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Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 31 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 giugno 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1985, attivo dal 2012 come aiuto vetraio, il __________ aprile 2015 ha avuto un incidente automobilistico che l’ha reso inabile al 100% per sei mesi e per il quale l’assicuratore infortuni __________ ha assunto il caso e versato le prestazioni di diritto.
Il 21 ottobre 2015 (doc. 2) l’assicurato ha chiesto prestazioni all’Ufficio assicurazione invalidità, che ha raccolto informazioni sia mediche (presso i medici curanti e richiamando l’incarto dall’assicuratore infortuni), sia professionali.
1.2. Preso atto del rapporto finale del Servizio Medico Regionale dell’8 febbraio 2017 (doc. 51) che ha stabilito un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 25 aprile 2015 e una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal 24 giugno 2016, sentito il consulente in integrazione professionale (docc. 52 e 54), con decisione del 28 giugno 2017 (doc. A), anticipata dal progetto di decisione del 14 marzo 2017 (doc. 55), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita temporanea intera di invalidità dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, ovvero fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 24 giugno 2016. Da quella data il grado AI era infatti nullo.
1.3. Con ricorso del 31 agosto 2017 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione e, in via principale, di rinviare gli atti all’Ufficio assicurazione invalidità per una nuova valutazione del suo diritto alla rendita; in via subordinata, di riconoscergli una rendita dal 1° ottobre 2016.
Il ricorrente ha evidenziato di non essere in grado fisicamente di esercitare qualsiasi attività lucrativa adeguata nella misura del 100%, che peraltro non viene precisato quale potrebbe essere. Pertanto, la conclusione dell’SMR non può essere condivisa, non rispecchiando il suo stato di salute reale.
Oltre a ciò va considerata la recente patologia psichica, certificata il 18 maggio 2017 (doc. C) dal dr. med. __________, consistente in una sindrome post traumatica da stress sviluppata a seguito dell’incidente. Il suo stato di salute non è quindi ancora stabilizzato e, di conseguenza, l’Ufficio AI non può esimersi dal rivalutare l’insieme delle affezioni fisiche e psichiche esistenti.
1.4. Raccolto il 7 settembre 2017 (doc. IV/1) il parere del dr. med. __________, psichiatra attivo presso il Servizio Medico Regionale, nella sua risposta del 22 settembre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando di essersi basata essenzialmente sulla visita medica circondariale di chiusura del caso effettuata in ambito infortunistico rispettivamente sul parere finale dell’SMR. Dal profilo medico l’Ufficio AI non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione del 2016 operata dalla __________, che va quindi posta alla base del giudizio senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti. Del resto, questa perizia è stata pure confermata dal medico SMR.
Il fatto che pendente causa sia giunto il certificato del 18 maggio 2017 del dr. med. __________ nulla muta, giacché al momento dell’emanazione della decisione impugnata il termine di tre mesi giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI non era ancora scaduto.
Pertanto, per l’Ufficio AI la questione di un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato dal lato psichico esula dalla presente procedura e formerà, se del caso, oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
Secondo l’amministrazione, fino alla data della decisione non vi sono elementi dal lato medico che comprovino un’incapacità di lavoro superiore a quella attestata nelle valutazioni eseguite, che va ritenuta dello 0% in attività adeguate. Al riguardo, essa ha osservato che dal mese di settembre 2016 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione per un tempo pieno lavorativo e in tali vesti ha effettuato le sue ricerche di lavoro, perciò lui stesso si è ritenuto in grado di esercitare un’attività lavorativa.
L’Ufficio AI ha infine confermato il calcolo economico.
1.5. Il 6 ottobre 2017 (doc. VI) il ricorrente non ha prodotto nuove prove, ma ha contestato la presa di posizione del dr. med. __________, ritenendo, invece, che il rapporto dello psichiatra curante ben descriva il suo stato di salute e quindi sia esaustivo. La malattia psichica sarebbe la conseguenza diretta del drammatico evento del 2015, perciò non è vero, come sostiene l’amministrazione, che i disturbi psichici siano sorti soltanto il 18 maggio 2017, ma prima e ciò indipendentemente dal fatto che egli si sia rivolto al dr. med. __________ solo nel maggio 2017. A suo dire, questa problematica si sarebbe acuita di recente, tanto da “costringere il ricorrente a rivolgersi ad un cultore della materia e a sottoporsi a costanti sedute di sostegno, accompagnate da assunzione di psicofarmaci.”.
L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è innanzitutto lamentato che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, ciò che comporterebbe “una crassa e grave violazione di un principio fondamentale” (doc. I pag. 10). A suo dire, l’Ufficio AI si sarebbe limitato all’accenno della posizione del proprio Servizio Medico Regionale, ma tale rapporto, così come la documentazione raccolta, non sarebbe stata tuttavia portata a sua conoscenza, “escludendolo dall’esprimersi puntualmente e in piena conoscenza di causa sulla conseguente decisione.” (doc. I pag. 11) e violando quindi il suo diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
L’amministrazione, nella decisione del 28 giugno 2017, ha esposto, seppur succintamente, i motivi che l’hanno condotta a stabilire i gradi di incapacità lavorativa nell’attività abituale di aiuto vetraio e in altre adeguate, indicando di essersi basata, dal profilo medico, sulle risultanze del Servizio Medico Regionale.
Per quanto concerne l’aspetto economico l’Ufficio AI ha (invece) illustrato nel dettaglio il calcolo effettuato per giungere al grado di invalidità dello 0%, descrivendo anche come è giunto a determinare il reddito da valido e il reddito da invalido. Pertanto, l’amministrazione ha spiegato il motivo per cui l’assicurato ha diritto a una rendita temporanea di invalidità. Egli ne ha quindi preso conoscenza e ha potuto contestarlo con il ricorso a questo Tribunale.
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
L’assicurato ha infatti potuto comprendere la portata del progetto di decisione e impugnare la decisione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha potuto esporre le sue motivazioni e produrre ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
2.2. In secondo luogo, l’assicurato ha osservato di non essere stato messo al corrente della documentazione raccolta dall’Ufficio AI e in particolare del rapporto del Servizio Medico Regionale su cui si è basata l’amministrazione per emanare la sua decisione. In altre parole, egli si è lamentato di non avere potuto esprimersi puntualmente sulle conseguenze della decisione impugnata.
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
Nell’evenienza concreta, una volta terminato l'iter amministrativo di accertamento delle condizioni di salute dell'interessato e delle sue condizioni economiche, che ha visto il dr. med. __________ redigere il rapporto finale SMR l’8 febbraio 2017 (doc. 51) e il consulente in integrazione professionale allestire la sua valutazione il 2 marzo 2017 (doc. 54), all’interessato è stato inviato il progetto di decisione datato 14 marzo 2017 (doc. 55).
Il TCA evidenzia che l’assicurato ha avuto la possibilità di fare valere la sua posizione per iscritto in sede di osservazioni al progetto di decisione. Nel lasso di tempo di 30 giorni l’assicurato ha infatti avuto la possibilità di produrre tutte le prove necessarie per fare valere i suoi diritti e, soprattutto, di richiedere l’intera documentazione raccolta dall’amministrazione, compresi quindi il rapporto finale SMR dell’8 febbraio 2017 del dr. med. __________ e il rapporto del consulente in integrazione professionale.
Questo diritto gli è stato chiaramente concesso con il progetto d’assegnazione di una rendita di invalidità del 14 marzo 2017, che gli è stato trasmesso per invio raccomandato.
Tuttavia, come risulta dagli atti (doc. 58), l’assicurato non ha ritirato la raccomandata, perciò il 4 aprile 2017 (doc. 57) l’Ufficio AI gli ha ritrasmesso, per posta normale, il progetto di decisione.
Ciò nonostante, nel termine concessogli l’interessato non ha formulato osservazioni, non ha chiesto l’invio degli atti raccolti dall’Ufficio AI e nemmeno ha prodotto dei certificati medici.
È pertanto malvenuto ora il ricorrente a criticare l’operato della amministrazione di non averlo messo a conoscenza degli atti acquisiti e di non averglieli trasmessi quando egli stesso ha avuto l’occasione di richiederli, ma non l’ha fatto.
In tali circostanze, l'agire dell'amministrazione è stato corretto, giacché l'invio sistematico e d’ufficio ad ogni assicurato della folta documentazione medica, economica ed amministrativa risulterebbe superfluo qualora il progetto di decisione non venisse poi contestato dall'interessato (STCA 32.2016.32 del 12 settembre 2016 consid. 2.1), come poi è avvenuto nel caso in esame.
In tali condizioni, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato e il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea, ossia (soltanto) dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, visto che dal 24 giugno 2016 sarebbe abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate e dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe un grado AI nullo.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, . considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.5. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.6. Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni dell’assicurato, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, ed in particolare l’incarto dall’assicuratore infortuni che si è assunto le conseguenze dell’incidente automobilistico del __________ aprile 2015, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che si è espresso sull’intera documentazione acquisita, l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che, dal giorno dell’infortunio, l’assicurato non poteva più esercitare nessuna attività lucrativa, mentre dal 24 giugno 2016 egli era in grado di svolgere altre attività adeguate al suo stato di salute.
Dalla folta documentazione trasmessa dall’assicuratore infortuni __________ risulta che, a seguito dell’incidente stradale, l’assicurato ha riportato la frattura instabile del soma di C2 ed ernia discale traumatica C5-C6 ed è stato operato in urgenza di discectomia C5-C6 con cage e placca per via anteriore e stabilizzazione C1-C3 per via posteriore.
Il 23 maggio 2015 l’assicurato è stato nuovamente operato per ferita infetta occipitale in pregressa stabilizzazione C1-C3.
L’assicuratore infortuni ha raccolto la documentazione medica e professionale necessaria, si è assunto il caso pagando le spese di cura e versando le indennità giornaliere.
Dopo un anno ha sottoposto l’assicurato a una visita medico-circondariale di chiusura che ha avuto luogo il 23 giugno 2016.
Il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, nel suo rapporto del 27 giugno 2016 (doc. 145 incarto LAINF) ha esposto gli atti medici in suo possesso fino al 5 novembre 2015, ha riportato le dichiarazioni dell’assicurato sul suo stato di salute (cervicalgia ricorrente, il dolore cervicale peggiorava con il sollevamento dei pesi e col mantenimento di posizioni a lungo, difficoltà a muovere il collo, problema di deglutizione e abbassamento del tono della voce) e l’esito dell’esame clinico.
Ha posto la diagnosi di trauma rachide cervicale da incidente stradale con frattura di C2 e lussazione C2-C3, ernia traumatica distale C5-C6. Stato dopo stabilizzazione C1-C3 per via posteriore, discectomia C5-C6 con impianto di cage più placca per via anteriore il 25 aprile 2015. Revisione ferita chirurgica posteriore il 23 maggio 2015. Disfonia e disfagia da paralisi emilaringea destra.
Lo specialista ha osservato che la situazione clinica attuale era da ritenersi stabilizzata, erano previsti solo controlli periodici presso il neurochirurgo e l’otorinolaringoiatra e che da ulteriori provvedimenti medici non ci si poteva attendere un sostanziale netto miglioramento della situazione.
Per quanto concerne l’esigibilità del lavoro, valutata in presenza dell’assicurato in suo pieno accordo, l’esperto ha elencato una serie di limitazioni funzionali: egli poteva molto spesso sollevare e portare pesi molto leggeri e leggeri fino a 10kg, di rado pesi medi da 10 a 25kg, sollevare molto spesso pesi oltre l’altezza del petto fino a 5kg mentre talvolta pesi superiori a 5kg con le citate limitazioni; maneggiare molto spesso attrezzi leggeri e medi di precisione, talvolta attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo.
Ruotare la mano senza limitazione. L’assicurato era in grado di svolgere dei lavori sopra la testa; di rado rotazione. Molto spesso in posizione seduta inclinata in avanti, talvolta in posizione in piedi inclinata in avanti, inginocchiata e in flessione delle ginocchia; molto spesso in posizione di lunga durata seduta e in piedi. L’assicurato poteva camminare senza alcuna limitazione anche per lunghi tratti e anche su terreno accidentato, così come salire le scale, mentre salire le scale a pioli solo talvolta.
Nel rapporto del colloquio avuto il 5 luglio 2016 (doc. 149 LAINF) con un collaboratore dell’assicuratore infortuni, l’assicurato si è detto d’accordo con la valutazione dell’esigibilità espressa dal medico di circondario, era consapevole delle limitazioni per il sollevamento dei pesi del mantenimento della posizione accovacciata o con le ginocchia flesse, sentendo “tirare” tutta la muscolatura del collo e della schiena. Egli era cosciente che la precedente attività di aiuto vetraio, di tipo pesante dal lato fisico, non era più esigibile, ma che al momento non aveva un lavoro alternativo in vista.
L’11 luglio 2016 (doc. 153 LAINF) l’assicuratore infortuni ha comunicato all’interessato che dal 1° settembre 2016, data dalla quale faceva stato una capacità lavorativa nella misura massima possibile, avrebbe sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e di indennità giornaliera. A causa dei postumi infortunistici alla colonna cervicale, l’attività di aiuto vetraio non era più esigibile in misura apprezzabile, per contro, da subito, è stato ritenuto abile al 100% in attività più leggere in cui non era richiesto di sollevare pesi superiori a 25kg e di effettuare lavori sopra la testa.
Con decisione del 24 novembre 2016 (doc. 173 LAINF) la __________ ha fissato al 4% (Fr. 52'039.- [salario da valido nel 2016] – Fr. 49'782,60 [salario da invalido con DPL 2016] : Fr. 52'039.- x 100) l’incapacità di guadagno dell’assicurato e quindi, essendo inferiore al grado limite del 10%, non gli è stata accordata alcuna prestazione a titolo di rendita di invalidità.
Il 28 aprile 2017 (doc. 193 LAINF) l’assicuratore infortuni ha emanato una decisione su opposizione con cui ha dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, l’opposizione del 28 dicembre 2016 (doc. 182 LAINF) dell’assicurato.
Con ricorso del 24 maggio 2017 (doc. 202 LAINF) l’assicurato ha chiesto al TCA di annullare la decisione amministrativa e di rinviare gli atti alla __________ per rivalutare il suo diritto alla rendita.
Con STCA 35.2017.56 il 31 agosto 2017 il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che l’opposizione non era motivata e quindi che non adempiva i presupposti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA. Inoltre, il TCA ha negato la restituzione dei termini.
Unitamente al ricorso del 31 agosto 2017 contro la decisione dell’Ufficio AI, che qui ora occupa il TCA, l’assicurato ha prodotto il certificato medico redatto il 18 maggio 2017 (doc. C) dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che così recita:
" Si certifica che il paziente a margine è seguito attualmente presso il mio studio medico a causa di una sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1) sviluppata dopo l’infortunio del __________.04.2015.
Attualmente egli presenta un’inabilità lavorativa nella misura completa e necessita di una presa a carico di tipo psichiatrico con l’assunzione di farmaci ansiolitici, antidepressivi e colloqui di sostegno.”.
Il 7 settembre 2017 (doc. IV/1) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso come segue sul rapporto del suo collega:
" Ho preso nozione del breve certificato del Dr. __________ del 18.05.2017, con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, senza descrizione di status rispettivamente altre indicazioni utili se non che l’assicurato è attualmente seguito dal collega psichiatra ed è attualmente inabile al lavoro.
In base alla classificazione ICD 10, segni e sintomi di un disturbo post-traumatico da stress devono essere presenti al più tardi entro sei mesi dall’evento, in questo caso incidente della circolazione del __________.04.2015.
Ho rivisto tutta la documentazione medica all’incarto e non ho trovato traccia, anche di transenna, né alcun accenno che lasci anche solo intuire segni o sintomi d’interesse psicopatologico.
Posso, pertanto, solo concludere che verosimilmente l’assicurato si è presentato all’attenzione del Dr. __________ il 18 maggio u.s. e che in precedenza egli non presentasse segni o sintomi d’interesse psicopatologico.”.
2.7. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106, al consid. 3b)aa il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.
La problematica cervicale è stata chiarita in modo soddisfacente non solo dal perito che ha esaminato l’assicurato nel 2016, ma anche dal medico SMR che è intervenuto l’anno seguente.
Va in particolare rilevato che, da parte sua, l’assicurato non ha saputo comprovare, a mano di documentazione medica specialistica, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello accertato dal Servizio Medico Regionale. Il ricorrente non ha infatti prodotto alcun referto medico attestante le sue condizioni di salute somatiche.
Per contraddire l’operato dell’Ufficio AI, egli ha semplicemente contestato di essere abile al lavoro al 100%, rilevando che le lesioni fisiche che tuttora lamenta gli impediscono di esercitare un’attività adeguata al 100%. A suo dire, il suo quadro clinico non sarebbe stabilizzato, perciò necessiterebbe di una nuova valutazione, senza però apportare alcun certificato medico che sostenga questa sua tesi.
Al riguardo, il TCA evidenzia che il dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, quando il 23 giugno 2016 ha visitato l’assicurato ha affermato espressamente che “situazione clinica attuale da ritenersi stabilizzata”. Pertanto, “Da ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un sostanziale netto miglioramento della situazione.” e l’esigibilità lavorativa che è stata stabilita in quella occasione è stata “valutata in presenza dell’assicurato in suo pieno accordo.” (doc. 145 LAINF).
Ne discende che sebbene la decisione dell’Ufficio AI sia stata resa un anno dopo, tuttavia dal 23 giugno 2016 al 28 giugno 2017 il ricorrente non ha in alcun modo contestato la sua abilità lavorativa del 100% in attività leggere rispettose dei limiti funzionali indicati dal medico nominato dall’assicuratore infortuni.
Pertanto, è a giusta ragione che il dr. med. __________, FMH in medicina generale, quando l’8 febbraio 2017 ha valutato lo stato clinico dell’assicurato sulla base dell’abbondante documentazione che l’amministrazione aveva raccolto e dall’assicuratore infortuni e dai medici curanti, ha confermato le diagnosi indicate dallo specialista ortopedico e i gradi di (in)capacità lavorativa fissati dallo stesso sia nell’attività abituale di aiuto vetraio sia in altre più adeguate al suo stato di salute, fermo restando alcuni limiti funzionali.
Inoltre, il medico del Servizio Medico Regionale ha specificato chiaramente che non v’erano patologie extra-infortunistiche.
È infatti soltanto con il ricorso del 31 agosto 2017 che l’assicurato ha prodotto il certificato dello psichiatra dr. med. __________, tuttavia redatto già il 18 maggio 2017.
Ora, questo referto è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte del dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia. L’esperto del Servizio Medico Regionale, come visto, ha evidenziato che nel corso dei due anni successivi all’incidente stradale l’assicurato non ha mai manifestato dei disturbi psichici né tanto meno dei disturbi post traumatici da stress. Pertanto, è verosimile che è solo il 18 maggio 2017 che il ricorrente abbia fatto capo a uno psichiatra e che si sia trattato quindi di un unico episodio, visto che, ad oggi, nessun altro certificato medico specialistico è giunto a questo Tribunale.
Così stando le cose, il TCA fa proprie le conclusioni dell’SMR e ritiene che questo unico nuovo certificato, in assenza di ulteriore documentazione medica specialistica che corrobori questa circostanza, non apporti nessuna modifica nella valutazione delle condizioni di salute del ricorrente con attinenza alla decisione del 28 giugno 2017 qui impugnata.
La scrivente Corte conclude dunque che lo stato di salute del ricorrente è stato compiutamente valutato dal Servizio Medico Regionale sulla base dei numerosi referti medici agli atti raccolti dall’Ufficio AI sia direttamente presso i medici curanti sia tramite il richiamo del corposo incarto riunito dall’assicuratore infortuni.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato sufficientemente le sue condizioni, senza però trasmettere delle valide prove (mediche) contrarie.
Infatti, l’assicurato non ha saputo comprovare le sue critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione dell’SMR.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto gli esperti sia dal punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come completi, chiari ed affidabili i rapporti peritali che il dr. med. __________, il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno allestito il primo su mandato dell’assicuratore infortuni e gli altri due dell’Ufficio assicurazione invalidità.
In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato di salute del ricorrente era migliorato dal 24 giugno 2016, tanto da essere completamente abile in attività adatte e leggere tenuto conto di una serie di limitazioni funzionali.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo stato di salute del ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal dr. med. __________ l’8 febbraio 2017 e implicitamente ribadito il 7 settembre 2017 dal dr. med. __________ dopo avere preso conoscenza del più recente referto del 18 maggio 2017 del collega psichiatra dr. med. __________.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina dell’assicuratore infortuni e dall’Ufficio assicurazione invalidità.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurato, non sufficientemente circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI di ritenere il ricorrente totalmente inabile al lavoro di aiuto vetraio dal giorno dell’incidente, avvenuto nell’aprile 2015, ma abile dal 24 giugno 2016 in ragione del 100% in attività adatte al suo stato di salute che rispettino determinati limiti funzionali indicati dall’ortopedico e confermati dal Servizio Medico Regionale.
2.9. Stante quanto precede, poiché l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (che ha preteso che la rendita intera di invalidità gli sia concessa (anche) dal 1° ottobre 2016 sulla base della sua presunta incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività lucrativa e non per un diverso calcolo della perdita di guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di invalidità del 100% (soltanto) per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016.
Dopodiché, sulla base di una capacità lavorativa residua del 100% in attività leggere, dal 24 giugno 2016 il grado di invalidità dell’assicurato risulta essere dello 0%, con conseguente soppressione del diritto alla rendita.
In queste circostanze e sulla scorta dell’art. 88a OAI, il TCA non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di concedere al ricorrente (soltanto) un diritto temporaneo alla rendita di invalidità, ciò che gli permette di beneficiare di una rendita intera dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, e meglio dopo un anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa e fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute.
Di conseguenza, è a giusta ragione che il diritto alla rendita intera sia solo temporaneo e che dal 1° ottobre 2016 il ricorrente non abbia più diritto al riconoscimento di una rendita intera di invalidità stante un grado di invalidità dello 0%.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti