Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.36

 

rg/sc

Lugano

23 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 marzo 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 7 marzo 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. aprile 2014 al 30 aprile 2015 essendo stata attestata una modifica (miglioramento) della situazione invalidante a partire da gennaio 2015;

 

                                     -   contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurata rappresentata dall’avv. RA 1 che, producendo nuova documentazione medica (doc. D) e contestando la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, ne postula l’annullamento con, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a tempo indeterminato e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, evidenziata – sulla base del parere SMR del 9 maggio 2016 concludente che …in presenza di una probabile problematica somatoforme risulta indispensabile disporre d’una valutazione peritale psichiatrica con valutazione dei indicatori. In considerazione della complessità della situazione si impone valutazione MEDAP comprendente valutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica” (doc. IV/1) – la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare, chiede la retrocessione degli atti per comple-mento istruttorio e per consecutiva emissione di nuova decisione;

 

                                     -   con scritto 27 maggio 2016 il patrocinatore dell’insorgente co-munica di condividere la proposta formulata dall’amministra-zione, osservando come questa corrisponda a quanto richiesto in via subordinata nel gravame e precisando che l’assi-curata si è di recente sottoposta ad ulteriori esami specialistici;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   nel caso concreto questo TCA alla luce delle certificazioni mediche contenute negli atti AI (in particolare di quelle richia-mate dal medico SMR nel surriferito suo parere del 9 maggio 2016; cfr. IV/1) e tenuto conto della nuova refertazione prodotta col gravame (doc. D) ritiene vi sia effettivamente la necessità di approfondire l’aspetto psichiatrico, stante una “probabile problematica somatoforme”, nonché quello reumatologico (doc. AI 66) e neurologico (doc. AI 79, 88 e 97) tramite perizia pluridisciplinare;

 

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                        

                                     -   nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda, come detto, ad una valutazione peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;

 

                                     -   per quanto riguarda in particolare la valutazione psichiatrica (in concreto, come accennato si tratterebbe di una “probabile sindrome somatoforme”), l’amministrazione dovrà tener presente che nella recente sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti; in particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata (per quanto concerne gli indicatori standard [cui ha per altro già accennato il medico SMR nella sua annotazione del 9 maggio 2016] secondo la nuova citata giurisprudenza federale cfr. la lettera circolare AI nr. 339 del 9 settembre 2015);

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

 

                                     -   all’insorgente, patrocinata in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 7 marzo 2016 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti