Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.94

 

rg/sc

Lugano

28 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 luglio 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   da dicembre 2002 RI 1 beneficia del versamento di una mezza rendita (grado d’invalidità del 55%; doc. AI 24-26);

 

                                     -   nell’ambito della revisione avviata nel dicembre 2008, con co-municazione 25 gennaio 2010 l’amministrazione ha confer-mato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 46) mentre che nel settembre 2011 ha riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari assumendo i costi di consegna di due apparecchi acustici (doc. AI 60);

 

                                     -   in esito alla revisione intrapresa nel gennaio 2013, con provvedimento formale 5 luglio 2016 l’Ufficio AI – ravvisando, su base medica peritale (perizia SAM), un’incapacità lavorativa del 75% nell’attività originaria di aiuto-metalcostruttore, ma solo del 20% in attività adeguate ed operando il raffronto dei redditi – ha soppresso il diritto alla rendita il grado d’invalidità ottenuto (18%) non attingendo (più) il minimo pensionabile (40%) (doc. AI 114 ss);

 

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA. Censura la valutazione medica (psichiatrica) operata dall’amministrazione producendo al proposito nuova refertazione medica specialistica (segnatamente un rapporto dello psichiatra dr. __________ del 28 luglio 2016 e un rapporto del 22 luglio 2016 del medico curante dr.ssa __________). Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l’insorgente postula quindi l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta della presa di posizione del SAM del 25 ottobre 2016 (in cui è stato in particolare osservato che «abbiamo sottoposto i sopraccitati documenti al nostro consulente Dr. med. __________ che così ha risposto: “ho preso visione della documentazione medica inviatami unitamente alle annotazioni del legale dell’A. che sostanzialmente riprendono i contenuti della documentazione medica stessa mettendo in evidenza le discrepanze tra quanto da me riportato nella perizia e le valutazioni diagnostiche formulate dai colleghi psichiatri che in precedenza avevano esaminato l’A. a livello peritale oltre che dal medico curante e dallo psichiatra di riferimento dell’A. Preso atto che in tutti i documenti medici presi in esame ricorre il dato non diversamente interpretato relativo alla presenza di modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti e cioè costanti nell’arco di tempo preso in esame dai vari osservanti clinici ritengo che vi siano elementi di coerenza sufficienti per dire che queste modalità psichiche e comportamentali riscontrate nell’A. possano essere effettivamente espressione di uno stile di vita disturbato, segnatamente di un disturbo della personalità paranoide, e che le stesse molto probabilmente per effetto di un meccanismo di negazione del disturbo e di scissione dell’io non siano emerse nel corso dell’esame peritale da me eseguito impedendomi di metterle in luce e portandomi in definitiva ad omettere il codice diagnostico relativo al disturbo di personalità che se confermato da un ulteriore esame peritale più approfondito (che risulta a mio parere a questo punto consigliabile) porterebbe evidentemente ad un giudizio di maggiore morbosità del quadro clinico con ripercussione funzionale dello stesso e come conseguenza di ciò ad un diverso apprezzamento del grado di incapacità lavorativa dal punto di vista specialistico”. In conclusione il nostro consulente consiglia un ulteriore esame peritale con test psicodiagnostici, per meglio valutare in particolare il disturbo di personalità, da lui non costatato al momento delle visite presso il SAM»; doc. X/1) e della successiva annotazione 27 ottobre 2016 del medico psichiatra SMR (secondo cui «si proceda dunque, come da presa di posizione del Dr. __________, ad ulteriore accertamento psichiatrico presso il Sam, perito psichiatrico Dr. __________, con test psicodiagnostici per meglio valutare il disturbo di personalità»; doc. X/2) – ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici;

 

                                     -   con osservazioni 9 novembre 2016 l’insorgente ha dichiarato, con richiesta di ripetibili subordinatamente di concessione d’assistenza giudiziaria, di aderire alla proposta dell’ammini-strazione precisando che l’annullamento, a seguito di acquiescenza, della decisione impugnata comporta il ripristino della rendita;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita sia giustificata;

 

                                     -   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379s). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

 

                                     -   nella fattispecie visti in particolare il rapporto medico dello psichiatra curante dr. __________ del 28 luglio 2016 (doc. A/2) e quello dell’internista __________ del 22 luglio 2016 (doc. A/3) prodotti con il gravame, nonché le summenzionate relative prese di posizione rese pendente lite dai periti SAM e dal medico psichiatra SMR – questo TCA concorda con la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali di natura psichiatrica nel senso proposto dall’amministrazione e volti segnatamente a stabilire l’effettiva capacità al lavoro e di riflesso al guadagno, dell’assicurato;

 

                                     -   con la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con gravame l’insorgente non ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo, ma nel comunicare la sua adesione alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione ha comunque esplicitamente chiesto il ripristino della rendita;

 

                                     -   nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore   istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.

(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

 

                                         Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha in particolare osservato:

 

"  (…)

Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf. (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;

 

                                     -   conformemente alla suesposta giurisprudenza, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’ammini-strazione ha infatti avviato la revisione d’ufficio nel gennaio 2013 facendo in particolare esperire, dopo aver raccolto diversa documentazione (doc. AI 65-113), una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 114, 117) e richiedendo pure un rapporto finale al SMR (doc. AI 118) l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;

 

                                     -   d’altronde non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, le attuali suevocate risultanze specialistiche agli atti non permettono con ogni verosimiglianza di ipotizzare che, in esito alla nuova indagine peritale, la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata e di ritenere quindi che il provvedimento impugnato risulti allo stadio attuale manifestamente errato;

 

                                     -   di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché, effettuati gli accertamenti peritali di cui sopra, si pronunci nuovamente, nell’ambito della revisione avviata nel gennaio 2013, sul diritto di __________ a prestazioni;

 

                                     -   all’insorgente, patrocinato e vincente in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è accolto.

 

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti