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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 gennaio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva quale “__________” presso __________ (doc. AI 7/15-21, 24/85 e 42/127-142), il 31 ottobre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti a motivo di “(…) depressione (…)” (doc. AI 3/4-10).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, segnatamente dopo aver interpellato i curanti dell’assicurata e dato mandato per un’inchiesta economica, con decisione del 20 giugno 2008 (cresciuta incontestata in giudicato e preavvisata il 17 aprile 2008; cfr. doc. AI 26/87-89) l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni, assegnando all’assicurata una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. novembre 2006 al 30 giugno 2007 (doc. AI 30/96-100).
1.2. Il 5 maggio 2013 – dopo aver presentato l’8 marzo 2013 il “Modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo” e visto il relativo rapporto dell’8 aprile 2013 (doc. AI 31/101-102 e 35/108-110) – l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 38/116-121).
1.3. Con decisione 13 gennaio 2016 (oggetto della presente vertenza e preavvisata il 23 ottobre 2015 (doc. AI 92/329-332)) l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM con complemento del 29 gennaio rispettivamente dell’11 giugno 2015 (doc. AI 74/227-283 e 87/315-317), l’inchiesta economica del 28 marzo 2015 (doc. AI 78/292-298) e il rapporto finale SMR 25 agosto 2015 del medico SMR dr. Abate (doc. AI 91/325-328) – ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita dal 1. marzo 2015 (doc. AI 102/352/353 e le motivazioni sub doc. AI 101/348-351).
In particolare – avuto riguardo alle osservazioni 20 novembre 2015 con le quali l’assicurata, tramite il sindacato __________, ha contestato l’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità (cfr. doc. AI 97/338-339) – l’amministrazione ha rilevato che “(…) la Signora RI 1 dal 01.03.1997 lavorava presso __________, con un contratto di lavoro a tempo parziale del 52,38%.Tra l'anno 2005 e il 2007 la Signora RI 1 aveva presentato un primo periodo prolungato d'incapacità lavorativa che aveva portato al riconoscimento di una rendita d'invalidità parziale transitoria, dal 01.11.2006 al 30.06.2007 (decisione del 20.06.2008). Rileviamo come già nell'ambito della prima valutazione espressa dall'amministrazione il metodo di calcolo utilizzato è stato quello misto e che la decisione del 20.06.2008 è cresciuta in giudicato incontestata. La Signora RI 1 aveva poi ripreso a svolgere l'abituale attività di collaboratrice al servizio interno de __________ sempre nella medesima misura del 52,38%. Nel corso degli anni non risultano essere state fatte ricerche di lavoro per trovare un impiego a tempo pieno, né sono stati presentati in sede di audizione mezzi di prova (ricerche di lavoro, iscrizione alla cassa disoccupazione per la parte restante del 48%, iscrizione a uffici regionali di collocamento o ad agenzie di collocamento,...) che dimostrino che dopo l'assunzione presso __________, avvenuta il 01.03.1997, la Signora RI 1 si sia mai attivata concretamente per ricercare un'attività al 100%. (…)” (doc. AI 101/350).
1.4. Con il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità di almeno l’81%.
L’insorgente – addotto che la motivazione della precedente decisione del 20 giugno 2008 non cresce in giudicato, che vista la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo il metodo misto va applicato con cautela, che dagli atti (in particolare dal rapporto di rilevamento tempestivo dell’8 aprile 2013 sub doc AI 35/108-110 nel quale l’addetto agli assicurati __________ con il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) troviamo a questo punto utile una valutazione del caso che permetta di misurare l’assicurata in qualità di salariata al 100% e non secondo il metodo misto salariata/casalinga poiché lo svolgimento delle mansioni consuete potrebbe non essere dovuto a scelta personale ma dettato dalla malattia (…)” (doc. AI 35/110)) risulta che sin da quando ha finito l’apprendistato l’assicurata cercava un lavoro al 100% e che ha smesso di cercare un lavoro a tempo pieno dopo cinque anni di ricerche visti anche i problemi di salute – ha sostenuto che per il calcolo del grado d’invalidità deve essere considerata quale salariata al 100% e che pertanto non va applicato il metodo misto.
Quanto all’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” (con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito) l’insorgente l’ha contestata concludendo che “(…) l’invalidità nell’ambito dell’attività abituale [ndr.: si riferisce all’attività di casalinga], qualora per denegatissima ipotesi non si volesse considerare che senza il danno alla salute l’assicurata lavorerebbe al 100%, non può che essere valutato sulla base di quanto indicato nella perizia SAM, cioè al 60%, con la conseguenza, che l’invalidità nel suo complesso raggiunge l’80.8%, con diritto comunque ad una rendita intera (…)” (I, punto 18, pag. 9).
1.5. Con la risposta di causa – rilevato, in particolare, da una parte che “(…) l'assistente sociale che nell'agosto 2007 ha svolto l'inchiesta a domicilio (v. doc. 21 incarto AI) riporta che, in risposta alla sua domanda sul motivo per il quale svolgesse un'attività al 50%, l'assicurata "ricorda di essere stata licenziata da __________ nel 1996 e di aver cercato un lavoro a tempo pieno. Si è iscritta alla disoccupazione per un breve periodo ed in seguito ha trovato unicamente l’occupazione presso __________. Non ha più fatto ricerche di lavoro per aumentare la sua percentuale di occupazione.". Ha dunque iniziato l'attività lavorativa presso la __________ a tempo parziale dal marzo 1997 poiché in effetti non trovava un'occupazione al 100%, tuttavia in seguito ha continuato per oltre 8 anni tale attività, senza cercare di aumentare la percentuale lavorativa, fino all'insorgenza dell'incapacità lavorativa di lunga durata nel novembre 2005, che ha portato all'attribuzione di una rendita temporanea. Dal luglio 2007 l'assicurata ha ripreso la medesima attività come in precedenza. Giova rilevare che antecedentemente al primo scompenso del novembre 2005 non risultano particolari periodi (ripetuti e/o prolungati) di assenza dal lavoro, come si evince dal riepilogo delle assenze fornito dal datore di lavoro (v. doc. 7 pag. 21 incarto AI). Di conseguenza, l'assicurata ha - per propria scelta - continuato l'attività a tempo parziale e, senza il danno alla salute, avrebbe con verosimiglianza preponderante mantenuto la stessa attività lavorativa alla medesima percentuale. Di tutta evidenza, non aveva la necessità di lavorare ad una percentuale maggiore. Per quanto concerne le affermazioni del consulente __________ in fase di intervento tempestivo, si osserva che egli ha unicamente espresso un dubbio quanto all'applicabilità del metodo misto, il quale tuttavia, alla luce di quanto indicato nella decisione impugnata e quanto sopra riportato, appare invece corretto. (…)” (IV, pag. 3) e, dall’altra parte, che “(…) sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nel rapporto del 30.03.2015 l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 28.5%. Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. A tale proposito va nuovamente attirata l'attenzione della ricorrente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA l 407/92 e I 35/00). Giova rilevare inoltre che il grado d'invalidità stabilito dall'inchiesta economica è stato confermato pure dal medico SMR, Dr. med. Abate. (…)” (IV, pag. 4) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto del 9 novembre 2016 l’avv. RA 1 ha sollecitato l’emanazione della sentenza (VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita dal 1. marzo 2015 (cfr. consid. 1.3).
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a una rendita intera.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa –, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea – ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (destinata a pubblicazione) il TF ha dovuto pronunciarsi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La nostra Massima istanza – analizzati i presupposti per poter procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) – ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado d’invalidità – dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si é passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
Il TF ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten, wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art. 8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit (hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der Invaliditätsbemessungs-methode (Anwendbarkeit der gemischten statt der Einkommensvergleichsmethode) die revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente (bzw. die Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU.
Per il ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza – rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl. IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person, deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und 9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).
2.6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.7. Nella fattispecie in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha considerato l’assicurata salariata al 52% e casalinga per la restante parte del 48%.
Tale suddivisione (contestata dall’insorgente; cfr. consid. 1.4) deve essere confermata da questo Tribunale per le seguenti ragioni:
• l’assicurata ha conseguito un attestato di capacità dalla scuola __________ di __________ svolgendo negli anni 1990-1992 un apprendistato di venditrice presso la __________ di __________ (cfr. il punto 6.2 della domanda di prestazioni del 31 ottobre 2006 sub. doc. AI 3/4-10). Durante quel periodo, come rettamente osservato dall’amministrazione, “(…) è stata in grado di portare a termine normalmente la propria formazione (apprendistato). Ella non aveva quindi un danno alla salute tale da impedirle di lavorare a tempo pieno. (…)” (IV, pag. 3);
• che fosse in grado di lavorare al 100% risulta anche dal fatto che, oltre a svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale per il __________ e per __________ (cfr. il punto 4 del curriculum vitae sub doc. AI 44/144-149), l’assicurata, nei mesi di gennaio, marzo, aprile e da giugno a dicembre 1997, ha controllato la disoccupazione conseguendo un guadagno intermedio (cfr. i rispettivi certificati di controllo sub doc. A/5-14);
• pur lavorando sempre a tempo parziale, dal 1993 per il __________ (cfr. doc. AI 44/147) e dal marzo 1997 per __________ (cfr. doc. AI 7/15-21, 24/85 e 42/127-142), non risulta che l’assicurata, sin dal 1993 e dopo il dicembre 1997, abbia iniziato/continuato a cercare un’occupazione a tempo pieno e questo nonostante dalla documentazione medica agli atti non sia possibile concludere che già in quel periodo fosse impossibilitata durevolmente a lavorare in una misura maggiore. In particolare, visto che fino al riacutizzarsi della sintomatologia ansioso-depressiva nel novembre 2005 non vi sono atti medici, non è possibile concludere per un’incapacità lavorativa durevole né sulla base dell’“annuncio di malattia” del 12 marzo 1996 dal quale risulta che ella ha iniziato la disoccupazione il 21 settembre 1992 notificandosi ammalata dal 4 marzo 1996 con un’incapacità lavorativa del 100% (cfr. doc. A/4), né per il fatto che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% dal 4 marzo 1996 a tempo indeterminato (cfr. il certificato medico del 1. marzo 1996 sub doc. A/15). Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo ai rapporti medici del 9 marzo 2006 (doc. 2 dell’incarto cassa malati) e dell’11 dicembre 2006 (doc. AI 10/29-32) nei quali il dr. __________, FMH in medicina generale, non si è espresso sulla capacità lavorativa a quell’epoca, rilevando che “(…) in passato la paziente aveva presentato una sintomatologia simile ma non era mai stata vista da uno specialista (…)” (doc. AI 10/31 e doc. 2 dell’incarto cassa malati). Lo stesso vale per il certificato medico iniziale del 13 febbraio 2006 (doc. AI 15/51) e il rapporto medico del 29 gennaio 2007 (doc. AI 13/39-42) nei quali il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che l’assicurata era già stata trattata medicalmente per la stessa malattia a 20 anni e che “(…) a 20 anni è seguita, nello Studio del Dr. __________, dalla psicologa __________. (…)” (doc. AI 13/41), senza tuttavia esprimersi sulla capacità lavorativa. Lo stesso specialista, anche negli ulteriori referti medici presenti agli atti, non si è mai espresso né ha indicato altri atti medici dai quali si potesse desumere un’incapacità lavorativa duratura prima del novembre 2005. Anche la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 2 aprile 2013 (doc. AI 33/105-106), non si è espressa sull’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e – dopo aver indicato nell’anamnesi, tra l’altro, che l’assicurata “(…) ha terminati gli studi di scuola media, fino all’apprendistato di venditrice. Ha lavorato presso un negozio __________ per 4 anni. Non ha mai lavorato al 100%. Lavora in __________ dal 1997 (come __________, nella misura del 50%). (…)” (doc. AI 33/105) – ha concluso che “(…) per le ragioni sopraesposte ho ritenuto opportuno che la paziente sia sottoposta a valutazione dato che la capacità lavorativa è stata, nel periodo della mia osservazione, persistentemente ridotta. (…)” (doc. AI 33/106);
• fino al riacutizzarsi della sintomatologia ansioso-depressiva nel novembre 2005, anche dalla perizia pluridisciplinare 29 gennaio 2015 del SAM (doc. AI 74/227-283), più precisamente dall’anamnesi personale-sociale, risulta che “(…) nel 1990 ca., l’allora medico curante di base dell’A. Dr. med. __________ di __________, confrontato con la condizione di tristezza e depressione nonché ritiro socio -relazionale dell’A., organizza una presa a carico psichiatrica presso il Dr. med. __________, durata alcuni anni e caratterizzata anche da un periodo di franco scompenso depressivo necessitante un ricovero presso la Clinica __________ a __________ dove l’A. ricorda di essere rimasta degente ca. due mesi. (…)” (doc. AI 74/234);
• dall’inchiesta economica del 23 agosto 2007 (doc. AI 21/67-72), circa l’esercizio di un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute, emerge che “(…) grazie alla comprensione e alla disponibilità del datore di lavoro, in particolare del proprio capo diretto amico del padre, l'assicurata ha potuto effettuare le prove di lavoro secondo le sue possibilità. Dal 3 giugno scorso svolge il suo lavoro nei tempi e con il ritmo precedente. E' sempre stata occupata al 52,38 %. Il 31 dicembre 2007 scade il periodo di prova alla fine del quale si valuterà la sua definitiva idoneità al lavoro. Ho chiesto per quale motivo avesse scelto di lavorare al 50 %. La signora RI 1 ricorda di essere stata licenziata da __________ nel 1996 e di aver cercato un lavoro a tempo pieno. Si è iscritta alla disoccupazione per un breve periodo ed in seguito ha trovato unicamente l’occupazione presso __________. Non ha più fatto altre ricerche di lavoro per aumentare la sua percentuale di occupazione. (…)” (doc. AI 21/68);
• nella misura in cui pretendesse di essere in grado di lavorare solo in un ambito protetto – “(…) la __________ è un datore di lavoro molto disponibile e il proprio capo diretto è amico del padre (cfr. inchiesta casalinga del 23.08.2007, al capitolo Definizione dell’attività lucrativa). Da tutta l’inchiesta emerge inoltre la forte presenza della madre, a conferma del fatto che l’assicurata ha potuto tenere già solo il lavoro al 52.38% solo grazie alla disponibilità del datore di lavoro e al sostegno da parte dei genitori. (…)” (I, pag. 5) –, va rilevato che per trarre una tale conclusione non basta il fatto che il colloquio con l’assistente sociale del 23 agosto 2007 si sia svolto alla presenza dei genitori e che il datore di lavoro fosse comprensibile e disponibile rispettivamente il diretto capo dell’assicurata amico di suo padre. Del resto, dal rapporto di rilevamento tempestivo dell’8 aprile 2013 (doc. AI 35/108-110), alla domanda volta a sapere se il datore di lavoro è collaborante, l’addetto agli assicurati ha crociato la risposta “(…) Neutro (…)” (doc. AI 35/108);
• ancorché a ragione osservi che “(…) per quanto riguarda la decisione del 20.06.2008, è cresciuta in giudicato la rendita, rispettivamente la sua decadenza, ma non la motivazione, per cui nulla ne deriva in relazione alla questione a sapere se l’assicurata va considerata salariata o se invece va applicato il metodo misto. (…)” (I, pag. 3), non è dato a sapere per quali ragioni, se da sempre si riteneva salariata al 100%, l’insorgente non abbia impugnato la decisione del 20 giugno 2008 con cui il diritto ad una mezza rendita è stato riconosciuto limitatamente nel tempo (cfr. consid. 1.1). In ogni caso, l’aver lasciato crescere in giudicato la suddetta decisione – dopo l’ultimo certificato di controllo della disoccupazione del mese di dicembre 1997 (doc. A/14) e visto, fino al riacutizzarsi della sintomatologia ansioso-depressiva nel novembre 2005, il costante grado di occupazione a tempo parziale nonostante l’assenza di chiare indicazioni mediche in questo senso – non indica certo la volontà di esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno che nemmeno può essere dedotta solo dai successivi periodi di malattia prolungata dopo il novembre 2005;
• avuto riguardo al rapporto di rilevamento tempestivo dell’8 aprile 2013 (doc. AI 35/108-110) – rilevando che “(…) personalmente esprimo dubbi sulla valutazione mista casalinga-salariata 48%-52% come valutato in precedenza. L’assicurata, a domanda precisa, non esita nel descrivere che, in assenza del danno alla salute, lavorerebbe al 100%. (…)” (doc. AI 35/108) e concludendo che “(…) troviamo a questo punto utile una valutazione del caso che permetta di misurare l’assicurata in qualità di salariata al 100% e non secondo il metodo misto salariata/casalinga poiché lo svolgimento delle mansioni consuete potrebbe non essere dovuto a scelta personale ma dettato dalla malattia (…)” (doc. AI 35/110) – l’addetto agli assicurati __________ ha espresso un opinione personale e una conclusione ipotetica condivisa con il medico SMR dr. __________. In questo senso a ragione l’amministrazione ha evidenziato che “(…) per quanto concerne le affermazioni del consulente __________ in fase di intervento tempestivo, si osserva che egli ha unicamente espresso un dubbio quanto all'applicabilità del metodo misto (…)” (IV, pag. 3);
• nell’inchiesta economica del 28 marzo 2015 (doc. AI 78/292-298), in merito alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute l’assicurata eserciterebbe un’attività lavorativa, l’assistente sociale ha rilevato: “(…) Sì, nella misura precedente il danno alla salute. Nell’incontro la Signora RI 1 riferisce altresì che le sarebbe piaciuto trovare, salute permettendo un piccolo lavoro accessorio, per garantirle un’entrata economica più consistente. Nell’incontro ho sollecitato l’assicurata rispetto a eventuali ricerche di lavoro relative appunto l’impiego accessorio. Quest’ultima ha risposto che l’idea era presente ma che tuttavia non si era ancora attivata nella ricerca vera e propria. Nell’inchiesta non sono pertanto emersi elementi tali da giustificare una valutazione diversa da quella a dossier. (…)” (doc. AI 78/293).
In queste circostanze, viste le suesposte emergenze e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve dunque confermare la ripartizione quale salariata al 52% e casalinga al 48% stabilita dall’Ufficio AI.
Quanto all’utilizzazione del metodo misto – considerato che nella fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stato riconosciuto illimitatamente nel tempo il diritto a tre quarti di rendita (cfr. consid. 1.3), non trattandosi quindi di una costellazione come quella descritta nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 –, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), nulla osta alla sua applicazione.
2.8. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2 e 1.3), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del mese di maggio 2013.
L’amministrazione – visti i rapporti medici 5 giugno 2013 del dr. __________, FMH in reumatologia, con i relativi referti allegati (doc. AI 47/156-168) e 18 luglio 2013 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, con allegato il referto 2 aprile 2013 indirizzato all’attenzione dell’addetto agli assicurati __________ (doc. AI 49/171-178), gli aggiornamenti 17 aprile 2014 degli stessi specialisti (doc. AI 56/185-190 e 57/191-197) e la richiesta di perizia 22 maggio 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 61/206-207) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (doc. AI 62/208-211, 69/219-220, 70/221-222,71/223 e 72/224-225).
Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 29 gennaio 2015 (doc. AI 74/227-283), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2) con fobia secondaria.
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).
Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0) anacastico, dipendente, schizoide, persecutorio.
Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Pregressa diagnosi di sindrome del tunnel carpale bilaterale, attualmente reperto normale a livello del nervo mediano sin.
Cefalee di tipo tensivo, rispettivamente cervicogene.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
(…)" (doc. AI 74/244)
Visti tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A., nell'attività lucrativa svolta quale collaboratrice al servizio interno della __________ in qualità di __________ con contratto di lavoro nella misura del 50%, è valutabile nella misura dello 0% e ciò principalmente a causa delle importanti limitazioni sul piano psichiatrico. (…)” (doc. AI 74/250) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
0%.
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
l deficit funzionali di questa A. si manifestano prevalentemente sul piano psichiatrico; lo stato d'angoscia, l'ansia elevata e l'impatto sulle funzioni cognitive e volitive la rendono discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile, con una minore caricabilità ed una minore resistenza davanti ad ogni compito che deve assumere.
Esigue sono invece le limitazioni in ambito somatico (reumatologico) giustificate dal decondizionamento e dalla stanchezza causate dai dolori cronici e dai disturbi del sonno.
8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.
0%.
8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Non concerne.
8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Non concerne.
8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Come riferito sopra la limitazione della capacità di lavoro dell'A., quale __________ presso la __________, si giustifica in massima parte nel quadro della seria affezione psichiatrica evidenziata e confermata dal nostro consulente psichiatra il quale giudica che a decorrere dall'1.7.2013 l’A. presenta una capacità lavorativa nella misura del 20% ed a decorrere dal 12.5.2013 [ndr. recte: 2014; cfr. doc. AI 87/315-317] nella misura dello 0%. La modica Iimitazione valetudinaria in ambito somatico non ha alcun effetto cumulativo in quanto questi limiti di rendimento sono largamente presi in considerazione sul piano psichiatrico. La prognosi valetudinaria sul piano psichiatrico è descritta come riservata dal nostro consulente psichiatra, il quale afferma che si assiste ad un processo regressivo di tutto l'apparato psichico.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Le importanti limitazioni valetudinarie in ambito psichiatrico rendono al momento non praticabile qualsiasi attività lucrativa anche se rispettosa delle esigenze reumatologiche (mansionario leggero ed adatta in cui movimenti molto ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco siano non costanti).
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
0%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Non concerne.
9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Non concerne.
9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Non concerne.
9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.
Facciamo notare che da sempre l'A. vive con i genitori e con la madre sembra essersi instaurata una relazione piuttosto simbiotica. Per le sole ragioni mediche I'A. va considerata capace al lavoro quale casalinga nella misura del 40% in considerazione del fatto che si tratta di un mansionario svolto in un luogo protetto dove tuttavia il rendimento e l'affidabilità/autonomia dell'A. risultano ridotti sull'arco di un'usuale giornata di lavoro.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?
Attualmente provvedimenti professionali volti alla reintegrazione sono impossibili per la gravità del quadro psicopatologico evidenziato.
9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Non concerne.
9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Non concerne.
9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
No, come già riferito sopra l'A. presenta un quadro psicopatologico grave e non è idonea per essere integrata in un programma di allenamento al lavoro.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?
ll trattamento messo in atto dalla psichiatra curante Dr.ssa med. __________ è adeguato, segue le linee guida dell'arte medica. Ciò nonostante si assiste ad un peggioramento del quadro psicopatologico.
9.3.2 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Si tratta di un grave quadro clinico e con ogni probabilità si assiste ad un processo regressivo ed irreversibile dell'apparato psichico.
9.3.3 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Nessuno.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
Quesiti peritali supplementari non sono posti.
10.2 Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 74/250-254)
I periti del SAM, interpellati dal dr. __________ (doc. AI 85/309), nel complemento peritale dell’11 giugno 2015 (doc. AI 87/315/316) hanno rilevato: “(…) Se bene interpretiamo il vostro scritto, ci sembra di capire la vostra difficoltà a considerare l’inizio della limitazione prolungata della capacità di lavoro dell’A. come da noi stabilito a decorrere dall’1.7.2013 e ciò alla luce degli attestati del datore di lavoro e della cassa malati. Facciamo notare che l'importante limitazione della capacità di lavoro dell’A. attiva quale spartitrice presso la __________ con contratto di lavoro nella misura del 50%, si basa sostanzialmente sugli evidenti deficit funzionali descritti in ambito psichiatrico. Dalla documentazione medica (vedasi i rapporti della psichiatra curante Dr.ssa med. __________) non emerge con chiarezza una data precisa sebbene nel suo rapporto del 17.4.2014 fa riferimento a un peggioramento dello stato di salute a decorrere dal mese di luglio 2013. Concordiamo pertanto con la valutazione del nostro consulente psichiatra Dr. med. __________ riguardante un peggioramento dello stato valetudinario dell'A. a decorrere dall'1.7.2013 (capacità lavorativa 20%) mentre a decorrere dal 12.5.2014 (ci scusiamo per il refuso occorso a pagina 25 nel senso che si tratta del 12.5.2014 e non 2013) nella misura dello 0%. In risposta alla vostra richiesta facciamo notare che la nostra valutazione medico-teorica si riferisce ai deficit funzionali presentati da quest'A. a decorrere dall'1.7.2013 vale a dire che la stessa è diventata discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile benché per il datore di lavoro fosse ancora presente sul posto di lavoro. Intendiamo con ciò che il suo rendimento e la sua caricabilità erano sicuramente non superiori a una capacità lavorativa nella misura del 20% e ciò dall'1.7.2013 al 12.5.2014. (…)” (doc. AI 87/315).
2.9. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.10. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
Dall’elenco atti (cfr. doc. AI 74/228-233) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti.
La valutazione dei periti non è stata contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.
L’insorgente, sia con le osservazioni 20 novembre 2015 (doc. AI 97/338-339) che in sede di ricorso, non ha prodotto alcuna documentazione medica limitandosi a contestare l’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità (cfr. consid. 1.3 e 1.4).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, nonostante abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. V), di presentare eventuali altri mezzi di prova, l’insorgente non ha prodotto nessuna documentazione medica.
2.11. Quanto alla valutazione economica, ritenuto che l’assicurata va ritenuta salariata al 52% e casalinga al 48% e che nel caso concreto va applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale rileva quanto segue.
2.11.1. Per quanto riguarda la parte salariata, invitati a prendere posizione in merito all’inizio della malattia di lunga durata visto che il datore di lavoro e l’assicuratore malattia riconoscevano un’incapacità lavorativa del 100% dall’11 marzo 2014 (cfr. doc. AI 85/309 e l’“Annotazione per SMR” del 1. giugno 2015 sub doc. AI 84), i periti del SAM, come accennato (cfr. consid. 2.8), nel complemento peritale dell’11 giugno 2015 hanno confermato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività dell’80% dal 1. luglio 2013 e del 100% dal 12 maggio 2014 (cfr. doc. AI 87/315/316).
Il dr. __________, nel rapporto finale SMR del 25 agosto 2015, ha confermato il complemento peritale del SAM evidenziando, nelle osservazioni conclusive, in particolare che “(…) con riferimento al mandato del 01.06.2015, alla mia richiesta di chiarimenti presso il SAM della stessa data e alla risposta da parte del SAM del 12.06.2015 [ndr. recte: 11.06.2015, cfr. doc. AI 87/315-317], ritengo di convalidare i contenuti della perizia SAM riportati nel presente rapporto. (…)” (doc. AI 89/322).
La funzionaria __________, nell’“Annotazione per SMR” del 3 settembre 2015, ha evidenziato: “(…) Incarto da risottoporre a Dr. __________ come discusso in data odierna con il capo servizio __________. Allestire un nuovo rapporto medico finale. Dalla distinta delle assenze trasmessaci dal datore di lavoro (corrispondenza diversa 02.04.2015) risulta che la Signora RI 1 ha iniziato la malattia di lunga durata senza interruzione dall'11.03.2014. L'ass.ta è già stata assente dal 02.09.2013 al 22.09.2013 e dal 17.10.2013 al 12.01.2014. Ha interrotto l'anno d'attesa in quanto dal 13.01.2014 al 10.03.2014 ha lavorato. L'__________ (malattia dal 02.09.2013) ha versato indennità giornaliere dal 02.09.2013 al 22.09.2013, dal 17.10.2013 al 12.01.2014 e nuovamente dall'11.03.2014. Pertanto l'inizio della MLD 11.03.2014 come già indicato nell'annotazione 01.06.2015. (…)” (doc. AI 90/324).
Il dr. __________, nel nuovo rapporto finale SMR sub doc. AI 91/325-328 (il doc. AI 91/325-328, ancorché datato 25 agosto 2015 come il precedente rapporto sub doc. AI 89/319-323, segue immediatamente la succitata annotazione per SMR del 3 settembre 2015) – pur confermando il tenore delle osservazioni conclusive sopra riprodotte: doc. AI 89/322 = doc. AI 91/327) – ha modificato la precedente valutazione (con la quale, in linea con il SAM, aveva confermato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività dell’80% dal 1. luglio 2013 e del 100% dal 12 maggio 2014 rispettivamente un’incapacità quale casalinga del 28.5% dal 1. luglio 2013; cfr. doc. AI 89/320) e attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dall’11 marzo 2014 e del 28.5% quale casalinga dalla stessa data (cfr. doc. AI 91/326).
Su questa base l’amministrazione ha stabilito l’inizio della malattia di lunga durata all’11 marzo 2014 e quindi concluso che l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è terminato nel marzo 2015.
Questo Tribunale – osservato, da una parte, che il dr. __________ non ha motivato per quali ragioni nell’ultimo rapporto finale sub doc. AI 91/325-328 si é scostato dalle conclusioni del SAM da lui già in precedenza confermate e, soprattutto, dall’altra parte, che nel complemento dell’11 giugno 2015 i periti del SAM hanno precisato che “(…) in risposta alla vostra richiesta facciamo notare che la nostra valutazione medico-teorica si riferisce ai deficit funzionali presentati da quest'A. a decorrere dall'1.7.2013 vale a dire che la stessa è diventata discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile benché per il datore di lavoro fosse ancora presente sul posto di lavoro. Intendiamo con ciò che il suo rendimento e la sua caricabilità erano sicuramente non superiori a una capacità lavorativa nella misura del 20% e ciò dall'1.7.2013 al 12.5.2014. (…)” (doc. AI 87/315, la sottolineatura è del redattore) –, sulla sola base degli atti di causa, non può confermare l’inizio dell’anno di carenza così come stabilito dall’Ufficio AI.
Va qui ricordato che ai sensi dell’art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Trattasi di un’interruzione notevole allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Non vi è per contro un’interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, n. 34, pag. 303).
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che senza i necessari accertamenti (ad esempio interpellando il datore di lavoro e il medico curante), l’Ufficio AI non può ancora concludere con la sufficiente tranquillità che il periodo di lavoro dal 13.01.2014 al 10.03.2014 abbia interrotto l’anno di attesa ai sensi dell’art. 29 ter OAI come rilevato nell’annotazione del 3 settembre 2015 (cfr. doc. AI 90).
In altre parole, senza i necessari accertamenti che l’amministrazione dovrà eseguire, non è possibile escludere a priori, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, che il periodo di lavoro dal 13.01.2014 al 10.03.2014 rappresenti un tentativo di ripresa del lavoro fallito in quanto superiore alle forze dell’assicurata e pertanto non sufficiente per interrompere notevolmente il periodo di incapacità lavorativa.
Va qui inoltre rilevato che dalla lettera 20 agosto 2015 della dr.ssa __________ indirizzata all’Ufficio AI si evince che __________ ha nel frattempo disdetto il rapporto di lavoro con l’insorgente (cfr. doc. AI 88).
Osservato che, per quanto si dirà ai prossimi considerandi, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti, questo Tribunale rileva che, allorquando emetterà il nuovo provvedimento (fermo restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1. marzo 2015) l’amministrazione dovrà risolvere la contraddizione esistente tra le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM circa l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e l’assunto stante il quale l’inizio dell’incapacità lavorativa di lunga durata vada fatta risalire al 1. marzo 2014 (cfr. doc. AI 87/315-316 e 90/324).
2.11.2. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 2 |
5 5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:
" (…)
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004 S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).
(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)
Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
In tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga:
" (…) 6.2.1. Die Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni 2012 ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern, zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September 2012 in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion (Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009). Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27. März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus, gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3 S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen. Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)” (STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).
2.11.3. Nella presente fattispecie i periti del SAM, circa la capacità lavorativa in ambito domestico, hanno rilevato che “(…) facciamo notare che da sempre l'A. vive con i genitori e con la madre sembra essersi instaurata una relazione piuttosto simbiotica. Per le sole ragioni mediche I'A. va considerata capace al lavoro quale casalinga nella misura del 40% in considerazione del fatto che si tratta di un mansionario svolto in un luogo protetto dove tuttavia il rendimento e l'affidabilità/autonomia dell'A. risultano ridotti sull'arco di un'usuale giornata di lavoro. (…)” (doc. AI 74/26, punto 9.1.4).
Dal canto suo il dr. __________, nel consulto del 23 ottobre 2014 (doc. AI 74/258-270), circa la possibilità di svolgere l’attività di casalinga, ha concluso che “(…) come casalinga presenta una incapacità lavorativa nella misura del 60% per ragioni psichiatriche dal 01.07.2013. Siccome si tratta di un luogo protetto per il vissuto psicologico dell’assicurata, la stessa è in grado di eseguire alcune mansioni delle attività come casalinga. (…)” (doc. AI 74/267, punto 9).
L’assistente sociale, nell’inchiesta economica del 28 marzo 2015 (doc. AI 78/292-298), ha, tra l’altro, espresso la seguente osservazione: “(…) Per quel che concerne la valutazione come casalinga, il grado è certamente inferiore rispetto a quello indicato nella perizia pluridisciplinare e riportato anche nel rapporto finale SMR. Nella valutazione, infatti, si tiene conto di altri elementi, non solo dei limiti funzionali a dossier, del fatto cioè che l’assicurata non dispone della propria economia domestica e che anche precedentemente il danno alla salute non era gravata da una carico di lavoro oneroso. La percentuale proposta a seguito dell'inchiesta casalinga è del 28,5%, percentuale quest'ultima che diverge con dalla IL medico-teorica del 60% presente a dossier. Per tale ragione, il rapporto deve essere sottoposto al SMR per una presa di posizione. (…)” (doc. AI 74/298).
Questo Tribunale rileva che i periti del SAM, evidenziando che vive con i genitori, hanno già considerato (come sottolineato dall’assistente sociale) che l’assicurata non dispone di un’economia domestica. Gli stessi periti, osservato che si tratta di un mansionario svolto in un luogo protetto e evidenziato che il rendimento e l'affidabilità/autonomia sono ridotti, hanno poi concluso per un’incapacità complessiva quale casalinga del 60%.
Vista la notevole differenza tra la valutazione dell’assistente sociale e quella dei periti del SAM (IL del 28.5% contro il 60%) e ritenuto che l’assicurata soffre di patologie prettamente psichiatriche – che a detta dei periti riducono al 20% dal luglio 2013 e in maniera completa dal 12 maggio 2014 la sua capacità lavorativa in qualsiasi attività –, conformemente alla succitata giurisprudenza, una valutazione approfondita a livello psichiatrico (anche) sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta appare imprescindibile.
In questo senso non basta la conclusione del medico SMR dr. __________ che, oltretutto senza nemmeno essere specialista in materia, nel rapporto finale del 25 agosto 2015 (doc. AI 89/319-323), ha osservato che “(…) dopo aver preso visione del rapporto dell’assistente sociale, signora __________, ne approvo le conclusioni confermando l’IL del 28.5% come casalinga. (…)” (doc. AI 89/322).
In queste condizioni, ribadita la necessità di una valutazione approfondita a livello psichiatrico sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta domestica, è prematuro pronunciarsi sulle singole censure formulate dalla ricorrente al riguardo.
L’amministrazione dovrà dunque sottoporre l’inchiesta domestica ad un medico SMR specialista in psichiatria che, se necessario consultandosi con i periti del SAM, si pronuncerà sulla valutazione nelle singole mansioni formulata dall’assistente sociale.
2.12. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadito che sulla sola base degli atti di causa non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità quando è iniziato il termine di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e in quale misura l’insorgente sia da considerare abile nell’attività di casalinga – si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari segnalati ai considerandi 2.11.1 e 2.11.2.
Di conseguenza, visto tutto quanto precede, la decisione del 13 gennaio 2016, fermo restando il diritto a tre quarti di rendita dal 1. marzo 2015, deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 5 maggio 2013.
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'Ufficio AI il quale rifonderà alla ricorrente, rappresentata dall’avv. RA 1, fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.12.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti