. Vbis).

RI 1 deve quindi essere considerato indigente.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione dell'UAI del 7 ottobre 2016 è riformata nel senso che il ricorrente ha diritto a tre quarti di rendita AI dal 1° aprile 2012.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.    

                                         Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 250.- e del ricorrente nella misura di fr. 250.-. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'000.- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti