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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 luglio 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, da ultimo parzialmente attivo al 50% quale consulente indipendente e al 50% quale casalingo, nel mese di settembre 2012 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 5 incarto AI).
Alla luce della documentazione medica raccolta, tra cui le perizie psichiatriche del dr. __________ (del 30 settembre 2012) e reumatologica del dr. __________ (del 9 ottobre 2012) eseguite per conto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 17 e 18 incarto Cassa malati), confermate, dopo visita dell’assicurato, il 31 gennaio 2013 dal SMR (con indicazioni di rivalutazione dello stato di salute dopo 12 mesi per accertare gli esisti del prospettato intervento di chirurgia bariatrica; doc. 28 incarto AI), l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% in tutte le attività unicamente dal punto di vista somatico.
Eseguita un’inchiesta delle persone che si occupano dell’economia domestica (concludente per un grado d’impedimenti del 30%; doc. 36 incarto AI), nonché una relativa per i lavoratori indipendenti (con esito di incapacità al guadagno del 50%; doc. 37 incarto AI), applicato il metodo misto (quota di ripartizione del 50% tra attività indipendente e casalinga), risultato un grado d’invalidità globale del 41%, con decisione 27 gennaio 2014, preavvisata il 9 ottobre 2013, l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2013 (cfr. le motivazioni in doc. 41 incarto AI).
1.2. Avviata nel novembre 2014 una procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il SAM di procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel relativo rapporto 14 luglio 2016 i periti, accertato un miglioramento delle condizioni di salute, hanno concluso per un’abilità dell’80% nell’abituale attività, del 100% in attività adeguate e del 90% quale casalingo con effetto dal 22 febbraio 2016 (doc. 90 incarto AI). Questa valutazione è stata confermata con complemento peritale del 22 maggio 2017 (doc. 130 incarto AI).
Svolta nuovamente un’inchiesta economica per gli indipendenti come pure quella concernente le persone con attività domestica (doc. 102,103, 116 e 131 incarto AI), l’Ufficio AI ha accertato un grado d’invalidità complessivo del 5% (invalidità parziale quale indipendente: 0%; limitazioni quali casalingo: 9%; quota di riparto tra attività lucrativa e attività nell’economia domestica: 50%). Di conseguenza, con decisione 11 luglio 2017, preavvisata il 9 febbraio 2017, l’amministrazione ha soppresso la rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 132 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.
Sostenendo una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione, egli contesta la perizia multidisciplinare. Egli preannuncia l’invio di ulteriore documentazione medica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica come pure la definizione del grado d’invalidità.
1.5. Il 9 ottobre 2017 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI).
1.6. Con scritto 14 dicembre 2017 l’insorgente ha prodotto il rapporto 30 novembre 2017 della sua nuova psichiatra curante con annessa una valutazione psicologica (X).
1.7. Sottoposta, su richiesta del TCA, la nuova documentazione medica per osservazioni all’Ufficio AI, il 28 dicembre 2017 l’amministrazione, ribadendo la validità del provvedimento preso, ha evidenziato che essendo il documentato peggioramento delle condizioni di salute subentrato dopo la decisione impugnata, lo stesso potrà essere oggetto di una giustificata nuova domanda di rendita con conseguente entrata in materia (XII).
in diritto
2.1. Il ricorrente, con riferimento a due rapporti d’inchiesta (entrambi del 23 novembre 2016; uno relativo all’accertamento del reddito da attività indipendente e l’altro degli impedimenti nell’attività domestica; doc. 102 e 103 incarto AI), lamenta in quelle due circostanze e più in generale una violazione del diritto di essere sentito “in particolare del diritto per la parte di esigere che vengano assunte le prove pertinenti, così come quello di ottenere una decisione motivata. Di riflesso, una decisione fondata su simili basi risulterebbe arbitraria ai sensi dell’art. 9 Cost.” (cfr. ricorso pagg. 15).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Ritornando al caso in esame, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso posizione, anche se in misura succinta, alle censure dell’assicurato mosse in sede di osservazioni al progetto di decisione. Non solo, come giustamente rimarcato in sede di risposta, l’assicurato ha visionato due volte l’intero suo dossier (doc. 122 e 133 incarto AI), motivo per cui ha avuto modo di comprendere le ragioni del contestato provvedimento mediante il presente ricorso. Nondimeno va rilevato che l’insorgente ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.
Per quanto concerne le censure relative ai due succitati rapporti d’inchiesta va fatto riferimento ai prossimi considerdandi (cfr. consid. 2.7.3 e 2.8).
Quanto all’assunzione delle prove, secondo giurisprudenza, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso il quarto di rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, va rilevato preliminarmente che l’assicurato non contesta - a ragione - l'applicazione del metodo misto (cfr. sul tema: STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.3 e ss.; 32.2017.80 del 22 gennaio 2018, consid. 2.5 e ss.; sul nuovo calcolo, non applicabile alla fattispecie concreta, vedi nuovo art. 27 bis OAI e lettera circolare AI n. 372 del 9 gennaio 2018) al caso di specie come pure la conseguente ripartizione effettuata dall'amministrazione (indipendente al 50% e casalingo al 50%).
Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 25 febbraio 2016 (doc. 239 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), medicina interna e gastroenterologia (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica a ds., in:
- note discopatie L4-L5 ed L5-S1,
- disturbi statici del rachide (piatto con scoliosi sinistro-convessa toracolombare),
- decondizionamento e sbilancio muscolare,
- obesità (peso 115,1 kg/statura 175,5 cm).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Discreta polineuropatia distale simmetrica sensitivomotorica mielinico-assonale.
Tinnito a ds.
Pregressa leggera sindrome delle apnee del sonno.
Pregresso tabagismo.
Stato dopo colecistectomia laparoscopica, gennaio 2016.
Stato dopo TURP 2016.
Stato dopo by-pass gastrico per obesità permagna, gennaio 2014.
Stato dopo episodio di diverticolite acuta, 2012.
Stato dopo ulcera gastrica 2000 e 2005. (…)” (pag. 396 incarto AI)
Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti unicamente le affezioni reumatologiche, i periti hanno concluso:
" (…)
Tenuto conto di tutte le patologie riscontrate nel loro insieme, consideriamo l’A. abile al lavoro nella misura dell’80% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 20%) nell’attività da ultimo esercitata di consulente informatico e abile al lavoro in modo completo (normale rendimento per il normale tempo di lavoro) in un’attività meglio adatta alle sue condizioni di salute, leggera e variata, che non comporti il mantenimento prolungato delle posizioni statiche. Per l’attività di casalingo, riteniamo che l’A. mantenga una capacità lavorativa non interiore al 90%. Se ritenuto opportuno, l’Ufficio AI potrà eventualmente predisporre un’indagine economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, ricordiamo che con decisione del 18.11.2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad ¼ di rendita con grado d’invalidità del 41%, ritenendo giustificata un’incapacità lavorativa del 50% per l’attività di informatico indipendente ed un’incapacità lavorativa del 31% per l’attività di casalingo. Dopo l’intervento di by-pass gastrico effettuato in gennaio 2014, può essere giustificato un periodo d’incapacità lavorativa completa per un periodo di tre mesi. In seguito l’A. ha ritrovato la capacità lavorativa presente prima dell’intervento e da gennaio 2015 la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale, con un ulteriore periodo d’incapacità lavorativa completa temporanea di quattro settimane dopo gli interventi operatori del 22.1.2016. La prognosi è stazionaria e la capacità lavorativa non può essere migliorata con ulteriori provvedimenti terapeutici. (…)” (pagg. 398-399 incarto AI)
Di conseguenza, in attività adeguate i periti hanno valutato un’abilità del 50% sino al 21 gennaio 2014, dello 0% sino al 21 aprile 2014, del 50% sino al 31 dicembre 2014 del 100% dal 1° gennaio 2015 in avanti (cfr. risposta no. 9.13. della perizia; pag. 401 incarto AI).
Con scritto 22 maggio 2017 il SAM, su richiesta del SMR, ha trasmesso la presa di posizione dei periti in merito alla nuova documentazione prodotta dall’assicurato successivamente alla perizia del 2016, i quali hanno confermandone le loro conclusioni (doc. 130 incarto AI).
Considerato che gli accertamenti peritali hanno concluso per un miglioramento rispetto alla situazione presente al momento della precedente decisione, dovuto in particolare al marcato calo ponderale a seguito dell’intervento di by pass gastrico del gennaio 2014 e, di conseguenza, delle limitazioni funzionali (cfr. in tal senso punti no. 6, 8.13, 91.3 e 9.24 della perizia; cfr. anche rapporto finale 21 luglio 2016 del SMR, pag. 453 incarto AI), posto che sulla base dell’inchiesta per indipendenti e per le persone con attività domestica (doc. 102,103, 116 e 131 incarto AI) l’Ufficio AI ha accertato un grado d’invalidità complessivo del 5%, con la decisione contestata la rendita è stata soppressa in via di revisione.
L’assicurato, contestando il miglioramento dello stato di salute, rileva segnatamente il mancato riconoscimento di un danno alla salute psichiatrico – che da solo giustifica una totale inabilità lavorativa – e la carente discussione in merito alla valutazione globale delle incapacità lavorative ritenute in sede peritale.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, mediante anche il complemento del 22 maggio 2017, sino al momento della resa della decisione contestata (11 luglio 2017) – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa dell’80% nell’originaria attività e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, questo per i seguenti motivi.
2.7.1. In primo luogo l’assicurato sostiene insoddisfacente e carente di motivazioni la discussione globale avvenuta tra i periti (cfr. ricorso pag. 5).
Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).
In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In una sentenza 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione.
In una sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.
Secondo l’Alta Corte, il TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico. La questione è stata affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo medico questa cumulabilità sia ragionevolmente fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr. decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).
In una sentenza 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA, dopo avere interpellato la Direttrice del SAM in merito alle modalità della discussione globale, ha già avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di teleconferenza.
Ad un’analoga conclusione il TCA è giunto nella sentenza 32.2012.55 del 29 gennaio 2015, cresciuta incontestata in giudicato.
Nella presente fattispecie le conclusioni peritali – “che si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM” – sono di due pagine e mezza (cfr. capitolo 6 della perizia). Sono riassunti gli esisti delle singole valutazioni specialistiche (i cui dettagli sono rimandati al capitolo 4.3), con infine una presa di posizione globale riportata al consid. 2.5. Non può trattarsi pertanto di conclusioni carenti di motivazione o addirittura eseguite “pro forma”, come sostenuto dal ricorrente.
Non va del resto dimenticato, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, che non vi era alcuna necessità di discutere sull’opportunità di sommare o meno o integrare le singole inabilità lavorative visto che tutti gli specialisti hanno ritenuto una piena abilità lavorativa in attività adeguate.
Infine si rileva che la discussione globale tra i periti è avvenuta durante una conferenza telefonica (cfr. a tal riguardo rapporto 21 aprile 2017 del dr. __________ pag. 605 incarto AI) e che gli stessi specialisti hanno concordato sulle conclusioni avendo apposto le loro firme sia nella perizia che nel rapporto complementare (cfr. pag. 404-408 del doc. 90 incarto AI; pag. 598-602 del doc. 130 incarto AI).
In queste circostanze non solo la censura di carente motivazione sollevata dall’assicurato risulta essere infondata, ma la discussione globale è avvenuta secondo i succitati dettami giurisprudenziali.
2.7.2. Contestata è la valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr.ssa __________ di cui al rapporto 21 maggio 2015.
Esaminati gli atti, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, dopo due colloqui clinici, la perita non ha riscontrato alcuna patologia psichiatria. Essa ha concluso:
" (…)
Soggetto seguito temporaneamente dalla collega __________, pare, soprattutto in relazione al progetto obesità e al monitoraggio previsto nei programmi di chirurgia bariatrica.
Lo status non evidenzia aspetti sintomatici degni di nota e che possano essere ascritti ad alcuna diagnosi psichiatrica.
Il riferimento ad una ricorrenza depressiva descritto dalla collega __________, sembra corretto da un punto di vista generale ma forse più ascrivibile a normali oscillazioni dell’umore correlabili fisiologicamente a fasi climatiche e/o momenti di vista derivabili e comprensibili.
Se si trattasse di qualcosa di più strutturato, immagino avrebbe indotto maggiore espressività e ricadute nel funzionamento bio psicosociale del soggetto e una presa a carico più continuativa e più adeguata terapia, soprattutto per ridurre le ricorrenze (neurolettico atipico e/o modulatori dell’umore).
Non si ritiene di poter riconoscere alcuna percentuale di IL all’A.: abile al 100% dal punto di vista psichiatrica. (…)” (pag 435 incarto AI)
Certo, il ricorrente rileva che nella perizia 30 settembre 2012 il dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD 10-F43.22) – tuttavia in fase di risoluzione – e agorafobia (ICD 10 : F40.0) (pag. 130 incarto AI). Anche nel rapporto 25 febbraio 2015 l’allora psichiatra curante aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (pag. 276 incarto AI).
Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Determinante nel caso in esame è che nei succitati due rapporti, oltre a costatare il carattere remissivo della sindrome depressiva ricorrente, gli specialisti non l’hanno ritenuta invalidante, come del resto l’agorafobia, ciò che corrisponde nel risultato a quanto sostenuto dalla perita.
Il ricorrente, con riferimento alle osservazioni 31 marzo 2017 al progetto di decisione, rileva pure quanto è stato riportato nel rapporto 23 novembre 2016 relativo all’inchiesta economica per indipendenti per rimarcare l’inaffidabilità delle conclusioni della perita.
In quell’occasione l’assicurato aveva dichiarato all’incaricata:
" (…)
Dal lato psichico l’assicurato descrive uno stato umorale molto basso, umore che scende ciclicamente durante il periodo autunno-inverno. “Dallo scorso ottobre è di nuovo giù”, aggiunge, con ruminazioni negative sul senso della vita e sentimenti di inutilità.
Ammette come le relazioni all’interno del nucleo si siano incrinate, anche a causa di questo suo stato d’animo. Non se la sente di mangiare e spesso “anche quando prepara i pasti per i figli, preferisce non mangiare con loro”. Tende ad isolarsi, sia dai famigliari che da conoscenti, un comportamento più forte nell’ultimo periodo.
Per quel che concerne gli spostamenti, ammette la necessità che una terza persona lo accompagni nei lunghi spostamenti, ad esempio quelli oltralpe, mentre anche le brevi distanze richiedono un accompagnatore nel caso in cui si debba recare in un ufficio (come nel caso del nostro appuntamento) oppure da persone che non conosce – per esempio eventuali clienti. (…)” (pag. 498 incarto AI)
Il ricorrente fa poi riferimento al rapporto 14 gennaio 2017 (doc. 108 incarto AI) del medico curante, dr.ssa __________, la quale ha fra l’altro sostenuto un peggioramento dei dolori soprattutto a livello lombare, nonché di uno stato depressivo (come descritto nell’allegato email 6 gennaio 2017 del suo paziente in cui egli chiedeva di valutare un eventuale ricovero in psichiatria a seguito di due momenti di esaurimento in cui si sentiva distrutto, a terra, oppresso, ignorato e lentamente spento; pag. 526 incarto AI) e “condizioni generali psicofisiche ulteriormente compromesse” a seguito dei due ricoveri (novembre e dicembre 2016) presso la Clinica __________, ritenendo tuttavia la situazione sovrapponibile al rapporto del 13 gennaio 2015, rapporto che – va ricordato – è stato esaminato dal SAM.
Senza voler misconoscere il particolare stato d’animo dell’assicurato, come pure le critiche condizioni da lui descritte ai doc. 95 e 99 incarto AI, va rilevato che con complemento 22 aprile 2017 la dr.ssa __________, esaminata la documentazione medica prodotta dopo l’esame peritale del 2016 (del resto non di natura psichiatrica), oltre alle citate osservazioni 31 marzo 2017, ha confermato le sue conclusioni peritali (come del resto fatto anche dagli altri periti specialisti) ritenendo che non “ci siano elementi che inducano alcuna novità di rilievo e necessità di modifica della mia posizione di allora” (pag. 608 incarto AI). In particolare essa ha sottolineato che “un soggetto affetto da ricorrenza depressiva DEVE essere sottoposto a monitoraggio psichiatrico regolare e a più congrua terapia farmacologica” (sottolineatura del redattore; pag. 607 incarto AI), circostanze che a quell’epoca non erano date (la presa a carico psichiatrica è stata interrotta il 18 febbraio 2015; cfr. rapporto 9 novembre 2015 del __________ di __________; in merito alla terapia non congrua vedi sotto).
A dimostrazione del suo stato precario psicologico, l’assicurato sottolinea l’assunzione di valium due volte al giorno. A tal riguardo, nel citato complemento peritale la dr.ssa __________ aveva evidenziato:
" (…)
Risulterebbe all’avvocato che il signore assume massicce dosi di psicofarmaci ma non ne ha dato corretta informazione durante la mia valutazione, tante che confermava solo Fluoxetina 20 mg/die.
L’uso di massicce dosi di Valium richiamato dall’avvocato, in assenza di monitoraggio psichiatrico va inteso come malpractice e cattiva gestione. (…)” (sottolineatura del redattore; pagg. 607-608 incarto AI)
Infine, l’insorgente censura il fatto che alla richiesta di approfondimento della situazione psichiatrica espressa dall’incaricata all’esecuzione dell’inchiesta per persone con attività domestica non è stato dato seguito.
In quell’occasione nel rapporto 23 novembre 2016 la funzionaria aveva riscontrato:
" (…)
Nel 2013, quando ho incontrato l’assicurato, avevo valutato un grado di impedimento del 31% in attività non lucrativa; la recente perizia SAM individua invece un grado del 10% senza alcun riferimento alla valutazione fatta a suo tempo.
Incontrando oggi l’assicurato, cha da un lato sottolinea come lo stato di salute sia aggravato mentre dall’altro descrive una delega quasi completa dell’attività domestica, mi trovo in difficoltà nel confrontare l’esito dell’inchiesta di allora con il grado di inabilità medico teorico attuale e, in particolare, con la descrizione della giornata indicata in sede peritale (pag. 14 del documento).
In considerazione pertanto del peggioramento dichiarato in sede di inchiesta, chiedo che ci si chini ulteriormente sulla valutazione medica e psichiatrica, aggiornando il caso e risottoponendolo al medico psichiatra SMR affinché valuti il quadro diagnostico successivo all’esame peritale.
Sarà mia premura procedere successivamente alla valutazione.” (pag. 507 incarto AI)
Con annotazioni 6 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR, esclusa una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia multidisciplinare, aveva ricordato che “in occasione della perizia SAM è stata negata la presenza di una patologia psichiatrica, attualmente l’assicurato non è in cura psichiatrica” (sottolineatura del redattore; pag. 555).
Non si tratta dell’auspicata presa di posizione del medico psichiatra del SMR, ma, come ricordato sopra, nel complemento peritale la dr.ssa __________ ha confermato la sua valutazione specialistica.
Del resto, la stessa incaricata il 3 luglio 2017 ha rilevato:
" Ho preso atto delle osservazioni al progetto inviate dal legale dell’assicurato, osservazioni in cui sono stati estrapolati passaggi dei due rapporti di inchiesta stilati in sede di revisione.
Sia nell’inchiesta indipendenti che nell’inchiesta per persone attive nell’economia domestica ho preso atto delle conclusioni peritali, ma nondimeno delle dichiarazioni dell’assicurato, tuttavia ho proceduto alla valutazione del caso solo dopo aver chiesto una presa di posizione da parte del Servizio medico regionale.
Ne consegue che non posso aggiungere nulla di nuovo a quanto valutato in quella sede.” (pag. 614 incarto AI)
Documentato è invece un peggioramento avvenuto successivamente alla decisione contestata, quindi non rilevante ai fini della presente procedura, mediante la produzione del rapporto 30 novembre 2017 della nuova psichiatra curante, dr.ssa __________ con annesso rapporto della psicologa __________.
A tal riguardo, con annotazioni 27 dicembre 2017 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, ha rilevato:
" Ho preso nozione della documentazione pervenuta dalla Dr.ssa __________ e dalla psicologa __________.
Ho rivisto l’intero incarto e ho notato che in febbraio 2015 l’allora psichiatra curante Dr.ssa __________ indicava una diagnosi di depressione ricorrente con l’allora episodio in remissione. È verosimile che l’allora apprezzamento della curante fosse per una sintomatologia di grado medio-lieve.
In seguito, marzo 2016, la Dr.ssa __________ per il SAM non riscontrava segni o sintomi d’interesse psicopatologico; è verosimile che si tratti dell’apprezzamento della perita psichiatra di uno stato non dissimile da quello cui si riferiva mesi prima la Dr.ssa __________.
Ora, 30.11.2017, la nuova curante psichiatra Dr.ssa __________ pone diagnosi di depressione ricorrente, attuale episodio di grado medio, verosimilmente non discostandosi da quanto dichiarato dalla Dr.ssa __________ nel 2015.
Tuttavia, la psicologa __________ scrive di un peggioramento avvenuto il 25 novembre scorso con modificazione di terapia medicamentosa da parte della Dr.ssa __________ il 4 dicembre successivo rispettivamente diagnosi di episodio depressivo grave.
Un peggioramento è pertanto giustificato dal 25 novembre 2017 mentre in precedenza rimangono valide le precedenti prese di posizione SMR.
Il peggioramento oggettivato dal 25 novembre scorso giustifica una nuova domanda di prestazioni e conseguente entrata in materia.” (doc. XII/1)
Tale situazione, come verrà detto al consid. 2.10, giustifica la trasmissione degli atti all’Ufficio AI affinché, dopo i necessari accertamenti, si determini sull’eventuale risorgere della rendita d’invalidità (art. 29bis OAI).
2.7.3. Per quel che concerne l’esame reumatologico, contrariamente a quanto asserito dall’assicurato (pag. 12 del ricorso), il dr. __________ ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali legati alle diagnosi da lui poste sulla base della valutazione fatta. In particolare egli ha evidenziato:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti, applicabili anche per le attività svolte durante il tempo libero; in questo contesto va pure valutata l’abilità alla guida.
L’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 15 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L’assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurato deve avere la possibilità di alternare le posizioni corporee quando ne sente il bisogno, deve poter variare da posizioni statiche al movimento e viceversa all’occorrenza. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con rendimento massimo del 100% a decorrere dal 31.1.2013, ossia dal momento in cui era stato valutato presso il servizio medico regionale dell’ufficio dell’assicurazione invalidità dal Dr. __________, specialista FMH in medicina interna e questo per le patologie di stretta competenza reumatologica.
Come consulente informatico, sempre dal 31.1.2013, lo giudico abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, sempre per le patologie di stretta competenza reumatologica, questo a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, essendo questo lavoro tendenzialmente statico con poche possibilità di alternare le posizioni corporee; questa diminuzione del rendimento, è applicabile anche per un’attività come consulente informatico a tempo parziale, durante le ore lavorative espletate. (…)” (pagg. 414-415 incarto AI)
Quindi, quanto affermato dall’assicurato, ossia che “non è pretendibile alcun tipo di attività” non è corretto.
2.7.4. In merito agli altri consulti specialistici (neurologico, gastroenterologico e pneumologico), confermati dagli stessi specialisti nel già menzionato complemento del 22 maggio 2017, non vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione atta a metterle in dubbio.
2.7.5. Visto quanto sopra, posto che i succitati accertamenti hanno rilevato un miglioramento dello stato di salute, senza che sia intervenuto un peggioramento sino al momento dell’emissione della decisione contestata, rettamente l’Ufficio AI ha proceduto alla revisione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Richiamate le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente, sino al momento della decisione contestata, è abile al 100% in attività adeguate.
2.8. Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità per la parte lucrativa, come detto, in data 23 novembre 2016 è stata eseguita un’inchiesta per persone con attività professionale indipendente.
Quanto al reddito senza invalidità, l’incaricata, prendendo in visione i redditi iscritti nel conto individuale prima del danno alla salute, ha preso in considerazione quello più elevato conseguito nel 2007 (fr. 14'500.--) ed adeguato al 2015 (momento del miglioramento) in fr. 15'802.--. Tale dato è rimasto incontestato.
Ciò che invece l’assicurato censura, come accennato al consid. 2.1., è il fatto che l’Ufficio AI non abbia fornito spiegazioni in merito a quanto rilevato dall’incaricata. Facendo riferimento alla prima inchiesta per l’attività professionale indipendente del 2 ottobre 2013 (doc. 37 incarto AI) ha rilevato:
" (…)
In sede di prima richiesta di prestazioni ho incontrato e stilato un rapporto di inchiesta di cui, a dossier, è rimasta copia parziale, priva di buona parte del contenuto e soprattutto della valutazione. Anche il progetto non riporta, evidentemente, le ragioni che ci hanno condotto ad applicare sull’attività abituale una IL 50%, grado riprendente la IL medico-teorica. Non è dato di sapere pertanto, se al momento del riconoscimento della prestazioni, sia stato applicato o meno un metodo e quale fosse (…)”.
A tal riguardo in sede di risposta l’Ufficio AI ha fatto presente di non sapere i motivi per cui il succitato rapporto 2 ottobre 2013 relativo alla prima inchiesta per indipendenti non sia stato integralmente compilato, circostanza che, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, non è influente visto che nella presente procedura tale rapporto non è stato utilizzato.
Del resto, in sede di revisione l’incaricata ha applicato un altro metodo di valutazione.
In merito al reddito con invalidità, avendo l’assicurato dopo il danno alla salute dichiarato solo perdite, l’incaricata ha rilevato che “ne consegue che non disponiamo di un reddito con invalidità raffrontabile per l’attività di consulente informatico, dovendo optare evidentemente per una valutazione in attività adatta” (pag. 502 incarto AI). Pertanto, richiamato l’obbligo di ridurre il danno (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28), l’amministrazione ha rettamente ritenuto esigibile che l’assicurato possa svolgere, come visto al considerando precedente, un’attività adeguata in misura totale. Di conseguenza, come si evince dalla decisione contestata e dalla risposta di causa, il reddito da invalido è stato determinato sulla base delle tabelle salariali statistiche (TA1 2014_skill level) dell’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall’Ufficio federale di statistica, per gli uomini che svolgono attività semplici di tipo fisico o manuale (livello di competenze) nel settore privato. Tenuto poi conto di una decurtazione del 15% per fattori di riduzione relativi all’attività leggera ed alla ridotta redditività per via delle limitazioni funzionali il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 28'452.--.
Dal raffronto dei redditi non è risultata alcuna incapacità al guadagno.
Tale modo di procedere va confermato.
2.9. Riguardo alla parte relativa all’attività in ambito domestico, l’incaricata, con rapporto 23 novembre 2016, ha proceduto alla consueta inchiesta economica domiciliare, valutando al 9% gli impedimenti sulla base degli impedimenti fisici (doc. 116 incarto AI).
2.10. Visti i gradi d’invalidità parziali, per la parte salariata dello 0% (cfr. consid. 2.8) e per quella casalinga del 9% (cfr. consid. 2.9), applicata la suddivisione dei campi d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.3) e in applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità globale si attesta al 5%.
Di conseguenza l’amministrazione ha correttamente soppresso il quarto di rendita.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Tuttavia, conformemente al consid. 2.7.2, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, entrando nel merito della nuova domanda di prestazioni, proceda ai dovuti accertamenti e si determini sull’eventuale (nuovo) diritto alla rendita.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono inviati all’Ufficio AI ai sensi del consid. 2.10.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti