Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.131

 

BS

Lugano

23 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 ottobre 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1955, da ultimo professionalmente attiva quale impiegata presso la __________ di __________ (doc. AI 8 e 144), nell’agosto 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una problematica agli occhi (doc. AI 1).

                                         Con decisione 9 febbraio 2009 (preavvisata il 12 dicembre 2008; doc. AI 18) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 25). A seguito del ricorso inoltrato dalla stessa, rappresentata dall’avv. RA 1, con decreto 17 giugno 2009 il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento d’ulteriori accertamenti (inc. 32.2009.63; doc. AI 36).

 

                                         Con decisione 17 giugno 2010, preavvisata il 16 marzo 2010 (doc. AI 53), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (doc. AI 59). Contro detta decisione, essa, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contestando unicamente il calcolo delle rendite. Con STCA del 7 febbraio 2011, accogliendo il ricorso il TCA ha corretto gli importi delle rendite (inc. 32.2010.226, doc. AI 69; il 7 ottobre 2010 l’amministrazione ha emesso una decisione contenente i succitati parametri di calcolo corretti, doc. AI 68).

 

                               1.2.   A conclusione di una procedura di revisione avviata nel novembre 2012 (doc. AI 75 e 147), con decisione 30 dicembre 2014, preavvisata il 28 ottobre 2014, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita dal 1. aprile 2013 (doc. AI 156 e motivazioni sub doc. AI 153).

                                         In esito al ricorso inoltrato dall’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, contro la succitata decisione, con decreto 26 maggio 2015 il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, rinviando gli atti all’amministrazione per l’espletamento di altri accertamenti (inc. 32.2015.24; doc. AI 163).

 

                                         In data 16 agosto 2016 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia. Avendo l’Ufficio AI emesso il 1° settembre 2016 un progetto di assegnazione di rendita, mediante il quale è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2013 (doc. AI 201), con decreto del 10 ottobre 2016 il ricorso è stato stralciato dai ruoli poiché privo d’oggetto in mancanza di un interesse giuridico attuale (inc. 32.2016.85; doc. AI 213).

 

                               1.3.   Con decisione 12 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha pertanto posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2013. La prestazione di fr. 941 al mese (stato 1° gennaio 2015; dal 01.04.2013 al 31.12.2014 l’importo era di fr. 937.--), è stata determinata sulla base di un periodo di contribuzione di 17 anni e 2 mesi, pari ad una scala di rendita 24 ed un reddito annuo medio di fr. 39'480.-- determinato su un durata contributiva per il reddito annuo medio di 16 anni e 6 mesi.

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un nuovo calcolo della rendita. In particolare egli ha sostenuto:

 

" Avantutto si accerti come si sia tenuto conto, come risulta dall’allegato conto individuale soltanto delle cotizzazioni al 2007. In secondo luogo risulta per nulla corretto le mensilità e gli anni ritenuti nella decisione della cassa, segnatamente quelli relativi al periodo 1985 – 2003, della durata di 18 anni, ove invece la signora ha nei fatti oggettivamente contribuito. Neppure, in tale contesto sono stati richiamati le eventuali cotizzazioni all’estero che servono a tutti gli effetti per completare quelle svizzere necessarie ai fini della determinazio- ne finanziaria della rendita”

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva come la rendita sia stata determinata sugli stessi parametri di calcolo (attualizzati) della precedente mezza rendita, escludendo il computo di un’eventuale contribuzione estera.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                               2.2.   Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente rileva di aver preso conoscenza della decisione contestata, inviata non per posta raccomandata, il 17 ottobre 2016.

 

                                         Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

 

                                         Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione, in quanto quest’ultima non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice. L’amministrazione ha comunque rilevato che di primo acchito il ricorso è tempestivo, in quanto la decisione contestata reca un timbro di ricezione con la data 17 ottobre 2016.

 

                                         Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, tenuto conto inoltre del succitato timbro di ricezione, il presente ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 16 novembre 2016 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’av-venuta asserita conoscenza della decisione impugnata.

 

                                         Ne consegue che il ricorso è tempestivo.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante alla ricorrente dal 1° aprile 2013, a seguito di una revisione della precedente mezza rendita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

                                         Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

 

                            2.4.1.   Periodo di contribuzione/scala di rendita.

 

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                                                                                                        

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

 

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha  

                                            versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

 

                            2.4.2.   Reddito annuo medio (RAM).

 

                                         La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

 

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

 

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia  

                                             (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                        

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

 

                                         -  tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                        

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

                                                      Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, in sede di risposta l’Ufficio AI (la Cassa cantonale di compensazione è competente per la determinazione della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ha rettamente evidenziato che nella STCA del 7 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.1), la mezza rendita d’invalidità di mensili fr. 443.-- è stata calcolata sulla base di una scala di rendita (parziale) 24, determinata su una durata contributiva di 17 anni e 2 mesi e su un reddito annuo medio di fr 38'304. -- per un periodo di contribuzione effettivo di 16 anni e 6 mesi (cfr. consid. 1.1.). In merito al calcolo va fatto riferimento alla sentenza cantonale cresciuta in giudicato.

 

                                         Ora, con l’aumento del grado d’invalidità la nuova rendita è determinata secondo gli stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di cui alla STCA 7 febbraio 2011.

                                         A tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5629 delle “Direttive sulle rendita (DR) dell’assicurazio- ne vecchiaia, superstiti e invalidità federale”, valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1.01.2016) che dispone:

 

“Se con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (intera, tre-quarti, mezza o quarto di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala della rendita e reddito annuo medio). Se anche l’altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare il limite massimo”

 

                                         Va al riguardo rilevato che la succitata direttiva è stata dichiarata conforme alla legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016 consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza).

                                         Di conseguenza, con una scala di rendita 24, un periodo contributivo di 16 anni e 2 mesi ed un reddito annuo medio, attualizzato al 1° gennaio 2015 secondo le tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, di fr. 39'480.-- la rendita intera ammonta a fr. fr. 941.-- mensili, così come indicato nella decisione contestata.

 

                                         Infine, va ricordato che nel calcolo di una rendita AVS i periodi assicurativi accumulati in un altro stato dell’UE/AELS non possono essere computati; vi è tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5, in quella fattispecie si trattava di contributi versati in Italia; Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, ad art. 29, N 2, pag. 249; Bettina Kahil-Wolff, La coordination européene des systèmes nationaux de securité sociale, in Soziale Sicherheit, volume XIV, 2007, pag. 220 nr. 69 con riferimenti), principio che vale anche per l’AI in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv.2 LAI.

                                         A prescindere da quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente osservato che non risulta che l’assicurata abbia mai contribuito ad un’assicurazione estera, avendo alla domanda volta a sapere se avesse mai lavorato fuori dalla Svizzera (cfr. punto no. 4.3 del formulario “Richiesta di prestazioni AI per adulti, compilato il 31 luglio 2008, doc. AI) risposto apponendo una crocetta sul no (pag. 3 inc. AI).

 

                                         In queste circostanze, l’importo della rendita è corretto, motivo per cui la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.

 

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti