statuendo sul ricorso del 17 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 ottobre 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 2 marzo 2016, passata in giudicato, l’Ufficio AI – valutati gli aspetti medici e professionali – aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’ottobre 2014, non avendo egli presentato un’incapacità lavorativa almeno del 40% per un periodo senza notevoli interruzioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 54);
- nel luglio 2016 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni producendo della documentazione riguardante la sua formazione professionale (certificati della __________ e del __________ con contratto di tirocinio; doc. AI 57-61);
- con decisione 17 ottobre 2016 l’amministrazione – prendendo posizione sulle osservazioni presentate al progetto del 29 luglio 2016 con le quali l’assicurato ha prodotto rapporti medici del medico curante dr. __________ e del neurochirurgo dr. __________ di __________ (doc. AI 66) – sulla base del parere medico SMR (doc. AI 68) ha emesso una decisione di non entrata in materia non essendo stata dimostrata una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’emanazione del precedente provvedimento del 6 marzo 2016;
- contro la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicu-rato, rappresentato dall’avv. RA 1, postulando il ricono-scimento del diritto ad una rendita e a provvedimenti integrati-vi professionali, riservandosi di completare il gravame dopo accesso completo agli atti;
- con la risposta di causa l’amministrazione si è riconfermata nella sua decisione di non entrata in materia;
- il 20/21 dicembre 2016 l’amministrazione ha prodotto i risultati della “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” a tempo pieno, facendo notare come gli stessi dimostrino come l’assicurato sia in grado di svolgere attività lavorative in misura del 100% (cfr. VIII);
- con scritto 12 gennaio 2017 l’insorgente, producendo un rapporto dell’Istituto Radiologico __________ del 5 dicembre 2016 ed evidenziando come da questo referto – ma comunque anche dal rapporto 19 luglio 2016 del dr. __________ prodotto in se-de di osservazioni al progetto di decisione del 29 luglio 2016 – risulti un peggioramento della situazione invalidante (peggioramento delle limitazioni funzionali e della capacità lavorativa), si è riconfermato nella propria domanda di giudizio, chiedendo in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni;
- con osservazioni 25 gennaio 2017 l’Ufficio AI ha fatto nuovamente notare come in sede di procedura amministrativa l’as-sicurato non ha reso verosimile un peggioramento. Precisa che la nuova documentazione prodotta sub doc. B1 (referto radiologico del 5 dicembre 2016) verrà trattata alla stregua di nuova domanda in relazione alla quale verrà resa una decisione nel merito dopo eventuali accertamenti;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande i-dentiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- come accennato, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Ne consegue, nel caso concreto, che la richiesta principale del ricorrente di riconoscergli il diritto ad una rendita e a provvedimenti integrativi s’appalesa irricevibile. Occorre quindi unicamente esaminare se, come chiesto in via subordinata dall’insorgente, la decisione di non entrata in materia sia giustificata o meno;
- come visto, con decisione 2 marzo 2016, passata in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto la prima domanda di prestazioni l’assicurato (incapace al lavoro al 100% dal 13 giugno 2014 al 13 agosto 2014; doc. AI 54) non avendo presentato un’in-capacità del 40% (almeno) per un periodo ininterrotto di un anno giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;
- nell’ambito della nuova domanda del luglio 2016 – dopo aver prodotto documentazione relativa alla sua formazione professionale (certificati della __________ e del __________ con contratto di tirocinio; doc. AI 57-61) che in realtà nulla certificano quo all’asserito peggioramento – con le osservazioni al progetto di decisione di non entrata in materia l’assicurato ha prodotto alcuni certificati del curante dr. __________ e del neurochirurgo dr. __________ (doc. AI 66). Contestando nella presente sede il provvedimento di non entrata in materia, l’assicurato ha prodotto un certificato del 5 dicembre 2016 dell’Istituto Radiologico __________ sostenendo come questo documenti un peggioramento dello stato di salute e quindi della capacità lavorativa dopo l’emanazione della prima decisione di diniego. Sostiene pure che tale peggioramento emergeva d’altronde già dal rapporto del 19 luglio 2016 del dr. __________ presentato in sede amministrativa.
Ora, se da un lato, come a ragione sostenuto da entrambe le parti in causa, v’è da ritenere che il referto attesti l’intervento di un verosimile peggioramento dello stato valetudinario (cfr. doc. B1), d’altro lato il rapporto del dr. __________ del 19 luglio 2016 risulta in sostanza limitarsi a contestare la valutazione medica posta alla base della decisione di diniego del marzo 2016, riformulando in pratica, o anche completandole, le considerazioni relative alle limitazioni che incontra l’assicurato nello svolgimento della propria attività lavorativa già espresse nelle precedenti sue certificazioni rilasciate in occasione della prima procedura (cfr. in particolare i rapporti sub doc. AI 66 e doc. AI 42);
- v’è quindi da ritenere che per la prima volta nelle more della presente procedura l’assicurato ha prodotto documenti che rendono verosimile un peggioramento delle sue condizioni di salute;
- con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- in conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma;
- gli atti vanno tuttavia trasmessi all’Ufficio AI affinché, tenuto conto del rapporto dell’Istituto Radiologico __________, entri in materia e, esperiti eventuali ulteriori accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti