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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 luglio 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, di professione aiuto domestico e custode, dopo aver presentato una prima domanda di prestazioni AI nel mese di novembre 2007 (richiesta respinta mediante decisione 5 maggio 2009, in assenza di un grado di invalidità sufficiente per la concessione di una rendita di invalidità; doc. AI 35), nel maggio 2011, tramite l’avv. RA 1r, ha nuovamente chiesto la concessione di prestazioni. La stessa è quindi stata accolta mediante decisione del 28 ottobre 2013 con la quale l’Ufficio AI le ha riconosciuto un quarto di rendita di invalidità per un grado di invalidità del 41%. Contro tale decisione l’assicurata è insorta, postulando l’assegnazione di almeno tre quarti di rendita, al TCA, il quale, mediante pronuncia del 20 giugno 2014, in accoglimento del postulato dell’amministrazione, ha ammesso il gravame, annullato la decisione contestata e rinviato l’incarto all’amministrazione per espletare ulteriori accertamenti medici, di natura psichiatrica e reumatologica ed eventualmente pluridisciplinare (STCA 32.2013.207).
1.2. Successivamente al rinvio dell’incarto, l’amministrazione ha proceduto a nuovi accertamenti, segnatamente una perizia pluridisciplinare e una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (ulteriormente aggiornata in un secondo tempo). Con decisione 11 luglio 2016, confermativa di un progetto del 29 febbraio 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a mezza rendita di invalidità dal 1. dicembre 2011 con riduzione ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2013, negando contestualmente le condizioni per riconoscere l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Contro tale decisione l’assicurata, sempre rappresentata dalla sua legale, avv. RA 1, insorge al TCA, contestando in sostanza i criteri di definizione del grado di invalidità per la quota parte di salariata e postulando l’assegnazione di una rendita intera dal 1. dicembre 2011, una mezza rendita dal 1. aprile 2012, un quarto di rendita dal 1. ottobre 2015 e nuovamente mezza rendita dal 1. luglio 2016. Delle motivazioni si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
Essa contesta altresì il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo e postula il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio n sede ricorsuale.
1.4. Nella risposta 30 settembre 2016 l’amministrazione ha confermato integralmente la decisione contestata, chiedendo la reiezione del gravame, con motivazioni di cui si dirà, ove occorra, nel merito.
1.5. Con prese di posizione del 10 ottobre rispettivamente 21 ottobre 2016 la ricorrente, tramite la sua rappresentante, e l’amministrazione si sono confermate nelle loro rispettive posizioni (VIII, X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministrazione ha accordato all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2011 e ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. maggio 2013, in luogo di una rendita maggiore, come postulato dall’interessata.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa –, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea – ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, il TF ha dovuto pronunciarsi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La nostra Massima istanza – analizzati i presupposti per poter procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) – ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado d’invalidità – dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
Il TF ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten, wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art. 8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit (hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der Invaliditätsbemessungs-methode (Anwendbarkeit der gemischten statt der Einkommensvergleichsmethode) die revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente (bzw. die Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU.
Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza – rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl. IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person, deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und 9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il
TF ha confermato il contenuto della sentenza 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016,
pubblicata in DTF 143 I 50, aggiungendo che essa non si applica solo nel caso
di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione (consid. 3.3.3: “Wie im Sachverhalt, der dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016
zugrunde lag, sprechen auch im Falle der Beschwerdeführerin allein familiäre
Gründe (die Geburt eines Kindes und die damit einhergehende Reduktion des
Erwerbspensums) für den erwähnten Statuswechsel und führt auch bei ihr die neu
anstelle des Einkommensvergleichs angewendete gemischte Methode zu einem
tieferen Invaliditätsgrad. Die beiden Fälle unterscheiden sich lediglich
insofern, als es im bereits entschiedenen um eine revisionsweise
Rentenaufhebung ging (neu ermittelter Invaliditätsgrad von weniger als 40 %)
und hier - weil der neu ermittelte Invaliditätsgrad (43.7 % gemäss
angefochtenem Entscheid) über der anspruchserheblichen Schwelle von 40 % (Art.
28 Abs. 2 IVG) liegt - eine revisionsweise Rentenherabsetzung in Frage steht.
Dabei handelt es sich um einen rein quantitativen Unterschied. Das im Urteil
9F_8/2016 vom 20. Dezember 2016 zur revisionsweisen Rentenaufhebung bei
allein familiär bedingtem Statuswechsel von "vollerwerbstätig"
zu "teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich" Gesagte verliert deswegen
nicht seine Gültigkeit (vgl. in diesem Sinne wohl auch IV-Rundschreiben Nr. 355
des BSV vom 31. Oktober 2016)”).
Il TCA, in una sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" La soluzione contenuta nella Lettera circolare N° 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS e fatta propria dal Tribunale federale (cfr. STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 4.4; STF 9C_473/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 4) è insoddisfacente (cfr. al riguardo STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.13).
Essa non tiene conto delle numerose critiche formulate dalla grande maggioranza della dottrina nei confronti della più recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza Di Trizio n. 71) concernente l’applicazione del metodo misto, in particolare quella relativa alla fissazione del grado d’invalidità per la parte salariata (sul tema cfr. DTF 137 V 334 consid. 5.1 pag. 341; U. Kieser, “Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung” in HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, “IV: Mutloser Entscheid des Brundesgerichts” in plädoyer 1/17 pag. 12 seg. (in particolare pag. 17 : “(…) weil sie den Teilzeitfaktor doppelt berücksichtigt und deshalb zu tieferen Invaliditätsgraden führt”); Procap, “Le Tribunal fédéral corrige son arrêt sur le travail à temps partiel”. Comunicato del 15 febbraio 2017; D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali” in RtiD II-2016 pag. 325 seg. (345-348)) e crea nuove disuguaglianze di trattamento tra chi è vittima di un evento invalidante prima di avere avuto dei figli e chi invece ne è colpito dopo avere già avuto dei figli (ed avere a quel momento già ridotto la propria attività lucrativa salariata per dedicarsi alla famiglia; sul tema cfr. sentenza Di Trizio n. 62, n. 80, n. 88, n. 89 e n. 96-102).
Sta dunque al Consiglio federale o al Parlamento risolvere adeguatamente il problema (cfr. STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.14 in fine; A. Mengis, art. cit. pag. 17; U. Kieser, art. cit. pag. 473; A. S. Dupont, “Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation” in HAVE 2016 pag. 463 seg. (479)), come peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale federale già nel 2011 (cfr. DTF 137 V 334 consid. 7.2 pag. 351 e sentenza Di Trizio n. 99)."
In una sentenza
9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il Tribunale federale ha sottolineato come l'UFAS
medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema
(consid. 4.2.2: “Im
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016 wird das weitere Vorgehen
nach dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016, soweit nicht eine "'Di
Trizio' ähnliche Ausgangslage" vorliegt, was namentlich einen familiär
bedingten Grund für die Reduktion der Arbeitszeit voraussetzt, wie folgt
umschrieben: "Wie der Bundesrat bereits in seinem Bericht [vom 1. Juli
2015 (Beantwortung des Postulates Jans [12.3960 "Schlechterstellung von
Teilerwerbstätigen bei der Invalidenversicherung"])] festgehalten hat, kann
eine Verbesserung für teilerwerbstätige Personen mit einem entsprechend
angepassten Berechnungsmodell realisiert werden. Der Bundesrat beabsichtigt
nun, ein solches Berechnungsmodell für die gemischte Methode einzuführen. Bis
zum Inkrafttreten dieser neuen, generell-abstrakten Regelung wird es im
Hinblick auf eine einheitliche und rechtsgleiche Behandlung der Versicherten
notwendig sein, dass das bisherige Recht soweit als möglich weiterhin zur
Anwendung gelangt. Dementsprechend ist beispielsweise bei einer erstmaligen
Rentenzusprache bei einer Person, die bereits vor der Rentenprüfung einer
Teilerwerbstätigkeit nachgegangen ist, das bisherige Recht und das bisherige
Berechnungsmodell der gemischten Methode anzuwenden".
Das Bundesgericht ist in den bisherigen nach
Eintritt der Rechtskraft des Urteils des EGMR in Sachen Di Trizio gegen die
Schweiz (7186/09) vom 2. Februar 2016 gefällten Entscheiden im Sinne des
IV-Rundschreibens Nr. 355 vom 31. Oktober 2016, welches den Charakter einer
Verwaltungsweisung (zu deren Verbindlichkeit für die
Sozialversicherungsgerichte: BGE 136 V 16 E. 5.1.2 in fine S. 20 und 133 V 257 E. 3.2 S. 258) hat,
vorgegangen (vgl. etwa Urteile 9C_473/2016 vom 25. Januar 2017, 9C_514/2016 und
9C_399/2016, je vom 18. Januar 2017 sowie 9C_179/2016 vom 11. August 2016). Es
besteht kein Anlass, es vorliegend anders zu halten (zu den Voraussetzungen für
eine Praxisänderung BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Insofern kann die
vorinstanzlich bestätigte Invaliditätsbemessung der Beschwerdegegnerin nicht
als bundesrechtswidrig bezeichnet werden)”) (vedi pure STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).
Secondo l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.7. Nella fattispecie in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha considerato l’assicurata salariata al 53% e casalinga per la restante parte del 47%. Tale suddivisione non è contestata (doc. I) e va di conseguenza confermata.
Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella fattispecie non si tratta di una costellazione come quella descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 e 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, segnatamente non si tratta di una revisione di una precedente prestazione già erogata a seguito di un cambiamento di status rispettivamente del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), nulla osta alla sua applicazione (cfr. anche STCA 32.2016.39 del 9 marzo 2017 e STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
2.8. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. L’amministrazione, sulla base della perizia multidisciplinare eseguita dal SAM il 1 ottobre 2015, comprendente consulti specialistici di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________) - eseguita conformemente alle indicazioni rese da questa Corte nella pronuncia del 20 giugno 2014 (cfr. consid. 1.1) – e del rapporto finale del SMR del 15 ottobre 2015 (doc. AI 140), ha tratto delle conclusioni sul grado di abilità lavorativa medico-teorica dell’assicurata che sono rimaste sostanzialmente incensurate. Secondo l’amministrazione, a motivo delle diagnosi invalidanti di:
" Disturbo borderline di personalità
Artrite reumatoide sieropositiva in terapia farmacologica con
Methotrexate e Cimzia, attualmente in remissione
Minima periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sn.
Lombalgia cronica in ambito di fibromialgia e su alterazioni di tipo
degenerativo con minima ernia discale L5-S1
Fibromialgia di tipo primario
Cefalee croniche in parte di carattere emicranico, post-traumatiche
(1996)
Disturbo da sintomi somatici con dolore predominante persistente moderato.”
l’assicurata andava considerata completamente inabile nella professione precedentemente esercitata dal dicembre 2010, mentre che in un’attività leggera adeguata, posta un’inabilità lavorativa totale dal dicembre 2010, dal settembre 2011 andava tuttavia ammessa un’inabilità del 75% e dal gennaio 2013 del 60%. Come casalinga l’interessata era da considerare inabile nella misura del 43% dal maggio 2013 e del 20% dal luglio 2015 (doc. AI 140). Esprimendosi sulle limitazioni funzionali da osservare dall’assicurata, il medico SMR, nel rapporto finale del 15 ottobre 2015, ha affermato:
" Sul piano reumatologico l'A. è totalmente limitata in attività lavorative particolarmente pesanti in cui debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per la colonna vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente delle estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare pesi superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con la colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.
Sul piano neurologico le cefalee croniche, in parte dal carattere emicranico possono ridurre il rendimento lavorativo dell'A. in occasione di manifestazioni di particolare intensità.
Sul piano psichiatrico la deflessione del tono dell'umore con facile esauribilità psicofisica, l'elevata ansia, l'irritabilità e la confusione riducono globalmente il rendimento lavorativo
dell'A.
A riguardo della cumulabilità delle limitazioni sopra descritte, la riduzione del rendimento dovuto alle cefalee non va sommata bensì integrata con le eventuali limitazioni reumatologiche (che
pure contemplano una riduzione del rendimento). L'importante riduzione del rendimento d'ordine psichiatrico comprende anche il ridotto rendimento sul piano somatico (reumatologico
e neurologico) e quindi non va sommata bensì integrata.” (doc. AI 140)
Queste conclusioni, che, come detto, non sono contestate dalla ricorrente, devono essere confermate da questo Tribunale che non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede, così come le conclusioni del SMR.
Del resto, dette conclusioni non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua.
2.10.
2.10.1. Occorre ora innanzitutto esaminare la graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata il cui calcolo, eseguito correttamente e pacificamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2. e 2.3), è parzialmente contestato ed è stato esposto nella decisione impugnata come segue:
" (…)
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del 20.06.2014 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti, ordinando l'allestimento di una perizia medica al Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________. Dalla stessa risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice, le ha comportato i seguenti periodi di riduzione di rendimento:
attività abituale:
100% dal 1.12.2010 in avanti
Attività adeguate:
100% dal 01.12.2010 al 31.08.2011
75% dal 01.09.2011 al 31.12.2012
Dal 1.01.2013 è presente una riduzione di rendimento del 60% in attività adeguate mentre nell'attività abituale la totale incapacità al lavoro continua.
A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei redditi per determinare il grado d'invalidità dal 01.12.2011 (dopo un anno d'attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) in avanti.
Salario da valido
Senza il danno alla salute e lavorando in misura del 53% l'assicurata sarebbe stata in grado di percepire un salario annuo di Fr. 18'970.- per il 2011 , Fr. 19'129.- per il 2012, Fr. 19'270 per il 2013 e Fr. 19'420.- per il 2014.
Salario da invalido
In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora.
La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2011 avrebbe potuto realizzare un salario annuo di Fr. 53'358 al 100% e Fr. 28'280 al 53% (attività semplici e ripetitive, valore mediano), nel 2012 Fr. 51'441 al 100% e Fr. 27'264 al 53%, nel 2013 Fr. 51'822 al 100% e Fr. 27'466 al 53%, mentre nel 2014 avrebbe potuto realizzare un salario annuo di Fr. 52'225 al 100% e Fr. 27'679 al 53%.
Su quest'importo deve essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.
Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per attività leggera e del 12% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr. 5'910.-.
Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012
Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per attività leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr. 5'374.-.
Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013
Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per attività leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr. 8'663.-.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per attività leggera e del 1 7% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr. 8'730.-.
Grado d'invalidità
Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011
Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.
Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.
Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…) (doc. AI 160)”
2.10.2. Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; cfr. sopra consid. 2.3). L’amministrazione ha proceduto - correttamente - a diversi raffronti dei redditi a seconda del relativo periodo di esame.
2.10.3. Per quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto emerso dall’incarto e, quindi, stabilito quale salario da valida un importo di fr. 18'791 conseguito complessivamente nel 2010 dall’assicurata quale dipendente presso il __________ di __________ (fr. 7'511), portinaia presso lo Stabile __________ di __________ (fr. 8'940) e quale aiuto domestica presso privati (fr. 2'340) (doc. AI 144).
Questo importo è quindi stato aggiornato al 2011 (aumento del 0.9513% per fr. 18'970), 2012 (+ 0.8384% per fr. 19'129), 2013 (+ 0.7401% per fr. 19'270) e 2014 (+ 0.7771% per fr. 19'420).
Tale determinazione del salario non è contestata dall’assicurata e merita conferma, avendo la stessa preso in considerazione correttamente tutte le attività svolte dall’assicurata prima dell’intervento dell’inabilità lavorativa.
2.10.4. Il reddito da invalida è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.10.5. Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.6. Nel caso di specie, per fissare il reddito da invalida alla luce della capacità lavorativa medico-teorica (25% e, dal gennaio 2013, 60% in un’attività leggera adeguata; cfr. doc. AI 140 e consid. 2.9), conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalle tabelle TA1 (stato 2010 per quanto riguarda il periodo 2011, stato 2012 per quanto riferito al periodo successivo), elaborate dall'Ufficio federale di statistica, in relazione ad una professione che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4), stipendi medi, nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), e meglio computando i seguenti importi:
2011 di fr. 53'358.- al 100% e fr. 28'280.- al 53%
2012 di fr. 51'441.- al 100% e fr. 27'264.- al 53%
2013 di fr. 51'822.- al 100% e fr. 27'466.- al 53%
2014 di fr. 52'225.- al 100% e fr. 27'679.- al 53%
La ricorrente solleva una serie di censure al riguardo.
Innanzitutto, per quanto riguarda il fatto che l’importo statistico del 2011 risulta maggiore di quelli per gli anni successivi, l’amministrazione ha correttamente illustrato come la differenza sia da ricondurre ai diversi dati contenuti nella RSS TA1 Svizzera 2010 (in casu applicabile per l’anno 2011), da un lato e la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, sempre emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna e applicabile, come detto, successivamente alla loro pubblicazione per i periodi successivi al 2012, dall’altro. Tale allegazione risulta corretta.
In effetti, da un lato, in applicazione dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS) in relazione una professione che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4), nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 50’700.-- (fr. fr. 4'225 x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2010 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un donna ammonta a fr. 52'854.- (fr. 50’700: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Tale dato è stato poi aggiornato al 2011 in fr. 53'358.--.
Partendo invece dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), edita dall'Ufficio federale di statistica nell’ottobre 2014 e, quindi giusta il TF applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in cui è a disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso), dalla tabella emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalida per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è stato poi - correttamente - aggiornato al 2013 e 2014 in fr. 51'822.- rispettivamente fr. 52'224.-. Tali dati salariali vanno confermati.
2.10.7. L’amministrazione ha quindi esaminato un’eventuale riduzione per gap salariale, ammettendola. Come anticipato (consid. 2.10.4), per la giurisprudenza, se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone. Quando il reddito da valido differisce considerevolmente, ossia di almeno il 5%, dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, esso è da ritenere considerevolmente inferiore alla media ai sensi della giurisprudenza e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
In concreto l’Ufficio AI, per stabilire il salario statistico applicabile ai fini della definizione di un eventuale GAP salariale e riconosciuto nello specifico settore economico, ha considerato che le attività esercitate dall’assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute - ovvero quelle di sorvegliante alla __________ nella misura del 15%, quella di portinaia (33%) e di aiuto domestico (5%) - andassero inserite nella categoria 81 (attività di servizi per edifici), per quanto riguarda l’anno l'anno 2011 in base alle tabelle salariali applicabili e meglio le tabelle RSS TA1 Svizzera 2010 emanate dall'Ufficio federale di statistica di Berna; per quanto invece riferito agli anni successivi, in corretta applicazione delle tabelle RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, che hanno in buona parte ridefinito le categorie professionali, le attività svolte prima dell’intervento dell’inabilità lavorativa andavano riferite alle categorie 77, 79-82 (attività amministrative e di servizio di supporto).
Ha quindi stabilito i salari seguenti (cfr. doc. AI 147):
" Settore 81 (attività di servizi per edifici) - attività semplici e ripetitive:
2011 = 42'994
Settore 77, 79-82 (attività di servizi per edifici) – attività semplici e ripetitive:
2012 = 45'998
2013 = 46'339
2014 = 46'693”
Apparendo dunque tali dati, riferiti, come detto, ai salari teorici statistici realizzati in media a livello svizzero dai lavoratori nei menzionati settori nei rispettivi anni, superiori ai salari effettivamente percepiti dall’assicurata, l’amministrazione ha proceduto alla definizione del GAP confrontando quelli statistici con i salari percepiti trasformati a redditi al 100% (fr. 35’792 per il 2011, fr. 36'092 per il 2012, fr. 36'358 per il 2013 e fr. 36’641 per il 2014). Ha quindi stabilito un gap del 17% per l’anno 2011 (35’792 a fronte di un reddito statistico di paragone di 42'994) e del 22% per gli anni successivi (36'092 a fronte di salari statistici di fr. 45’998 nel 2012, 36'358 a fronte di fr. 46’339 nel 2013, fr. 36’641 a fronte di fr. 46’693 nel 2014) (cfr. doc. AI 147).
Il salario che avrebbe percepito la ricorrente negli anni di paragone è quindi risultato inferiore di quello statistico di riferimento del 17% (2011) rispettivamente 22% (negli anni successivi).
Considerato ciò, e cioè che il guadagno da valida dell’assicurata divergeva di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel relativo settore economico, l’amministrazione ha ritenuto che lo stesso fosse “considerevolmente inferiore alla media” ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e potesse pertanto giustificare - essendo soddisfatte le ulteriori condizioni, segnatamente rilevata l'assenza (pacifica) di indizi a favore del fatto che l'assicurata si fosse deliberatamente accontentata di un guadagno modesto - un parallelismo dei redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Correttamente quindi l’amministrazione ha operato sui salari statistici ipotetici da invalida del 2011 una riduzione del 12% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) e su quelli degli anni 2012, 2013 e 2014 del 17% (parte eccedente la soglia determinante del 5%).
Tale modo di procedere non presta il fianco a censure.
La ricorrente censura la riduzione per GAP salariale, ritenendola insufficiente, sostenendo che ai fini del GAP debbano essere presi in considerazione i medesimi redditi di riferimento applicati per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, “ovvero il livello mediano della categoria 4.2 per attività semplici e ripetitive, subordinatamente quello relativo al settore 81, livello 4 o settore 77, 79-82”(doc. I pag. 9). In tali condizioni il gap salariale ammonterebbe, secondo la ricorrente, al 33% nel 2011 e al 30% negli anni successivi e andrebbe preso in considerazione nella misura eccedente la soglia del 5%, ovvero del 28% rispettivamente 25%.
Tale allegazione non può essere condivisa. Come esposto, la giurisprudenza prescrive che il confronto per stabilire se il reddito effettivamente realizzato prima del sopraggiungere del danno alla salute fosse inferiore alla media deve essere effettuato con la media dei salari nazionali conseguibili nello (stesso) specifico settore economico e non per contro - fatte salve circostanze particolari che però non ricorrono in concreto - con il valore totale mediano dell'intero settore privato (cfr. STF 9C-854/2013; RtiD II-2009 pag. 194 consid. 4.3 nonché SVR 2009 IV n. 7 pag. 13 [9C_488/2008] consid. 6.2-6.5) e neppure con un settore in generale (cfr. sentenza citata 9C_993/2010 consid. 4.3).
Ciò premesso, la decisione dell'amministrazione di raffrontare, ai fini del parallelismo dei redditi, il guadagno effettivamente realizzato dall'assicurata con il valore statistico conseguibile in attività semplici e ripetitive (ISS, tabelle TA1 2010 e 2012, livello di qualifica 4, donne) nel settore 81 (attività di servizi per edifici) rispettivamente (per le tabelle 2012) 77, 79-82 (attività ammnistrative e di servizio di supporto), anziché quello mediano “generico”- comprendente tutte le attività, è incensurabile e deve essere confermata in quanto attua correttamente i principi posti dalla giurisprudenza in materia.
In effetti, considerate le attività esercitate dall’assicurata la scelta dell’amministrazione, fondata sull’approfondita valutazione del consulente professionale e, quindi, di persona cognita del settore, di prendere in considerazione quale settore specifico per determinare l'ampiezza del gap salariale quello relativo alla categoria “attività di servizi per edifici” rispettivamente “attività ammnistrative e di servizio di supporto” appare sostanzialmente corretta. Per i principi giurisprudenziali suesposti, non è per contro giustificato applicare il settore generico. Quanto alla presa in considerazione invece di un settore specifico diverso da quelli considerati dall’Ufficio AI, la ricorrente si limita a censurare quelli applicati nella decisione contestata, ma non suggerisce quale altra categoria sarebbe, a suo avviso, meglio rappresentativa dell’attività svolta dall’assicurata.
Non permette di discostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno il fatto, addotto dalla ricorrente, che in base ai valori statistici considerati per la definizione del salario ipotetico da invalida ella avrebbe potuto guadagnare sensibilmente di più di quanto effettivamente percepito prima di diventare inabile al guadagno. In effetti, basterà in proposito osservare come la giurisprudenza sul gap salariale appena menzionata intende proprio apportare dei correttivi in quelle situazioni – come quella che si realizza in concreto – in cui la persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194, 9C_83/2008), senza che vi si sia spontaneamente accontentata. Il parallelismo dei redditi tiene proprio conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.).
D’altra parte, non può essere seguita la ricorrente nemmeno laddove pretende che per la valutazione del GAP salariale si faccia riferimento al medesimo reddito di riferimento applicato come base per la definizione del reddito ipotetico da invalida. Mentre infatti in sede di valutazione di GAP si tratta di inserire un correttivo, a favore dell’assicurato, a situazioni in cui egli, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentato, procedendo quindi a un parallelismo dei due redditi di paragone, nella definizione del reddito ipotetico da invalido occorre stabilire il reddito (ipotetico) che egli potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro. Si tratta dunque di una professione di principio diversa da quella esercitata prima dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa, per la quale – segnatamente nel caso che ci occupa - l’assicurata è in effetti stata giudicata completamente inabile al lavoro.
2.10.8. Oltre alla riduzione per GAP salariale del 12% rispettivamente 17%, e ritenuta una capacità lavorativa come salariata del 25% dal settembre 2011 al dicembre 2012 e del 40% in seguito, l’amministrazione ha operato un’ulteriore riduzione del 5% “per attività leggera”.
L’assicurata sostiene che debba essere applicata una riduzione almeno del 15% del salario ipotetico da invalida, considerando l’accertata presenza di fattori che ostacolano il concreto conseguimento di un reddito percentualmente corrispondente alla residua capacità lavorativa e altre limitazioni funzionali e ambientali, quali le difficoltà di inserimento in un altro posto di lavoro e la scarsa formazione e istruzione, così come il fatto che il rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata sarebbe già di per sé un fattore di riduzione rendendo difficoltosa la ricerca di un posto di lavoro.
Per quanto concerne la riduzione del 5% applicata dall’amministrazione, ricordato come di principio circa la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene, una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 25% rispettivamente 40% (a fronte di un pensum lavorativo prima dell’insorgenza delle affezioni inabilitanti del 53%) in attività adeguate (da considerare come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
D’altro canto l’amministrazione ha con pertinenza fatto osservare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, così come la riduzione del rendimento, sono già state considerate nell’inabilità lavorativa determinata in ambito medico - teorico (che ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa considerevole).
Ciò è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (sulla possibilità di riduzioni ulteriori nel caso di riduzione di rendimento cfr. 8C_20/2012 del 4 aprile 2012).
Nella sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
" (…)
3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”
D’altra parte, per la giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da considerare quale fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011; 9C_751/2011 del 30 aprile 2012).
Tutto ben considerato, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).
In effetti, va detto che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida non ve ne sono e che, come pertinentemente osservato dall’Ufficio AI, fattori estranei che sono già stati considerati per il parallelismo dei redditi non possono essere ritenuti una seconda volta nell’ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. In particolare i fattori addotti dalla ricorrente, quali scarsa formazione e istruzione, sono già stati considerati nella riduzione per gap salariale.
Per quanto in particolare attiene all’allegata difficoltà della ricorrente per cui sarebbe difficile per lei trovare un’occupazione confacente, considerata anche la sua formazione e la riduzione del rendimento, va detto che, ricordato come di principio per la prassi le difficoltà di reperire un impiego non sono da considerare come fattore di riduzione (STF 8C_10/2011 del 10 agosto 2011), questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato obbligo di diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura. Va detto pure che le limitazioni da rispettare dall’interessata, essenzialmente di natura reumatologica - che le impongono di evitare attività lavorative “particolarmente pesanti in cui debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per la colonna vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente delle estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare pesi superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con la colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.” (rapporto finale SMR 15 ottobre 2015, doc. AI 140; cfr. al consid. 2.12 ) - non ostacolano lo svolgimento di attività che non necessitano una particolare qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di esercitare al 25% rispettivamente 40%.
Quanto poi all’invocata mancanza di formazione, oltre a quanto già detto, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 35.2004.104 del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99 del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006). Nel caso particolare va peraltro detto che la ricorrente è stata attiva come sorvegliante in mensa, aiuto domestico e portinaia, e ha pure seguito un corso di informatica (doc. AI 6), dimostrando una certa elasticità nell’adattamento a nuove mansioni, fattore questo che certamente le permette di accedere a un non indifferente spettro di attività adeguate.
Infine, il TCA rileva che pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero, tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma, semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, 8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Un’ulteriore riduzione sul salario ipotetico da invalida non risulta pertanto giustificata.
Si deve ancora osservare che il fatto che l’amministrazione avesse, in occasione della prima decisione del 28 ottobre 2013, poi annullata dal TCA, ammesso una riduzione complessiva sul salario statistico del 15% sulla base delle valutazioni rese dal consulente professionale in data 12 dicembre 2012 e 2 ottobre 2013 (10% per attività leggere e 5% per altri fattori sociali; cfr. doc. AI 63 e 90), non muta all’esito del contendere, ricordato come l’amministrazione non è vincolata a precedenti conclusioni che del resto sono state, nell’esito, smentite dall’autorità di ricorso. In ogni modo, come a ragione fatto rilevare
dall’amministrazione, e come già esposto, i fattori estranei che sono già stati considerati per il parallelismo dei redditi e la conseguente riduzione del reddito statistico per gap salariale (come la scarsa formazione e istruzione), non possono essere ritenuti una seconda volta nell’ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. In effetti in sede della prima decisione l’Ufficio AI non aveva preso in considerazione alcuna deduzione per gap salariale. A ragione inoltre l’amministrazione ha fatto osservare che la diversa computazione delle deduzioni sul reddito ipotetico da invalida è pure da ricondurre alle differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa medico-teorica e, quindi, anche alle differenti limitazioni funzionali da considerare. In effetti, in occasione della prima decisione amministrativa dell’ottobre 2013 era stata considerata un’inabilità lavorativa del 75% in attività leggere adeguate a dipendenza essenzialmente della diagnosi di artrite reumatoide, ciò che ha spinto il consulente professionale a riconoscere una riduzione complessiva del 15% ritenuto come “le limitazioni funzionali influenzano le attività adeguate” (doc. AI 84 e 90). Per contro in occasione del nuovo confronto dei salari effettuato ai fini della resa del provvedimento contestato in questa sede, la capacità lavorativa dell’assicurata pur rimanendo del 25% in un’attività adeguata rispettivamente del 40% dal gennaio 2013, era da ascrivere, secondo le conclusioni del SAM, essenzialmente alla diagnosi psichiatrica, mentre che per quanto riguardava le diagnosi neurologiche la capacità lavorativa era da considerare dell’80% e quelle reumatologiche addirittura completa in un lavoro adatto. Alla luce di queste conclusioni, non può essere censurata l’amministrazione laddove, sulla base di una valutazione effettuata dal servizio professionale specializzato che questa Corte non ha motivo di ritenere chiaramente erronea, ha ritenuto sufficiente una riduzione per attività leggere del 5% osservando come “la limitazione del rendimento determinato in sede medica tiene già in considerazione le limitazioni funzionali” (doc. AI 144).
2.10.9. Di conseguenza, visto quanto precede, correttamente l’amministrazione ha determinato come segue i diversi salari ipotetici da invalida ai fini del calcolo del grado di invalidità:
" (…)
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.
Salario teorico statistico 53'357.55; quota parte salariata del 53%: fr. 28'279; riduzione del rendimento del 75%: fr. 7'069.90; dedotto 5% per attività leggera : fr. 6’716.38, e del 12% per il GAP salariale: fr. 5'910.-.
Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico di fr. 51'441.12, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione del rendimento del 75%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 5'374.-.
Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico di fr. 51'821.84, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 8'663.-.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico di fr. 52'224.54, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 8'730.-. (…)”
Sulla base di questi dati, ha quindi correttamente determinato i diversi gradi di invalidità per la parte salariata come segue:
" (…)
Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011
Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.
Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.
Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…)” (doc. AI 160)
Per tutto quanto precede, questi calcoli meritano integrale conferma.
2.11. Per quel che riguarda l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 2 |
5 5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’Alta Corte, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:
" (…)
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004 S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).
(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)
Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
In tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga:
" (…) 6.2.1. Die Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni 2012 ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern, zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September 2012 in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion (Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009). Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27. März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus, gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3 S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen. Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)” (STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).
2.12. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire 4 inchieste a domicilio dell'assicurata in data 6 giugno 2012 (che ha concluso per un’inabilità complessiva del 35.5%), la seconda il 7 maggio 2013 (42.5%), la terza l’ 11 gennaio 2016 (27%) e l'ultima il 17 maggio 2016 (31%). Sulla base di queste conclusioni, nella decisione impugnata l’amministrazione ha concluso per le seguenti incapacità in ambito domestico:
" dal 1.12.2011 al 06.5.2013 al 35,5%
dal 7.05.2013 al 30.6.2015 al 42,5%
dal 1.07.2015 al 31.3.2016 al 27%
dal 1.04.2016 in avanti al 31%.”
La ricorrente non censura le conclusioni delle inchieste domiciliari, ma unicamente la fissazione delle date nel senso che a suo avviso il periodo di inabilità del 42.5% dovrebbe decorrere già dal 1. gennaio 2013, ovvero da quando ai danni alla salute fisica si è aggiunto anche il danno alla salute psichica, e non “solo” dal maggio 2013.
Innanzitutto va sottolineato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività alla figlia.
A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare della figlia.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; cfr. anche DTF 133 V 504 e la STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017).
Ora, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97
consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, le valutazioni di cui all’inchieste eseguite
dall’amministrazione vanno confermate.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti domiciliari. Di
conseguenza, pure i tassi complessivi d'invalidità fissati al 35.5%, 42.5%, 27%
e 31% deve essere posti alla base del presente giudizio, non essendoci nessun
motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su
quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in
materia.
Per quanto concerne l’unica censura sollevata in merito dalla ricorrente, concernente la decorrenza del grado di impedimento al 42.5%, che a suo dire dovrebbe essere ammesso già dal 1 gennaio 2013, la questione può in concreto essere lasciata aperta, considerato come anche una correzione nel senso auspicato dall’interessata non permetterebbe di modificare le conclusioni dell’amministrazione. In effetti, come meglio verrà illustrato al considerando che segue, in entrambi i periodi interessati dalla chiesta modifica, e meglio dal 1 gennaio al 6 maggio 2013 e dal 7 maggio 2013 al 30 giugno 2015, la valutazione complessiva del grado di invalidità conduce in entrambi i casi ad un grado di invalidità che concede il diritto ad un quarto di rendita di invalidità, ossia del 46% rispettivamente 49%.
2.13. Alla luce di quanto precede, ritenuta una incontestata ripartizione del 53% quale salariata e del 47% quale casalinga, l'invalidità complessiva dell'assicurata e, quindi, il conseguente diritto a prestazioni, sono stati fissati così come esposto nei seguenti specchietti indicati nella decisione impugnata:
" (…)
METODO MISTO:
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 53% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 68.84% 36.48%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI 53%
Periodo dal 01 .01 .2012 al 31.12.2012
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 55% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 71.9% 38.1%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI 55%
Periodo dal 01 .01 .2013 al 06.05.2013
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 46% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI 46%
Periodo dal 07 .05 .2013 al 30.06.2015
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 49% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 42.5% 19.97%
Grado AI 49%
Periodo dal 01 .07 .2015 al 31.03.2016
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 42% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 27% 12.69%
Grado AI 42%
Periodo dal 01 .04 .2016 in avanti
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 44% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 31% 14.57%
Grado AI 44% (…)”
Sulla base di queste conclusioni, ha quindi concluso quanto segue:
" (…)
Decidiamo pertanto:
Dal 01.12.2011 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è assegnato un grado d'invalidità del 53% ed un diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dal 01.04.2012 (tre mesi dopo la modifica del grado Al, art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 55%. Dal 01.05.2013 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 46%. Dal 01.08.2013 (art. 88a OAI) è assegnato un grado d'invalidità del 49% ed un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. Dal 01.11.2015 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto sempre ad un quarto di rendita d'invalidità ma con un grado d'invalidità del 42%. Dal 01.07.2016 (art. 88a OAI) il grado d'invalidità è pari al 44% ed è presente sempre un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità.
Si tiene presente che dal 01.12.2011 viene versata un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 45%. (…)”
Tali calcoli sono corretti e possono essere fatti propri dal TCA.
2.14. Litigioso infine è il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’Ufficio AI il caso non presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento di un legale non appariva indispensabile.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di una vertenza, iniziata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2011 (doc. AI 36), sfociata nella precedente decisione del 28 ottobre 2013, poi annullata da questo TCA, e, quindi in nuovi complessi accertamenti medici ed economici e conseguenti relative conclusioni diverse per quanto concerne diversi periodi (sull’arco di 5 diversi anni, dal 2011 al 2016). Per la decisione contestata
vi erano da apprezzare non solo le conclusioni della perizia SAM, ma anche la correttezza dei vari complessi calcoli del grado di invalidità per la quota parte salariata (coinvolgenti aspetti complessi come l’applicazione di salari statistici differenti nel corso degli anni, l’esame del gap salariale così come l’eventualità di procedere ad altre deduzioni sul salario teorico statistico) così come per la parte casalinga, la quale è stata oggetto di ben 4 inchieste domiciliari (l’ultima delle quali esperita proprio a seguito delle osservazioni proposte dalla legale dell’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione del 29 febbraio 2016, doc. AI 150, 156).
Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.
Le osservazioni inoltrate il 13 aprile 2016 al progetto di decisione del 29 febbraio 2016 non apparivano di primo acchito privo di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova valutazione al domicilio eseguita il 2 maggio 2016 (doc. AI 156).
Inoltre, come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.
Ne consegue che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi fr. 500.-- alla ricorrente.
La ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, separata e madre di una figlia minorenne convivente nella stessa economia domestica (nata nel 2000 che segue un apprendistato), ha come uniche entrate, oltre agli alimenti versati dal marito separato (fr. 1'100), fr. 528.-- del (quarto) di rendita AI (inclusa la rendita AI per figli) e fr. 883.- di prestazione complementare PC (doc. V e Vbis).
In queste circostanze, in particolare essendo l’assicurata al beneficio di PC, il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. RI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.14.
Per il resto la decisione dell’11 luglio 2016 è confermata.
3. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
4. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti