Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 8 marzo 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in diritto
1.1. RI 1, classe 1983, da ultimo attivo quale venditore, il 18 giugno 2015 ha inoltrato una richiesta per la fornitura di mezzi ausiliari (doc. AI 127) e, tenuto conto dell’ipoacusia bilaterale, con comunicazione 24 giugno 2015 l’Ufficio AI gli ha rilasciato la garanzia per il riconoscimento di un importo forfettario (fr. 1'600.--) di due apparecchi acustici (doc. AI 132) conformemente alla cifra 5.07 OMAI.
Il 2 settembre 2014 l’assicurato ha chiesto l’erogazione di un assegno per grandi invalidi (doc. AI 45), richiesta respinta dall’Ufficio AI con decisione del 29 settembre 2015. Con sentenza 18 aprile 2016 questo TCA ha parimenti respinto il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa (inc. 32.2015.147). Il successivo ricorso di diritto pubblico al TF è stato dichiarato irricevibile con pronunzia del 5 luglio 2016 (9C_356/2016).
1.2. Nel giugno 2014 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti gli accertamenti del caso, sulla base del rapporto 4 settembre 2015 del SMR (doc. AI 155) – che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua originaria attività dal 27 luglio 2014, ma pienamente abile in attività adeguate dal 1° luglio 2015 -, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi dal cui calcolo non è risultato alcun grado d’incapacità al guadagno, con decisione 8 marzo 2016, preavvisata il 29 gennaio 2016, l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali come pure al versamento di una rendita. Contestualmente l’amministrazione ha diffidato l’assicurato ex art. 21 cpv. 4 LPGA ad adattare l’apparecchio acustico.
1.3. Contro la decisione di diniego di prestazioni l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Postulando l’assegnazione di un avvocato d’ufficio, chiede il riesame degli atti con conseguente accettazione della domanda di assegno per grandi invalidi, un sostegno al reinserimento professionale e sociale e – in caso di mancato riconoscimento di una grande invalidità – il diritto ad essere posto al beneficio di una riqualifica professionale. Chiede inoltre la sospensione di tre funzionari dell’Ufficio AI (dei quali ha fornito il nominativo) “per incompatibilità e incompetenza per svolgere tale ruolo”, nonché di denunciare alle competenti autorità penali per razzismo e per discriminazione di invalidi i tre summenzionati funzionari, la __________, la __________ “ed altri enti che si spacciano per associazione di aiuto agli invalidi ma che invece spesso li discrimino”.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione postula la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medico-teorica che economica.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un rendita d’invalidità. Di conseguenza la richiesta di essere posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi esula dalla presente procedura, la cui richiesta, come visto al consid. 1.1 è stata respinta. Inoltre, questo TCA non è competente per decidere in merito alla sospensione dei citati tre funzionari dell’Ufficio AI, come pure d’inoltrare le chieste denunce penali.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nella presente fattispecie, questo TCA ritiene che correttamente l’Ufficio AI ha concluso, con effetto dal 1° luglio 2015, per una piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate e questo per i motivi che seguono.
Con rapporto finale 4 settembre 2015 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), sulla base della documentazione medica raccolta, ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua originaria attività lucrativa con effetto dal 22 luglio 2014, ma abile al 100 % dal 1° luglio 2015 (previo brevi periodi di totale inabilità lavorativa dal 22 luglio 2014 al 5 agosto 2014 e dal 18 novembre al 30 giugno 2015) in attività adeguate. Da evitare, causa limitazione uditiva, sono attività con contatto con il pubblico e pure altre attività che richiedono l’uso dell’udito. Infine, il citato sanitario ha ritenuto esigibile un adattamento degli apparecchi acustici per un pieno recupero della capacità lavorativa nella sua abituale attività (dossier AI pag. 632). Pure con rapporto 5 gennaio 2016 il consulente in integrazione professionale ha confermato l’esigibilità dell’assicurato di farsi adattare gli apparecchi acustici per poter ripristinare una piena abilità lavorativa (doc. AI 191).
La totale abilità lavorativa in attività adeguate trova fondamento nel rapporto 3 giugno 2015 del dr. __________, Capoclinica ORL all’Ospedale __________ di __________. Rilevando in particolare come a causa di una recidiva all’orecchio sinistro deve essere operato, ritiene tuttavia che l’assicurato può svolgere attività semplici, come magazziniere o in ufficio, per le quali non deve sentire suoni di allarmi “(“Einfachere Arbeiten als Lagerist oder im Büro, wo Herr RI 1 nicht auf akustisce Warnsignale angewiesen ist, wären jedoch möglich”) (doc. AI 111).
In tal senso, nel rapporto 14 aprile 2016, allegato alla risposta di causa, il consulente ha individuato le seguenti attività esigibili: attività in ufficio, magazzino, operaio generico in attività quale assembleaggio o controllo macchinari, aiuto cucino ecc. (IV/1).
Del resto l’assicurato ha prodotto documentazione medica idonea a smentire la succitata valutazione medico-teorica ed economica.
A tal riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso di specie, questo TCA conferma il calcolo eseguito dall’amministrazione ed esposto nella decisione contestata, a cui va fatto riferimento. In particolare correttamente è stato preso in considerazione – visto che l’assicurato al momento dell’insorgenza del danno alla salute non svolgeva attività lucrativa – quale reddito da valido un importo di fr. 62'076.-- corrispondente al salario statistico previsto nel 2014 per la categoria professionale di venditore con conoscenze specializzate. Altrettanto rettamente il reddito da invalido è stato fissato in fr. 66'170.-- pari al salario statistico per attività semplici e ripetitive, come visto ritenute esigibili.
Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido non risulta un grado d’invalidità.
2.6. Da ultimo l’assicurato ha chiesto in via eventuale di essere posto al beneficio di una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI. A prescindere dal fatto che l’assicurato non presenta un grado d’invalidità minimo del 20%, soglia minima per conferire il diritto a simili provvedimenti (fra le tante al riguardo cfr. DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b), va fatto riferimento al già citato rapporto 14 aprile 2016 ove il consulente in integrazione professionale ha elencato le attività esigibili nonostante il problema uditivo (cfr. consid. 2.4). Va poi ricordato che con l’adattamento degli apparecchi acustici l’assicurato può riacquistare una piena capacità lavorativa anche nel sua originaria attività.
In queste circostanze rettamente l’amministrazione ha ritenuto non adempiuti i requisiti per una riformazione professionale.
2.7. Considerato che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione contestata, così come nella STCA 18 aprile 2016 questo TCA non ritiene necessaria la designazione di un avvocato d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (“Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio”).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
L’assicurato ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.
La presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, da una parte l’assicurato non ha presentato documentazione medica che smentisse quanto valutato dal SMR, dall’altra egli ha unicamente riproposto quanto già prodotto in sede di procedura amministrativa.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di esonero dalle spese di giustizia deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La richiesta volta alla designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. La domanda d’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia è respinta. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti