Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.102

 

 

BS/sc

Lugano

22 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 maggio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 10 aprile 1998 l’Ufficio AI aveva posto RI 1, operaio attivo nel settore edile, al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio al 30 aprile 1997 per un grado d’invalidità del 100% (doc. 19-21 incarto AI).

                                        

                                         A seguito di una nuova domanda presentata nel febbraio 2001, con decisione 11 luglio 2002 l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2001 (doc. AI 51, 58, 59), confermato con comunicazioni 9 marzo 2007 e 23 aprile 2010 rese nell’ambito delle successive revisioni avviate d'ufficio (doc. 84, 91 incarto AI).

                                         Con decisione 24 agosto 2016 l’amministrazione, sempre in ambito di una revisione, aveva aumentato il diritto alla rendita ad intera dal 1. agosto 2013 con riduzione a mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2015 (doc. 199-201 incarto AI);

 

                                         Adito dall’assicurato, con sentenza 14 novembre 2016 il TCA aveva annullato la decisione 24 agosto 2016 e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti medici (inc. 32.2016.110).

 

                               1.2.   Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________. Tenuto conto della perizia, nonché della valutazione del 17 febbraio 2017 del consulente in integrazione professionale, con decisione 19 maggio 2017, preavvisata il 22 febbraio 2017, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2014, ridotta a mezza rendita dal 1° gennaio 2015.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera (in subordine: tre quarti) anche dopo il 1° gennaio 2015.

                                         In sostanza egli sostiene che viste le limitazioni fisiche, nonché la sua minima formazione scolastica, non è possibile lo svolgimento di un’attività adeguata, motivo per cui ritiene fondamentale che venga allestita una perizia presso il Centro __________ al fine di indagare in maniera adeguata e concreta l’effettiva capacità lavorativa ed al guadagno residua. L’insorgente contesta inoltre la determinazione del reddito da invalido. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Conferma la decisione contestata sostenendo in particolare come all’assicurato, nonostante il danno alla salute e la scarsa scolarizzazione, siano aperte diverse professioni nel mercato equilibrato del lavoro. Sostiene inoltre la correttezza del calcolo dell’invalidità.

 

                               1.5.   Con scritto 27 settembre 2017 l’assicurato, dopo aver preso posizione in merito alla risposta di causa, ha prodotto nuova documentazione medica (VIII).

 

                               1.6.   Con osservazioni 11 ottobre 2017 l’Ufficio AI ha sostenuto che la succitata documentazione, posta al vaglio del proprio servizio medico, non apporta elementi non valutati dal perito (X).

 

                               1.7.   Il 19 ottobre 2017 e 28 novembre 2017 l’assicurato ha trasmesso al TCA un aggiornamento medico (XII), in merito al quale l’amministrazione si è espressa con osservazioni 7 dicembre 2017 (XVI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto la rendita intera a mezza rendita con effetto dal 1° gennaio 2015.

                                        

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30). 

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, dopo il rinvio del TCA, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________.

                                         Nel referto 9 dicembre 2016 lo specialista in reumatologia, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alle costatazioni oggettive e soggettive, ha posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, in

-     Alterazioni degenerative cervicali plurisegmentali (discopatie diffuse soprattutto a livello C4/C5 con certa stenosi foraminale C5/C6, più pronunciata a destra)

-     Alterazioni degenerative plurisegmentali lombari con discopatie L3-S1, in particolare L5/S1, protrusione discale dorsolaterale L4/L5 a destra con estensione intraforaminale

-     Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale, destroconvessa lombare)

-     Decondizionamento e sbilancio muscolare

-     Obesità (peso: 87,3 kg / statura: 163,5 cm)

 

Periatropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a destra in:

-     Esiti da strappo osseo all’inserzione del tendine sovraspinoso a destra, il 31.1.1996, con impingement sottoacromeale

-     Esiti da reinserzione della cuffia rotatoria, in artroscopia, il 13.11.1996

-     Sviluppo di ossificazioni intra tissutali

-     Esiti da ricostruzione del tendine muscolo sovraspinoso per recidiva di rottura della cuffia rotatoria a destra, il 31.5.2013

 

Periatropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a sinistra in:

-     Lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinoso

-     Tendinite del capo lungo del bicipite brachiale

-     Acromeon tipo II

 

Probabile artrosi secondaria al gomito destro, in

-     Esiti da frattura dell’epicondilo omeroulnare a destra, nel 1987, a più riprese revisionata chirurgicamente

-     Esiti da trasposizione del nervo ulnare al gomito destro, nel 1992

 

Rilevanti contratture in flessione delle articolazioni delle dita, in

-     Esiti da ustione delle mani e dell’avambraccio, nel 1963

 

Possibile coxartrosi bilaterale

 

Possibile gonartrosi bilaterale

 

Obesità (peso 87,3 kg / statura 163,5 cm). (…)” (pag. 616-617 incarto AI)

 

                                         Dopo aver proceduto alla valutazione dei dati medici, in merito alla residua capacità lavorativa, il perito ha concluso:

 

" (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti:

 

L’assicurato può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può di rado sollevare pesi fino a 2 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 2 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. Può eseguire talvolta la rotazione manuale. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta assumere la posizione accovacciata, può molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno.

 

L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.

 

Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero, per cui andrà anche rivalutata l’abilità alla guida di un autoveicolo.

 

Vi sono dunque risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale dell’assicurato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, tenendo conto della valutazione peritale effettuata precedentemente dal Dr. __________ specialista FMH in medicina interna di __________, il 17.12.2015.

 

Come già stabilito al momento dell’ultima valutazione peritale del 17.12.2015, l’assicurato è da considerare inabile al lavoro in misura totale del 100 % in qualità di macchinista/manovale, trattandosi di un’attività che in gran parte non rispecchia i limiti funzionali e di carico citati sopra.

 

Come casalingo, sempre a decorrere dal 17.12.2015, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 15%, da considerarsi valutazione medico-teorica che andrebbe approfondita, se di rilievo, tramite un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economica domestica. (…)” (pag. 617-618 incarto AI)

 

                                         Con rapporto finale del 15 dicembre 2016 il SMR ha aderito alla succitata perizia (doc. 220 incarto AI).

 

                                         Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto una valutazione 3 aprile 2017 del dr. __________, specialista in reumatologia. Poste sostanzialmente le medesime diagnosi del perito, il reumatologo curante ha concluso quanto segue:

 

" (…)

In considerazione delle descritte patologie l'assicurato è sicuramente da considerare 100% inabile allo svolgimento della sua precedente professione di manovale, come d'altronde già correttamente attestato dal dr. __________, che ha avuto occasione di peritarlo per l'Al nel dicembre 2016. Il dr. __________ descrive in modo estremamente preciso le varie limitazioni funzionali presentate da questo paziente. A mio parere si sottovaluta almeno in parte la patologia alle spalle e soprattutto la patologia alle mani, le quali limitano fortemente la funzionalità del braccio dx e d'entrambe le mani. Mi domando sinceramente dove un paziente ormai 56enne, con tali patologie muscolo-scheletriche possa realmente venire reintegrato nell'attuale difficile mercato del lavoro. Desidero inoltre sottolineare l'assenza di un'adeguata formazione scolastica (ha ottenuto solo il titolo di scuola elementare), con attualmente un parziale analfabetismo e perciò l'impossibilità di proporgli qualsiasi tipo di misura di riqualifica professionale. Lo svolgimento di un'attività leggera, ad esempio in ufficio, non è esigibile a causa delle gravi patologie alle mani. Mi domando sinceramente dove egli potrebbe ancora venire reintegrato e soprattutto quale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumerlo con le sopra citate patologie da lui presentate.

Ritengo perciò che il signor RI 1 debba essere considerato ormai in misura definitiva non più reintegrabile nel mondo del lavoro. In linea puramente medico-teorica, per lo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera, che non implichi né particolari sforzi per la colonna vertebrale, né il sollevamento e l'utilizzo del braccio dx e che non richieda neppure l'utilizzo ripetitivo e fine delle mani, egli presenta ancora una residua capacità lavorativa del 50%, come d'altronde attestato pure dal dr. __________. Ritengo comunque estremamente teorica questa capacità lavorativa, vista la reale impossibilità di reintegrazione. A questo proposito sottolineo come egli sia già iscritto all'assicurazione disoccupazione, dove più volte gli hanno già detto di non poterlo reinserire in alcun ambito lavorativo a causa delle sue patologie muscolo-scheletriche. (…)” (pag. 668 incarto AI)

 

                                         Interpellato dall’Ufficio AI, con complemento peritale 2 maggio 2017 il dr. __________ ha fatto presente:

 

" (…)

Ho visionato la documentazione contenuta sul CD inviatami raccolta a decorrere da dicembre 2016, valutando attentamente in particolare il rapporto medico del Dr. __________, specialista FMH in reumatologia di __________ redatto il 3.4.2017, sulla base di una visita dell'assicurato del 31.3.2017; il collega di specialità, in questo atto, riporta dati medici oggettivi già noti al sottoscritto al momento della redazione del rapporto peritale il 9.12.2016, di conseguenza non è in grado di cambiare la mia valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa, nell'attività solita, come casalingo e in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque pienamente conto di questi limiti funzionali e di carico.

 

Va notato che il reumatologo curante, nelle sue considerazioni a riguardo di una reintegrazione professionale dell'assicurato, esprime dubbi anche per motivi non medici, quali la formazione, le difficoltà nel reperire un'attività cosiddetta adeguata sul difficile mercato del lavoro, ecc., fattori che non incidono sulla valutazione della capacità lavorativa, in ambito peritale.

 

In sintesi, anche dopo aver letto la documentazione pervenutami in allegato al vostro scritto del 20.4.2017, posso riconfermare integralmente quanto espresso nella mia valutazione peritale del 9.12.2016.

 

Rimango a disposizione per ogni ulteriore complemento d'informazione, salutandovi molto cordialmente.” (pag. 673 incarto AI)

                                     

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata (19 maggio 2017), le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali. La nuova documentazione medica prodotta pendente causa non permette inoltre di discostarsi dalla succitata perizia e questo per i seguenti motivi.

 

                                         In merito alla valutazione del reumatologo curante va detto che, come giustamente fatto presente dal perito stesso nel complemento del 2 maggio 2017, il dr. __________ non ha apportato nuovi elementi clinici che non siano stati esaminati dal dr. __________, distanziandosi unicamente per quel che concerne le limitazioni funzionali del braccio destro e di entrambe le mani. Piuttosto il reumatologo curante, facendo riferimento in particolare all’assenza di un’adeguata formazione sia scolastica sia professionale del suo paziente, solleva dei dubbi sull’effettiva reintegrabilità dello stesso nel mondo del lavoro.

                                         A tal riguardo, in sede di risposta e con riferimento al consid. 2.5, secondo giurisprudenza il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Tale aspetto, oggetto principale del contendere, verrà esaminato nel successivo considerando.

 

                                         La successiva nuova documentazione medica prodotta in sede giudiziaria non modifica la valutazione peritale.

                                         Il 27 settembre 2017 l’assicurato ha prodotto diversi atti medici, tutti valutati dal SMR (cfr. annotazioni 2 ottobre 2017; X), tra cui lo scritto 7 settembre 2017 del medico curante dr. __________, il quale fra l’altro pone la diagnosi del tunnel carpale a destra, valutando complessivamente un’inabilità lavorativa al 100% nella professione di muratore/operaio di cantiere (doc. O).

                                         Se da un lato nella perizia del dr __________ non risulta la diagnosi del tunnel carpale a destra, dall’altra la problematica alle mani è stata esaminata dal perito stesso (cfr. perizia pag. 8).

 

                                         Anche il successivo rapporto 20 novembre 2017 del Centro __________ (XVI/1) non apporta nuovi elementi di valutazione. A tal riguardo nelle annotazioni 1° dicembre 2017 il medesimo medico del SMR ha ritenuto:

 

" II 20 novembre 2017 l'Assicurato è stato infiltrato della radice L5 a sinistra, in corrispondenza delle note discopatie sofferte e già note nel contesto dei nostri accertamenti specialistici esperiti. Tale infiltrazione dovrebbe portare dei benefici all'Assicurato in termini di riduzione del dolore e ciò sarà valutato nelle prossime settimane.

Di conseguenza posso soltanto ribadire la mia valutazione riguardante la capacità lavorativa per un'attività adatta alto stato di salute come in precedenza.”

 

                                         Va poi fatto presente che nel succitato rapporto 20 novembre 2017 è stato fatto riferimento ad una risonanza magnetica eseguita l’11 settembre 2017, quindi dopo la decisione contestata, indicante una “discopatia multilivello L3-S1 con ernia discale L4-L5 e compressione L5 sinistra” già riscontrata in ambito peritale.

 

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’assicurato, in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo nella perizia del dr. __________) presenta una capacità lavorativa del 50% da settembre 2014 (cfr. anche la precedente decisione 24 agosto 2016).

 

                               2.7.   L’insorgente, con particolare riferimento alla valutazione del dr. __________, sostiene che viste la patologia muscolo-scheletrica di cui è portatore, nonché la quasi assente scolarizzazione non può effettivamente svolgere un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali descritte in sede peritale. Inoltre egli fa riferimento come al fatto che, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha dovuto interrompere un programma occupazionale temporaneo. Per questi motivi l’insorgente critica la valutazione operata dal consulente in integrazione professionale del 17 febbraio 2017, il quale ritiene esigibili diverse attività lavorative.

 

                               2.8.   L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

 

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

 

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

 

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

                                         Va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).       

 

Ritornando al caso in esame, nel succitato rapporto 17 febbraio 2017, a titolo di esempio, il consulente in integrazione professionale ha elencato le seguenti professioni ritenute esigibili:

 

" (…)

·         Addetto all’imballaggio e confezionamento nell’area logistica industriale di componentistica e semilavorati. I settori imputati sono quello orologiero, farmaceutico e di prodotti plastici.

 

L'imballaggio e il confezionamento comprendono: le misure protettive, la preparazione kits, la messa in scatola, la compilazione del protocollo di controllo, il controllo confezioni e etichettatura e la preparazione per la spedizione. Le componenti sono di piccole dimensioni e non superano i 5 kg. di peso

 

      Professioni analoghe:

·    Addetto alla qualità/conformità settore farmaceutico

·    Addetto alla qualità/conformità settore prodotti plastici

 

·    Rappresentante nell'industria del tabacco

Vendita e promozione del prodotto nei nei punti vendita e mantenimento dei contatti con la clientela e con il fornitore

 

      Professione analoga

·    Rappresentante per il noleggio e vendita di macchine da cantiere.

 

·    Addetto agli impianti funicolari, sorveglianza e vendita biglietti di risalita

      Questa attività seppur di nicchia è un'attività di tipo leggero

 

Oltre a questi esempi, tratti da inserimenti andati a buon fine, le tabelle RSS a cui facciamo riferimento per la definizione del grado d'invalidità RSS, contemplano diverse attività di tipo leggero e semplice che potrebbero essere teoricamente svolte dall'assicurato. (…)” (pag. 645-646 incarto AI)

 

A tal riguardo, l’assicurato ha sostenuto che le attività menzionate non sono particolarmente idonee alla sua situazione fisica e scolastica, poiché:

 

" (…)

Per l'attività di "addetto all'imballaggio e confezionamento nell'area logistica industriale di componentistica e semilavorati" è richiesto, ad esempio, la compilazione del protocollo di controllo e l'etichettatura delle confezioni e degli imballaggi.

 

Si segnala che il signor RI 1 è di fatto analfabeta, fattore che ha una grossa incidenza nella compilazione di un qualsiasi protocollo. Bisogna anche considerare che la mobilità delle mani dell'assicurato è notevolmente compromessa, come certificato sia dal Dr. __________, che dal Dr. __________, conseguentemente appare quindi difficile che quest'ultimo sia in grado di incollare delle etichette a delle confezioni di prodotto. Oltretutto, il signor RI 1 è portatore di una serie di limitazioni fisiche, soprattutto a livello degli arti superiori, che lo limitano in ogni attività connessa a tale mansione ipotetica.

 

Le medesime considerazioni sono applicabili anche alle attività di "addetto alla qualità/conformità settore farmaceutico", "Addetto alla qualità/conformità settore prodotti plastici" e "Addetto agli impianti funicolari, sorveglianza e vendita di biglietti di risalita".

 

Proseguendo nell'analisi della valutazione del consulente IP, appare estremamente difficile, se non addirittura impossibile, che il ricorrente possa valorizzare la sua ipotetica capacità lavorativa residua in qualità di "Rappresentante dell'industria del tabacco". Si ribadisce a questo proposito l'elementare formazione scolastica, che non consente al signor RI 1 di confrontarsi spigliatamente con la persone. Un rappresentante addetto alla vendita e a alla promozione di un prodotto, qualunque esso sia, a nostro giudizio, deve avere delle conoscenze scolastiche di base di un certo livello, deve possedere proprietà di linguaggio, dialettica sicura, capacità di calcolo anche improvvisato, senza dimenticare la necessità di saper redigere e comprendere un contratto di vendita e spiegarne i contenuti, le clausole e rispondere a quesiti ad esso relativi.

Appare quindi evidente che il signor RI 1 non può essere considerato in grado di operare in questo settore, quello del rappresentante in senso lato, come ad esempio nel settore del noleggio e della vendita di macchine da cantiere. (…)” (Doc. I pag. 6-7)

 

                                         In merito alla scarsa scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

 

Orbene, con riferimento alla presente fattispecie, a mente di questa Corte la maggior parte delle menzionate attività indicate dal consulente presuppongo una certa e consolidata formazione scolastica e professionale di cui l’assicurato è deficitario avendo frequentato solo le scuole elementari e lavorato come operaio senza formazione (cfr. domanda di prestazioni in doc. 1 incarto AI e da ultimo perizia dr. __________ pag. 6).

                                         Tuttavia vanno ricordate le varie attività di sorveglianza e di controllo che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Inoltre queste attività posso essere eseguite tenendo conto delle limitazioni fisiche legate alle articolazioni periferiche rilevate nella perizia.

 

                                         L’assicurato ha poi rilevato che, annunciatosi all’assicurazione contro la disoccupazione, ha dovuto interrompere per motivi di salute un Programma d’occupazione temporanea (POT) e un Corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento (a tal riguardo cfr. le decisioni 22 febbraio 2017 e 23 agosto 2017 dell’URC di __________, doc. F e S). Egli ribadisce pertanto la richiesta di approfondire dal punto di vista pratico la presunta residua capacità lavorativa.

                                         In particolare, egli rileva che il direttore del citato corso di riqualificazione, oltre alle difficoltà soggettive a comprendere le consegne dell'assicurato, aveva concluso che:

 

" (…)

Dal bilancio socio professionale si evincono limiti di salute. Secondo il medico curante e lo specialista (reumatologo) prendendo in considerazione l'intero quadro bio-psicosociale del signor RI 1 a causa delle rilevanti e gravi limitazioni di salute ancora in essere e della scarsa scolarizzazione e formazione (persona analfabeta) il signor RI 1 "sarà ben difficile poterlo reinserire in un'adeguata attività professionale".

Il signor RI 1 ha una riduzione notevole della mobilità e della sensibilità alle mani al punto che se non guarda l'oggetto che ha in mano, non sa cosa sta afferrando. Questo comporterebbe la possibilità di ferirsi facilmente. Questo soprattutto a carico della mano sinistra. (…)” (Doc. T)

 

                                         Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza riassunta in STCA 32.2007.55 del 28 febbraio 2008 consid. 2.9, l’assicurazione invalidità e quella contro la disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione. Il diniego di una rendita d’invalidità non implica automaticamente il diritto a delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. In effetti le due assicurazioni erogano prestazioni diverse che si basano su presupposti diversi: può di conseguenza anche succedere che a causa o malgrado il medesimo danno alla salute ad un assicurato non vengano erogate prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità oppure dell’assicurazione contro la disoccupazione, ma può anche accadere che non sussista nessun diritto a prestazioni oppure che entrambe le assicurazioni attribuiscano una prestazione. In particolare, l’assicurazione invalidità si basa, per l’esame del diritto a prestazioni, sulla capacità lavorativa, mentre che per l’assicurazione contro la disoccupazione è decisiva l’idoneità al collocamento per la quale l’assicurato “(…) è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. (…)” (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI). E il concetto di capacità lavorativa rispettivamente di idoneità al collocamento non sono equivalenti: le relative condizioni vengono esaminate dai rispettivi organi assicurativi individualmente tenendo presente la ratio della legge e, quindi, le relative specifiche necessità. In particolare l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto anche di elementi estranei all’invalidità (quali ad esempio la scarsa scolarità o le difficoltà linguistiche dell’assicurato oppure, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, l’età e la situazione personale dell’assicurato) che non sono invece rilevanti nell’ambito dell’assicurazione invalidità. Del resto, per consolidata giurisprudenza, anche se gli organi delle due assicurazioni in oggetto devono cooperare (cfr. art. 15 cpv. 1 OADI), quelli dell’assicurazione contro la disoccupazione non sono vincolati alla valutazione degli organi dell’assicurazione invalidità (DLA 1998 n. 5 pag. 43 consid. 5) (sul rapporto tra assicurazione per l’invalidità e assicurazione contro la disoccupazione in merito a incapacità lavorativa e inidoneità al collocamento cfr. STFA inedita 3 marzo 2006 nella causa G, C 282/05).

                                        

                                         Nel caso concreto, richiamata la succitata giurisprudenza, l’interruzione del programma occupazionale e del corso di riqualifica professionale, che (eventualmente) incidono sull’inidoneità al collocamento in ambito dell’assicurazione disoccupazione, non giustificano una diversa valutazione dell’esigibilità lavorativa operata dall’Ufficio AI. Del resto, come visto, le ripercussioni fisiche sulla capacità lavorativa sono state oggetto di un’approfondita valutazione medica e professionale.

                                     

                                         Non vi sono dunque validi motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo.

                                         Non è del resto necessario procedere ad ulteriori accertamenti, come la chiesta prova di lavoro presso il Centro __________ ritenuta non sensata dal consulente stesso poiché, visti i limiti medici definiti, “la situazione di abilità/inabilità è già stata molte volte indagata e non porterebbe ad nessuno valutazione aggiuntiva“ (rapporto complementare del 17 maggio 2017 del consulente; pag. 677 incarto AI). Inoltre, come rettamente evidenziato in sede di risposta, questo TCA nella STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012, ha fatto propria la giurisprudenza federale secondo la quale, i dati medici consentono un apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento della persona assicurata durante lo stage (cfr. STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2).

 

                               2.9.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), valido al momento del miglioramento dello stato di salute (2014) che ha portato alla riduzione della rendita, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

 

                            2.9.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido, rimasto incontestato, in fr. 65'551.--, corrispondente al salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano a tempo pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 27 dicembre 2016 della __________; pag. 624 incarto).

                                                                               

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                     

                                         Ritornando al caso in esame, l’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle statistiche (stato 2014), ha tenuto conto di una capacità lavorativa dell’50% e riconosciuto una riduzione del 15% per ragioni sociali (10% per attività leggere ed il 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari; cfr. rapporto 8 febbraio 2017 del consulente in integrazione professionale in pag. 628 incarto AI), fissando di conseguenza reddito da invalido a fr. 28’452.--.

                                         Dal raffronto tra i redditi l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 56% che da diritto a metà rendita.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere necessario espletare gli accertamenti sull’effettiva capacità lavorativa residua, sostiene che al reddito ipotetico da invalido venga applicata una riduzione (massima) del 25% per le seguenti motivazioni:

 

" (…)

Per prima cosa, riteniamo che al reddito ipotetico da invalido vada dedotta una eduzione sociale per limitazioni inerenti alla persona pari al 25% per le seguenti motivazioni:

 

    ·   Il grado di scolarizzazione del signor RI 1 è pressoché nullo. Si ricorda infatti che l'assicurato ha frequentato unicamente le scuole elementari, motivo per cui oggi è da ritenersi alla stessa stregua di un analfabeta;

    ·   L'assicurato ha sempre e solo operato nel settore dell'edilizia, non avendo mai esercitato una professione diversa;

    ·   Non da ultimo, il nostro assistito ha sempre svolto mansioni molto pesanti; doversi adattare oggi a operare in lavori leggeri e semplici rispettosi dei limiti funzionali descritti dai medici costituisce una notevole difficoltà. (…)” (Doc. I pag. 8-9)

 

                                         Con un reddito da invalido di fr. 25'104.--, conclude l’insorgente, il grado d’invalidità risulterebbe essere del 62% motivo per cui la rendita intera verrebbe ridotta a tre quarti.

 

                                         In sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha giustificato come segue la riduzione operata:

 

" (…)

Va in primo luogo osservato che – a dipendenza del danno alla salute – l’assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 50%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 50%.

Alla luce di questa precisazione, non si può quindi applicare (al reddito da invalido) alcuna riduzione percentuale per tener conto del fatto che l'interessato è in grado di svolgere un'attività adeguata unicamente a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione, cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr. 32.2010.112).

 

Per quanto riguarda gli eventuali impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, nel caso di specie non occorre applicare alcuna riduzione supplementare rispetto al 15% (10% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione (segnatamente per il fatto che le competenze, abilità e abitudini professionali acquisite durante l'intera carriera professionale dall'assicurato sono strettamente legati al settore d'attività o genere d'attività svolta prima del danno alla salute; cfr. il doc. 226 incarto Al)) già riconosciuto dall'amministrazione.

In effetti, il perito reumatologo ha altresì incluso nella propria valutazione una riduzione del 50%, considerando l'assicurato abile al 50% da intendersi come rendimento ridotto in un'attività adeguata svolta a tempo pieno.

 

Anche la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso C; cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc) non permettono di applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido, così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno del doc. 226 incarto Al.

 

Infine, l'età (56 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014, tabella TA9, STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).

 

Alla luce di quanto precede, è pertanto assolutamente corretta la riduzione globale del 15% (10% per la necessità di svolgere attività leggere e 5% dovuto alle possibili difficoltà di adattamento a un nuovo impiego) operata dall'amministrazione sul salario statistico da invalido. (…)” (Doc. IV pag. 7)

 

                                         Questo TCA non può che aderire a quanto sostenuto dall’amministrazione, ricordando che il fattore scolarizzazione è stato esaminato in sede di esigibilità lavorativa in attività adeguate.

                                         Tenuto inoltre conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Di conseguenza, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a  proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene un reddito da invalido di fr. 66'453.12 (63'744 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, riconoscendo una riduzione del 15%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 28'242,55.

 

                                         Dal raffronto tra i redditi da valido e da invalido il grado d’invalidità risulta essere del 57%, dopo arrotondamento secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                                         Di conseguenza l’amministrazione ha ridotto la rendita da intera a mezza dal 1° gennaio 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese di settembre 2014 - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).

                                     

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti