Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.8

 

rg/sc

Lugano

14 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 dicembre 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                1.1   Con decisione 2 giugno 2010 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad un rendita intera (invalidità del 72%) e alle rendite per i tre figli (doc. AI 33-34).

 

                                1.2   Nell’ambito della revisione avviata d’ufficio nel marzo 2013 (triage 6a revisione AI), dopo aver fatto allestire dal CPAS una perizia psichiatrica (doc. AI 59) e tenuto conto del parere e-spresso dal SMR (doc. AI 60, 63), per decisione 27 marzo 2015 l’amministrazione ha ridotto a ¾ la rendita intera versata sino a quel momento.

 

                                         Il 13 aprile 2015 il medico curante dell’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto nel quale veniva in particolare e-videnziato come a motivo del suo stato di salute (depressione cronica, diabete, anemia e obesità; “1) La Signora RI 1 dovrebbe essere obbligata a seguire una cura psichiatrica regolare da parte di uno psichiatra o dal Servizio Psicosociale di __________ oppure a Vostra scelta. Finora le cure psichiatriche non hanno avuto successo. Eventualmente sarebbe da prendere in considerazione anche un ricovero in una Clinica Psichiatrica. 2) Il controllo del diabete è pessimo. Questo è dovuto anche ad una dieta non seguita e nessun tipo di attività fisica. La Signora RI 1 dovrebbe seguire una dieta dimagrante ed essere tenuta a fare dei controlli regolari del diabete da parte mia. Eventualmente potrebbe essere anche affiancata da una dietista. 3) La paziente dovrebbe ricontattare il suo ginecologo e seguire i suoi consigli per diminuire il flusso mestruale che le causa l’importante anemia. Sicuramente la mancante collaborazione da parte della paziente per migliorare il controllo del diabete, la sua obesità e seguire in modo non corretto la terapia ginecologia è legato alla sua mancanza di motivazione dovuto alla depressione. D’altra parte sono sicura che la Signora RI 1 si sentirebbe molto meglio con un controllo diabetico adeguato con perdita di peso e un’emoglobina normale (…)) una riduzione della prestazione d’invalidità non fosse giustificata e come appariva auspicabile un contatto tra tutti i medici curanti ogni 3 mesi per la durata di un anno nella prospettiva di un auspicato miglioramento dello stato di salute (doc. AI 71). In relazione a tale richiesta, sottoposta al SMR rispettivamente al CPAS per presa di posizione (doc. AI 76, 78), con progetto di decisione 29 maggio 2015 confermato con decisione formale 8 luglio 2015, passata in giudicato, l’amministrazione ha statuito la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni” la nuova refertazione medica non avendo apportato nuovi elementi giustificanti una modifica del diritto a prestazioni (doc. AI 80, 81).

 

                                1.3   Nell’ottobre 2015 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda tramite presentazione di un certificato del medico curante dr. __________ (doc. AI 83).

 

                                         Dopo aver interpellato il SMR (doc. AI 86), per decisione 14 dicembre 2015, preavvisata il 3 novembre 2015 l’Ufficio AI ha stabilito la “non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni” non avendo l’assicurata dimostrato una rilevante modifica della situazione invalidante.

 

                                1.4   Contro la decisione del 14 dicembre 2015 insorge l’assicurata dinanzi al TCA. Sostiene che il certificato del suo medico curante dimostri un peggioramento significativo del proprio stato di salute e ribadisce di necessitare di cure psichiatriche “in ur-genza” da parte del Servizio psicosociale di __________.

 

                                1.5   Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e riferimenti);

 

                                2.2   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della “nuova domanda” (recte: domanda di revisione; art. 17 LPGA, art. 87 cpv. 2 OAI) presentata dal-l’assicurata nell’ottobre 2015.

 

                                         Qualora il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). La revisione è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella domanda di revisione rispettivamente nella nuova domanda l'assicurato non rende verosimile la rile-vante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (consid. 5.2.5).

Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

 

Per quanto concerne l’art. 87 cpv. 2 e 3 (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI sino al 31 dicembre 2011), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                                2.3   Nel caso in esame l’assicurata – che in occasione della precedente decisione con cui era stata ridotta la rendita da intera a ¾ era stata in particolare peritata dal CPAS (cfr. rapporto peritale sub doc. AI 59 e complemento sub doc. AI 76) –  sostiene essere intervenuto un rilevante peggioramento del suo stato di salute, facendo riferimento allo scritto 19 ottobre 2015 del curante dr. __________ del seguente tenore:

 

"  La paziente summenzionata è conosciuta da quasi un anno per molteplici patologie.

 

-    Diabete tipo II controllo difficile

-    HTA con cardiopatia ipertensiva

-    Anemia ferripriva refrattaria su meno-metrorragia, stato dopo un’isterectomia 1 mese fa

 

Dal punto di vista psichiatrico, RI 1, è nota per sindrome ansio-depressiva, marcata in peggioramento significativo.

Ultimamente è difficile da controllare e con la situazione attuale con l’AI e la percentuale di invalidità, si è ora aggravata.

Esprime sensi di colpevolezza e di suicidio.

Secondo la mia valutazione obiettiva, mi sembra che RI 1 sia peggiorata; dal punto di vista clinico (con il diabete difficile da controllare) è risultata un caso psichiatrico.

 

Per questo motivo, in riferimento alla richiesta di RI 1, ho redatto tale certificato con lo scopo di una revisione riguardo la situazione dell’AI.

Il certificato è stato consegnato personalmente in mano della paziente e della figlia per far valere ciò che è in suo diritto.” (doc. AI 83)

 

                                         Con annotazioni 29 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR, esaminato suddetto rapporto, ha osservato:

 

"  Ho preso visione di un breve certificato del medico generalista Dr. __________ di __________, 19.10.2015, il quale non riporta osservazioni oggettive, ma soggettive dell’assicurata, sensi di colpevolezza e di suicidio non meglio definiti. Il fatto che la riferita sindrome ansio-depressiva “sembra” peggiorata non costituisce per se un elemento oggettivo che permetta di entrare in materia.

Pertanto, in assenza di elementi nuovi rispettivamente oggettivabili di fatti noti, non è giustificata entrata in materia.” (doc. AI 86)

 

Sulla base di tale annotazione l’Ufficio AI ha deciso la non entrata in materia sulla “nuova richiesta di prestazioni” (recte: domanda di revisione). A ragione.

                                         A mente di questa Corte, infatti, le generiche attestazioni del medico curante che non sostanzia in maniera sufficientemente attendibile una rilevante modifica dello stato valetudinario ai fini della valutazione del diritto alla rendita limitandosi ad affermare che vi è un “peggioramento significativo”, che “la percentuale di invalidità si è aggravata”, che l’interessata “esprime sensi di colpevolezza e di suicidio” e che “dal punto di vista clinico (con il diabete difficile da controllare) è risultata un caso psichiatrico” non sono idonee, né sul piano diagnostico e della valutazione dell’incapacità lavorativa (un preciso e chiaro giudizio sulla capacità al lavoro non viene espresso) né per quanto riguarda eventuali nuovi elementi terapeutici, a far ritenere siccome accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. supra consid. 2.2), l'intervento di una rilevante modifica della situazione invalidante rispetto a quanto accertato nell'ambito della precedente procedura sfociata nella decisione di riduzione della rendita da intera a ¾ (cfr. in particolare perizia CPAS sub doc. AI 59 e rapporto SMR sub doc. AI 60). Del resto, per quanto riguarda l’aspetto psichico, la certificazione del 15 ottobre 2015 dell’attuale medico curante nemmeno contiene elementi che permettano di ipotizzare una rilevante e sostanziale modifica dello stato psichiatrico descritto nella precedente certificazione del 13 aprile 2015 (riportata sopra al consid. 1.2) allestita dall’allora medico curante dr. __________ (cfr. doc. AI 71), certificazione già esaminata e considerata nell’ambito della procedura sfociata nella prima decisione di non entrata in materia dell’8 luglio 2015. Nella procedura dinanzi all’Ufficio AI l’interessata non ha d’al-tronde fatto riferimento ad eventuali ulteriori mezzi di prova non prodotti che avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad impartirle un termine per produrre il mezzo probatorio in questione (DTF 130 V 64 consid. 5.5 citata al consid. 2.2 della presente sentenza. Lo scritto di data 12 gennaio 2016, del medesimo tenore dell’atto di ricorso del 21 gennaio 2016, con cui l’assicurata ha fatto riferimento all’asserita necessità di una presa a carico psichiatrica da parte del Servizio psicosociale di __________ [doc. AI 90] è posteriore all’emanazione del qui querelato provvedimento).

                                     

                                         In simili circostanze, l'insorgente non avendo reso verosimile una modifica rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, l'Ufficio AI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 3 OAI. Il ricorso va quindi respinto e la decisione amministrativa di non entrata in materia confermata.

                                          

                                2.4   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.   

                                        

                                 2.-   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.         

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti