Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.157

 

BS/sc

 

Lugano

7 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 agosto 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata - considerata quale salariata nella misura dell’80% e casalinga per il restante 20% - un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 59).

                                         Adito dall’assicurata, con sentenza dell’11 dicembre 2013 questo TCA, in accoglimento del ricorso del 28 marzo 2013, aveva annullato la succitata decisione rinviando gli atti all’amministrazione “affinché, disposta una perizia multidisciplinare, determini l’incapacità lavorativa globale dell’assicurata sia nella sua abituale attività che in attività adeguate. Tenuto conto dell’esito dell’inchiesta domiciliare, l’Ufficio AI procederà in seguito alla determinazione del grado d’invalidità globale”.

 

                               1.2.   Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di allestire una perizia multidisciplinare, il cui rapporto è datato 27 febbraio 2017 (doc. AI 192).

 

                                         Sulla base delle risultanze mediche, considerata l’assicurata quale persona con attività salariata a tempo pieno dal 1° settembre 2014, con decisione 16 agosto 2017, preavvisata il 22 maggio 2017, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 56%) con effetto dal 1° giugno 2015 (doc. 222 incarto AI; per le motivazioni cfr. doc. 219 incarto AI).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° giugno 2015. In via subordinata postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti economici.

                                         Contestata è la determinazione del reddito da valida. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando il calcolo del grado d’invalidità, chiede la reiezione del ricorso.

                                        

                               1.5.   L’8 novembre 2017 la ricorrente ha prodotto i certificati di salario ed i conteggi salariali mensili dal 2009 al 2012 (VIII). Su richiesta del TCA, il 27 novembre 2017 dell’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (X).

 

                               1.6.   Il 12 dicembre 2017 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni a quanto scritto dall’amministrazione (XII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, posta al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2014, ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2015 oppure, come da richiesta ricorsuale, alla continuazione del diritto ad una rendita intera.

 

                                         Controverso è l’aspetto economico, in particolare la determinazione del reddito da valida operata dall’Ufficio AI.

 

                                         La valutazione medico-teorica del SAM, frutto di una dettagliata ed esaustiva perizia (cfr. rapporto 27 febbraio 2017 in doc. 192 AI) ed avvallata dal SMR (doc. 194 incarto AI), non è invece stata contestata dalla ricorrente e può essere presa in considerazione.

                                         

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Nella fattispecie concreta occorre verificare il calcolo del grado d’invalidità presente nel (marzo) 2015, momento in cui, sulla base della perizia SAM, è stato accertato un miglioramento della situazione valetudinaria nell’attività abituale (inabilità del 100% all’80%) ed in quella adeguata (inabilità del 100% al 60%).

                                         Va applicato il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), poiché l’assicurata dal 1° settembre 2014 (ossia da quando la secondogenita avrebbe iniziato le scuole medie; cfr. osservazioni 23 giugno 2107 al progetto di decisione) è stata rettamente considerata dall’Ufficio AI quale salariata a tempo pieno.

 

                            2.4.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione ha determinato il reddito da valida in fr. 44'800.-- annui (fr. 3'733.-- mensili per 12 mensilità) corrispondente al salario che l’assicurata da sana avrebbe potuto percepire nel 2015 con un grado di occupazione al 100%, importo estrapolato da quanto dichiarato il 27 aprile 2017 da __________, società che il 1° gennaio 2014 ha rilevato il __________ dove la ricorrente, prima del danno alla salute (dicembre 2010), aveva lavorato all’80% (doc. 201 incarto AI).

                                         L’assicurata contesta il suddetto dato salariale. Rileva che già nel 2010, prima dell’insorgenza della malattia tumorale, lavorando all’80% percepiva dal salone un salario annuo di fr. 40'920.-- (fr. 3'410.-- mensili), importo che corrisponde al guadagno assicurato presso l’assicuratore malattia perdita di guadagno (prima la cassa malati __________ successivamente __________; cfr. doc. C e D ). Rapportato tale importo ad un pensum lavorativo del 100%, nel 2010 il salario sarebbe stato pari a fr. 51'150.--, maggiore del dato salariale del 2015 (fr. 44'800.--) preso in considerazione dall’Ufficio AI.

                                         L’insorgente ha poi sostenuto che:

 

" (…)

Considerato che la spett. __________ ha versato alla signora RI 1 gli indennizzi ricevuti dall’assicurazione malattia e le prestazioni relative alla percentuale lavorativa residua, si ritiene che la dichiarazione del datore di lavoro del 27.04.2017 non sia assolutamente corrispondente al caso della stessa, non essendo mai stato modificato il contratto di lavoro e avendo il datore di lavoro __________ sempre dichiarato e versato uno stipendio mensile di CHF 3'410.00. Prova ne sono i dati forniti dal __________ alla __________ in data 07.12.2010 ed i susseguenti conteggi delle assicurazioni malattie collettive (anche del nuovo datore di lavoro) dalle quali risulta un guadagno assicurato di CHF 40'920.00 annuo. MAI ad oggi modificato (vedasi ultimi conteggi IG della spett. __________). (…)” (doc. I pag. 3)

 

                                         Considerato che la malattia, rispettivamente l’incapacità lavorativa, è proseguita anche dopo il rilevamento del __________ da parte di __________ e che il contratto di lavoro non è stato mai modificato, l’assicurata sostiene che il reddito da valida debba essere cifrato in fr. 51'150.--.

 

                                         In sede di risposta l’Ufficio AI contesta quanto sopra ed in primo luogo rileva:

 

" (…)

L’UAI ha utilizzato quale reddito da valida per l’anno 2011 e 2012 (anni per i quali il calcolo della capacità di guadagno residua è stato effettuato con il metodo misto) quello indicato dall’ex datore di lavoro dell’assicurata (Sig. __________) nel questionario del 12.07.2011 (doc. 10 incarto AI) pari a CHF 37'920.-- (CHF 3'160.-- al mese x 12 mesi).

 

Tale dato è compatibile con quanto riportato dall’estratto del conto individuale (che si produce in allegato), dal quale risulta per il 2009 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute) un reddito di CHF 37'270.--.

 

Non è qui corretto affermare, come preteso dalla ricorrente (v. punto 5 del ricorso), che l’assicurata percepiva nel 2010 un salario di CHF 40'920.--, cifra che costituisce il guadagno assicurato presso la __________, ma che non corrisponde forzatamente all’effettivo stipendio. Gli assicuratori infatti stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti.

 

Non si ravvedono pertanto motivi per cui l’amministrazione debba procedere ad ulteriori accertamenti in tal senso che l’assicurata non ha prodotto pertinente documentazione atta a comprovare un reddito maggiore di quello dichiarato dallo stesso datore di lavoro (per esempio i certificati di salario).” (doc. IV pag. 2)

 

                                         L’amministrazione, confermando la validità di quanto dichiarato dall’attuale datore di lavoro, rileva inoltre che nel questionario completato il 17 maggio 2017 la __________ ha fra l’altro indicato che senza il danno alla salute attualmente (2017) l’assicurata, con un pensum lavorativo dell’80%, avrebbe potuto percepire fr. 36'480.-- all’anno (fr. 3'040.-- al mese per 12 mensilità), che al 100% corrispondono a fr. 45'600.-- (quindi in linea con i fr. 44'800.-- del 2015 dichiarati, n.d.r.).

 

                                         Con le osservazioni 8 novembre 2017 l’assicurata ha fra l’altro prodotto i certificati di salario 2010, 2011 e 2012 nei quali sono attestati rispettivamente fr. 41'039.--, fr. 41'292,80 e fr. 42’530.--di salario (doc. E, F e G). Da tali importi, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto 27 novembre 2017, vanno dedotti gli assegni familiari (fr. 2'400.-- per il 2010, fr. 4'800.-- per il 2011 e 2012) che non fanno parte del reddito da valido [marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità; CIGI: “Sono considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986, pag. 432, 9C_699/2008). Non sono prese in considerazioni altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni” sottolineatura del redattore], per cui i redditi computabili ammontano a fr. 38'639.-- per il 2010, a fr. 36'492. -- per il 2011 e a fr. 37'730.-- per il 2012, importi iscritti nel conto individuale della ricorrente (doc. IV/1). Va poi ricordato che l’amministrazione aveva rettamente utilizzato quale reddito da valida per gli anni 2011 e 2012 i fr. 37'920.-- dichiarati dall’allora datore di lavoro e non fr. 40'920.-- di guadagno assicurato in cui, come visto, sono inclusi gli assegni familiari.

 

                                         Certo, da una parte questo Tribunale costata che, come detto, per gli anni 2011 e 2012 l’allora datore di lavoro dell’assicurata (__________) aveva indicato un reddito di fr. 37'920.-- annui (fr. 3'160.-- mensili per 12 mensilità) per un pensum lavorativo dell’80%. Dall’altra, va rilevato che nella citata lettera 27 aprile 2017 (doc. 201 incarto AI) __________ ha dichiarato per il 2015 un salario senza invalidità di fr. 35'840.-- annui per un grado di occupazione all’80%, inferiore al salario da valida dichiarato dal precedente datore di lavoro per gli anni 2011 e 2012.

                                         Al riguardo, l’insorgente evidenzia che il 1° gennaio 2014 la citata società aveva rilevato il __________, impegnandosi, come si evince dallo scritto 8 gennaio 2013 della stessa, “a rilevare il salone e tutte le maestranze assunte a quella data” (doc. I) e che con il nuovo passaggio di proprietà non è stato modificato il contratto di lavoro, motivo per cui i dati salariali – inferiori a quelli del precedente datore di lavoro – comunicati da __________ all’Ufficio AI non sarebbero attendibili.

                                         Fatto sta che, come evidenziato nella risposta di causa, nel questionario 17 maggio 2017 __________ ha fra l’altro dichiarato che l’assicurata dal 1° gennaio 2014 al 26 agosto 2014 aveva lavorato all’80% (34,40 ore settimanali su 43) con un salario di fr. 2'800.-- al mese e che tale stipendio corrisponde all’effettivo rendimento, pari a fr. 33'600.-- annui (doc. 202 incarto AI). Questo importo è inferiore al reddito da valida degli anni 2011 - 2012 dichiarati dal precedente datore di lavoro (fr. 37'920.--, per un pensum lavorativo dell’80%).

                                         Pertanto si potrebbe concludere che l’assicurata si sia accontentata di un simile salario, sebbene tale retribuzione, come evidenziato dall’interessata l’8 novembre 2017, sia “basata unicamente sui salari minimi CCL, senza incremento salariale, nonostante la stessa lavorasse come parrucchiera dal 1992 e avesse dunque maturato un’ampia esperienza nel settore”.

                                        

                                         Tuttavia, volendo per ipotesi di lavoro ritenere le indicazioni di __________ non affidabili e quindi far riferimento ai dati statistici, il risultato non muterebbe (cfr. 2.4.3). In questo caso si parte da un reddito statistico relativo alla categoria 96 (altre attività di servizi personali, categoria in cui l’attività di parrucchiera può rientrare), alle donne occupate nel settore privato previsto dalla tabella TA 1 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), con un livello di competenze 2 (vista la lunga esperienza lavorativa dell’assicurata) pari a fr. 3'721. -- mensili per 40 ore settimanali. Moltiplicato tale importo per 12 mensilità e riportato su una media 41.8 ore lavorative per settimana (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, settori 94 – 96, anno 2014), il reddito statistico ammonta a fr. 46'661,35 che, aggiornato al 2015 corrisponde a fr. 46'684,65 (aumento dello 0,5% nel settori 90-96, Tabella T1 2.120 indice salari nominali, donne 2011-2016).

                                         Per questi motivi non è necessario procedere “ad ulteriori e specifici accertamenti economici, onde poter equamente determinare il reddito da valida” dell’assicurata (cfr. richiesta ricorsuale in via subordinata).

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                            2.4.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                     

                                         Ritornando al caso in esame, ritenuto come l’assicurata metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, come si evince dalla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da invalida applicando le succitate tabelle statistiche (stato 2014), tenendo conto di un’incapacità lavorativa del 60% e riconosciuto una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. rapporto 19 maggio 2017 del consulente in integrazione professione in pag. 585), pari ad un importo di fr. 19'508,80, aggiornato al 2015. Questo dato è rimasto incontestato.

 

                            2.4.3.   Dal raffronto tra il reddito da valida (sia con l’importo di fr. 44'800.-- che con quello di fr. 46'684,65) ed il reddito da invalida (fr. 19'508,80) il grado d’invalidità risulta essere del 56% rispettivamente del 58% (dopo arrotondamento secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che conferisce il diritto ad una mezza rendita.

                                         Pertanto l’amministrazione ha rettamente ridotto la rendita intera a meta rendita dal 1° giugno 2015, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese di marzo 2015 - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.2).

                                     

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti