Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.87

 

rg/sc

Lugano

15 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 luglio 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione del 16 novembre 2015 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, dopo aver stabilito un grado d’invalidità dello 0% in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, aveva respinto la richiesta di prestazioni presentata nel febbraio 2015 da RI 1 (doc. AI 43);

 

                                     -   nel febbraio 2016 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Con (preavvisata) decisione del 29 luglio 2016 l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia, non avendo l’assicurato dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’e-manazione del precedente provvedimento di diniego (doc. AI 15-19);

 

                                     -   contro questa decisione insorge personalmente l’assicurato dinanzi al TCA postulandone l’annullamento. Produce al riguardo tre certificati del medico curante dr. __________, uno dei quali già prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione, nonché un rapporto del 6 febbraio 2015 del neurochirurgo dr. __________, anch’esso già prodotto in ambito amministrativo (doc. A/4-7). Pendente lite ha pure prodotto un referto radiologico del 13 dicembre 2016 della Clinica __________ (doc. B);

 

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione evidenzia come la nuova documentazione prodotta con il gravame non giustifichi l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni. Nelle sue successive osservazioni del 10 febbraio 2017 ha espresso la medesima considerazione per quanto riguarda il summenzionato referto radiologico;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande      identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   in concreto, come accennato, con decisione del 16 novembre 2015 l’Ufficio AI, peritato l’assicurato dal reumatologo dr. __________ (doc. AI 38), aveva respinto la domanda di prestazioni dopo aver accertato un grado – stabilito tramite raffronto dei redditi – d’invalidità nullo, l’assicurato risultando da marzo 2015 inabile al lavoro nella misura del 40% nell’attività abituale di lavapiatti, ma totalmente abile in attività adeguate;

 

                                     -   nell’ambito della nuova domanda di prestazioni avviata nel febbraio 2016 e quindi prima dell’emanazione della decisione formale del 29 luglio 2016, sono stati prodotti un certificato del dr. __________ dell’11 novembre 2015 secondo cui il “paziente continua ad essere inabile al lavoro in misura completa a tempo indeterminato” (doc. AI 45), nonché un certificato del medesimo curante attestante che “la persona summenzionata presenta una situazione lombare degenerativa che è stata sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione L3-4 e L4-5, poi a successivi tentativi di infiltrazioni anestetiche ed antiinfiammatoria perilesionali, purtroppo senza successo. I dolori ed il decondizionamento muscolare secondario che ne deriva, oltre all’età di 61 anni, e la difficile elaborazione psichica e culturale della situazione, hanno reso (e renderanno per sempre) utopica una ripresa lavorativa anche in misura parziale. Contesto globalmente le conclusioni dell’Ufficio AI del Canton Ticino, che non condivido, e sostengo il paziente nel suo ricorso” (doc. A/5).

                                     -   sia per quanto riguarda la diagnosi che la descrizione dei dati soggettivi, la suevocata nuova documentazione medica non contiene elementi – come già evidenziato dal medico SMR nella sua annotazione del 26 luglio 2016 – che consentono di concludere, ai sensi della citata giurisprudenza, per un verosimile rilevante peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato in sede medica dal perito dr. __________, che nel referto del 3 settembre 2015 aveva in particolare osservato:

 

"  (…)

2.     Dati soggettivi dell'assicurato

 

L'anamnesi del dolore avviene in presenza di un interprete che traduce all'assicurato le domande poste dal sottoscritto in italiano, nella sua lingua materna, ossia in __________; a più riprese le domande vengono da me riformulate, in quanto l'assicurato non da risposte ai quesiti posti, fornendo altre spiegazioni, a quel momento di interesse minore. L'assicurato indica dolori manifesti non tutti i giorni, tendenzialmente stringenti, alla muscolatura del trapezio a sinistra a tal punto da non potersi muovere, al momento assenti, inizialmente spiega che questi non dipendono dai movimenti della testa, in un secondo tempo precisa che il movimento della testa porta ad un incremento dei dolori, le cervicalgie risultano indipendenti dalle posizioni corporee assunte. Vi sono poi dolori definiti brucianti dorsali caudali irradianti a fascia larga a cintura, nell'emicostato destro fino a raggiungere il petto, prevalentemente di giorno rispetto alla notte, peggioranti all'avvio, al mattino; egli sta meglio fermo che in movimento, si accentuano da seduto, rispetto alla posizione eretta (al momento di comunicarmi queste caratteristiche, l'assicurato si alza, rimanendo in piedi per poco tempo), non può stare troppo in movimento, altrimenti afferma di dover ricuperare, i dolori non cambiano alla deambulazione in salita o in discesa; vi sono poi dolori lombari, irradianti gluteali, laterali nella coscia, nel polpaccio destro raggiungenti il dorso del piede destro, appariscenti quest'ultimi soprattutto quando cammina, meno da fermo, l'intensità dei dolori nella gamba destra equivale a quella recepita nella schiena, non variano deambulando in salita o in discesa, non si accentuano alle manovre di Valsalva, afferma spontaneamente che sono dolori presenti sia tutti i giorni, sia tutte le notti, il dolore sciatalgico a destra spesso si associa a dolori anteriori al ginocchio destro. Il peso corporeo è diminuito di circa 3 - 4 kg da quando ha smesso di lavorare. Al momento non segue un programma di fisioterapia. Come farmaci analgesici ricorre a Dafalgan (Paracetamolo) 1 g alla sera, non assume altri analgesici al mattino rispettivamente mezzogiorno, con regolarità.

 

3.     Constatazioni oggettive

 

Esame reumatologico

 

60-enne, in stato generale buono, peso 66 kg / statura 161 cm. Polsi arteriosi radiali e pedidei ben tastabili.

 

Colonna vertebrale:

 

Ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, iperlordosi corta lombare, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata, con importante rotoscoliosi a destra, con emigibbosità toracale a destra, rialzo della spalla destra di circa 2 cm in posizione eretta, posizione orizzontale del bacino. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale limitata di 1/5 alle rotazioni globali passive bilaterali, altrimenti libera ai movimenti passivi nelle altre direzioni, senza dolori; colonna dorsale bloccata alla flessione attiva, estensione passiva, libera alla lateroflessione passiva verso destra, libera alla lateroflessione passiva verso sinistra, con dolori avvertiti dall'assicurato, tendenzialmente a fine corsa, alla lateroflessione passiva verso sinistra, recepiti all'emicostato dorsale destro; colonna lombare con cicatrice longitudinale mediana calma, lombare limitata di 1/3 alla flessione attiva, di 1/5 all'estensione passiva, di 1/3 alle laterofiessioni passive bilaterali, senza dolori alla mobilizzazione.

 

Distanza mento-giugulo-sternale: 18/0 cm, Ott: 30/32 cm, Schober: 10/13 cm, distanza dita-suolo anteriore: 18 cm.

 

Articolazioni periferiche:

Muscolatura omerale molto ben sviluppata dalle due parti, ingrossamento dei contorni articolari acromeoclaveari bilaterali, articolazioni non indolenzite, senza tumefazioni sinovitiche, mobilizzazione passiva delle spalle libera in ogni direzione, senza arco dolente, test resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti, indolori. Cicatrice longitudinale radiale prossimale calma all'avambraccio sinistro, gomiti dalle due parti non indolenziti, con mobilità passiva libera, indolore. Polsi con mobilità passiva normale, indolori. Iperestendibilità delle articolazioni interfalangee prossimali soprattutto III a destra, Ill e IV a sinistra, articolazioni non indolenzite, non tumefatte, chiusura dei pugni completa dalle due parti. Anche bilateralmente libere ai movimenti passivi, indolori. Ginocchia con cicatrice laterale calma a sinistra, articolazioni stabili, test di McMurray negativo bilateralmente, mobilità passiva libera, indolore, con sfregamento femoropatellare bilaterale. Caviglie con mobilità passiva normale indolori. Piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello dalle due parti.

 

Esame neurologico:

 

Destrimane. Riflessi bicipitali, tricipitali, patellari, achillei, mediovivaci e simmetrici, Babinski bilateralmente negativo. Manovra di Lasègue negativa dalle due parti. Segno di Tinel negativo ai solchi dei nervi ulnari come pure ai canali carpali dalle due parti. Forza rozza ai muscoli bicipiti, tricipiti, ai gruppi muscolari delle gambe, intatta M5. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi regolare, segno di Trendelenburg negativo bilateralmente. Marcia senza zoppia.

 

Osservazioni:

 

L'assicurato durante l'anamnesi del dolore, rimane quasi sempre seduto, senza ricercare posizioni antalgiche; si alza un'unica e sola volta, per poco tempo, momento in cui riferisce di stare meglio in genere in piedi che seduto. L'anamnesi del dolore, sebbene tradotta nella lingua materna, è difficilmente strutturabile, a più riprese il sottoscritto richiede all'interprete di riformulare la domanda originariamente posta, in quanto la risposta dell'assicurato non si rifà al quesito formulato dal sottoscritto. Prima dell'esame clinico rispettivamente dopo, l'assicurato si sveste rispettivamente riveste autonomamente, senza segni di risparmio, chinandosi in particolare liberamente sia quando toglie le scarpe, sia quando mi mostra il percorso del dolore sciatalgico. Stando in posizione eretta, l'assicurato rimane fermo senza muoversi, permettendo al sottoscritto di annotare le sue costatazioni. Durante l'esame clinico, avvenuto senza la presenza dell'interprete che rimane seduta nella sala accanto, pronta a tradurre, l'assicurato intende rapidamente quanto a lui richiesto.

 

Valutazione:

 

Il signor RI 1, nato il __________1955, Via __________, è noto da tempo per dolori al rachide, per cui il 28.5.2014 veniva sottoposto a risonanza magnetica della colonna lombare evidenziante una discopatia plurisegmentale tra L3 e S1 con alterazioni di tipo Modic in L4/L5, protrusione discale circonferenziale L4/L5 con restringimento del recesso laterale di destra con possibile conflitto con la radice di L5 a destra, spondilartrosi associata; il 13.6.2014 beneficiava di un'infiltrazione periradicolare di L5 a destra. Il 14.7.2014 cadeva dall'altezza di 2 metri accusando in seguito dolori intensi al rachide e all'emitorace destro; una TAC vertebrale mostrava una frattura vertebrale D11 con deformazione a cuneo anteriore, con rottura del muro vertebrale posteriore, senza coinvolgimento dei pedicoli, con lieve riduzione di ampiezza del canale vertebrale a questo livello con ematoma epidurale anteriore a partire da D10; ad una TAC toracoaddominale si vedevano anche diverse costole sul lato destro fratturate; i medici curanti, allora in __________, optavano per un procedere terapeutico conservativo. Nel corso dell'autunno 2014, l'assicurato veniva seguito in ambito neurochirurgico specialistico dal Dr. __________ a __________, lamentando a quel momento dolori all'arto inferiore destro con perimetro di deambulazione di 50 metri; lo specialista giungeva alla diagnosi di claudicatio neurogena L4 ed L5 a destra, vedendo alla risonanza magnetica della colonna lombosacrale del 28.5.2014, una stenosi foraminale serrata in L3/L4, L4/L5 a destra per cui poneva l'indicazione a decompressione microchirurgica, intervento che avveniva il 3.2.2015 nella forma di una decompressione osteolegamentosa microchirurgica L3-L4 ed L4-L5. Attualmente l'assicurato il quale trattamento analgesico si limita all'assunzione di 1 g di Paracetamolo serale, accusa dolori prevalentemente al mattino definiti brucianti dorsali caudali irradianti a fascia larga a cintura nell'emicostato destro fino a raggiungere il petto, prevalentemente di giorno, rispetto alla notte, peggioranti all'avvio, afferma di stare meglio ferma che in movimento, i sintomi si accentuano da seduto, rispetto alla posizione eretta, non pub stare troppo in movimento, non vede differenza alla deambulazione in salita o in discesa, vi sono poi anche dolori lombari irradianti gluteali, laterali nella coscia e nel polpaccio destro raggiungenti il dorso del piede destro, soprattutto quando cammina, mena da ferma, l'intensità dei dolori all'arto inferiore destro equivale a quella recepita al rachide, i dolori non variano deambulando in salita o in discesa, spesso il dolore sciatalgico si associa a dolori anteriori al ginocchio destro; all'esame clinico nota un'ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, un' iperlordosi lombare corta, una scoliosi destroconvessa dorsale compensata con importante rotoscoliosi a destra con emigibbosità toracale a destra, il corsetto muscolare e lomboaddominale è decondizionato; la colonna dorsale appare così bloccata alla flessione attiva, estensione passiva, ma libera alla lateroflessione passiva verso destra e sinistra, con dolori avvertiti dall'assicurato tendenzialmente a fine corsa alla lateroflessione passiva verso sinistra, sentiti all'emicostato dorsale destro; la lombare si presenta moderatamente limitata alla flessione attiva, minimamente ridotta all'estensione passiva e moderatamente alle lateroflessioni passive bilaterali, senza dolori ai movimenti; sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità coxofemorale passiva dalle due parti è libera ed indolore, le ginocchia impongono stabili senza segni meniscali e con mobilità passiva libera ed indolore, è presente uno sfregamento femoropatellare bilaterale indicante un possibile danno cartilagineo ai compartimenti anteriori dalle due parti. Ad intermittenza l'assicurato accusa anche dolori tendenzialmente stringenti alla muscolatura del trapezia a sinistra, a tal punto da non potersi muovere, probabilmente peggioranti al movimento della testa, ma indipendenti dalle posizioni corporee assunte, senza brachialgie associate; in ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale, la colonna cervicale risulta minimamente limitata alle rotazioni globali passive bilaterali, altrimenti libera ai movimenti passivi nelle altre direzioni, senza comparsa di dolori; sono assenti deficit cervicoradicolari; noto una muscolatura omerale molto ben sviluppata dalle due parti, a sostegno di un utilizzo regolare contra resistenza delle spalle; vi è un ingrossamento dei contorni articolari acromeoclaveari bilaterali, senza indolenzimenti, sospetto per un'artrosi acromeoclaveare, la mobilità passiva delle spalla è libera dalle due parti, assente in particolare una sintomatologia di attrito sottoacromeale, i test resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti ed indolori depongono contra una lesione maggiore alle stesse.

 

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica a destra in esiti da frattura compressiva del corpo vertebrale D11 con deformazione a cuneo dopo evento traumatico il 14.7.2014, note alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L3-S1), esiti da decompressione osteolegamentosa microchirurgica da L3 a L5 a destra, il 3.2.2015, gravi disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, iperlordosi lombare corta, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata, con importante rotoscoliosi a destra, emigibbosità toracale a destra), decondizionamento e sbilancio muscolare, sindrome cervicospondilogena cronica intermittente a sinistra in ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo con scoliosi destroconvessa dorsale.

 

Gli esiti fratturativi vertebrali e costali, la nozione anamnestica di un chiaro sovracconsumo di bevande alcooliche, mi induce a suggerire al medico curante la richiesta di una densitometria ossea al fine di escludere un'osteoporosi sottogiacente in grado di essere trattata adeguatamente.

 

Non ho altre proposte terapeutiche da formulare, in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua di questo assicurato. Va comunque osservato che il trattamento analgesico attualmente in corso non è proporzionato alla sintomatologia algica definita come invalidante.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell'allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a partire dal 3.5.2015, a distanza di 3 mesi dall'intervento di decompressione microchirurgica L3-L5 a destra del 3.2.2015.

 

L'assicurato si dichiara da ultimo attivo come lavapiatti, attività svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità di anteflessione e torsione del tronco, quindi in parte inadatta allo stato di salute attuale, per cui lo giudico per l'ultimo lavoro eseguito, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40 %, dovuta alla necessità di maggiori pause, di alternare le posizioni corporee al bisogno, sempre a decorrere dal 3.5.2015.

 

Come casalingo, giudico l'assicurato, sempre a partire dal 3.5.2015, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 10 %.

 

Rispondo alle vostre domande:

 

A.     Basi cliniche

 

1.     Anamnesi

 

Vedasi quanto precede.

 

2.     Dati soggettivi dell'assicurato

 

Vedasi quanto precede.

 

 

3. Constatazioni obiettive

 

Vedasi quanto precede.

 

4.     Diagnosi

 

Sindrome toracolombospondilogena cronica a destra in

        -     Esiti da frattura compressiva del corpo vertebrale Dl 1 con deformazione a cuneo dopo evento traumatico il 14.7.2014

        -     Note alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L3-S1) Ekti da decompressione osteolegamentosa microchirurgica da L3 a L5 a destra, il 3.2.2015

        -     Gravi disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, iperlordosi lombare corta, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata, con importante rotoscoliosi a destra, emigibbosità toracale a desta)

        -     Decondizionamento e sbilancio muscolare

 

Sindrome cervicospondilogena cronica intermittente a sinistra in

        -     Ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo con scoliosi destroconvessa dorsale

 

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell'allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a partire dal 3.5.2015, a distanza di 3 mesi dall'intervento di decompressione microchirurgica L3-L5 a destra del 3.2.2015.

 

L'assicurato si dichiara da ultimo attivo come lavapiatti, attività svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità di anteflessione e torsione del tronco, quindi in parte inadatta allo stato di salute attuale, per cui lo giudico per l'ultimo lavoro eseguito, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40 %, dovuta alla necessità di maggiori pause, di alternare le posizioni corporee al bisogno, sempre a decorrere dal 3.5.2015. (…)” (doc. AI 38 pp. 3-8)

 

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto psichico, quanto accennato dal medico curante – che parla di “difficile elaborazione psichica e culturale della situazione” (doc. A/5) – non consente all’evi-denza di ipotizzare l’insorgenza di un disturbo avente natura invalidante;

 

                                     -   d’altronde neppure la refertazione prodotta con il gravame e successiva alla data d’emanazione del querelato provvedimento, oltre a contenere invero valutazioni in parte volte a contestare la precedente decisione del 16 novembre 2015, permette di concludere per una modifica rilevante della situazione invalidante rispetto alle risultanze peritali e alle relative valutazioni SMR (doc. AI 40-41), in esito alle quali l’ammini-strazione aveva reso la precedente decisione di diniego nel novembre 2015. Infatti, né la generica e non ulteriormente circostanziata certificazione del 17 agosto 2016 nella quale il curante ha indicato che “la persona summenzionata è inabile al lavoro al 100% per malattia dal 1.9.2016 al 30.9.2016 incluso” (doc. A/4) e che “la situazione del paziente è cronicizzata, i dolori persistono, nonostante due interventi neurochirurgici, in presenza di un quadro di degrado e di disadattamento psico sociale che rendono illusorio il suo rientro nel mondo del lavoro ea titolo definitivo” (doc. A/4), né il successivo suo certificato del 5 settembre 2016 in cui è attestato che “la situazione del paziente dopo due interventi di decompressione microchirurgica su stenosi foraminale L3-L4 ed L4-L5, intervallati da una infiltrazione periradicolare L4 ed L5 sotto scopia è cronicizzata: i dolori persistono in una sindrome lombare dolorosa persistente, e si accentuano in modo invalidante già dopo una deambulazione di 200 m sul lungolago, la sera. Tutto ciò, in presenza di un quadro di degrado e di disadattamento psico sociale (isolato, rallentato, solo, difficoltà di comunicazione linguistica) rende a mio avviso illusorio il suo rientro nel mondo del lavoro, anche solo in misura parziale, a titolo definitivo, in contrasto con quanto preteso dall’Ufficio Invalidità. Sono certo che, in caso di dubbio una perizia neurochirurgica specialistica neutrale, eventualmente assortita da una valutazione psichiatrica confermeranno questa mia presa di posizione” (doc. A/7), non contengono sul piano diagnostico e su quello della valutazione della capacità lavorativa nuovi elementi in base ai quali sia possibile ipotizzare una rilevante modifica dello stato invalidante e ciò con riferimento a quanto accertato in sede medica peritale (cfr. supra, la citata perizia del dr. __________). In tale senso va condivisa la valutazione del medico SMR del 9 settembre 2016, secondo cui la citata nuova documentazione medica “non contiene informazioni su eventuali nuovi aspetti per quanto riguarda l’oggettività clinica, ma riassume brevemente l’anamnesi ed elenca i disturbi dell’assicurato e considerazioni a proposito della situazione socio-professionale che esula non dalle competenze mediche” (cfr. V/1);

 

                                     -   per quanto riguarda da ultimo il sopra citato referto radiologico prodotto pendente lite, se da un lato sul piano diagnostico risulta una modifica rispetto alle precedenti valutazioni, da tale rapporto non sono tuttavia evincibili elementi in base ai quali poter ammettere, con la verosimiglianza richiesta, una incidenza di tale stato di salute sull’effettiva capacità lavorativa e di conseguenza al guadagno dell’assicurato, diversa da quella accertata e valutata in precedenza. Il nuovo referto radiologico conclude infatti evidenziando:

 

"  (…)

-    Cedimento recente del soma di D12 con edema della spongiosa ossea associato.

-    Spondilartrosi e discopatie multiple da L3 ad S1 con radicolopatia L3 ed L5 soprattutto a destra.

-    In esiti di laminectomia L4-L5 persiste una componente discale intra-foraminale L4 a destra con compressione della radice omolaterale corrispondente.

-    A questo livello si associa anche presa contrastografica dei tessuti molli vertebrali e paravertebrali anteriori e posteriori come per fenomeni di flogosi ancora attiva senza segni di chiara discite.

-    Non mielopatia.” (doc. B);

                                     

                                     -   in conclusione, non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma;

                                      

                                     -   giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                        

                                     -   visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                  1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                  2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti