Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.14

 

BS/sc

Lugano

13 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 gennaio 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, da ultimo attivo quale responsabile posatore d’infissi in una ditta d’installazione di serramenti, nel settembre 2011 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2).

 

                                         Sulla base della documentazione raccolta, con decisione 20 febbraio 2013 (preavvisata il 3 gennaio 2013) l'Ufficio AI gli aveva riconosciuto il dritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 59%) dal 1° settembre 2012 (doc. AI 56; per le motivazioni cfr. doc. AI 55). In particolare, con rapporto 19 novembre 2012 il dr. __________ del SMR, visitato l’assicurato, aveva concluso per un’abilità lavorativa al 50% in attività adeguate dal settembre 2011 (doc. AI 47).

 

                               1.2.   Nel febbraio 2015 l'assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 70).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia reumatologica del dr. __________ datata 31 agosto 2015 (doc. AI 78), ritenuto come lo stato di salute sia rimasto invariato, con decisione 8 gennaio 2016, preavvisata il 14 settembre 2015, l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 94). 

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite di RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando in via principale l’erogazione di una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare. Egli rimprovera all’amministrazione di non aver proceduto ai dovuti accertamenti medici (in particolare per quanto riguarda le ripercussioni psichiche del peggioramento fisico). Contesta la perizia del dr. __________ il quale, secondo il ricorrente che si ritiene totalmente inabile anche in attività adeguate, non ha debitamente tenuto conto di tutte le affezioni. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene in particolare la correttezza della valutazione medico-teorica.

                                     

                               1.5.   Il 2 maggio 2016 l’insorgente ha prodotto due rapporti medici (XII). Su richiesta del TCA, in data 11 maggio 2016 l’ammini-strazione ha preso posizione riguardo alla nuova documentazione medica (XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la mezza rendita oppure, secondo richiesta ricorsuale, se conferito il diritto ad una rendita intera.

                                        

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                        

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, nell’ambito della procedura di revisione l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________. Nel relativo rapporto del 31 agosto 2015 lo specialista, dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, all’anamnesi e all’esame dei dati soggettivi ed oggettivi, ha posto le seguenti diagnosi:

 

 

 

 

"  (…)

5.1      Diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro

 

1.   Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

-     Grave discopatia a livello L5-S1 con spondilolisi ed anterolistesi di L5 su S1 di I° grado.

 

5.2.     Diagnosi reumatologiche senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

1.   Leggera sindrome cervico-vertebrale cronica.

2.   Incipiente coxartrosi bilat., a sx leggermente più marcata che a dx.

 

5.3.     Diagnosi non reumatologiche

 

1.   Obesità (BMI 39).

2.   Sindrome delle apnee notturne.

-     Sotto terapia con maschera C-PAP dal 2008.

3.   Ipertensione arteriosa trattata.

4.   Diabete mellito tipo II non insulinodipendente. (…)” (inc. AI pag. 201)

 

                                         Il dr. __________ ha poi proceduto alla valutazione e discussione dei dati. In particolare, con riferimento alla valutazione del 19 novembre 2012 del SMR (che aveva ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività adeguate; doc. AI 47) posta a fondamento della precedente decisione di rendita (cfr. consid. 1.1), ha valutato un’abilità del 60% in altre professioni rispettose delle limitazioni fisiche elencate in sede peritale, corrispondenti ad attività medio-leggere. Egli ha radiologicamente rilevato un parziale peggioramento della discopatia ritenendo che questa non contribuisce a peggiorare la residua capacità lavorativa. Durante la visita egli non ha poi rilevato la presenza di “significative problematiche bio-psico-sociali tali da influenzare sensibilmente un suo eventuale reinserimento nel mondo del lavoro…”, sebbene egli ritenga difficile una reintegrazione in attività adeguate tenuto conto della scarsa scolarizzazione e formazione professionale dell’assicurato (doc. AI 78).

 

                                         Chiamato a prendere posizione in merito alla perizia, con rapporto finale 10 settembre 2015 il medico SMR __________ ha rilevato:

 

"  (…)

Sebbene il perito dr. __________ descriva una CL superiore rispetto alla valutazione del dr. __________ nel 2012, in assenza di un riscontro oggettivo di un miglioramento dello stato clinico intercorso in questi anni, non possiamo avvallare la CL 60% espressa dal Collega dr. __________, trattandosi di una diversa interpretazione della CL del medesimo quadro clinico. (…)” (inc. AI pag. 207)

 

                                         Infine, esaminato il rapporto 24 novembre 2015 del dr. __________ del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (pag. 228 atti AI), con annotazioni 29 dicembre 2015 il succitato sanitario del SMR, confermando la propria valutazione, ha fatto presente che in caso del previsto intervento chirurgico (chirurgia bariatrica) la situazione clinica verrà in seguito rivalutata con una totale incapacità lavorativa di 6 mesi dal giorno del ricovero (doc. AI 93).

 

                                         Non riscontrando un peggioramento rilevante delle condizioni di salute, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita.

 

                               2.7.   Con il presente ricorso, facendo riferimento al già citato rapporto 24 novembre 2015 del dr. __________ (riassunto del dr. __________, cfr. infra), l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione.

                                        

                                         Pendente causa l’Ufficio AI ha sottoposto il summenzionato scritto al dr. __________ per una presa di posizione. Con complemento peritale del 26 febbraio 2016 quest’ultimo ha in primo luogo evidenziato:

 

"  (…)

Desidero innanzitutto vivamente contestare l’osservazione dell’avvocato __________, che nel suo scritto del 13.10.2015 riferiva come: “Il perito interpellato non ha considerata modificata l’inabilità lavorativa, senza però oggettivare tale decisione nè motivarla. In effetti la visita medica in questione non è durata più di 15 minuti ed il dr. __________ non ha neppure avuto modo di visitare dettagliatamente l’assicurato”.

 

Innanzitutto desidero precisare come ogni visita peritale presso il mio studio duri dai 60 ai 90 minuti, a dipendenza del caso; visita medico-reumatologica dura ogni volta 15-20 minuti, ciò che è sicuramente più che sufficiente per poter correttamente valutare una patologia alla colonna vertebrale, avendo tutto il tempo per poter eseguire un attento esame reumatologico. (…)” (doc. VI, pag. 1-2)

 

                                         Quanto alla valutazione medica, il dr. __________ ha rilevato:

 

"  (…)

Il signor RI 1 è stato quindi sottoposto ad una valutazione neurochirurgica presso l’ambulatorio dell’__________ da parte del dr. __________, capoclinica di neurochirurgia. Sulla base di una MRI e di una TCA della colonna lombare eseguite il 19.11.2015 egli confermava la diagnosi di una discopatia L5-S1 associata ad una piccola ernia discale a sx in presenza di una spondilolisi L5 bilat. con listesi di L5 su S1 di I°. L’elettromiografia eseguita il 09.11.2015 non evidenziava patologie neurologiche, nessun segno per una polineuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori, né tanto meno segni di sofferenza neurogena acuta o cronica nei vari territori indagati. All’esame clinico assenza di deficits motori agli arti inferiori, presenza di una leggera iposensibilità L5 a dx. Nello stato clinico da me a suo tempo eseguito avevo evidenziato unicamente una leggera ipoestesia sulla regione laterale d’entrambe le cosce, non imputabile in modo certo ad una radicolopatia L5 (negata d’altronde dagli esami ENMG!).

 

Ritengo perciò che la valutazione neurochirurgica del dr. __________ non porti alcuna ulteriore informazione che giustifichi un aggravamento delle condizioni cliniche dell’assicurato e perciò una maggiore valutazione della sua incapacità lavorativa. Già nel mio rapporto peritale avevo sottolineato il fatto che si sarebbe potuto prendere in considerazione un intervento di spondilodesi L5-S1, senza però alcuna garanzia di migliorare i dolori dell’assicurato e soprattutto migliorare la sua capacità lavorativa. Visto inoltre che il signor RI 1 desidera essere prossimamente sottoposto ad un intervento bariartrico per ridurre il suo sovrappeso, almeno per il momento non entra in considerazione un intervento neurochirurgico.

Confermo perciò le mie conclusioni espresse nel rapporto peritale dello scorso 31.08.2015, ritenendo l’assicurato ancora abile nella misura del 60% per lo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera, rispettosa delle limitazioni da me allora precisate.” (doc. VI, pag. 2)

 

                                         Orbene, dalla suesposta dettagliata e convincente valutazione del perito dr. __________ – alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5) – non può essere desunto un rilevante peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.

 

                                         La successiva documentazione medica prodotta (rapporti medici 7 e 29 aprile 2106 del dr. __________, Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, doc. C e D) non porta alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della fattispecie, così come del resto rettamente rilevato nelle (non motivate) annotazioni 10 maggio 2016 del SMR (XIV).

                                         In primo luogo occorre evidenziare che entrambi i rapporti concernono gli eventuali interventi di chirurgia bariatrica (inserimento di un bypass gastrico) – previsto il 3 maggio 2016 (cfr. lettera 2 maggio 2016 del rappresentante dell’assicurato (XII) – e di stabilizzazione spinale nonché i relativi decorsi.

                                         A tal riguardo occorre ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu l’8 gennaio 2016. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Rettamente nelle osservazioni 11 maggio 2016 l’Ufficio AI (XIV) ha pertanto evidenziato che i futuri interventi chirurgici potranno essere valutati in sede di revisione – domanda che l’assicurato dovrà nuovamente inoltrare con allegata la pertinente documentazione medica – a condizione che le modifiche delle condizioni di salute con conseguente peggioramento della capacità di guadagno perdurino per oltre tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

 

                                         Vero che nello scritto 29 aprile 2016 alla domanda posta dal rappresentante dell’assicurato in merito alle attività esigibili ed alla percentuale lavorativa il dr. __________, ponendo comunque le medesime diagnosi del dr. __________, ha fatto presente di non poter attualmente dare risposta esaustiva se non dopo i prospettati due interventi e da parte di in un medico riabilitiatore (doc. C). Tuttavia, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia pluridisciplinare richiesta dall’insorgente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         L’assicurato rimprovera inoltre all’amministrazione di non aver tenuto conto delle ripercussioni psichiche susseguite alle affezioni somatiche. Come già detto al consid. 2.6, in sede peritale il dr. __________ non ha riscontrato “significative problematiche bio-psico-sociali tali da influenzare sensibilmente un suo eventuale reinserimento nel mondo del lavoro…”. Né del resto l’interessato ha prodotto documentazione medica attestante un’inabilità lavorativa d’ordine psichiatrica.

                                         Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Infine, in merito all’esigibilità in attività adeguate va rilevato, come già fatto presente al consid. 2.5, che spetta essenzialmente al consulente professionale emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD     II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Tale valutazione è stata fatta nell’ambito della precedente decisione (ed è ritenuta ancora valida vista l’assenza di una rilevante modifica della situazione valetudinaria).

 

                                         Visto quanto sopra, la decisione contestata va confermata ed il ricorso è da respingere.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti