Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 maggio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, da ultimo attiva quale aiuto cameriera ai piani, con decisione 15 maggio 2002 (confermata dal TCA con sentenza 32.2002.72 del 5 dicembre 2002), è stata messa al beneficio di un quarto di rendita dal 1. gennaio 2000. Nell’ambito delle richieste di aumento della rendita, inoltrate nei mesi di febbraio 2003 e 2004, con decisioni 4 giugno 2003 e 24 settembre 2004, l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 56 e 61). Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
Nel mese di dicembre 2005 l’assicurata ha inoltrato una domanda di aumento della rendita. Con decisione su opposizione 10 marzo 2008 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda (doc. AI 78). Con sentenza 32.2008.58 del 10 marzo 2009 il TCA ha annullato la citata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché entrasse nel merito della domanda di aumento della rendita e, effettuati i necessari accertamenti, rendesse un nuovo provvedimento.
Esperita una perizia del SAM, l’Ufficio AI, con decisione del 27 gennaio 2010, ha respinto la richiesta di aumento della prestazione confermando il diritto a un quarto di rendita e ritenendo che gli accertamenti effettuati avevano permesso di confermare che lo stato di salute dell’assicurata era rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti valutazioni. La decisione è stata confermata da questa Corte con giudizio 32.2010.51 del 4 agosto 2010.
Con decisioni del 6 novembre 2013 e 26 giugno 2014 l’Ufficio AI non è entrata in materia nelle relative due domande di prestazioni (dossier AI pagg. 367 e 386). Le decisioni non sono state impugnate.
1.2. A seguito dell’ultima domanda di revisione inoltrata nel marzo 2015, essendo necessario di approfondire l’aspetto valetudinario dell’assicurata, con annotazioni 6 ottobre 2015 il SMR ha ordinato una perizia psichiatrica eseguita dal CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) e reumatologica esperita dal dr. __________. Preso atto che con rapporto 1° febbraio 2015 il CPAS ha valutato una situazione extra-somatica invariata rispetto all’ultimo accertamento medico eseguito (cfr. dossier AI da pag. 499) e che con perizia 26 gennaio 2016 lo specialista in reumatologia ha evidenziato una sintomatologia lievemente peggiorata (dossier AI pagg. 488 - 498), nel rapporto finale del 1º marzo 2016 il SMR ha confermato un’inabilità lavorativa del 50% nell'attività abituale e del 40% in attività adeguate dal 1º dicembre 2015 (dossier Al pag. 513).
Sulla base dei dati medici, dopo raffronto dei redditi dal quale è risultato un grado d’invalidità del 44%, con decisione del 17 maggio 2016 (preavvisata il 23 marzo 2016) l’Ufficio AI ha confermato il quarto di rendita (dossier AI pagg. 533 – 536).
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurata ha interposto il presente ricorso. Contesta di essere abile nella sua professione nella misura del 50%, sostenendo di fare fatica nello svolgimento delle normali attività domestiche.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede invece la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene in particolare la correttezza della valutazione medico-teorica.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurata va confermato il quarto di rendita oppure conferito il diritto ad una rendita maggiore.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel caso in esame, nell’ambito dell’ultima procedura di revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica e psichiatrica.
Nel relativo rapporto del 26 gennaio 2016 il dr. __________, specialista in reumatologia, dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, all’anamnesi e all’esame dei dati soggettivi ed oggettivi, ponendo sostanzialmente le stesse diagnosi come da perizia del 24 agosto 2009 del dr. __________ eseguita nell’ambito della perizia SAM del 18 novembre 2009 e posta a fondamento della decisione 26 febbraio 2010 dell’Ufficio AI (confermata dalla STCA 32.2010.51 del 4 agosto 2010; cfr. consid. 1.2), ha concluso:
" (…)
VI. Capacità lavorativa
1.
Capacità lavorativa nell'attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel tempo).
L'ultimo lavoro svolto della paziente era quello di cameriera ai piani.
Nella sua perizia reumatologica del 2009 il Dr. __________ la giudicava inabile in misura del 30% nella sua attività di cameriera ai piani.
Tenuto conto del peggioramento progressivo della sintomatologia della paziente con limitazione funzionale ingravescente, della problematica insorta alla spalla sx, nonché della probabile ingravescente artrosi alle dita, l'attività di cameriera ai piani può essere svolta attualmente solo in misura del 50%.
Tenuto conto dei documenti a disposizione si può ragionevolmente pensare ad un peggioramento della sintomatologia a partire dallo 01.06.15.
Va considerato anche un periodo di incapacità lavorativa totale dallo 01.09.'15 consecutivo all'intervento chirurgico di cui la paziente ha beneficiato, per un periodo di 3 mesi. Scaduto questo periodo vale la valutazione attuale della capacità lavorativa.
2.
Capacità lavorativa in un'attività adeguata.
La paziente potrebbe svolgere almeno in parte un'attività lavorativa leggera, svolta prevalentemente da seduta, in cui rimanga in piedi o cammini al massimo 30-60 minuti di fila. Deve evitare di camminare su terreni dissestati, salire o scendere frequentemente scale. Deve evitare di sollevare pesi superiori a 5-10 kg e solo occasionalmente. Con le 2 braccia deve evitare lavori vicini o sopra l'orizzontale. Deve evitare anche lavori di precisione causa la problematica di artrosi alle 2 mani. Tenuto conto di queste limitazioni la paziente potrebbe essere considerata abile in mestiere adattato in misura uguale o superiore all'80%.
Il 20% di incapacità lavorativa attuale, da considerare come riduzione del rendimento, valutato causa l'aggravamento della sintomatologia della paziente sia a livello di dolori, della problematica alle spalle, e del probabile aggravamento dell'artrosi alle dita delle mani. In attività di casalinga presenta un'incapacità lavorativa del 20% (riduzione del rendimento) per gli stessi motivi.
Tenuto conto dei documenti a disposizione si può, ragionevolmente ritenere a partire dallo 01.06.15. (incarto AI pag. 497-498)
Egli ha infine rilevato:
" (…)
VII. Altri quesiti del medico SMR
I periti dovranno esprimersi in merito alla cumulabilità o meno delle rispettive IL.
Dal punto di vista reumatologico l'incapacità lavorativa sia in attività abituale che in attività confacente è da considerarsi non cumulabile con eventuale incapacità lavorativa legata alla problematica psichiatrica, come discusso con la perita psichiatrica.” (incarto AI pag. 498)
Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, nel rapporto 1° febbraio 2016, indirizzato al CPAS, la dr.ssa __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha concluso:
" (…)
L'assetto psichico è sovrapponibile a quello oggettivato dal perito psichiatra nel 2009, così come il riscontro concreto (attività quotidiane e vita di relazione).
Il bilancio di risorse e deficit mediante quantificazione secondo schema Mini-icf evidenzia una blanda invalidazione, per quanto concerne il lato psichiatrico.
Si conferma quindi il giudizio precedente: inabilità lavorativa del 40% con diminuzione del rendimento per l'ultima attività, che è confacente e attività simili, ovvero semplici, ripetitive, concrete.
Nel 2009 il collega non si era espresso sull'inabilità lavorativa come casalinga. Dal lato medico-teorico e considerando gli aspetti psichiatrici la si giudica pari al 10%, con diminuzione del rendimento.
Come richiesto dal medico SMR, si è avuto un confronto telefonico col perito reumatologo Dr. __________, dal quale emerge come nella perizia SAM del 2009 che le inabilità relative al disturbo psichiatrico e a quelli reumatologici vadano integrate e non sommate (motivi illustrati nel paragrafo B7).
Rispetto al passato si è confutata la diagnosi emessa in occasione della degenza e ripresa dal curante nell'ultimo rapporto medico. Pertanto si giudica che il grado di invalidazione in attività produttiva sia pari al 40% continuativamente dalla precedente perizia a ora (salvo il periodo della degenza, dal 01.06 al 27.06.2015, in cui l'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici totale).
Non entrano in merito interventi di reintegrazione professionale, data l'età dell'assicurata e la ' predisposizione molto scarsa della stessa in merito.” (incarto AI pag. 512)
Fondandosi sulle due perizie, esaminata anche la documentazione medica agli atti, con rapporto 1° dicembre 2015 il SMR ha confermato che l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro al 50% nella sua attività abituale e al 40% in attività adeguate con effetto dal 1°dicembre 2015 (dossier AI, pag. 513).
Orbene, le succitate perizie non prestano fianco a critiche risultando le stesse complete, dettagliate e coerenti, motivo per cui alle stesse va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5). Né del resto le stesse sono state smentite da successiva documentazione medica.
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il seguente rapporto datato 1° giugno 2016 del dr. __________:
" Con decisione del 17 maggio 2016 l'ufficio AI di Bellinzona ha deciso che la paziente ha un grado invariato di invalidità del 44%.
La decisione è basata sulle perizie psichiatrica del 21.1.16 e reumatologica del 26.1.16.
La capacità lavorativa è stata valutata del 50% nel lavoro di cameriera ai piani e 40% in attività adeguate.
Di fatto le condizioni di salute, in particolare fisiche della paziente rendono addirittura difficili l'esecuzione dei lavori di economia domestica a casa.
Si tratta di con polimorbidità che è in grado di svolgere solo attività fisiche minime, la percentuale realisticamente immaginabile nelle attività lavorative sopra indicate è del 10-20%. (…)” (doc. A2)
Il succitato certificato, generico, non presenta elementi clinici oggettivi atti a definire diversamente il caso dell'assicurata, ma ripropone le problematiche note con diversa valutazione dell'abilità lavorativa.
In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali CPAS e del dr. __________, alla quali - come detto - va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da dicembre 2015 l’assicurata è abile al 50% nella sua abituale attività e inabile al 40% in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche evidenziate in sede peritale.
2.7. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.7.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valida l’Ufficio AI, non disponendo di affidabili dati dall’ex datore di lavoro (cfr. questionario del 21 giugno 2000 in doc. AI 10), fondandosi sui dati statistici relativi al settore alberghiero (divisone 55, livello di competenze attività semplici e ripetitive) lo ha quantificato, per l’anno 2014, in fr. 47'552.-- Del resto tale importo è sicuramente maggiore di quanto l’assicurata avrebbe percepito da sana nel 2014 tenuto infatti conto che, così come si evince dal relativo attestato per l’assicurazione di disoccupazione (cfr. dossier Disoccupazione pag. 42), nel luglio 1999 alle dipendenze dell’ultimo datore di lavoro essa aveva diritto ad un salario mensile di fr. 2'600.-- (pari a fr. 31'200.-- annui).
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze
UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale
ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale,
per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione
era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI
n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre
2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i
dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di
rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11
settembre 2015 consid. 3.2.2).
Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido tenendo conto dei dati forniti dalla citata TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2010 relativo alle attività semplici e ripetitive, operando poi una riduzione di reddito del 15%, il cui risultato, aggiornato al 2014, corrisponde a fr. 26’634.50.
2.7.3. Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido risulta un grado d’invalidità del 44%.
Allo stesso risultato si giunge anche dovendo applicare la tabella statistica 2012 i cui valori sono superiori a quelli utilizzati dall’Ufficio AI.
In conclusione, presentando l’assicurata un grado del 44%, rettamente l’amministrazione non ha aumentato il grado d’invalidità. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.
La ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.
Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole,
in quanto la situazione valetudinaria dell’interessata è stata compiutamente
valutata tramite le due perizie eseguite in ambito amministrativo, non smentite
dal succitato stringato rapporto del medico curante.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti (cumulativi), la domanda di esenzione dalle spese e tasse di giustizia deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti