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Raccomandata |
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Incarto
n.
PC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 giugno 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è nata il __________ a __________
e si è trasferita in Svizzera, insieme ai genitori (RA 1e RA 1), a far tempo
dal 1° settembre 2007. Ella è affetta dalla nascita da "tetraparesi a
predominanza inferiore dopo prematurità (29 SDG) e asfissia perinatale,
microcefalia, disturbi della vista con strabismo e disturbi della rifrazione,
displasia dell'anca" (pag. 1-4, 8, 16, 33-38 incarto AI). L'8 maggio
2008 l'UAI ha riconosciuto la displegia spastica, di cui è affetta RI 1 (pag.
15-16 incarto AI), quale infermità congenita n. 390 (paralisi celebrale
congenita), assumendosi i costi di cura (provvedimenti sanitari) dall'entrata
in Svizzera sino al 28 febbraio 2019 (pag. 65-66 incarto AI). RI 1 è stata
messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato con
supplemento per cure intensive (pag. 106-109, 219, 288-291 incarto AI), nonché
dell'assunzione dei costi di fisioterapia (pag. 77-78, 150-151 incarto AI),
ergoterapia (pag. 79-80, 199-200 incarto AI) e ippoterapia ambulatoriale su
prescrizione medica (pag. 143-144 incarto AI) e dei provvedimenti sanitari per
la cura dell'infermità congenita n. 390 (pag. 68-69, 82-83, 115-116, 129-130,
132-133, 209-210, 217-218, 236-237, 269-270, 295-296, 353-354, 358-359 e
453-454 incarto AI).
1.2. Il 2 febbraio, 16 febbraio e
2 marzo 2011 RI 1 si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, dalla quale è
emerso un QI totale di 71, caratterizzato da un indice di performance
eccezionalmente basso (QI Performance = 53) e da un indice verbale nella norma
(QI Verbale = 95; 255-257 incarto AI).
1.3. Il 25 ottobre 2013 RA 1 e RA
1 hanno chiesto il riconoscimento di provvedimenti professionali in favore
della figlia RI 1.
1.4. Dopo aver acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - in particolare: il rapporto medico del 20 novembre 2013 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e omeopata (pag. 316-320 incarto AI), il rapporto finale del 17 gennaio 2014 del medico del SMR, dr. med. __________ (pag. 323-325 incarto AI), il verbale del colloquio del 18 giugno 2014 presso l'UAI tra l'assicurata, accompagnata dai suoi genitori, e la consulente AI (pag. 331-332 incarto AI), il contratto di tirocinio del 10 luglio 2014 (impiegata di commercio AFC formazione estesa, servizi & amministrazione) tra la FTIA - Federazione Ticinese Integrazione Andicap - e l'assicurata, rappresentata dal padre (pag. 333-335 incarto AI), la proposta di prima formazione professionale del 28 luglio 2014 della consulente AI (pag. 336-338 incarto AI) - con comunicazione del 6 agosto 2014 l'UAI ha rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale, assumendo i costi supplementari di una prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC), presso la FTIA di __________ dal 28 maggio 2014 al 24 agosto 2017, inclusi: 5 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI ed il trasporto tramite la Sezione Samaritani di __________ (__________per il giorni lavorativi e __________ per i giorni di scuola o di corsi interaziendali; pag. 339-340 incarto AI).
1.5. Interpellata dall'UAI in
merito all'andamento della formazione dell'assicurata (pag. 362 incarto AI), la
FTIA ha allestito i rapporti del 3 marzo 2015 (pag. 367-371 incarto AI) e del 13
agosto 2015 (pag. 401-401 incarto AI), sulla base dei quali, la consulente AI,
a fronte delle difficoltà incontrate dall'assicurata, nella proposta di prima
formazione professionale del 17 agosto 2015, ha richiesto, a complemento della
decisione, ulteriori 2h/settimana di sostegno scolastico fino a fine febbraio
(circa primo semestre), per un totale di 7h/settimana (pag. 405-407 incarto
AI). Con comunicazione del 26 agosto 2015 l'UAI ha rilasciato, a complemento
della comunicazione del 6 agosto 2014, la garanzia per il sostegno scolastico,
assumendo ulteriori 2 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la
tariffa AI per il periodo 1 settembre 2015-29 febbraio 2016 (pag. 408-409
incarto AI).
1.6. Dopo un incontro tenutosi
alla FTIA il 5 febbraio 2016 alla presenza dell'assicurata (e dei suoi
genitori), della responsabile della formazione e di una consulente AI e un consulente
IP (pag. 420 incarto AI), con lettera dell'8 febbraio 2016 il consulente IP ha
comunicato alla FTIA, con copia per conoscenza a RA 1, che, in considerazione
della bocciatura dell'assicurata al primo semestre del secondo anno di
apprendistato d'impiegata di commercio (AFC livello esteso) e il numero elevato
di insufficienze, non veniva ritenuto indicato un passaggio al livello B (Base)
a pochi mesi dall'esame finale ICA, motivo per il quale si interrompeva il
provvedimento di prima formazione professionale e si proponeva di effettuare un
accertamento, sempre alla FTIA, al fine di individuare le competenze e risorse
dell'assicurata per meglio definire un nuovo progetto professionale più
adeguato ai suoi bisogni e capacità (pag. 416 incarto AI).
1.7. Il
18 febbraio 2016 l'UAI ha inviato per raccomandata a RI 1 una diffida del
seguente tenore:
"Diffida
Egregio Signor __________,
con lettera del 6 agosto 2014 l'ufficio dell'assicurazione invalidità ha
ordinato a RI 1 di sottoporsi ad un provvedimento d'integrazione, ossia:
una prima formazione professionale, come impiegata di commercio, profilo esteso
(AFC) presso la FTIA di __________ dal 28.05.2014 al 24.08.2017.
Alla luce della bocciatura dell'assicurata al primo semestre del 2º anno di
apprendistato e il numero elevato di insufficienze, non riteniamo il passaggio
al livello B (Base) adeguato in quanto a nostro avviso non può essere portato a
termine positivamente in questo momento. Si ribadisce che impegno e buona
volontà di RI 1 non sono in discussione, ma che il percorso intrapreso non
rispetta i limiti funzionali già definiti a livello medico. Malgrado questo, si
è comunque fatto un tentativo in tal senso, altre deroghe non possono essere
concesse.
Si decide quindi d'interrompere il provvedimento per la prima formazione
professionale e si propone d'iniziare immediatamente un periodo di accertamento
presso la FTIA di __________, con l'obiettivo di valutare le potenzialità e i
limiti pratici dell'assicurata, al fine di ridefinire un progetto formativo
adeguato.
Si ricorda che se doveste decidere di far continuare a RI 1 la formazione
cercando individualmente un datore di lavoro disposto ad assumerla, l'Ufficio
dell'Assicurazione Invalidità non finanzierà tale progetto. Questo
comporterebbe l'interruzione del pagamento della retta della struttura (dunque
dovrebbe interrompere immediatamente la parte pratica alla FTIA) e delle spese
suppletive (ore di sostegno e trasferte).
Infine, si rende attenti che un eventuale rifiuto di quanto proposto, non dà
automaticamente diritto a riprendere il progetto di accertamento in caso di
ripensamento, che andrebbe rivalutato al momento di nuova richiesta di
prestazioni, con rispettive modalità e tempistiche (es. liste d'attesa delle
strutture).
Viene richiamato l'art. 21. cpv. 4 della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
"Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di
guadagno".
Intimiamo quindi che RI 1:
- Interrompa la formazione professionale intrapresa
- Inizi immediatamente un accertamento alla FTIA di __________.
Con la presente assegnamo un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se
I'assicurata intende sottoporsi al provvedimento ordinato, ritornando,
debitamente firmata, la dichiarazione allegata.
Se non intende sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato, deve
indicarci in modo esaustivo i motivi.
Trascorso infruttuoso il termine, emaneremo un progetto di decisione con le
sanzioni indicate nell'articolo 21 LPGA. (…)" (pag. 417-418 incarto
AI).
1.8. Il contratto di tirocinio è
stato sciolto il 7 marzo 2016 con effetto al 22 febbraio 2016 (pag. 422 incarto
AI).
1.9. Su
richiesta del 17 marzo 2016 del consulente IP (pag. 423 incarto AI), il 21
marzo 2016, l'UAI ha preavvisato l'interruzione con effetto immediato delle
prestazioni concesse tramite comunicazione del 6 agosto 2014, con progetto di
decisione del seguente tenore:
"Progetto di decisione:
Interruzione dei provvedimenti professionali
Egregio Signor __________,
ci riferiamo alla garanzia per provvedimenti professionali del 06.08.2014. (…).
l nostri accertamenti hanno rilevato quanto segue: dopo la bocciatura al primo
semestre del 2º anno di apprendistato in qualità d'impiegata di commercio (AFC,
livello esteso) presso la FTIA di __________, si è deciso d'interrompere il
percorso formativo intrapreso e di iniziare un periodo di accertamento presso
la stessa FTIA. Questa operazione avrebbe avuto lo scopo di valutare le reali
competenze e capacità di RI 1, al fine di proporre un percorso formativo
adeguato ai suoi limiti e alle sue risorse. Considerati i punti indicati, in
data 18.02.2016 il nostro Ufficio ha inviato una diffida con la quale si
intimava di: interrompere la formazione professionale in corso e iniziare
immediatamente un accertamento professionale presso la FTIA di __________
richiamando l'art. 21, cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:
"Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di
guadagno". Ad oggi questa richiesta è rimasta senza riscontro e ci risulta
che sua figlia non frequenta più la FTIA ma sta seguendo un percorso formativo
secondo iniziativa dei genitori. Decidiamo pertanto: le prestazioni concesse
tramite comunicazione del 06.08.2014 sono interrotte con effetto immediato. (…)"
(pag. 424-425 incarto AI).
Dopo aver ricevuto il rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata del 25 marzo 2016 della FTIA (pag. 426-430 incarto AI), l'UAI ha emesso il 2 maggio 2016 una decisione di interruzione immediata dei provvedimenti professionali, che, dopo aver preso atto delle tempestive osservazioni del 29 aprile 2016 dei genitori dell'assicurata pervenute il 2 maggio 2016 all'UAI (pag. 435, 438 e 443 incarto AI), è stata annullata con successiva comunicazione del 24 maggio 2016 per una rivalutazione del caso (pag. 442 incarto AI).
1.10. Il
22 giugno 2016 l'UAI ha emesso la seguente decisione:
"Nessuna garanzia per provvedimenti
professionali
Egregio Signor __________,
a seguito delle osservazioni ricevute in data 03.05.2016 contro il progetto di
decisione del 21.03.2016, abbiamo provveduto ad esaminare nuovamente il diritto
a provvedimenti professionali.
Nello specifico da parte vostra, veniva richiesta la presa a carico dei costi
di trasporto e di eventuali corsi di sostegno scolastico, necessari a RI 1 per
poter proseguire la formazione scelta. Come già comunicato nello scritto
dell'08.02.2016 e nella diffida del 19.02.2016, a causa del rendimento
scolastico dell'assicurata, la formazione quale impiegata di commercio profilo
Esteso (AFC) doveva essere interrotta e bisognava effettuare un accertamento al
fine di definire un nuovo progetto professionale più adeguato alle capacità ed
ai bisogni di RI 1. Tuttavia l'assicurata ha proseguito tale formazione presso
il Centro Professionale Commerciale di __________. Pertanto il 21.03.2016 è
stata emanata una decisione d'interruzione dei provvedimenti professionali. Non
essendo riconosciuto il percorso scolastico intrapreso, di conseguenza anche le
spese suppletive non possono essere prese a carico in quanto inerenti ad una
formazione da noi non riconosciuta. Queste spese potranno essere riconosciute
di nuovo nel caso in cui venisse accettata la proposta di accertamento del
05.02.2016 durante l'incontro alla FTIA di __________.
Pertanto questo riesame non ha permesso di rivedere la nostra precedente presa
di posizione. ll progetto del 21.03.2016 è quindi confermato.
Decidiamo pertanto: la richiesta di prestazione è respinta. (…)"
(pag. 448 e 452 incarto AI).
1.11. RI 1, rappresentata dai genitori, è insorta contro la predetta decisione, chiedendo il riesame del caso con assunzione da parte dell'UAI dei costi accessori cagionati dalla prima formazione, quindi delle lezioni di sostegno e delle spese di trasporto, con continuazione della formazione già iniziata con riferimento alla modalità base. Al gravame ha allegato la pagella scolastica riguardante l'anno 2015-2016, primo e secondo semestre del modulo base (doc. I, A1 e A2).
1.12. Con risposta di causa del 12 settembre 2016 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016, sulla scorta dell'annotazione del 23 agosto 2016 del capo servizio di integrazione, __________ (doc. IV 1).
1.13. In data 13 settembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, invitando nel contempo i genitori dell'assicurata a comunicare entro il medesimo termine una presa di posizione in merito alla risposta di causa e al doc. IV 1 (doc. V).
1.14. Dopo aver chiesto (doc. VI) e
ottenuto (doc. VII), una proroga dei suddetti termini, il 17 ottobre 2016 i
genitori di RI 1, rappresentati dall'avv. RA 2, hanno trasmesso al TCA, i
seguenti documenti riguardanti l'assicurata: la pagella scolastica dell'anno
2014-2015 del Centro professionale commerciale di __________ (doc. 1); la
pagella scolastica dell'anno 2015-2016 del Centro professionale commerciale di __________
(doc. 2); la dichiarazione del 29 ottobre 2016 di __________, __________
(azienda formatrice) sullo svolgimento dell'apprendistato del terzo anno (doc.
3); il rapporto del 4 luglio 2011 del dr. med. __________ dell'__________ (doc.
4); il comunicato del CSPO (ovvero del Centro svizzero di servizio Formazione
professionale, l'orientamento professionale, universitario e di carriera, __________)
"Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione
professionale: Rapporto", edizione agosto 2013 (doc. 5); promemoria 213
"Compensazione degli svantaggi", edizione gennaio 2016 (doc. 6) e le
considerazioni dei genitori della ricorrente sulla risposta del 12 settembre
2016 dell'UAI (doc. 7).
Sulla scorta della precitata documentazione, il patrocinatore della ricorrente
ha sottolineato come la valutazione dell'attività svolta dall'apprendista (al
terzo anno di formazione) da parte dell'azienda formatrice fosse
sostanzialmente positiva, puntualizzando in particolare che "se la
formazione si svolge in un ambiente adeguato, comprensivo e stimolante, i
risultati si possono ottenere, non mancando la buona volontà e la capacità di
base" della sua assistita "di poter raggiungere gli obiettivi
minimi di una formazione di base nel campo commerciale" (doc. 1-3). Il
rappresentante dell'insorgente ha precisato inoltre che la sua assistita è
affetta da "tetraparesi/displegia spastica/parto prematuro"
con conseguenti problemi solo al ginocchio e al piede (arti inferiori) e non
alle braccia o alle mani (doc. 4). Il legale dell'assicurata ha ritenuto pure
che "(…) Importanti, anche per giudicare il caso qui in esame, sono le
misure che prevedono un prolungamento del tempo di apprendimento. Una
lentezza nell'apprendere non può (…) essere adottato come criterio per negare
una misura professionale, sia nell'ambito della LFPr, sia nell'ambito della
legislazione sull'assicurazione invalidità. Le norme della legge sulla
formazione professionale e della legge sull'assicurazione invalidità vanno
quindi interpretate in maniera armoniosa e coordinata, avuto riguardo
alle norme costituzionali che pongono il divieto di discriminazione (aspetto
negativo) e stabiliscono l'uguaglianza giuridica e promuovono le pari
opportunità (aspetto positivo) (interpretazione conforme alla costituzione)"
(doc. 5 e 6) (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice). L'avvocato della
ricorrente ha sostenuto altresì che il percorso formativo della sua assistita
"non è stato facilitato, anzi è stato reso più difficile da quanto
imposto" le "(poche ore di pratica, ecc.). La esigenza del
prolungamento adeguato del tempo di formazione e la tolleranza sulla necessità
di concedere più tempo per svolgere la formazione scolastica e pratica sono
stati considerati in modo insufficiente (se non ignorati) dall'Ufficio AI e
dagli organi della formazione professionale" (doc. 7).
Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto "Se
necessario, valutazione peritale neutra presso l'azienda di tirocinio (__________,
__________, __________) sulle attività di formazione pratica svolte dalla
ricorrente e sulle eventuali difficoltà riscontrate."
(doc. VIII; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).
1.15. In data 18 ottobre 2016 il TCA
ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. VIII e allegati B1-7 (doc. IX).
1.16. Con osservazioni del 25
ottobre 2016 (doc. X), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016,
sulla scorta dell'annotazione del 21 ottobre 2016 del capo servizio di
integrazione, __________ (doc. X 1).
1.17. Il doc. X e X1 sono stati
inviati al rappresentante della ricorrente per conoscenza, con facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte in merito entro un termine di 10
giorni (doc. XI).
1.18. In data 21 novembre 2016 il
patrocinatore dell'insorgente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti
(in particolare, sul fatto che, per un verso, i documenti medici e la
valutazione cognitiva su cui si è basata l'UAI non sono molto recenti, per altro
verso, la FTIA sarebbe "parte in causa" avendo un certo interesse che
il percorso formativo avvenga suo tramite e, per altro verso ancora, la sua
assistita riuscirebbe a compensare certe sue mancanze legate alla sua malattia,
con altre qualità umane e di impegno che le permettono, in un ambiente lavorativo
adeguato - come quello ove attualmente è in formazione - di raggiungere gli
obiettivi di formazione legati all'apprendistato scelto), nelle proprie tesi e
domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie asserzioni
il rappresentante della ricorrente ha prodotto la valutazione del 7 novembre
2016 del profitto a metà del primo semestre rilasciato dalla Scuola
professionale commerciale di __________ (doc. 8), la valutazione pratica
(modulo UP) del 31 maggio 2016 dell'azienda formatrice __________ di __________
(precedente azienda) (doc. 9), il rapporto di formazione (modulo SAL) del 25
ottobre 2015 dell'azienda formatrice __________ (doc. 10) e il lavoro di
contabilità del 24 ottobre 2016 (doc. 11).
1.19. In data 22 novembre 2016 il
TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. XIV e allegati B8-11 (doc. XV).
1.20. Con osservazioni del 1°
dicembre 2016 (doc. XVI), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016.
Il doc. XVI è stato inviato al rappresentante della ricorrente per conoscenza
(doc. XVII).
1.21. In data 27 marzo 2017 il TCA
ha richiesto al patrocinatore dell'assicurata una "copia della pagella
relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio,
profilo base) come pure di eventuale corrispondenza del direttore del Centro
professionale commerciale di __________ in merito all'andamento scolastico
della sua assistita" (doc. XVIII).
1.22. In data 1° aprile 2017 il
rappresentante dell'insorgente ha dato seguito alla precitata richiesta, versando
agli atti la pagella del 23 gennaio 2017 della sua cliente (doc. B 12),
ribadendo che - a fronte di una media complessiva lusinghiera (4.7) e nessuna
insufficienza (nota più bassa in contabilità: 4) - "non vi dovrebbe
essere alcun dubbio sulla capacità e l'impegno dell'apprendista qui ricorrente
di poter concludere con pieno successo l'anno scolastico e formativo e ottenere
infine la qualifica professionale finale quale impiegata di commercio, come da
scelta formativa operata con i suoi genitori". Nella medesima
occasione l'avv. RA 2 si è pure riservato "di produrre la nota
professionale per il patrocinio nella presente procedura di ricorso, per un
corretto calcolo delle spese ripetibili nell'eventualità dell'accoglimento del
ricorso" (doc. XIX).
1.23. In data 3 aprile 2017 il TCA
ha assegnato all'UAI un termine scadente il 12 aprile 2017 per presentare
osservazioni scritte in merito al doc. XIX e allegato B 12 (doc. XX).
1.24. Con osservazioni del 10 aprile
2017 (doc. XXI), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, confermando
la correttezza della decisione del 22 giugno 2016, a fronte di una prima
formazione proseguita dall'assicurata inidonea, in particolare evidenziando
che, in base al formulario del datore di lavoro del 7 marzo 2017 allegato
(465), le uniche attività che l'assicurata poteva svolgere "sono
tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di dati
nella banca è il migliore. (…) lo stipendio versato non corrisponde
all'effettivo rendimento dell'assicurata".
1.25. In data 11 aprile 2017 il TCA
ha assegnato al legale della ricorrente un termine scadente il 24 aprile 2017
per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XXI e allegato 465 (doc.
XXII).
1.26. In data 24 aprile 2017 il
rappresentante dell'insorgente - dopo aver preliminarmente rilevato che i
genitori della ricorrente "erano completamente all'oscuro" del
questionario del datore di lavoro del 7 marzo 2017 (465) e puntualizzato che
"non si ritiene corretto che in corso di procedura di ricorso l'Ufficio
AI faccia compilare un questionario all'azienda formatrice, senza passare per
la procedura probatoria da attuare dal Tribunale cantonale delle assicurazioni,
per poi utilizzare questo questionario per controbattere alle prove prodotte
dalla qui ricorrente su richiesta del Tribunale" - ha ribadito la
richiesta di accoglimento del ricorso (ed, in particolare, il riconoscimento in
favore della sua assistita delle "spese di trasporto fino all'azienda
di formazione e altre misure di sostegno per la formazione nell'azienda
formatrice scelta", ovvero nella __________ di __________) con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. XXIII).
1.27. In data 25 aprile 2017 il TCA
ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. XXIII ed, in particolare, al fatto che nella pagella del
27 gennaio 2017 (doc. B 12), ove l'assicurata aveva riportato una media finale
di 4.7, non figuravano più le aree di "ICA" e di "approfondire
e collegare" e non era neppure riportata alcuna valutazione da ricondurre
alla dicitura "Lavoro autonomo (LA)" (doc. XXIV).
1.28. Con osservazioni del 10 maggio
2017 (doc. XXV), l’UAI - dopo aver osservato che per le questioni concernenti
la formazione scolastica dell'assicurata risultava opportuno rivolgersi
direttamente al direttore del CPC, visto che l'amministrazione non aveva
contatti diretti con la scuola e gli insegnanti, né aveva aggiornamenti sulla
situazione scolastica dell'assicurata, non avendo più riconosciuto la prima
formazione quale adeguata - ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, a
fronte di una prima formazione proseguita dall'assicurata considerata inidonea,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016
(doc. XXV e XXV+1).
1.29. In data 16 maggio 2017 il TCA
ha assegnato al legale della ricorrente un termine scadente il 29 maggio 2017
per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XXV e XXV+1. Nella
medesima occasione ha pure informato il patrocinatore dell'insorgente che
"considerato il contenuto dello scritto del 10 maggio 2017 dell'UAI, il
TCA prenderà contatto, scaduto il termine anzidetto, con il direttore del
Centro professionale commerciale di __________ " (doc. XXVI).
1.30. In data 29 aprile 2017 il
rappresentante della ricorrente - dopo
aver chiesto al TCA di prendere contatto con il direttore del CPC di __________
dopo la consegna, il 29 giugno 2017, dei risultati (AFC) degli esami finali del
terzo anno che la sua assistita avrebbe sostenuto a metà giugno - ha ribadito
la richiesta di accoglimento del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XXVII).
1.31. l doc. XXVI e XXVII sono stati
inviati all'UAI per conoscenza, con facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. XXVIII).
1.32. In data 26 giugno 2017 il TCA
ha preso contatto con il direttore del CPC di __________, assegnandogli un
termine sino al 10 luglio 2017, per illustrare sostanzialmente l'andamento
scolastico della ricorrente durante gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017,
con particolare attenzione alle eventuali difficoltà da lei incontrate, al loro
superamento e/o mancato superamento ed alle relative conseguenze (doc. XXIX).
1.33. Con scritto del 27 giugno 2017 (doc. XXX 1-7), il direttore del CPC ha osservato che l'assicurata "ha avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia, ha incontrato difficoltà. Come si può vedere dal Certificato delle note (allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (…) nell'esame ha ottenuto la nota "3.0". (…). Segnalo che tutti i risultati delle procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del 4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (…)".
1.34. In data 30 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine sino al 12 luglio 2017 per presentare osservazioni scritte ai doc. XXIX e XXX+1-7 (doc. XXXI).
1.35. In data 8 luglio 2017 il
rappresentante della ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento del
ricorso (e, quindi, il "riconoscimento delle spese di trasporto fino
all'azienda di formazione e delle altre misure di sostegno per la formazione
nell'azienda formatrice scelta") con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XXXII).
1.36. Con osservazioni dell'11 luglio 2017 (doc. XXXIII), l’UAI - dopo aver osservato di aver "preso atto dei chiarimenti espressi dal direttore del Centro professionale commerciale (…), a conferma delle difficoltà incontrate da RI 1 in merito al percorso formativo scelto, al fatto che senza l'aiuto della Commissione l'assicurata non avrebbe ottenuto l'attestato federale di capacità (AFC)" - ha ribadito l'inidoneità del progetto formativo seguito dalla ricorrente e, quindi, la richiesta di reiezione del gravame, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a giusta ragione l'UAI ha ordinato l'interruzione delle
prima formazione professionale della ricorrente oppure se l'assicurata aveva
diritto alle prestazioni della LAI fino alla conclusione della stessa.
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità
incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle
loro attitudini.
È considerato prima
formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche
l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università,
dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la
preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in
laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:
" 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.
4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.
5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.
6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90
capoverso 4
lettere a e b;
b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a
concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv. 4
lettera c.”
2.3. I marginali no. 3001, 3003, 3004, 3010-3012, 3020-3025 e 3040 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2016, prevedono quanto segue:
"3a Parte: Prima formazione professionale
(art. 16 LAI)
1. Concetto
3001 È considerato prima formazione professionale il promovimento professionale mirato e pianificato, messo in atto dopo la conclusione della formazione scolastica e dopo la scelta della professione e che ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (RCC 1982 pag. 470). Si ritiene conclusa la formazione scolastica quando sono adempite chiaramente le condizioni di base personali e scolastiche per attuare la prima formazione professionale.
(…)
1.1 Delimitazioni
1.1.1 Rispetto alla scuola
3003 I provvedimenti scolastici devono essere conclusi. La scelta della professione deve essere stata effettuata e i provvedimenti previsti devono essere formulati come parte integrante dell’obiettivo professionale (RCC 1981 pag. 461). I provvedimenti preliminari sono considerati secondo l’articolo 16 LAI se dopo la scelta di una professione diventano necessari come preparazione mirata a una formazione professionale vera e propria. Non rientrano nella prima formazione professionale gli anni intermedi che servono ad acquisire la maturità per scegliere una professione, a trovare una professione, a colmare lacune scolastiche, alla maturazione personale ed al promovimento del comportamento lavorativo (VSI 2002 pag. 178).
1.1.2 Rispetto all’orientamento professionale
3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini
professionali,
come i periodi di prova, si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003).
(…)
2. Condizioni
3010 Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativamente:
- l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella
formazione professionale e gli causa notevoli spese;
- l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente
e soggettivamente in grado di assolvere con successo i provvedimenti di
formazione professionale;
- la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità
dell’assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l’integrazione nel
mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una
formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa
sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È considerata tale una
prestazione lavorativa retribuita con al-meno 2.55 franchi all’ora (VSI 2000
pag. 190).
3. Diritto e generi di formazione
3.1 Prima formazione professionale
(art. 16 cpv. 1 LAI)
3.1.1 Diritto
3011 Hanno diritto alla prima
formazione professionale gli assicurati che
- non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere
del danno alla salute;
- a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima
formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un
reddito superiore al 30 per cento dell’indennità giornaliera massima (art. 6
cpv. 2 OAI e contrario);
- a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione
professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.
3.1.2 Generi di formazione
3012 La prima formazione professionale comprende:
- lo svolgimento di una formazione professionale di
base giusta l’articolo 17 LFPr (formazione professionale con AFC, certificato
federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto
cantonale [modello utilizzabile al più tardi fino al 2016]);
- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola
di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di
una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di
un’università;
- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag.
460).
(…)
4. Durata della formazione
4.1 In generale
3020 In linea di principio vi deve essere un
rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico
del provvedimento (RCC 1972 pag. 64).
Le formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono
superare in generale la durata ordinaria della formazione.
La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione
professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità
cantonali competenti.
La durata di una formazione non soggetta alla legge sulla formazione
professionale deve essere in generale equivalente a quella solitamente prevista
per le persone non invalide.
Gli avviamenti professionali AI e le formazioni pratiche INSOS saranno concessi
per un anno e potranno essere prolungati di un altro anno se dalla valutazione
condotta in collaborazione con l’assicurato e l’azienda formatrice risulterà
che l’assicurato ha buone prospettive di svolgere in futuro un’attività
lucrativa che si rifletta sulla rendita. Il prolungamento potrà essere concesso
anche se ci si può attendere l’integrazione nel mercato del lavoro primario,
sebbene questo non si rifletterà subito sulla rendita.
4.2 Casi speciali
3021 In casi eccezionali
può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della
formazione più lunga. Ad esempio quando:
- a causa dell’invalidità un assicurato necessita di più tempo di una persona
non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
- grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del
livello di formazione (ad es. passaggio da una formazione con certificato
federale di formazione pra-tica [CFP] a una con attestato federale di capacità
[AFC]).
5. Entità delle prestazioni
5.1 In generale
3022 Per determinare le spese suppletive dovute all’invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro). Se per raggiungere l’obiettivo della formazione nel mercato del lavoro primario è necessario l’intervento di un coach, l’ufficio le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito dall’AI.
3023 Per il diritto alle prestazioni dell’AI, le spese suppletive che l’assicurato deve sostenere a causa del danno alla salute devono essere rilevanti, pari almeno a 400 franchi all’anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua.
3024 Le spese di vitto a alloggio fuori domicilio, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se sono determinate dall’invalidità. Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori domicilio.
3025 Nella prima
formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento di
integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di
formazione, ma non per l’obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456).
(…)
6. Spese computabili
(art. 5 cpv. 4 e 5 e art. 5bis cpv. 3 OAI)
6.1 In generale
3040 Sono ritenute computabili le
spese direttamente connesse al proseguimento dell’obiettivo professionale
adeguato e neces-sariamente determinate dall’attuazione semplice e adeguata
della formazione. (…)"
2.4. La lettera circolare AI n. 299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa dall'UFAS (come si vedrà meglio in seguito al presente considerando), prevedeva quanto segue:
"Avviamento professionale AI/formazione pratica INSOS
L’avviamento professionale AI (compresa la formazione
pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti casi, al termine dei due anni
l’integrazione degli assicurati non raggiunge un livello che influisce
sull’ammontare della rendita. Per garantire un impiego più efficace dei mezzi
finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli assicurati dovranno
essere valutati periodicamente caso per caso.
Questo significa concretamente che l’avviamento professionale (compresa la
formazione pratica INSOS) sarà d’ora in poi concesso indistintamente per un
anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all’azienda
formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di
raggiungere una capacità al guadagno influente sull’ammontare della rendita, la
formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione
potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l’integrazione nel mercato del
lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno
ripercussioni sulla rendita.
Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti
d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese
supplementari per la prima formazione professionale dovute all’invalidità
sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l’assicurato
conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà
mantenuta anche in futuro.
La nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già
concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono
quindi né revocabili né modificabili."
Al riguardo il Tribunale federale, in una recentissima sentenza (STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), sulla base di una perizia giuridica effettuata il 14 settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile (consid. 5). In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che la risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla leggera (consid. 6.5).
Preso atto della precitata sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto immediato la lettera circolare in questione e di modificare la marginale 3020 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP).
2.5. Nella Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2017 sono state modificate le marginali no. 3004 (modifica: spostamento del disciplinamento degli stage di orientamento ai N. 2003 segg.), 3012 (modifica: precisazione linguistica) e 3020 (modifica: precisazione di contenuto e aggiunta della sentenza del TF del 23.11.2016, 9C_837/2015), segnatamente come segue:
"3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini
1/17 professionali si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003).
3012 La prima formazione professionale comprende:
1/17 - lo svolgimento di una formazione professionale di
base giusta l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o
certificato federale di formazione pratica [CFP]);
- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola
di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di
una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di
un’università;
- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag.
460).
3020 In linea di principio vi deve essere un rapporto
1/17 ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le
formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in generale la durata ordinaria della formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti."
2.6. Nella già citata STF
9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), l'Alta Corte ha
ribadito, al consid. 2.3, che: "Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die
erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art.
8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten
Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der
Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt
des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter
Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des
Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten
Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier
Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle
und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein
bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss
gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich
von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in
einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten
Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen
auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8
IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art.
1-27bis IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA
BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128
ff.)" (n.d.r.: solo il
corsivo è della redattrice).
Da ultimo, come rammenta il TF nella sentenza
8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona
assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo
scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le
circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una
reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci
un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura
reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con
riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05
dell'8 novembre 2006).
2.7. Nel caso di specie l'insorgente è affetta dalla malattia congenita n. 390 dell'OIC, ossia da una paralisi cerebrale congenita che le ha provocato una tetraparesi a predominanza inferiore.
La ricorrente è stata messa al beneficio, da parte dell'UAI, oltre che di
provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita di cui è affetta,
anche di fiosioterapia, ergoterapia e ippoterapia come pure di un AGI di grado
elevato con supplemento per cure intensive di 4 ore. Ciò per aiutarla nelle
attività della vita quotidiana e nell'inserimento sociale.
Il 25 ottobre 2013 la ricorrente ha postulato, per il tramite dei suoi
genitori, il riconoscimento di provvedimenti professionali.
Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente il 2 febbraio, 16 febbraio e 2
marzo 2011, allorquando frequentava la prima media nella sede di __________ 2
ed era seguita per un'ora dalla docente di sostegno pedagogico, su richiesta di
quest'ultima, si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, al fine di poter
valutare quale fosse il tipo di intervento più adeguato da parte del Servizio
di Sostegno Pedagogico, dalla quale è emerso quanto segue:
"Aspetti
relazionali e comportamentali
RI
1 appare una ragazzina gentile, timida ma socievole, e presenta un
comportamento adeguato durante tutta la valutazione. La relazione con
l'esaminatrice si instaura facilmente e la comunicazione risulta da subito
fluida e piacevole. Mostra una buona tolleranza alla frustrazione, è tenace
davanti alle difficoltà che incontra, rispetta le mie consegne alla lettera
mostrando di impegnarsi a fondo nei compiti che le presento. RI 1 è molto
attenta a non sbagliare, di conseguenza molto lenta; anche quando sollecitata a
velocizzare il lavoro, il suo ritmo rimane basso (QDF Velocità di elaborazione
= 62). Questa particolarità compromette i punteggi in alcuni subtests della
batteria che implicano la misurazione del tempo: pur risultando corretta nelle risposte,
queste sopraggiungono in un tempo superiore alla tolleranza del test
(Ragionamento aritmetico, Riordinamento di storie) .
(…)
Funzionamento cognitivo
RI 1 è molto attenta all'espressione verbale, ha un vocabolario ampio (Vocabolario=11)
e nell'esprimersi utilizza dei termini ricercati, non necessariamente di uso comune.
(…) Nell'ambito verbale si denotano tuttavia due prove che risultano sotto la
media: Ragionamento aritmetico (pp 5) e Comprensione (pp 7), in cui si tratta
di capire ed elaborare delle consegne piuttosto lunghe e complesse. La prima di
queste prove implica inoltre la capacità di tenere operanti degli stimoli di
tipo numerico attuando calcoli a livello mentale, mentre la seconda si
riferisce alle capacità di adattamento sociale. Il tipo di pensiero utilizzato
da RI 1 risulta essere nella maggior parte dei casi quello astratto, con delle
buone competenze a questo livello (Somiglianze = 11, Vocabolario). La strategia
di problem-solving, nei compiti di Storie figurate (pp 6) e Disegno con i cubi,
(…) è pianificata.
Le competenze di organizzazione percettiva e di elaborazione visuo-spaziale di RI
1 sono molto scarse. In particolare, nella prova di Disegno con i cubi (pp 4), nella
quale è implicata la flessibilità mentale e la rappresentazione spaziale, in Ricostruzione
degli oggetti (pp 1) in cui bisogna organizzare dei dati visivi in un insieme,
nell'analisi di stimoli visivi (Cifrario=1) e nella capacità di pianificazione
a livello visivo (Labirinti=2) RI 1 si trova particolarmente in difficoltà. La
memoria a breve termine nella sua componente uditiva risulta nella media
(Memoria di cifre=9); (…). La componente visiva della memoria a breve termine
sembra invece porre più problemi a RI 1, come si può dedurre dal controllo
sistematico della chiave in ogni item del subtest Cifrario (pp 1). (…). Per
quanto riguarda le competenze mnemoniche a lungo termine, come si può dedurre
dal subtest Informazione (pp=11), sembrano mantenute. Per quanto riguarda
l'ambito attentivo e della concentrazione, sembrano esserci delle capacità ai
limiti inferiori della norma a questo livello (QDF Libertà della
distraibilità=81). Il tempo di latenza nel dare le risposte è solitamente
piuttosto lungo; molte volte la risposta risulta poi corretta, ma esposta con
un tempo di latenza ben più lungo della norma (vedi Ragionamento aritmetico).
Sintesi e conclusioni
Si evidenzia un funzionamento cognitivo globale scarso (QI Totale = 71),
caratterizzato da un indice di performance eccezionalmente basso (QI
Performance = 53) e da un indice verbale però nella norma (QI Verbale = 95). Il
profilo di RI 1 si presenta piuttosto eterogeneo: presenta vari punti forti
(Somiglianze, Vocabolario) e punti deboli (Cifrario, Ricostruzione di oggetti,
Labirinti), e una differenza statisticamente significativa tra QI verbale e QI
di perfomance, così come tra molti dei quozienti di deviazione fattoriale
(QDFCV>QDFOP, QDFCV>QDFLD, QDFCV>QDFVE,QDFOP<QDFLD). La disarmonia
evolutiva emersa dal profilo, dovuta certamente in parte al deficit motorio,
evidenzia anche un'interferenza emotiva agli apprendimenti. RI 1 ha investito
molto nell'ambito verbale (da considerare il punteggio 11 nel subtest
Somiglianze, solitamente ben correlato con un fattore generale di
intelligenza), disinvestendo l'area percettiva. Le competenze visuospaziali
sono probabilmente influenzate dalle difficoltà motorie della ragazzina, per la
quale la rappresentazione dello spazio, così come l'organizzazione, risultano
difficili. Il quadro cognitivo si sintetizza quindi particolarmente in:
* competenze in ambito verbale nella norma;
* grandi difficoltà nel dominio visuopercettivo e spaziale. (…)" (pag. 255-257 incarto AI)
Nel rapporto finale del 17
gennaio 2014 il medico del SMR, dr. med. __________, dopo aver fatto un breve riassunto
della situazione medica ed aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di "asfissia perinatale con residua tetra paresi spastica,
assicurata in sedia a rotelle, disturbi della vista con strabismo e disturbi
della rifrazione, funzionamento cognitivo globale scarso con QI totale di 71
(performance 53, QI verbale normale con 95)" come pure le limitazioni
funzionali necessarie per l'integrazione professionale (alternanza della
postura al bisogno, difficoltà nello svolgere lavori di precisione, necessità
di pause supplementari, impossibilità di alzare le braccia sopra l'orizzontale,
manualità compromessa, lenta), a fronte dell'assenza di terapie in grado di
migliorare verosimilmente la capacità lavorativa, ha concluso come segue: "Assicurato
con danno alla salute congenito con prognosi stazionaria. In considerazione dei
limiti fisici e psichici una prima formazione potrà solo essere svolta in
ambiente protetto. La futura CL sul mercato del lavoro sarà pure molto
compromessa" (pag. 323-325 incarto AI).
Il 18 giugno 2014
l'assicurata ha conseguito il certificato di licenza dalla scuola media con una
media delle note (italiano 5, tedesco 4.5, inglese 4.5, storia e civica 4.5,
geografia 3, matematica 4, scienze naturali 4, educazione musicale 5.5,
educazione fisica NA ovvero non assegnata per esonero) di 4.38 (oltre a storia
delle religioni 5.5 e comportamento 5.5; francese esonerata; pag. 330 incarto
AI).
In medesima data l'insorgente e i suoi genitori si sono recati all'UAI in quanto,
già chiarito con la propria consulente AI il progetto di formazione in ambito
commerciale presso la FTIA, andava ancora discusso il tipo di profilo
formativo. Dal relativo rapporto del 20 giugno 2014 della consulente AI, __________,
emerge quanto segue: " (…) Ad un incontro avuto con i docenti e la famiglia
durante la seconda parte dell'anno scolastico, RI 1 era apparsa piuttosto in
difficoltà: è stato richiesto l'esonero dal francese per non doverle assegnare
una nota che sarebbe risultata insufficiente ed è stato fatto un passaggio di
livello attitudinale (dal A al B) a tedesco; anche in matematica ha fatto il
Iivello B. La pagella che porta con sé oggi mostra comunque una media globale
del 4.38 con un'unica insufficienza in geografia (3). l genitori e RI 1 stessa
sono convinti che sia in grado di svolgere un apprendistato triennale di
impiegata di commercio di tipo esteso. Si è cercato di far riflettere la
famiglia sul fatto che un apprendistato biennale sarebbe probabilmente
risultato più adatto alla situazione di RI 1, che appare molto fragile
soprattutto a livello fisico. Ciò nonostante sono molto determinati nel poter
ambire al progetto che sembra maggiormente spendibile in un futuro mondo
lavorativo. Tutto sommato, non mi sento di escludere che possa farcela a fare
un percorso triennale e le note ricevute a scuola sono comunque piuttosto incoraggianti.
RI 1 inoltre sostiene che nelle situazioni in generale in cui si è sentita troppo
aiutata o se gli obiettivi sono troppo bassi, lei si demotiva e non investe
quello che potrebbe. E quindi convinta che con un obiettivo di una formazione
triennale riuscirà ad attivare le risorse, mentre se dovesse svolgere un
biennale, si ritroverebbe ostacolata dalla sua stessa demotivazione.
Sembrerebbe inoltre, sempre a detta della famiglia, che nell'ultimo periodo,
motivata dalla prospettiva dello studio dopo la scuola media, si sia messa ad
utilizzare anche la mano destra (prima usava solo la sinistra), per imparare a fare
gli esercizi di dattilografia. Alla luce di queste considerazioni, concordiamo
un incontro all'inizio del mese di luglio con la famiglia presso la FTIA, in
presenza del sig. __________ della __________ al fine di stabilire tutte le
misure pratiche da mettere in atto per far sì che tale formazione abbia
successo (organizzazione trasporti, vitto, sostegno scolastico, ...) (…)"
(pag. 331-332 incarto AI).
Su mandato dell'UAI, il 10 luglio 2014 la FTIA ha stipulato con l'assicurata,
rappresentata dal padre, un contratto di tirocinio, quale impiegata di
commercio AFC formazione estesa, servizi & amministrazione, per il periodo
25 agosto 2014-24 agosto 2017; era previsto che esso rimaneva in vigore "finché
sussistono i relativi provvedimenti professionali" (pag. 333-335
incarto AI).
Il 28 luglio 2014 la consulente AI, __________, nella proposta di prima
formazione professionale, ha quindi chiesto di riconoscere della formazione di
impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) e di porre il mandato in
sorveglianza (pag. 336-338 incarto AI).
Il 6 agosto 2014 l'UAI ha pertanto rilasciato la garanzia per la prima
formazione professionale, assumendo i costi supplementari di una prima
formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC),
presso la FTIA di __________ dal 28 maggio 2014 al 24 agosto 2017, inclusi: 5
ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI ed il
trasporto tramite la Sezione Samaritani di __________ (__________per il giorni
lavorativi e __________ per i giorni di scuola o di corsi interaziendali; pag. 339-340
incarto AI).
Il 27 gennaio 2015 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre
dell'anno scolastico 2014-2015 con una media complessiva delle note di 4
e segnatamente:
Condotta 6
Applicazione 5.5
Informazione, comunicazione e amministrazione 3.0
Trattamento testi 2.5
Informatica 3.5
Economia e società 3.5
Contabilità 2.0
Economia aziendale 4.5
Diritto e Civica 3.5
Lingua standard: italiano 4.5
Lingua straniera: tedesco 5.0
Lingua straniera: inglese 4.5
Altro
Educazione
fisica Dispensato
(pag. 370 incarto AI).
Il 29 gennaio 2015 il direttore del Centro professionale commerciale di __________
ha reso attenta l'insorgente che:
"La media generale delle aree
disciplinari è 4.0; due aree sono insufficienti (ICA e Economia &
Società) e la somma delle differenze (scarto totale delle note
insufficienti) per arrivare al 4.0 è di 2.0 p.ti., pertanto lei non
soddisfa una delle condizioni indispensabili - media minima: 4.0, massimo un
punto negativo - previsti dall'Ordinanza IC (art. 17). Ciò le permette il
passaggio al secondo semestre e le consente di seguire ulteriormente il
corso di IC, profilo E; tuttavia sono costretto a ricordarle che la sua
promozione è provvisoria e può godere di questa agevolazione una sola
volta nel corso dell'intera formazione (Ordinanza, art. 17.6)"
(pag.
371 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il 3 marzo 2015 la responsabile formatrice, __________, e il formatore
professionale, __________, della FTIA, hanno allestito il primo rapporto
sull'andamento della formazione dell'assicurata, rilevando in particolare
quanto segue:
"5.
Osservazione dei formatori professionali:
(…) tanta determinazione e una
così grande volontà (…) comporta (…) un investimento di energie notevole. (…)
si è adattata subito alle regole aziendali e si è integrata bene con colleghi e
superiori. (…). Malgrado la buona volontà e l'impegno profuso, emergono delle
difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici, in particolare nel posizionamento
nello spazio (allineamenti, layout dei documenti, ecc.). Il ritmo è lento,
anche nei lavori di routine (ad esempio nell'inserimento di dati in una banca
dati), la manualità fine è penalizzata dalle mani (ad esempio nel contare i
soldi della cassa o nel gestire la documentazione cartacea). Fatica inoltre nel
rispettare una struttura di lavoro già preimpostata (ad esempio la struttura da
applicare alla descrizione di una registrazione di cassa). La pianificazione e
la gestione del tempo sono una fonte costante di stress, che la porta ad
agitarsi e fare confusione, in particolare se questo fatto si combina con
un'altra attività (ad esempio svolgere un'attività pratica e ricordarsi di
avere una lezione di sostegno dopo 30 minuti). Dopo i primi mesi la parte pratica
è stata ridimensionata per dare priorità al sostegno scolastico; dal mese di dicembre
svolge unicamente un'attività (la cassa) attraverso la quale potrà esserle
assegnata una valutazione. Al momento le altre valutazioni pratiche sono state
posticipate a data da stabilire, per mancanza di tempo per l'esercitazione.
(…).
6. Altre eventuali osservazione del
datore di lavoro o dell'istituto:
I risultati semestrali sia in
ambito scolastico, sia nelle attività pratiche svolte sono insufficienti. ll
passaggio semestrale a scuola è avvenuto grazie al bonus previsto
dall'Ordinanza (…). Abbiamo interpellato il direttore della scuola, il quale ci
segnala che i risultati ottenuti e le osservazioni dei docenti che seguono la
signora RI 1 indicano che non ha le risorse per continuare il suo tirocinio nel
profilo esteso (vedi numero di insufficienze e gravi difficoltà in contabilità
e trattamento testi). E' stata analizzata sia la possibilità di passare al
profilo base, sia quella di ripetere l'anno scolastico. Nel primo caso le note
ottenute nell'area di ICA segnalano grandi difficoltà nell'uso degli strumenti
informatici e nel profilo base questa è l'area di maggiore importanza. In
particolare si evidenziano grande lentezze, difficoltà di posizionarsi nello spazio
(uso dei fogli di lavoro), capacità di cogliere la situazione e la consegna
globale del compito. La ripetizione dell'anno non risolverebbe questi problemi,
in quanto non dipendono dal suo impegno che già attualmente riteniamo sia oltre
le sue reali possibilità.
Da parte nostra il grosso dubbio è che il percorso formativo scelto non sia
quello adeguato e chiediamo maggiori informazioni sull'aspetto medico per
capire fino a che punto è pensabile di chiederle lo sforzo profuso, ed
eventualmente anche un maggiore impegno, per riuscire a compensare le lacune
accumulate in questo periodo. Riteniamo inoltre che seguire un percorso normale
di formazione, ai ritmi richiesti dai percorsi professionali standard, non sia
fattibile per la signora RI 1. Al momento non ci sono tutte le informazioni per
poter pianificare le sue reali possibilità nel mondo professionale e gli
eventuali adeguamenti da apportare. Nel periodo dal 01.12.2014 al 03.03.2015
abbiamo eseguito 20 ore supplementari di sostegno per cercare di recuperare le
insufficienze emerse nel primo giudizio scolastico intermedio (novembre 2014),
che vi chiediamo di volerci finanziare (decisione presa durante la riunione del
28.11.2014 con la con consulente Al)".
(pag. 367-369 incarto AI).
Il 18 giugno 2015 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 2° semestre dell'anno scolastico 2014-2015 con una media complessiva delle note di 4.6 e segnatamente:
Condotta 6
Applicazione 5.5
Informazione, comunicazione e amministrazione 4.5
Trattamento testi 4.0
Informatica 4.5
Economia e società 4.0
Contabilità 2.5
Economia aziendale 5.0
Diritto e Civica 4.0
Lingua standard: italiano 5.0
Lingua straniera: tedesco 5.0
Lingua straniera: inglese 5.0
Altro
Educazione
fisica Dispensato
(pag. 404 incarto AI).
Il 13 agosto 2015 la responsabile formatrice, __________, e il formatore
professionale, __________, della FTIA, hanno allestito il secondo rapporto
sull'andamento della formazione dell'assicurata, rilevando in particolare
quanto segue:
"5.
Osservazione dei formatori professionali:
(…) si è adattata subito alle
regole aziendali e si è integrata bene con colleghi e superiori. Nella prima
parte del secondo semestre si è data priorità alla parte scolastica e ad una
delle tre valutazioni professionali pratiche previste per il primo anno
d'apprendistato. ll bilancio di questo periodo conferma le osservazioni emerse
nel primo semestre, in particolare le difficoltà nella pianificazione e
organizzazione del proprio lavoro e nella lentezza generale della ragazza. (…)
6. Altre eventuali osservazione
del datore di lavoro o dell'istituto:
(…) Da sottolineare la sua
dedizione e volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Fra tante
difficoltà, una su tutte ha reso difficile capire come deve essere aiutata e
quali sono le sue risorse e i suoi limiti: la signora RI 1 ha sempre lottato
per svolgere tutto quanto richiesto nei tempi e nelle modalità che ci si
aspetta da qualunque altro apprendista senza nessun tipo di andicap. (…). ln
generale possiamo dire che è riuscita non solo a superare l'anno scolastico, ma
anche a migliorare la media delle note scolastiche. Nella pratica le
valutazioni eseguite ad oggi non danno una media sufficiente; inoltre, vista la
sua lentezza esecutiva e la necessità di poter svolgere delle ore di sostegno
durante le ore di pratica, ha raggiunto circa la metà degli obiettivi
professionali richiesti nel Iº anno di tirocinio. La signora RI 1 ha dimostrato
di lavorare con grande impegno e di saper seguire indicazioni precise e
strutturate al fine di svolgere un'attività pratica. Avendo superato l'anno
scolastico, diventa difficile motivare un cambio di formazione, ma riteniamo
che le difficoltà emerse e i limiti osservati, che secondo noi devono essere
considerati come "non superabili", devono essere tenuti in debita
considerazione. II percorso professionale scelto richiede buone competenze in
contabilità, che la signora RI 1 non ha acquisito, e nell'area di ICA
(informazione/comunicazione/ amministrazione) che, malgrado la sufficienza
raggiunta, emergono grosse difficoltà nella messa in pratica delle nozioni
teoriche (la sufficienza è stata raggiunta grazie ai test dove era richiesto
uno studio puramente mnemonico). Il percorso richiede pure buone competenze
linguistiche (Italiano, Inglese e Tedesco) che la signora RI 1 ha dimostrato di
avere. E' stato grazie alle buone note ottenute in queste materie che ha
raggiunto la media sufficiente per il passaggio. Se si decide di proseguire,
iniziando il II anno di apprendistato di impiegata di commercio profilo esteso,
deve essere pianificato un progetto strutturato che richiede: tempi esecutivi
più lunghi (sia a scuola, sia nella pratica); un sostegno scolastico sia per le
difficoltà di acquisizione dei contenuti/strumenti in alcune materie
(contabilità, ICA e diritto), sia per organizzare e strutturare I'apprendimento
(completamento appunti, tenuta del materiale, strutturazione dello studio);
studio ed esercitazione a casa. Sottolineiamo che la signora RI 1, per
proseguire in questo percorso, non può più permettersi di avere una media delle
note scolastiche semestrali insufficiente, in quanto il bonus di passaggio è
stato già utilizzato (passaggio dal Iº semestre al IIº); se dovesse capitare significherebbe
passare al profilo base. Le riserve sopra esposte si ripresenterebbero anche in
questo contesto: la contabilità richiederebbe un approfondimento meno oneroso,
ma il livello nelle materie dell'area di ICA (sia scolastico, sia per gli
esami) è nettamente superiore rispetto al profilo esteso. Vi chiediamo quindi
di finanziare: 7 ore di sostegno settimanali (invece delle attuali 5) che
saranno così ripartite: 2 ore di sostegno generale (materie economiche), 2 ore
di contabilità, 2 ore di ICA e 1 ora per le lingue".
(pag. 401-403 incarto AI)
A fronte delle difficoltà
incontrate dall'assicurata, la consulente AI, __________, nella proposta
professionale del 17 agosto 2015, ha richiesto ulteriori 2h/settimana di
sostegno scolastico fino a fine febbraio (circa primo semestre), per un totale
di 7h/settimana, osservando segnatamente quanto segue: "A seguito delle valutazioni e delle difficolta
dell'A., si ritiene che questa possa essere l'unica possibilità di riuscire a
proseguire la formazione scelta. Malgrado i dubbi sull'idoneità, permane il
fatto che l'A. ha superato il primo anno di formazione e che non vi siano gli
estremi per interrompere quanto intrapreso. Permane il fatto che qualora l'A.
bocciasse, non vi sarebbe la possibilità di ripetere ma andrebbe a quel punto
fatta una valutazione completa delle competenze" (pag. 405-407
incarto AI).
Il 26 agosto 2015 l'UAI ha rilasciato, a complemento della comunicazione del 6
agosto 2014, la garanzia per il sostegno scolastico, assumendo ulteriori 2 ore
di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI per il periodo 1
settembre 2015-29 febbraio 2016 (pag. 408-409 incarto AI).
Il 29 gennaio 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre
dell'anno scolastico 2015-2016 con una media complessiva delle note di 3.8
e segnatamente:
Condotta 5.5
Applicazione 5.0
Informazione, comunicazione e amministrazione 3.5
Trattamento testi 3.5
Informatica 3.5
Economia e società 3.5
Contabilità 3.0
Economia aziendale 3.5
Diritto e Civica 4.5
Lingua standard: italiano 4.5
Lingua straniera: tedesco 4.5
Lingua straniera: inglese 3.5
Altro
Educazione
fisica Dispensato
Approfondire e collegare
Approfondire e collegare 1 3.5
Approfondire e collegare 2
Approfondire e collegare 3
(pag. 429 incarto AI).
Il 29 gennaio 2016 il direttore del Centro professionale commerciale di __________
ha informato l'insorgente che:
"al
termine del terzo semeste di frequenza (…) ha ottenuto note che non
soddisfano i requisiti minimi posti dall'Ordinanza IC del 26 settembre
2011.
La media generale delle aree disciplinari è 3.8; tre aree sono
insufficienti (ICA, Economia & Società e Inglese) e la somma delle
differenze (scarto totale delle note insufficienti) per arrivare al 4.0 è
di 2.0 p.ti., pertanto lei non soddisfa nessuna delle condizioni
indispensabili - media minima: 4.0, massimo un punto negativo - previsti
dall'Ordinanza IC (art. 17).
(…) verrà segnalata alla DFP (…) per il passaggio al profilo B."
(pag. 430 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Il 5 febbraio 2016 si quindi
è tenuto un incontro alla FTIA tra l'assicurata (e i suoi genitori) e la
responsabile della formazione, __________, la consulente AI, __________ e il consulente
IP, __________. Al riguardo, in un'annotazione per l'incarto di medesima data
redatta dal citato consulente IP, si evince quanto segue:
"Prima parte del colloquio si spiegano
ai genitori le difficoltà di RI 1 e l'intenzione di voler interrompere la
formazione al fine di fare un accertamento. Lo scopo di quest'ultimo è quello
di valutare e individuare le vere competenze della ragazza e allo stesso tempo
capire quali sono i suoi limiti. I genitori non sostengono questo progetto, non
capiscono perché la figlia non possa passare semplicemente al livello B come
proposto dalla scuola. Spieghiamo che se RI 1 dovesse passare al livello B
dovrebbe fare di ICA a giugno 2016, materia molto più approfondita al livello B
e che la ragazza andrebbe ad avere un insuccesso sicuro. Si spiegano anche le
difficoltà di apprendimento di RI 1, ma i genitori insistono sul passaggio al B
(…). __________ aggiunge elementi al fine di fare capire le difficoltà dell'A.
spiegando che se non le si spiega ogni volta cosa fare la ragazza non lo sa
fare. RI 1 fa fatica. (…) spiega (…) che ogni giorno bisogna spiegare le stesse
cose alla figlia e che non integra, non ricorda. Vorremmo tutti individuare le
risorse di RI 1 al fine di vederla gratificata (…) e questo può essere fatto
solo tramite un accertamento. Viene anche spiegato che il DL di RI 1 é la FTIA
ma che senza il nostro accordo il contratto di tirocinio dovrà essere sciolto.
Propongono di pagare la retta della FTIA, chiariamo che ciò non è possibile".
(pag. 420 incarto AI).
L'8 febbraio 2016 il consulente IP ha comunicato alla FTIA, mediante uno
scritto inviato per conoscenza anche a RA 1, che, in considerazione della
bocciatura dell'assicurata al primo semestre del secondo anno di apprendistato
d'impiegata di commercio (AFC livello esteso) e il numero elevato di
insufficienze, non veniva ritenuto indicato un passaggio al livello B (Base) a
pochi mesi dall'esame finale ICA, motivo per il quale si interrompeva il
provvedimento di prima formazione professionale e si proponeva di effettuare un
accertamento, sempre alla FTIA, al fine di individuare le competenze e risorse
dell'assicurata per meglio definire un nuovo progetto professionale più
adeguato ai suoi bisogni e capacità (pag. 416 incarto AI). Il contratto di
tirocinio è stato sciolto il 7 marzo 2016 con effetto al 22 febbraio 2016 (pag.
422 incarto AI).
Il 25 marzo 2016 la responsabile formatrice della FTIA, __________, ha
allestito il terzo rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata,
rilevando in particolare quanto segue:
"5.
Osservazione dei formatori professionali:
(…) è riuscita a completare la
terza esercitazione delle valutazioni pratiche previste nel primo anno in
dicembre. La qualità finale del lavoro e le difficoltà nel gestire
autonomamente la parte di approfondimento del tema, hanno comportato una
valutazione negativa, con nota insufficiente. Una grossa parte delle ore
produttive sono state dedicate al riordino del materiale, della documentazione
e nel definire un metodo che poteva portarla da (recte: ad) un maggiore ordine
e organizzazione. (…) ha partecipato attivamente allo sviluppo del sistema di
classificazione, ma senza l'aiuto del formatore non è stata in grado di
renderlo operativo e a mantenerlo funzionale nel tempo. Ad oggi le valutazioni
professionali previste per il secondo anno, sono state programmate, ma non
hanno ancora potuto essere esercitate, per mancanza di tempo. Gli obbiettivi
(recte: obiettivi) professionali previsti al primo anno non sono ancora stati
raggiunti tutti, malgrado l'impegno e la buona volontà (…).
6. Altre eventuali osservazione
del datore di lavoro o dell'istituto:
(…) Gli obiettivi pratici previsti
nel Iº semestre del llº anno non sono stati raggiunti perché non è stato
possibile avviare le attività pratiche che avrebbero portato all'acquisizione
degli obiettivi. Questo perché si è dovuto innanzitutto lavorare nel cercare di
recuperare quelli non raggiunti nel primo anno. Il ritmo di lavoro è, per le
difficoltà fisiche della ragazza, ovviamente lento. Inoltre le capacità
organizzative deficitarie, le difficoltà di comprensione delle consegne, la
mancanza di autonomia nella gestione del materiale e la facilità nel
dimenticare gli impegni da portare a termine, impongono dei tempi esecutivi che
non si adattano al percorso formativo scelto, che prevede di anno in anno l'esecuzione
di diverse valutazioni legate ad altrettante attività pratiche. Il tempo per
svolgere la pratica è stato inoltre "sacrificato" per le lezioni e
esercitazioni di sostegno scolastico. (…).
Le difficoltà evidenziate nel Iº semestre del primo anno si sono riconfermate e
avendo già beneficiato del bonus di passaggio, non ha potuto proseguire il
percorso formativo come impiegata di commercio profilo esteso, non avendo
raggiunto la media della sufficienza e avendo più note insufficienti. (…) è
importante riflettere sulle difficoltà che la ragazza riscontra a scuola e
durante il sostegno. Raramente è in grado di riportare correttamente le
consegne e il materiale che vengono dati a scuola. Il docente di sostegno deve
quindi ricostruire il tutto e questo consultando o i compagni o i docenti di
scuola. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate nell'area di ICA
(informazione, comunicazione e amministrazione). Fatica a ricordare le regole e
le funzioni base per l'impaginazione delle lettere, a seguire il programma
scolastico (consegne e contenuti). Inoltre, se non si esercita con costanza e
regolarità dimentica. Ha tempi di apprendimento mediamente lunghi, che non le
permettono di stare al passo con il programma, consolidando quanto viene fatto.
Anche in contabilità emergono importanti lacune. (…) le lacune sul programma
del primo anno la penalizzano nel costruire le competenze richieste nel Il
anno.
In generale le difficoltà che emergono un po' in tutte le materie, derivano
dalla sua difficoltà di andare in profondità, di articolare in modo completo un
pensiero e trascriverlo compitamente, dalla confusione concettuale e dalla
mancanza di padronanza della terminologia richiesta. Non avendo superato il
semestre scolastico, (…) restava la possibilità di passare al profilo base di
impiegata di commercio (…) o di intraprendere un altro percorso formativo. Per
gli elementi sopra esposti, in particolar modo per quelli collegati all'area di
ICA che nel profilo base diventa l'area più importante (grossa differenza rispetto
al profilo esteso) e che prevede a giugno 20l6 l'esarne per l'ottenimento
dell'Attestato federale di capacità, non riteniamo, in questo momento, che la
signora RI 1 possa passare con successo al profilo base. Riprendendo poi le
difficoltà generali descritte sia per la parte pratica, sia nelle difficoltà
generali emerse nell'apprendimento di quasi tutte le materie scolastiche,
riteniamo doveroso un accertamento professionale delle reali potenzialità e
limiti della ragazza, al fine di trovare un indirizzo professionale adeguato.
Proponiamo quindi di interrompere il percorso di apprendistato e di procedere
con un accertamento delle competenze.”
(pag. 426-428 incarto AI)
2.8 Davanti al TCA è emerso che il
16 giugno 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre e al
2° semestre dell'anno scolastico 2015-2016 (impiegata di commercio, profilo
Base) con una media complessiva delle note di rispettivamente 4.0 e 4.1
segnatamente:
1°semestre
2°semestre
Condotta 5.5 5.0
Applicazione 5.0 5.0
Informazione, comunicazione e amministrazione 3.5 3.5
Trattamento testi 3.5 3.0
Informatica 3.5 3.5
Economia e società 3.5 4.5
Contabilità 3.0 4.0
Economia aziendale 3.5 4.5
Economia politica 4.5
Diritto e Civica 4.5
Lingua standard: italiano 4.5 4.5
Lingua straniera: tedesco 4.5 4.0
Approfondire e collegare 4.0
Approfondire e collegare 1 3.5
Approfondire e collegare 2 4.5
Approfondire e collegare 3 4.0
Altro
Educazione
fisica Dispensato
(Doc. A2).
Nell'annotazione per l'incarto del 23 agosto 2016, il capo servizio
integrazione, __________, dopo aver riportato i risultati della valutazione
cognitiva e del rapporto finale del medico SMR ed aver ripercorso il periodo
intercorrente tra l'inizio e l'interruzione della prima formazione in
questione, ha osservato quanto segue: "Dal
punto di vista della legge della formazione, avrebbe la possibilità di passare
al secondo semestre del secondo anno del profilo base. Si ricorda che il
profilo base, alla fine del secondo anno, prevede già un esame finale di ICA,
che andrà sulla pagella di fine formazione, che è più approfondito rispetto al
profilo esteso, dove ha ottenuto una nota insufficiente nel primo semestre. Al di la del fatto che RI 1 non ha alcuna chance di
passare quell'esame (e così è poi stato), si è giunti al punto dove una
valutazione globale era da ritenersi indispensabile.
In tutto questo periodo, si è osservata un'A. sempre più stanca, che malgrado
gli innumerevoli sforzi profusi si è dovuta confrontare con note quasi sempre
insufficienti. Per (…) rientrare nei parametri Al di riconoscimento di prima
formazione (semplice e adeguata), si è dunque proposto di non sostenere il
passaggio al profilo base ma un accertamento sulle reali capacità e competenze
della ragazza, con I'obiettivo di stabilire nella realtà quale profilo
formativo è realmente esigibile da RI 1, senza dimenticare che giornalmente al
domicilio ha 4 ore tra terapie e aiuto nell'accudimento quotidiano. Malgrado la
diffida (…) ha proseguito la formazione nella classe del profilo base, e (…)
hanno trovato un datore di lavoro per portare a termine l'anno. (…) ha passato
l'anno scolastico, ma che ha bocciato l'esame ICA.
Ciò non modifica la necessità da parte dell'Al di una valutazione approfondita
della situazione prima di riconoscere ulteriori passi verso una prima
formazione. Malgrado non si mettano in dubbio le buone intenzioni della
famiglia per dare un futuro "migliore" a RI 1, il metodo è
assolutamente discutibile e il risultato a mio avviso è controproducente e
contrario all'interesse stesso di RI 1, spingendola allo stremo dal punto di
vista formativo per ottenere risultati che secondo le valutazioni mediche non è
possibile che possa raggiungere. l genitori non vedono i limiti di RI 1.
Purtroppo questo negli anni è stato supportato dal fatto che è stata spesso a
mio avvso premiata con note scolastiche generose, perché tutti vedono l'impegno
e RI 1 riesce a farsi voler bene da tutti. Questo però non facilita il discorso
con i genitori rispetto al confronto di realtà. Come ufficio Al, non possiamo
continuare a sostenere un percorso rivelatosi chiaramente inadeguato, e siamo
tenuti a riconoscere una prima formazione professionale semplice ed adeguata,
che sia esigibile e rispettosa delle limitazioni mediche. Si ribadisce che a
questo proposito, si reputa necessario un accertamento professionale specifico
per poter definire il riconoscimento di una prima formazione adeguata" (doc. IV 1).
Il 31 maggio 2016 la formatrice della __________ di __________, __________,
ha assegnato una nota complessiva di 4.25, arrotondato a 4.5 (diagramma di
flusso: 4; breve rapporto e allegati: 4; documentazione 4.25; presentazione:
4.75), alla valutazione pratica (modulo UP: registrare fatture per un cliente;
doc. 9)
Il 29 settembre 2016 la responsabile di formazione della __________ di __________o,
__________, ha osservato che l'insorgente, apprendista del terzo anno del CPC
di __________, "nel lavoro si comporta,
potrei quasi dire, come un'impiegata modello, in quanto ascolta bene, fa
domande quando non comprende, esegue i suoi lavori autonomamente e quando ha
delle difficoltà si rivolge ai suoi colleghi per aiuto. Per quanto possa dire,
dato che sono solamente circa 3 settimane che lavora presso la nostra azienda,
è che sia in grado di eseguire il lavoro insegnatole finora, come registrazione
di fatture fornitori, note di credito fornitori, registrazioni creditori,
registrazioni contabili mensili di tenuta cassa, allestimento di rapporti di
lavoro, allestimento di bollettini di consegna, allestimento di offerta (tutto
questo nel nostro programma gestionale Planet della ditta Progel), inoltre si
può occupare (al momento sotto sorveglianza) dello scambio via e-mail di
comunicazioni quali; ordini a fornitori, domande a fornitori per offerte o
materiale, invio di offerte via mail ai nostri clienti, ecc. Dopo poche
settimane di lavoro considero RI 1 (come ho fatto dal primo giorno) una persona
come tutte le altre con solamente il suo piccolo handicap di essere forse un
pochino più lenta nel lavoro manuale mentre nel parlare, nell'ultima settimana
è migliorata moltissimo". (doc. 3).
Nell'annotazione per l'incarto del 21 ottobre 2016, il capo servizio
integrazione, __________, ha sottolineato che "le difficoltà principali dell'A. rispetto alla formazione intrapresa
non sono quelle fisiche bensì cognitive (vedi valutazione QI già citata). (…).
Si rimane con la convinzione che la formazione in corso non è adeguata alle
possibilità (cognitive) della ragazza, che viene sottoposta ad un eccessivo
sforzo" (doc. X 1).
Il 25 ottobre 2016 la responsabile di formazione della __________ di __________,
__________, nel rapporto di formazione (situazione di lavoro e di apprendimento
3; gestire lettere e pacchi in entrata e in uscita; gestire fatture in entrata
e in uscita), nella valutazione delle competenze professionali ha assegnato la
nota 4 in "gestire fatture in entrata e in uscita" e la nota 4.5 in
"gestire lettere e pacchi", rendendo attenta l'apprendista sulla
necessità di maggiore concentrazione, precisione e dettagli mentre nella
valutazione della competenza metodologia ha assegnato al nota 4.5
all'efficienza e sistematicità nel lavoro, osservando in particolare "il modo di procedere è sistematico e
organizzato. L'autocontrollo è stato messo in pratica efficacemente. (…). Il
lavoro è organizzato ed eseguito con efficienza, sistematicità e metodicità
impiegando i mezzi d'ausilio più idonei (…). Si osserva un miglioramento
costante sotto il profilo del lavoro, dell'apprendimento, delle azioni, delle
prestazioni e del comportamento (…). Da quando lavora presso di noi ad oggi
ogni giorno è un miglioramento" (doc. 10).
Il 7 novembre 2016 l'insorgente ha ricevuto la valutazione del profitto
conseguiti a metà del primo semestre dell'anno 2016/2017 dal CPC di __________,
dalla quale emergono i seguenti risultati: sufficiente in "contabilità",
discreto in "diritto e civica", "lingua standard:
italiano" e "lingua straniera: tedesco" e, da ultimo,
buono in "economia aziendale" e in "economia politica"
(Doc. B 8).
Il 27 gennaio 2017
l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre dell'anno
scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo Base) con una media
complessiva delle note di 4.7 segnatamente:
1°semestre
Condotta 5.5
Applicazione 5.0
Economia e società 5.0
Contabilità 4.0
Economia aziendale 5.5
Diritto
e Civica 4.5
Economia politica 5.5
Lingua standard: italiano 4.5
Lingua straniera: tedesco 4.5
Altro
Lavoro autonomo (LA)
Educazione
fisica Dispensato
(Doc. B12).
Il 7 marzo 2017 la responsabile di formazione della __________ di __________,
__________, in merito ai lavori che fanno parte dell'attività, ha informato
l'UAI che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h)
immettere le fatture, "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h)
rispondere al telefono e "talvolta" (6-33% o fino 1/2 a ca. h)
gestire gli incarichi e i mandati da parte del datore di lavoro. Dal profilo
fisico, la formatrice ha osservato, che l'assicurata può "sovente"
(34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) stare seduta rispettivamente "raramente"
(1-5% o fino a ca. 1/2 h) camminare, stare in piedi e sollevare o portare pesi
(leggeri 0-10 kg; medi 10-25 kg; pesanti > 25 kg).
Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato, che le esigenze e gli sforzi
giornalieri sono di entità "rilevante" per
"concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza",
"precisione" e "capacità percettiva". __________ ha inoltre
puntualizzato che "la dipendente lavora
tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita.
Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già
pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere
sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di
dati nella banca dati è il lavoro migliore." __________ ha pure
specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo
pieno: 8 ore giornaliere, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo
rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.-
mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465).
Il 21 giugno 2017 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre e
al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo
Base) con una media complessiva delle note di rispettivamente 4.5 e 4.7
segnatamente:
1°semestre
2°semestre
Condotta 5.5 5.5
Applicazione 5.0 5.0
Economia e società 4.5 5.0
Contabilità 4.0 4.5
Economia aziendale 5.0
Diritto e Civica 4.5 3.5
Economia politica 6.0
Lingue
Lingua standard: italiano 4.5 5.0
Lingua straniera: tedesco 4.5 4.0
Altro
Lavoro
autonomo (LA) 4.0
Educazione fisica Dispensato
(Doc. XXXI).
Il 28 giugno 2017
l'insorgente ha ricevuto il certificato delle note (AFC) con una media
complessiva di 4.0 sia nella parte aziendale che in quella scolastica e
segnatamente:
|
Materie |
Esame Orale |
Esame scritto |
Nota d'esame |
Nota scolastica/aziendale |
Nota finale |
|
Parte aziendale |
|
|
|
|
4.0 |
|
Pratica professionale-scritto |
|
3.5 |
|
|
3.5 |
|
Pratica professinale-orale |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
Note dei luoghi di formazione |
|
|
|
4.0 |
4.0 |
|
Parte scolastica |
|
|
|
|
|
|
Lingua standard: italiano |
|
|
5.5 |
4.5 |
5.0 |
|
Lingua straniere: tedesco |
|
|
3.5 |
5.0 |
4.3 |
|
Informazione, comunicazione, amministrazione I |
|
|
|
|
3.0 |
|
Informazione, comunicazione, amministrazione II |
|
|
|
|
3.5 |
|
Economia e società I |
|
4.0 |
|
|
4.0 |
|
Economia e società II |
|
|
|
4.0 |
|
|
Lavori di progetto |
|
|
|
|
4.0 |
|
Approfondire e collegare |
|
|
|
4.0 |
|
|
Lavoro Autonomo (LA) |
|
|
|
4.0 |
|
|
Proposta della Commissione d'esame Ottiene l'Attestato federale di capacità (AFC). |
|||||
(Doc. XXXII).
Il 27 giugno 2017 (doc. XXX 1-7), il direttore del CPC ha osservato, tra l'altro, che l'assicurata "ha avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia, ha incontrato difficoltà. Come si può vedere dal Certificato delle note (allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (…) nell'esame ha ottenuto la nota "3.0". (…). Segnalo che tutti i risultati delle procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del 4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (…)".
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22 giugno 2016 - quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366 consid. 1b).
Secondo questa Corte, tutta la documentazione
appena riassunta e successiva al 22 giugno 2016 [ovvero le annotazioni del 23
agosto e del 21 ottobre 2016 del capo servizio integrazione dell'UAI, __________,
le valutazioni di profitto del 7 novembre 2016 e le pagelle del 27 gennaio e
del 21 giugno 2017 come pure il certificato delle note (AFC) del 28
giugno 2017 e lo scritto del 27 giugno 2017 del direttore del CPC di __________ come anche le valutazioni del
29 settembre e del 25 ottobre 2016 e del 7 marzo 2017 delle responsabili
di formazione della __________ di __________, __________ e __________] va presa in considerazione, in quanto fa
riferimento anche a dati soggettivi ed oggettivi antecedenti al provvedimento
contestato. Tanto più che l'amministrazione non ha sollevato alcuna obiezione
al riguardo nei propri allegati.
2.9. Ora, da quanto precede (cfr.
consid. 2.7), risulta effettivamente che la prima formazione intrapresa
dall'assicurata - quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) - non era
adeguata, a causa delle limitazioni fisiche e cognitive che presentava. Ciò che
è giustamente rimasto incontestato dalle parti in causa.
Stante quanto esposto al consid. 2.8, il TCA ritiene per contro che il
passaggio dell'insorgente, nell'ambito della formazione di impiegata di
commercio, dal profilo "esteso" a quello "base", era invece
adeguato alle limitazioni fisiche e cognitive dell'assicura-ta.
Tant'è che la formazione triennale iniziata con l'anno scolastico 2014-2015 (nonostante
le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso
e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello
"base") è stata terminata (pur incontrando qualche difficoltà "di
percorso", in casu nell'area ICA, fatto questo tutt'altro che
inconsueto per la maggior parte degli studenti) entro tre anni dall'inizio con
l'anno scolastico 2016-2017 e che, al termine degli esami finali del terzo
anno, ha conseguito l'Attestato federale di capacità (AFC).
Il TCA non ignora che il direttore del CPC ha "presentato alla
Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di
raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC ", visto che nella
parte aziendale aveva ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame
scritto), e che la Commissione ha "migliorato l'esito dell'esame orale"
- per raggiungere la media del 4 e riportare una sola insufficienza (3.5 in ICA
II) - e "Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è
stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC" (cfr. scritto del 27
giugno 2017 del direttore del CPC: doc. XXX).
D'altra parte la Commissione ha chiaramente fatto una valutazione globale delle
circostanze ed ha evidentemente ritenuto che fossero dati gli estremi per il
rilascio dell'AFC all'assicurata. Del resto, la pagella relativa al 1° semestre
e al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 riportava delle medie complessive
(4.5 e 4.7) tutto sommato discrete (doc. XXX 1).
Il medesimo direttore del CPC ha d'altronde osservato che la Commissione ha
concesso sostanzialmente "un piccolo aiuto", com'è in sua
facoltà (doc. XXX).
In siffatte circostanze non può essere condivisa l'argomenta-zione
dell'amministrazione, esposta nello scritto dell'11 luglio 2017, secondo la
quale il fatto che senza l'aiuto della Commissione d'esame la ricorrente non
avrebbe ottenuto l'AFC, così come peraltro confermato dallo stesso direttore del
CPC nello scritto del 27 giugno 2017, comproverebbe l'inidoneità del progetto
formativo seguito dall'insorgente (doc. XXXIII).
Anche il fatto che l'insufficienza riportata dall'assicurata sia nell'area ICA
non consente di giungere ad una diversa conclusione. Determinante ai fini del
giudizio è difatti l'ottenimento da parte dell'assicurata dell'AFC. Tanto più,
lo si ribadisce, che è stata in grado di conseguirlo regolarmente al termine di
una formazione triennale, nonostante le significative problematiche che ha
incontrato sul proprio percorso e che le hanno imposto il passaggio dal livello
"esteso" a quello "base".
D'altra parte, giova pure ribadire, che è usuale per la maggior parte degli
studenti incontrare qualche difficoltà "di percorso" in (almeno)
una materia per la quale non si è particolarmente portati. Tant'è che il nostro
ordinamento scolastico prevede la promozione, anche con una materia
insufficiente, purchè la media di tutte le altre risulti sufficiente.
In simili circostanze è quindi ininfluente ai fini del giudizio il fatto che
l'assicurata abbia incontrato delle difficoltà nella materia ICA (peraltro
evidenziate già il 13 agosto 2015 dai
responsabili della formazione della ricorrente alla FTIA), essendo
l'unica nella quale ha riportato un'insufficienza ed avendo, nonostante ciò,
conseguito l'AFC. Da notare che, nello scritto del 21 novembre 2016, il
patrocinatore dell'assicurata ha pure puntualizzato che la sua assistita ha
conseguito i risultati scolastici nell'anno 2016/2017 senza un sostegno
pedagogico (doc. XIV, pag. 3).
Del resto, va pure sottolineato, che l'assicurata ha dimostrato di essere oggettivamente
e soggettivamente in grado di assolvere con successo il profilo
"base" della formazione di impiegata di commercio, che si è rivelato confacente
alle sue attitudini e con una prospettiva di sufficiente valorizzazione
economica, è adeguato all'invalidità e alle sue capacità, e persegue in maniera
semplice e mirata la sua integrazione nel mondo del lavoro.
La formazione in questione - oltre a essere
appropriata, semplice ed adeguata (e non costituendo di tutta evidenza il
miglior provvedimento possibile secondo le circostanze) per
i motivi già ampiamenti esposti in precedenza - risulta essere di prim'acchito
pure "necessaria" ai sensi della giurisprudenza citata al consid.
2.6. Tanto più che tale aspetto non è stato neppure contestato
dall'amministrazione.
La formazione in questione risulta essere anche atta a garantire
una reintegrazione necessaria e sufficiente all'assicurata, a fronte di un
rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile di tale misura ai sensi della giurisprudenza citata al consid.
2.6. Tanto più che anche questi
aspetti non sono stati neppure contestati dall'amministrazione.
Il TCA non ignora che il fatto che il 7 marzo 2017 la responsabile di
formazione della __________ di __________, __________, in merito ai lavori che
fanno parte dell'attività, ha informato l'UAI che l'assicurata può
"sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) immettere le fatture,
"raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) rispondere al telefono e
"talvolta" (6-33% o fino 1/2 a ca. h) gestire gli incarichi e i
mandati da parte del datore di lavoro. Dal profilo fisico, la formatrice ha
osservato, che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h)
stare seduta rispettivamente "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h)
camminare, stare in piedi e sollevare o portare pesi (leggeri 0-10 kg; medi
10-25 kg; pesanti > 25 kg). Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato,
che le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità "rilevante"
per "concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza",
"precisione" e "capacità percettiva". __________ ha inoltre
puntualizzato che "la dipendente lavora
tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita.
Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già
pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere
sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di
dati nella banca dati è il lavoro migliore." __________ ha pure
specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo
pieno: 8 ore giornaliere, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo
rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.-
mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465).
D'altra parte, secondo questa Corte, a fronte delle capacità e della
determinazione che ha dimostrato l'assicurata raggiungendo l'obiettivo che si
era prefissato (AFC), entro il termine di tre anni (nonostante le significative
problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno
imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base"),
tenuto conto anche delle valutazioni ricevute con la pagella e con l'AFC
riportate al consid. 2.8, come pure del fatto che notoriamente il rendimento
dei giovani apprendisti è generalmente inferiore al 100%, ritiene che
l'assicurata sarà in grado, con anche una maggiore esperienza di lavoro e con
la motivazione sinora dimostrata, di raggiungere un buon livello di rendimento,
quale impiegata di commercio, compatibilmente con le limitazioni derivante dal
danno alla salute (che, val qui la pena rilevare, l'accompagnerebbero, in ogni
caso, anche al di fuori dell'ambito commerciale per il quale si è
formata).
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA ritiene
che l'assicurata ha diritto alla formazione intrapresa - semplice,
appropriata, necessaria - che persegue altresì un obiettivo professionale "adeguato"
ai suoi limiti fisici e cognitivi.
2.10. In esito alle considerazioni
che precedono questo Tribunale deve concludere che, a torto, l'UAI, con
decisione del 22 giugno 2016 (pag. 448 e 452), preavvisata con progetto di decisione
del 21 marzo 2016 (pag. 424 e 425), ha interrotto con effetto immediato le
prestazioni concesse all'insorgente tramite la comunicazione del 6 giugno 2014
con cui aveva rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale (pag.
339-340 incarto AI), senza emettere la garanzia per la formazione - quale
impiegata di commercio, profilo "base" - intrapresa dalla ricorrente.
In simili condizioni, questa Corte non può quindi che riformare la decisione
del 22 giugno 2016, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale
per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo
"base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la
richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse
(segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino
al 30 giugno 2017 è accolta.
Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione affinchè si
determini in merito all'importo dovuto alla ricorrente a titolo di rifusione
delle spese supplettive effettivamente sostenute, direttamente connesse alla
formazione di impiegata di commercio "profilo base" e computabili nel
calcolo, se del caso dopo aver consultato il suo patrocinatore in merito.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
All’insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 2’800.-
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22 giugno 2016 è riformata, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo "base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse (segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino al 30 giugno 2017 è accolta.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al considerando 2.10 in fine.
2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'800.- per ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La vicecancelliera
Daniele Cattaneo Paola Carcano