Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.56

 

FC

Lugano

24 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2016 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 maggio 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, di professione muratore, ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti nell’aprile 2008. L’Ufficio AI ha accolto tale domanda assegnandogli, mediante decisione 2 marzo 2011, una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2008. Una seconda richiesta di prestazioni del maggio 2011 è stata respinta il 30 gennaio 2012.

                                         Nell’agosto 2012 RI 1, sempre tramite il suo rappresentante RA 1, ha presentato una terza domanda di prestazioni sostenendo un peggioramento delle sue condizioni. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 30 settembre 2013 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, non raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. Impugnata con ricorso al TCA dall’interessato, detta decisione è stata confermata mediante pronuncia del 10 ottobre 2014 (inc. 32.2013.192).

 

                               1.2.   Il 1° luglio 2015 l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, ha presentato una quarta domanda di prestazioni sostenendo un ulteriore peggioramento delle sue condizioni. Esperiti gli accertamenti necessari, stabilito effettivamente l’intervento di un peggioramento dal febbraio 2015 con un’inabilità lavorativa totale nella sua attività abituale e del 50% in un’attività leggera adeguata, con decisione 2 maggio 2016, preceduta da un progetto del 9 febbraio 2016, l’Ufficio AI gli ha assegnato il diritto ad un quarto di rendita (grado di invalidità del 41%) dal 1° aprile 2015 e a tre quarti dal 1° luglio 2015 (grado di invalidità del 62%). Trattandosi di richiesta tardiva la prestazione gli è stata versata solo a far tempo dal 1° gennaio 2016.

 

                               1.3.   Contro quest’ultima decisione l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, ha inoltrato il presente ricorso con il quale contesta l’importo della rendita. L’insorgente chiede il versamento di un importo maggiore, censurando segnatamente il numero degli anni di contribuzione che ritiene debbano essere 32 anziché i 28 ammessi dall’amministrazione. Postula quindi l’annullamento della decisione contestata e la retrocessione dell’incarto per la revisione del calcolo degli anni di contribuzione (I).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, spiegando il calcolo dell’importo della rendita, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con lettera del 30 giugno 2016 (VI) l’insorgente, sulla base di nuova documentazione, ha ribadito che gli anni di contributi versati dal ricorrente devono essere maggiori dei 28 considerati nel provvedimento impugnato. Con osservazioni del 7 luglio 2016 l’amministrazione si è ribadita nei propri calcoli (doc. VIII). Con scritto 23 luglio 2016 del ricorrente (corredato da ulteriore documentazione relativa all’ultima attività lavorativa esercitata) rispettivamente del 29 luglio 2016 dell’am-ministrazione, le parti si sono ribadite ciascuna nelle proprie posizioni (doc. X, XII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita spettante al ricorrente dal 1° aprile 2015 (versata solo dal 1° gennaio 2016 essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

                                         Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

 

                               2.4.   Le rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.

 

                            2.4.1.   Periodo di contribuzione / scala di rendita.

 

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di

 

a)   rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

 

b)   rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.

 

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                     

                                         I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

                                                                               

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-  possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

 

                            2.4.2.   Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

 

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         -  degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         -  entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         -  una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

 

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         -  tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         -  i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                        

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                        Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

                                                      Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

 

                               2.5.   La prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 39'480.-, una scala di rendita 44 (completa) e una durata di contribuzione di 28 anni.

                                         È quest’ultima ad essere contestata dal ricorrente, il quale fa valere che gli anni di contribuzione da conteggiare dovrebbero essere 32. Egli adduce di aver cominciato a versare i contributi nel corso dell’anno 1984 e di averli in seguito continuati a corrispondere con regolarità, prima come apprendista e poi quale operaio diplomato sino e compreso all’anno 2012, per complessivi 28 anni. Inoltre, nel corso degli ultimi 4 anni, sebbene egli non abbia effettivamente svolto alcuna attività lucrativa, in quanto coniugato con una consorte professionalmente attiva al 100% quale dipendente, sarebbe a suo avviso quest'ultima a garantire il versamento dei contributi AVS anche con una quota parte a suo favore. Ne discenderebbe una durata di contribuzione di 32 anni.

 

                               2.6.   Ora, tutto ben esaminato e come verrà esposto di seguito, a mente del TCA il calcolo effettuato dalla Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della ren-dita; art. 60 cpv. 1 lett b LAI) va ritenuto ineccepibile, mentre che le censure del ricorrente si appalesano infondate.

 

                                         In effetti all'esame del conto individuale dell'assicurato, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa sui quali sono stati pagati contributi AVS, effettivamente si evince dal 1984 e fino al 2012 un’ininterrotta contribuzione all'AVS.

                                         Come esposto dall’amministrazione nella risposta di causa tuttavia, il dianzi menzionato art. 29bis cpv. 1 LAVS stabilisce che il calcolo della rendita Al è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1º gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (cfr. in esteso al consid. 2.4.1) .

                                         Applicata alla presente fattispecie, tale regolamentazione fa in modo che il periodo di contribuzione del ricorrente, nato nel 1966, si estenda dal 1. gennaio 1987 (anno susseguente il compimento del 20.anno di età) al 31 dicembre 2014 (anno precedente l’inizio della rendita di invalidità) e ammonti quindi a 28 anni. Per contro, giusta la norma legale appena menzionata, i contributi degli anni 1984, 1985 e 1986, ossia gli anni precedenti il compimento dei venti anni, non fanno stato per la determinazione della rendita Al.

                                        

                                         Più precisamente, come illustrato dall’amministrazione, iI periodo di 28 anni di contribuzione può così essere riassunto:

 

                                         -  periodi secondo art. 29.ler cpv. 1 lett. a LAVS (contributi propri): 23 anni e 7 mesi

                                         -  periodi secondo art. 29 cpv. 1 lett. b LAVS (contributo doppio tramite coniuge) : 4 anni e 5 mesi

 

                                         Stante questo periodo - completo - di contribuzione la Cassa ha quindi applicato la scala 44, ovvero la massima prevista, non risultando delle lacune contributive durante questo periodo.

                                        

                                         Rimandando all’attestazione dei salari prodotta in causa e all’estratto del conto individuale (cfr. doc. D, VIII/1), l’ammini-strazione ha in effetti correttamente illustrato che l’assicurato, nei periodi in cui è stato senza attività lavorativa, si è visto computare, in applicazione del già menzionato art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS, i periodi durante i quali la moglie, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS). In particolare, il ricorrente, in assenza di redditi propri derivati da un'attività lucrativa, si è così visto computare, quali periodi assicurativi, i periodi durante i quali la moglie ha versato almeno il doppio del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012 9 mesi, anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi). La Cassa ha fatto correttamente notare che in tutta evidenza però questo non significa che i redditi conseguiti dalla moglie debbano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, nel conto individuale di quest'ultimo risultando essere iscritti unicamente i redditi da lui direttamente conseguiti e sui quali sono stati pagati i contributi. L'attribuzione di parte dei redditi provenienti dall'attività lucrativa della moglie può avvenire unicamente se una delle seguenti condizioni è data:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia oppure il matrimonio è sciolto per divorzio (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS).

                                         Ora, nella fattispecie nessuna di queste tre condizioni risulta adempiuta, né del resto il ricorrente sostiene il contrario, per cui a ragione la Cassa ha sì accreditato i periodi assicurativi durante i quali la moglie ha versato almeno il doppio del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012 9 mesi, anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi), ma non iscritto sul suo conto individuale i redditi conseguiti dalla moglie.

                                        

                                         Per quanto d’altra parte concerne in particolare l’anno 2014, è vero, come sostiene l’insorgente, che egli aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale con il datore di lavoro

                                         "__________" valido dal 1° ottobre 2014 (doc. C). Tuttavia, come si evince dalla documentazione agli atti, egli non ha per finire percepito alcun salario soggetto a contribuzione (vedi distinta salari 2014, doc. VIII/1 e doc. E1-E4), sui modesti salari percepiti negli ultimi due mesi non essendo stati prelevati contributi AVS/AI/IPG (presumibilmente ai sensi dell’art. 34d OAVS). Correttamente quindi sul conto individuale non risulta annotata alcuna indicazione riferita all'anno 2014 e per il calcolo della rendita AI si è quindi fatta astrazione da tali redditi.

 

                                         D’altra parte, l’anno 2015 non entra in considerazione ai fini del calcolo della prestazione, considerato come in forza del già menzionato art. 29bis cpv. 1 LAVS per il calcolo della rendita Al sono determinanti gli anni di contribuzione, i redditi dell'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato, evento che in concreto è da fissare al 1° aprile 2015, momento a decorrere dal quale è stata riconosciuta la rendita di invalidità.

 

                                         Complessivamente quindi gli anni di contribuzione sono 28, come ha correttamente determinato la Cassa competente.

                                         In forza di questo periodo di contribuzione, rispetto ai 28 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, l'assicurato presenta dunque un periodo di contribuzione completo (art. 29ter cpv. 1 LAVS), ciò che comporta poi I'assegnazione della scala di rendita 44, ossia la massima prevista. Non è quindi data una lacuna di contribuzione che avrebbe se del caso potuto originare il computo di periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4.1).

                                     

                                         Il calcolo operato dall’amministrazione risulta quindi ineccepibile.        

                                         Del resto il ricorrente non fa valere alcuna argomentazione che possa modificare lo stesso, ove peraltro si rilevi che egli ammette espressamente di non contestare gli altri parametri del calcolo, segnatamente il calcolo del reddito medio annuo imputabile.

                                         A titolo abbondanziale va comunque osservato che anche la determinazione degli altri parametri di calcolo della prestazione appare conforme al disciplinamento legale applicabile (cfr. consid. 2.4.2). Infatti, per quanto riguarda in particolare il calcolo del RAM, dal dettagliato calcolo presente nell’incarto della Cassa di compensazione, risulta che la somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente iscritti nel suo conto individuale, in concreto fr. 1'035’364 (cfr. doc. 9 incarto Cassa), è stata rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adegua-mento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS, nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1987, anno successivo al compimento dei 20 anni.

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere di 1.000. La somma dei redditi rivalutati va poi divisa per la durata effettiva di contribuzione (in concreto: 28 anni).

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 36'977 (1'035’364 x 1.000 : 28 anni).

                                         Non vi sono inoltre accrediti per compiti educativi, non avendo l’assicurato avuto figli.

                                         Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita (RAM) corrisponde, al momento del primo calcolo della rendita d’in-validità, a fr. 36'977, mentre, aggiornato allo stato attuale, stato 2016, è pari a fr. 39'480 per un importo mensile di rendita di fr. 1'294 dal gennaio 2016 (doc. Cassa 7 e 8).

                                         Il complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).

 

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. Il ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

 

                                         A titolo abbondanziale va ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare (art. 112a Cost. fed.).

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia , mentre le spese, per fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti