Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.146

 

BS

Lugano

17 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 dicembre 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 novembre 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 12 aprile 2001 l’Ufficio AI ha posto __________ (titolare della rendita) al beneficio, dal luglio 2000, di una rendita intera d’invalidità e di tre rendite completive per figli, tra le quali una a favore del figlio TERZ 1 (cfr. decisione 12 aprile 2001, inc. Cassa, doc. 214), rendite completive che, su ordine giudiziario (cfr. sentenza di divorzio del 13 ottobre 2006, inc. Cassa, doc. 179), venivano versate alla sua ex moglie, RI 1.

 

                                         Avendo TERZ 1, nato il __________ 1991, raggiunto i 18 anni nell’ottobre 2009, RI 1 aveva chiesto il prolungamento del diritto a percepire la rendita completiva oltre la maggiore età facendo presente come suo figlio seguisse un apprendistato. A tale riguardo il 19 agosto 2009 essa aveva prodotto il relativo contratto, il cui termine della formazione professionale era stato fissato al 31 agosto 2012 (inc. Cassa, doc. 140,141).

 

                                         Nonostante __________ avesse terminato l’apprendistato, la Cassa __________ (in seguito: Cassa), alla quale è delegato il compito del versamento delle rendite AI (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), aveva continuato, dopo il 31 agosto 2012, a versare la rendita completiva alla madre.

 

                                         Accortosi dell’errore, con decisione del 17 settembre 2015 l’Ufficio AI aveva chiesto a la restituzione di fr. 18'608.-- pari alla rendita completiva per il figlio TERZ 1 indebitamente percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 (inc. Cassa, doc. 76).

 

                                         Con sentenza del 21 settembre 2016 questo TCA, confermata la decisione di restituzione, aveva respinto il ricorso, trasmettendo all’amministrazione gli atti affinché quest’ultima si determinasse sulla domanda di condono formulata con il gravame (inc. 32.2015.149).

 

                               1.2.   Con decisione 14 novembre 2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono sulla base delle seguenti motivazioni:

 

" (…)

Nella fattispecie occorre innanzitutto rimarcare che è fuori di dubbio che il figlio __________ non assolveva più dal settembre 2012 i requisiti per l'ottenimento della rendita completiva; ha infatti terminato il tirocinio con agosto 2012.

 

Per contro lei ha continuato a vedersi versare la sopraccitata prestazione anche dopo agosto 2012. Ora, osservando la diligenza ragionevolmente esigibile in tali circostanze avrebbe dovuto, per lo meno, assicurarsi presso l'Ufficio Al o presso il Servizio __________ della Cassa __________ che una simile prestazione fosse effettivamente di sua spettanza. Da un esame dei due incarti non si rileva in alcun modo di una sua segnalazione in merito. In simili circostanze, lei deve quindi assumersi le conseguente derivanti da una propria grave negligenza tale da escludere la buona fede.

 

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà. (…)” (doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, confermando in sostanza la richiesta di condono dell’importo da restituire.

                                         Riepilogati i fatti che hanno portato all’errato versamento della rendita completiva del figlio __________, ribadito di aver avvisato l’amministrazione della fine dell’apprendistato del figlio, ritiene di aver ricevuto le prestazioni in buona fede. Rileva inoltre che la sua difficile situazione economica e familiare non le permette di restituire la somma richiesta.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione contestata. Evidenziando di non aver ricevuto dalla ricorrente nessuna comunicazione in merito al termine dell’apprendistato del figlio __________, l’amministrazione ribadisce come l’insorgente dopo il mese di agosto 2012 ha continuato a percepire la rendita completiva senza aver intrapreso nulla per eliminare l’errore di versamento.

 

                                1.5   Il 12 giugno 2017 (VI) ed il 20 luglio 2017 (XI) questo TCA ha chiesto all’amministrazione delle informazioni, ricevendo risposta il 5 luglio 2017 (VIII) ed il 25 luglio 2017 (XII).

                                         La ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni in data 17 luglio 2017 (X).

                                         Infine, il 9 agosto 2017 il Tribunale ha richiamato e ottenuto dall’amministrazione della documentazione già nota alla ricorrente (XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per condonare alla ricorrente fr. 18'608.-- corrispondenti alla rendita completiva per il figlio __________ versata a torto dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 e fissati nella decisione di restituzione del 17 settembre 2015.  

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

 

                                         Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2014, pag. 465).

                                         La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata indebitamente. L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è sufficiente per ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto all’assicurato non deve essere imputabile un comportamento doloso o negligenza grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con riferimento a RCC 1986 pag. 665 consid. 2b).

 

                                         Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

                               2.3.   Nel caso in esame, a suffragio della sua buona fede nel percepire le prestazioni da restituire, RI 1 sostiene di avere avvisato nell’agosto 2012 il funzionario incaricato, __________, della fine del tirocinio di suo figlio __________ (“Il signor __________ controllò e mi confermò che avevo avvisato in agosto 2012 del termine tirocinio di __________”), circostanza che tuttavia, come risulta nello scritto 5 luglio 2017 del diretto interessato, “… non trova alcuna conferma, tranne il fatto che all’incarto risulta essere presente il documento (contratto) attestante la conclusione del tirocinio al 31 agosto 2012” (VIII). Il contratto di tirocinio è stato in effetti inviato dalla ricorrente il 19 agosto 2009, dal quale risulta che lo stesso terminava al 31 agosto 2012 (inc. Cassa, doc. 139).

 

                                         Sta di fatto che l’ informazione della fine del tirocinio è andata persa, così come indicato nel succitato scritto del funzionario incaricato il quale, ripercorse le tappe che hanno condotto alla notifica della decisione di restituzione del 17 settembre 2015, ha segnatamente rilevato che “… nel corso del 2012 i dati in formato elettronico riguardanti le rendita AI (titolare e completive figli) del signor __________ sono stati migrati dal sistema LEGACY al sistema, attualmente in uso, VISTA. Questo trasferimento, nella fattispecie, ha però avuto quale conseguenza la “perdita” del dato fine studi (agosto 2012) riferita alla completiva del giovane __________” (VIII).

 

                                         Occorre piuttosto verificare se la ricorrente, confidando di avere comunicato il termine dell’apprendistato del figlio __________, poteva in buona fede continuare a percepire la relativa rendita.

                                         A tal riguardo, è utile far riferimento alla giurisprudenza federale.  In DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione per sapere se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

 

                                         L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica.

                                         All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

 

                                         In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

 

                                         Ritornando al caso in esame, in sede di osservazioni 17 luglio 2017 l’insorgente ha fatto presente che “ (…) ordini di pagamento delle completive riferite a __________ non ne ho mai ricevute, tutte le mie hanno unicamente il nome di __________ come tutti i certificati fiscali a mio nome, risulta sempre unicamente il nome di __________ per __________ non ho mai ricevuto niente, unica a nome di __________ è il certificato fiscale (allegato) che termina a maggio 2012.” (X).

 

                                         A tale riguardo, il 25 luglio 2017 l’amministrazione ha precisato:

 

" (…) con il termine ordini di pagamento è da intendersi il documento con il quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità - tramite la Cassa __________ (in seguito Cassa) alla quale è delegato questo compito ai sensi dell'articolo 60 cpv. 1 lett. c LAI) - ordina a Postfinace di accreditare un determinato importo a un conto (postale o bancario) indicato dall'assicurato. In nessun caso questo documento, redatto per la gestione contabile ordinaria della Cassa, è trasmesso al destinatario finale del pagamento. Dell’avvenuto accredito l'assicurato è informato direttamente dal gestore del conto (Postfinace o banca);

 

l certificati rilasciati a fini fiscali, per scelta della Cassa, sono sempre a nome del titolare della rendita, in questo caso __________, poiché questi ha così la possibilità di segnalare all'autorità fiscale la quota parte della rendita versata a terze persone (es. completive figli pagate separatamente). A loro volta quest'ultimi dovranno dichiarare, al momento dell'allestimento della dichiarazione di tassazione, quanto direttamente incassato di prestazioni AVS/Al. Infine, per quanto attiene al rilascio del certificato fiscale a nome della ricorrente (periodo gennaio-maggio 2012) ciò è dovuto a espressa richiesta dell'interessata che, verosimilmente, è stata a suo tempo chiamata a dichiarare, a conferma di quanto sopra specificati, la riscossione nelle proprie mani delle rendite completive per i figli dell'Al. (XXII).

 

                                         Ora, secondo questa Corte, l’insorgente doveva rendersi conto, facendo uso della necessaria diligenza a lei ascrivibile, di aver continuato ad incassare indebitamente la rendita completiva per il figlio __________ nonostante questi avesse terminato il tirocinio.

                                         Ella sapeva che il diritto alla rendita dipendeva dal percorso formativo svolto dal figlio. Infatti, lei stessa ha sostenuto di aver avvisato nell’agosto 2012 l’amministrazione della fine dell’apprendistato di __________. Tuttavia essa ha continuato (da settembre 2012) ad incassare la rendita completiva in parola, ammontante nel 2012 a fr. 512.-- al mese (fr. 6'144.-- all’anno) aumentata negli anni 2013 e 2014 a fr. 517.-- mensili (fr. 6'204.-- annui; cfr. certificati fiscali).

                                         La ricorrente avrebbe dovuto chiedersi il motivo per cui nonostante la fine del tirocinio di __________ ha continuato a ricevere la rendita completiva, rispettivamente, in caso di dubbio, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’Ufficio AI o alla Cassa per ragguagli. Di questa circostanza l’insorgente poteva rendersi conto. In effetti, come si evince dallo specchietto degli ordini di pagamento (inc. Cassa, doc. 296 allegato alle osservazioni 5 luglio 2017, VIII), l’importo mensile delle prestazioni versate, comprendenti la rendita completiva per il figlio __________ ed anche quella per il figlio __________ (dal mese di maggio 2010 le rendita completiva per il figlio __________ viene versata al padre; cfr. risoluzione 28 maggio 2010 della Commissione tutoria regionale __________ di __________; doc. 3 sub. XIV), di complessivi fr. 1’024.-- (2 x 512; tale importo è stato adeguato al 1° gennaio 2013 in fr. 1'034.--, ossia due rendite di fr. 517.-- ciascuna) è rimasto invariato (a titolo informativo, il versamento mensile di fr. 1'053.-- dal 1° marzo 2013 è dovuto all’adeguamento della prestazione complementare riconosciuta al figlio __________ e versata alla ricorrente; cfr. la relativa decisione 28 dicembre 2012 in doc. 2 sub XIV).

 

                                         In queste circostanze, la ricorrente aveva motivo per accorgersi dell’errato versamento della rendita. Ciononostante ella ha continuato ad incassare indebitamente la prestazione in parola.

                                         Venendo quindi a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono dell’importo chiesto in restituzione (la buona fede), è a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave difficoltà, fosse o meno adempiuta.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso è respinto.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.                                            

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti