Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.66

 

FC/sc

Lugano

18 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2016 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 giugno 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1958, di professione ausiliaria di economia domestica, nell’agosto 2014, adducendo dolori lombari, alla schiena e alle gambe, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, segnatamente una perizia reumatologica, con decisione del 2 giugno 2016, confermativa di un progetto di decisione del 10 marzo 2016, l’Ufficio AI ha accolto la domanda e assegnato all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1. marzo 2015 sino al 30 aprile 2016, e in seguito un quarto di rendita, avendo stabilito un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 14 marzo 2014 al 21 gennaio 2016 e in seguito del 30% in attività leggere adeguate (del 50% nell’abituale attività quale addetta delle pulizie) e, quindi, un conseguente grado di invalidità del 45.65% successivamente al 22 gennaio 2016 (data della visita peritale) (doc. AI 65).

                                        

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata, patrocinata da RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando gli accertamenti medici effettuati, sostenendo in sintesi di essere completamente inabile al lavoro e chiedendo quindi il rinvio dell’incarto per ulteriori esami medici (doc. I). Ha pure allegato una certificazione del curante dr. __________ e preannunciato l’invio di ulteriore documentazione medica.

                                    

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata annotazione del SMR (doc. IV/bis), ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, suggerendo tuttavia di attendere l’esito dei previsti chiarimenti medici (doc. IV).

 

                               1.4.   In data 8 settembre, 19 ottobre e 14 novembre 2016 l’assicu-rata, tramite il suo rappresentante, ha prodotto nuovi atti medici (doc. VI, VIII, XII, XX). Chiamato a esprimersi, l’Ufficio AI, il 3 e 29 novembre e 7 dicembre 2016 ha in sostanza confermato la richiesta di reiezione del ricorso, sulla base di prese di posizione del SMR e del perito reumatologo (doc. X, XIV, XVI). Con scritti del 28 e 30 dicembre 2016 l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha ulteriormente prodotto attestazioni relative ad consulto specialistico presso la __________ e, quindi, alla fissazione di un intervento chirurgico (doc. XVIII, XX). L’11 aprile 2017 la ricorrente ha fatto pervenire il rapporto operatorio relativo all’intervento di revisione eseguito il 31 marzo 2017 (doc. XXII e doc. H). Sentito il SMR, con scritto 2 maggio 2017 l’amministrazione ha chiesto l’annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti medici.

                                         Con scritto 8 maggio 2017 la ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha dato il suo accordo all’annullamento della decisione e al rinvio degli atti per accertamenti, ribadendo tuttavia sostanzialmente che l’inabilità completa era presente anche prima dell’intervento chirurgico del 31 marzo 2017 (doc. XXVI).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2016, in luogo del quarto di prestazione concesso dall’amministrazione.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P.,  I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

                                         L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

 

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

 

                                         Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha dapprima interpellato il curante dell’assicurata, dr. __________ l’11 settembre 2014, in relazione ai dolori lombari, ha attestato un’inabilità lavorativa totale, precisando che dopo l’intervento chirurgico previsto presso la __________ sarebbe stato possibile recuperare la capacità lavorativa (doc. AI 14). Agli atti è in seguito stata prodotta documentazione relativa al drenaggio di una mastite al seno subito dall’assicu-rata con conseguente inabilità lavorativa attestata dal 14 marzo 2014 (doc. AI 27). In un ulteriore certificato del 14 maggio 2015 il dr. __________ ha confermato l’inabilità lavorativa dal marzo 2014 rinviando ad un certificato 30 aprile 2015 dei sanitari della __________ che avevano operato l’assicurata il 30 aprile 2015 per un intervento neurochirurgico di stabilizzazione vertebrale (doc. AI 37). Considerata la necessità di valutare un periodo post operatorio di qualche mese, sentito il SMR, l’amministrazione ha invitato l’assicurata ad aggiornare la documentazione dopo tale periodo. Nel certificato del 3 settembre 2015 il dr __________, riferendo dell’evoluzione dello stato di salute, poste le diagnosi di “stato dopo intervento neurochirurgico di decompressione interspinosa L4/L5, decompressione e spondilodesi L5-S1 (30 aprile 2015) su sindrome lombospondilogena per canale spinale stretto ed ED L4/L5” ha confermato un’inabilità lavorativa completa per dolori lombari e impossibilità a lavorare “per algie” (doc. AI 44). Su indicazione del medico SMR (doc. AI 48), l’amministrazione ha quindi dato mandato al dr. __________, reumatologo, di effettuare una perizia reumatologica che lo specialista ha quindi reso in data 25 gennaio 2016. Nel suo referto lo specialista ha quindi posto le diagnosi di:

 

"  5.1.Diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro

1. Sindrome cervico-vertebrale cronica su discopatie multisegmentali, particolar-

     mente accentuata a livello C5-C6.

2. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica.

     -  DD: radicolopatia irritativa (?).

     -  Discopatie multisegmentali con restringimento di origine mista del canale spinale soprattutto a livello L4-L5.

     -  Stato dopo decompressione interspinosa a livello L4-L5, nonché decompressione e spondilodesi con PLIF L5-S1 il 30.04.20'l5 (intervento eseguito presso la __________ di __________).

     -  Evidente cronicizzazione con probabile componente funzionale-somatofor-me.”

 

                                         e concluso:

 

“(…)

Per quanto concerne la valutazione della sua capacità lavorativa, ritengo che sotto I'aspetto puramente ortopedico-reumatologico per lo svolgimento dì una professione fisicamente medio-pesante come quella da lei sempre svolta quale ausiliaria di pulizia vi sia attualmente un'incapacità lavorativa valutabile almeno al 50% (mezza giornata Iavorativa), incapacità da considerare ormai definitiva. Difficilmente infatti si potrà ottenere un miglioramento della sua capacità lavorativa per questa professione.

Per lo svolgimento di lavori fisicamente molto pesanti, che richiedano il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche, l'assicurata è invece da considerare in misura definitiva almeno l'80% inabile al lavoro.

Per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera, che le permetta di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 10-15 minuti e che non richieda particolari sollecitazioni per la schiena (vedi sopra), ritengo invece che la signora RI 1, per lo meno sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico, debba essere considerata ancora 70% abile al lavoro (lavoro durante l'intero arco della giornata ma con una leggera limitazione qualitativa e quantitativa della sua capacità lavorativa per permetterle di interporre delle pause più prolungate ed evitarle le mansioni più pesanti). Difficile però proporre a quest’assicurata 57enne, senza alcuna particolare formazione professionale, un'attività adeguata che possa effettivamente svolgere per i prossimi 7-8 anni prima di venire pensionata. Un lavoro amministrativo d'ufficio non è verosimilmente esigibile, in considerazione dell'assenza di una qualsiasi formazione specifica .In qualità di casalinga vi è a mio parere pure una residua capacità lavorativa di circa il 70º/o, 'potendo meglio gestire le varie attività domestiche durante l'intero arco della giornata.

La prognosi valetudinaria è a mio parere assai sfavorevole, in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, dell'assenza di un'adeguata risposta alle molteplici terapie già svolte nel corso degli ultimi anni, di una certa tendenza alla somatizzazione dei dolori e di un approccio assolutamente sfavorevole verso le dorsalgie croniche, non vedendo l'importanza di iniziare a cambiare stile di vita, intraprendendo delle attività fisiche regolari per perdere di peso e per migliorare la generale tonicità muscolare sia a Iivello del tronco che delle estremità. In considerazione dell'età raggiunta e della scarsa scolarizzazione sarà inoltre assai difficile poterle trovare, nell'attuale difficile mercato del Iavoro, una nuova professione idonea alle sue problematiche di salute.

Non mi sembra d'altronde di avere riscontrato delle patologie psichiatriche tali da poter influenzare la sua capacità lavorativa.”

 

                                         Nel rapporto finale del 3 febbraio 2016 il dr. __________ del SMR ha avallato le diagnosi poste dal dr. __________ e ha riassunto i periodi di inabilità nel senso che se l’assicurata era da considerare totalmente inabile in ogni attività lavorativa dal 14 marzo 2014, dal 22 gennaio 2016 (data della visita del dr. __________) era da ammettere un’abilità del 50% (come riduzione della presenza) nella sua attività lavorativa e del 70% in un’attività leggera adeguata (limitazione da intendere come riduzione del rendimento; doc. AI 53).

                                         Dopo aver interpellato il consulente IP (doc. AI 54), che ha proceduto al confronto dei redditi determinando una perdita di guadagno del 45.6% (cfr. rapporti 23 febbraio e 8 marzo 2016, doc. AI 54, 56), mediante decisione del 2 giugno 2016, confermativa di una progetto del 10 marzo 2016, l’Ufficio AI ha concluso:

 

"  Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 22.01 .2016, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice le ha comportato, e tuttora le comporta, i seguenti periodi incapacità lucrativa:

nell'abituale attività quale addetta alle pulizie

100% dal 14.03.2014

50% dal 22.01 .2016 (data della visita peritale), percentuale da intendere quale riduzione del tempo di lavoro e continua.

in attività adeguate all'attuale stato di salute

100% dal 14.03.2014

30% dal 22.01.2016 (data della visita peritale), percentuale da intendere quale riduzione di rendimento e continua.

Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla definizione del suo grado d'invalidità.

Dal profilo salariale, la più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa s., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,, l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Salario da valida

nel caso concreto, se avesse continuato la sua abituale attività lucrativa presso __________, avrebbe potuto percepire un reddito annuo di CHF 60'540.-.

Salari da invalida

malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa ridotta del 30% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 32'901.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione complessiva del 10%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 60'540.00

con invalidità                          CHF 32'901.00

Perdita di guadagno              CHF 27'639.00 = Grado d'invalidità 45.65%

 

Considerata l'anamnesi professionale, così come la sua età, non si ritiene opportuno attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno residua.

Su esplicita richiesta scritta si resta a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento.

Osservazioni:

Il 24.03.2015 il rappresentante, Signor RA 1, ci ha comunicato che entro i termini legali indicati nel progetto di decisione ci avrebbe fatto pervenire le osservazioni al progetto correlate di ulteriore documentazione medica.

Visto e considerato che a tuttora non abbiamo ricevuto nuovi elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico atti a riconsiderare quanto appurato in fase d'istruttoria, il progetto di decisione viene confermato

 

Decidiamo pertanto:

Dal 01 .03.2015, ossia dopo un anno d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto a una rendita intera d'invalidità con un grado Al del 100%.

Dal 01.05.2016, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di salute (88a cpv. 1 0AI), insorge il diritto ad un quarto di rendita con un grado Al del 46%.” (doc. AI 66)

 

                                         Di fronte al TCA l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, segnatamente un certificato 16 giugno 2016 con il quale il medico curante dr. __________ segnala la persistenza di importanti dolori lombari e il fatto che dall’ultimo esame radiologico era emerso una posizione non corretta di una vite alla colonna lombare in attesa di chiarimento presso la __________ (doc. C). Ha quindi prodotto uno scritto 29 giugno 2016 dei sanitari di questa clinica (doc. D), così come i referti di una scintigrafia ossea del 14 ottobre 2016 - attestante “i rilievi descritti a livello del soma di S1 appaiono sospetti per mobilizzazione dei mezzi di stabilizzazione lombo sacrale (DD processo di tardivo consolidamento)”(doc. E2) - e di una MRI del rachide lombare eseguita il 6 ottobre 2016 - concludente per “denervazione muscolare simmetrica bilaterale delle masse muscolari paraspinali posteriormente al corpo vertebrale di L5-S1, conosciuta protusione di circa un centimetro della vite di stabilizzazione all’altezza di S1 a sinistra” (doc. E1). In proposito il dr. __________, in data 27 ottobre 2016, ha affermato:

 

“(…)

l colleghi della __________ di __________, dopo aver eseguito una TAC lombare, non hanno evidenziato segni per una chiara pseudoartrosi, sospettando comunque un possibile scollamento delle viti sacrali. Per questo motivo hanno consigliato l'esecuzione di un'infiltrazione delle faccette articolari L5-S1 per valutare se gli intensi dolori lamentati dalla paziente possano effettivamente essere ricondotti a questa problematica. Nel frattempo è stata eseguita una MRI della colonna lombare (referto del dr. __________), che ha evidenziato un'importante atrofia della muscolatura paravertebrale; a causa degli artefatti non è stato possibile confermare un evtl. scollamento del materiale di osteosintesi. La scintigrafia ossea poi eseguita il 14.10.2016 (referto della dr.ssa __________) ha mostrato segni compatibili con una mobilizzazione dei mezzi di stabilizzazione a livello lombosacrale.

Difficile ora valutare se i dolori lamentati dall'assicurata siano effettivamente dovuti ad un parziale scollamento delle viti a livello lombosacrale, ciò che non può però essere del tutto escluso. Ritengo assolutamente giustificata e sensata la proposta terapeutica dei colleghi di __________ di eseguire un'infiltrazione mirata delle faccette articolari per poter confermare l'evtl. origine dei dolori (non sono a conoscenza se questa infiltrazione sia eseguita ed in caso affermativo, se abbia avuto un effetto positivo sui dolori). Personalmente ho il forte sospetto che i dolori lamentati dall'assicurata siano riconducibili ad una sindrome del dolore cronico, come avevo d'altronde ipotizzato nella mia perizia. È chiaro che se si dovesse confermare un'instabilità del materiale dì osteosintesi bisognerà attentamente rivalutare con i neurochirurghi la necessità di reintervenire. Ciò avrebbe però a mio parere ben poche possibilità di migliorare sia i suoi cronici dolori che ancora più la sua capacità lavorativa (ho appena peritato una paziente che a causa del medesimo problema è già stata operata ben quattro volte e sta ora aspettando il quinto intervento con spondilodesi dell'intera colonna lombare, paziente che soffre di cronici dolori fibromialgici e che mai trarrà beneficio anche dall'ennesimo intervento previsto).

In ogni caso non sono in grado di esprimermi con certezza sull'influenza che un evtl. parziale scollamento del materiale di osteosintesi a livello lombosacrale possa avere sugli intensi dolori lamentati dall'assicurata. Desidero sottolineare come la TAC eseguita nel mese di aprile non aveva evidenziato alcuno sviluppo di una pseudoartrosi. Bisognerà ora attendere l'ulteriore valutazione neurochirurgica per potersi meglio esprimere sull'influsso della descritta problematica sui suoi dolori e sull'evtl conseguenza sia da un punto di vista terapeutico che (valutazione della sua residua capacità lavorativa).” (doc. X/1)

 

                                         L’assicurata ha quindi prodotto un ulteriore rapporto della __________ datato 8 novembre 2016 che ha riferito che radiologicamente non era stato possibile dimostrare la presenza di una pseudoartrosi, ma alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti adiacenti (doc. F). In proposito, il dr. __________ in data 1 dicembre 2016 ha osservato:

 

"  (…)

Gli esami recentemente fatti eseguire a __________ (SPECT-CT e nuova MRI della colonna lombare) non hanno potuto evidenziare chiari segni per lo sviluppo di una pseudoartrosi. Vengono comunque confermate delle alterazioni degenerative, già precedentemente descritte. Come avevo già riferito nella mia precedente lettera del 27.10.2016 ritengo sensato il tentativo terapeutico di eseguire delle infiltrazioni delle faccette articolari al fine di poter nel limite del possibile, confermare l'origine dei dolori. Da quanto risulta nella lettera del signor RA 1 del 14.11.2016 queste infiltrazioni sono state eseguite il 23.11.2016 presso I'OCL. Non sono a conoscenza dell'esito di queste infiltrazioni. Per poterne valutare l'effetto e riconsiderare il procedere terapeutico aspetterei il controllo previsto presso la __________.” (doc. XVI)

 

                                         La ricorrente ha quindi ulteriormente prodotto una lettera di fissazione di un consulto presso la __________ per il 25 gennaio 2017 e in seguito la convocazione degli stessi sanitari ad un intervento chirurgico (“Revisionsoperation L5/S1 bei Pseudoartrose”) previsto per il 30 marzo 2017 con l’obiettivo di “Entlastung der Nerven/Erweiterung Nervenkanal, Stabilisation (Versteifung)” (doc. G). Infine ha versato agli atti il rapporto operatorio dei sanitari della __________ in relazione all’intervento di spondilodesi di revisione L5/S1 effettuato il 31 marzo 2017 per la diagnosi di “Pseudoarthrose bei St. n interspinòser Dekompression L4/5 sowie Dekompression Spondylodese Tlif L5/Sl (30.04.2015)” e avente per oggetto “Revisionsspondylodese L5/Sl sowie Anlagerung von autologen Knochen und Knochenspanentnahme rechts”. Detti sanitari hanno ricordato come l’indicazione all’intervento fosse stata posta a seguito del progressivo aumento dei dolori lombari con irradiazioni alla gamba destra dopo l’operazione del 30 aprile 2015.

                                         L’amministrazione, sulla base del parere del SMR, ha chiesto il rinvio degli atti, in accoglimento del ricorso, considerata la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti (doc. XXIV).

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.8.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, nell’evadere la domanda di prestazioni presentata dalla richiedente nell’agosto 2014, si è sostanzialmente basata sulla documentazione medica agli atti, e in particolare sulle certificazioni del curante dr. __________, internista, per il quale, in relazione ai dolori lombari andava ammessa un’inabilità lavorativa totale dal marzo 2014 per le diagnosi di “stato dopo intervento neurochirurgico di decompressione interspinosa L4/L5, decompressione e spondilodesi L5-S1 (30 aprile 2015) su sindrome lombospondilogena per canale spinale stretto ed ED L4/L5” (doc. AI 14 e 44). È quindi stata eseguita una perizia reumatologica dal dr. __________, reumatologo. Nel referto peritale del 25 gennaio 2016 lo specialista, ammessa la presenza di una Sindrome cervico-vertebrale cronica su discopatie multisegmentali e di una Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica, ha rilevato che all’esame clinico effettuato era rilevabile una colonna vertebrale in asse, con movimenti dell'intera colonna ben conservati, leggermente dolenti in ogni direzione a livello lombare senza comunque evocare alcun dolore irradiante nelle braccia. Tutto ben considerato e ricordato come l’assicurata lamentasse già da molti anni dolori alla colonna vertebrale, sia a livello cervicale che lombare, che erano stati trattati ambulatorialmente e a livello stazionario (da ultimo con un intervento chirurgico nell’aprile 2015, senza tuttavia benefici concreti), il perito ha concluso per un’inabilità lavorativa almeno del 50% in professioni fisicamente medio-pesanti come quella da lei svolta quale ausiliaria di pulizia (mezza giornata Iavorativa) e del 80% in lavori fisicamente molto pesanti. Tuttavia, in professioni fisicamente leggere (tali da consentirle di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 10-15 minuti e che non richiedano particolari sollecitazioni per la schiena) l’assicurata era da considerare ancora abile al lavoro nella misura del 70%. Considerato come dette conclusioni siano state avallate e confermate anche dal medico SMR (cfr. rapporto finale del 3 febbraio 2016, doc. AI 53) l’amministrazione ha quindi concluso che dal 14 marzo 2014 doveva essere ammessa un’inabilità totale in ogni attività; per contro, dal gennaio 2016 andava ammessa una capacità del 50% nella precedente attività e del 70% in un lavoro leggero compatibile.

 

                                         Tali conclusioni sono contestate dalla ricorrente, la quale sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore anche dopo il 21 gennaio 2016.

 

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata - in concreto il 2 giugno 2016 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti in sede di ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce (anche) alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del provvedimento contestato.

 

                                         Al riguardo, viste le certificazioni 16 giugno 2016 del dr. __________ - che segnalava tra l’altro la presenza di una vite sulla colonna lombare debordante e presumibile causa dei forti dolori lombari (doc. C) -, le valutazioni dei sanitari della __________ del 29 giugno 2016 (doc. D), il referto relativo alla scintigrafia ossea eseguita il 14 ottobre 2016 (doc. E2) e quello della TAC del 6 ottobre 2016 (doc. E1), la presa di posizione della __________ del 8 novembre 2016 preannunciante una rivalutazione del caso (doc. F), così come infine lo scritto della medesima clinica del 27 gennaio 2017 (che comunicava la decisione di eseguire un nuovo intervento chirurgico, doc. G) e, soprattutto, il rapporto operatorio relativo all’intervento alla schiena eseguito alla __________ il 31 marzo 2017, certificante una totale inabilità lavorativa (doc. H; cfr. sopra consid. 2.6), appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato l’interessata fosse portatrice di problemi alla schiena, oltre eventualmente di natura psichica, potenzialmente idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura superiore a quanto concluso dall’amministrazione con la decisione censurata. Detta evoluzione appare verosimilmente antecedente alla decisione in esame e avrebbe pertanto dovuto essere convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto di ricorso.

                                         Si deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

                                         Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, nello scritto del 2 maggio 2017 (XXIV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere la natura esatta e le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa delle affezioni lamentate dall’assicurata.

 

                                         In proposito il medico SMR dr. __________ ha in effetti affermato il 24 aprile 2017 “in considerazione dell'avvenuto nuovo intervento l'assicurata presenta sicuramente una IL del 100% per qualsiasi attività dal 31.3.2017 fino a convalescenza terminata (almeno 6 mesi). In seguito sarà rivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica (problematica somatoforme) per definire l'esigibilità lavorativa residua. In occasione della perizia verrà pure chiarita l'evoluzione della CL residua dal momento della perizia dr. __________ fino all'intervento del 31.3.2017” (doc. 239).

 

                                         A prescindere dalla valutazione delle questioni ortopediche/ reumatologiche o neurologiche, richiamata la giurisprudenza menzionata sopra in materia di affezioni somatoformi (cfr. consid. 2.5), va detto che in concreto appare imprescindibile anche una valutazione di natura psichiatrica, ove altresì si osservi che già in occasione della perizia eseguita il 25 gennaio 2016 il dr. __________ avesse segnalato la presenza di “un’evidente cronicizzazione con probabile componente funzionale-somatoforme” (doc. AI 52). La necessità di indagare anche tale aspetto è del resto chiaramente stata indicata anche dal dr. __________ del SMR nella già menzionata Annotazione del 24 aprile 2017 (doc. AI 239).

                                         Di conseguenza, a ragione con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici (VI).

                                        

                                         Per quanto riguarda il periodo oggetto di riesame, con pertinenza l’assicurata fa valere che la stessa non potrà rigorosamente limitarsi al periodo successivo alla perizia del dr. __________, cfr. doc. C). Ricordato nuovamente come anche il dr. __________ avesse in sede peritale evidenziato la presenza di una tendenza somatoforme e, quindi, sintomi con rilevanza psichiatrica, da un lato, il fatto che la TAC del rachide lombare eseguita il 15 aprile 2016 (vale a dire solo 4 mesi dopo la perizia del dr. __________) avesse già rilevato la presenza di una vite sulla colonna lombare debordante - circostanza questa che in definitiva ha causato la necessità della revisione chirurgica eseguita il 31 marzo 2017 -, dall’altro, ritenuto inoltre come la ricorrente abbia sempre sostenuto di soffrire di un’importante sintomatologia dolorosa (verosimilmente ascrivibile anche all’anomalia della vite sulla colonna lombare; cfr. certificato del dr. __________ del 16 giugno 2016, doc. C) già prima e quindi ancora successivamente alla perizia del 25 gennaio 2016, e comunque in epoca precedente alla decisione qui contestata postulando chiarimenti al riguardo, sarà compito degli accertamenti che verranno predisposti stabilire l’evo-luzione della capacità lavorativa successivamente al marzo 2014, momento a partire dal quale incontestatamente la capacità lavorativa dell’assicurata ha subito un’ importante compromissione.

 

                                         Questa Corte ritiene quindi necessario esperire un accertamento pluridisciplinare, comprendente valutazioni di natura psichiatrica, reumatologica, e neurologica, eventualmente ortopedica, che valuti approfonditamente la situazione dell’assi-curata e la sua evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle diverse diagnosi poste, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

                                         In effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche le certificazioni del dr. __________ e dei sanitari della __________ non sono esaustive. Le stesse non si espri-mono in effetti con sufficiente chiarezza sul grado di inabilità lavorativa e sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa e sono quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguar-da i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).

                                         D’altro canto, sia altresì ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).

 

                               2.9.   Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                        

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico, eventualmente ortopedico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurata ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di ausiliaria di economia domestica ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita.

                                        

                             2.10.   Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

                                        

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                                         Inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un consulente, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §  La decisione è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8 e 2.9 e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti