Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.124

 

TB

Lugano

22 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da:RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 giugno 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La prima domanda di prestazioni presentata nel 2004 (doc. 2) da RI 1, 1964, per disturbi lombosacrali e ernia discale L4-L5 esacerbati dopo un infortunio è sfociata, esperiti gli accertamenti medici di rito e visto il rapporto del Servizio Medico Regionale che l’ha ritenuto totalmente inabile nell’attività pesante di operaio edile e abile in maniera completa in attività confacenti (doc. 19), nella decisione di rifiuto del 21 novembre 2015 (doc. 32), confermata il 13 settembre 2007 (doc. 45) (grado AI 17%).

                               1.2.   Dopo avere subìto un intervento chirurgico alla schiena nel giugno 2012, a fine anno (doc. 49) l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, siccome dal 20 aprile 2012 non era più in grado di svolgere l’attività di autista di autocarro.

Sono seguiti gli accertamenti medici presso i curanti e presso il dr. med. __________ dell’SMR, che nel suo rapporto finale con esame del 29 maggio 2013 (doc. 88) ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 23 aprile 2012 in qualsiasi attività lucrativa.

Ciò ha portato l’Ufficio assicurazione invalidità ad attribuire una rendita intera all’assicurato (grado AI 100%) dal 1° aprile 2013 con decisione dell’11 settembre 2013 (doc. 99).

 

                               1.3.   Su segnalazione dell’SMR che indicava una rivalutazione del caso dopo 4-6 mesi, nel mese di agosto 2013 (doc. 95) l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, che è sfociata nella conferma del 30 settembre 2013 (doc. 103) di rendita immutata.

 

                               1.4.   Nell’aprile 2014 (doc. 107) l’amministrazione ha avviato d’ufficio una revisione del diritto alla rendita dell’assicurato nell’ambito della quale l’ha sottoposto a una perizia reumatologica (doc. 116) che ha avuto luogo il 14 ottobre 2014 (doc. 119) da parte del dr. med. __________, con complemento del 24 novembre 2014 (doc. 125). Su tale base il dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto il 17 novembre 2014 (doc. 121) che l’attività abituale non era più esigibile, mentre dopo 6 mesi dall’operazione (dal 1° gennaio 2013) l’abilità lavorativa in attività adeguate era del 50%.

 

                               1.5.   A seguito dell’intervento chirurgico del 28 settembre 2015, il 20 gennaio 2016 (doc. 142) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto giustificata per sei mesi dopo l’operazione l’incapacità lavorativa al 100% e, raccolta nuova documentazione medica, il 30 agosto 2016 (doc. 150) ha disposto una nuova perizia pluridisciplinare che è stata effettuata tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.

 

Nel suo rapporto finale del 20 marzo 2017 (doc. 161) il dr. __________ dell’SMR, preso atto della perizia del 16 marzo 2017 del Servizio Accertamento Medico, ha ritenuto l’assicurato inabile totalmente come autista di autocarri dall’aprile 2012 e abile al 50% dal mese di aprile 2016 in attività adeguate con limitazioni funzionali.

 

                               1.6.   Con decisione del 16 giugno 2017 (doc. A) l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione del 4 maggio 2017 (doc. 166) di ridurre la rendita di invalidità da intera a mezza (grado AI 54%) nonostante le osservazioni dell’assicurato, secondo cui il suo stato di salute non sarebbe affatto migliorato (doc. 169).

                               1.7.   Il 18 agosto 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale in via principale di ripristinare la rendita intera (grado AI 100%) e in via subordinata di accordargli una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI 60%) dal 1° agosto 2017 dopo deduzione sociale dal reddito da invalido del 25%.

Secondo il ricorrente il suo stato di salute non sarebbe migliorato dopo l’intervento del 2015 e quindi non avrebbe subìto una modifica con influenza sulla capacità lavorativa residua. A suo dire, il miglioramento della sintomatologia lombare sarebbe stato solo leggero e dunque tale da non modificare la decisione di rendita intera del 2013, che pertanto non poteva essere oggetto di una revisione ex art. 17 LPGA.

Inoltre, l’assicurato ha contestato la riduzione del 10% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere, ritenendo che per nazionalità e tipo di permesso, scarsa formazione, danno medico, grado d’occupazione parziale e allergia dovesse invece essere del 25%.

 

                               1.8.   Nella sua risposta del 20 settembre 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di riconfermare la decisione, poiché il suo stato di salute è stato attentamente valutato dal lato medico con accertamenti specialistici che hanno portato a una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate come stabilito dalla perizia reumatologica del 2014 e dalla perizia pluridisciplinare del 2017. Anche lo stesso SMR ha confermato più volte una capacità lavorativa residua del 50% per attività adeguate ribadendo che le condizioni di salute dell’interessato erano migliorate già prima dell’intervento del settembre 2015.

Dal lato economico ha stabilito il reddito da valido in Fr. 65'500.- e l’ha paragonato al reddito da invalido di Fr. 30'125.- tenuto conto di una riduzione del 10% per attività leggere, che ribadiva.

 

                               1.9.   Il TCA ha accolto (docc. VII, IX e XIV) una prima (doc. VI), una seconda (doc. VIII) e una terza (doc. XII) richiesta di proroga formulata dal ricorrente, finché il 30 gennaio 2018 (doc. XV) egli ha prodotto un nuovo certificato medico (doc. XV/1) alla luce del quale ha confermato che la sua situazione era invariata e che la riduzione doveva essere del 25% anziché del 10%.

 

                             1.10.   Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sul parere della dr.ssa med. __________ interpellata dal ricorrente (doc. XVII/1), il 7 febbraio 2018 (doc. XVII) l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione di carattere economico e medico.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XVIII).

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio assicurazione invalidità ha ridotto a una mezza rendita con effetto dal 1° agosto 2017 il diritto alla rendita intera riconosciuto all’assicurato nel 2013 (doc. 99), poiché con la perizia pluridisciplinare del 16 marzo 2017 è stato accertato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, fermo restando determinati limiti funzionali.

Dal calcolo che l’amministrazione ha effettuato in applicazione del metodo ordinario è risultato un grado AI del 54%.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

 

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77 (lett. b).

 

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                               2.4.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

 

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

 

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici dai curanti dell’assicurato, il 15 aprile 2013 (doc. 87) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporlo a una visita presso lo stesso SMR, che è avvenuta il 29 maggio 2013 da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale in pari data (doc. 88) ha steso il rapporto finale con esame ritenendo l’interessato inabile al 100% in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012.

 

Su tale base nel mese di settembre 2013 l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato una rendita intera con decorrenza da maggio 2013.

 

Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata nell’aprile 2014 l’amministrazione ha raccolto i referti dei medici curanti e, sentito il parere del Servizio Medico Regionale (doc. 116), l’Ufficio AI ha disposto nel 2014 una perizia reumatologica (doc. 119) affidata al dr. med. __________ (doc. 125), sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel rapporto finale SMR del 17 novembre 2014 (doc. 121) ritenendo l’assicurato abile al 50% in altre attività adeguate dal gennaio 2013, mentre nella sua attività di camionista rimaneva totalmente inabile al lavoro dall’aprile 2012.

 

È seguito un aggiornamento dello stato clinico dell’assicurato che si è protratto per tutto il 2015 - a causa dell’intervento di rimozione delle viti e nuova stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre - e parte del 2016 e che è sfociato nella richiesta del 30 agosto 2016 (doc. 150) da parte del dr. med. __________ dell’SMR di effettuare una perizia pluridisciplinare per definire l’esigibilità lavorativa attuale e l’evoluzione dello stato di salute rispetto al 2013.

Sulla scorta del rapporto peritale del 16 marzo 2017 (doc. 159) del Servizio Accertamento Medico, che riteneva l’assicurato inabile al lavoro al 100% come autista di autocarri e manovale edile dall’aprile 2012, ma abile al 50% (inteso come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate dall’aprile 2016, il 20 marzo 2017 (doc. 161) il dr. med. __________ ha confermato questi gradi di incapacità lavorativa.

 

L’Ufficio AI ha a sua volta fatto proprie le conclusioni del medico SMR per emettere il progetto di decisione del 4 maggio 2017 con cui stabiliva al 54% il grado di invalidità e riduceva quindi a una mezza rendita il suo diritto, confermato il 16 giugno 2017.

 

                               2.6.   Alla base della concessione della rendita intera al ricorrente v’è la valutazione dal dr. med. __________, FMH medicina interna, che il 29 maggio 2013 ha visitato di persona l’assicurato esponendo l’anamnesi familiare, patologica remota, socio lavorativa, le abitudini, la terapia farmacologica in atto, i disturbi soggettivi, lo status internistico, neurologico, la deambulazione, il rachide, le spalle, i gomiti, i polsi, le mani, le anche, le ginocchia, le caviglie e i piedi.

Lo specialista ha diagnosticato uno stato dopo sequestrectomia L4-L5 sinistra e stabilizzazione monolaterale sinistra con viti transpeduncolari L4-L5 su radicolopatia iperalgica L5 sinistra, ernia discale L4-L5 recessuale in nota sindrome da insufficienza/ instabilità segmentaria avvenuta nel giugno 2012.

Nella valutazione l’esperto ha stabilito che l’inabilità lavorativa dell’assicurato era totale in qualsiasi attività dal 23 aprile 2012, il carico massimo era di 5kg, doveva alternare la posizione, la prognosi era incerta per cronicizzazione della sintomatologia e la situazione clinica era da rivalutare dopo 4-6 mesi.

 

Il 14 ottobre 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, ha visitato per 70 minuti l’assicurato e nel rapporto peritale del 25 ottobre 2014 ha riassunto gli atti medici dal 2003 in poi, ha indicato l’anamnesi familiare, patologica, personale, socio-lavorativa, lo sviluppo della malattia e i risultati delle terapie praticate, la descrizione dei disturbi soggettivi, le constatazioni oggettive (esame internistico, esame della colonna vertebrale, delle articolazioni, status neurologico ed esami radiologici).

Il perito ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome lomboradicolare deficitaria L5 a sinistra con/su: (M51.1) ernia discale medio laterale sinistra L4-L5 con contatto con L5 di sinistra, protrusione discale L3-L4; importante insufficienza muscolare; stato dopo sequestrectomia L4-L5 da sinistra e stabilizzazione monolaterale sinistra con viti trans-peduncolari in L4-L5 il 5 giugno 2012; parziale somatizzazione con segni di Waddel 4 su 5 positivi.

Il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua attività dal 2012 come autista a causa della sindrome lomboradicolare che non gli permetteva di guidare un camion in tutta sicurezza; nell’ambito di un’attività adeguata dove non doveva sollevare più di 7kg in modo ripetuto, dove poteva cambiare postura in modo regolare, dove non doveva lavorare in anteflessione o subire vibrazione, l’assicurato era abile al 50%, da intendere 4 ore al dì. Pertanto, a sei mesi dall’intervento chirurgico l’interessato poteva essere ritenuto abile almeno al 50% nell’ambito di un’attività leggera e al 50-60% nelle attività domestiche per lavori leggeri.

A dire del reumatologo era necessario un intervento operatorio per togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere a una migliore stabilizzazione del segmento; d’altronde, anche i due neurochirurghi interpellati erano d’accordo con l’operazione. A quel momento l’assicurato non seguiva una terapia e assumeva degli antidolorifici al bisogno. Nel caso in cui si fosse deciso per l’operazione andrebbero attesi 6 mesi e poi rivalutata la situazione, ma il reumatologo ha ipotizzato che si sarebbe potuti arrivare fino a una ripresa della capacità lavorativa dell’80-90% nell’ambito di un lavoro adeguato con i limiti indicati.

Confrontandosi con la valutazione del medico SMR __________ il reumatologo l’ha ritenuta più o meno simile alla sua, notando però delle importanti incongruenze allo status che l’hanno portato alla diagnosi di una componente somatoforme per parte dei dolori. Entrambi hanno poi reputato indicato un intervento chirurgico.

 

Il 24 novembre 2014 il perito ha precisato di essere stato forse un po’ ottimista auspicando un possibile aumento della capacità lavorativa dell’80-90%, poiché il tutto sarebbe dipeso dall’esito dell’intervento. A quel momento non era possibile garantire quel miglioramento.

 

Alla luce della folta nuova documentazione medica raccolta che riguardava anche l’intervento al rachide di rimozione delle viti e nuova stabilizzazione posteriore avvenuto il 28 settembre 2015, il 30 agosto 2016 il Servizio Medico Regionale ha disposto una nuova perizia, questa volta pluridisciplinare stante anche la sospetta componente somatoforme.

 

La perizia è stata allestita il 16 marzo 2017 dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurato i giorni 21 e 28 dicembre 2016, nonché 10 e 24 gennaio e 9 febbraio 2017 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali. Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 1996 al 20 febbraio 2017, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha esposto lo status dell’assicurato, gli esiti degli esami radiologici e polmonari eseguiti il 28 dicembre 2016 e degli esami neurologici del 10 gennaio 2017.

 

Il 28 dicembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in medica interna e pneumologia, ha sottoposto l’assicurato a una valutazione e nel suo rapporto del 21 febbraio 2017 ha esposto l’anamnesi familiare, sociale e professionale, personale remota, lo status clinico, l’esame funzionale, la radiografia del torace PA/laterale effettuata quel giorno e il test del cammino dei 6 minuti.

Lo specialista ha posto la diagnosi di possibili incipienti alterazioni enfisematose su tabagismo attivo; asma bronchiale anamnestica.

Dal profilo pneumologico l’interessato era totalmente abile al lavoro, sia come autista di autocarri sia in altri lavori fisici leggeri e moderati, senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie e in particolare gli isocianati.

 

Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato l’assicurato il 10 gennaio 2017 e nella perizia stesa quello stesso giorno ha riassunto gli atti medici messi a sua disposizione, ha descritto lo stato neurologico e l’esito dell’EMG.

La diagnosi era di radicolopatia L5 sinistra cronica ed algica con/su: stato dopo ernia discale L4-L5 recessale con sequestrectomia L4-L5 e stabilizzazione monolaterale sinistra il 5 giugno 2012, stato dopo recidiva erniale L4-L5 con segni di micro instabilità e in data 28 settembre 2015 rimozione di viti monolaterali L4-L5 sinistra, nuova stabilizzazione posteriore L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e fusione intersomatica via TLIF. Possibile lieve radicolopatia cronica non algica S1 a sinistra in stato dopo ernia discale extraforaminale L5-S1 nell’aprile 2012, poi non più presente.

A causa della radicolopatia cronica algica L5 sinistra l’esperto ha ritenuto il paziente inabile al 100% nel suo lavoro abituale di autista di autocarri e manovale edile nonché per altre professioni che non richiedono sforzi maggiori o il mantenimento prolungato della stazione eretta. In un lavoro adatto ha valutato una capacità lavorativa residuale del 50%, da intendersi quali lavori da effettuare principalmente in posizione seduta in condizioni ergonomiche e con la possibilità di cambiare posizione e anche mettersi in piedi e fare qualche passo con una certa regolarità, senza necessità di sforzi maggiori o medi agli arti superiori. Tali incapacità erano presenti a partire circa da 2 mesi dopo l’ultimo intervento neurochirurgico effettuato il 28 settembre 2015.

La prognosi globalmente non appariva favorevole, il dolore era cronicizzato e tuttora presente nonostante non vi fosse più una chiara compressione radicolare in atto, perciò le possibilità terapeutiche erano molto limitate e lo specialista non si aspettava un significativo miglioramento futuro della sintomatologia algica radicolare L5 sinistra.

 

Il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, il 24 gennaio 2017 ha visitato l’assicurato e, sulla base degli atti messigli a disposizione e delle radiografie portate dall’assicurato, il 25 gennaio 2017 ha redatto il suo rapporto, esponendo l’anamnesi familiare, personale remota, sociale, professionale, i dati soggettivi, l’affezione attuale, i dati oggettivi con lo status reumatologico e gli esiti degli esami radiologici eseguiti il 28 dicembre 2016 alla mano bilaterale ap, alla spalla destra, alla colonna cervicale ap e laterale, alla colonna lombare ap e laterale.

La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena di tipo cronico alla gamba sinistra su una discopatia plurisegmentale a livello lombare, interessamento dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Stato dopo intervento chirurgico di sequestrectomia L4-L5 sinistra, stabilizzazione monolaterale a sinistra L4-L5 con viti transpeduncolari il 5 giugno 2012 e stato dopo reintervento chirurgico il 28 settembre 2015 di rimozione di viti monolaterali L4-L5 a sinistra e nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5 bilateralmente con viti trans-peduncolari, decompressione da sinistra e fusione intersomatica via TLIF. Quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa l’esperto ha indicato una leggera sindrome cervicale su alterazioni degenerative iniziali da C4 fino a C7 e una periatropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra.

Quanto alla capacità lavorativa, l’esperto ha evidenziato che l’assicurato era limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, particolarmente pesanti in cui dovesse alzare dei pesi superiori ai 5-7,5 kg ripetutamente. Egli era pure limitato in attività in cui dovesse mantenere posizioni statiche seduto per 45-60 minuti, fermo in piedi per 5-10 minuti, cambiando appoggio per circa un’ora, deambulazione per più di un’ora. Era limitato nei movimenti ripetitivi di flessione rotazione del tronco.

Come autista di mezzi pesanti e in altre attività fisicamente impegnative e pesanti svolte antecedentemente l’assicurato era inabile al lavoro in misura completa. Come casalingo era abile in misura del 90% a sei mesi dall’intervento. In attività adatta l’assicurato era abile al lavoro al 70% (riduzione del rendimento).

Il reumatologo ha rilevato che rispetto alla perizia del collega __________ del 25 ottobre 2014 v’era stato un miglioramento per quanto riguardava i disturbi a livello della colonna lombare. La sintomatologia invalidante, risentita all’altezza della fissazione intersomatica, era chiaramente migliorata dopo l’intervento. Già il dr. med. __________ aveva ipotizzato che dopo l’intervento chirurgico avrebbe potuto subentrare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, così da portare la sua capacità lavorativa residua dal 50% (come aveva determinato) fino a un 80-90%.

Secondo il perito non v’erano segni di aggravazione. La prognosi per quanto riguarda le problematiche degenerative alla colonna vertebrale non era particolarmente favorevole tenendo in considerazione le alterazioni degenerative sovrastanti e sottostanti la fissazione intersomatica al segmento L4-L5. Non v’erano quindi possibilità di ulteriormente migliorare le condizioni di salute in modo da migliorare la sua capacità lavorativa.

 

Infine, la dr.ssa med. __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, ha avuto un colloquio di 65 minuti il 9 febbraio 2017 con l’assicurato, non ritenendo necessario effettuarne un secondo poiché la condizione psichica era chiara, così come non è stato necessario approfondire con test o altro.

La perita ha effettuato un esame clinico secondo AMDP 8-System, ha esposto l’anamnesi, il referto psichico, il referto somatico, l’anamnesi psicofarmacologica, la descrizione di attività e abitudini, il trattamento psichiatrico attuale (nessuno), le constatazioni e le sue conclusioni, in cui ha rilevato di ritrovare nell’assicurato una condizione di capacità psichica nel riuscire a vivere con la condizione algica attuale e le relative limitazioni nonostante il suo desiderio fosse quello di poter riuscire a riprendere un’attività lavorativa consona alle limitazioni somatiche presenti.

Nessuna diagnosi è stata posta e quindi la capacità lavorativa dal lato psichiatrico era del 100%.

Il 14 marzo 2017 alle ore 11.45 i periti del Servizio Accertamento Medico e il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno avuto modo di discutere in modo esaustivo del caso in teleconferenza.

Alla luce delle consultazioni dei quattro specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con/su componente spondilogena di tipo cronico all’arto inferiore di sinistra e discopatia plurisegmentale a livello lombare con interessamento dei segmenti L3-L4, L4-L5 e in minor misura L5-S1. Pregresso intervento operatorio di sequestrectomia L4-L5 da sinistra, stabilizzazione monolaterale a sinistra con viti transpeduncolari L4-L5 il 5 giugno 2012: pregresso reintervento chirurgico con rimozione di viti monolaterale L4-L5 a sinistra, nuova stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5 bilateralmente con viti transpeduncolari, decompressione da sinistra e fusione intersomatica via TLIF il 28 settembre 2015; radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica; possibile pregressa lieve radiculopatia cronica non algica S1 a sinistra nel 2012.

Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state indicate una leggera sindrome cervicale con/su alterazioni degenerative iniziali da C4 sino a C7. Periatropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla destra. Asma bronchiale leggermente intermittente (prevalentemente anamnestica) con/su sensibilità agli isocianati. Ipertensione arteriosa (sotto trattamento farmacologico). Sospetta epatopatia. Pollice a scatto a destra.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività, gli specialisti hanno ritenuto che dall’aprile 2012 l’assicurato presentava una capacità lavorativa nulla come autista di autocarri e manovale edile a causa della patologia al rachide lombare con radiculopatia L5 a sinistra, cronica e algica.

La sua capacità lavorativa in attività adeguate era da inizio aprile 2016, ossia a sei mesi dal secondo intervento operatorio, del 50%, da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del 50%. I consulenti hanno ricordato che l’assicurato era limitato nelle attività non ergonomiche per il rachide e in altre situazioni evidenziate dal reumatologo e dal pneumologo.

Nelle attività domestiche l’assicurato era abile al 90% rispettando i limiti funzionali descritti.

Infine, i periti del SAM hanno concluso che rispetto al 2013 c’era stato un miglioramento nelle attività adatte a 6 mesi dal secondo intervento operatorio, quindi a partire dal mese di aprile 2016.

 

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ricordato le conclusioni a cui sono giunti i vari periti intervenuti nella valutazione dell’assicurato nel 2013 (SMR), nel 2014 (dr. __________) e nel 2017 (SAM), ha confermato le diagnosi stabilite dai periti del Servizio Accertamento Medico così come i gradi di incapacità lavorativa sia nell’attività abituale (inabile al 100% dal mese di aprile 2012) sia in attività adeguate (inabile al 100% dall’aprile 2012 al marzo 2016 e inabile al 50% dall’aprile 2016 in poi, da intendere come riduzione del rendimento) fermo restando determinate limitazioni funzionali.

 

Con le osservazioni al progetto di decisione di riduzione della rendita l’interessato non ha prodotto alcun documento medico a sostegno della sua tesi secondo cui non vi sarebbero stati importanti cambiamenti né dal profilo della salute né da quello della capacità di guadagno residua dopo la decisione del 2013.

 

Durante la procedura ricorsuale l’assicurato ha trasmesso al TCA dei certificati rilasciati dai suoi medici curanti.

 

Il dr. med. __________, FMH medicina interna e agopuntura, ha attestato il 9 ottobre 2017 (doc. X/2) un’inabilità lavorativa del 100% dal 30 agosto 2017 al 30 ottobre 2017 per malattia. Poi nello scritto del 13 ottobre 2017 (doc. X/1), alla luce dello stato di salute dell’assicurato che anche dopo l’intervento del 2015 risultava inabile al lavoro al 100%, ha chiesto un parere specialistico alla dr.ssa med. __________.

 

Nel rapporto del 19 dicembre 2017 (doc. XV/1) la dr.ssa med. __________, FMH neurochirurgia, ha riferito della visita dell’assicurato avvenuta quel giorno, ponendo la diagnosi di stato dopo stabilizzazione posteriore neuronavigata L4-L5 bilaterale con viti transpeduncolari, decompressione e fusione intersomatica via TLIF il 28 settembre 2015 per recidiva erniaria L4-L5 su micro instabilità dopo stabilizzazione monolaterale; sindrome lombospondilogena cronica.

LA TAC lombare appena effettuata ha confermato che i mezzi di osteosintesi erano in sito in modo invariato, non c’erano segni per un’instabilità aggiuntiva o per una frattura, perciò la neurochirurga non riusciva a spiegare i dolori lombari persistenti e quindi non vedeva indicato nessun ulteriore trattamento neurochirurgico. A suo dire, trattandosi piuttosto di una sindrome lombospondilogena cronica, era indicata una nuova valutazione da parte del __________ per ottimizzare la terapia antalgica.

Inoltre, dal suo punto di vista non “è ragionevole un’abilità lavorativa al 100% ma piuttosto al 50% per un’attività adeguata (senza sollevare pesi pesanti e senza dover svolgere attività in posizione inclinata).”.

 

Sugli ultimi tre pareri dei medici curanti prodotti dal ricorrente si è espresso il 5 febbraio 2018 (doc. XVII/1) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, affermando che non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato, che persiste una sintomatologia algica lombospondilogena già descritta in occasione della valutazione peritale SAM e che la neurochirurga ha confermato la valutazione valetudinaria del SAM di una capacità lavorativa residua del 50% in attività adatta.

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.8.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.

 

Con la revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario sottoporre il ricorrente dapprima a una perizia specialistica in ambito reumatologico, compito che è stato affidato nel 2014 al dr. med. __________ al fine di aggiornare la situazione dopo l’esame del 2013 effettuato dal dr. med. __________. Poi, alla luce anche dell’operazione avvenuta nel settembre 2015, l’SMR ha disposto una perizia pluridisciplinare che è stata realizzata tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.

 

Dalle perizie specialistiche agli atti la capacità lavorativa del ricorrente, globalmente, è sempre stata valutata nel 50%.

 

Quando nel maggio 2013 il dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha visitato il ricorrente, la malattia non era ancora stabilizzata e l’assicurato era stato operato un anno prima.

 

 

Stante queste circostanze, il medico SMR ha ritenuto giustificata un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività, precisando, però, che la situazione clinica doveva essere rivalutata dopo 4-6 mesi in attesa di un eventuale intervento chirurgico.

 

Ed è ciò che è avvenuto con la perizia del dr. med. __________.

Il reumatologo, e quindi specialista in materia, ha stabilito nel 50% il grado di abilità lavorativa dell’assicurato in attività adatta tenuto conto di una serie di limitazioni funzionali, mentre ha confermato che, dall’aprile 2012, l’assicurato non era più in grado di esercitare l’attività precedente di autista di autocarri.

 

Come per i due neurochirurghi che avevano in cura l’assicurato, così pure il perito reumatologo ha ritenuto necessario effettuare un nuovo intervento chirurgico per togliere l’importante ernia discale L4-L5 e procedere a una migliore stabilizzazione del segmento. Nel frattempo, la capacità lavorativa dell’interessato era stata valutata in 4 ore al giorno, ossia al 50%.

 

Alla medesima conclusione sono giunti i periti del SAM due anni dopo, a fine 2016, quando ormai l’assicurato si era deciso a sottoporsi all’operazione auspicata dai suoi medici curanti.

Anzi.

Essi sono giunti a una valutazione globale di capacità lavorativa del 50%, intesa come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto e tenuto conto di determinate limitazioni. Singolarmente, però, uno specialista ha addirittura stabilito una percentuale maggiore di abilità lavorativa residua. Infatti, il reumatologo dr. med. __________ ha ritenuto che il ricorrente, in un’attività adatta, fosse abile al lavoro nella misura del 70% (intesa come riduzione del rendimento), allineandosi così al collega dr. __________ che, nel 2014, aveva ipotizzato che dopo l’intervento chirurgico avrebbe potuto subentrare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, così da portare la sua capacità lavorativa residua dal 50% fino a un 80-90%.

 

Da parte sua, il perito neurologo dr. med. __________ ha valutato che, in un’attività adatta, l’assicurato era abile in misura del 50%.

 

Al medesimo risultato è giunta anche la dr.ssa med. __________, neurochirurga che ha in cura l’assicurato e che per ultima ha valutato le sue condizioni di salute.

Va al riguardo osservato che il suo certificato è stato allestito a un anno di distanza da quello del perito nominato dall’Ufficio AI.

Da allora, malgrado il ricorrente sostenga che non vi sia stato alcun miglioramento importante dopo l’operazione del 28 settembre 2015, in realtà la stessa curante ha ritenuto corretto che la capacità lavorativa sia del 50% in attività adeguate in cui l’assicurato non debba sollevare pesi pesanti e assumere una posizione inclinata.

Pertanto, tale grado di (in)capacità è rimasto lo stesso di quello già determinato a suo tempo dal dr. med. __________. Non v’è stato dunque alcun peggioramento nel lasso di tempo intercorso non solo dalla perizia del SAM (gennaio 2017) al parere della neurochirurga (dicembre 2017), ma anche dalla prima perizia reumatologica (ottobre 2014) alla seconda effettuata dal SAM.

 

Secondo il TCA, tutto ciò conferma che la capacità lavorativa del ricorrente come autista di autocarri e operaio edile sia nulla sin dall’aprile 2012. Trascorsi sei mesi dal secondo intervento chirurgico (28 settembre 2015), ossia dal mese di aprile 2016, la capacità lavorativa residua dell’assicurato è del 50% in attività adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti funzionali indicati dai periti.

 

Per questo motivo può quindi essere fatto affidamento da una parte ai referti peritali del dr. med. __________ e del SAM (dr. med. __________ e dr. med. __________), dall’altra al parere della neurochirurga curante dr.ssa med. __________.

Va quindi accantonata l’opinione non solo del dr. med. __________, non specialista in materia siccome medico internista, ma anche del dr. med. __________, anch’egli specialista in medicina interna. In effetti, a fronte di una valutazione peritale da parte di reumatologi, neurologi e neurochirurghi, le loro valutazioni di medici non specialisti in materia non possono qui per giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).

 

In conclusione, in assenza di referti di parte che contraddicano chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere degli specialisti che si sono pronunciati nel 2017 e su cui si è fondato anche il medico SMR dell'Ufficio AI.

Alla luce di quanto esposto, i periti sono stati in grado di stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi somatici del ricorrente e di indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa – anche residua - dal mese di aprile 2012 in poi.

 

In tali circostanze, la scrivente Corte conferma pertanto l’operato dell’amministrazione, e meglio l’avvio nell’aprile 2014 della procedura di revisione d’ufficio, che ha portato l’Ufficio AI ad aggiornare lo stato di salute del ricorrente e, sulla scorta di dettagliate, complete e chiare perizie, che il TCA fa proprie, a valutare la presenza di una notevole modifica della sua capacità lavorativa in attività adeguate. Ciò permette senza alcun dubbio di confermare la correttezza dell’applicazione dell’art. 17 LPGA e quindi di avere proceduto alla revisione del diritto alla rendita dell’assicurato stabilito con la decisione dell’11 settembre 2013.

 

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici SMR si sono pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute del ricorrente, in particolare il 17 novembre 2014 (dr. med. __________), il 15 giugno 2015, il 30 agosto 2016, il 20 marzo 2017 e il 5 febbraio 2018 (dr. med. __________), prendendo in considerazione non solo la perizia reumatologica del dr. __________ del 25 ottobre 2014 con il suo complemento del 24 novembre seguente e la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 marzo 2017, ma anche tutti i rapporti dei medici curanti, anche quelli allestiti successivamente alla decisione e prodotti pendente causa (in particolare il referto del 19 dicembre 2017).

 

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

 

Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI, che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2013 dal dr. med. __________, quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora stabilizzato.

 

Va di conseguenza ritenuto che dall’aprile 2012 il ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di autista di autocarri e operaio edile, mentre in altre attività adeguate al suo stato di salute rispettose dei limitazioni funzionali indicate dai periti e dall’SMR la sua capacità lavorativa medico teorica era del 50% da inizio aprile 2016, intesa come riduzione del rendimento.

 

                               2.9.   Con la decisione dell’11 settembre 2013 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) dal 1° maggio 2013.

Dopodiché, con la revisione d’ufficio, il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel 2015 senza invalidità (Fr. 65'500.-) e il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 50% (Fr. 66'944,94 : 2 = Fr. 33'472,47), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr. 33'472,47 - 10% = Fr. 30'125,22), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 54% e quindi alla riduzione a metà del diritto alla rendita di invalidità.

 

Il ricorrente ha contestato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, proponendo di applicare una riduzione personale del 25% al reddito statistico, così da ottenere un grado AI del 60% e attribuirgli tre quarti di rendita.

Nel ricorso l'assicurato ha infatti evidenziato come la nazionalità e il tipo di permesso, la sua scarsa formazione con conseguente difficoltà di adattamento in nuove attività meno remunerate di quelle edili, il danno medico (5%), la necessità di trovare un impiego a tempo parziale (5%) e l’allergia agli isocianati (5%) rendano difficile la ricerca di un’attività consona.

 

Riconosciuto quindi il valore invalidante delle affezioni lombari di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.

 

                             2.10.   L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

 

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

 

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

 

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                             2.11.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

 

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                             2.12.   Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire al 100% prima che sorgesse il danno alla salute, riferendosi al dato fornito nel marzo 2017 (doc. 162) dall’allora datore di lavoro __________ espressamente interpellato il 20 marzo 2017 (doc. 160), l’Ufficio AI ha ritenuto l’importo di Fr. 65'500.- quale stipendio che l’assicurato avrebbe guadagnato nel 2015 e nel 2016 nella sua vecchia professione di operaio edile se non fosse mai intervenuto il primo danno alla salute. La circostanza che proprio a seguito di questo danno egli abbia cambiato attività (autista di autocarri) e che sia insorto un nuovo danno alla salute, oggetto della domanda AI in esame, non inficia il principio secondo cui ci si deve porre al momento precedente il primo danno alla salute (STCA 32.2017.86 del 14 dicembre 2017 consid. 2.9).

Il salario ritenuto dall’Ufficio AI, peraltro non contestato dal ricorrente, va quindi posto alla base del calcolo del grado AI.

 

In caso di miglioramento dello stato di salute, come in specie, il raffronto dei redditi determinanti per valutare un’eventuale riduzione o soppressione della rendita va effettuato – quanto meno nell’ipotesi qui realizzatasi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI – al momento della decisione di revisione (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 4.4.2). Infatti, in virtù dell’art. 17 cpv. 1 LPGA che pone il principio della revisione e dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI sugli effetti temporali della revisione, per verificare l’esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita rispettivamente dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (STF 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 4.4.1).

 

Dovendo quindi porsi al momento della decisione di revisione, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali dal 2016 al 2017 è stata dello 0,5%, ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/ statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html). Di conseguenza, nel 2017 il reddito da valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe stato di Fr. 65'827,50 (Fr. 65'500.- + [Fr. 65'500.- x 0,5 : 100]).

 

                             2.13.   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

 

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

 

L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

 

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

 

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

 

                             2.14.   Per quanto concerne il 2017, anno di eventuale riduzione del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questo importo va infine aggiornato al 2017 dello 0,5%, ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per il terzo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).

Si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 64'621,41 (Fr. 64'299,91 + [Fr. 64'299,91 x 0,5 : 100]).

 

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), ultimo dato disponibile, il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'367,82 (Fr. 64'621,41 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                             2.15.   Nel suo atto ricorsuale l’assicurato ha inoltre chiesto che si tenga conto della riduzione massima del 25% da applicare al reddito da invalido, non contestato come tale, anziché solo del 10% per attività leggere come ritenuto dal consulente in integrazione professionale e quindi dall’amministrazione (doc. 163).

 

Per giungere al 25%, egli ha fatto valere di essere straniero, di non avere una formazione particolare, di avere un danno alla salute (5%), di potere lavorare solo a tempo parziale (5%) e di essere allergico agli isocianati (5%).

 

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

 

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

 

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

 

Nel dettaglio, per quanto concerne la nazionalità e la sua formazione professionale, va evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1990, è al beneficio del permesso C di domicilio, ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo Paese di origine e, come risulta dal curriculum vitae (doc. 70), si esprime, legge e scrive bene in italiano. La sua lingua madre è il __________.

In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità e la formazione dell’assicurato.

 

Quanto allo svolgimento di un’attività leggera a causa del danno alla salute, l’amministrazione ha ritenuto che non potendo più l’assicurato svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito del 10%.

Considerato che tale percentuale è la riduzione massima consentita per questa limitazione, non v’è motivo di aumentarla.

 

Nessuna deduzione supplementare, invece, è stata giustamente concessa per le limitazioni funzionali individuate dai periti, visto che la limitazione del rendimento stabilito in sede medica le tiene già in considerazione nella determinazione della capacità residua del 50%.

Infatti, la riduzione per attività parziale non può essere concessa, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 50% è da intendere quale riduzione del rendimento del 50% nell’ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).

 

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall’Alta Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali:

 

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).“.

 

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.20142 del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

 

" (…)

3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”.

 

Infine, per gli stessi motivi nemmeno è possibile ammettere una deduzione del 5% come richiesto dall’assicurato per l’allergia agli isocianati. Infatti, questa limitazione è già stata considerata dai periti e dal medico del Servizio Medico Regionale il 20 marzo 2017 (doc. 161) unitamente alle altre limitazioni funzionali per determinare la sua capacità lavorativa residua.

 

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle limitazioni funzionali indicate dai periti e dal medico SMR. Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

 

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

 

                             2.16.   Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 67'367,82 va ritenuto nella misura del 50% (Fr. 67'367,82 x 50 : 100 = Fr. 33'683,91) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurato e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 5% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 30'315,52 (Fr. 33'616,87 - [Fr. 33'616,87 x 10 : 100]).

 

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 65'827,50 corrispondente al reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017 per l'attività di operaio edile esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 53,95% ([Fr. 65'827,50 - Fr. 30'315,52] : Fr. 65'827,50 x 100), che va arrotondata al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e che gli dà quindi diritto a una mezza rendita di invalidità.

 

Il TCA osserva infine che quand’anche, per sola ipotesi di lavoro, si applicasse un tasso di riduzione del 15% per motivi personali, si arriverebbe a ottenere un grado di invalidità del 56,23%, arrotondato al 56%, che darebbe comunque diritto a una mezza rendita di invalidità (Fr. 65'287,50 – {Fr. 33'616,87 - [Fr. 33'616,87 x 15 : 100]} : Fr. 65'827,50 x 100).

                             2.17.   Alla luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come operaio edile e autista di autocarri sorta nel maggio 2012, che dal 2013 ha permesso al ricorrente di beneficiare di una rendita intera, ora questo diritto si riduce a una mezza rendita di invalidità.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50% (intesa come riduzione del rendimento) in altre attività adeguate dall’aprile 2016, la perdita di guadagno del 54% - oppure del 56% tenendo conto di una riduzione personale maggiore - stabilita da questo Tribunale fa sì che il ricorrente abbia diritto a una mezza rendita AI dal 1° agosto 2017 giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

Il TCA non può quindi che confermare la decisione di riduzione della rendita d'invalidità stabilita dall'amministrazione con la decisione impugnata.

 

                             2.18.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti