|
|
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
rg/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
||||
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 29 maggio 2017 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 29 maggio 2017 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso – in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________ – ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2016 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute);
- contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta in particolare (producendo nuova refertazione) la valutazione medica secondo la quale vi sarebbe stato un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa nell’ottobre 2015 nonché l’applicazione del metodo misto per il calcolo dell’invalidità, la mancata riduzione sociale e per gap salariale del salario da invalida, come pure la valutazione della capacità nello svolgimento delle mansioni domestiche;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del __________ del 25 agosto 2017 rispettivamente delle osservazioni del perito dr. __________ del 27 luglio 2017, postula l’annullamento della decisione impugnata con rinvio dell’in-carto per nuova valutazione e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
2.
L’assicurata ha presentato nuova domanda di prestazioni dell’AI nel corso di gennaio 2013 (inc. AI, doc. 50) per la problematica post-traumatica al piede sinistro trattata con vari interventi chirurgici.
Per definire al meglio l’aspetto medico l’amministrazione ha richiesto una visita specialistica reumatologica svolta dal dr. med. __________ come da perizia del 24 novembre 2014 (inc. AI, doc. 83). Esaminato il caso il perito ha evidenziato quale sola problematica alla salute invalidante quella di dolori all’avampiede sinistro dovuti ad un nuovo sviluppo di una reazione algodistrofica (Morbo di Sudeck-CRPS 1), con dolori non più limitati all’alluce, ma all’intero avampiede sinistro a seguito degli interventi chirurgici eseguiti, indicando trattarsi di un’evoluzione sfavorevole di una “failed surgery” e con valutazione di una piena incapacità lavorativa anche per attività fisicamente leggere da settembre 2012, con proposta di rivalutare il caso dopo 6 mesi dall’esecuzione delle terapie. Nella stessa perizia lo specialista ha valutato una capacità lavorativa residua dell’80% dell’assicurata quale casalinga con svolgimento delle attività sull’arco dell’intera giornata (cfr. perizia citata, doc. 83, pag. 291/468), osservando in via teorica la possibilità di svolgere una professione fisicamente leggera, che non richieda lo stare in piedi a lungo e camminare per lunghi tratti, o su terreni sconnessi, flettersi ripetutamente su gambe e trasportare pesi importanti per non sollecitare troppo le articolazioni al piede sx, con riacquista della piena capacità lavorativa in attività adeguate.
In base alle conclusioni peritali il SMR ha ritenuto lo stato di salute della signora RI 1 non ancora stabilizzato e soggetto a rivalutazione (cfr. rapporto del 28 novembre 2014, inc. AI, doc. 84), riprendendo la valutazione di piena inabilità per attività lavorative da settembre 2012 e capacità lavorativa all’80% in ambito casalingo.
Con perizia di decorso del 2 novembre 2015 svolta a quasi un anno di distanza (inc. AI, doc. 93), il perito dr. med. __________ ha esaminato l’assicurata indicando non esservi nuovi referti medici rispetto a quelli noti e citati nella precedente perizia, ha ripreso le indicazioni dell’assicurata di dolori invariati all’avampiede sinistro rispetto alla visita precedente e di trattamenti eseguiti presso l’Ospedale __________ – __________ – che non hanno apportato miglioramenti, e dell’assenza di assunzione di medicamenti e di trattamenti in atto. In considerazione delle problematiche limitate all’ipersensibilità dell’avampiede sinistro, ritenute le medesime diagnosi in precedenza poste con limitazioni riferite al camminare ed eseguire qualsiasi tipo di sforzo fisico, il perito ha concluso che l’assicurata “(…) debba tuttora essere considerata totalmente inabile allo svolgimento di una professione che richieda il dover rimanere a lungo in piedi e camminare per tratti medio-lunghi (superiori al 50 metri); inabile in misura completa pure quale autista. In linea puramente teorica per lo svolgimento di una professione da svolgersi unicamente in posizione seduta, come ad esempio quale telefonista o simile, la signora RI 1 presenta tutt’ora una capacità lavorativa valutabile attorno all’80% (lavoro durante l’intero arco della giornata ma con la possibilità di interporre delle pause). (…)” (cfr. perizia citata, pag. 325/468). Tale valutazione è stata ritenuta valida dal momento della visita medica, quindi dal 22 ottobre 2015.
Dopo conferma delle conclusioni da parte del SMR (cfr. rapporto dell’11 dicembre 2015, inc. AI, doc. 102) con preavviso del 10 giugno 2016 (inc. AI, doc. 110) l’Ufficio Ai ha proposto di riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2016, prestazione confermata con successiva decisione del 6 ottobre 2016 (inc. AI, doc. 118). Siccome l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurata che aveva prodotto le osservazioni dell’11 luglio 2016 (inc. AI, doc. 114), ha indicato di non avere ricevuto la decisione, l’amministrazione ha, poi, annullato e trasmesso a controparte la medesima con data 29 maggio 2017 (inc. AI, doc. 132). Ciò che ha motivato il ritiro del ricorso nel frattempo interposto da controparte dinanzi al lodevole TCA con decreto di stralcio della causa dai ruoli (cfr. inc. n. 32.2017.88, inc. AI, doc. 140).
3.
La signora RI 1 ha riproposto nuovo ricorso il 22 giugno 2017 contro la decisione di rendita intera limitata nel tempo, contestando in particolare lo stato di salute migliorato determinato sulla base di due perizie mediche identiche, l’attuazione del metodo misto e i dati salariali.
Al ricorso controparte ha prodotto il referto MRI mano sinistra del 15 marzo 2017.
4.
Alla luce delle censure mediche sollevate, sottoposte al vaglio del SMR, quest’ultimo ha ritenuto necessario chiedere al perito dr. med. __________ precisazioni in merito all’evoluzione dello stato di salute (cfr. annotazione del SMR del 20 luglio 2017, inc. AI, doc. 1 annesso).
Con risposta del 27 luglio 2017 (doc. 2 annesso) il dr. med. __________ ha confermato uno stato di salute immutato dalla prima alla seconda perizia, senza modifiche oggettive e soggettive rispetto alle problematiche alla salute, indicando limitazioni espresse dall’assicurata nel camminare per tratti prolungati e rimanere a lungo in piedi.
In considerazione del fatto che la prima perizia eseguita nel 2014 dal dr. med. __________ ha, comunque, evidenziato una capacità lavorativa residua in ambito casalingo non compatibile con una piena inabilità lavorativa in attività leggere, osservato che in tale perizia egli ha, comunque, evidenziato limitazioni funzionali per le quali l’assicurata doveva essere ritenuta totalmente abile al lavoro, osservato che il medico curante dr.ssa med. __________, nel suo rapporto del 12 maggio 2014 (inc. AI, doc. 71, pag. 248/468) aveva indicato il tipo di attività che si poteva ancora ragionevolmente pretendere dall’assicurata, indicando limitazioni per attività da svolgersi esclusivamente in posizione eretta o accovacciata e per attività implicanti il porto di carico e camminare, ritenuto che la seconda perizia del 2015 ha ripreso le stesse diagnosi e limitazioni funzionali valutando una capacità lavorativa dell’80% dal momento della visita, osservato che l’evoluzione dello stato di salute è stata ritenuta stabile nel complemento reso dal dr. med. __________, lo scrivente Ufficio AI rileva, alla luce degli elementi indicati, vigente una capacità lavorativa residua sfruttabile dall’assicurata entro i limiti funzionali indicati già al momento della prima visita peritale del 2014, dovendo, quindi, ritenere errata la valutazione di piena inabilità lavorativa resa nella decisione con conseguente riconoscimento del diritto alla rendita intera per il periodo limitato.
Il SMR conferma nell’annotazione annessa la necessità, alla luce degli elementi summenzionati, di procedere con l’aggiornamento degli atti medici e con rivalutazione globale dello stato di salute della signora RI 1 (cfr. annotazione SMR del 25 agosto 2017, doc. 3). (…)” (doc. IV);
- con scritto 1° settembre 2017 il rappresentante dell’insor-gente ha osservato:
" Preso atto della risposta dell’UAI, stante la quale l’amministrazione chiede il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, considerata la stessa quale acquiescenza, la signora RI 1 si dice d’accordo con il rinvio degli atti all’Autorità inferiore e chiede il riconoscimento di congrue ripetibili.
Rimane con tutta evidenza riservato ogni suo diritto in relazione alla decisione che l’UAI vorrà adottare, posto come le censure già esposte verranno mantenute.” (Doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto precisazioni – alla luce delle censure ricorsuali – al perito dr. __________ su quanto attestato nella perizia reumatologica del 2 novembre 2015 rispetto a quella precedente del 24 novembre 2014, ovvero sull’evoluzione dello stato di salute della ricorrente, il medico SMR ha evidenziato:
" Alla luce della risposta del perito Dr. med. __________ del 27.07.2017 su richiesta SMR, si rende attenti su quanto citato dallo stesso, rispettivamente:
“ Come è ben possibile leggere nella mia seconda perizia del novembre 2015, le diagnosi erano rimaste immutate. Sia soggettivamente che oggettivamente non erano subentrati cambiamenti significativi nel corso dell’anno trascorso. L’assicurata continuava a lamentare dolori abbastanza importanti al piede sx, tali da impedirle di camminare per tratti prolungati e rimanere a lungo in piedi.
Pure all’esame clinico, come ben precisato nella perizia, avevo potuto riconfermare uno stato simile a quello già descritto in precedenza.”
Per cui, secondo quanto sopra attestato, l’abilità dell’A. in attività adeguata, dovrebbe quindi risalire alla prima valutazione peritale del 24.11.2014 dello stesso perito.
A riprova di ciò emerge come già nella perizia del 24.11.2014 lo stesso Dr. med. __________ si esprimeva (a pagina 11) con un’abilità in attività leggera e con precise limitazioni funzionali, rispettivamente:
“ In linea teorica, sempre che non si confermi un’ormai già subentrata cronicizzazione dei dolori, l’assicurata dovrebbe poter svolgere senza particolari limitazioni una professione fisicamente leggera, che non richieda di dover restare a lungo in piedi e di camminare per lunghi tratti, che non richieda neppure il dover camminare su terreni sconnessi, flettersi ripetutamente sulle gambe e trasportare pesi importanti (così da non sollecitare troppo le articolazioni del piede sx) …
La prognosi resta però ancora estremamente incerta, in considerazione dell’ormai già subentrata cronicizzazione dei dolori e della scarsa risposta alle terapie già eseguite nel corso degli ultimi anni …”
citando come unico impedimento il subentro di un’eventuale cronicizzazione dei dolori (che invece poco dopo ne ribadiva la presenza, come nella sua risposta del 17.07.2017).
Emerge quindi una palese contraddizione, che viene rimarcata inoltre, nella stessa perizia del 24.11.2014, dall’attestazione di una CL 80% dell’A. come casalinga.
Per cui visto il tempo trascorso, viste le contraddizioni citate, si rende necessario l’aggiornamento degli atti medici ed una rivalutazione globale dello stato di salute dell’A. anche sotto il profilo neurologico.” (doc. IV/3);
- stante quanto sopra, posto in particolare come sulla base della perizia reumatologica di decorso del novembre 2015 del dr. __________ non si possa pacificamente ritenere che, come evidenziato nel gravame, vi sia stato effettivamente (sino al momento dell’emanazione della contestata decisione, ossia il 29 maggio 2017) una modifica della situazione invalidante giustificante la soppressione – con effetto da febbraio 2016 – della prestazione riconosciuta dal 1° settembre 2013, come osservato dal SMR (cfr. supra) il caso necessita di nuova valutazione medica (anche dal profilo neurologico) con conseguente nuovo esame anche delle capacità dell’assicurata a svolgere le mansioni domestiche;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchè ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati e come si sia in presenza di lacune che l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere a colmare prima dell’emanazione del querelato provvedimento, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante l’esito del gravame, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che in concreto appare equo quantificare in fr. 2'000.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 29 maggio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Uf-ficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa);
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti