Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 giugno 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, con decisione 13 luglio 2005 è stata posta al beneficio da parte dell’Ufficio AI di un quarto di rendita dal 1° dicembre 2003 (doc. 32 - 34 incarto AI).
La rendita è stata confermata in via di revisione con comunicazione del 12 luglio 2007 (doc. 48 incarto AI).
A seguito di un peggioramento dello stato di salute, avviata la procedura di revisione, con decisione del 25 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita a mezza dal 1° marzo 2009 (doc. 73-74). La prestazione è stata confermata il 17 ottobre 2011 ed il 2 ottobre 2014 (doc. 80 e 91 incarto AI).
1.2. Avviata un’ulteriore revisione, acquisito in particolare il rapporto dello psichiatra curante (doc. 99 incarto AI) e ritenendo lo stato di salute stazionario, l’Ufficio AI ha emesso la comunicazione 18 maggio 2017 di rendita immutata (doc. 103 incarto AI).
Essendosi l’assicurata opposta a quanto sopra, con decisione 16 giugno 2017 l’amministrazione, respingendo l’aumento del grado d’invalidità ha confermato la mezza rendita (doc. 106 incarto AI).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata rileva come la decisione contestata sia stata presa unicamente sulla base di documentazione scritta, “in assenza di una visita diretta (esame clinico) …, visita che avrebbe permesso – ne sono certa – di verificare il peggioramento delle mie condizioni di salute”, condizioni che essa ha poi descritto. In sostanza chiede l’aumento del grado d’invalidità con beneficio di una prestazione maggiore di quella che attualmente percepisce.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo come lo stato di salute dell’assicurata sia rimasto invariato, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
1.5. Il 2 ottobre 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito a quanto assunto dall’amministrazione (IX), seguite da osservazioni 18 ottobre 2017 dell’Ufficio AI (XI).
Il 25 ottobre 2017 l’assicurata ha trasmesso un rapporto del suo psichiatra curante, già presente agli atti (XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato in via di revisione la mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, per poter verificare l’esistenza o meno di un peggioramento delle condizioni di salute dell’as- sicurata occorre porsi al momento dell’ultima decisione di rendita emessa, vale al dire quella del 25 febbraio 2010 in cui l’Ufficio AI ha aumentato la rendita da un quarto a mezza con effetto dal 1° marzo 2009 (doc. 73-74). Le precedenti comunicazioni di conferma della rendita non posso essere prese in considerazione in quanto non sono state rese dopo un esame materiale della fattispecie (cfr. in tal senso e contrario: Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 30/31, nota 41 pag. 430).
Fondamento della citata decisione del 25 febbraio 2010 è stata la visita eseguita dall‘assicurata il 10 dicembre 2008 presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il cui dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio (ICD 10 F41) e sindrome da somatizzazione (ICD-10: F 45.4), aveva concluso per un’esigibilità in attività di economia domestica, rispettivamente in attività lavorativa, di 3,5 ore giornaliere (dalle 8 alle 11.30), pari al 53% (doc. 59 incarto AI). Tale valutazione è stata sostanzialmente confermata il 1° aprile 2009 dal dr. __________, psichiatra curante, il quale aveva valutato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 84 incarto AI).
Nell’ambito dell’ultima revisione, nel consueto rapporto di decorso (non datato, ma giunto all’Ufficio AI entro il 14 febbraio 2017; cfr. doc. 100 e 101 incarto AI) il succitato curante, riprese le note diagnosi, al punto no. 1.4 (anamnesi) ha indicato:
“… confronta rapporti precedenti. Da allora la situazione valetudinaria dell’assi-curata, a grandi linee mantenutasi stabile, ha presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo scadimento, però, della qualità di vista e delle condizioni generali. L’assicurata è in grado di occuparsi della proprie faccende e necessita soltanto per poche ore al giorno, grazie ai regolari aiuti prestati dall’infermiera domiciliare psichiatrica; nel pomeriggio non è praticamente più in grado di fare alcunché e trascorre questa parte della giornata chiusa in casa, inerte, prevalentemente al buio”. (sottolineatura del redattore)
Definito il decorso medico come variabile, in uno stato oramai cronicizzato con tendenza al peggioramento, il succitato specialista ha concluso: “L’assicurata è da considerare inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi professione inclusa quella di casalinga, la cui incapacità raggiunge però un 70% (…) (pagg. 262 e 263 incarto AI).
Con annotazioni 16 maggio 2017 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, dopo esame del succitato rapporto, ha concluso:
" Assicurata da anni a beneficio di mezza rendita con grado AI del 55% per Sindrome depressiva ricorrente e Disturbo somatoforme da dolore persistente. Trattasi di revisione d’Ufficio.
Dall’assicurata viene segnalato un peggioramento progressivo negli ultimi due anni. Dagli atti (rapporto medico dello psichiatra curante Dr. __________, __________) si evincono diagnosi invariate, assenza di ricoveri dal 2012 e psicofarmacoterapia blanda.
Si conclude per una situazione stabile ed invariata rispetto al 2014 (il curante fra l’altro, a discapito del fatto che cita “uno scadimento della qualità di vita” (?) parla di un “discreto miglioramento della sfera affettiva”).
Il quadro clinico risulta stazionario. (…)” (pag. 269 incarto AI)
Prendendo posizione su quanto sopra, il 2 ottobre 2017 l’assicurata ha rilevato:
" … mi preme sottolineare come la decisione dell'UAI si basi soltanto su una valutazione di parte del medico incaricato del Servizio Medico Regionale (SMR), dottoressa __________, la quale non ha mai avuto alcun contatto diretto con me e di conseguenza non ha mai potuto valutare adeguatamente la mia condizione di salute; non solo: la dottoressa __________ non ha nemmeno preso contatto con il dottor __________, del quale ha esaminato il rapporto giungendo però, (a mio modo di vedere, arbitrariamente), a non considerarne le conclusioni.
È vero che le diagnosi sono invariate, ma ciò non significa che i disturbi non si siano aggravati;
vero che non vi sono stati ulteriori ricoveri, ma anche ciò non significa che la situazione non si sia aggravata. Semplicemente, essa non è più stata tanto grave e acuta da richiedere ricoveri, mentre che, rispetto alla condizione media degli ultimi anni un aggravamento c'è stato;
vero che la psicoterapia può essere ritenuta blanda, se confrontata (come forse ha fatto la dottoressa __________) con altri casi. Essa è però la terapia che sono in grado di sopportare e tentativi con altri farmaci e/o dosi superiori non hanno avuto esito migliore, mentre che hanno peggiorato gli effetti secondari.
Una valutazione come quella effettuata dall'UAI sulla base di un parere (come quello della dottoressa __________) che non ha preso in considerazione quanto da me appena esposto non può essere ritenuto fede facente. Chiedo pertanto che la decisione dell'UAI venga annullata e il mio ricorso accolto.” (doc. IX)
A tal riguardo, con annotazioni 17 ottobre 2017 la psichiatra del SMR ha precisato:
" Ho letto con attenzione lo scritto dell'assicurata del 2 ottobre 2017 in cui conferma che le diagnosi sono invariate, che non c'è stata necessità di ulteriori ricoveri ("la situazione non è stata più tanto grave e acuta da richiedere ricoveri") ma nonostante ciò riferisce che (soggettivamente) la situazione si sia aggravata. Ho riconsiderato il rapporto medico dello psichiatra curante Dr. __________, in GED 10.01.2017, il quale scrive letteralmente che "la situazione valetudinaria dell'assicurata, a grandi linee mantenutasi stabile, ha presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo scadimento, però, della qualità di vita e delle condizioni generali"; il medico sottolinea come le difficoltà dell'assicurata siano principalmente il pomeriggio e sottolinea come il referto medico della Sig.ra __________ sia variabile. In considerazione di quanto scritto dal collega ho tenuto conto nella mia valutazione sia dello scadimento che del miglioramento (tipico andamento variabile) effettuando una valutazione globale che a mio avviso, confermo, è stazionaria. Se avessi considerato solo il "miglioramento affettivo" segnalato dal collega la situazione non sarebbe si invariata e stazionaria ma nel senso di una miglioramento, appunto, delle condizioni di salute.” (Doc. XI/1)
Orbene, dopo attento esame degli atti questo TCA non può che confermare l’assenza di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla vista del 10 dicembre 2008 presso il SMR.
A tal riguardo, nelle succitate annotazioni del 17 ottobre 2017 la specialista del SMR ha evidenziato come lo psichiatra curante da un lato abbia parlato di un “discreto miglioramento affettivo” e subito dopo di un “parallelo scadimento della qualità di vita e delle condizioni generali”, a dimostrazione di un andamento variabile dello stato psichico dell’assicurata. Andamento variabile già esistente in precedenza, ad esempio riportato dallo stesso psichiatra curante nel rapporto 19 maggio 2014 in cui aveva segnatamente valutato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 84 incarto AI), percentuale sostanzialmente corrispondente a quanto emerge dalla valutazione SMR del dicembre 2008. Nonostante che nell’ultimo rapporto lo psichiatra curante abbia definito la situazione valetudinaria “a grandi linee mantenutasi stabile”, egli ha ritenuto un’inabili-tà del 70%, maggiore del 50% sinora attestato. Si tratta quindi di una diversa valutazione della capacità lavorativa in una situazione rimasta, appunto, invariata e quindi non fedefacente. Lo psichiatra curante non ha d’altronde specificato a cosa sarebbe dovuto l’asserito aumento dell’inabilità lavorativa.
È vero che l’assicurata non è stata ultimamente visitata dal SMR, ma è altrettanto vero che sulla base dell’ultimo rapporto dello psichiatra curante un’altra visita non si è resa necessaria.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In queste circostanze, essendo la situazione psichiatrica rimasta sostanzialmente invariata, a ragione l’Ufficio AI ha negato un amento del grado d’invalidità.
La decisione impugnata va pertanto confermata ed il ricorso respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti