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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 giugno 2016 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 27 maggio 2016 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1965, da ultimo attivo presso la __________ di __________, il 6 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 100 incarto AI).
1.2. Dopo aver sottoposto l’assicurato a due perizie reumatologiche ad opera del dr. med. __________ e ad una visita psichiatrica presso l’SMR dr. med. __________ ed aver eseguito un’inchiesta per per l’attività professionale indipendente, con 5 distinte decisioni del 27 maggio 2016 l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° giugno 2012 (con versamento dal 1° agosto 2012 a causa della domanda tardiva), il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2013, il diritto ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2014, il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2015 e nuovamente il diritto ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2015 (doc. AI 553 e seguenti).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro le 3 decisioni con le quali gli è stato attribuito il diritto ad ¼ di rendita AI (pag. 10: “[…] Il presente ricorso è rivolto unicamente contro le tre decisioni del 27 maggio 2016 che riconoscono a RI 1 un quarto di rendita (grado 43%) e non invece contro quelle che attribuiscono una rendita intera dell’assicurato”), chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per il calcolo del grado di invalidità in base al metodo ordinario (doc. I).
Il ricorrente, che non contesta l’aspetto medico, sostiene che l’UAI lo avrebbe ritenuto a torto quale indipendente ed avrebbe, sempre a torto, calcolato il grado di invalidità secondo il metodo straordinario invece di quello ordinario. L’insorgente sostiene di essere alle dipendenze della __________ di __________ a tempo pieno in qualità di meccanico di mezzi ausiliari per disabili dal 2000. Con contratto del 10 aprile 2008 l’assicurato ha acquistato 5 azioni al portatore da fr. 1'000 cadauna della __________, la quale è dotata di un capitale azionario di fr. 100'000. Egli ha dichiarato nel proprio elenco titoli, a partire dal 2009, le azioni acquistate ed ha poi assunto, dal 16 aprile 2008, la carica di vice-presidente della società con firma collettiva a due. Egli non è di conseguenza in grado da solo di assumere le decisioni strategiche in seno alla società. Non può di conseguenza essere applicato il metodo straordinario. L’insorgente contesta in ogni caso la suddivisione delle mansioni effettuata dall’ispettrice dell’UAI, ossia 24% per attività amministrative/direzione, 56% quale consulente e 20% quale meccanico, poiché l’unica suddivisione corretta sarebbe quella di 75% per lavori manuali da meccanico e 25% per attività amministrative.
1.4. Con risposta del 18 agosto 2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, con scritto del 19 settembre 2016 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VIII). Egli ha allegato un referto del 21 ottobre 2011 del Servizio di Radiologia della Clinica __________ che diagnostica una retrolistesi di C4 su C5 con distorsione del disco intersomatico e stenosi foraminale bilaterale e sostiene che essa non è presente quale diagnosi nelle perizie del 6 marzo 2014 e del 18 giugno 2015 del dr. med. __________. Per questo motivo l’insorgente contesta prudenzialmente il grado d’incapacità lavorativa stabilito dal perito nei referti sopra indicati. L’assicurato ribadisce inoltre che al caso di specie non può essere applicato il metodo straordinario (è azionista di minoranza della __________ poiché detiene solo il 5% del pacchetto azionario, il 6 dicembre 1995 [recte: 1999] ha sottoscritto un contratto di lavoro con la società per svolgere un’attività subordinata di meccanico di mezzi ausiliari per disabili, rivestiva la carica di vice-presidente con firma collettiva a due e non era in grado di compiere da solo le scelte strategiche in favore della società). Egli rileva inoltre di non aver mai sottoscritto in segno di accettazione i due rapporti di inchiesta per l’attività professionale indipendente allestiti dall’ispettrice dell’UAI l’11 gennaio ed il 24 febbraio 2016. Il calcolo effettuato aggiungendo la quota parte di utile proporzionale al capitale investito è errata poiché l’interessato non va qualificato come indipendente. La circostanza secondo cui “l’assicurato ha svolto all’interno della __________ un ruolo importante, contribuendo alla cifra d’affari e all’utile in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due dipendenti” sarebbe una semplice supposizione non suffragata da alcuna evidenza. Al capitolo 10 l’ispettrice, conteggiati negli anni 2011-2014 il numero di ore di manodopera prestata a terzi conclude che solo nel 20% delle attività esecutive l’assicurato è stato di fatto sostituito e che non è aumentato l’impegno degli altri due dipendenti. L’ispettrice, da questa premessa, deduce che “le attività di cui l’assicurato si occupava e che oggi non è più in grado di eseguire sono adatte e compatibili con i limiti funzionali indicati medicalmente; e che, nondimeno, la percentuale indicata nell’esame peritale si riferisce ad un’attività che l’assicurato, di fatto esegue solo in misura del 20%”. Secondo l’insorgente, ammesso ma non concesso che l’assicurato sia stato sostituito solo nel 20% delle attività esecutive e che non sia aumentato l’impegno degli altri due dipendenti, questo fatto, può semplicemente significare che, nel periodo considerato, le attività meccaniche che l’assicurato doveva affidare a terzi sono diminuite e pertanto non vi era nessuna attività da esternalizzare né da affidare ai due dipendenti della società, che hanno così potuto mantenere inalterati i propri impegni. A titolo abbondanziale l’insorgente ha rilevato di non essere più alle dipendenze della società dal 1° gennaio 2015.
1.6. Con osservazioni del 5 ottobre 2016 l’UAI ha rilevato che il dr. med. __________ ha citato il referto del 21 ottobre 2011 prodotto dall’insorgente e già presente agli atti. Del resto la medesima diagnosi posta dal perito è presente del referto del 26 gennaio 2012 della __________, del 21 luglio 2014 della medesima clinica e del 15 gennaio 2015 della curante, dr.ssa med. __________ (doc. X).
1.7. Dopo aver chiesto (doc. XII) ed ottenuto (doc. XIII), una proroga, l’insorgente ha evidenziato che il perito ha posto la diagnosi di discopatia C5/C6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 e C5. Anche nel rapporto del 26 gennaio 2012 e del 21 luglio 2014 della __________ si fa riferimento alla “Retrolistese C5/6”. Pure la dr.ssa med. __________ il 15 gennaio 2015 indica la retrolistesi C5-C6. Tuttavia la RM del 21 ottobre 2011 diagnostica la presenza di una retrolistesi C4 su C5. Secondo l’insorgente il perito non si è minimamente confrontato con il referto radiologico del 21 ottobre 2011 e contesta di conseguenza la definizione del grado di inabilità lavorativa (doc. XIV).
1.8. Il 23 gennaio 2017 il ricorrente ha sollecitato l’evasione del ricorso poiché la sua salute sta peggiorando e il protrarsi della procedura incide notevolmente sulla sua situazione finanziaria (doc. XVI).
in diritto
2.1. L’insorgente afferma di contestare unicamente le tre decisioni tramite le quali gli è stato assegnato il diritto ad ¼ di rendita AI e non anche quelle relativa all’assegnazione di una rendita intera.
In DTF 131 V 164 il TF ha stabilito che dal profilo dell'oggetto impugnato e dell'oggetto della lite è irrilevante che l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo venga notificata con un'unica decisione oppure per mezzo di più decisioni di stessa data. Valgono i principi posti in DTF 125 V 413.
In concreto pertanto tutte le decisioni, nel loro insieme, sono oggetto del contendere e dell'esame di questo TCA.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido.
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Secondo la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’allora TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. In concreto per quanto concerne l’aspetto medico l’insorgente, dopo essere stato silente in sede di ricorso, con le osservazioni del 19 settembre 2016 contesta anche la valutazione della capacità lavorativa poiché il perito, dr. med. __________, non avrebbe diagnosticato la presenza della retrolistesi di C4 su C5, rilevata dalla RM del 21 ottobre 2011 (doc. B1).
Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 6 marzo 2014, redatto dopo aver visitato l’insorgente in data 5 febbraio 2014, ha descritto l’anamnesi (famigliare, remota, sistemica, socio-professionale, osteo-articolare, disturbi attuali), lo status, la documentazione radiologica e quella medica, ed ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su/con emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare S1 sx su ernia discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx, PSH sx con lesione transumrale pre-inserzionale del tendine sopraspinoso, iniziale gonartrosi dx su/con st. d. meniscectomia media parziale (1984), st.d. osteotomia della tibia. Egli ha poi posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica, esiti di compressione del N. peroneo sx (05/2013) a livello della testa fibulare fibula, con disturbi sensitivo-motori completamente recuperati, dolori anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi remoti, senza reperti obiettivi (pag. 229 e seguenti incarto AI).
Il perito ha precisato che “determinante ai fini della valutazione della capacità lavorativa è dunque principalmente la problematica degenerativa lombare e della spalla dx, mentre quella della colonna cervicale e del ginocchio dx hanno un impatto molto meno pronunciato” (pag. 240 incarto AI). Lo specialista ha poi evidenziato che nella sua attività di meccanico di automezzi e mezzi ausiliari per persone handicappate l’interessato è inabile al 50% da circa due anni ed al 100% dal giugno 2013 ed ha concluso che “dal lato reumatologico, a partire dal momento della perizia, nell’attività di professione precedente ritengo dunque una capacità lavorativa residua del 25%, con scarse possibilità di migliorare significativamente in futuro” (pag. 241 incarto AI). In attività leggera con le limitazioni ivi descritte l’insorgente è stato ritenuto capace al lavoro al 50% sia per un lavoro a metà tempo con pieno rendimento che per un lavoro a tempo pieno ma con riduzione del rendimento del 50%.
L’interessato è in seguito stato convocato dal medico SMR per un colloquio psichiatrico per valutare la presenza dei principi di Förster (pag. 244 incarto AI). Dalla visita del 16 aprile 2014 è stata accertata un’assenza di una comorbidità psichiatrica grave e cronica, un’assenza di una comorbidità somatica molto grave, un’assenza di uno stato psichico cristallizzato e l’assenza di un isolamento sociale in ogni ambito e, dunque, l’assenza di una psicopatologa maggiore (cfr. pag. 250 e seguenti incarto AI).
Certo, con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) ed ha stabilito che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
Va detto che secondo la giurisprudenza del TF in vigore al momento della visita presso il medico SMR, la fibromialgia non era di regola atta, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo poteva causare un’incapacità lavorativa e spettava comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte aveva precisato che un’inesigibilità presupponeva in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
Nel caso di specie ritenuto che l’insorgente non ha contestato le conclusioni dell’UAI in merito alla valutazione psichiatrica e non ha prodotto alcuna attestazione medica relativamente a questa problematica, e ritenuto che il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’insorgente il 16 aprile 2014, ha escluso la presenza di qualsiasi psicopatologia maggiore, accertando l’assenza di qualsiasi criterio di Förster (pag. 251-256 incarto AI), e non ha del resto applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni in ambito psichiatrico. Alla valutazione del dr. med. __________ va attribuita piena forza probante.
In seguito il 18 maggio 2015 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente rivisto il ricorrente in data 5 maggio 2015 (pag. 332 incarto AI), ha allestito un ulteriore referto ponendo quale diagnosi la sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su/con esiti di emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare S1 sx su ernia discale, esiti di decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C5 dx e C6 d.d.p., esiti di artroscopia spalla sx il 10.06.2014 con tenodesi capolungo del bicipite e decompressione sottoacromiale per impingement subacromiale e tendinopatia del capo lungo del bicipite; esiti di artroscopia spalla dx il 20.10.2014 con tenodesi del capo lungo del bicipite, acromioplastica, borsectomia e resezione AC per diagnosi lesione degenerativa SLAP con ancoraggio instabile del bicipite, impingement sottoacromiale, artrosi acromio-clavicolare, iniziale gonartrosi dx su/con esiti di meniscectomia mediale parziale (1984), esiti di osteotomia della tibia. Egli ha inoltre posto le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di metatarsalgie anamnestiche su disturbi statici, dolori anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi, attualmente senza reperti obiettivi. Il dr. med. __________ ha poi stabilito che riguardo alla sua attività di meccanico di mezzi ausiliari per persone andicappate l’insorgente ha una capacità lavorativa residua del 25%, mentre in attività leggere con gli impedimenti ivi descritti, ha confermato la capacità lavorativa del 50% (pag. 340 e seguenti incarto AI).
Il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato questa valutazione, precisando, circa l’incapacità lavorativa in attività adeguate, un’inabilità del 100% dal 10 giugno 2014, del 50% dal 10 settembre 2014, del 100% dal 24 ottobre 2014 e del 50% dal 24 febbraio 2015 (pag. 347 incarto AI).
L’8 febbraio 2016, in seguito all’inchiesta per l’attività professionale indipendente, il perito ha precisato che per l’attività di meccanico l’insorgente è stato inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno 2013, al 75% dal 5 febbraio 2015, quale attività di amministrazione/ufficio è stato inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno 2013 ed al 50% dal 5 febbraio 2014, quale attività di consulente è stato inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno 2013, al 50% dal 5 febbraio 2014 (pag. 504 e seguenti AI). Il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato questa valutazione il 16 febbraio 2016, aggiungendo che l’interessato è stato inabile al 100% dal 10 giugno 2014, al 75% quale meccanico per la riparazione di ausili per disabili dal 10 settembre 2014 ed al 50% per attività amministrativa e consulenza, al 100% per qualsiasi attività dal 24 ottobre 2014 ed al 75% quale meccanico per la riparazione di ausili per disabili dal 24 febbraio 2015 ed al 50% per attività amministrativa e di consulenza (pag. 506 incarto AI).
Accertato che le perizie del dr. med. __________ sono state allestite conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), essendo dettagliate, approfondite e prive di contraddizioni, essendosi inoltre il perito espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esaminando accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione e valutando la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni figuranti dalle visite effettuate presso di lui, ai referti deve essere attribuita piena forza probante.
Del resto alla medesima conclusione è giunto pure il medico SMR, dr. med. __________.
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In concreto l’insorgente, nelle more processuali, non ha prodotto alcuna documentazione medica successiva ai referti peritali atta a sovvertire le convincenti conclusioni del dr. med. __________.
Egli si limitato a trasmettere l’esito di una RM del rachide cervicale nativo del 21 ottobre 2011 (doc. B1), del dr. med. __________ della Clinica __________, che ha certificato la presenza di una retrolistesi di C4 su C5 con distorsione del disco intersomatico e stenosi foraminale bilaterale, già agli atti (pag. 140 incarto AI), rilevando che il perito non avrebbe citato questa patologia nella diagnosi, limitandosi a diagnosticare la sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.
Dagli atti emerge che il perito ha preso in considerazione la citata RM del 21 ottobre 2011. Lo specialista l’ha infatti citata tra la documentazione radiologica indicando “degenerazione discale C4/5. Retrolistesi di C4 su C5 con protrusione discale intracanalare senza sicuri contatti midollari. Spazio C5/6 e C6/7 nella norma (pag. 234 incarto AI).
Certo, essa non figura tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Ciò significa unicamente che questa patologia non incide sulla capacità per il ricorrente di svolgere un’attività, ma non vuol dire che il dr. med. __________ non l’ha vista e non l’ha presa in considerazione.
Infatti nel referto del 6 marzo 2014 vi sono altre patologie citate nella documentazione medica che non sono state riprese nella diagnosi. Ad esempio non vi è la condromalacia stadio III del condilo mediale del ginocchio dx in stato dopo meniscectomia mediale parziale, bensì è stata citata tra le diagnosi “solo” lo stato dopo meniscectomia mediale parziale (pag. 235 e 238 incarto AI), oppure non vi è la diagnosi di sindrome panvertebrale con esiti di infiltrazioni peridurali a destra per riesacerbazione della sindrome radicolare L5, esiti di termocoagulazione dei rami articolari mediali L4-L5 sinistra, discopatia C4/5 e C5/6, ma la sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su/con emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare S1 sx su ernia discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.
Il perito ha pertanto preso in considerazione tutta la documentazione medica agli atti, ma ha citato, giustamente, solo le diagnosi principali che hanno (o non hanno) un’influenza sulla capacità lavorativa. Egli non ha invece inserito nella diagnosi, anche alla luce delle numerose malattie di cui è affetto l’insorgente, tutte le patologie, anche quelle secondarie, che non hanno un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato o che, oltre a non avere alcuna influenza, non sono di primaria importanza.
Del resto anche gli esperti della Clinica __________ di __________ nei loro rapporti del 26 gennaio 2012 (pag. 121incarto AI) e del 21 luglio 2014 (pag. 278 incarto AI) hanno posto la diagnosi di sindrome cronica cervicale con retrolistesi C5-C6, pur facendo riferimento, anch’essi, nel primo referto, alla RM del 21 ottobre 2011 (pag. 122. Incarto AI; cfr. anche pag. 30 e 33 dell’incarto dell’assicuratore malattie).
La stessa curante, dr.ssa med. __________, il 15 gennaio 2015 ha indicato tra le diagnosi la sindrome cronica spondilogena con retrolistesi C5-C6 e protrusione discale C5-C6, stenosi del canale spinale di origine discogena (2011) ma non la retrolistesi di C4 su C5 (pag. 307 incarto AI), così come aveva già fatto il 14 marzo 2012 (pag. 125 incarto AI; cfr. anche i suoi referti in ambito di assicurazione malattie: pag. 28/29 e 35/36 incarto dell’assicuratore malattie).
Ritenuto che per il resto l’insorgente non contesta ulteriori aspetti della valutazione medica operata dall’UAI, questo TCA non ha di conseguenza alcun motivo per distanziarsi dalle perizie del dr. med. __________ e dalle successive conclusioni del medico SMR, dr. med. __________.
Resta da esaminare se il ricorrente va considerato dipendente oppure indipendente e se al caso di specie va applicato il metodo straordinario, come deciso dall’UAI, oppure il metodo ordinario come chiesto dal ricorrente.
2.7. Con sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag. 35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4:
" (…)
3.3. Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).
3.4. Le point de savoir selon quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce, aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances - étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”
Secondo il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.
2.8. In concreto dagli atti emerge che l’insorgente è vice-presidente della società __________, con diritto di firma collettiva a due (pag. 358 incarto AI). Presidente è il fratello __________ (firma collettiva a due). Inoltre quale membro a registro di commercio figura pure __________ (firma collettiva a due).
Il ricorrente detiene il 5% delle azioni della società dal 2008, senza cambiamenti da allora (pag. 453 incarto AI). La società ha affermato che in seguito alla malattia del ricorrente “non vi è stata una sostituzione specifica” poiché “si è avvalsa di collaborazioni esterne con appalti puntuali in funzione delle necessità della ditta (tipo di lavoro)” ed ha allegato copia delle fatture delle prestazioni dei terzi per gli anni dal 2011 al 2014 (pag. 453 incarto AI).
Interpellata dall’UAI la società ha inoltre precisato che l’insorgente svolgeva una attività al 100% suddivisa in 75% per lavori prettamente manuali e 25% in lavori amministrativi (pag. 357 incarto AI).
Circa il salario conseguito, nel 2008 l’insorgente ha percepito un reddito determinante di fr. 63'139.45, __________ di fr. 18’656 e __________ di fr. 14'400 (pag. 360 incarto AI), nel 2009 di fr. 66'811.90, rispettivamente fr. 20'758.80 e fr. 14'688 (pag. 361 incarto AI), nel 2010 di fr. 67'600, rispettivamente fr. 20'760, fr. 14'688 (pag. 362 incarto AI), nel 2011 di fr. 58'051.75, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 14'688 (pag. 363 incarto AI), nel 2012 fr. 39'819.40, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 14'688 (pag. 364 incarto AI), nel 2013 fr. 19'513.80, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 14'688 (pag. 365 incarto AI) e nel 2014 alcunché per l’insorgente, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 15'068 (pag. 366 incarto AI).
L’ispettrice ha rilevato che l’insorgente sino al 2008 è stato l’unico dipendente della società, __________ ripara le sedie a rotelle ed è attivo dalle 13.30 alle 16.00 da lunedì a venerdì tranne il mercoledì per un impegno di 12-13 ore circa alla settimana, __________ attivo dal 1° febbraio 2008 ha dichiarato di lavorare 3 ore al giorno circa ma non necessariamente la mattina o il pomeriggio, bensì a dipendenza delle esigenze del negozio e si occuperebbe della parte amministrativa di cui si occupava prima il fratello (ricorrente), attività che però sarebbe assai limitata dato che il numero di fatture è esiguo (pag. 493 incarto AI).
Nell’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente eseguita il 10 dicembre 2015 (pag. 488 e seguenti incarto AI), emerge inoltre:
" (…)
In assenza del danno alla salute, l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente:
L’assicurato che dichiara come siano due anni circa che non si dedica più ad alcuna attività nell’ambito della società, ammette di attendere la decisione AI prima di prendere decisioni in merito al proprio futuro, sia in seno alla SA stessa, sia dal lato professionale in genere; dichiara inoltre di non voler essere più attivo in seno al CdA per la fine dell’anno.
Nega tuttavia di detenere il capitale di maggioranza ma unicamente il capitale dichiarato al fisco.
(…)
Nella lettera del 29.12.2015 della __________ si è indicato che l’assicurato sarebbe proprietario del 5% del capitale azionario dal 2008, dichiarazione che concorda con quanto esposto dall’assicurato nella dichiarazione fiscale personale.
(…)
Orari d’apertura del negozio:
. Da lunedì a venerdì dalle 8.00-8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il sabato solo su appuntamento
. da quando l’assicurato è ammalato – tuttavia i signori __________ non sono stati in grado di indicare esattamente da quale data – non vi sarebbe un orario fisso, ma dipende dalla presenza del signor __________ e del collega __________, entrambi assunti a tempo parziale. “Spesso il negozio resta chiuso”, spiegano i miei interlocutori, ma con un collegamento alla segreteria telefonica per fare in modo che i clienti contattino direttamente il signor RI 1.
. Orari di lavoro dell’assicurato:
L’assicurato ha dichiarato un orario normale prima del danno alla salute dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 “sino anche alle 20.00 se necessario”, ha spiegato durante l’incontro.
(…)
4.3 Situazione del mercato
(concorrenza, commesse, situazione congiunturale)
Riguardo all’andamento del mercato i signori __________ hanno spiegato come le cose nel loro ambito siano cambiate con il passare degli anni; in particolare le politiche dell’Ufas hanno dato maggiore capacità di vendita a centri come quelli di __________, penalizzando indirettamente i venditori privati.
Con la concorrenza ticinese invece, hanno sostenuto i fratelli __________, sono in un clima di ottima collaborazione, in particolare con il concorrente più grosso, ovvero la __________ di __________.
4.4 Cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(…)
Lettera rappresentante legale dell’assicurato del 01.10.2015:
“Il signor RI 1 era occupato al 100% presso la società, di cui il 75% in lavori prettamente manuali e per la rimanenza del 25% in lavori amministrativi”
Questionario datore di lavoro del 03.04.2012 viene indicato un salario di fr. 67'600 lordi per il 2010, fr. 71'500.- lordi per il 2011.
Lettera della __________ del 29.12.2015:
Si indica che l’assicurato è stato sostituito non da personale dipendente dell’azienda ma da terzi estranei all’azienda. In allegato sono state inviate le fatture che avrebbero coperto i costi sostenuti dal 2011 al 2014. Secondo tali fatture la spesa sostenuta dalla __________ sarebbe stata di:
2011: fr. 9'092.-
2012: fr. 20'310.20
2013: fr. 21'878.60
2014: fr. 19'747.15
Le cifre sono comprensive dei costi per manodopera e materiale di vario genere.
Esiti dell’inchiesta:
L’assicurato dichiara di fare assai poco da circa due anni: “alla mattina va a prendere la posta”, spiega, ma non senza garantire più una presenza; se ne occupano il fratello e il signor __________, che tuttavia non hanno aumentato il tempo di lavoro.
Tutta l’attività amministrativa e la consulenza sui mezzi sarebbe ora delegata al fratello __________, mentre il signor __________ si occuperebbe unicamente della modifica delle carrozzelle.
5 Situazione del personale
(…)
Riguardo al signor __________, membro della società con firma a due insieme all’assicurato e al fratello, il signor __________ della __________ ha spiegato trattarsi di persona con la quale la __________ ha collaborato regolarmente, dato che presso la sua officina venivano modificate le auto.
Il signor __________, che è stato indicato dal signor RI 1 come la persona a conoscenza sia dell’andamento della società che delle collaborazioni di terzi durante il periodo di malattia, si è invece detto estraneo alla gestione e all’oscuro della contabilità vera e propria, che non sarebbe lui a fare. Ha spiegato di essere il fiduciario della __________ ma di occuparsi unicamente della presentazione del C.E. e del bilancio al fisco: egli non saprebbe nulla né della ripartizione del capitale tra i soci, né di come verrebbe gestita la società stessa, e sarebbe altresì all’oscuro del prestito che la società ha fatto all’assicurato.
Osservazioni:
Dopo il colloquio telefonico con il signor __________, si è reso necessario scrivere direttamente alla società al fine di chiarire la posizione finanziaria del signor RI 1 e di avere il computo dei lavori di terzi effettuati dal 2011 al 2014.
5.2 Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
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Collaboratori
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Funzione |
Percentuale lavorativa e salario (assoggettato all’AVS) |
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__________ |
Secondo i fratelli __________ è persona indipendente a cui vengono affidati i lavori che l’assicurato non è più in grado di svolgere; si tratterebbe di una delega a terzi |
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6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1
Nonostante abbia chiesto all’assicurato per quante ore alla settimana si fosse occupato di attività a carattere amministrativo (preventivi, fatturazioni, entrate ed uscire, eccetera) non ho avuto risposte precise: si è limitato a spiegare come l’attività fosse effettuata dalla moglie il fine settimana (la moglie lavora infatti a tempo pieno), “per circa 2 ore la domenica” e come lui non abbai nutrito mai interesse per questa attività preferendo il lavoro di tipo pratico. La moglie se ne sarebbe occupata solo sino a due anni orsono, mentre ora verrebbe eseguita dal fratello __________.
Anche quando ho chiesto all’assicurato se la percentuale indicata del 25% per attività di tipo amministrativo fosse eccessiva o meno, data la situazione descritta testé, non ha confermato né negato.
Pertanto non resta che riprendere la ripartizione tra campi inviata al nostro ufficio, dato che non si dispone di informazioni più precise.
Per quel che concerne la collaborazione fornita dalla moglie- collaborazione che è stata descritta come minima con la precisazione che anche l’assicurato avrebbe potuto farsene carico personalmente – non ne sarà tenuto conto dato che da due anni se ne occupa il fratello __________ senza alcun aumento dell’impegno lavorativo.
(…)
8. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
In considerazione della situazione lavorativa dell’assicurato, proprietario solo in minima parte del capitale azionario della società ma nella posizione, nondimeno, di prendere decisioni strategiche in seno alla stessa, dell’età, delle competenze professionali acquisite e non da ultimo della capacità lavorativa residua medicalmente riconosciuta, ritengo che la valutazione debba essere fatta anche in attività adatta. Prego pertanto il segretario di procedere in tal senso.
8.1 Ritiene necessaria una perizia?
No
9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Tenendo conto della posizione dell’assicurato all’interno della società, almeno nella misura di ciò che ha dichiarato, dobbiamo procedere al computo del salario e dell’utile limitatamente alla quota parte corrispondente al capitale investito.
Prima del 2008, come appare dagli atti, l’assicurato lavorava solo, mentre da quell’anno sono entrati a far parte della società il signor __________ e il fratello dell’assicurato stesso __________ nel ruolo di dipendenti; allo stesso tempo il Registro di commercio evidenzia un cambiamento nella responsabilità di firma, che diventa a due, con il ruolo di presidente affidato al signor __________ e quello di vicepresidente all’assicurato. Non è dato a sapere quale sia la ripartizione del capitale tra i soci e chi siano i soci stessi della __________, anche se si può verosimilmente ritenere che il signor RI 1 sia “vicino” alla società in virtù delle responsabilità amministrative ricoperte e della continuità in seno alla stessa: non dimentichiamo che prima del 2008 egli ne era l’unico dipendente. Ragioni per le quali è stato valutato alla stregua di un indipendente, e non quale mero dipendente della società.
Per ciò che attiene al guadagno conseguito prima del danno, ritengo che per quanto detto sopra si debbano prendere a riferimento gli anni che seguono il 2008, ovvero il 2009 e il 2010, anni in cui l’assicurato ha condiviso le direzione con gli altri due dipendenti.
Dalla media dei salari percepiti in quegli anni si evince un salario lordo di fr. 69'550.-, mentre la media della quota parte di utile (5%) attribuibile all’assicurato corrisponde a fr. 2'284.-. La somma di entrambi i valori porta ad un reddito senza invalidità di fr. 71'834.-.
Reddito con invalidità:
Al fine di computare il salario senza indennità, ritengo più semplice prendere a riferimento il dato indicato nell’estratto dei conti individuali, dato che, appunto, non le contiene.
L’assicurato, come evidenziano le informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria, ha beneficiato delle indennità sino alla loro scadenza ed in seguito ha ricevuto dalla società un prestito (non si conoscono le condizioni del prestito, che sembrerebbe, secondo quanto ha riferito il fiduciario essere stato stipulato senza contratto).
Dato che non si tratta di un dividendo, è possibile valutare la perdita di guadagno solo per il periodo da metà 2011 sino a parte del 2013 e per tutto il 2014, l’assicurato non si è attribuito un salario benché fosse comunque in grado, stando alla valutazione medica, di eseguire attività di tipo amministrativo e dirigenziale in seno alla __________. Ne consegue che la valutazione risulta falsata, per questi due anni, da elementi economici e non può essere ritenuta rappresentativa della capacità di guadagno dopo il danno
Per la valutazione della perdita in attività abituale, prenderò a termine di paragone il salario indicato nell’Estratto dei conti individuali e la quota di utile proporzionale al capitale investito.
Si tratta di un calcolo per difetto, vale la pena ricordarlo, dato che l’assicurato ha svolto all’interno della __________ un ruolo esecutivo importante, contribuendo alla cifra d’affari e all’utile in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due dipendenti.
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Reddito ipotetico senza danno |
2011 |
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secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI-salari lordi 2009-2010+ utili 2009-2010 (solo quota parte 5%) |
SFr. 71’834 |
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./. 2. 5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….) |
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Totale intermedio |
SFr. 71’834 |
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+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG |
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Totale intermedio |
SFr. 71’834 |
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./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (…… %) |
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Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata |
SFr. 71’834 |
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Reddito da invalido |
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Conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2011) |
SFr. 59’919 |
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./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….) |
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Totale intermedio |
SFr. 59’919 |
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+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG |
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Totale intermedio |
SFr. 59’919 |
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./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (…… %) |
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Reddito d’invalido della persona assicurata |
SFr. 71’834 |
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Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute |
SFr. 11’915 |
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Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale |
17% |
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Reddito ipotetico senza danno |
2012 |
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secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI- media salari 2009-2010 attualizzata al 2012 + media utili 2009-2010 (solo quota parte del 5%) |
SFr. 72’417 |
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./. 2. 5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….) |
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Totale intermedio |
SFr. 72’417 |
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+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG |
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Totale intermedio |
SFr. 72’417 |
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./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (…… %) |
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Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata |
SFr. 72’417 |
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Reddito da invalido |
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Conformemente ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2012) |
SFr. 42’097 |
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./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….) |
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Totale intermedio |
SFr. 42’097 |
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+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG |
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Totale intermedio |
SFr. 42’097 |
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./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (…… %) |
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Reddito d’invalido della persona assicurata |
SFr. 42’097 |
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Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute |
SFr. 30’320 |
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Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale |
42% |
10 VALUTAZIONE E PROPOSTA
Per quanto il danno alla salute sia insorto nel 2011, solo il 2012 può essere rappresentativo della perdita di guadagno in attività abituale: gli anni successivi 2013 e 2014, per le ragioni spiegate sopra, sono inficiati da elementi di natura economica.
Ritengo tuttavia che, prima di procedere, si impongano alcune riflessioni.
Nei primi due anni della malattia, da luglio 2011 a giugno 2013, l’assicurato è stato inabile al 50%; tuttavia, come si evince dalla documentazione economica agli atti, la perdita subita è inferiore al grado indicato medicalmente.
In questo lasso di tempo non sono stati assunti dipendenti e la società ha continuato con la stessa struttura e lo stesso personale.
Se analizziamo il fatturato dei lavori a terzi negli anni della malattia e lo rapportiamo ad un orario normale di lavoro (corrispondente a 1920 ore all’anno, secondo un orario di 40 ore settimanali come da questionario datore di lavoro) otteniamo la seguente ripartizione:
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Anni
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N. di ore manodopera terzi |
Peso % sull’orario normale |
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2011 |
149 |
8% |
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2012 |
346 |
18% |
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2013 |
309 |
16% |
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2014 |
319 |
17% |
Ne deduciamo che, durante tutto il periodo di malattia, da giugno 2011 sino al 2014 (dunque anche nel periodo successivo al giugno 2013 dove viene attestato un peggioramento dello stato di salute) che l’assicurato è stato sostituito in misura inferiore al 20% del precedente tempo di lavoro.
Si deve convenire pertanto, che per quanto la ripartizione tra le mansioni indicata dall’assicurato possa corrispondere a ciò che faceva realmente, ovvero 25% attività amministrativa e 75% attività esecutiva, solo nel 20% delle attività esecutive egli è stato di fatto sostituito, né è aumentato l’impegno degli altri due dipendenti, l’uno attivo 12-13 ore alla settimana, l’altro 15 ore.
E’ evidente che le attività di cui l’assicurato si occupava e che oggi non è più in grado di eseguire sono “adatte” e compatibili con i limiti funzionali indicati medicalmente; e che, nondimeno, la percentuale indicata nell’esame peritale si riferisce ad un’attività che l’assicurato, di fatto esegue solo in misura del 20%.
In virtù di queste considerazioni chiedo:
1) che l’SMR si chini nuovamente sul grado in attività abituale e sulla ripartizione tra le mansioni come da allegato 1 del presente rapporto, sottoponendo al perito le presenti conclusioni. Il grado di impedimento proposto medicalmente infatti, deve essere rapportato all’attività svolta effettivamente: l’assicurato è prima di tutto consulente, può vendere mezzi ausiliari e gestire il lavoro nell’alternanza delle posture senza sollevare pesi eccessivi, alla stregua degli altri due dipendenti; solo per le attività più pesanti egli si è di fatto avvalso della collaborazione di terzi in misura del 20%.
2) La fatturazione a terzi ha messo in luce come la delega non abbia subito sostanziali cambiamenti tra i primi due anni della malattia (da giugno 2011 a giugno 2013) e il periodo successivo; questo non giustificherebbe il peggioramento indicato medicalmente, dove si attesta un aumento del grado da 50% a 75%.
In definitiva propongo che le presenti conclusioni vengano ri-sottoposte al vaglio dell’SMR e del perito e che si rivaluti il grado in base all’attività effettivamente svolta dall’assicurato. Mi riservo di procedere con le conclusioni e la valutazione del grado solo in seguito.” (pag. 488 e seguenti incarto AI)
L’8 febbraio 2016 il perito, dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
Attività di meccanico: IL 100% dal 06.2011, al 50% dal 07.2011, al 100% dal 06/2013, al 75% dal 05.02.2014, con capacità lavorativa residua del 25% limitatamente ad attività leggere.
Attività di amministrazione/ufficio: IL 100% dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal 05.02.2014.
Attività di consulente: IL 100% dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal 05.02.2014
Evidentemente le capacità lavorative parziali non possono essere sommate aritmeticamente. Così dal 07/2011 al 06/2013 avevo ritenuto una capacità lavorativa del 50% da intendere come complessiva per le 3 attività (meccanico, amministrazione, consulenza). La capacità lavorativa del 50% a partire dal 05.02.2014 è intesa come capacità lavorativa residua in attività adatta e comprende dunque sia lavori di amministrazione sia consulenza. Si tratta evidentemente del limite inferiore di esigibilità. Non è escluso che poi la capacità lavorativa effettiva nella vita reale possa essere superiore a quella stabilita, come sembra dimostrare questo caso” (pag. 504 incarto AI)
Il 16 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione (cfr. consid. 2.6 supra e pag. 506 incarto AI).
L’ispettrice AI il 24 febbraio 2016 ha affermato:
" (…)
Dopo la presa di posizione peritale, sulla base della ripartizione delle attività come è emersa nel corso dell’inchiesta e valutando altresì i motivi che ci impediscono di utilizzare il metodo ordinario del raffronto dei redditi – ragioni già esposte al punto “reddito con invalidità” – ritengo che l’unico metodo che ci consente di valutare la perdita in attività abituale sia quello straordinario del confronto tra campi.
Numero dei salari versati 12
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Campi di attività senza danno alla salute
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Ponderazione senza danno |
Incapacità al lavoro nei campi di attività |
Base salariale mensile |
Reddito annuale senza danno |
Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno |
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Amministrazione |
24% |
10% |
1) Sfr. 7’928 |
Sfr. 22’833 |
Sfr. 2’283 |
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Consulenza |
56% |
50% |
2) Sfr. 5’760 |
Sfr. 38’707 |
Sfr. 19’354 |
||||
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Riparazione |
20% |
75% |
3) Sfr. 5’888 |
Sfr. 14’131 |
Sfr. 10’598 |
||||
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|
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4) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
||||
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5) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
||||
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6) |
Sfr. 0 |
Sfr. 0 |
||||
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Totale |
100% |
45% |
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Sfr. 75’671 |
Sfr. 32’235 |
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Secondo inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2014 |
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1) |
TA17 pos. 33, uomini |
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2) |
TA17 pos. 42, uomini |
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3) |
TA17 pos. 72, uomini |
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||||||
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4)
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CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini |
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||||||
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5)
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CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini |
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6)
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CA XX, pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini |
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||||||
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Reddito ipotetico senza invalidità |
Sfr. 75’671 |
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Reddito da invalido |
Sfr. 43’436 |
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Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno |
Sfr. 32’235 |
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Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale |
43% |
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||||||
11 PROPOSTA
In considerazione delle risultanze dell’inchiesta, propongo una prestazione nella misura sopra indicata per la malattia di lunga durata; evidentemente la presente valutazione non andrà applicata ai periodi di inabilità completa, così come indicato in sede peritale.
Resta attuale la possibilità di valutare la perdita anche in attività adatta, dato che non si vedono ragioni affinché non si debba procedere in tal senso.” (pag. 521/522 incarto AI)
Va ancora evidenziato, a proposito del confronto tra campi di attività per la professione di consulente in mezzi ausiliari, esposta nell’allegato 1, che per quanto concerne la direzione/amministrazione, è stato fissato dall’ispettrice un grado d’incapacità del 10% con la seguente giustificazione: “il perito ha indicato anche per questa attività un grado di inabilità del 50%, grado che tuttavia non mi trova concorde. Innanzitutto l’assicurato condivide l’impegno con il fratello (la moglie lo ha aiutato a titolo gratuito per un periodo limitato), pertanto ha la fattiva possibilità di delegare parte delle attività amministrative che, come ben sappiamo, possono essere eseguite nell’alternanza delle posture. Il tempo di esecuzione è altresì circoscritto (24%) dato il peso di importanza sull’arco della settimana, consentendo di fatto all’assicurato una distribuzione dei compiti su un maggior lasso di tempo. Si può pertanto computare una riduzione del rendimento ma – per ragioni che evidentemente non sono mediche bensì riconducibili ad una diversa organizzazione dei compiti e del lavoro – non possiamo valutare una riduzione della capacità alla stregua di quanto indicato dal lato medico-teorico” (pag. 523 incarto AI). Circa il grado d’incapacità lavorativa del 50% nella consulenza, l’ispettrice ha evidenziato come “l’attività di consulenza è effettuata davanti al cliente (o al telefono), pertanto in una condizione che può risultare disagevole per l’assicurato, se mantenuta a lungo. Il perito nella recente valutazione ha indicato un grado del 50%, che viene ripreso in questa sede dato che l’assicurato potrebbe non risultare del tutto libero nel cambio di posture” e per l’attività di riparazione/attività meccanica che “l’attività è stata completamente delegata, delega che appare giustificata in base ai limiti a dossier. Il perito ha confermato in siffatta attività una incapacità del 75%, grado che viene ripreso in questa sede dato che anche dal lato economico appare giustificato un grado di impedimento elevato”. Chiamata ad esprimersi in merito alle osservazioni al progetto di decisione con le quali si chiedeva l’applicazione del metodo ordinario, l’ispettrice ha affermato:
" (…)
Le osservazioni, che esprimono dissenso verso il metodo adottato, non portano elementi di novità rispetto alle informazioni ottenute nel corso dell’istruttoria e dell’inchiesta.
Le motivazioni che soggiacciono alla scelta del metodo sono state esposte, esaurientemente a mio avviso, al punto 9 del rapporto. Al punto 10 è stato altresì spiegato come si giunga alla ripartizione tra le mansioni svolte dall’assicurato, pertanto non potrei che ripetermi.
Vorrei sottolineare come l’assicurato sia stato chiamato, nel corso del colloquio di inchiesta, a fornire dettagli (in termini orari e non percentuali) circa la ripartizione da lui stesso descritta e indicata a dossier, tuttavia, come spiegato nel rapporto stesso, non ha fornito le informazioni richieste e oltremodo necessarie a valutare in modo puntuale e corretto la quota di importanza tra le varie mansioni. La ripartizione proposta nel rapporto si basa peraltro su elementi oggettivi, come lo sono appunto le prestazioni di terzi, dato che non è mutato il carico di lavoro del personale attivo, insieme all’assicurato, nella società.
In assenza di elementi che siano in grado di cambiare l’esito della valutazione, non posso che confermarla.” (pag. 542 incarto AI)
2.9. Nella fattispecie concreta l’insorgente sostiene in primo luogo che non può essere considerato quale indipendente poiché è alle dipendenze della società __________ dal 2000 in qualità di meccanico di mezzi ausiliari per disabili (doc. B2, contratto del 6 dicembre 1999), con contratto del 10 aprile 2008 ha acquistato solo 5 azioni al portatore di fr. 1'000 cadauna della __________, la quale è dotata di un capitale di fr. 100'000 (doc. A6) e a partire dal 2009 sono state regolarmente inserite nell’elenco titoli della dichiarazione d’imposta personale (doc. A7). Dal 16 aprile 2008 egli ha poi assunto la carica di vicepresidente della società (doc. A8). Avendo una posizione minoritaria non è in grado di assumere da solo decisioni strategiche in seno alla società.
Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
In questo contesto va ribadito che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.
In concreto – ancorché, conformemente alla succitata giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 5% delle azioni e di rivestire la carica di vice-presidente della SA con diritto di firma collettiva a due, non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale indipendente.
Va innanzitutto rilevato che, come emerge dall’inchiesta economica, dal __________ è iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________ di RI 1, che ha lo scopo __________, di cui il ricorrente è titolare con firma individuale e che ha la sua sede a __________.
A questo proposito nel primo colloquio di accertamento del 29 marzo 2012, sottoscritto anche dall’insorgente, figura che l’assicurato “aveva un’attività accessoria, __________ di __________, la quale è diventata in seguito __________. Prima esercitava nei serali e nei festivi e si occupava unicamente della riparazione di __________” (pag. 149 incarto AI).
Infatti, nel corso del mese di __________, sempre con sede a __________, è poi stata fondata anche la __________ con lo scopo iniziale simile alla ditta individuale ossia __________. L’insorgente, inizialmente, per circa un anno, è stato l’amministratore unico con diritto di firma individuale di questa società, quando nel __________, il suo posto è stato preso da __________, fino al __________. In seguito, fino al mese di __________, amministratore unico con diritto di firma individuale è diventato __________.
Il 6 dicembre 1999 l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________, di cui, secondo quanto riportato nell’inchiesta economica, su questo punto non contestata dall’insorgente, è stato, fino al 2008, l’unico dipendente. Secondo il contratto, “il campo di attività comprende le mansioni di vendita, consulenza e riparazioni” (doc. B2).
Dal __________ 2008 il ricorrente è poi diventato vice-presidente con firma collettiva a due, insieme al fratello, presidente della società ed a __________, membro del CdA.
Circa l’azionariato della società, dal rapporto finale SMR con esame del 16 aprile 2014, redatto dal medico SMR dr. med. __________ figura che “entrambi i fratelli sarebbero azionisti […]” (pag. 255 incarto AI).
La __________ è di conseguenza una società, in cui i fratelli __________, che detengono, perlomeno in parte, le azioni, svolgono un ruolo determinante.
L’insorgente nella dichiarazione di malattia inoltrata l’8 luglio 2011 alla __________ ha poi ammesso di svolgere compiti dirigenziali (pag. 2 dell’incarto cassa malati). Sul medesimo documento la firma dell’assicurato appare inoltre simile a quella del datore di lavoro (pag. 2 dell’incarto della cassa malati; cfr. anche richiesta di rendita AI, pag. 100 e doc. A6) la quale appare invece diversa da quella del fratello __________ (pag. 2 dell’incarto cassa malati e pag.357 incarto AI; cfr. anche pag. 453 incarto AI). D’altra parte le firme apposte sulle dichiarazioni dei salari dal “datore di lavoro” e relative agli anni 2008 e 2009 sono simili a quelle dei due fratelli __________ (cfr. pag. 360 e 361 con pag. 100 e pag. 357), così come le firme della dichiarazione dei salari del 2012 (pag. 364) e 2014 (pag. 366).
L’insorgente detiene pertanto funzioni dirigenziali all’interno della società ed insieme al fratello influisce sulle decisioni dell’azienda.
Inoltre non va dimenticata la circostanza che “dal 2013 al 2014, a cavallo di questi due anni fiscali, l’assicurato ha ricevuto un prestito dalla società” di fr. 33'417, di cui tuttavia non è stato prodotto alcun contratto. A questo proposito mentre il fratello ha affermato che “il rientro del denaro prestato è previsto per il 2016 e che a fronte del prestito esiste un contratto”, __________, indicato dai fratelli __________ come la persona a conoscenza dell’andamento della società e che si occupa della presentazione del conto economico e del bilancio al fisco si “è detto all’oscuro del prestito ed ha affermato come “in simili casi i contratti non vengano più effettuati” (pag. 518 incarto AI). Ora, il fatto di essere riuscito ad ottenere un cospicuo finanziamento dalla società per la quale lavora, di fr. 33'417, peraltro senza che agli atti sia stato prodotto un contratto scritto, è un ulteriore indizio a favore del ruolo importante del ricorrente all’interno della società e della sua posizione rilevante.
Abbondanzialmente va poi rilevato che nel frattempo, e meglio dal 27 dicembre 2016, la società si trova in liquidazione (cfr. il sito del registro di commercio). Ciò a maggior comprova dell’importanza del ricorrente per l’azienda.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che l’insorgente, pur detenendo solo il 5% delle azioni della società e non disponendo di un diritto di firma individuale, bensì di un diritto di firma collettiva a due, ha un ruolo determinante nella SA.
Di conseguenza va trattato alla stregua di un indipendente.
Quanto all’applicazione del metodo straordinario in luogo del metodo ordinario del raffronto dei redditi, rilevato che, come indicato dall’ispettrice dell’UAI, solo il 2012, per i motivi esposti per esteso al consid. 2.8 (cfr. il punto 9 “valutazione dell’invalidità” e “reddito con invalidità”; cfr. pag. 519 dell’incarto AI) può essere rappresentativo della perdita di guadagno in attività abituale, mentre gli anni successivi sono inficiati da elementi di natura economica e non possono essere di conseguenza ritenuti rappresentativi della capacità di guadagno dopo il danno (cfr. pag. 521 incarto AI), l’applicazione della procedura straordinaria di confronto tra campi di attività va tutelata.
L’insorgente contesta anche la ripartizione delle attività così come effettuata dall’ispettrice (24% per l’amministrazione, 56% per la consulenza e 20% per la riparazione), sostenendo da una parte che non è chiaro come la funzionaria sia giunta a queste percentuali ed osservando d’altra parte che deve essere applicata la ripartizione dichiarata dalla società medesima, e meglio 25% per le attività amministrative e 75% per la riparazione delle carrozzine (attività manuale di meccanico; cfr. doc. I).
Anche in questo caso la decisione dell’ispettrice merita conferma.
In primo luogo durante il periodo di malattia da giugno 2011 sino al 2014, esaminando il fatturato dei lavori delegati a terzi rapportati ad un normale orario di lavoro, emerge che l’assicurato è stato sostituito da terzi in misura inferiore al 20% del precedente tempo di lavoro e meglio nella misura dell’8% nel 2011, del 18% nel 2012, del 16% nel 2013 e del 17% nel 2014 (pag. 521 incarto AI e consid. 2.8). Contemporaneamente l’impegno degli altri due dipendenti (12-13 ore settimanali per __________ e 15 ore settimanali per il fratello) non è aumentato e nessun ulteriore dipendente è stato assunto. La tesi dell’assicurato (doc. VIII, cfr. consid. 1.5), secondo cui in quel periodo le attività meccaniche che l’assicurato doveva affidare a terzi sono diminuite e pertanto non vi era nessuna attività da esternalizzare o da affidare ai due dipendenti che hanno mantenuto inalterati i loro impegni, non trova conferma negli atti poiché la manodopera esternalizzata dal 2012 al 2014 (18%, 16% e 17%) è rimasta costante nel tempo (nel 2011 era della metà [8%] e l’interessato si è ammalato a giugno, ossia a metà anno) e gli utili non hanno subito particolari scossoni verso il basso, ritenuto che il 2015 è stato uno degli anni in cui la società ha conseguito gli utili maggiori degli ultimi anni (cfr. pag. 518 incarto AI: fr. 40'553 nel 2009, fr. 54'022 nel 2010, fr. 37'363 nel 2011, fr. 45'571 nel 2012, fr. 50'121 nel 2013).
Ne segue che l’attività di riparazione/attività meccanica va ponderata, senza danno alla salute, al 20%, ossia alla percentuale completamente delegata a terzi da quando l’insorgente è ammalato.
L’attività amministrativa/direzione può essere confermata nel 24%, non scostandosi di molto da quella dichiarata dalla società (25%). Il rimanente 56% deve di conseguenza essere attribuito alla consulenza. Infatti, nel contratto di lavoro sottoscritto il 6 dicembre 1999 figura che “il campo di attività comprende le mansioni di vendita, consulenza e riparazioni” (doc. B2).
Quanto al grado d’incapacità delle differenti attività, di per sé non contestato, va evidenziato che per la consulenza (50%) e la riparazione/attività meccanica (75%) la percentuale corrisponde a quella medica e dunque non vi è alcun motivo per non confermarla (pag. 523 incarto AI). Circa l’attività di direzione/amministrazione, l’ispettrice ha invece preso in considerazione un’incapacità del 10%, in luogo del 50% stabilito a livello medico, poiché ha correttamente tenuto conto da una parte la condivisione dell’attività con il fratello e dunque la possibilità di delegare parte del lavoro e dall’altra, ritenuto il limitato tempo impiegato per questa funzione (24%), ha evidenziato che l’assicurato può distribuire i compiti su un maggior lasso di tempo. Per cui è possibile ritenere una riduzione del rendimento del 10% riconducibile ad una diversa organizzazione dei compiti e del lavoro ed alla delega al proprio fratello. La divergenza tra il grado stabilito dal medico e quello accertato dall’ispettrice dell’UAI è dunque dovuto all’attività che l’assicurato può concretamente svolgere con il danno alla salute (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1° febbraio 2016). L’ispettrice non tiene conto solo dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti, ma anche di altri fattori, quali la struttura della società, le misure e i costi di tali misure sostenuti dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività e, non da ultimo, le conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato, in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda ha la fattiva possibilità di delegare ad altri ciò che personalmente non è in grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti funzionali (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1° febbraio 2016).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
A questo proposito va del resto rammentato che, in linea di massima e senza valide ragioni, non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
In queste condizioni il TCA deve confermare le decisioni dell’UAI ed il diritto, oltre alla rendita intera per periodi limitati nel tempo, anche il diritto ad ¼ di rendita nei periodi contestati.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti