statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 18 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
- con scritto 17 marzo 2014, in risposta alla richiesta di RI 1, formulata tramite l’avv. RA 1 e volta ad ottenere copia del rapporto dal SMR allestito nel-l’ambito della procedura avente ad oggetto la domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2012 (doc. B, F), l’Ufficio AI ha comunicato che “attualmente la pratica è in istruttoria, in particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione ed altri che dovranno ancora essere acquisiti. L’esame del rapporto da lei richiesto si inserisce nel più ampio contesto dell’intero incarto formato a suo nome. Allo stadio attuale tuttavia l’esame di quest’ultimo non le permetterebbe che una visione alquanto parziale della sua situazione. Occorre inoltre rilevare che di regola l’assicurato può formulare le proprie osservazioni in merito all’operato dell’assicurazione solo al termine della procedura. Le consigliamo pertanto di attendere sino all’emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria. A quel momento disporrà di un incarto completo, che le permetterà di esprimere le sue considerazioni circa la nostra valutazione in piena cognizione di causa. Siamo volentieri a disposizione qualora necessitasse di ulteriori ragguagli, mentre glia gradire i nostri migliori saluti” (doc. C);
- il 14 maggio 2014 l’avv. RA 1 con riferimento a suddetta richiesta ha sollecitato la trasmissione della documentazione concernente l’assicurato ed in particolare della ”perizia” SMR (doc. D);
- con scritto 20 maggio 2014 l’amministrazione ha ribadito che “attualmente la pratica è in istruttoria. In particolare vi sono al-cuni atti in fase di elaborazione ed altri che dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell’incarto allo stadio attuale non le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della situazione. Occorre inoltre rilevare che di regola l’assi-curato può formulare le proprie osservazioni in merito all’o-perato dell’assicurazione solo al termine della procedura. Le consigliamo pertanto di attendere sino all’emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria. A quel momento disporrà di un incarto completo, che le permetterà di esprimere le sue considerazioni circa la nostra valutazione in piena cognizione di causa. Siamo volentieri a disposizione qualora necessitasse di ulteriori ragguagli” (doc. E);
- nelle date 12 giugno e 11 settembre 2014 il legale dell’assi-curato ha nuovamente sollecitato l’invio della documentazione richiesta (doc. F, G);
- il 14 giugno 2016 l’avv. RA 1, oltre che chiedere all’am-ministrazione di voler sospendere l’accertamento in corso presso il CAP di __________, ha nuovamente postulato la trasmissione dell’incarto ed in particolare della perizia SAM nel frattempo allestita (doc. H);
- il 30 giugno 2016 il patrocinatore ha, tra l’altro, nuovamente fatto presente la necessità di poter visionare gli atti (in particolare dopo il previsto incontro presso gli uffici dell’ammini-strazione) (doc. i);
- con email del 12 luglio 2016 un consulente AI ha informato il legale dell’assicurato di aver inoltrato al segretario ispettore la richiesta del 14 giugno 2016 concernente la perizia SAM (doc. L);
- con scritto 12 luglio 2016 l’ispettore ha ribadito al patrocinatore dell’assicurato che “in merito alla sua richiesta, volta ad ottenere copia dell’incarto AI riguardante l’assicurato sopraccitato, osserviamo quanto segue. Attualmente la pratica è in i-struttoria. In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione, ed altri che dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell’incarto allo stadio attuale non le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della sua situazione. Occorre inoltre rilevare che di regola l’assicurato può formulare le proprie osservazioni in merito all’operato dell’assicurazione solo al termine della procedura. Le consigliamo pertanto di attendere sino all’emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria. A quel momento disporrà di un incarto completo, che le permetterà di esprimere le sue considerazioni circa la nostra valutazione in piena cognizione di causa” (doc. M);
- con il presente gravame, richiamate le norme e i principi che regolano l’istituto della denegata/ritardata giustizia ed evidenziato come malgrado le sue ripetute richieste non gli sia ancora stata data la possibilità di consultare gli atti, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato chiede che venga “accertata una denegata giustizia in relazione al fatto che l’Uf-ficio dell’Assicurazione invalidità, nonostante esplicite doman-de dell’assicurato, non abbia concesso all’assicurato di poter consultare e ricevere copia del suo incarto completo”;
- ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso è da inoltrare al com-petente Tribunale delle assicurazioni (artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA), entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della de-cisione che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
La decisione con la quale viene rifiutata la visione degli atti va emessa sotto forma di decisione incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 , ad art. 52 n. 29-30 e ad art. 60 n. 4; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). L’assicuratore può subordinare a una domanda scritta la consultazione degli atti (art. 8 cpv. 1 OPGA) e l’avente diritto può pretendere in ogni tempo la visione degli stessi (DTF 132 V 387 consid. 6.2; Müller, op. cit., n. 1461-1462 e Kieser, op. cit., ad art. 42 n. 14 e n. 27-31 e ad art 47 n. 21-25);
- giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e ivi riferimenti). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e ivi riferimenti);
- oggetto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia non possono essere questioni concernenti diritti o obblighi degli assicurati, ma soltanto la questione di sapere se da parte dell’autorità inferiore vi sia un ritardo ingiustificato nel rendere una decisione inerente a tali diritti o obblighi (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13, n. 7; Kieser, op. cit., ad art. 49 n. 2; SVR 2005 IV Nr. 26);
- nel caso in esame l’insorgente chiede che venga accertata una denegata giustizia per il fatto che l’Ufficio AI non gli ha concesso l’accesso agli atti. Egli configura quindi il rifiuto di accedere agli atti comunicatogli dall’amministrazione, in particolare l’accesso a determinati rapporti e perizie mediche, quale diniego di giustizia (cfr. anche il pto 3.2 delle motivazioni del gravame dove è precisato che “omettendo di consegnare e far consultare all’assicurato il suo incarto più completo, l’Ufficio AI ha quindi commesso un diniego di giustizia. Risulta infatti che l’assicurato ha più volte domandato di poter consultare e ricevere copia del suo incarto (cfr. tra gli altri doc.: B, D, F, G, H, I, L) e ciò senza riscontri positivi da parte dell’Ufficio AI (cfr. doc.: C, E, M). Tale modo di agire configura, come già visto sopra, una denegata/ritardata giustizia” (cfr. ricorso p. 5);
- in quanto censura il mancato riconoscimento da parte dell’Uf-ficio AI del diritto di consultare gli atti il ricorso per denegata giustizia s’appalesa irricevibile, lo stesso, come accennato, potendo avere per oggetto unicamente la questione del ritardo nell’emanazione di una decisione da parte dell’ammini-strazione. In tal caso con un ricorso per denegata giustizia deve essere chiesto all’autorità giudiziaria di accertare il diniego e di far ordine all’autorità inferiore di statuire in tempi brevi in merito ad una richiesta, ossia su determinati diritti o doveri. Ciò non corrisponde, come detto, al caso in esame, dove da parte dell’insorgente, rispettivamente del suo avvocato, non viene censurata la mancata emanazione di una decisione bensì viene esplicitamente contestato il rifiuto in quanto tale di accedere agli atti fatto a più riprese oggetto di comunicazione da parte dell’amministrazione;
- nella misura in cui, per ipotesi di lavoro, si dovesse considerare il gravame in oggetto siccome tempestivamente formulato contro il rifiuto in quanto tale di prendere visione degli atti comunicato dall’amministrazione da ultimo con scritto 12 luglio 2016 (cfr. le precedenti già citate comunicazioni sub doc. C, E, M) e ammesso quindi, sempre per ipotesi, che a tale scritto possa essere attribuita la natura di decisione impugnabile – il ricorso non meriterebbe sorte migliore;
- infatti, presupposto per un ricorso contro una decisione (di natura incidentale; cfr. sopra) con la quale viene rifiutato il diritto alla visione degli atti è l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile (DTF 138 V 271; Müller, op. cit., n. 2210; DTF 134 III 190 consid. 2.1, 133 V 645 consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art 56 n. 10, osserva in argomento che “(…) damit steht die Beschwerde bei prozess- und verfahrensleitenden Verfügungen nur offen, wenn andernfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil resultiert. Dabei genügt ein tatsächlicher Nachteil, welcher freilich dann nicht gegeben ist, wenn mit der Anfech-tung der Zwischenentscheids eine Verlänge-rung oder Verteuerung des Verfahrens vermieden werden soll (vgl. BGE 120 Ib 100). Ob ein entsprechender Nachteil gegeben ist, wird anhand verschiedener Kriterien beurteilt, wobei jenes Merkmal herangezogen wird, welches dem angefoch-tenen Entscheid am besten entspricht. Nach der Rechtspre-chung des Bundesgerichts kann ein solcher Nachteil auch gegeben sein, wenn er durch ein für die Partei günstiges Endurteil vollständig beseitigt würde (vgl. BGE 124 V 87; Zusammenfassung der weiteren Rechtsprechung bei SCARTAZZINI, 318 ff.). Bejaht wird ein solcher Nachteil etwa, wenn die Frage der Befangenheit der Sachverständigen Person umstritten ist (vgl. SVR 2001 IV Nr. 14; zur Notwendig-keit, bei entsprechenden Einwänden eine Verfügung zu erlas-sen, vgl ATSG-Kommentar, Art. 44 N 22), wenn es um die Abnahme eines gefährdeten Beweismittels geht (vgl. ZAK 1988 524) oder wenn die Gewährung der unentgeltlichen Vertretung strittig ist (vgl BGE 100 V 62 f.). Bei Sistierungs-verfügungen wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichts der nicht wieder gutzumachende Nachteil in der Regel verneint (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93, 1997 ALV Nr. 84)”;
- nel proprio gravame l’insorgente, rispettivamente il suo patrocinatore, non fornisce alcuna indicazione, neppure un indizio né tantomeno una prova circa l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile da lui subìto a dipendenza del mancato riconoscimento del diritto di accedere agli atti, in concreto prima dell’emanazione di un progetto di decisione (concernente il diritto a prestazioni) secondo la procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Al riguardo va evidenziato che, nel commento agli artt. 92 e 93 LTF che regolano le decisioni pregiudiziali e incidentali nella procedura di ricorso, circa la motivazione del danno irreparabile Donzallaz rileva che “(…) Savoir si un acte crée ou non un dommage irréparable est une question de droit qui doit être examinée d’office par le Tribunal fédéral au titre de conditions de recevabilité du recours. Selon la jurisprudence, il appartient pourtant au recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui ne fasse d’emblée aucun doute (…)” (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 92 e 93, n. 3335 p. 1241);
- come detto, nel caso in esame l’insorgente – seppur rappresentato da un avvocato – non si è minimamente confrontato (neppure nell’ambito delle sue già citate precedenti corrispondenze) con tale requisito nè ha invocato e tantomeno sostanziato l’esistenza di un danno irreparabile. Anche sotto questo profilo il gravame s’appalesa quindi irricevibile;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni