Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.50

 

BS/sc

Lugano

27 luglio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 marzo 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da diversi anni beneficia di prestazioni AI. A seguito di un peggioramento temporaneo del suo stato di salute, con due decisioni datate 2 novembre 2011 l’Ufficio AI gli ha conferito il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 al 30 ottobre 2012 e, a partire dal 1° novembre 2012, a tre quarti di rendita (doc. AI 81 e 82).

                                        

                               1.2.   A seguito di un controllo dei dati personali dei propri assicurati, nell’agosto 2013 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), segnatamente competente a collaborare all’accertamento dei compiti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), a calcolare l’importo delle rendite (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ed a versarle (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), è venuta a conoscenza che RI 1 non ha dichiarato di essere divorziato dal 7 settembre 2009 (doc. AI 83).

 

                                         Con cinque decisioni 21 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha nuovamente determinato, con effetto dal 1° ottobre 2009, le rendite tenendo conto della suddivisione dei redditi matrimoniali (splitting), dal cui calcolo sono risultate delle prestazioni di diritto inferiori a quelle sinora versate (doc. AI 86 – 90). Lo stesso giorno l’amministrazione ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 12’788.--, corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2013 (doc. AI 85). Le decisioni sono cresciute in giudicato.

 

                               1.3.   In data 5 novembre 2013 l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere il condono delle prestazioni da restituire. In particolare sostiene di aver dichiarato il suo divorzio insieme al cambiamento di domicilio (doc. AI 92).

 

                                         Con decisione 30 aprile 2014 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della buona fede, non avendo tuttavia ricevuto alcuna comunicazione riguardo al divorzio (doc. AI 99).  

                                     

                                         Contro la succitata decisione in data 26 maggio 2014 l’assi-curato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendone l’annullamen-to e postulando la concessione del condono.

 

                                         Con sentenza 21 maggio 2015 questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso. Riconoscendo il presupposto della buona fede limitatamente al periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2013, avendo l’assicurato nell’aprile 2012 fatto presente il suo stato di divorziato, il TCA ha disposto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per esaminare il requisito della grave difficoltà. Per il periodo precedente (1° ottobre 2009 – 30 aprile 2012) la domanda di condono è stata respinta (inc. 32.2014.72). La sentenza è cresciuta in giudicato.

 

                               1.4.   A seguito del rinvio, con decisione 18 marzo 2016 l’Ufficio AI, sulla base dei calcoli eseguiti dalla Cassa, ha respinto la richiesta di condono della restituzione per un importo di fr. 4'688,00 concernente il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2013 non essendo dato il requisito della grave difficoltà.

 

                                         In particolare l’amministrazione ha rilevato:

 

"  (…)

Calcolo dell’onere troppo grave

 

Mediante il foglio complementare 3 ricevuto in data 01.10.2015, l’ultima decisione di tassazione dell’ufficio cantonale di tassazione e dagli altri documenti inviati, abbiamo verificato la situazione economica.

 

Sulla base delle disposizioni legali vigenti, la cassa __________ ha effettuato il calcolo dell’onere troppo grave. Dal risultato si evince come il totale delle entrate (Fr. 54'850.00), superi il totale delle uscite (Fr. 49'208.00) di fr. 5'642.00.

 

Il calcolo dettagliato è visibile nell’allegato formulario “calcolo dell’onere troppo grave”, parte integrante di questa decisione.

 

I presupposti per il condono dell’onere troppo grave non è adempiuto, visto che entrate superano di Fr. 5'642.00 le uscite. La buona fede è adempiuta per il periodo da maggio 2012 a settembre 2013. Tuttavia, per il condono, entrambi i presupposti (buona fede e onere troppo elevato) devono essere esauditi.” (doc. A1)

 

                               1.5.   Contro la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto al TCA, postulando sostanzialmente il condono della somma da restituire vista la sua difficile situazione finanziaria. Egli contesta il calcolo della grave difficoltà operato dall’am-ministrazione, ribadendo nuovamente di aver notificato subito il suo divorzio.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo propria la presa di posizione della Cassa, confermando l’assenza del requisito della grave difficoltà, chiede la reiezione del ricorso

 

                               1.7.   Con scritto 28 giugno 2016 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dall’amministrazione (VII).

 

 

considerato                    in diritto

                                     

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’amministra-zione ha respinto il condono della restituzione di fr. 4'688,00 relativi alle rendite percepite a torto nel periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2013. Occorre in particolare verificare se è dato o meno il requisito della grave difficoltà della restituzione.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

 

                                         Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA).

 

                                         L’art. 5 OPGA definisce la grave difficoltà della restituzione, in particolare dispone:

                                        

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.  per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b.  per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c.  per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

a.  per le persone sole, 8000 franchi;

b.  per i coniugi, 12 000 franchi;

c.  per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio

 

Le spese riconosciute ai fini della LPC sono regolate all’art. 10 LPC ed i redditi determinanti secondo la LPC sono definiti all’art. 11 LPC.”

                                        

                                         Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 10 LPC stabilisce:

                                                                                                                        

"  Art. 10 Spese riconosciute

 

1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  1 importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

     1.   19 290 franchi per le persone sole;

     2.   28 935 franchi per i coniugi;

     3.   10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI.

 

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

     1.   13 200 franchi per le persone sole,

     2.   15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI,

     3.   3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

 

2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  18 la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall’assistenza sociale;

b.  un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.

 

3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie; l’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.”

 

                                         Infine, va fatto presente che per facilitare l’applicazione di tali disposti di legge, l’UFAS ha allestito l’allegato VI (“Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il caso di rigore delle rendita correnti e dell’onere troppo grave”) delle Direttive sulle rendite AVS e AI.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, sulla base del “formulairo complementare 3” compilato dall’assicurato – allegato alla decisione contestata – tenuto conto dei disposti di legge applicabili, la Cassa ha proceduto al calcolo della “grave difficoltà” (ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato, nel caso in esame il 2014), giungendo al risultato che le entrate computabili sono superiori alle uscite riconosciute:

 

"  1.  Uscite                                                                                                               Franchi

     Premio cassa malati (forfettario secondo allegato VI DR*)                         6’156

     Contributi personali all’AVS/AI/IPG                                                                   1’442

     Forfait oneri locazione                                                                                     13’200

     Contributo di mantenimento                                                                              1’200

     Uscite supplementari persona singola (allegato VI DR*)                             8’000

     Fabbisogno per persona singola                                                                   19’210

                                                                                             Totale uscite             49’208

 

2.  Patrimonio

                  Patrimonio computabile                                                  0

 

3.  Entrate

     Reddito da attività lucrativa                                                                                       0

     Rendita AI federale                                                                                           18’036

     Rendita cassa pensione (Fondation __________

)                                                                                            36’814

                                                                                             Totale entrate           54’850

 

                                                                                             Totale uscite             49’208

                                                                                             Totale entrate           54’850 Le entrate superano le uscite di                                              5’642

(Doc. A3)

 

                                         Essendo pertanto le entrate computabili superiori alle uscite riconosciute (saldo di fr. 5'642.--) non risulta data la grave difficoltà, motivo per cui l’amministrazione ha respinto la domanda di condono.

 

                                         In sede ricorsuale l’assicurato ha sollevato le seguenti censure:

 

"  Ho ricevuto la lettera raccomandata della quale vi invio copia, in merito alla medesima contesto i seguenti punti:

1.   Malgrado le mie numerose richieste nessuno ha saputo rispondermi come avete avuto il mio nuovo indirizzo pochi giorni dopo il mio trasloco visto che la comunicazione inviata a TUTTE le istanze coinvolte menzionavano anche il mio nuovo stato civile.

2.   Invio fotocopia del debito che ho dovuto assumere per far fronte ai numerosi impegni (tasse arretrate ecc.) che ho sempre menzionato in tutti i miei scritti evidenziando oltre la buona fede la difficoltà finanziaria con un onere minimo di 200.-- al mese per un totale di 2’400.-- franchi annui.

3.   Ho un leasing di circa 370 franchi al mese che moltiplicati per 12 danno una somma di fr. 4'440.-- circa annui l’auto non è un auto di lusso ma mi serve per recarmi 4 volte la settimana a fare fisioterapia oltre alle numerose visite mediche.

4.   L’importo AVS che avete menzionato è inveritiero perché come la fotocopia allegata sto pagando arretrati e per il solo 2014 corrispondono a franchi 4'770.70.

5.   Mi sono permesso di andare dal dentista e sto pagando anche qui a rate un importo di 4'661.50.

6.   Non da ultimo per rimborsare (quello che io ritengo fermamente un vostro errore come menzionato al punto 1) una parte stabilita delle assicurazioni della rendita ricevuta  in più, mi avete tolto 270.-- franchi mensili per 30 mesi per una somma annuale di 3'510.-- franchi che percepisco in meno. (…)” (doc. I)

 

                                         Orbene, dall’esame del summenzionato conteggio risulta che l’amministrazione ha correttamente determinato le entrate e le uscite. In sede di risposta sono stati correttamente esposti i motivi per cui non sono state considerate le spese indicate dal ricorrente e più precisamente: sono stati considerati i contributi personali AVS/AI/IPG di fr. 1'422.-- relativi all’anno di computo e gli importi indicati dal ricorrente si riferiscono a contributi dovuti per gli anni precedenti; il versamento rateale alla Cassa si riferisce al rimborso di un’altra restituzione ancora da saldare; le spese mediche e dentistiche non sono computabili ma incluse nelle “spese supplementari” di cui all’Allegato VI DR; le spese relative al leasing dell’automobile, i debiti e le altre uscite, quali imposte, telefono non sono riconosciute (..); il pagamento di fr. 12'000.-- all’anno di alimenti secondo il diritto di famiglia (punto no. 1.2 del foglio complementare 3) non è stato riconosciuto poiché, come espressamente indicato nel foglio complementare 3, l’assicurato non ha allegato la sentenza di divorzio e tantomeno il giustificativo dell’avvenuto pagamento.

 

                                         In queste circostanze, dunque, il calcolo effettuato dalla cassa è corretto e merita conferma.

 

                                         Ne consegue che la domanda di condono è da respingere.

 

                                         Infine, il ricorrente – sia in sede di ricorso che con osservazioni del 29 giugno 2016 (VII) – esprime nuovamente delle considerazioni in merito al fatto che l’Ufficio AI subito dopo il divorzio non abbia saputo del cambiamento del suo stato civile. A tal riguardo va rinviato al consid. 2.3 della precedente STCA 21 maggio 2015, divenuta definitiva non essendo stata impugnata dal diretto interessato.

 

                                         Visto quanto sopra, il ricorso è respinto.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                         Stefania Cagni