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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 luglio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 6 aprile 1994
RI 1, nato il __________ 1972, è stato posto al beneficio di mezza rendita di
invalidità, ridotta in sede di revisione ad un quarto di rendita, con decisione
del 15 maggio 1997, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
pag. 93-94 e 108-109 incarto AI).
Il diritto ad un quarto di rendita è stato confermato in via di revisione l'8
novembre 2000 (pag. 128 incarto AI), il 25 maggio 2004 (pag. 145-146 incarto
AI), il 10 gennaio 2008 (pag. 172-173 incarto AI) e il 28 aprile 2011 (pag.
177-178 incarto AI).
1.2. Con decisione del 16 giugno
2017 (pag. 218-223 incarto AI), preavvisata con progetto del 2 maggio 2017
(pag. 205-208 incarto AI) l'UAI ha revocato retroattivamente al 1° maggio 2012
il versamento della rendita, dato che RI 1 aveva iniziato un'attività
lavorativa al 100% il 1° maggio 2011 senza informare l'amministrazione, a fronte
di un grado di invalidità sempre inferiore al 40% a far tempo dal 2012. L'UAI
ha pure preannunciato all'assicurato che, in considerazione del mancato
ossequio all'obbligo di informare (indicato su tutte le precedenti decisioni e
comunicazioni di revisione), avrebbe emesso pure una separata decisione di
restituzione ex art. 25 LPGA.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione del 20 giugno
2017 (pag. 224-224 incarto AI) l'UAI ha chiesto all'assicurato la restituzione
delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017,
per un ammontare complessivo di fr. 24'216.-. Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con decisione del 21 luglio
2017 (pag. 268-269 incarto AI) l'UAI ha respinto la domanda di condono
formulata il 12 luglio 2017 (pag. 229 incarto AI) da RI 1, mancando il
requisito della buona fede, in quanto egli aveva omesso di comunicare l'inizio
di un'attività lavorativa a far tempo dal 1° maggio 2011.
1.5. Il 17 agosto 2017
l'assicurato, per il tramite di sua madre (RA 1), ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l'accoglimento del gravame, l'annullamento della
decisione avversata e il condono dell'importo da restituire (cfr. doc. I).
La rappresentante del ricorrente osserva che l'assicurato è nato con un danno
ipossico perinatale cerebrale, le cui conseguenze (in particolare, i limiti
cognitivi) gli impediscono di ben comprendere la vita ordinaria. A suffragio di
questa argomentazione produce il certificato medico del 15 maggio 2017 del dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia
dell'assicurato (doc. A3).
La rappresentante dell'assicurato puntualizza che nel formulario di revisione
del 2011 del 20 gennaio 2011 (recte: 19 gennaio 2011) il ricorrente aveva
correttamente risposto, in quanto l'assunzione era avvenuta a metà anno. La
revisione successiva era invece del 31 marzo 2017.
La rappresentante dell'insorgente precisa pure che l'assicurato, da quando era
stato assunto in Comune il 1° maggio 2011, viveva da solo (nell'appartamento
sotto i genitori) e che questa decisione era stata presa per renderlo il più
possibile indipendente, anche se la loro presenza era quotidiana.
La rappresentante del ricorrente ha puntualizzato altresì che l'"indipendenza
comporta anche la gestione della corrispondenza, dei pagamenti e nel preparare
i documenti per le imposte, difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha
correttamente notificato e allegato il suo certificato di salario" (doc.
I).
La rappresentante dell'assicurato invoca "in nome di RI 1 la buona
fede, in quanto mai avrebbe pensato di essere in qualche modo negligente nei
confronti dello Stato, anche perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha
iniziato a lavorare) ha sempre segnalato allo Stato di avere un'attività
lavorativa".
La rappresentante del ricorrente conclude osservando che l'assicurato non è in
grado di restituire l'importo chiesto in restituzione, non avendo risparmi e
invitando il TCA a convocarlo, in modo tale che possa rendersi conto della sua
buona fede.
1.6. Con risposta di causa del 25
agosto 2017 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando
la correttezza della decisione del 21 luglio 2017. In particolare, l'amministrazione
ritiene che, da un lato, l'assicurato ha violato l'obbligo di informare e,
dall'altro, nemmeno poteva sfuggirgli che l'inizio dell'attività presso il
Comune di __________ aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. A
suo avviso, infatti, qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe
potuto e dovuto rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a
prestazioni per l'amministrazione, era determinante conoscere il suo reddito. Del
resto, nel gravame, l'assicurato ha specificato di essere indipendente nella
gestione della corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le
imposte. Inoltre, nella comunicazione del 28 aprile 2011 erano state
debitamente indicate le modifiche delle condizioni personali ed economiche che
potevano influenzare il diritto alle prestazioni da comunicare e annunciare
immediatamente all'amministrazione (tra cui il cambiamento delle entrate e
delle condizioni patrimoniali, per es. inizio o cessazione di un'attività
lucrativa). In queste circostanze, secondo l'UAI, la violazione dell'obbligo di
informare è da ricondurre ad un comportamento, per lo meno, gravemente
negligente e, quindi, a ragione avrebbe ritenuto non adempiuto il primo
requisito (cumulativo) della buona fede.
1.7. In data 28 agosto 2017 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di
restituire fr. 24'216.-, corrispondenti alla prestazioni indebitamente
percepite dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, con la decisione del 20 giugno
2017 cresciuta in giudicato.
Preliminarmente il TCA osserva che la rappresentante del ricorrente ha invitato
questa Corte a convocare l'assicurato, in modo tale che possa rendersi conto
della sua buona fede, formulando di fatto una richiesta di assunzione di
prove, nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal
dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini
dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017, consid.
2.3; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 2.3; 8C_64/2017 del 27 aprile
2017, consid. 4.2; 8C_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del
21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.3. Nella fattispecie concreta, dalle tavole
processuali emerge che in ambito LAI nel corso del 1977/1978 sono stati assunti
i costi di un provvedimento pedagogico-terapeutico in forma di logopedia
ambulatoriale atta a sviluppare l'evoluzione a livello articolatorio e anche
della struttura delle frase del ricorrente che risultava spesso quasi incomprensibile
per ritardo nell'acquisizione del linguaggio e dislalia universale (pag. 12 e
13 incarto AI). È stata pure sussidiata l'istruzione scolastica speciale del
ricorrente a decorrere dal 1979 (fino al 30 giugno 1990: cfr. pag. 20, 22, 30,
32, 40, 44, 52 e 56 incarto AI).
Il 20 agosto 1981 il Servizio logopedico cantonale ha dimesso il ricorrente
osservando che le grosse difficoltà di linguaggio (ritardo nell'acquisizione e
numerose dislalie) che apparivano all'inizio del trattamento erano superate e
che l'assicurato frequentava la scuola speciale e, dato il miglioramento riscontrato
dai maestri, si era concluso che le lezioni logopediche avrebbero potuto essere
utili come sostegno globale ma non erano più indispensabili; sono stati quindi
ritenuti indicati dei controlli semestrali o annuali sul linguaggio del
ricorrente per seguirne l'evoluzione (pag. 23 incarto AI).
Il 25 aprile 1988 (quando l'assicurato aveva quasi 16 anni) l'Ufficio
regionale per l'integrazione professionale ha chiesto alla Commissione AI di
prolungare la garanzia di pagamento della scuola speciale fino a giugno 1989,
osservando che il ricorrente: "ha sempre seguito la scolarità speciale e si trovava nel
III ciclo di __________ da tre anni ed il suo livello scolastico poteva
essere paragonato a quello di un ragazzo di terza elementare. I
miglioramenti più importanti che si sono riscontrati nella nostra scuola
riguardano preminentemente la strutturazione del suo campo relazionale e del
suo stato effettivo e emozionale in generale. Costatiamo infatti che RI 1 ha
abbandonato progressivamente suoi atteggiamenti particolarmente ansiosi che gli
precludevano di analizzare tranquillamente la situazione posta e riesce adesso
invece ad assumere comportamenti che denotano una sua migliore predisposizione
per affrontare la realtà. A questo punto riteniamo che RI 1 sia pronto per
consolidare lo stato effettivo riguardante la personalità in generale che possa
quindi ancora acquisire conoscenze importanti per il suo inserimento sociale e
lavorativo in futuro"
(pag. 50 e 51 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 10 maggio 1988 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione dei
provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° luglio 1988 al 30
giugno 1989 (pag. 52 e 53 incarto AI).
Il 10 giugno 1988 la psicoterapeuta __________ - su richiesta del 21 dicembre
1987 della Cassa __________ (pag. 49 incarto AI) - ha attestato di aver
esaminato l'assicurato alla fine dell'anno 86/87 per verificare le
problematiche inerenti alla formazione scolastica speciale ed, in particolare,
per valutare con gli insegnanti, l'inizio degli stages professionali per l'assicurato.
In quell'occasione la specialista ha osservato di aver eseguito degli esami
psicodiagnostici che avevano confermato l'acuirsi del grado di debilità
mentale, accompagnato da problemi dovuti al conflitto evolutivo nella
personalità del ragazzo, con conseguente immaturità globale. Ha quindi
concluso che, in funzione dell'evoluzione di queste problematiche durante
l'anno scolastico successivo (87/88), sarebbe stata valutata la data di
dimissione dalla scuola speciale per l'inizio dell'apprendistato professionale
(pag. 48 incarto AI).
Il 23 agosto 1989 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha chiesto
alla Commissione AI di prolungare la garanzia di pagamento della scuola
speciale fino al 30 giugno 1990, al fine di permettere a RI 1 l'acquisizione di
una migliore autonomia personale ed un rafforzamento delle capacità strumentali
(pag. 54-55 incarto AI).
Il 5 settembre 1989 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione
dei provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° settembre 1989 al
30 giugno 1990 (pag. 56 e 57 incarto AI).
Dal rapporto di stage quale aiuto muratore del 25 novembre 1989 risulta che
l'assicurato ha "Difficoltà nel prendere iniziative proprie. Però con una buona
sorveglianza si riesce a ottenere un buon ritmo di lavoro" (pag. 64 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
Nel rapporto di dimissione dal terzo ciclo della scuola speciale di __________
al ciclo di orientamento professionale della scuola speciale di __________ del
6 maggio 1990, il docente __________ ha osservato, tra l'altro, quanto segue:
"la
riuscita in tale professione (n.d.r.: aiuto muratore) è subordinata ad una
situazione lavorativa comprensiva dei ritmi di apprendimento lenti da
parte di RI 1; di fatto gli necessita un tempo di spiegazione e di
comprensione, ma si può stare abbastanza tranquilli, che una volta acquisito un
determinato lavoro sarà in grado di svolgerlo in maniera autonoma. (…) se
seguito con particolare attenzione durante la formazione RI 1 può avere una
buona riuscita (tenuto presente comunque dei limiti che manifesta -
impossibilità ad acquisire la formazione totale di muratore). (…). Per quanto
riguarda il grado di autonomia RI 1 dimostra d'aver effettuato dei sensibili
miglioramenti (…). (…) RI 1 riceve un buon sostegno da parte dei propri
genitori (…) che senza dubbio facilita la sua buon integrazione, sia a livello
lavorativo che sociale"
(pag. 59-61 incarto AI; n.dr.: il corsivo è della redattrice).
Il 21 maggio 1990 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha
informato la Commissione AI che l'assicurato avrebbe iniziato una formazione
empirica di aiuto muratore presso l'Impresa __________ di __________ in data 3
settembre 1990 che si sarebbe conclusa il 31 agosto 1982 (pag. 58 incarto AI).
Il 12 giugno 1990 l'amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un'indennità
giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore presso la
ditta di costruzioni __________ di __________ per il periodo dal 3 settembre
1990 al 31 agosto 1992 (pag. 69 e 71 incarto AI).
Il 1° ottobre 1991 la Cassa __________ ha informato la Commissione AI che:
"il
giovane RI 1 ha interrotto la prima formazione professionale presso la ditta __________
il 31.12.1990 (la formazione doveva concludersi il 31.08.1992)" (pag. 72 incarto AI).
L'11 ottobre 1991 l'amministrazione ha chiesto all'Ufficio regionale per l'integrazione
professionale di appurare se corrispondeva al vero il fatto che RI 1 aveva
interrotto il tirocinio il 31 dicembre 1990 e inviare un rapporto in merito
(pag. 73 incarto AI).
L'11 settembre 1992 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha
chiesto alla Commissione AI di prolungare il provvedimento professionale,
puntualizzando che per favorire l'evoluzione dell'apprendista era pure stato
effettuato il cambiamento del posto di lavoro e che avrebbe continuato la sua
formazione di aiuto muratore presso l'Impresa di costruzioni __________ di __________
(pag. 74 incarto AI).
Il 21 settembre 1992 la Commissione AI ha informato l'Ufficio regionale per
l'integrazione professionale che, prima di procedere al prolungo della
riformazione, dovevano indicargli il motivo dell'interruzione del tirocinio e
quando lo stesso era stato ripreso (pag. 75 incarto AI).
Il 2 ottobre 2012 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha
informato la Commissione AI che il "signor RI 1 non ha mai interrotto il tirocinio,
lo stesso ha solo cambiato DL. Dal 1°.7.1990 lavora presso la ditta del signor __________
di __________" (pag. 75
incarto AI).
Il 20 ottobre 1992 l'amministrazione ha quindi prolungato il diritto ad
un'indennità giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore
presso la nuova ditta dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 (pag. 72-78
incarto AI).
Il 31 agosto 1993 l'assicurato ha terminato la formazione empirica di aiuto
muratore presso la citata Impresa, continuando a lavorarvi in qualità di aiuto
muratore (pag. 79 incarto AI).
Il 16 febbraio 1994 l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
(pag. 82-87 incarto AI). Esperiti gli accertamenti medici ed economici
del caso - ed, in particolare, dopo aver raccolto il questionario del 7 marzo
1994 del datore di lavoro che osservava, tra l'altro, che l'assicurato "dalla nascita ha difficoltà di apprendimento
che non gli permettono di svolgere un lavoro normale" n.dr.: il corsivo è della redattrice) -
con decisione del 6 aprile 1994, cresciuta incontestata in
giudicato, l'amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di mezza rendita
di invalidità (cfr. pag. 93-94).
Il 18 agosto 1996 RI 1 ha iniziato a lavorare come ausiliario per la l'azienda
forestale __________ con sede a Tesserete (pag. 103 incarto AI).
Nel questionario per la revisione
delle rendita del 21 aprile 1997, RI 1 ha indicato che il suo stato di
salute era rimasto invariato, il nominativo del suo medico di famiglia, che
svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso l'azienda forestale __________
con sede a __________, che non svolgeva attività lucrativa accessoria, che non
aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 99-100).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso -
ed in particolare, dopo aver raccolto il rapporto medico del curante, dr. med. __________,
giusta il quale l'assicurato presentava una debilità mentale moderata ed
i disturbi psicomotori erano stazionari (pag. 107 incarto AI) -
l’amministrazione con decisione del 15 maggio 1997, cresciuta incontestata
in giudicato, ha ridotto ad un quarto di rendita (grado di invalidità del 46%),
la mezza rendita di invalidità che era stata riconosciuta all'assicurato
con decisione del 6 aprile 1994 (cfr. pag. 93-94 e 108-109
incarto AI).
Successivamente, il 4 dicembre 1998 RI 1 ha iniziato a lavorare
come operaio per la ditta Gi__________ di __________ (pag. 124 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 16 maggio 2000, RI 1
ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, i nominativi dei
sui medici di famiglia, che svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso
la ditta __________ di __________, che non svolgeva attività lucrativa
accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti
ordinari (pag. 120-121).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione dell'8 novembre 2000 ha
confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed alla voce “Indicazioni
importanti” ha indicato le modifiche delle condizioni personali ed
economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da comunicare
all’amministrazione, tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate
o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività
lucrativa" (pag. 129 incarto AI).
In seguito, il 1° giugno 2003 RI 1 ha iniziato a lavorare come garzone
per la __________, Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 142
incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 21 novembre 2003, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato,
che aveva avuto l'influenza il 24 ottobre 2003, che svolgeva un'attività
lucrativa da salariato presso la ditta __________, Impresa generale di
costruzioni, di __________ (indicandone pure i recapiti telefonici), che non
svolgeva attività lucrativa accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per
compiere determinati atti ordinari, e sotto la voce "Osservazioni"
ha puntualizzato (in stampatello) quanto segue: " vorrei andare ad
abitare da solo ma con lo stipendio e l'invalidità non mi è possibile. A 31
anni vorrei provare a essere indipendente, ma trovare un lavoro più redditizio
con i miei problemi è difficile" (pag. 136-137 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
l’UAI con comunicazione del 25 maggio 2004 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in quell'occasione,
alla voce “Indicazioni importanti” erano indicate le modifiche
delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto
alla prestazioni da comunicare all’amministrazione, tra cui segnatamente il
"cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es.
inizio o cessazione di un'attività lucrativa", con la seguente avvertenza:
"Le facciamo osservare che l'infrazione dell'obbligo di informare
implica il dovere di restituzione" (pag. 145-146 incarto AI).
Nel questionario per la revisione
delle rendita del 3 agosto 2007, RI 1 ha indicato i
nominativi dei suoi medici di fiducia (indicando le date delle ultime
consultazioni), di essere salariato (omettendo di indicare il nominativo e l'indirizzo
del datore di lavoro) e che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati
atti ordinari (pag. 152-153 incarto AI).
Il 7 agosto 2007 l'UAI ha scritto all'assicurato chiedendogli - a complemento
del precitato questionario - di comunicare il nome e l'indirizzo esatto del
datore di lavoro (pag. 151 incarto AI).
Il 10 agosto 2007 la mamma dell'assicurato ha dato seguito alla richiesta
dell'UAI mediante una comunicazione telefonica (pag. 154 incarto AI).
Dal 1° giugno 2003 il datore di lavoro continuava ad essere la __________,
Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 162 incarto AI).
Il 13 agosto 2007 il medico
di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, nel
proprio rapporto all'UAI - dopo aver posto la diagnosi, tra l'altro, di "asfissia
con ipossia perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit
intellettuale dalla nascita" ed aver sottolineato che RI 1, a causa
del suo stato mentale, tende a essere sfruttato dai datori di lavoro (a fronte
di un pensum del 100% ma è pagato all'80%, in quanto secondo il datore
di lavoro rende solo in tale percentuale) è, d'altro canto, non gli permette di
migliorare il suo stato sociale e, quindi, il salario - ha osservato che
l'assicurato non ha limitazioni fisiche ma di risorse a causa del
deficit intellettuale (pag. 156-160).
Il 21 novembre 2007 l'UAI ha chiesto al datore di lavoro i motivi per cui RI 1
fosse impiegato quale garzone in misura dell'80% (pag. 169 incarto AI).
Il 27 novembre 2007 la __________ Impresa generali costruzioni di __________ ha
risposto all'amministrazione che, dal loro punto di vista, RI 1 non avrebbe
retto un'attività al 100% (pag. 170 incarto AI).
Dopo aver terminato gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI
con comunicazione del 10 gennaio 2008 ha quindi confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed,
anche in quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di
informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 172-173
incarto AI).
Nel questionario per la revisione
delle rendita del 19 gennaio 2011, RI 1 ha rilevato
che il suo stato di salute era rimasto invariato, ha indicato il nominativo del
suo medico di famiglia (indicando il 2 luglio 2010, quale data dell'ultima
consultazione, in occasione di un controllo generale) e di essere disoccupato
dal 1° giugno 2009, di non svolgere attività lucrativa accessoria e di non
avere bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 175-176
incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
l’UAI con comunicazione del 28 aprile 2011 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in
quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di
informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 177-178
incarto AI).
Il 1° maggio 2011 RI 1 ha iniziato a lavorare quale operaio generico dei
servizi esterni per il Comune di __________ (doc. A4) e a vivere da solo nell'appartamento
sotto i genitori, che erano in ogni caso quotidianamente presenti (doc. I).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 30 marzo 2017, RI 1 ha indicato che il proprio stato di salute era rimasto
invariato, il nominativo del suo medico di famiglia (indicando la data
dell'ultima consultazione), che era dipendente (omettendo di indicare il
nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro) e che aveva bisogno di aiuto per
compiere determinati atti ordinari (pag. 181-184 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso (in
particolare, dopo aver raccolto il questionario del datore di lavoro, ovvero
del Comune di __________, dal quale risultava che l'assicurato aveva iniziato
la propria attività lavorativa il 1° maggio 2011; cfr. pag. 196 incarto AI),
l’UAI con decisione del 16 giugno 2017 (pag. 218-223 incarto AI), preavvisata
con progetto del 2 maggio 2017 (pag. 205-208 incarto AI), ha revocato
retroattivamente al 1° maggio 2012 il versamento della rendita, dato che
l'assicurato aveva iniziato un'attività lavorativa al 100% il 1° maggio 2011
senza informare l'amministrazione, a fronte di un grado di invalidità sempre
inferiore al 40% a far tempo dal 2012.
2.4. Dopo attenta analisi delle
documentazione agli atti (cfr. consid. 2.3), il TCA osserva che nel corso degli anni l'assicurato ha risposto in
maniera corretta alle domande dei
questionari della revisione della rendita, ma non sempre in modo completo, in
particolare con riferimento alla sua situazione professionale. In effetti, già
nel questionario per la revisione delle rendita del 3 agosto 2007, egli
aveva indicato di essere salariato, omettendo tuttavia di indicare il
nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro. Il 7 agosto 2007 l'UAI gli aveva
dovuto quindi chiedere la completazione del precitato questionario e tale
richiesta era stata soddisfatta dalla mamma dell'assicurato mediante una
comunicazione telefonica del 10 agosto 2007. Il questionario per la revisione delle rendita era completo e corretto,
visto che RI 1 aveva indicato di essere disoccupato dal 1° giugno 2009.
In occasione della successiva revisione della rendita, nel relativo questionario del 30 marzo 2017, RI 1
aveva indicato di essere dipendente, tralasciando - anche in quell'occasione -
di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro.
Il TCA rileva pure che, in quanto affetto da asfissia con ipossia
perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit intellettuale dalla
nascita, l'assicurato è
al beneficio di una mezza rendita dal 1994 e di un quarto di rendita (grado AI
47%) ininterrottamente dal 1997. Per quanto qui maggiormente interessa, va
evidenziato che l'assicurato - nonostante abbia cambiato svariati datori di
lavoro e sia stato pure disoccupato per un periodo relativamente lungo
(2009-2011) - ha sempre percepito in maniera ininterrotta un quarto di rendita
d'invalidità con un grado AI del 47% a decorrere dal 1997.
In pratica RI 1 (1972) si è sostanzialmente visto sempre confermare a far tempo
dal 1997 in modo pressoché automatico (ovvero tramite una mera comunicazione di
conferma della rendita a seguito del semplice inoltro di un formulario
prestampato di due pagine; proprio quasi come se si trattasse di una pura
formalità) il quarto di rendita con grado AI del 47%, nonostante avesse
cambiato nel corso degli anni svariati datori di lavoro e fosse stato pure
disoccupato per un periodo piuttosto lungo.
In siffatte circostanze il TCA ritiene, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 - nonostante la specifica avvertenza
standard circa l'obbligo di informare e le conseguenze del suo mancato ossequio
riportata chiaramente in tutte le citate comunicazioni di conferma del quarto
di rendita -
non è stato in grado di comprendere appieno l'importanza di comunicare all'UAI - già nell'ambito di una esplicita
richiesta scritta (ovvero della compilazione di un formulario prestampato,
quale è quello per la revisione della rendita) - il nominativo e l'indirizzo
del datore di lavoro presso il quale lavorava a causa dei suoi limiti
cognitivi che esistono dalla nascita. A maggior ragione ciò vale per una notifica
che - come nel caso di specie - avrebbe dovuto fare personalmente e
direttamente lui di sua spontanea iniziativa, per di più in un momento molto
particolare della sua vita, dato che nel 2011 (quando ha ricevuto la
comunicazione del 28 aprile 2011 di conferma del quarto di rendita con un grado
AI del 47%, in base al formulario che aveva compilato il 19 gennaio 2011 in
maniera corretta e completa, indicando di essere disoccupato dal 2009)
contestualmente all'inizio della nuova attività lavorativa, il 1° maggio 2011,
era pure andato a vivere da solo nell'appartamento sotto i suoi genitori.
Il fatto che l'assicurato, come indicato dall'amministrazione nella risposta di
causa, ha specificato nel gravame di essere indipendente nella gestione della
corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte (cfr.
doc. I: l'"indipendenza comporta anche la gestione della
corrispondenza, dei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte,
difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha correttamente notificato e allegato
il suo certificato di salario") è unicamente atto a dimostrare che, di
principio, l'assicurato riesce ad attivarsi su richiesta (ad es. ricezione di
una fattura da pagare, di un formulario da compilare, ecc.) e a procedere - più
o meno in maniera completa e corretta - a dar seguito a quanto domandato (ad
es. eseguire il pagamento di una fattura oppure raccogliere la documentazione
indicata nel formulario delle imposte, ecc.), ciò che peraltro ha sempre fatto
pure in ambito LAI (cfr. questionari di revisioni già citati). Anche il fatto
che la rappresentante dell'assicurato puntualizza che egli "mai avrebbe
pensato di essere in qualche modo negligente nei confronti dello Stato, anche
perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha iniziato a lavorare) ha sempre
segnalato allo Stato di avere un'attività lavorativa" dimostra
nuovamente solo che RI 1 in modo passivo (ovvero su richiesta) - e non in
maniera attiva (ovvero di sua spontanea iniziativa) - è tutto sommato capace di
procedere a degli atti di gestione amministrativa senza essere impedito dal
proprio stato di salute deficitario (cfr. sul tema, STF 8C_538/2017 del 30
novembre 2017, consid. 4.3 e rinvii ivi citati).
Del resto lo stesso dr. med.
__________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato, nel
certificato medico del 15 maggio 2017 ha attestato quanto segue: "(…) 13.08.2007: da allora la situazione medica è
rimasta invariata. Pertanto si è stabilizzata la situazione sul piano
professionale a partire dal 2011 (con molto impegno e fatica da parte del
paziente). Ciò l'ha reso molto contento ma purtroppo non si è reso conto
che il tutto avrebbe dovuto essere notificato al vostro ufficio. Da un punto di
vista medico non cambia il fatto che il paziente ha subito un'asfissia
perinatale con ipossia: le conseguenze che rimangono da questo evento gli hanno
impedito di ben comprendere le varie disposizioni legali e quindi in buona fede
non ha dato seguito alle procedure richieste. " (doc.
A3; n.d.r. il corsivo è della redattrice). Ciò che trova peraltro conferma
anche nel dossier (cfr. consid. 2.3).
Pertanto secondo questo Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto in
particolare che RI 1 è un giovane adulto con dei significativi deficit
cognitivi dalla nascita (che, con molto impegno e fatica, ha raggiunto
determinati importanti obiettivi, quali ad es. una formazione empirica di aiuto
muratore, ecc.) come pure il momento singolare in cui avrebbe dovuto avvenire
la notifica (ovvero a cavallo della conquista di una maggiore indipendenza da
parte dell'assicurato ad inizio maggio 2011 con l'andare a vivere da solo e,
quindi, di un cambiamento notevole nella sua quotidianità che implicava una
fase di assestamento e rodaggio nella nuova realtà con cui si è ritrovato confrontato),
al ricorrente può essere imputata, per non aver comunicato l'inizio
dell'attività lavorativa del 1° maggio 2011 all'UAI, una negligenza lieve (non
sufficiente per negargli la buona fede; sulla necessità di tenere conto degli
aspetti soggettivi, in particolare dello stato di salute, cfr., tra le tante, le
già citate STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1 e STF 8C_243/2016 del
7 luglio 2016 al considerando 2.2 del presente giudizio).
Giova qui inoltre rilevare che il caso di specie si differenzia notevolmente da
quello indicato nella risposta di causa dall'UAI (STCA 32.2012.18 del 4 maggio
2012) riguardante un assicurato - che non presentava alcun deficit cognitivo
- che aveva omesso di comunicare all'amministrazione il suo cambiamento di stato
civile (da sposato a divorziato).
Il TCA rileva pure che - presentando l'assicurato dei significativi limiti
cognitivi sin dalla nascita, alla base del diritto ad un quarto di rendita di
cui beneficia dal 1997- l'UAI, per stabilire se egli fosse stato in grado di
comprendere l'importanza di
comunicare all'amministrazione il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro
presso il quale lavorava a far tempo dal 1° maggio 2011 (e, più precisamente,
per ritenere, come ha considerato nella decisione impugnata, che l'assicurato
fosse in grado), avrebbe per lo meno dovuto interpellare il proprio
servizio SMR per una valutazione del caso. Tanto più che agli atti figurava il
citato certificato medico del 15
maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna
e medico di famiglia dell'assicurato (che lo segue da svariati anni ormai),
secondo il quale non era in grado di rendersi conto di tale necessità e che
tali affermazioni trovavano peraltro conferma anche nel dossier (cfr. consid.
2.3). L'amministrazione invece, non solo non ha ritenuto necessario sottoporre l'incarto
e la citata attestazione medica del dr. med. __________ al vaglio di un medico
SMR, ma non si è nemmeno espresso in merito ad esso né nella decisione del 21
luglio 2017 né nell'allegato di risposta del 25 agosto 2017.
Il TCA osserva altresì che nel corso degli anni l'assicurato ha cambiato
svariati posti di lavoro (date inizio attività: 18 agosto 1996 presso l'Azienda
forestale; 4 dicembre 1998 presso la ditta __________; 1° giugno 2003 presso la
ditta __________) ed è stato pure disoccupato (dal 1° giugno 2009 al 30 aprile
2011) e che tali circostanze sono sempre state comunicate all'UAI con la
compilazione dei formulari di revisione della rendita (segnata-mente nei
questionari: del 21 aprile 1997, ovvero dopo 8 mesi; del 16 maggio 2000, ovvero
dopo ben 18 mesi; del 21 novembre 2003, ovvero dopo quasi 6 mesi; del 19
gennaio 2011, ovvero dopo , ovvero dopo ben quasi 19 mesi). Anche
l'inizio dell'attività del 1° maggio 2011 è stata comunicata con il
questionario della prima revisione successiva, ovvero quello del 30 marzo 2017.
In queste condizioni, l'UAI - che è sempre rimasto silente in merito (in
particolare, che non ha mai attirato l'attenzione dell'assicurato con una comunicazione
ad hoc - e non con la semplice usuale avvertenza al termine delle
comunicazioni di conferma della rendita - sul fatto che le modifiche delle
condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla
prestazioni tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate o delle
condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa",
devono essere comunicate subito all’amministrazione e che il
mancato ossequio di tale obbligo implica il dovere di restituzione di eventuali
prestazioni percepite indebitamente, ovvero a torto, da parte dell'assicurato) -
è malvenuto a negare la buona fede dell'assicurato, che aveva sempre proceduto
così con l'esplicita condiscendenza - e, quindi, anche con l'implicito
benestare - dell'amministrazione.
In simili condizioni a RI 1 deve essere riconosciuta la buona fede. Nel caso in
esame, perciò, visto che il ricorrente, quando ha percepito il quarto di
rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, era in
buona fede, il primo presupposto per poter beneficiare del condono della
restituzione dell’importo di fr. 24'216.- è ossequiato.
L'incarto va, di
conseguenza, trasmesso all'UAI affinché esamini se è rispettato il requisito
dell'onere gravoso (grave difficoltà) e possa così essere condonata la somma di
fr. 24'216.-, corrispondente al quarto di rendita percepito a torto nel lasso
di tempo dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017.
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 21 luglio 2017 dell'UAI è annullata.
§§ È riconosciuta la buona fede di RI 1 quando ha percepito il quarto di
rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 - 31 luglio 2017.
Di conseguenza, l’incarto è trasmesso all'UAI affinché esamini il presupposto
dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 24'216.-
e pronunci una nuova decisione.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti