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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 31 agosto 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, di professione impiegata d’ufficio, nell’ottobre 2011, a seguito di un infortunio occorsole nel maggio 2010, aveva inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 39 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 agosto 2012 (preavvisata il 9 maggio 2012) l’Ufficio AI le aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2012. Trattandosi di uno stato di salute non stabilizzato (l’interessata risultava ancora in cura), l’amministrazione aveva avvisato di una imminente revisione della rendita (doc. 58 incarto AI; per le motivazioni cfr. doc. 56 incarto AI).
Avviata la procedura di revisione, tenuto conto della nuova documentazione richiamata dall’assicuratore contro gli infortuni, con decisione 22 dicembre 2014, anticipata dal progetto di decisione 20 ottobre 2014, l’Ufficio AI aveva soppresso la rendita (doc. 95 incarto AI).
Adito dall’assicurata, con sentenza del 12 ottobre 2015 questo TCA, in accoglimento del ricorso del 29 gennaio 2015, aveva annullato la succitata decisione e concluso che “gli atti sono ritornati all’Ufficio AI affinché provveda agli accertamenti somatici e psichiatrici di cui sopra volti a determinare in sostanza il grado di capacità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale attività di segretaria e, se necessario, in attività adeguate”. (inc. 32.2015.18).
1.2. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di allestire una perizia multidisciplinare, il cui rapporto è del 9 febbraio 2016 (doc. 132 incarto AI).
Sulla base delle risultanze mediche, considerata l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal 18 maggio 2010, ma abile dal 19 giugno 2013 al 60% e al 90% rispettivamente nella sua abituale attività lucrativa e in altre attività adeguate, con decisione 31 agosto 2017, preavvisata il 6 giugno 2017, l’amministrazione ha soppresso la rendita non risultando (più) un grado d’invalidità pensionabile, determinato sulla base del raffronto dei redditi. Nel contempo è stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 162).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dalla dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera come da decisione 29 agosto 2012. In primo luogo rileva che rispetto all’agosto 2012, momento in cui l’Ufficio AI le aveva riconosciuto la rendita d’invalidità, la situazione valetudinaria è rimasta invariata se non peggiorata. Contesta inoltre la determinazione del reddito senza invalidità, chiedendo che al posto dei dati statistici vengano applicati quelli reali derivanti dalla sua (nuova) attività indipendente.
La ricorrente ha poi formulato istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, respinta dal Vicepresidente del TCA il 22 dicembre 2017 (VII).
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando il motivo di una revisione ed il calcolo del grado d’invalidità, chiede la reiezione del ricorso.
1.5. Il 16 novembre 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI). Invitato dal TCA ad inoltrare delle osservazioni al succitato scritto, in data 11 gennaio 2018 l’Ufficio AI ha confermato la propria risposta dai causa (IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso la rendita intera di cui beneficiava l’assicurata.
In ordine
2.2. Va qui esaminata la competenza territoriale dell’Ufficio AI, ritenuto che con effetto dal gennaio 2015 l’assicurata si è trasferita nel Canton __________ (cfr. comunicazione doc. 86 incarto AI).
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI, con riserva degli articoli 2bis-2quater).
Nel caso in esame, rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di aver emesso la decisione 29 agosto 2012 di riconoscimento del diritto alla rendita e di avere avviato nel settembre 2012 la procedura di revisione sfociata nella decisione di soppressione di rendita del 22 dicembre 2014, quest’ultima annullata dal TCA il 12 ottobre 2015 con rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti medici, seguita dal qui contestato provvedimento. Ritenuto che la procedura di revisione – avviata quando l’assicurata era ancora domiciliata nel Cantone Ticino – non risulta ancora terminata, la competenza dell’amministrazione ticinese è data nonostante che nel frattempo l’interessata si sia trasferita oltre Gottardo.
Ne consegue la competenza del TCA ad evadere il presente ricorso inoltrato contro una decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, dopo il rinvio del TCA, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.
Con rapporto 9 novembre 2016 i periti hanno concluso, a seguito delle affezioni somatiche e psichiatriche, per una piena inabilità in tutte le attività dal 18 maggio 2010 (giorno dell’infortunio), con un’abilità del 60% nell’abituale professione di segretaria e del 90% in attività adeguate tenendo conto delle limitazioni peritali. La perizia ha sostanzialmente confermato il miglioramento della situazione valetudinaria, facendo riferimento alla visita circondariale del 19 giugno 2013 presso la __________.
Non va dimenticato che l’amministrazione, con decisione 29 agosto 2012, aveva posto la ricorrente al beneficio di una rendita intera allorquando lo stato di salute non era ancora stabilizzato, avvisandola di un’imminente revisione. In queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, rispetto al 2012 vi è stata una modifica delle condizioni di salute, nel senso – appunto – di un miglioramento.
La valutazione medico-teorica del SAM, frutto di una dettagliata ed esaustiva perizia, avvallata dal SMR (doc. 150 incarto AI), non è stata contestata dalla ricorrente e può essere presa in considerazione. Del resto l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione medica.
2.6. Occorre ora verificare l’aspetto economico, rispettivamente il contestato calcolo del grado d’invalidità.
2.6.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha incaricato l’Ispettorato dell’Ufficio AI del Canton __________ di eseguire un’inchiesta economica per persone con attività indipendente.
Nel relativo rapporto 31 marzo 2017 (traduzione dal tedesco operata dall’Ufficio AI ticinese), riguardo al reddito da valido, è stato evidenziato che:
" (…)
Salario da valido:
nel corso dell’accertamento è chiaramente emerso che, senza il danno alla salute, l’A. avrebbe continuato ad esercitare la sua consueta attività presso la __________ a __________. Da uno scritto della __________ del 14 gennaio 2014 a questo suo ex datore di lavoro si rileva che nel 2014 l’A. avrebbe avuto uno stipendio parti a CHF 66'280.50 (CHF 5'098.50 al mese x 13 / 45 ore lavorative a settimana). Tenendo in considerazione l’aggiornamento anno dei salari, nel 2016 il suo reddito da valido corrisponderebbe a CHF 66'944.95. (…)” (pag. 659 incarto AI)
Di conseguenza, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha preso in considerazione il succitato importo, che va confermato e che del resto è rimasto incontestato.
2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando al caso in esame, dopo il danno alla salute l’assicurata ha intrapreso nel Canton __________ un’attività indipendente nell’ambito della vendita di mangime per animali, così come si evince dalla succitata inchiesta economica __________. L’ispettore ha concluso, riguardo alla definizione del reddito da invalido, come segue (traduzione dal tedesco):
" (…)
Salario da invalido:
dopo l’infortunio del 18 maggio 2010, che ha causato il ferimento della mano sinistra, l’A. non ha più potuto riprendere la sua consueta attività presso la __________ a __________. Dal 1. giugno 2014 svolge un’attività lucrativa indipendente nell’ambito della vendita di mangimi naturali per animali. L’attività si trova ancora in via di sviluppo per cui il reddito da invalido non può essere determinato in funzione dei documenti commerciali presentati (dichiarazioni d’imposta 2014 e 2015). Vista la situazione complessiva è tuttavia esigibile un cambiamento di professione in un’attività rispettosa delle limitazioni.” (…)” (pag. 659 incarto AI)
Egli non ha ritenuto di sua competenza determinare il reddito in un’attività confacente alle limitazioni dell’assicurata (“Welches Einkommen der Kundin in einer behiderungsanagepasste Tätigkeit noch möglich wäre, muss nicht durch den Abklärungsdienst geklärt werden. Damit wird da Invalideneinkommen nicht durch den Abklärungsdienst bestimmt”; pag. 658).
Fondandosi sull’inchiesta economica, con annotazioni 30 agosto 2017 la consulente IP ha rilevato:
" (…)
Dopo il danno alla salute l'assicurata ha avviato una nuova attività lavorativa che, proprio perchè successiva al danno, meglio si adatta della precedente ai limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Il Servizio Ispettorato di __________ ha sottolineato come, a fronte di una abilità medico teorica del 90% in attività adatta, l'attività svolta ora dall'assicurata non sia sufficientemente sviluppata per ottenere il guadagni pari alle sue reali possibilità; in altre parole, il guadagno attuale è inferiore rispetto a quello che potrebbe conseguire in una situazione più favorevole.
La valutazione economica andrà pertanto a definire il guadagno che l'assicurata potrebbe conseguire in attività rispettose dei limiti funzionali qualora sia esigibile un cambiamento di attività. I marginali 3045 e seguenti delle CIGI affrontano esaustivamente la questione dell'esigibilità e del reddito "da invalido", pertanto ad essi si rimanda.
Dato che l'assicurata è tenuta ad "esercitare pienamente la sua capacità lavorativa" e conseguentemente di guadagno - e questo non è il caso nell'attività svolta attualmente per le ragioni esposte dall'Ispettorato di __________ - il reddito "da invalido" sarà definito su basi statistiche e non "concrete" o "reali" come vorrebbe il legale dell'assicurata, raffrontando al reddito "da valido" il guadagno ragionevolmente esigibile in un mercato in equilibrio.” (pag. 705 incarto AI)
Considerato quindi che “la nuova attività si trova ancora in via di sviluppo e non vi sono sufficienti elementi economici per procedere con la valutazione standart” (cfr. decisione contestata), ritenuto che l’assicurata può sfruttare maggiormente la sua residua capacità in altre attività adeguate e ritenuto parimenti esigibile un cambio di attività, l’Ufficio AI ha applicato le succitate tabelle statistiche (stato 2014). Tenuto conto di una riduzione di rendimento del 10% per motivi medici e di una del 10% per ragioni sociali, il reddito da invalido è stato definito in fr. 43'895.--.
L’assicurata, reputando che il reddito senza invalidità dev’essere fissato il più concretamente possibile, contesta l’utilizzo dei dati salariali statistici, reputando in sostanza come sfrutti al meglio la sua residua capacità lavorativa nella sua attuale attività indipendente. A tal riguardo, con scritto 21 dicembre 2016 essa aveva descritto la sua attività (doc. 134).
Certo, non si misconosce lo sforzo profuso dalla ricorrente nell’aver intrapreso, nonostante il danno alla salute, una nuova attività lucrativa. Tuttavia, come accertato dall’Ispettorato Ufficio AI di __________ – il quale ha fra l’altro dettagliatamente riferito della nuova attività in parola – la stessa non è risultata essere pienamente sviluppata.
Sicuramente, al fine di determinare il reddito da invalida, non possono essere presi in considerazione i redditi fiscalmente dichiarati negli anni 2014 e 2015 rispettivamente di fr. 30'586.-- e di fr. 26'216. – (per una media di fr. 28'401,20), come da richiesta ricorsuale. Ricordato come l’attività indipendente è stata avviata nel settembre 2014 i succitati dati non sono rappresentativi. A tal riguardo va che nella sentenza I 686/03 del 29 ottobre 2004 il TF ha ricordato che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP 1999 pag. 484). Ad esempio, nella sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni.
Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999).
Va qui sottolineato che, dal punto di vista medico, l’assicurata può svolgere attività adeguate al 90%.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Ritornando al caso in esame, visto che con la sua attuale attività l’assicurata ha dimostrato come sia esigibile una riconversione professionale, questo Tribunale ritiene che ella possa mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa (almeno) nelle succitate attività leggere, il cui reddito è stato rettamente definito dall’Ufficio AI mediante i succitati dati statistici.
Questo indipendentemente dal definire quanto l’assicurata, sfruttando al massimo la sua (alta) residua capacità lavorativa, avrebbe potuto guadagnare nella sua attuale occupazione nel settore dei mangimi per animali svolta dopo il danno alla salute.
2.6.3. Dal raffronto tra i redditi da valida (fr. 69'280,50) e da invalida (fr. 43'895.--) il grado d’invalidità risulta essere del 34% (dopo arrotondamento secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Ne consegue che l’amministrazione ha rettamente soppresso la rendita dal 1° novembre 2017, ossia il secondo mese dopo la decisione contestata, come prescritto dall’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. consid. 2.4).
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti