Raccomandata |
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Incarto
n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 maggio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, di professione docente di attività tessili, è affetta sin da bambina da problemi all’udito. L’Ufficio AI le ha concesso nel corso degli anni la copertura dei necessari mezzi ausiliari e la garanzia per apparecchi acustici. Il 15 settembre 2016 ha presentato una nuova domanda di prestazioni per adulti chiedendo il riconoscimento di “una minima rendita AI per poter alleggerire il mio orario di lavoro settimanale” (doc. AI 50).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 maggio 2017, confermativa di un progetto del 29 marzo precedente, l’Ufficio AI, stabilita l’assenza di un’inabilità lavorativa, ha negato il diritto a prestazioni (doc. B).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione, sottolineando le difficoltà che incontra nello svolgimento dell’attività lavorativa e la progressione avuta dalla malattia congenita di cui soffre, nonché lo stato psicologico molto precario in cui versa. Chiede quindi la revisione della decisione, producendo documentazione medica già agli atti AI (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella professionale poste alla base del provvedimento impugnato.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni AI.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre precisato:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Con sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi.
2.5. Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale RI 1 lamentava i noti problemi all’udito e la presenza di una progressiva depressione, l’amministrazione ha interpellato il medico curante dr. __________, internista, il quale, nel rapporto medico del 4 novembre 2016, poste le diagnosi di “otosclerosi bilaterale” e di conseguenza problemi all’udito dall’età di sette anni e stato dopo impianto di due protesi alle orecchie, oltre alle diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “leggera sindrome ansioso-depressiva cronica in seguito ai problemi con l’udito, colon irritabile”’, ha rilevato che malgrado i problemi all’udito l’assicurata, che era portatrice di apparecchi acustici, aveva frequentato tutte le scuole obbligatorie e proseguito gli studi fino ad ottenere il diploma di maestra. Durante l’attività lavorativa nei colloqui a due non vi erano problemi con l’udito, mentre ve ne erano durante le conferenze a scuola (incontri con altri docenti e con gli allievi). Richiesto sugli eventuali impedimenti fisici, mentali o psichici riscontrabili, ha affermato che l’assicurata “da tanti anni, visto il problema con l’udito, fa più fatica degli altri docenti a lavorare. I problemi di comunicazione durante i colloqui e con i ragazzi la stancano e la mettono in ansia”. Ha quindi concluso per l’assenza di inabilità lavorativa nell’ultima attività esercitata, rilevando:
" (….)
La signora RI 1 è molto motivata di lavorare fino al pensionamento. Visto che però fa sempre più fatica a lavorare in seguito al problema con l’udito richiede all’AI un piccolo aiuto (due pomeriggi liberi/inabilità lavorativa al 10%) a partire dall’anno scolastico 2017/2018. È convinta che questo aiuto le permetterà di lavorare fino all’età del pensionamento”
(…)
La paziente è motivata a lavorare fino al pensionamento. Richiede, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, una riduzione del carico lavorativo del 10%.” (doc. AI 55)
Ha allegato attestati medici relativi ad un intervento alle vene varicose del 23 marzo 2012 e uno alla spalla destra il 26 settembre 2012, oltre ad rapporto relativo ad un’ileo-colonosco-pia del 13 settembre 2016 (doc. AI 55). Nessuno dei menzionati atti medici ha certificato un’inabilità lavorativa.
L’amministrazione ha quindi interpellato il dr. __________, otorinolaringoiatra curante dell’assicurata dall’ottobre 2001, il quale, nel rapporto del 22 novembre 2016, posta a diagnosi di “progressiva, severa ipoacusia percettiva bilaterale su otosclerosi bilaterale, già operata da ambo i lati” ha esposto quanto segue:
" (…)
Progressivo, severo, peggioramento della capacità uditiva nel corso degli ultimi anni, ben osservabile anche nel corso degli ultimi 18 mesi, come dimostrato dai test audiometrici regolarmente eseguiti. La paziente ha per questo motivo in dotazione apparecchi acustici bilaterali, sostituiti l'ultima volta nel 2015. La paziente ha pure presentato a più riprese, sin dal 2008, una sintomatologia vertiginosa rotatoria compatibile con una vestibolopatia periferica, verosimilmente attribuibile all'evoluzione dell'otosclerosi. Questa difficile situazione è tuttavia sempre stata ben gestita dalla paziente, la quale ha ciononostante esercitato come docente presso le scuole elementari di __________, situazione che tuttavia nel tempo ha progressivamente indotto un notevole logorio psicologico, innescando una sindrome ansioso-depressiva, attualmente con netta tendenza al peggioramento. (…)”
Richiesto sugli eventuali impedimenti fisici, mentali o psichici riscontrabili, ha affermato:
" Le difficoltà uditive, ingravescenti, e solo parzialmente migliorabili mediante uso di apparecchi acustici, generano quotidianamente nella paziente severe tensioni durante le lezioni (v. ascoltare e prestare attenzione a quanto succede in classe, rispondere correttamente alle domande degli alunni, ecc), e un profondo stress psicologico.”
Alla domanda se “dal punto di vista medico è pensabile che la/il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora?” e se del caso entro quali limiti temporali, il medico ha risposto affermativamente precisando:
" Ragionevolmente, siccome la paziente intende proseguire l'attività professionale, sarebbe opportuno ridurne la percentuale. E' mia proposta di discutere un 30-40% d'attività.”
Lo specialista ha ommesso di indicare l’esistenza di una eventuale incapacità lavorativa di almeno il 20% nell’ultima attività esercitata, ritenendo che la capacità lavorativa poteva tuttavia considerarsi ridotta a causa “dell'intenso logorio psicologico, delle tensioni e dell'ansia venutasi a creare”, ritenuto che un’attività “adeguata alla menomazione era esigibile come segue:
" Trattandosi d'insegnamento ai bambini, una riduzione della capacità lavorativa deve essere anche compatibile con il programma giornaliero. E' probabilmente più opportuno che si prevedano due giornate lavorative alla settimana piuttosto che delle mezze giornate, aspetto che va discusso anche con la direzione della scuola.”
Alla domanda sull’attuabilità di possibili misure di integrazione, lo specialista ha affermato che l’adattamento acustico bilaterale di cui dispone la paziente è l'unico mezzo attualmente disponibile. Lo stesso migliorava certamente la capacità uditiva e, quindi, la facoltà di intendere e seguire una conversazione. Tuttavia l’importante grado di ipoacusia impediva all’assicurata di sentire perfettamente in caso di rumore di fondo, di voci talvolta poco chiare dei bambini, di interlocutori non immediatamente vicini a lei o nel suo campo visivo (doc. AI 56).
La pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 20 dicembre 2016, dopo aver esaminato la documentazione agli atti, poste le diagnosi di “Otosclerosi bilaterale con protetizzazione bilaterale” oltre a quella senza influsso sull’abilità lavorativa di “Sindrome ansioso-depressiva cronica leggera”, ha concluso per l’assenza di inabilità lavorativa e di limitazioni funzionali, rilevato tuttavia come ai fini dell’integrazione professionale andavano considerate la capacità uditiva ridotta e le difficoltà di concentrazione in ambiente rumoroso e di comunicazione in gruppo. Era inoltre prospettato un futuro peggioramento nell'arco dei prossimi anni. Quali osservazioni conclusive il medico SMR ha affermato che trattavasi di “Assicurata con danno alla salute con finora assenza di IL prolungata. Caso da ritenere quale minaccia d'invalidità. Indicata presa a carico da parte del consulente in integrazione per valutare possibilità di attuare miglioramenti sul posto di lavoro e/o valutare possibilità di modifica mansionario (attività parziale in back-office)” (cfr doc. AI 58).
L’amministrazione ha quindi sottoposto il caso al consulente professionale, il quale, dopo aver incontrato l’assicurata e il suo datore di lavoro, nel rapporto del 28 marzo 2017, in merito all’attività esigibile adeguata ha concluso che “L'attività più idonea ed adeguata per l’assicurata rimane comunque la presente, nonostante le difficoltà che riscontra, potrebbe continuare in tale funzione per qualche anno ancora. Dopodiché, come da lei comunicatoci durante il primo colloquio (vedi rapporto 1 incontro), è sua intenzione di andare in pensione anticipata con i 58 anni di età.” Il consulente ha inoltre precisato di aver preso contatto con il direttore della scuola di __________, il quale gli aveva comunicato che non esistevano altre possibilità di impiego per l'assicurata, essendo impossibile spostarla in altre lezioni, visto anche la sua specializzazione. Di conseguenza, visto quanto sopra, l’attività attualmente svolta dall’assicurata era ritenuta “la più adeguata al momento”, precisando che “Poi tra due anni richiederà la pensione anticipata e quindi anche la minaccia di invalidità viene a cadere”. (doc. AI 61).
Alla luce di questa documentazione, con progetto del 29 marzo 2017 prima e decisione del 23 maggio 2017 poi l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, con la seguente motivazione:
" Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione acquisita all'incarto non emerge alcuna incapacità lavorativa data dal danno alla salute, pertanto il grado d'invalidità è nullo.
L'esame del caso ha escluso pure la possibilità dì applicare provvedimenti professionali, infatti allo stato attuale la professione più idonea è quella abituale.
Osservazioni al progetto
Il 04.04.2017 sono giunte ai nostri atti le sue osservazioni al nostro progetto del 29.03.2017, nelle quali esprimeva il suo disaccordo in merito alla nostra presa di posizione. Quanto di contenuto nel suo scritto è frutto di sue considerazioni, privo quindi di documentazione medica oggettivante una differente visione del suo stato clinico rispetto a quanto statuito dall'Ufficio.” (doc. AI 62 e 64).
Di fronte al TCA la ricorrente ha prodotto documentazione medica già agli atti.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7. Dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado la presenza dei problemi uditivi e di disturbi di natura depressiva, non andava ammessa nel caso dell’assicurata alcuna inabilità lavorativa.
Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute sia stato adeguatamente vagliato dalla valutazione del SMR, sulla base della documentazione medica agli atti.
In particolare il TCA non ha motivi per mettere in dubbio le convincenti conclusioni del dr. __________, per il quale, malgrado la problematica all’udito, non poteva essere ammessa alcuna inabilità lavorativa. Il rapporto SMR del 20 dicembre 2016 ha tenuto conto delle conclusioni di entrambi i medici che curano da anni l’assicurata. Innanzitutto il dr. __________, che la segue sin dal 1989, nel suo dettagliato rapporto del 4 novembre 2016, poste le diagnosi di “otosclerosi bilaterale” e stato dopo impianto di due protesi alle orecchie, oltre a quelle, non invalidanti, di “leggera sindrome ansioso-depressiva cronica in seguito ai problemi con l’udito, colon irritabile”’, ha sottolineato come l’assicurata malgrado i problemi all’udito che la interessano sin dalla tenera età avesse ottenuto con profitto il diploma di maestra e fosse attiva sin dal 1985 presso le scuole di __________ come docente di attività tessili. Durante l’attività lavorativa i problemi derivanti dall’ipoacusia non si manifestavano nei colloqui a due, bensì in situazioni di conferenze, con incontri con altri docenti e con gli allievi. Pur ammettendo che le problematiche uditive dell’assicurata le causavano sul lavoro più fatica rispetto ai colleghi, i problemi di comunicazione stancandola e mettendola in ansia, ha nondimeno concluso per l’assenza di inabilità lavorativa. Rilevando come l’assicurata fosse molto motivata a lavorare fino al pensionamento, il curante si è quindi limitato a riferire della richiesta della paziente intesa ad ottenere “un piccolo aiuto (due pomeriggi liberi/inabilità lavorativa al 10%) a partire dall’anno scolastico 2017/2018”. Il curante ha in altre parole riferito dei desideri, delle aspettative della paziente, omettendo tuttavia di certificare un’inabilità lavorativa, foss’anche parziale (doc. AI 55).
D’altra parte il dr. __________, otorinolaringoiatra curante dell’assicurata dall’ottobre 2001, nella certificazione del 22 novembre 2016, posta la diagnosi di “progressiva, severa ipoacusia percettiva bilaterale su otosclerosi bilaterale, già operata da ambo i lati”, ha descritto la situazione, con progressivo peggioramento della capacità uditiva nel corso degli ultimi anni, ricordando come l’interessata avesse in dotazione apparecchi acustici bilaterali. Ha pure segnalato la presenza di una non ben precisata “sintomatologia vertiginosa rotatoria”, compatibile con una vestibolopatia periferica, verosimilmente attribuibile all'evoluzione dell'otosclerosi. Ha nondimeno rilevato che tale situazione era sempre stata ben gestita dalla paziente, la quale aveva esercitato la sua attività lavorativa di docente di attività tessili presso le scuole __________ di __________ sin dal 1985. Sottolineato l’intenso logorio psicologico, le tensioni e l’ansia cui l’assicurata era stata sottoposta nel corso degli anni, a motivo delle difficoltà uditive sul posto di lavoro, ha tuttavia concluso per la fattibilità del proseguimento dell’attività lavorativa svolta, limitandosi a concludere che “sarebbe opportuno ridurne la percentuale”, compatibilmente con l’orario scolastico giornaliero (doc. AI 56).
Per quanto d’altra parte riguarda la presenza di una possibile affezione di natura psichiatrica, la presenza di disturbi di natura depressiva è stata segnalata, come detto, sia dal dr. __________ che dal dr. __________. Quest’ultimo aveva in effetti affermato che la difficile situazione dell’assicurata, confrontata con le note difficoltà uditive, aveva nel tempo provocato “un notevole logorio psicologico, innescando una sindrome ansioso-depressiva”. In proposito va tuttavia considerato che l’insorgente non risulta abbia mai fatto capo ad una presa a carico di natura psichiatrica e non assuma nessun farmaco, come confermato dal curante dr. __________ (doc. AI 55). Non risulta quindi essere mai stata posta alcuna diagnosi psichiatrica secondo ICD 10 da uno specialista in psichiatria, ragione per cui una limitazione della capacità lavorativa di rilievo per motivi psichiatrici non appare comprovata.
Osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), ritenuto oltretutto come il dr. __________ sia otorinolaringoiatra e non psichiatra, le limitazioni da lui ipotizzate non hanno potuto essere confermate dal medico SMR nell’ambito della sua valutazione. Del resto va detto che il dr. __________, che segue l’attrice sin dal 1989, ha menzionato la diagnosi di “leggera sindrome ansioso-depressiva cronica in seguito ai problemi con l’udito” fra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 55).
Infine, nessun altra patologia di rilievo è stata comprovata agli atti, gli attestati medici relativi ad un intervento alle vene varicose del 23 marzo 2012 e uno alla spalla destra il 26 settembre 2012, oltre al rapporto relativo ad un’ileo-colonoscopia del 13 settembre 2016 (doc. AI 55) non attestando alcuna problematica rilevante né alcuna inabilità lavorativa duratura.
Esaminate attentamente queste certificazioni, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 20 dicembre 2016, poste le diagnosi di “Otosclerosi bilaterale con protetizzazione bilaterale” oltre alla diagnosi senza influsso sull’abilità lavorativa di “Sindrome ansioso-depressiva cronica leggera”, ha quindi concluso con pertinenza per l’assenza di inabilità lavorativa rilevante e di limitazioni funzionali, pur rilevando come ai fini dell’integrazione professionale andavano considerate la capacità uditiva ridotta e le difficoltà di concentrazione in ambiente rumoroso e di comunicazione in gruppo (cfr doc. AI 58).
A tali conclusioni questo Tribunale deve aderire, rilevato come l’assicurata abbia del resto continuato a lavorare come docente di attività tessili, senza aver fatto segnare particolari assenze (cfr. attestato del datore di lavoro del 20 ottobre 2016, doc. AI 54). Pur non ignorando e non sottovalutando le difficoltà da lei incontrate durante l’esercizio della sua attività lavorativa, occorre nondimeno concludere che la medesima è tuttora in grado di esercitare la sua attività lavorativa in misura piena.
Del resto, dette valutazioni non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione censurata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
In effetti, l’interessata non ha prodotto, né in corso di procedura amministrativa, né in questa sede, alcuna documentazione che permetta di dipartirsi dalla stessa. In particolare non ha allegato alcuna documentazione che possa comprovare una presa a carico di natura psichiatrica.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
In realtà, a ragione l’amministrazione ha osservato come l’assicurata non contesti in modo motivato la valutazione e le conclusioni del SMR, e più in generale gli accertamenti condotti dall’amministrazione, ma esprima in sintesi un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’amministrazione.
Del resto già si è detto che le censure formulate dall’assicura-ta in merito alla valutazione dell’amministrazione, la quale non avrebbe in sostanza valutato adeguatamente e in modo sufficiente il suo quadro clinico, non sono state accompagnate e suffragate da alcun valido mezzo probatorio. Sia peraltro nuovamente osservato che a dispetto del quadro clinico da lei descritto, l’insorgente riesce comunque a svolgere normalmente la sua attività lavorativa.
Rispecchiando quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente vada ritenuta pienamente abile nell’attività lavorativa esercitata come docente di attività tessili.
Visto quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.8. In considerazione di quanto detto, a ragione l’amministrazio-ne ha concluso che, in assenza di un’incapacità lavorativa duratura, nessuna prestazione dell’AI poteva esserle concessa (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3). In effetti, l’assicurata non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. sopra consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa con un grado di invalidità di almeno il 40% al termine di questo anno. A ragione quindi la richiesta di prestazioni è stata respinta.
Sia peraltro osservato che l’assicurata ha richiesto “una minima rendita AI”, “un piccolo aiuto” e, quindi, il riconoscimento di “un’inabilità lavorativa del 10%”, ovvero “una riduzione del carico lavorativo del 10%” (doc. AI 50, 55). Tale richiesta, anche volendola ritenere giustificata, sarebbe comunque inammissibile, considerato come in ogni modo per essere pensionabile il grado d’invalidità deve raggiungere la soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.3).
Va infine osservato che l’Ufficio AI non ha tralasciato di interpellare il consulente professionale, il quale, dopo aver incontrato l’assicurata e il suo datore di lavoro, nel rapporto del 28 marzo 2017, in merito all’attività esigibile adeguata ha concluso che l'attività “più idonea ed adeguata” era quella attualmente esercitata, nonostante le difficoltà incontrate, attività che aveva quindi la possibilità di continuare a svolgere, quantomeno sino al momento in cui, nei suoi intendimenti, l’assicurata era intenzionata ad andare in pensione anticipata. Del resto il datore di lavoro, interpellato, ha escluso altre possibilità di impiego per l'assicurata (doc. AI 61).
Alla luce di questa documentazione, questo Tribunale deve confermare la decisione impugnata, anche nella misura in cui ha negato il riconoscimento di provvedimenti di natura professionale, essendo l’attività svolta la più adatta per la ricorrente.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peg-gioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione contestata va dunque confermata e il ricorso respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente .
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti