statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 febbraio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 9 febbraio 2015 l’Ufficio AI – in particolare sulla base delle risultanze dell’inchiesta domiciliare effettuata dall’assistente sociale – ha negato a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi giudicando l’assicurata in grado di eseguire autonomamente tutti gli atti della vita e non bisognosa di sorveglianza personale continua e nemmeno di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. A/1);
- contro suddetto provvedimento insorge dinanzi al TCA l’assi-curata rappresentata dall’RA 1. Producendo nuova certificazione medica (cfr. doc. A/3-8), l’insorgente contesta in sintesi la valutazione operata dall’amministrazione postulando il rico-noscimento di un assegno almeno di grado esiguo;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base del parere nel frattempo reso dal medico psichiatra SMR secondo cui “alla luce della documentazione pervenuta, una volta pervenuti anche gli aggiornamenti oggi richiesti ad __________ e __________, si dovrà procedere con perizia pluridisciplinare: angiologica, cardiologica, psichiatrica, eventualmente reumatologica. In seguito, si procederà con nuova ed aggiornata inchiesta a domicilio sia per stabilire gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete sia l’eventuale grado di grande invalidità” (doc IV/1) – propone in via principale la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti come indicato dal SMR; in via subordinata chiede la conferma della querelata decisione;
- con scritto 26 aprile 2016 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato quanto segue: “avendo l’Ufficio AI chiesto la restituzione degli atti, con la presente vi comunichiamo che siamo d’accordo che gli atti vengano restituiti all’Ufficio AI, ma solo con vostra formale decisione. A differenza di quanto comunicato dall’avvocato __________, risulta palese che il nostro ricorso è da ritenersi accolto e non respinto come asserito e preteso dal legale citato. A queste condizioni non ci opponiamo alla retrocessione degli atti”(VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’as-sicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/cori-carsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- l’art. 42 LAI prevede in
particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13
LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato,
medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un
danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell’organiz-zazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari
della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale
permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e
considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in
modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità
fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a
servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere
a un accompagnamento costante nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);
- nel caso concreto questo TCA – alla luce in particolare della documentazione medica prodotta con il gravame, segnatamente il rapporto psichiatrico del dr. __________ del 4 marzo 2016 (doc. A/3), il referto relativo alla coronografia del 13 gennaio 2015, la lettera d’uscita del 15 gennaio 2015 e la lettera del 16 aprile 2015 del __________ (doc. A/4-6) nonché i rapporti del 24 febbraio e 3 marzo 2016 del __________ (doc. A/7-8) – ritiene effettivamente essere data la necessità di predisporre, nel senso indicato dal SMR pendente lite (cfr. supra), ulteriori accertamenti medici ed esperire in seguito una nuova inchiesta domiciliare da parte dell’assistente sociale;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante quanto sopra, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici e domiciliari nel senso sopra indicato;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico di quest’ultima;
- all’insorgente, patrocinata in causa da un sindacato, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 9 febbraio 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti