|
redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 10 luglio 2017 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1980, da ultimo professionalmente attivo quale manovale, nel mese di gennaio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1 incarto AI).
Richiamati gli atti medici dall’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (cassa malati __________) - tra cui la perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ -, dopo aver proceduto ad una valutazione medica a cura del proprio servizio medico (SMR), con decisione 10 luglio 2017, preavvisata il 16 maggio 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, è insorto dinanzi a questo Tribunale postulando in via principale di essere posto al beneficio di una riqualifica professionale. In via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori approfondimenti medici ed emani una nuova decisione, previo esame per l’adozione di eventuali provvedimenti professionali, sul diritto alla rendita. L’insorgente sostiene che l’amministrazione non ha aggiornato la situazione medica successivamente alla perizia del dr. __________, rilevando che in futuro si sottoporrà a diversi accertamenti medici, di cui produrrà le risultanze.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, ritenendo corretta sia la valutazione medica sia quella economica, ha chiesto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
1.4. Il 14 novembre 2017 l’insorgente ha prodotto un rapporto del dr. __________, specialista in neurochirurgia, chirurgia vertebrale alla Clinica __________ di __________ (VI), esaminato, su richiesta del TCA, dal SMR con annotazioni 20 novembre 2017.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Nella presente fattispecie, su incarico della cassa malati __________, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Con rapporto 23 dicembre 2016 lo specialista in reumatologia, ha posto le seguenti diagnosi:
" Sindrome lombovertrale cronica, in
- Discopatia L5/S1 con osteocondrosi Modic I, ernia discale mediana paramediana a destra, con probabile instabilità segmentale
- Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)
- Decondizionamento e sbilancio muscolare. (…)”
(pag. 17 incarto Cassa malati
Elencate le limitazioni fisiche (cfr. pag. 8 della perizia), riguardo all’inabilità lavorativa il perito ha rilevato:
" (…)
Dal lato reumatologico, vi sono dunque risorse fisiche che permettono di reinserire l’assicurato nel processo lavorativo.
In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico menzionati sopra, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, a partire dall’inizio dell’invalidità lavorativa finora attestata dai medici curanti, ossia dal 26.9.2016.
In qualità di manovale, muratore, l’assicurato al momento, ma probabilmente anche in futuro, è soltanto in grado di svolgere un mansionario tenente pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopramenzionati; la percentuale delle mansioni ancora attuabili, in rapporto all’insieme dei compiti abitualmente svolti dall’assicurato, andrà valutata nei dettagli tramite un sopralluogo sul posto di lavoro, affinché, anche dal lato medico assicurativo, si possa determinare la capacità lavorativa residua rispettivamente le diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa di
8 – 9 ore, per l’ultimo lavoro svolto, anche se si tratta di un apprezzamento medico-teorico.” (pag. 24 incarto Cassa malati)
Anche il dr. __________, specialista in neurochirurgia alla Clinica __________ di __________, è giunto alle medesime conclusioni. Nel rapporto 3 febbraio 2017 egli ha infatti rilevato:
" Al controllo odierno il paziente appare clinicamente stabile; nella vita quotidiana e in assenza di lavori pesanti o posizioni statiche molto prolungate non presenta disturbo particolarmente invalidante e riesce a gestire il dolore. Anche il Dr. med. __________ (reumatologo fiduciario dell’assicurazione malattia) conferma il difficile reintegro in attività lavorativa come manovale.
Prosegue Il al 100% per attività non idonee – alternativamente idoneo al 100%.” (pag. 86 incarto AI)
Con rapporto finale 9 marzo 2017 il medico del SMR ha prestato adesione alla succitata perizia reumatologica (doc. 28 incarto AI).
Questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia reumatologica che va considerata completa ed esaustiva e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando. Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in dubbio l’attendibilità.
Né del resto la documentazione prodotta dal ricorrente permette di concludere per una rilevante modifica delle condizioni di salute nel frattempo sopraggiunte. Questo per le seguenti ragioni.
In sede di ricorso l’assicurato sostiene invece esservi stato peggioramento che non è stato valutato dall’Ufficio AI. A torto.
Con scritto 18 maggio 2017 – prodotto con le osservazioni al progetto di decisione – il dr. __________ ha rilevato che “ da quando il paziente è giunto alla mia osservazione in Novembre 2016 il disturbo appare complessivamente in peggioramento; pertanto non si esclude la necessità di una variazione dell’iter terapeutico in corso al momento, con conseguente variazione della prognosi” (doc. AI 52).
Questo scritto, come il rapporto 2 marzo 2017 della risonanza magnetica alla colonna lombare (già inviato dall’assicurato l’11 maggio 2017), sono stati esaminati dal dr. __________ del SMR il quale, con annotazioni 6 luglio 2017, ha sostenuto che quanto prodotto non modifica la valutazione circa un’inabilità al 100% nell’attività abituale ed una piena abilità in attività adeguate (pag. 179 incarto AI).
L’entità del peggioramento si evince dal rapporto 10 novembre 2017 del medesimo specialista in neurochirurgia, il quale, esclusi dall’esame clinico un deficit neurologico come pure l’indicazione di un intervento chirurgico, ha concluso:
" Purtroppo nonostante l’impiego attinente alle limitazioni prescritte il paziente ha necessitato di 2 settimane di inabilità lavorativa in Ottobre e riferisce comunque persistenza del disturbo durante le mansioni lavorative attribuitegli.
Segnalo che il paziente ha eseguito, dopo la valutazione del Dr. med. __________, ulteriori accertamenti radiologici, in particolare di RMN del rachide lombosacrale (Marzo e Settembre 2017) e che mostrano un modico peggioramento della nota discopatia per incremento dell’edema del piatto inferiore di L5 e comparsa di zona ad alta intensità del disco con piccola ernia destra.” (doc. VI/1)
A tale riguardo, il 20 novembre 2017 il dr. __________ del SMR, dopo esame del succitato rapporto, ha ben evidenziato che da quest’ultimo “… risulta una situazione clinica invariata rispetto alla valutazione del dr. __________ con persistenza di una sindrome lombovertebrale senza attualmente disturbi di tipo neurologico/radicolare “ (sottolineatura del redattore; VIII/1).
Ora, indipendentemente dalla conoscenza esatta o meno del genere di attività svolta dall’assicurato – per la quale egli “ha necessitato di 2 settimane d’inabilità lavorativa” –, va ricordato che il peggioramento è stato definito dallo specialista curante come “modico”. Non risultando, come visto sopra, altra sintomatologia, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che rispetto alla perizia del dr. __________ non è intervenuto un rilevante peggioramento delle condizioni di salute con conseguente aggravamento dell’incapacità lavorativa residua.
In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del dr. __________, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 551 e 572), il TCA ritiene che da settembre 2016 il ricorrente è pienamente abile in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. In merito al mancato riconoscimento di una riqualifica professionale va detto quanto segue.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb).
Nel caso concreto, pur non presentando l’assicurato un grado d’invalidità superiore la soglia del 20%, l’Ufficio AI ha esaminato l’eventualità di una riformazione professionale, ritenendo giustamente non date le premesse per avviarla.
La circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Nel caso di specie, la consulente in integrazione professionale (IP) nel rapporto del 4 maggio 2017 non ha proposto una riformazione professionale dell’assicurato in quanto egli può esercitare un’attività adeguata al 100% (doc. AI 47 incarto AI).
Come rettamente indicato dall’Ufficio AI, l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero. In sede di risposta sono state elencate attività nell’ambito industriale e nel settore delle prestazioni di servizio, quali lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. doc. IV, pag. 4; cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Non va inoltre dimenticato che, come fatto presente al ricorrente il 7 luglio 2017 dalla consulente IP, durante il mandato d’intervento l’interessato ha potuto seguire un corso d’italiano e un corso mirato alla valorizzazione delle competenze ed alla redazione di un dossier di candidatura (cfr. doc. 61 incarto AI). Egli ha poi beneficiato di un mandato di aiuto al collocamento (cfr. doc. 72 AI).
2.6. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
2.6.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in fr. 65'555,65.--, così come risulta dal questionario dell’ex datore di lavoro del 17 febbraio 2017 (doc. 18 incarto AI), adeguato al 2015 .
2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2014, di fr. 4'174,62.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'944,94 per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una riduzione di reddito del 20%, ha determinato il reddito da invalido in fr. 53'555,65.-- (cfr. il rapporto 10 marzo 2016 del consulente IP in pagg. 121 e 122 incarto AI).
Dal raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 16% ([63'555,65 – 53'555,95 ] x 100 : 63'555,65, arrotondato secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
L’Ufficio AI ha di conseguenza correttamente negato il diritto alla rendita.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti