Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.146

 

fc

Lugano

15 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 luglio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1956, di professione insegnante, nel novembre 2015, adducendo problemi reumatologici e un esaurimento nervoso, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 10 luglio 2017, confermativa di un progetto del 28 febbraio 2017, l’Ufficio AI, stabilita un’inabilità lavorativa totale in ogni attività lavorativa dal 7 agosto 2015 all’8 novembre 2016, e in seguito del 10%, le ha riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità piena dal 1. agosto 2016 al 28 febbraio 2017, ossia tre mesi dall’avvenuto miglioramento dello stato di salute (doc. AI 96).

                               1.2.   Con ricorso al TCA, corredato da nuova documentazione medica, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando in sintesi gli accertamenti medici esperiti dall’amministra-zione e le conseguenti conclusioni in merito alla capacità lavorativa che a suo avviso sarebbe nulla. Postulando altresì la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, nel merito, previa esecuzione di una perizia medica, ha postulato la concessione della rendita di invalidità anche successivamente al 28 febbraio 2017 (doc. I).

                                     

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, interpellato anche il medico SMR, ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.

 

                               1.4.   Con ordinanza del 23 ottobre 2017 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’affetto sospensivo (doc. VIII). Con scritti del 23 ottobre 2017 (doc. IX), 13 novembre 2017 (doc. XIII) e 2 marzo 2018 (doc. XVII), la ricorrente, assistita sempre dal suo legale, ha prodotto ulteriore documentazione medica, la quale è stata sottoposta al SMR, il quale, mediante annotazioni del 27 ottobre 2017 (doc. XI), 16 novembre 2017 (doc. XV/1) e 7 marzo 2018 (doc. XIX/1), ha concluso che la stessa non evidenziava elementi nuovi.

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).

 

                                         L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI, con riserva degli articoli 2bis-2quater).

                                         Nella fattispecie, considerato come l’assicurata abbia presentato la richiesta di prestazioni nell’ottobre 2015, allorquando era ancora domiciliata a __________, a ragione l’Ufficio AI del Cantone Ticino, che ha immediatamente avviato gli accertamenti del caso, ha mantenuto la sua competenza anche successivamente al trasferimento del domicilio dell’assicurata a __________ nel Canton __________, con effetto dal 3 giugno 2016 (doc. AI 43).

                                         La competenza territoriale dell’Ufficio AI del Cantone Ticino va quindi ammessa.

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.3.   Mentre è in concreto incontestato che l’assicurata sia da considerare completamente inabile al lavoro dal 7 agosto 2015 all’8 novembre 2016, con conseguente diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2016 al 28 febbraio 2017, litigioso è il punto di sapere se l’assicurata abbia diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità anche successivamente, e, quindi, se, e se del caso in che misura, dopo l’8 novembre 2016 sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute suscettibile di incidere, e se del caso in che maniera, sul diritto alla rendita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

                                     

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                        

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                        

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                               2.7.   Nel novembre 2015 l’assicurata, affetta da problematiche alla schiena e psichiche, attiva sino alla fine di luglio del 2016 come insegnante professionale presso una scuola nel Canton __________ (doc. AI 30), ha presentato una domanda di prestazioni. L’amministrazione ha interpellato il dr. __________, reumatologo curante, il quale, nel rapporto medico all’AI del 5 novembre 2015, poste le diagnosi invalidanti di “1. Mittelgradige depressive Episode im Rahmen eines Burnout (-psychosoziale Belastungssituation), 2. Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew), ED 12/2013, 3. St. n. Kniekontusion links 3/2015 nach Treppensturz mit persistierendem Reiknie”, ha certificato una completa inabilità lavorativa dal 7 agosto 2015 sino ad almeno fine gennaio 2016 (doc. AI 20).

                                         L’assicurata è quindi stata degente dal 3 novembre 2015 al 22 gennaio 2016 presso la Privatklinik di __________. Il medico SMR, dopo aver preso visione del rapporto d’uscita della clinica, ha confermato la necessità di eseguire una perizia MEDAP (doc. AI 39), l’esecuzione della quale è stata tuttavia inizialmente posticipata a causa di un nuovo ricovero dell’assicurata, dal 19 luglio al 13 settembre 2016, presso la clinica __________ per la diagnosi di “Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelschwere Episode (ICD-10: F33.1) mit/bei: - Spondylitis ankylosans Bechterew bei negativem HLA B27, - Verdacht auf traumatisierte Gonartrose, - st. n. anamnestischer Colitis anfangs 2016” (doc. AI 49, 69). Nel rapporto del 14 settembre 2016 i sanitari della clinica hanno attestato una completa inabilità dal 19 luglio al 27 settembre 2016 (doc. AI 69).

                                                                                                                          L’amministrazione è quindi stata informata del fatto che l’assicurazione perdita di guadagno, la __________, ha fatto allestire una perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) a cura della dr.ssa __________, specialista in medicina fisicale e riabilitativa (valutazione del 17 dicembre 2016), e del dr. __________, psichiatra (del 4 gennaio 2017), i quali hanno eseguito due singole valutazioni approfondite e, quindi, una valutazione conclusiva in data del 4 gennaio 2017, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  1.1 Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit

- Gegenwärtig leichtgradige depressive Episode (1CD-10: F 32.00)

 

1.2 Diagnosen ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit

 

- Chronisches myofasziales bzw. tendomyogenes Schmerzsyndrom mit axialer Akzentuierung mit/bei (IQD-10; M79.1):

 

- ausgeprägter muskulärer Dysbalance/Dekonditionierung/myostatischer Insuffizienz

 

- multiplen Insertionstendinopathien bzw Tendinosen

 

- aktuell multisegmentalen thoräkalen und Costotransversalgelenks-Funktionsstörungen

 

- multisegmentalen degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule ohne Anhaltspunkte für eine Erkrankung aus dem entzündlich-rheumatischen Formenkreis

 

- ISG-Arthrose beidseits mit leichtem Reizzustand beidseits ohne Anhaltspunkte für aktiventzündliche oder postentzündliche Veränderungen

 

- Fussfehlstatik beidseits mit/bei (ICD4 0: M21.6) Knick-Senk-Spreizfuss beidseits und geplanter Hammerzeh-Operation rechts am 23.11.2016

 

- OSG-Arthrose links (ICD10:M19.17) ohne Anhaltspunkte für ein entzündlich-destruktives Geschehen, mit/bei ausgeprägten chronische, posttraumatische Veränderungen im Bereich des linken OSG medial, lateral und im Sinus tarsi (mit/bei in der MRT des linken OSG vom 06.01.2014 imponierenden akuten bis subakuten posttraumatischen Veränderungen lateralen mit kleiner schalenförmiger Avulsion aus dem Malleolus lateralis), Achillessehnentendinopathie links ohne entzündliche Veränderungen

 

- Verdacht auf phobischen Schwindel (ICD-10: R42V)

 

- Anamnestisch: St. n. multiplen Sturzereignissen unklarer Ätiologie (ICD-10: W17)

 

- Differentialdiagnostisch: Dysthymie (ICD-10: F 34.1)

 

- Formal Verdacht auf chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10: F 45.41), differentiatdiagnostisch gesteigerte Schmerzwahmehmung im Rahmen eines depressiven Geschehens

 

- Anamnestisch: Abhängigkeitssyndrom von Tabakwaren (Zigaretten), gegenwärtiger Substanzgebrauch (ICD-10: F 17.24) (…)”

 

                                         Esprimendosi in merito all’influsso di tali patologie sulla capacità lavorativa, hanno affermato in sostanza che, a motivo dell’episodio depressivo lieve (ICD 10, F32.00), andava ammessa una limitazione della capacità lavorativa del 10% (su 100%) nell’attività lavorativa esercitata sino alla fine del 2016, dopodiché l’assicurata era da considerare nuovamente abile al lavoro in misura illimitata (doc. 14 atti assicurazione malattia).

                                                                                                                        

                                         Il medico SMR dr. __________nel rapporto finale del 24 gennaio 2017, preso atto della perizia fisiatrica e psichiatrica e della documentazione agli atti, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Attuale episodio depressivo lieve F32.0” oltre a quelle - senza influsso sull’abilità lavorativa - di “DD distimia F 34.1, Sospetto disturbo somatoforme F45.41, sindrome miofasciale M79/1, disturbo statico a livello dei piedi M21.6, Artrosi caviglia sinistra M 19.17”, ha quindi concluso che, in considerazione dei ricoveri avuti, l’assicurata era da considerare inabile nell’attività abituale e in attività adeguate nella misura del 100% dal 7 agosto 2015 al 8 novembre 2016 (data del consulto alla base della perizia psichiatrica) e in seguito del 10% (per caricabilità ridotta), nulla invece in attività casalinghe, osservato come fossero assenti limitazioni funzionali (doc. AI 78).

                                         L’amministrazione ha interpellato il consulente professionale, e, quindi, con progetto di decisione del 28 febbraio 2017, respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dall'esame della documentazione risultava medicalmente oggettivata un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi tipo d’attività dal 7 agosto 2015, mentre che dall’8 novembre 2016 l’inabilità era del 10%, con un conseguente pari grado di invalidità, insufficiente per l’attribuzione di una rendita. Di conseguenza all’assicurata veniva riconosciuta una rendita intera per il periodo dal 1. agosto 2016 al 28 febbraio 2017, ossia tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di salute (doc. AI 28).

                                         L’assicurata si è opposta a queste conclusioni, con osservazioni del 4 aprile 2017 dell’avv. RA 1, producendo diversa documentazione oltre ad una presa di posizione della Klinik __________ di __________ del 24 febbraio 2017, nella quale veniva illustrata l’evoluzione della situazione clinica, riferito di un intervento al piede destro subito il 19 gennaio 2017 e preso criticamente posizione sulle conclusioni dell’amministrazione (doc. AI 90).

                                         L’amministrazione ha quindi interpellato il SMR, il quale, tramite il dr. __________ (generalista) e il dr. __________ (psichiatra), nell’Annotazione 19 maggio 2017 ha concluso:

 

"  Valutazione:

l'attuale rapporto della clinica __________ mette in particolare l'accento sull'avvenuto licenziamento ed il relativo vissuto negativo come pure sul difficile ricollocamento professionale dovuto all'età dell'assicurata, problematica non invalidante ai sensi dell'Al.

L'attuale rapporto non permette di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute psichiatrico rispetto al momento della valutazione peritale avvenuta il 8.11.2016

L'intervento al piede comporta una IL limitata nel tempo dal 19.1.2017 fino al 28.2.2017 con seguente ricupero della CL abituale.” (doc. AI 92)

 

                                         Con la decisione contestata 10 luglio 2017 l’amministrazione ha quindi confermato il progetto di decisione esponendo:

 

"  (…)

Decidiamo:

Dal 01.08.2016, ossia dopo un anno d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado Al del 100%.

La prestazione verrà versata limitatamente al 28.02.2017, ossia tre mesi dall'avvenuto miglioramento dello stato di salute (88a cpv. 1 0AI).

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute di cui portatrice le ha comportato, e tuttora le comporta, i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

in qualsiasi attività lucrativa:

100% dal 07.08.2015

10% dall'8.11.2016, percentuale da intendere quale riduzione di rendimento e continua.

Questi periodi d'inabilità lavorativa aprono di conseguenza il diritto a prestazioni temporanee dell'Al.

Dato che lei non potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che all'inabilità lavorativa accertata del 10% nell'abituale professione corrisponda, dunque, un'incapacità lucrativa della medesima entità.

Considerato che lei, malgrado l'incapacità lavorativa del 10% può ancora svolgere la sua abituale attività lucrativa, così come qualsiasi altra professionale, non si ritiene opportuna l'attuazione di provvedimenti di ordine professionale.

(...)

 

 

Osservazioni al progetto di decisione del 01.03.2017

Abbiamo ricevuto le osservazioni del 04.04.2017 inoltrate dal suo rappresentante legale e la rispettiva documentazione in allegato, in particolare:

- Dichiarazione __________

- Certificato medico della Dr.ssa __________ della Privatklinik di __________ del 21.01.2016

- Rapporto medico psichiatrico del Dr. __________ della clinica __________ di __________ del 24.02.2017.

 

La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, indica che la stessa non apporta alcun nuovo elemento medico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che non sia già stato ampiamente valutato in precedenza. L'SMR certifica infatti che l'attuale documentazione non permette di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute psichiatrico rispetto al momento della valutazione peritale avvenuta l’8.11.2016.

Per quanto attiene all'intervento al piede, che ha causato una totale incapacità al lavoro dal 19.01.2017 limitatamente al 28.02.2017, si rileva come lo stesso non può entrare in linea di conto per far valere un duraturo peggioramento dello stato di salute in quanto lo stesso è stato di durata inferiore ai tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI). In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione.” (doc. AI 95)

 

                                         Di fronte al TCA la ricorrente ha prodotto nuove certificazioni, sulle quali il SMR, il 20 settembre 2017, ha considerato:

                                        

"  Vedi nota riassuntiva del 19.5.2017

Attuale ricorso:

nuova documentazione:

Mail del 28.3.2.17 del dr. __________ indirizzato all'assicurato dal quale risulta prevista nuova RM colonna dorsale per verificare presenza o meno di residui di M. di Bechterew. Inoltre menziona insorgenza di sintomatologia di Burn-out in seguito a mobbing sul posto di lavoro.

Valutazione:

dall'attuale documentazione non risultano nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della perizia. Da notare che le indicazioni del dr. __________ indirettamente confermano la valutazione peritale psichiatrica nel senso di una problematica reattiva / mobbing / burn out con reazione depressiva, problematica psichica che non rivestono in se patologie invalidanti ai sensi della LAI.” (doc. IV)

 

                                         L’insorgente ha ulteriormente inoltrato prese di posizione del 9 ottobre 2017 del dr. __________, reumatologo curante (doc. N), della dr.ssa __________, radiologa, del 28 marzo e 3 aprile 2017 (doc. L, M); in merito alle stesse il SMR ha ritenuto di dover confermare le conclusioni peritali “in assenza di documentazione che possa mettere in forse le allora conclusioni diagnostiche e funzionali.” (Annotazione del 27 ottobre 2017 doc. XI/1).

                                         La ricorrente ha inoltre fatto pervenire un suo scritto del 1. marzo 2018 (nel quale elenca le affezioni di cui soffre), certificazioni del dr. __________ del 23 ottobre 2017 (doc. N) e del dr. __________ del 1. febbraio 2018 (doc. O), con annessa documentazione radiologica relativa ad una problematica al piede destro. I nuovi atti sono stati nuovamente sottoposti al medico SMR, il quale, con Annotazioni del 16 novembre 2017 e 7 marzo 2018, non li ha ritenuti idonei a sovvertire le conclusioni della decisione contestata (doc. XV/1 e XIX/1).

                                        

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                        

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                               2.9.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Uf-ficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale bidisciplinare eseguita il 17 dicembre 2016/4 gennaio 2017 per conto dell’assicurazione perdita di guadagno dell’assicu-rata, __________, e richiamata agli atti dall’Ufficio AI. Tale valutazione, comprendente una perizia reumatologica di 66 pagine e una valutazione psichiatrica di altre 45, oltre ad un rapporto conclusivo di entrambi gli specialisti, è in effetti da considerare dettagliata, approfondita e, pertanto, rispecchiante i suesposti parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8).

                                         Per quanto in particolare riguarda la perizia reumatologica/fisiatrica del 17 dicembre 2016, la dr.ssa __________ - specialista, tra l’altro, in fisiatria, medicina riabilitativa, medicina sportiva - dopo aver esaminato gli atti all’inserto, eseguito un approfondito esame clinico, comprensivo di esame neurologico, esami di laboratorio e radiologici, ha sostanzialmente concluso che non vi era alcun segno oggettivabile di presenza di vertigine e che i criteri radiologici per ammettere la presenza di un morbo di Bechterew (o spondilite anchilosante; trattasi di una malattia cronica, infiammatoria e reumatica che causa dolori e irrigidimento delle articolazioni) non erano adempiuti. La specialista ha contestualmente osservato che i disturbi presentati dall’assicurata erano solo in piccola parte spiegabili dal punto di vista medico, consigliando peraltro la sospensione del trattamento con biologici. Sottolineando quindi il forte sospetto di una effettiva componente funzionale/non organica, ha concluso per l’assenza di patologie invalidanti dal punto di vista somatico e, quindi, di una qualsivoglia inabilità lavorativa per questo titolo. Da ultimo la dr.ssa __________ ha ampiamente preso posizione, criticandone le conclusioni, sulle certificazioni dei curanti, segnatamente su quelle del dr. __________.

                                        

                                         Quanto d’altra parte alla perizia psichiatrica eseguita il 4 gennaio 2017 - che si è basata su un accurato esame clinico effettuato l’8 novembre 2016 secondo il vocabolario AMDP System, tenendo conto dell’anamnesi, degli esami di laboratorio, degli atti, di esami testistici accurati, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP (che ha concluso per uno stato nella norma), del test sulla base dei segni orari (“Uhren-Zeichen-Test”), del test di memoria a breve termine di Amsterdam, e delle descrizioni soggettive -, il dr. __________, specialista in psichiatria, ha diagnosticato, quale unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, un episodio depressivo lieve (F 32.0). Quali diagnosi senza influsso sulla stessa, il perito ha indicato la presenza di DD distimia F 34.1, dipendenza da tabacchi, al momento uso di sostanze (F 17.24) e infine sospetto di un disturbo somatoforme F 45.41. Ne discendeva a suo avviso una limitazione del 10%, ritenuto che dal gennaio 2017 la capacità lavorativa era da considerare nuovamente piena. Il perito ha sottolineato che si trattava in ogni modo di una patologia lieve e che le risorse terapeutiche non erano esaurite, ritenuta in ogni modo l’assenza di comorbidità e di disturbo di personalità. Ha quindi preso posizione dettagliatamente sulle certificazioni dei curanti che si erano espressi sulle condizioni dell’assicurata, criticandone le conclusioni con motivazioni approfondite e convincenti.

                                        

                                         I due periti hanno quindi elaborato una valutazione di consenso sulla base della valutazione bidisciplinare (“Versicherungsmedizinische Konsensbeurteilung”) che ha concluso per le diagnosi elencate al consid. 2.7, ammettendo quale unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “Gegenwärtig leichtgradige depressive Episode (1CD-10: F 32.00)”. Hanno quindi esposto:

 

"  2. Stellungnahme zu den spezifischen Auswirkungen der gesundheitlichen Störung auf die Funktionsfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht:

Aus versicherungspsychiatrischer Sicht ist durch die Auswirkungen einer leichtgradigen depressiven Episode (ICD 10: F 32.00) eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 10% (von 100%) in der angestammten Tätigkeit bis Ende des Jahres 2016 einzuschätzen. In der Folge ist wieder eine uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit als Lehrperson anzunehmen.

Auf orthopädisch-rheumatologischem Fachgebiet besteht hingegen kein Gesundheitsschaden, der versicherungsmedizinisch betrachtet eine Limitierung der Arbeitsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Berufsschullehrerin und Fachvorstand der Bekleidungsgestalterinnen begründen könnte.

In ausserberuflichen Tätigkeiten (zum Beispiel Haushalt) ist die Versicherte aus interdisziplinärer Sicht ebenso wie für sämtliche Verweistätigkeiten (gemäss ihrem allgemeinen Leistungsspektrum) uneingeschränkt arbeitsfähig, dies ab dem Datum der Exploration am 08.11.2016.

 

3. Therapievorschläge/berufliche Massnahmen:

Aus interdisziplinärer Sicht bestehen zurzeit keine therapeutischen Möglichkeiten, das aktuell ermittelte Belastungsprofil des Versicherten zu verbessern. -

Rein therapeutisch ist somatischerseits die intensive, nachhaltige, muskuläre Rekonditionierung unter schwerpunktmässiger segmentaler Stabilisierung und Haltungsschulung zu empfehlen, dies unter konsequentem Umsetzen der erlernten Verhaltensstrategien in Eigenregie. Des Weiteren sollte (bei nicht gegebener Indikation) umgehend der TNF-Alpha-Hemmer Simponiri0 abgesetzt werden.

Aus versicherungspsychiatrischer Sicht sollte grundsätzlich eine angemessene, störungsfokussierte Psychotherapie der Versicherten unter Berücksichtigung der Empfehlungen in den Leitlinien durchgeführt werden, um eine weitere Stabilisierung sowie eine schrittweise Reduktion der dysfunktionalen Verhaltens- und Gedankenrnuster und der depressiven SyMptomatik zu ermöglichen.

Ails medizinisch-ethischen Gründen ist zudem eine Abstinenz von Tabakwaren empfehlenswert, um allfällige Folgeerkrankungen (zum Beispiel mikro-und makrovasküläre bzw. Kardiovasküläre, pulmonare, maligne etc) zu vermeiden.” (doc. 14 atti assicurazione)

 

                                         Di conseguenza, riassumendo, secondo i periti, l’assicurata, portatrice di una episodio depressivo lieve, era da ritenere inabile al lavoro in ogni attività in misura del 10% sino alla fine del 2016 e in seguito nuovamente pienamente abile. Per quanto atteneva ai problemi lamentati di natura somatica non vi era alcuna limitazione alla capacità lavorativa.

                                        

                                        A queste conclusioni peritali, ampiamente motivate, approfondite e convincenti, questo Tribunale deve senza riserve aderire.

                                         In effetti, per quanto riguarda in particolare la valutazione psichiatrica, il perito ha ben illustrato che nell’assicurata era evidenziabile un episodio depressivo lieve, senza sindrome somatica, mentre che non era accertabile un disturbo depressivo recidivante cosicché veniva posto il codice diagnostico di ICD10-F32.00. Considerando nel dettaglio i criteri per ammettere un episodio depressivo secondo i criteri ICD10, il perito ha osservato che nel caso dell’assicurata erano adempiuti soltanto i criteri sufficienti per una “leichtgradige depressive Episode”, mentre che non vi erano elementi per poter ammettere una valutazione maggiore. Nessun elemento per una “dementielle Störung” era dato, né dal punto di vista clinico né testistico (Mini-Mental-Test und Uhren-Test), osservato come le difficoltà di concentrazione addotte dall’assicurata erano tutt’al più da inquadrare in una „Pseudodemenz" nell’ambito di un episodio depressivo lieve. Il perito ha pure preso dettagliatamente posizione sui vari certificati medici agli atti e osservato che la prognosi era buona, tenendo conto delle possibili misure mediche e farmacologiche. Esclusa dalla collega reumatologa la presenza di un morbo di Bechterew, il perito ha osservato che si poteva tutt’al più ipotizzare la presenza di una distimia F 34.1 o di un possibile disturbo somatoforme F 45.41, ritenuto tuttavia che ad entrambi i disturbi non poteva essere ascritto alcun influsso sulla capacità lavorativa. Ha pure rilevato la presenza di discrepanze tra quanto soggettivamente evidenziato dall’assicurata e i reperti obiettivi. Il perito dr. __________ ha quindi concluso - sulla base, come detto, di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che l'assicurata, a dipendenza dell’episodio depressivo lieve, era da ritenere abile nella misura del 90% in ogni attività fino alla fine del 2016, mentre che in seguito andava nuovamente considerata abile in misura piena (doc. AI 13 atti assicurazione).

                                         A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche e della nuova giurisprudenza ricordata al consid. 2.6 (cfr. anche al consid. 2.10), questo Tribunale deve senza riserve aderire.

                                        

                                         Del resto anche per quanto riguarda la valutazione somatica, la valutazione operata dalla dr.ssa Hofmann, nell’approfondi-ta perizia del 17 dicembre 2016 (di 66 pagine) ha, tra l’altro, messo in evidenza le discrepanze tra quanto addotto dall’assicurata e i reperti oggettivi e clinici. La perita si è, tra l’altro, espressa come segue.

 

"  (…) In der Gesamtschau erklären sich die von der Versicherten geklagten Beschwerden nur zu einem geringen Teil aus oben genannten Befunden bzw. nachfolgend aufgeführten Diagnosen, insgesamt besteht eine auffallende Diskrepanz zwischen den objektivierbaren klinischen und radiologischen Befunden im Vergleich zu den von der Versicherten demonstrierten Beschwerden und Schmerzen. Zweifel am Ausmass der subjektiv geklagten Beschwerden kommen insbesondere auch aufgrund der Wiederholt widersprüchlichen bzw. der gegenüber den beiden Gutachtern diskrepanten Schilderung der Beschwerden und des Krankheitsverlaufs, des Fehlens angemessener Therapiemassnahmen und Eigenaktivitäten zur Schmerzlinderung, den Hinweisen auf nicht in dem geklagten Umfang vorhandenen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen und der fehlenden sachlichen Diskussion bezüglich einer möglichen beruflichen Verweistätigkeit auf. Auch im Rahmen der aktuellen Begutachtung sind die genannten erheblichen Schmerzen (aktuell NRS 6/10) nicht sichtbar, so sitzt die Versicherte zunächst eine halbe Stunde im Wartebereich auf einem Sofa und nachfolgend während der Anamneseerhebung 2 Stunden und 30 Minuten entspannt auf einem Stuhl, Schonhaltungen werden nicht eingenommen, Ausweichbewegungen nicht durchgeführt und insbesondere ist auch keine Bewegungsunruhe erkennbar. Die Beschwerdeschilderung der Versicherten ist deutlich appellativ und demonstrativ und lässt den Verdacht auf eine Darbietung vor gezielt ausgewähltem Publikum, nämlich der Gutachterin, von deren Beurteilung die Versicherte einen Einfluss auf die Entscheidung über ihre Versicherungsansprüche erwartet, aufkommen.

 

5.2 Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit

Keine.

 

5.3 Diagnosen ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit

- Chronisches myofasziales bzw. tendomyogenes Schmerzsyndrom mit axialer Akzentuierung mit/bei (IQD-10; M79.1)

- ausgeprägter muskulärer Dysbalance/Dekonditionierung/myostatischer Insuffizienz

- multiplen Insertionstendinopathien bzw Tendinosen

- aktuell multisegmentalen thoräkalen und CostoiransVersalgelenks-Funktionsstörungen

- multisegmentalen degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule mit/bei

ohne Anhaltspunkte für eine Erkrankung aus dem entzündlich-rheumatischen Formenkreis

-ISG-Arthrose beidseits mit leichtem Reizzustand beidseits ohne Anhaltspunkte für aktiventzündliche oder postentzündliche Veränderungen

- Fussfehlstatik beidseits mit/bei (ICD4 0: M21.6)

- Knick-Senk-Spreizfuss beidseits

- geplanter Hammerzeh-Operation rechts am 23.11.2016

- OSG-Arthrose links (ICD10:M19.17) ohne Anhaltspunkte für ein entzündlich-destruktives Geschehen, ausgeprägten chronische, posttraumatische Veränderungen im Bereich des linken OSG medial, lateral und im Sinus tarsi (mit/bei in der MRT des linken OSG vom 06.01.2014 imponierenden akuten bis subakuten posttraumatischen Veränderungen lateralen mit kleiner schalenförmiger Avulsion aus dem Malleolus lateralis), Achillessehnentendinopathie links ohne entzündliche Veränderungen

- Verdacht auf phobischert Schwindel (ICD-10: R42V)

- Anamnestisch: St. n. multiplen Sturzereignissen unklarer Ätiologie (ICD-10: W17)

- Differentialdiagnostisch: Dysthymie (ICD-10: F 34.1)

- Formal Verdacht auf chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10: F 45.41), differentiatdiagnostisch gesteigerte Schmerzwahmehmung im Rahmen eines depressiven Geschehens

- Anamnestisch: Abhängigkeitssyndrom von Tabakwaren (Zigaretten), gegenwärtiger Substanzgebrauch (ICD-10: F 17.24) (…)”

 

                                         Concludendo quindi in merito alla capacità lavorativa:

 

"  5.4 Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

 

5.4.1 Arbeitsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit:

Unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten und Befunde besteht auf orthopädisch-rheumatologischem Fachgebiet kein Gesundheitsschaden, der versicherungsmedizinisch betrachtet eine Limitierung der Arbeitsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Berufsschullehrerin und Fachvorstand der Bekleidungsgestalterinnen begründen könnte. Auch in ausserberuflichen Tätigkeiten (zum Beispiel Haushalt) lässt sich aus medizinisch-theoretischer Sicht keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit begründen.

 

5.4.2 Arbeltsfähigkeit in einer adaptierten Tätigkeit:

Auch für sämtliche Verweistätigkeiten ist die Versicherte aus orthopädisch-rheumatologischer Sicht gemäss ihrem allgemeinen Leistungsspektrum uneingeschränkt arbeitsfähig. (…)”

 

                                         Anche a tali conclusioni, che pure si sono espresse attentamente sulle discordanti valutazioni dei curanti della ricorrente, questo Tribunale deve prestare adesione.

 

                                         Del resto sia di nuovo sottolineato che le conclusioni peritali sono state pienamente condivise anche dal medico del SMR, laddove nel rapporto finale del 24 gennaio 2017, ha concluso per la sussistenza, dall’agosto 2015, di un’inabilità lavorativa piena a motivo dei ricoveri subiti ed elencati anche nella perizia medica, e di un’inabilità lavorativa del 10% dal novembre 2016 nella sua attività così come in ogni altra, inteso come un lieve impedimento psichiatrico (caricabilità ridotta) (cfr. doc. AI 78).

                             2.10.   La ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base di nuove attestazioni mediche.

                                         In particolare ha prodotto, in fase di osservazioni al progetto di decisione, uno scritto del 24 febbraio 2017 dei dr. __________ della clinica psichiatrica __________ di __________, nel quale viene illustrata l’evoluzione della situazione clinica dell’assicurata, riferito di un intervento al piede destro subito il 19 gennaio 2017, per dito martello con inabilità lavorativa dal 19 gennaio al 28 febbraio 2017, e preso criticamente posizione sulle conclusioni dell’Ufficio AI, confermando la loro valutazione di una problematica depressiva (doc. AI 90). Tale certificazione era stata attentamente esaminata dai medici SMR dr. __________ e dr. __________, i quali, nell’Annotazione 19 maggio 2017, hanno concluso:

 

"  Valutazione:

l'attuale rapporto della clinica __________ mette in particolare l'accento sull'avvenuto licenziamento ed il relativo vissuto negativo come pure sul difficile ricollocamento professionale dovuto all'età dell'assicurata, problematica non invalidante ai sensi dell'Al.

L'attuale rapporto non permette di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute psichiatrico rispetto al momento della valutazione peritale avvenuta il 8.11.2016

L'intervento al piede comporta una IL limitata nel tempo dal 19.1.2017 fino al 28.2.2017 con seguente ricupero della CL abituale (…).” (doc. AI 92)

 

                                         A dette conclusioni, tratte sulla base di un’attenta valutazione della situazione, da parte sia di un medico generalista che di uno psichiatra, questa Corte deve aderire, ove si osservi in particolare che l’inabilità lavorativa attestata a seguito dell’intervento al piede è stata a ragione considerata di natura transitoria e non duratura e, quindi, non influente per far valere un duraturo peggioramento dello stato di salute in quanto lo stesso è stato di durata inferiore ai tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Quanto d’altra parte all’email del 28 marzo 2017 del dr. __________ indirizzato all’assicurata e dal quale risulta prevista una nuova RM alla colonna dorsale per verificare la presenza o meno di residui del morbo di Bechterew, menzionante altresì l’insorgenza di sintomatologia di Burn-out in seguito a mobbing sul posto di lavoro, il medico SMR, nell’Annotazio-ne del 20 settembre 2017, ha considerato come da tale documentazione non risultassero nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della perizia. Il dr. __________ ha pure con pertinenza fatto notare che le indicazioni del dr. __________ indirettamente confermavano semmai la valutazione peritale psichiatrica nel senso di una problematica reattiva/mobbing/burn out con reazione depressiva, problematiche psichiche che non rivestivano patologie invalidanti ai sensi della LAI (doc. IV/1).

                                         Sia peraltro osservato che, come evidenziato in seguito, gli accertamenti radiologici eseguiti nel marzo 2017 hanno in sostanza confermato l’assenza di segni del morbo di Bechterew (cfr. doc. L, M).

                                        

                                         Del resto nemmeno la documentazione ulteriormente prodotta dalla ricorrente permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

                                         Quanto in effetti alla nuova presa di posizione del 9 ottobre 2017 del dr. __________, reumatologo curante (doc. N), alle certificazioni della dr.ssa Sabine Paul, radiologa, del 28 marzo 2017 (riferite a una radiografia alle mani bilaterale del 28 marzo 2017 con la diagnosi di Rizartrosi bilaterale maggiore a sinistra che a destra e assenza di segni per artropatie infiammatorie; e 3 aprile 2017, riferita ad una RM della colonna dorsale completa del 28 marzo 2017 attestante la presenza di alterazioni di tipo degenerativo - artrosi attivata - e l’assenza di segni radiologici tipici per una problematica tipo Bechterew; doc. L, M), esprimendosi in merito il 27 ottobre 2017 il SMR ha osservato:

 

"  (…) Mail dr. __________ nella quale di fatto conferma l'attuale assenza di segni per morbo di Bechterew.

In conclusione si confermano quindi le conclusioni peritali in assenza di documentazione che possa mettere in forse le allora conclusioni diagnostiche e funzionali. (…)” (doc. XI/1)

 

                                         A questa conclusione non si può non aderire, la nuova documentazione non attestando alcuna modifica della situazione né comprovando una diversa valutazione della situazione dell’assicurata, né infine evidenziando elementi che potrebbero in qualche modo far apparire come non corretta o non completa la perizia bidisciplinare del 4 gennaio 2017. Anzi, come affermato dal dr. __________ del SMR, di fatto il dr. __________ conferma l’assenza di segni radiologici tipici per una problematica di tipo Bechterew (doc. XI/1).

                                         Del resto tali certificazioni non motivano in che modo e in che misura le conclusioni della perizia bidisciplinare siano errate o bisognose di completamento. Per quanto riguarda la presenza di un eventuale morbo di Bechterew, nella perizia del 4 gennaio 2017 i periti hanno dettagliatamente illustrato i motivi per cui tale diagnosi non abbia potuto essere confermata, conclusioni del resto ribadite in sostanza sia dal dr. __________ (doc. N) che dai più recenti accertamenti radiologici (del 28 marzo 2017) che appunto documentano la presenza di rizartrosi alle mani, ma assenza di segni per artropatie infiammatorie, oltre alla presenza di alterazioni di tipo degenerativo alla colonna dorsale, ma assenza di segni radiologici tipici per una problematica tipo Bechterew (cfr. doc. L, M).

 

                                         La ricorrente ha ulteriormente prodotto un nuovo rapporto del dr. __________ del 23 ottobre 2017 (doc. N), nel quale il curante riassume in sostanza la storia clinica della paziente dal 2013, ma non evidenzia elementi nuovi rispetto alla documentazione già agli atti, come del resto concluso anche dal medico SMR nell’annotazione del 16 novembre 2017 (doc. N, XV/1). Parimenti vale per il breve certificato della dr.ssa Kasper dell’8 novembre 2017 attestante una consultazione d’urgenza il 31 ottobre 2017 per “starke Erschöpfung”, laddove tale scritto appare troppo succinto e immotivato, senza peraltro alcuna attestazione di precise diagnosi o d’inabilità lavorativa (doc. O).

 

                                         Infine l’assicurata si è ancora prevalsa di un suo scritto del 1 marzo 2018 (con il quale elenca le note affezioni di cui soffre), di un rapporto del 1. febbraio 2018 del dr. __________ dell’ospedale di __________ - il quale attesta la presenza di persistenti dolori al dito II del piede destro con indicazione a un reintervento che per il momento è tuttavia posticipato con applicazione di plantari -, un referto radiologico di una RM al piede destro del 9 febbraio 2018 (che parrebbe confermare una rottura della fascia plantare a livello metatarsale II; doc. P) oltre ad una valutazione "geopatica" dell’8 febbraio 2018 (doc. P).

                                         Ora, come a ragione considerato dal medico SMR nell’anno-tazione del 7 marzo 2018, la problematica a livello del secondo dito del piede destro, peraltro insorta all’inizio del 2018 e, quindi, in epoca successiva alla data decisiva della decisione contestata del 10 luglio 2017 - data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e riferimenti) -, appare risolvibile con un intervento di entità limitata con seguente incapacità lavorativa di poche settimane, trattandosi peraltro di un’affezione che non è in relazione alla precedente inabilità prolungata. La stessa non permette quindi di discostarsi dalle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dall’am-ministrazione (doc. XIX/1). Quanto alla problematica del magnetismo, a prescindere dal fatto che la documentazione prodotta non è corredata da alcuna attestazione medica e, quindi, di diagnosi o certificazioni d’inabilità lavorativa, la stessa manifestamente non comprova la presenza di patologie scientificamente riconosciute idonee a motivare un’inabilità lavorativa tutelata dall’AI, come del resto concluso dal medico SMR (cfr. doc. XIX/1).

 

                                         Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che il diverso parere dei curanti dell’assicurata, segnatamente quello del dr. __________, non permette di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunti i periti nella perizia del 17 dicembre 2016/4 gennaio 2017. In effetti, nuovamente esaminato il caso, le conclusioni dei curanti non hanno potuto essere confermate dal medico SMR, sulla base di quanto dettagliatamente esaminato dai periti. Questi ultimi hanno del resto esposto in modo convincente e dettagliato i motivi per cui le diverse certificazioni dei curanti, che sono state del resto scarsamente motivate, non permettevano una diversa conclusione sia per quanto riguarda le diagnosi da porre che per quanto riferito alle limitazioni sulla capacità lavorativa. Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto allegato dall’insorgente, la perizia eseguita per conto della __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi fatti valere dall’assicurata. Inoltre a torto l’assicurata mette in dubbio l’imparzialità dei periti, ove si rilevi che nel caso della dr.ssa __________ (medicina riabilitativa) e del dr. __________ (psichiatra), trattasi di professionisti indipendenti e imparziali, imparzialità del resto evocata esplicitamente nella perizia in oggetto e di cui questo Tribunale non ha motivo di dubitare.

 

                                         Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 V 409 e 143 V 418), che i periti dr.ssa __________ e in particolare lo psichiatra dr. __________ non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

 

                                         In siffatte circostanze, le censure ricorsuali al riguardo della perizia reumatologica/psichiatrica devono essere respinte, ove peraltro si sottolinei che non sono state espresse puntuali critiche alla stessa, ma solo generiche contestazioni, non suffragate, come detto, da alcuna specifica certificazione medico-specialistica di rilievo.

                                         Occorre quindi concludere che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza fornire elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibile quanto attestato dai periti dr.ssa __________ e dr. __________ e dal SMR e, quindi, dall’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia bidisciplinare e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 10 luglio 2017) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1).

                                         Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni peritali sono stata avallate integralmente anche dal SMR, il quale ha pure effettuato, in ben sei occasioni, un esame approfondito della fattispecie.

                                         A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                        

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione dei periti del 4 gennaio 2017 e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal mese di agosto 2015 al novembre 2016 l’assicurata era da considerare completamente inabile in ogni attività, successivamente era da considerare nuovamente abile nella misura del 90% in ogni attività.

                                        

                                         D’altra parte, tutto bene considerato, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della ricorrente di essere sottoposta ad una nuova valutazione medica (doc. I) va respinta. In proposito va altresì osservato che l’assicurata non ha in sostanza mai fatto pervenire l’”indagine approfondita”, mediante uno specialista, sulla sua situazione “al fine di elaborare un rapporto avente carattere di controperizia”, come preannunciato in corso di procedura ricorsuale (doc. 1 p. 2), limitandosi invero a contestare le conclusioni della perizia bidisciplinare, ritenuta “di parte”, senza tuttavia, come detto, sufficientemente sostanziare le sue censure.

 

                             2.11.   Occorre quindi concludere che all’assicurata va riconosciuto un grado di inabilità lavorativa pieno, nell’attività abituale e in ogni attività, dal 7 agosto 2015 all’8 novembre 2016, momento a partire dal quale va ammesso un miglioramento delle condizioni con un conseguente grado d’inabilità del 10%.

                                         Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), conformemente al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

                                         Alla luce di quanto esposto la ricorrente, per ridurre il danno, relativamente al periodo successivo al novembre 2016, deve continuare a mettere a frutto la sua capacità lavorativa del 90% nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2 con riferimenti; DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di inabilità al lavoro del 10% della ricorrente nella precedente attività lavorativa non attinge al minimo pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI), non vi sono i presupposti per concederle una prestazione successivamente al mese di febbraio 2017 (ossia tre mesi dopo il miglioramento).

                                        

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione (cfr. anche STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA 32.2014.191 del 17 settembre 2015 e riferimenti).

                                         Di conseguenza, va quindi ammesso un miglioramento sostanziale delle condizioni dell’assicurata accertato nel novembre 2016, con la conseguente attribuzione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. agosto 2016 (dopo un anno di attesa; cfr. art. 28 LAI; consid. 2.4) al 28 febbraio 2017, vale a dire con la soppressione della prestazione con effetto dal 1 marzo 2017, ossia 3 mesi dal miglioramento situato al 8 novembre 2016 (art. 88 cpv. 1 OAI). La decisione del 10 luglio 2017 va quindi confermata e il ricorso respinto.

 

                                         All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, segnatamente qualora i suoi disturbi dovessero effettivamente svilupparsi in direzione del morbo di Bechterew (cfr. doc. XIII), ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per  fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti