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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 giugno 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 maggio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, di nazionalità __________, entrato in Svizzera il 1° luglio 2012 (cfr. permesso di dimora in pag. 8 dossier AI), nel novembre 2012 ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere una rendita, indicando quale danno alla salute una patologia psichiatrica (doc. 1).
Dopo aver proceduto ai dovuti accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 giugno 2013, preavvisata il 15 maggio 2013, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita in quanto al momento in cui è entrato in Svizzera l’assicurato era già portatore del danno alla salute ed al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato non presentava un contributo minimo di tre anni interi sia in Svizzera e/o in uno stato dell’Unione europea (di cui almeno un anno di contribuzione minima in Svizzera).
In merito alle osservazioni presentate dall’interessato riguardo al progetto di decisione, nell’impugnato provvedimento l’amministrazione aveva in particolare rilevato:
" (…)
- in base alle nostre verifiche risulta che il Signor RI 1 ha effettivamente soggiornato per alcuni periodi in Svizzera, già dall’anno 1997, ma sempre senza un permesso valido. È unicamente a decorrere dal mese di luglio 2012 che gli è stato rilasciato un permesso di dimora ed è pertanto da tale data che è possibile considerarlo ufficialmente residente in Svizzera.
- Riguardo all’inizio della malattia, in base alla documentazione medica in nostro possesso una patologia psichiatrica invalidante viene fatta risalire all’anno 2001 secondo la raccolta anamnestica del Servizio psico-sociale di __________ dove l’assicurato è in cura. Ad ogni modo il quadro clinico presentato è antecedente al mese di luglio 2012, momento in cui il Signor RI 1 può iniziare a versare i contributi assicurativi AVS/AI. (…)” (doc. AI 33)
La decisione amministrativa è divenuta definitiva non avendo l’assicurato interposto ricorso.
1.2. Nel mese di maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 35).
Dopo avere raccolto la pertinente documentazione medica, l’assicurato è stato visitato il 1° marzo 2016 dal dr. __________ specialista in psichiatria presso il SMR, il quale ha riscontrato che la malattia invalidante, con una riduzione di rendimento di almeno il 20%, è presente dal 1998, ritenendo giustificato dal mese di ottobre 2012 un’inabilità lavorativa, rispettivamente invalidità, del 90% (doc. AI 56).
Con decisione 12 maggio 2016, preavvisata l’11 marzo 2016, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di rendita per i seguenti motivi:
" (…) Nonostante la presenza di un grado d’invalidità del 90% il Signor RI 1 non ha tuttavia diritto al versamento di una rendita ordinaria d’invalidità poiché egli non assolve le condizioni assicurative.
Al momento dell’insorgenza del danno alla salute invalidante (nell’anno 1998, quando ancora era minorenne) egli, seppur soggiornava in Svizzera, non aveva un regolare permesso.
Nell’anno 2001 il Signor RI 1 ha lasciato la Svizzera, per fare poi rientro verso la fine dell’anno 2011. È tuttavia unicamente a decorrere dal mese di luglio 2012 che gli è stato rilasciato un permesso di dimora ed è pertanto da tale data che è possibile considerarlo ufficialmente residente in Svizzera e quindi con possibilità di versare i contributi AVS/AI.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, possiamo quindi concludere che al momento dell’insorgere del caso assicurativo il Signor RI 1 non poteva contare almeno tre anni interi di contribuzione in Svizzera e/o in uno Stato dell’Unione Europea (di cui almeno un anno di contribuzione minima in Svizzera).
In considerazione dell’esigua capacità lavorativa del 10% provvedimenti professionali non risultano proponibili.
Qualora in futuro lo stato di salute permettesse l’attuazione di misure reintegrative atte ad un inserimento nel libero mercato del lavoro, con un sostanziale recupero della capacità di guadagno, potrà essere inoltrata una nuova domanda di prestazioni intesa a richiedere provvedimenti professionali AI. La nuova domanda di prestazioni dovrà essere accompagnata da un rapporto medico attestante il miglioramento dello stato di salute.” (doc. AI 57)
1.3. Contro la succitata decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità dal 12 maggio 2016 e, subordinatamente, un rinvio degli atti all’Ufficio AI.
In particolare sostiene che:
" (…) a partire dal 12 maggio 2015 vi è stata un’incapacità lavorativa media almeno del 40% durante un anno e che, al termine di questo anno vi sia un’invalidità di almeno il 40% è verosimile in misura sufficiente a ritenere adempiuti i requisiti per l’erogazione di una rendita a partire dal 12 maggio 2016, data dell’emanazione della decisione in esame.
Per contro, non vi è sufficiente verosimiglianza che tale circostanza (fosse già stata realizzata prima del 1° luglio 2015, data in cui era adempito il requisito del versamento per 3 anni dei contributi AVS/AI. L’Ufficio dell’assicurazione invalidità contraddice infatti gli accertamenti medici agli atti quando sostiene che l’incapacità lavorativa al 90% sia iniziata nell’ottobre 2012. Quest’ultima circostanza è smentita dal certificato medico 15 ottobre 2012 del Dr. __________ e dal rapporto medico 27 febbraio 2013 allestito dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ su mandato dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità, nel quale veniva accertata un’incapacità lavorativa del 20%.
Per questi motivi si ritengono adempiuti i requisiti per l’erogazione di una rendita AI a partire dal 12 maggio 2016. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto deve essere rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità per l’emanazione di una nuova decisione.
In via subordinata, vista la contraddizione fra l’esito degli accertamenti medici fatti eseguire dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità il 27 febbraio 2013 e il 1° marzo 2016, dove nello stesso periodo il ricorrente risulta essere incapace al lavoro nella misura del 20% nel primo caso e nella misura del 90% nel secondo caso, la decisione in esame deve essere annullata per accertamento inesatto e incompleto dei fatti, e l’incarto deve essere rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità per un nuovo accertamento dei fatti. (…)” (doc. I)
Contestualmente egli postula di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione propone la reiezione del ricorso. Segnatamente rileva che:
" (…)
Nel caso concreto, con la prima decisione datata 24 giugno 2013 (cresciuta incontestata in giudicato), l’amministrazione aveva (già) negato al Signor RI 1 il diritto ad una rendita d’invalidità poiché non erano adempiute le condizioni assicurative (nel senso che al momento della sua prima entrata in Svizzera – vale a dire il 01.07.2012 – l’assicurato era già invalido e portatore del danno alla salute di natura psichiatrica (schizofrenia), motivo per cui egli – all’insorgere dell’invalidità – non aveva pagato i relativi contributi secondo quanto previsto dall’art. 36 LAI).
La seconda richiesta di prestazioni inoltrata nel mese di settembre 2015 (fondata sostanzialmente sullo scritto 21.10.2015 del Servizio psico-sociale di __________ sub. doc. 39 incarto AI) è riconducibile ad un peggioramento del medesimo danno alla salute (ovverosia ad una schizofrenia indifferenziata con decorso continuo), ciò che esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato (conformemente alla giurisprudenza summenzionata).
Già solo per detti motivi, ne discende pertanto che a ragione l’amministrazione ha negato – mediante la decisione impugnata – l’attribuzione di una rendita d’invalidità al qui ricorrente. (…)” (doc. V pag. 3)
In via abbondanziale, l’Ufficio AI osserva che:
" (…)
si sottolinea che se anche si dovesse considerare – per ipotesi di lavoro – che l’invalidità è insorta posteriormente all’entrata in Svizzera da parte del Signor RI 1 (vale a dire nell’anno 2013), il risultato finale non cambierebbe.
Infatti, l’assicurato (oltre a non aver mai lavorato all’estero; cfr. in tal senso il doc. 35 incarto AI al punto 4.1) ha iniziato a versare i contributi – ex art. 36 cpv. 1 LAI – con effetto a decorrere dal mese di luglio 2012, motivo per cui egli – nel 2013 – non può far valere la durata minima di contribuzione di tre anni (cfr. anche a tal proposito le cifre marginali 3004 e segg. delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché le cifre marginali 3003 e segg. della Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL)).”
(doc. V pag. 4)
1.5. In data 14 luglio 2016 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’assistenza giudiziaria con annessa documentazione.
1.6. Infine, il 22 settembre 2016 l’Ufficio AI ha prodotto l’attestato relativo alla carriera assicurativa dell’insorgente, ribadendo che anche in caso di insorgenza dell’invalidità sorta nel 2013 l’assicurato non presenta una durata minima contributiva di tre anni (VIII).
Con scritto 6 ottobre 2016 l’assicurato ha invece contestato che l’invalidità sia sorta nel 2013, facendo presente che periodi di malattia non sono sufficienti per considerare insorto un caso d’invalidità (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità
al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. sentenza citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; sentenza I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
2.3. Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg. no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.)
Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
2.4. Nella fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.1.), con decisione del 24 giugno 2013 cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non presentando l’assicurato il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI, in quanto quando nel luglio 2012 è entrato in Svizzera era già affetto dal danno alla salute (schizofrenia), iniziata, secondo il rapporto 22 febbraio 2013 del __________ di __________, nel 2001 anno in cui è avvenuto il primo ricovero in un ospedale psichiatrico all’estero (doc. AI 19).
A seguito della seconda domanda di prestazione, fondata sul rapporto 21 ottobre 2015 del __________ di __________ dal quale si evince un peggioramento della patologia psichiatrica (in particolare dovuti alla presenza di allucinazioni uditive; doc. AI 39), l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, per individuare eventuali misure reintegrative (cfr. anche le annotazioni 16 dicembre 2015 e 5 febbraio 2016 della funzionaria incaricata; doc. AI 46 e 51). Nel suo rapporto 1° marzo 2016 il succitato medico, diagnosticata una schizofrenia indifferenziata, da una ricostruzione anamnestica ha collocato l’inizio della patologia già nel 1998, valutando al massimo un’abilità lavorativa del 10% nel normale mercato del lavoro dal mese di ottobre 2012 (doc. AI 56).
Ora, visto che il peggioramento dello stato di salute (rispettivamente della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della seconda domanda di prestazioni è da far risalire al medesimo danno alla salute extra-somatico alla base della decisione di rifiuto 24 giugno 2013, già solo per questo motivo, secondo la giurisprudenza citata al consid. 2.2, a ragione l’Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una rendita per mancanza del periodo contributivo minimo.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, nel già citato rapporto 27 (recte: 23) febbraio 2013 i dr. __________ e __________ del __________ di __________ non avevano accertato un’incapacità lavorativa del 20%. Alla domanda relativa all’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno nell’ultima attività svolta (punto no. 1.6 del formulario) essi avevano risposto “non valutabile” facendo riferimento alla prognosi.
L’assicurato rileva di aver lavorato quale ausiliario di pulizie dal 1° luglio al 21 settembre 2012 presso la ditta __________ di __________, versando regolarmente i contributi AVS, e di aver perso il posto per motivi economici (riduzione del lavoro) e non per motivi di salute, come si evince dalla lettera 17 settembre 2012 del datore di lavoro (pag. 52 dossier AI) e ciò per confutare, per quanto dato di capire, la tesi sostenuta dall’amministrazione di esser entrato in Svizzera già portatore di un danno alla salute. A parte che tale censura risulta essere tardiva (semmai andava posta in un eventuale ricorso contro la decisione del 24 giugno 2013), si trattava di una (breve) parentesi lavorativa e quindi non idonea per concludere circa l’assenza di un danno alla salute, tant’è che nel novembre 2012 l’assicurato ha inoltrato una domanda di rendita legata alla sua nota problematica extra-somatica. Dal 20 marzo 2013 egli lavora in un laboratorio protetto presso la __________ (cfr. il relativo contratto sub VIII).
Del resto l’inizio della malattia invalidante è stato fatto risalire, secondo il SMR, al 1998 rispettivamente al 2001 come sostenuto dal __________ di __________; in ogni modo prima dell’entrata (giugno 2012) in Svizzera.
Infine, in via abbondanziale va fatto presente che volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI successivamente all’entrata in Svizzera con insorgenza dell’invalidità nel luglio 2013, l’assicurato, che ha iniziato a versare all’AVS i contributi dal luglio 2012, non presenta una durata contributiva di tre anni ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo, come visto, precedentemente lavorato (e contribuito) in un paese dell’UE o dell’AELS (cfr. l’attestato relativo alla carriera assicurativa dell’insorgente sub. VIII/1).
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente, in assistenza sociale, che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.6. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione atta a mettere in dubbio il valido fondamento della pronunzia contestata.
In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti