Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.115

 

FC

Lugano

8 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 luglio 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 giugno 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

                                                                                                                                

                               1.1.   RI 1, nata nel 1982, da ultimo attiva come impiegata delle __________ addetta al __________, nell’aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo gli esiti di un infortunio della circolazione dell’ottobre 2010 nel quale aveva riportato lesioni alla gamba sinistra e alla mano destra. Mediante decisione 16 maggio 2013 (preavvisata il 1. dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile. Contestata, mediante pronuncia del 17 dicembre 2013, questo TCA ha modificato detta decisione nel senso che all’assicurata è stata riconosciuta una rendita intera d’invalidi-tà limitatamente al periodo dal 1 aprile 2012 al 30 aprile 2013.

                                         Una successiva richiesta di riesame dell’assicurata del 14 gennaio 2014 è stata accolta dall’amministrazione con decisioni del 14 novembre 2014/29 agosto 2016 con le quali le è stata riconosciuta una rendita intera anche per i mesi da febbraio ad agosto 2014.

 

                               1.2.   Il 28 novembre 2016 l’assicurata, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un ulteriore aggravamento dello stato di salute, sulla base di un certificato relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia dell’ospedale di __________ (doc. AI 117). Esaminata tale documentazione, mediante progetto di decisione del 31 marzo 2017, l’Ufficio AI ha preannunciato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 119). A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice. L’Ufficio AI, dopo aver invitato l’assicu-rata, tramite l’RA 1, a produrre la preannunciata documentazione medica entro il 9 giugno 2017 (doc. AI 121), mediante decisione del 13 giugno 2017 ha confermato la non entrata nel merito della domanda, non avendo l’interessata dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 122).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’RA 1, ha interposto il presente ricorso, con il quale postula l’annullamento della decisione contestata e la concessione di una mezza rendita di invalidità, allegando una certificazione 11 luglio 2017 del dr. __________, psichiatra.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rilevando peraltro come la - peraltro generica - documentazione medica prodotta con il gravame sia tardiva (IV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurata il 28 novembre 2016.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

 

                                         Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con decisione del 16 maggio 2013 l’am-ministrazione aveva inizialmente negato alla ricorrente le prestazioni AI in relazione ai postumi dell’infortunio della circolazione subito il 18 ottobre 2010, nel quale aveva riportato ferite al ginocchio sinistro e alla mano destra. In quella sede l’am-ministrazione si era basata essenzialmente sulle certificazioni dei medici curanti e sugli atti della __________. In particolare l’assi-curata era stata valutata dal dr. __________, chirurgo ortopedico medico di circondario della __________, il quale, poste le diagnosi di:

 

"  (…)

DIAGNOSI

Stato da caduta con la motocicletta e frattura del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a destra.

Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro il 26.10.2010.

Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.

Stato da correzione del polpastrello al V dito della mano destra l'11.5.2011. (…)”

 

                                         in occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, aveva concluso

 

"  Esigibilità del lavoro:

l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di attrezzi leggeri di precisione, può spesso ma­neggiare attrezzi di media entità, non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale non è impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, essa può spesso as­sumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti, di rado la posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di lunga durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata

L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50 metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può di rado camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale e talvolta salire le scale a pioli. (…)” (doc. AI 96)

 

                                         La __________ aveva quindi fatto effettuare ulteriori valutazioni specialistiche, sulla base delle quali, in sede di visita circondariale 17 gennaio 2013, confermate le diagnosi poste in occasione della visita 9 novembre 2011, aveva concluso:

 

"  (…)

oggettivamente persiste una difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono conservate.

(…)

Aspetti medico-assicurativi:

Lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile a quanto valutato in occasione della visita medico-circondariale effettuata l'11.11.2011 per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere modificata. Visti i problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno permanente che deve essere quantificato e valutato come simile a quello che può esserci in caso di artrosi femoro-patellare di entità da lieve a media. Al momento invece non vi sono chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a questo livello non si può concedere una indennità per menomazione dell'integrità. I problemi peri-rotulei quantificati in data odierna non sono comunque suscettibili di modificare l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre 2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni che mettevano fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva e può inginocchiarsi di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione delle ginocchia). L'IMI verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato.” (doc. AI 122)

 

                                         Alla luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale (il quale aveva determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%, doc. AI 42), con la decisione del 16 maggio 2013 aveva respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in ogni attività soltanto dal 18 ottobre 2010 al 29 giugno 2011, mentre che in seguito, pur persistendo una totale inabilità nella professione esercitata in Posta, bisognava ammettere una completa capacità lavorativa in attività adeguate con un conseguente grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 (doc. AI 52). Detta decisione, contestata dall’interessata, è quindi stata modificata da questo TCA, dopo nuova valutazione degli atti della SUVA e del parere del SMR, nel senso che andava ammessa un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi nel gennaio 2012 e, quindi, riconosciuta una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013 (cfr. STCA 32.2013.112 del 17 dicembre 2013).

                                         Una successiva richiesta di riesame del 14 gennaio 2014 è stata accolta dall’amministrazione con decisione del 14 novembre 2014 (e decisione di riconteggio del 29 agosto 2016, doc. AI 113), con la quale, riconosciuto un peggioramento momentaneo, all’assicurata è stata attribuita una rendita intera anche per i mesi da febbraio ad agosto 2014 (doc. AI 112 e 113).

                                         L’assicurata ha quindi presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 28 novembre 2016, limitandosi, per quanto riguarda il danno alla salute, a notificare un ulteriore aggravamento dello stato di salute, segnatamente al ginocchio sinistro oltra alla sfera psichica, producendo un certificato del 17 ottobre 2016 relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia dell’ospedale di __________ (doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________, ortopedico, ha riferito che l’esame al ginocchio sinistro evidenziava:

 

"  (…) cicatrici regolari, articolarità è stabile con deficit di estensione di circa 5-10 gradi, negativi i test meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test rotulei positivi.

conclusioni: condropatia ginocchio sinistro in esiti di grave frattura

si prescrive: ciclo di tra infiltrazioni ginocchio sinistro, fisioterapia per il mantenimento ed il recupero dell’estensione articolare.”

 

                                         Sulla base dell’esame di tale certificazione da parte del SMR, l’amministrazione ha statuito la non entrata nel merito della nuova domanda con progetto di decisione del 31 marzo 2017 (doc. AI 119).

                                         A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare un’inabilità del 50% (doc. AI 120).

                                         L’Ufficio AI, dopo aver invitato - senza esito - l’assicurata, tramite l’RA 1, a produrre la preannunciata documentazione entro il 9 giugno 2017 (doc. AI 121), mediante decisione del 13 giugno 2017 ha confermato la non entrata nel merito della domanda, in assenza di atti medici oggettivanti un peggioramento dello stato di salute con patologie invalidanti.

                                        

                                         Con il proprio ricorso l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha prodotto uno scritto dell’11 luglio 2017 del dr. __________, psichiatra, affermante: “Con la presente si certifica che la paziente succitata è in trattamento psichiatrico e psicoterapeutico presso il sottoscritto Dr. __________ e la collega __________” (doc. D).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica delle condizioni di salute non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, deve essere prestata adesione.

                                         In effetti va rilevato che in fase amministrativa l’assicurata ha presentato la sua nuova domanda di prestazioni il 28 novembre 2016 senza allegare documentazione rilevante. In effetti ella si è limitata a segnalare un ulteriore aggravamento dello stato di salute, producendo un certificato del 17 ottobre 2016 relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia dell’ospe-dale di __________ (doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________, ortopedico, ha soltanto riferito dell’esame effettuato al ginocchio sinistro evidenziante cicatrici regolari, articolarità stabile, “negativi i test meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test rotulei positivi”. Lo specialista ha quindi concluso per la diagnosi di “condropatia ginocchio sinistro in esiti di grave frattura”, non attestando alcuna inabilità lavorativa, ma limitandosi a prescrivere un ciclo di tre infiltrazioni ginocchio sinistro e fisioterapia per il mantenimento ed il recupero dell’estensione articolare (doc. AI 115).

                                         A ragione l’amministrazione ha concluso che sulla base di tale documento medico, che non attestava un’inabilità lavorativa, foss’anche minima, né descriveva un quadro clinico compatibile con un’incapacità lavorativa, non era possibile entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni. Tale certificato non lascia in altre parole trasparire una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti della richiedente avvenuto nell’ambito delle precedenti decisioni.

 

                                                      A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare almeno un’inabilità del 50% (doc. AI 120).

                                         Malgrado la richiesta in tal senso dell’Ufficio AI (cfr. scritto 23 maggio 2017, doc. AI 121), l’assicurata - a quel momento oltretutto già patrocinata dall’RA 1 e, quindi, da un’associazio-ne di patrocinio professionale - non ha tuttavia provveduto a far pervenire alcun atto medico idoneo a comprovare la sua situazione e in particolare la modifica delle sue condizioni, nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione accertata nell’ambito della procedura sfociata nell’ultima decisione del 29 agosto 2016.                      

                                        

                                         Solo dopo l’emanazione della decisione impugnata, e quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto la – in ogni modo scarna - certificazione medica del dr. __________.

 

                                         Ora, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.

                                         Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

                                         Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

                                         Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’ob-bligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministra-zione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

 

                                         Nella fattispecie, lo scritto del dr. __________, psichiatra (doc. D), prodotto con il gravame e, quindi, tardivamente, non può modificare l’esito della presente vertenza.

                                         In proposito va in ogni modo detto che tale scritto, oltremodo generico e succinto, che segnala unicamente la presa a carico psichiatrica dell’interessata, non appare comunque idoneo a comprovare una patologia invalidante o un’inabilità lavorativa; non contenendo né una diagnosi, né una descrizione dei disturbi lamentati dalla paziente né infine la certificazione di un’inabilità lavorativa a motivo delle problematiche psichiche.

 

                                         Nemmeno questo documento lascia quindi trasparire una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti dell’assicurata.

                                        

                                         In conclusione non avendo l’assicurata reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma.

 

                               2.7.   Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                             

                                   2.   Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti