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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 gennaio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, di professione metalcostruttore, in data 12 febbraio 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “frattura rotula sin. 1995; contusione lombare 22.11.2007; frattura polso sin. 2003” (doc. 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 marzo 2011 (doc. 60), poi confermato con decisione del 16 maggio 2011, ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 6%.
1.2. Dopo essere rimasto vittima di un infortunio, in data 9 agosto 2013 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “rottura scomposta capitello radiale gomito sx” (doc. 67).
In ambito LAINF, con decisione del 14 agosto 2015, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 13% a far tempo dal 1° agosto 2015 e un’IMI del 5%.
Contro tale decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dallo studio legale __________, chiedendo l’attribuzione di una rendita del 30% e di un’IMI del 30% almeno.
Con decisione su opposizione del 6 ottobre 2015, l’assicuratore LAINF, ribadita la correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal proprio medico di fiducia, ha confermato la propria precedente decisione con la quale ha attribuito all’interessato una rendita di invalidità del 13% a far tempo dal 1° agosto 2015 e un’IMI del 5% (doc. 127).
Il TCA, con sentenza STCA 35.2015.120 del 9 maggio 2016, dopo avere interpellato il precedente datore di lavoro del ricorrente al fine di chiarire l’entità del reddito da valido, ha parzialmente accolto il ricorso presentato per conto dell’assicurato dallo studio legale __________ contro la decisione su opposizione del 6 ottobre 2015, attribuendo a RI 1 una rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° agosto 2015.
1.3. Con progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015, poi soppressa a partire dal 1° luglio 2015 ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate, esigibili al 100%, egli presenti un grado d’invalidità del 3% (doc. 111).
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’interessato, rappresentato dallo studio legale __________ (doc. 123), con decisione del 18 novembre 2015 (consistente in un conteggio), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità, indicando che la rendita per novembre 2015 corrisponde a fr. 3'595.00 (di cui fr. 1’861.00 quale rendita intera AI per l’interessato, cui vanno aggiunte le rendite per figli) (cfr. doc. B).
1.4. Dopo essere stato informato dalla Cassa pensione competente, nell’ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI, in merito al fatto che, nonostante fosse stata assegnata all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso dal 1° gennaio 2014 fino al 30 giugno 2015, la rendita in questione continuava ad essere versata a RI 1 anche dopo il termine indicato (cfr. annotazione per l’incarto del 15 gennaio 2016), con decisione dello stesso 15 gennaio 2016 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “in data 18 novembre è stata emessa una decisione a suo favore in merito alla rendita di invalidità. Tale documento però risulta essere errato in quanto lei ha diritto ad una rendita per un periodo limitato al 30.06.2015. Pertanto, parte dei retroattivi andrà a compensare quanto versato a torto per i mesi di novembre e dicembre 2015” (doc. A).
A tale decisione – che, secondo quanto riportato a pag. 1 della decisione stessa, è composta da sette pagine, di cui le prime tre dedicate ai conteggi dettagliati relativi al pagamento retroattivo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2015 (per un totale di fr. 78'922.00), alle compensazioni esterne sui pagamenti retroattivi (per fr. 56'183.95) e alla distinta sulle richieste di restituzione per il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (per un totale di fr. 21'570.00), da cui residua un importo da versare di fr. 1'173.05 - l’amministrazione ha allegato la motivazione (consistente in quattro pagine) posta alla base dell’attribuzione di una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015, come già comunicato con progetto di decisione del 17 luglio 2015. Dalla stessa emerge che, dal profilo medico, l’assicurato non ha dimostrato l’esistenza di affezioni extra-infortunistiche con influsso sulla capacità lavorativa e, dal profilo economico, che il raffronto dei redditi porta ad un grado di invalidità del 3%, insufficiente per consentirgli di continuare a beneficiare di una rendita intera dopo il 30 giugno 2015 (cfr. doc. A).
1.5. Con ricorso del 16 febbraio 2016, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera di invalidità anche dopo il 30 giugno 2015.
Sostanzialmente, la patrocinatrice del ricorrente ha contestato che l’assicurato, a causa delle sue limitazioni funzionali, possa ancora svolgere a tempo pieno e con pieno rendimento un’attività leggera adeguata.
Inoltre, l’avv. RA 1 ha rilevato come il proprio assistito abbia dovuto essere “ricoverato d’urgenza presso la clinica psichiatrica __________ di __________ su prescrizione del dr. __________ “per importante stato ansioso-depressivo””, con conseguenti ripercussioni sulla presunta capacità lavorativa residua.
Infine, la patrocinatrice del ricorrente ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI, a suo avviso troppo elevato.
Ella ha, infatti, sottolineato come “tenuto conto della situazione personale del ricorrente, delle difficoltà linguistiche e della sua formazione, egli poteva sperare di realizzare un reddito come quello ritenuto nella decisione solo grazie dall’impiego delle sue abilità manuali e la forza fisica”, ciò che evidentemente non può più fare.
Per tali ragioni la rappresentante legale ha concluso che “l’assicurato non è più in grado di intraprendere alcuna attività, neppure leggera, tant’è che si trova ora ricoverato per un importante stato ansioso-depressivo” (doc. I).
1.6. In risposta l’UAI si è riconfermato nelle proprie conclusioni sia per quanto riguarda l’aspetto medico, che per quello economico (doc. IV).
1.7. In data 4 aprile 2016, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA una serie di referti medici (doc. VI + D/i).
1.8. Con osservazioni del 13 aprile 2016 l’Ufficio AI, dopo avere sottoposto la documentazione medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del SMR - il quale ha valutato che il peggioramento psichiatrico, così come quello somatico, non possa essere insorto prima del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. VIII/1) – ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, ritenuto che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l’assicurato ha presentato un grado di invalidità insufficiente per avere diritto ad ulteriori prestazioni.
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.
1.9. In corso di causa il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ l’incarto dell’interessato, al fine di verificare le modalità secondo le quali sono state emesse le decisioni del 18 novembre 2015, rispettivamente del 15 gennaio 2016 (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella decisione del 15 gennaio 2016, riprendendo quanto già indicato nelle motivazioni indicate nel progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015, poi soppressa ritenuto che dalla valutazione medica svolta in ambito LAINF, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presentava più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3., se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a far tempo dal 1° luglio 2015.
2.7. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.8. Dal punto di vista medico, nelle annotazioni del 7 maggio 2015, il dr. __________ del SMR, medico generico con attestato corso SIM, ha considerato che, nel caso di specie, l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine infortunistica.
Il medico del SMR ha, infatti, indicato quanto segue:
" Per questo A. 39enne, metacostruttore con:
- Esiti da frattura del gomito sinistro (sottocapitale del radio sinistro) 28.01.2013
- Stato dopo osteosintesi con placca e viti 01.02.2013
- Stato dopo revisione con AMO, artrolisisi radio-ulnare, artrotomia anteriore, débridement della fossa radiale e coronoidea e prelievo biopsie 29.08.2014
- Attualmente sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posterior del nervo radiale sinistro e leggera sindrome del solco ulnare a sinistra
Trattasi solo di patologia infortunistica.
Vedi rapporto visita medica di chiusura SUVA 25.03.2015
Con descrizione dei limiti funzionali (esigibilità del lavoro, pag. 3)
Non può più riprendere l’attività di metalcostruttore
Attività adeguata: 100% CL da subito (25.03.2015).” (Doc. 108)
Il TCA, per i motivi che meglio verranno illustrati qui di seguito, non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR.
Se da una parte, con riferimento ai soli postumi organici infortunistici, questo Tribunale, come del resto già deciso con sentenza 35.2015.120 del 9 maggio 2016, non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione fornita in occasione della visita medica di chiusura del 25 marzo 2015 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________ dell’assicuratore LAINF - con la quale ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua professione di metal-costruttore, ma pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico – d’altra parte non può non considerare che, unitamente al ricorso e poi in corso di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA della documentazione medica attestante l’esistenza di patologie sia di natura organica, che di origine psichica, con influsso sulla sua capacità lavorativa.
In sede ricorsuale, infatti, l’assicurato ha prodotto il seguente referto medico, datato 1° febbraio 2016, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:
" Si certifica che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 25.01.2016, data in cui ho visitato il paziente per la prima volta.
A causa del suo importante stato ansioso-depressivo ho ritenuto necessario programmare un ricovero urgente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ dove il paziente è degente tuttora.
Pertanto, nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni vi chiedo gentilmente di contattare la suddetta Clinica.” (Doc. C)
In seguito, il ricorrente ha prodotto ulteriori referti medici e meglio:
- Referto del 24 marzo 2016 del dr. __________, del seguente tenore:
" Si certifica che il paziente a margine è seguito presso il mio studio medico dal 25.01.2016 in seguito a segnalazione del suo medico curante, dr. __________, FMH medicina interna __________.
Il paziente presentava una serie di importanti disturbi psichici con idee negative e un malessere psicofisico generale, è stato ricoverato d’urgenza presso la Clinica __________ dove ha soggiornato dal 25.01.2016 al 07.03.2016 (vedi rapporto allegato).
Successivamente, egli veniva dimesso per avere l’opportunità di farsi curare l’Epatite B attiva ben presente tramite l’intervento del dr. __________, epatologo di __________.
Per quel che riguarda la sua situazione psichica effettivamente egli soffre di un disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2) e altri disturbi di personalità e forme miste (ICD10-GM F61).
Tali patologie causano tuttora un’inabilità lavorativa completa ragion per la quale il paziente attualmente non è capace di svolgere alcuna attività lavorativa per un periodo da determinare.
Terapia in corso:
Mirtazapina 30 mg 0-0-0-1
Dalmadorm 30 mg 0-0-0-1
Temesta 1 mg al bisogno
Patozol 20 mg 1-0-0-0
Olanzapina 10 mg 0-0-0-1
Seropram 20 mg 0-0-0-1.” (Doc. H)
- Rapporto di dimissione del 18 marzo 2016 dalla Clinica __________, dove l’interessato è rimasto degente dal 25 gennaio 2016 al 7 marzo 2016, nel quale gli specialisti della Clinica, dopo aver posto le diagnosi psichiatriche di “disturbo dell’adattamento, reazione ansioso depressiva (ICD10-GM F43.2); altri disturbi di personalità e forme miste (ICD10-Gm F61)” e, quali diagnosi somatiche, quelle di “epatopatia HBV positivo; cefalea”, hanno indicato che “circa un mese fa ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di AI. Da quel momento è insorta una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono dell’umore, angoscia pervasiva, paure per il futuro, insonnia persistente, ruminazione sulla salute e sul futuro, ansia libera e somatizzata, insonnia persistente ed idee pervasive di morte. Si rivolge al dr. __________ che ne consiglia il ricovero presso la Clinica __________”. Quale valutazione e decorso, essi hanno rilevato, tra l’altro, come “durante la degenza è comparso un prurito sin causa con il riscontro degli enzimi epatici molto alterati. Veniva pertanto fatta una valutazione internistica con un’indagine infettiva approfondita che ha rivelato una positività per epatite b. Veniva quindi preso un appuntamento con il dr. __________ epatologo per gli accertamenti del caso una volta dimesso dalla Clinica. Veniva dimesso di comune accordo e inviato allo psichiatra curante dr. __________” (doc. G).
- Referto del 23 marzo 2016 stilato dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e gastroenterologia, il quale, poste le diagnosi di “1. Epatite B cronica con persistenza antigene HBs; antigene HBe negativo; HBV-DNA 165'000 IU/ml; transaminasi 1.5-2 volte la norma; anticorpi anti-Delta da determinare; 2. St. dopo HAV; 3. Sindrome ansioso-depressiva con 02/2016 ricovero per episodio depressivo di media gravità”, ha rilevato come l’assicurato sia “sicuramente da considerare come un candidato per un trattamento antivirale. Le opzioni terapeutiche sono sostanzialmente due, un trattamento con PEG-Interferone (PEG-IFN) per 6 mesi oppure un trattamento a lungo termine con un antivirale sistemico”, spiegando pro e contro di entrambi i trattamenti ed indicando che “per aiutarmi a dirimere questo quesito mi sono permesso di chiedere un parere al PD dr. __________, Gastroenterologo e Epatologo specializzato soprattutto nel trattamento dell’HBV che ci legge in copia”. Il dr. __________ ha concluso il proprio referto sottolineando come “il signor RI 1 è da considerare come infettivo” (doc. E).
Chiamato dall’Ufficio AI ad esprimersi in merito alla documentazione medica trasmessa dal ricorrente, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle annotazioni dell’8 aprile 2016, ha rilevato quanto segue:
" Ho preso nozione dei documenti medici pervenuti in sede di ricorso, da cui si evince che il peggioramento psichiatrico può essere fatto risalire al 25.01.2016, non prima, visita del dr. __________ e conseguente ricovero alla Clinica __________.
Poiché al momento dell’ingresso in clinica sono stati eseguiti accertamenti che hanno fatto insorgere il sospetto di un peggioramento somatico, anche quest’ultimo può essere fatto risalire al 25 gennaio 2016, non prima.” (Doc. VIII/1)
Il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di natura medica, condividere queste considerazioni dello psichiatra del SMR, con riferimento all’insorgenza sia della patologia psichica, che di quella somatica.
È vero che, come ricordato dall’amministrazione, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il 15 gennaio 2016) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
Nel caso di specie, tuttavia, questo Tribunale ritiene che dalla documentazione medica a disposizione agli atti non sia possibile, senza prima svolgere ulteriori accertamenti medici, concludere - come invece fatto dall’amministrazione nelle osservazioni del 13 aprile 2016 richiamando “ad esempio la STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016” - che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato possa essere fatto risalire unicamente al 25 gennaio 2016 e non prima (cfr. doc. VIII).
Al riguardo, il TCA rileva che nel caso citato dall’amministrazione – concernente un assicurato, inizialmente seguito, a partire dal mese di febbraio 2015, dal proprio medico curante generalista, il quale aveva riscontrato un umore depresso e aveva instaurato un trattamento farmacologico e che solo successivamente, dal mese di marzo 2015, era stato segnalato dallo stesso medico curante e quindi visitato da uno specialista in psichiatria – il medico del SMR aveva considerato che non potesse essere fatto risalire l’esordio della patologia psichica ad un periodo antecedente il mese di febbraio 2015, non avendo presentato l’interessato, prima di quel momento, alcuna evidenza oggettiva di un disturbo psichico di qualsiasi tipo e gravità (cfr. STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016).
Nella fattispecie oggetto della presente vertenza, questo Tribunale rileva che lo stesso psichiatra curante dell’assicurato, dr. __________, nel referto del 24 marzo 2016, ha indicato di avere preso a carico l’assicurato il 25 gennaio 2016 “in seguito alla segnalazione del suo medico curante, dr. __________, FMH Medicina interna __________” (cfr. doc. H).
Non è, tuttavia, dato sapere, in mancanza di una completa documentazione medica al riguardo, quando il dr. __________ sia stato a sua volta consultato dall’interessato, in quali condizioni di salute si trovasse quest’ultimo a quel momento e quale cura sia stata inizialmente prescritta dal medico curante.
Ciò appare di fondamentale importanza e deve essere oggetto di approfondimento da parte dell’amministrazione, visto che - proprio per analogia con la giurisprudenza di cui alla la STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016 citata dall’amministrazione stessa - l’oggettivo riscontro di problemi psichici da parte del medico curante va tenuto in debita considerazione al fine di potere determinare il momento di insorgenza del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che al momento della prima consultazione presso il dr. __________, in data 25 gennaio 2016, lo stato di salute psichica dell’assicurato era già a tal punto compromesso, da richiederne l’immediato ricovero presso la Clinica __________, dove egli è rimasto degente fino al 7 marzo 2016 (cfr. doc. G).
Inoltre, dal referto di dimissione dalla stessa Clinica __________, emerge che l’insorgenza della sintomatologia psichiatrica sia da far risalire a “circa un mese fa”, quando l’assicurato “ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di AI” (doc. G).
Ora, al riguardo, il TCA rileva che il periodo di esordio della sintomatologia psichiatrica, ricondotto dai medici della Clinica __________ nel rapporto di dimissioni del 18 marzo 2016 a quando l’interessato ha saputo di “avere ricevuto una bassa percentuale di AI”, sia difficilmente interpretabile, visto che già mediante il progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione aveva informato l’interessato a proposito dei motivi per i quali gli veniva attribuita una rendita intera di invalidità, limitatamente tuttavia al periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015, poi soppressa a seguito di un grado di invalidità del 3% (cfr. doc. 111).
Le motivazioni alla base di questo progetto di decisione sono poi state ribadite con la decisione del 15 gennaio 2016 (doc. A).
Sulla base di tutti gli elementi appena illustrati, in mancanza di ulteriori approfondimenti, tali da chiarire quando sia insorto il disturbo psichico con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’interessato - e così serio da rendere necessaria una presa a carico specialistica con contestuale ricovero stazionario - il TCA non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, diversamente da quanto valutato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. VIII/1), il peggioramento dello stato di salute psichiatrico possa essere fatto risalire a prima del 25 gennaio 2016.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, anche con riferimento all’insorgenza del peggioramento a livello somatico, il quale, a mente del dr. __________ del SMR, non può essere fatto risalire a prima del 25 gennaio 2016 “poiché al momento dell’ingresso in clinica sono stati eseguiti accertamenti che hanno fatto sorgere il sospetto di un peggioramento somatico” (cfr. doc. VIII/1).
A mente di questo Tribunale, difatti, senza che prima vengano svolti gli approfondimenti del caso, non può essere escluso che, contrariamente a quanto preteso dal medico del SMR – peraltro non specialista in materia e al quale non può essere pertanto prestato affidamento, ricordato che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) - l’insorgenza dell’epatite B infettiva che affligge l’interessato e che è stata individuata grazie agli esami eseguiti al momento del ricovero del 25 gennaio 2016, sia avvenuta ben prima di tale data.
Stante quanto appena esposto, si impongono dunque ulteriori accertamenti sia dal profilo psichiatrico, che da quello somatico, prima di potersi esprimere in maniera compiuta ed esaustiva riguardo alla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.9. Nella già citata sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, (cfr. consid. 2.5.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA constata che l’UAI ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del suo Servizio medico interno (e, più precisamente, basandosi sulla valutazione espressa dal dr. __________, dapprima e dal dr. __________, poi).
In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA), di natura psichica e somatica, volto a definire quando siano insorte le patologie che hanno determinato il peggioramento dello stato di salute dell’interessato riconosciuto dallo stesso medico del SMR – seppure, a suo modo di vedere, da ricondurre ad un’epoca posteriore alla decisione impugnata – e quali ripercussioni abbiano sul grado complessivo di incapacità lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2012.187).
Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 15 gennaio 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8. e 2.9..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti