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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 6 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 ottobre 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1972, di professione barista, nel dicembre 2011 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, respinta mediante decisione del 24 maggio 2012 in assenza di un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (doc. AI 27).
Il 31 ottobre 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, sempre a seguito della problematica relativa alla gamba sinistra (doc. AI 16). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, compresa una perizia reumatologica, con decisione 3 ottobre 2016 (preavvisata il 15 luglio 2016) l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni attribuendo all’assicurata un quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 47%) a far tempo dal 1. maggio 2015. Secondo l’amministrazione, stanti, dal marzo 2014, periodi di inabilità completi alternati a parziali, dal 15 aprile 2015 andava infine ammessa un’inabilità del 50% nella sua professione di barista/direttrice di locale notturno e del 70% in un’attività leggera adeguata.
1.2. Avverso a tale decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, si aggrava al TCA, censurando le conclusioni dell’amministrazione e postulando l’esecuzione di una nuova perizia medica e l’attribuzione di almeno mezza rendita. Chiede inoltre il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.
1.3. Con risposta di causa del 25 novembre 2016 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo il benfondato degli accertamenti effettuati e delle conclusioni sull’abilità lavorativa. Con riferimento al calcolo del grado d’invalidità fa valere che, considerata la riduzione del reddito statistico da invalida del 30% pari all’inabilità lavorativa medico teorica, la riduzione del 5% operata ulteriormente non sarebbe nemmeno giustificata. Ne deriverebbe un grado di invalidità non del 47%, ma del 44%, a conferma dell’attribuzione di un quarto di rendita.
In corso di causa, la ricorrente, tramite il suo legale, si è ribadita nelle sue domande e allegazioni producendo una nuova certificazione del 7 dicembre 2016 del curante. L’Ufficio AI, presa visione della documentazione, sulla base del parere del medico del SMR, si è riconfermato nella sua posizione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Nell’ambito dell’istruttoria a seguito della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel dicembre 2011, dopo aver esaminato la documentazione medica raccolta, dalla quale emergeva quale diagnosi invalidante “Esiti di intervento chirurgico su piede piatto traverso con pseudoesostosi ed alluce valgo sinistro”, con una conseguente inabilità lavorativa totale dall’agosto 2011 al 31 gennaio 2012, del 50% in seguito e sino al 9 febbraio 2012 e quindi nulla in seguito (rapporto SMR 27 marzo 2012, doc. AI 22), l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda mediante decisione del 24 maggio 2012 considerato come l’assicurata non avesse presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (doc. AI 27).
Presentata una nuova domanda di prestazioni il 31 ottobre 2014, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, internista curante dell’assicurata dal 1999, il quale, nel rapporto 24 novembre 2014, posta la diagnosi di “gonalgia sinistra; stato da resezione in blocco extra-articolare e ricostruzione con protesi tumorale su misura di tipo Starmore (giugno 1999) per osteosarcome del femore distale sinistro”, ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 14 al 25 maggio 2014 e dal 23 settembre al 31 ottobre 2014, e del 50% dal 26 maggio al 22 settembre 2014 e dal 1. novembre 2014 (doc. AI 43). Aggiornati gli atti richiamati dalla cassa malati __________ (che attestavano ulteriori inabilità di grado completo dal 20 novembre al 8 dicembre 2014, quindi del 50% sino al 28 febbraio 2015, nuovamente completo dal 1. marzo al 19 aprile 2015 e in seguito del 50% (doc. AI 75), sentito il medico SMR (doc. AI 75, 83), l’amministrazione si è quindi nuovamente rivolta al dr. __________. Quest’ultimo, nel rapporto 7 settembre 2015, poste le diagnosi di “probabile iniziale scollamento di protesi Stanmore su misura arto inferiore sinistro in esiti di escissione in blocco e ricostruzione per osteosarcoma paraostale del femore distale sinistro (1999), esiti di patellectomia longitudinale esterna (2-3-2015)”, ha confermato le precedenti inabilità lavorative e quella al 50% dal 20 aprile 2015 (doc. AI 84). Dal canto suo i sanitari dell’ospedale di Losanna che avevano effettuato gli interventi al femore sinistro nel 1999 e nel marzo 2015, nel rapporto medico del 6 novembre 2015 hanno concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 1 marzo al 19 aprile 2015 e del 50% in seguito (doc. AI 90).
Sentito il SMR, l’amministrazione ha quindi dato mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire una perizia, la quale, resa il 6 aprile 2016, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di:
" Dolore al terzo mediale del ginocchio sx su/con:
- Stato dopo PTG sx e resezione distale del femore omolaterale per osteosarcoma nel 1999.
- Stato dopo patellectomia longitudinale laterale e revisione della protesi al ginocchio sx il 2.03.2015.”
e concluso quanto segue:
" (…)
Valutazione:
La paziente continua ad avere dolore al terzo medio del femore sx, la prognosi potrebbe essere fausta nel caso di cambio di protesi, in quanto la protesi vecchia scheggia l'osso.
La previsione per la ripresa totale dell'attività lavorativa dipenderà dalla decisione sull'eventuale cambio della protesi.
Strategia terapeutica: Analgesia al bisogno, un programma di fisioterapia ed eventuale cambio di protesi.
6. Conseguenze sulla capacità al lavoro
Pe quanto riguarda i periodi di IL precedenti, confermo quanto attestato dai colleghi. Nella sua ultima attività principale quale barista, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell'allegato,
dato che questa attività implica la posizione eretta e non implica il sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 6-11 kg), non implica inoltre la posizione
inginocchiata ed accovacciata (per disponibilità e consapevolezza del datore di lavoro), giudico che la paziente è abile al lavoro al 50% nell' arco di una giornata lavorativa di 8 ore, sono esigibili 4 ore
al giorno a partire dal 15.04.2015.
Della capacità funzionale e del carico basata naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno potrebbe diventare meno restrittiva.
Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e alle risorse dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli possa consentire di evitare la stazione eretta prolungata ed eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assia, lasciando il sollevamento di carichi (capacità ridotta 6-11 kg) ed evitando la posizione accovacciata ed inginocchiata, giudico un
rendimento del 70% dalla data del 15.04.2015, nel arco di una giornata lavorativa 8 ore. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica e sarà meno
restrittiva una volta che la stabilità e il dolore, in seguito all'intervento chirurgico migliorano. Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del Iavoro e giudico una IL del 20%.” (doc. AI 98)
Con complemento del 22 giugno 2016 il perito, richiesto sulla capacità nella professione di “barista/direttrice”, ha affermato:
" Nella sua ultima attività principale quale barista /direttrice, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell'allegato, visto che questa attività implica la posizione eretta e non implica il sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 6-11 kg), non implica inoltre la posizione inginocchiata ed accovacciata (per disponibilità e consapevolezza dei datore di lavoro), giudico che la paziente è abile al lavoro al 50% nell'arco di una giornata lavorativa di 8 ore, sono esigibili 4 ore al giorno a partire dal 15.04.2015.
Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e alle risorse dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli possa consentire di evitare la stazione eretta prolungata ed eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assia, lasciando il
sollevamento di carichi (capacità ridotta 6-11 kg) ed evitando la posizione accovacciata ed inginocchiata, giudico un rendimento del 70% dalla data del 15.04.2015, nel arco di una giornata lavorativa 8 ore. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica e sarà meno restrittiva una volta che la stabilità e il dolore, in seguito all'intervento chirurgico migliorano.” (doc. AI 107)
Sentito nuovamente il SMR (doc. AI 109 e 110), l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione del 15 luglio 2016, ha attribuito alla richiedente il diritto a un quarto di rendita di invalidità dal 1. maggio 2015. Con osservazioni del 9 agosto 2016 l’assicurata si è opposta al progetto, allegando pure una certificazione del dr. __________ del 27 luglio 2016 attestante:
" (…)
Riassunto delle diagnosi:
Osteosarcoma paraostiale del femore distale sinistro, diagnosi 1999.
Stato da resezione in blocco extra-articolare e ricostruzione per protesi tumorale su misura di tipo Stanmore (24.06. 1999).
Stato da chemioterapia secondo protocollo COS 96 per osteosarcoma di alto grado di malignità.
Stato da patellectomia longitudinale esterna per erosione della rotula (02.03 .2015).
Attualmente: dolori cronici terzo medio del femore a carattere meccanico su protesi (stelo prossimale).
Discussione:
Da più di due anni ormai la signora RI 1 presenta algia alla coscia sinistra di tipo meccanico (effetto di pompaggio intra-medullare della protesi); i dolori sono più o meno stabili nel corso del tempo, il loro carattere meccanico determina un'accentuazione dei dolori al carico, in particolare dopo un paio di ore di lavoro in piedi (lavora come barista). Con ulteriore prolungamento del tempo di lavoro i dolori si accentuano progressivamente. Dopo consultazione pluridisciplinare superspecialistica (__________ vedi documentazione allegata) è stato per ora deciso un atteggiamento conservativo, anche perché una eventuale sostituzione della protesi porrebbe senz'altro dei problemi tecnici molto rilevanti. Noto inoltre che il parere degli specialisti del __________ è che la paziente dovrebbe lavorare senz'altro meno del 50 % di lavoro attuale. Da qualche tempo viene introdotto anche quale analgesico un medicamento di quarto livello (Fentanyl transdermale).
In conclusione benché la signora RI 1 continua a lavorare con notevole abnegazione al 50%, vi è da ritenere sicuramente una incapacità lavorativa teorica senz'altro superiore.
A mio avviso è dunque senz'altro da rivedere la recente decisione dell'AI sul grado di invalidità.” (doc. AI 115)
Ha pure prodotto documentazione già agli atti oltre ad una certificazione dei sanitari del __________ di __________ del 5 luglio 2016 che non si è pronunciata sulla capacità lavorativa della paziente se non affermando “la patiente pousuit son travail à 50%, malgré notre suggestion de le diminuer” (doc. AI 90).
Sentito il medico SMR, l’Ufficio AI, con decisione 3 ottobre 2016, ha ammesso la domanda di prestazioni confermando il diritto a un quarto di rendita dal 1° maggio 2015, motivando:
" (…)
Decidiamo pertanto
Dal 01 .05.2015 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto a un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 47%.
Esito degli accertamenti
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'Al si determina che per l'attività abituale quale barista/direttrice di locale notturno vi è un'incapacità Iavorativa in misura del
100% dal 27.03.2014 al 06.04.2014 (interruzione dell'anno d'attesa)
100% dal 14.05.2014 al 11.06.2014
50% dal 12.06.2014 al 22.09.2014
100% dal 23.09.2014 al 31.10.2014
50% dal 01.11.2014 al 19.11.2014
100% dal 20.11.2014 al 08.12.2014
50% dal 09.12.2014 al 28.02.2015
100% dal 01.03.2015 al 14.04.2015
50% dal 15.04.2015 e continua
mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica è del :
100% dal 27.03.2014 al 06.04.2014 (interruzione dell'anno d'attesa)
100% dal 14.05.2014 al 11.06.2014
50% dal 12.06.2014 al 22.09.2014
100% dal 23.09.2014 al 31.10.2014
50% dal 01.11.2014 al 19.11.2014
100% dal 20.11.2014 al 08.12.2014
50% dal 09.12.2014 al 28.02.2015
100º/o dal 01.03.2015 al 14.04.2015
30% dal 15.04.2015 e continua.
L'incapacità al guadagno determinata come sopra apre il diritto a prestazioni AI alla scadenza dell'anno d'attesa dall’insorgenza del danno alla salute in base all'art 28 LAI.
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Dal 01.05.2015 (scadenza dell'anno d'attesa)
Salario da valido
Nella sua attività di direttrice/barista di locale notturno, per l'anno 2014, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 65'000.- (fonte: questionario del datore di lavoro 25.11.2014)
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di direttrice/barista di locale notturno al 50% ne risulta un salario annuo di CHF 32'499.90.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 4'174.60 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 4'352.05 mensili oppure a CHF 52:224.50 per l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 30º/o per motivi medico-teorici e del 5% per attività leggera.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 34'729.30.
ll minor discapito economico è dato in attività abituale e viene quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo della capacità di guadagno residua.
Grado d'invalidità
65'000 - 34'729 x 100 = 47%
65'000
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.
Su esplicita richiesta scritta da parte sua si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento.
Audizione
Abbiamo sottoposto la documentazione medica che ci ha inviato con lettera del 09.08.2016 al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo ritiene che la documentazione medica trasmessaci (Dr. __________ del 27.07.2016, __________ del 17.04.2015, 10.02.2016, 05.07.2016) non modifica i contenuti della valutazione peritale del Dr. __________ del 06.04.20l6.
La tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica stabilisce i redditi per le attività adeguate (attività semplici e ripetitive, valore mediano) già comprensivo della tredicesima mensilità.
Per quanto riguarda la riduzione del 30% per motivi medico-teorici, quest'ultima è stata definita dal medico perito e corrisponde all'inabilità valutata per un'attività adeguata e il 5% è il fattore
di riduzione per attività leggera.
Su tali presupposti dobbiamo constatare che non vengono apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che possano indurre l'Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato in fase d'istruttoria ed espresso nel progetto di decisione.” (doc. AI 119)
L’assicurata contesta questa decisione censurando in particolare le conclusioni in merito alla capacità lavorativa medico-teorica e il calcolo del grado di invalidità. Produce un certificato del dr. __________ datato 7 dicembre 2016, sul quale si è pronunciato il medico SMR (doc. E e VIII/1).
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve cosi decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel caso concreto, l’assicurata ha subito nel 1999 un intervento di resezione e ricostruzione con protesi tumorale su misura di tipo Stantore per osteosarcoma del femore distale sinistro. Dalla primavera del 2014 lamenta l’apparizione di dolori alla coscia e il ginocchio sinistro, di carattere prevalentemente meccanico.
Tutto ben considerato, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate, sino al momento decisivo della decisione impugnata, dopo un periodo - dal marzo 2014 - di inabilità lavorativa completa alternata a parziale, dal 15 aprile 2015 l’assicurata andava ritenuta abile nella misura del 70% in un’attività leggera, rispettosa dei limiti funzionali menzionati dal perito reumatologo, mentre che nella sua attività abituale di barista/direttrice di locale notturno la capacità era del 50%.
Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dall’amministrazione, segnatamente sulla base della perizia del dr. __________, e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione specialistica. La stessa, basata su una valutazione clinico/funzionale approfondita e sull’esame degli atti medici e radiologici, si rileva completa, approfondita e rispettosa dei criteri probatori enunciati al considerando che precede.
Più precisamente, il perito, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione dell’assicurata, ha illustrato come oggettivamente lo stato degli arti inferiori rilevava lunghezza degli arti simmetrica, non atrofie unilaterali, la forma nella norma e amiotrofia del segmento distale della coscia sinistra; inoltre se era presente dolorabilità alla digitopressione al versante antero-inferiore della coscia destra, la stessa era assente alle ginocchia e le cicatrici postoperatorie erano calme. Anche l’abduzione e l’adduzione erano nella norma. Anche l’esame neurologico evidenziava una deambulazione normale, senza zoppia, Lasègue negativi bilateralmente e senza indebolimento del muscolo estensore lungo l'alluce sinistro (M5) e dell'estensore delle dita sinistre (M5). Intatta era pure la forza rozza ai muscoli quadricipiti, tricipiti e bicipiti bilaterali e nella norma risultavano anche i riflessi bicipitali, tricipitali e patellari normo-evocabili e simmetrici.
Il perito ha quindi osservato come la paziente eseguisse i cambi posturali, raggiungesse la stazione eretta in totale autonomia e sicurezza, camminasse in ambiente non accidentato senza ausilio di sostegno, con un buon controllo, si svestisse e si vestisse in completa autonomia, utilizzando normalmente anche le scale. Poste quindi le diagnosi invalidanti di “Dolore al terzo mediale del ginocchio sx su/con:-Stato dopo PTG sx e resezione distale del femore omolaterale per osteosarcoma nel 1999. Stato dopo patellectomia longitudinale laterale e revisione della protesi al ginocchio sx il 02.03.2015.”, e rilevato come l’assicurata continuasse ad aver dolore al terzo medio del femore sinistro, ha in ogni modo precisato che la prognosi avrebbe potuto essere favorevole, con possibile recupero della completa capacità lavorativa, nel caso di cambio di protesi, in quanto quella vecchia scheggiava l'osso. Il perito ha quindi concluso che nella sua professione di barista (e barista/direttrice; cfr. il complemento peritale del 22 giugno 2016, doc. AI 107; cfr. al consid. 2.3), confermate le precedenti inabilità attestate dai colleghi, dal 15 aprile 2015 l’assicurata era abile al lavoro nella misura del 50% considerato come la professione svolta implicasse la posizione eretta e non il sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 6-11 kg ) e non esigesse la posizione inginocchiata ed accovacciata. In un’attività leggera, in cui evitare la posizione eretta prolungata ed eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assia, evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta 6-11 kg) e la posizione accovacciata ed inginocchiata, la capacità lavorativa era del 70%, sempre dal 15 aprile 2015 (doc. 98; cfr. al consid. 2.3).
Dette approfondite conclusioni, supportate da un accurato esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano conferma, in quanto giungono a risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.4) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti idonei a mettere in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Le stesse sono state del resto confermate pienamente anche dal dr. Abate, medico del SMR, nei rapporti finali del 11 aprile e 4 luglio 2016 (doc. AI 99 e 109).
2.6. Del resto la valutazione peritale non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
A ragione in effetti il medico SMR dr. __________, nelle Annotazioni del 29 agosto 2016 (con riferimento alla certificazione del curante del 27 luglio 2016, doc. AI 115, 117) e 10 gennaio 2017 (riferite al certificato del curante del 7 dicembre 2016, doc. E e doc. VIII/1), ha concluso che la nuova documentazione prodotta non conteneva nuovi elementi medici/clinici rilevanti rispetto alla valutazione peritale, non risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute e non giustificando un’inabilità lavorativa maggiore.
Innanzitutto, quanto al certificato 27 luglio 2016 del curante prodotto in fase di osservazioni al progetto di decisione (cfr. in esteso al consid. 2.3), lo stesso conferma sostanzialmente le diagnosi poste dal perito e la sintomatologia algica lamentata dalla paziente, e non fornisce elementi ulteriori limitandosi a concludere per una non ben precisata inabilità lavorativa “teorica”, nel suo mestiere di barista, “superiore” al 50%. Del resto il dr. __________, che peraltro non è specialista nella materia interessata, non si pronuncia minimamente sulla perizia fatta allestire dall’amministrazione (doc. AI 115). Sia peraltro osservato che nei vari certificati inviati in precedenza alla cassa malati egli aveva ripetutamente attestato una capacità lavorativa nell’attività svolta del 50%, “verosimilmente a lungo termine” (cfr. incarto richiamato dalla __________).
Anche l’allegata certificazione dei sanitari del __________ del 5 luglio 2016 non apporta, come concluso dal SMR, elementi nuovi riferendo unicamente che l’assicurata avrebbe dovuto lavorare meno del 50% effettuato come barista, ma non pronunciandosi espressamente sulla capacità lavorativa medico-teorica, segnatamente in un’attività leggera rispettosa dei limiti funzionali precisati dal perito (doc. AI 90). Del resto, il medico SMR ha in proposito affermato che “le osservazioni al progetto inoltrate dall’assicurata non possono modificare i contenuti della valutazione peritale. Si tratterebbe, semmai, di una diversa valutazione. Si fa comunque notare che gli specialisti del __________ di __________ non hanno finora intrapreso alcuna strategia chirurgica cruenta, bensì mantengono un atteggiamento conservativo” (doc. AI 117). A dette conclusioni questo Tribunale deve aderire.
Per quanto riguarda la certificazione del dr. Heitmann prodotta di fronte al TCA del 7 dicembre 2016 e, quindi, di data posteriore alla data - giuridicamente rilevante - della decisione contestata (cfr. DTF 132 V 220 e riferimenti), la stessa ha esposto:
" (…)
Riassunto delle diagnosi:
Osteosarcoma paraostiale del femore distale sinistro, diagnosi 1999.
Stato da resezione in blocco extra-articolare e ricostruzione per protesi tumorale su misura di tipo Stanmore (24.06.1999).
Stato da chemioterapia secondo protocollo COS 96 per osteosarcoma di alto grado di malignità.
Stato da patellectomia longitudinale esterna per erosione della rotula (02.03 .2015)
Attualmente: dolori cronici terzo medio del femore a carattere meccanico su protesi (stelo prossimale).
Periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra, sindrome toraco-scapolare a sinistra.
Disturbo da attacchi di panico.
Discussione:
V. anche precedente relazione medica del 27.07.2016.
Nel corso degli ultimi 4 mesi rimangono invariati i dolori alla coscia sinistra di tipo meccanico (effetto di pompaggio intramedullare della protesi) che si accentuano man mano al carico, in particolare dopo già un paio di ore di lavoro in piedi.
Ricordo che dopo consultazione pluridisciplinaria superspecialistica (__________:) è stato per ora deciso un atteggiamento conservativo, anche perché una eventuale sostituzione della protesi
porrebbe senz'altro dei problemi tecnici molto rilevanti. Nel frattempo è stato stoppato il trattamento analgesico con Oppiacei Transdermali (Fentanyl) a causa di effetti collaterali. Dall'estate 2016 presenta algia alla spalla sinistra che impedisce una corretta mobilizzazione della spalla; i dolori sono presenti anche a riposo ma hanno però un carattere prevalentemente meccanico. Il 14.10.2016 è stata eseguita una ecografia della spalla sinistra (Dr. Med. __________, specialista FMH reumatologia __________) che non ha evidenziato delle significative patologie a carico della cuffia dei rotatori.
In seguito ad una terapia con Onde d'Urto la sintomatologia algica è parzialmente migliorata; attualmente quadro clinico caratterizzato da sindrome toraco-scapolare sinistra oggetto di trattamento fisioterapico (in corso). Nel corso degli ultimi mesi la signora RI 1 ha inoltre presentato sempre più frequentemente degli attacchi di panico per i quali è stato introdotto un trattamento farmacologico con SSRI (Escitalopram) con attualmente parziale beneficio.
La capacità lavorativa attualmente al 50 % (durata effettiva del lavoro quotidiano della paziente) supera già quanto si potrebbe richiedere ad una Barmaid in queste condizioni di salute.” (doc. E)
Ora, in proposito, il 10 gennaio 2017 il dr. __________ del SMR ha concluso pertinentemente che detta certificazione non era idonea a modificare le suesposte conclusioni.
In effetti, per quanto concerne innanzitutto la nota problematica al femore sinistro (su/con:-Stato dopo PTG sx e resezione distale del femore omolaterale per osteosarcoma nel 1999. Stato dopo patellectomia longitudinale laterale e revisione della protesi al ginocchio sx il 02.03.2015; cfr. doc. AI 98) la descritta situazione coincide in sostanza con quella esaminata in sede di perizia dal dr. __________. Il curante si limita in effetti a informare che a seguito di consultazione pluridisciplinare, il __________ avrebbe deciso di optare per un atteggiamento conservativo, rinunciando per ora alla sostituzione della protesi.
Per il resto, come osservato dal SMR, la stessa menziona delle "nuove condizioni cliniche”.
In effetti, innanzitutto tale certificazione datata 7 dicembre 2016 fa riferimento ad una nuova problematica alla spalla (“Periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra) che prima non era nota. Ricordato nuovamente che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto il 3 ottobre 2016 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa della nuova problematica alla spalla sarebbero dunque posteriori alla data del provvedimento contestato e non potrebbero quindi in casu essere presi in considerazione. Ne discende che tali attestazioni non potrebbero comunque essere ritenute rilevanti ai fini della presente procedura.
In ogni modo, va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA I 174/96 del 6 settembre 1996; I 87/97 del 3 febbraio 1998; RCC 1989 p. 123 consid. 3b, 1980 p. 263).
In casu, la summenzionata documentazione sanitaria non è sufficiente per poter statuire in modo completo in merito all’eventuale esistenza rispettivamente all’eventuale natura invalidante dei “nuovi” menzionati problemi alla spalla.
Il medico SMR, nella sua Annotazione del 10 gennaio 2017, ha in proposito rilevato che:
" Quanto alla diagnosi di periartropatia omeroscapolare tendinopatica, il collega __________ non fornisce elementi clinico-diagnostici sufficienti per confermarla e/o per ritenerla incapacitante. Infatti, a parte la descrizione generica di "un'algia che impedisce una corretta mobilizzazione della spalla", non si dispone di un esame obiettivo specifico né di indagini strumentali dirimenti. A questo proposito, si fa notare che l'ecografia della spalla eseguita dallo specialista reumatologo __________ il 14.10.2016, non ha evidenziato patologie a carico della cuffia dei rotatori. A ciò si aggiunga che non è descritta alcuna terapia farmacologica antalgica in atto (FANS o corticosteroidi), mentre viene comunicato che è stata sospesa quella a base di Fentanyl transdermico. Il collega, però, afferma che il dolore è parzialmente regredito con l'applicazione locale di onde d'urto. In seguito, il collega ___________ scrive che il quadro clinico attuale è caratterizzato da una sindrome toraco-scapolare sinistra in trattamento fisioterapico. Anche in questo caso, non vengono forniti elementi clinico-diagnostici che confermino l'epiteto, tantomeno elementi funzionali che concordino con un reale impatto incapacitante sugli aspetti valetudinari dell'assicurata.” (doc. VIII/1)
A queste conclusioni questo Tribunale deve aderire senza riserve, ove altresì si aggiunga che il curante nemmeno pone delle conclusioni sulla capacità lavorativa, segnatamente in attività leggere e adeguate, riferendo solo di una “capacità lavorativa attualmente al 50%” nella sua professione di barmaid, limitandosi a giudicarla già oltrepassante quanto richiedibile dall’interessata. Tale conclusione non si distanzia quindi in maniera decisiva da quella peritale (doc. AI 98 e consid. 2.3).
Quanto alla menzione della comparsa “negli ultimi mesi” di non meglio specificati "attacchi di panico", che sarebbero trattati con parziale beneficio con Escitalopram (SSRI), il medico SMR ha osservato che tale diagnosi non è codificata secondo una classificazione conosciuta (ICD-10 e DSM V) posta da uno specialista FMH in psichiatria. Inoltre non risulta nemmeno che l’assicurata sia in cura presso uno specialista per tale problematica. Il medico SMR ha quindi in proposito ritenuto che “(...) una sindrome da attacchi di panico non meglio specificata (situazioni scatenanti, frequenza e gravità degli attacchi) che si vuole sostenere come incapacitante, meriti un trattamento combinato con benzodiazepine (es. Alprazolam) e psicoterapia (strategie comportamentali per la gestione dell'attacco). Dalla certificazione del collega __________ non emerge nulla di tutto questo” (doc. VIII/1). A tale conclusione, espressa dal SMR, occorre aderire, ove altresì si osservi nuovamente che il curante, che oltretutto è internista e quindi non specialista nella materia eventualmente coinvolta (la psichiatria) non menziona alcuna inabilità lavorativa causata dagli “attacchi di panico”, osservando nel contempo che il trattamento farmacologico introdotto avrebbe portato un “parziale beneficio”.
Pertanto a ragione il medico SMR ha concluso che il certificato del dr. __________ non apportava elementi clinici in grado di modificare la valutazione medica stabilita dall'Ufficio Al sulla base di un’approfondita perizia reumatologica.
Né del resto il fatto, addotto dalla ricorrente, che il perito e il medico SMR avrebbero menzionato l’opportunità di sostituire la protesi al femore sinistro, mentre secondo gli specialisti di __________ sarebbe per ora auspicabile un atteggiamento conservativo, modifica le suddette conclusioni. In effetti, la possibilità di procedere alla sostituzione della protesi sarebbe stata evocata solo quale elemento suscettibile di comportare, nel futuro, un possibile miglioramento della capacità lavorativa (cfr. la perizia 6 aprile 2016: “(…) la prognosi potrebbe essere fausta nel caso di cambio di protesi, in quanto la protesi vecchia scheggia l'osso. La previsione per la ripresa totale dell'attività lavorativa dipenderà dalla decisione sull'eventuale cambio della protesi”, doc. AI 98), ma non ha influito sulle conclusioni sulla capacità lavorativa né, quindi, sul grado d’invalidità.
Questa Corte deve quindi senza riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una modifica della dettagliata valutazione eseguita dal perito reumatologo e che permettano quindi di discostarsi dalla stessa, ribadito peraltro il principio per cui il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Si tratta in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie, alle quali quindi in questa sede non si può aderire, ritenuto peraltro come le stesse non sostanzino i motivi per cui le diagnosi poste ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore a quella attestata dal perito e dai medici del SMR, ribadite peraltro l’affidabilità e la completezza delle valutazioni specialistiche di questi ultimi. In proposito siano altresì di nuovo ricordate le suesposte considerazioni e riserve che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti; cfr. sopra consid. 2.4 e STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (cfr. DTF 132 V 220, 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidevano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito. Né del resto le altre censure sollevate dalla ricorrente permettono di modificare l’esito della presente vertenza.
In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ del 6 aprile 2016 (e il complemento 22 giugno 2016; doc. AI 98 e 107) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 3 ottobre 2016 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.4) -, e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che la ricorrente andava considerata inabile in misura completa nei periodi dal 27 marzo 2014 al 6 aprile 2014, dal 14 maggio al 11 giugno 2014, dal 23 settembre al 31 ottobre 2014, dal 20 novembre al 8 dicembre 2014, dal 1. marzo al 14 aprile 2015 e del 50% nei periodi dal 12 giugno al 22 settembre 2014, dal 1. al 19 novembre 2014, dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 e, quindi, definitivamente dal 15 aprile 2015. In un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica andava invece fissata al 70%, sempre dal 15 aprile 2015.
Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, come richiesto dalla ricorrente, la quale ha postulato l’allestimento di una perizia giudiziaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Ne discende che la richiesta della ricorrente di procedere ad una perizia va respinta (cfr. doc. I).
Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), resta aperta la possibilità alla ricorrente di far valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.
2.7. Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2), nelle motivazioni della decisione contestata sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valida che da invalida, a cui va fatto riferimento.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
In concreto, per quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha stabilito un importo di fr. 65’000 conseguito nel 2014 dall’assicurata quale dipendente presso la __________ di __________ (attestazione del datore di lavoro del 25 novembre 2014, doc. AI 48 e 100). Tale determinazione del salario, che non è contestata, merita conferma.
2.7.2. Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Inoltre, se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.7.3. Conformemente alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha nel caso concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014 e, quindi giusta il TF applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in cui è a disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale femminile in una professione che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Da tale tabella emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalida per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in fr. 52'224.- (doc. AI 100). Tali dati salariali vanno confermati.
L’amministrazione ha poi considerato una riduzione per la capacità lavorativa ridotta stabilita dal perito reumatologo del 30% e un’altra del 5% per attività leggere, determinando in tal modo un reddito da invalida di fr. 34’729 (cfr. anche scheda 12 aprile 2016 in doc. AI 100). Al riguardo, va rilevato che rettamente, conformemente alla giurisprudenza, la riduzione percentuale è stata applicata utilizzando un multiplo di 5 (cfr. STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).
La ricorrente riferisce di non comprendere l’applicazione di queste deduzioni, che implicitamente vorrebbe maggiori.
Ora, per quanto riguarda innanzitutto la deduzione del 30%, la stessa si riferisce all’incapacità lavorativa medico-teorica stimata dalla perizia reumatologica in un’attività lavorativa leggera adeguata e che, per quanto detto, questa Corte ritiene pertinente (cfr. doc. AI 98, cfr. ai consid. 2.3 e 2.5). Tale riduzione appare quindi chiara e del resto perfettamente in linea con l’usuale metodo del confronto dei redditi per il calcolo del grado di invalidità. Inammissibili sono pertanto le censure al riguardo sollevate dalla ricorrente, compresa quella di mancata motivazione e, quindi, di violazione del diritto di essere sentito. Come detto, il calcolo del grado di invalidità è stato presentato dall’amministrazione in modo ineccepibile e conforme al disciplinamento legale e giurisprudenziale applicabile. La mancata comprensione da parte della ricorrente del calcolo effettuato per determinare il grado di invalidità è piuttosto da ascrivere ad un’errata interpretazione dei concetti che vi stanno alla base, inclusa la considerazione fondamentale per cui il grado di invalidità non coincide con il grado di inabilità lavorativa medico-teorica.
Laddove per contro la ricorrente parrebbe voler pretendere il riconoscimento di una deduzione superiore a quella, del 5%, ammessa dall’Ufficio AI per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere, va detto quanto segue.
Per quanto concerne tale riduzione, ricordato come di principio circa la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF (cfr. consid. 2.7.2) il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene, una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 70% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano particolarmente gravi.
D’altro canto occorre anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, sono già state parzialmente considerate nell’inabilità lavorativa determinata in ambito medico - teorico (che ha appunto riconosciuto una non trascurabile riduzione del 30% della capacità lavorativa).
D’altra parte, per la giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da considerare quale fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011; 9C_751/2011 del 30 aprile 2012).
Tutto ben considerato, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).
In effetti, va detto che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida non ne sono state addotte né del resto emergono dagli atti all’inserto.
A titolo abbondanziale va detto che questo Tribunale non condivide nemmeno l’assunto dell’amministrazione, la quale nella risposta di causa ritiene ingiustificata l’applicazione della riduzione del 5% per “attività leggere”. A prescindere dal fatto che la riduzione è stata decisa dal consulente professionale sulla base di un approfondito esame del caso (cfr. doc. AI 100), la stessa risulta motivata, considerato come in base alla perizia reumatologica il pensum del 70% in un’attività leggera ed adeguata presuppone in ogni modo il rispetto di una serie di limitazioni funzionali elencate dal perito (cfr. doc. AI 98 e sopra al consid. 2.3). La questione non merita tuttavia più approfondita disamina considerato come anche nell’ipotesi in cui si volesse eliminare tale deduzione ne deriverebbe un grado di invalidità (44%) che comunque metterebbe ugualmente l’assicurata al beneficio di un quarto di rendita (cfr. di seguito).
Infine, quanto alle allegazioni formulate dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione con riferimento alla determinazione del salario da invalida, va ancora osservato che la presa in considerazione di un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore è conforme e basata sulle tabelle applicabili pubblicate dall’Ufficio federale di statistica; da tali tabelle pure emerge che la tredicesima è già compresa nel salario medio lordo statistico applicato correttamente dall’amministrazione.
Di conseguenza, visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr. 34'729.-- il reddito da invalida [(70% di 52'224 = 36'557; 36'557 – (5% di 36'557) = 34'729].
Sulla base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valida di fr. 65’000 (cfr. consid. 2.7.1) con il reddito da invalida di fr. 34'729 ottenendo un grado d’invalidità (pensionabile) del 47% (65’000 – 34'729.-- x 100 : 65’000).
Nell’ipotesi in cui, come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta, venisse decurtata la riduzione del 5% per lavori leggeri (ottenendo quindi un salario da valida di fr. 36'557.--) il grado di invalidità sarebbe del 44% (65’000 – 36'557-- x 100 : 65’000).
Ne discende che, visto l’inizio della durevole rilevante incapacità lavorativa nel maggio 2014, alla scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ossia il 1° maggio 2015, l’assicurata, come visto sopra, presentava un grado d’invalidità del 47% motivo per cui dal 1° maggio 2015 essa ha diritto ad un quarto di rendita.
Sia ancora osservato che, considerando che è nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un grado di invalidità del 44%.
La decisione impugnata è quindi corretta e va confermata, mentre che il ricorso va respinto.
2.8. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’attrice vive con il marito pensionato e ha come entrate il salario mensile di fr. 2'332 al mese, oltre a fr. 1’550 mensili di rendita AVS del marito per un importo globale di fr. 3’882.-- mensili (doc. D). A tale importo va ancora aggiunto il quarto di rendita AI per fr. 352.-- (doc. C) per complessivi fr. 4'234.--.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 1’180.-- al mese e il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr. 429.10 mensili per l’assicurata (doc. D).
Si ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 3’309.
Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 255 sino a fr. 425 conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.
In casu, partendo quindi da un onere complessivo massimo di fr. 3’734 (3’309 oltre a fr. 425) rispettivamente fr. 3'564 (3'309 oltre a fr. 255) da un lato, e entrate di fr. 4'234, si ottiene comunque un’eccedenza mensile mensile di fr. 500 rispettivamente di fr. 670.
Ne discende che, vista l’eccedenza mensile (con la quale l’assicurata può pure sostenere il premio obbligatorio di cassa malati del marito) questo Tribunale ritiene che l’attrice sia in grado di far fronte al pagamento delle spese legali e non possa, quindi, essere considerata indigente (per un caso simile cfr. la STCA 36.2009.31 del 7 settembre 2009).
Di conseguenza, la ricorrente non può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti