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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 settembre 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, di formazione aiuto medico, da ultimo attiva quale insegnante specialista a tempo pieno presso una __________, a seguito dei postumi di una caduta a cavallo avvenuta nel 1999 è stata posta al beneficio di una rendita intera temporanea dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2008 (cfr. decisione del 23 aprile 2009, doc. 23 incarto AI).
1.2. A seguito di un peggioramento dello stato di salute, nel mese di aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 26 incarto AI). Raccolta la documentazione medica, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di procedere ad una perizia pluridisciplinare. Nel relativo rapporto 8 agosto 2016 i periti hanno valutato una totale inabilità lavorativa nell’abituale professione dal 1° maggio 2013. In attività adeguate l’incapacità lavorativa è stata ritenuta del 100% dal 1° maggio 2013 al 17 aprile 2014, del 100% dall’8 gennaio 2015 e del 20% dal 1° aprile 2015 (doc. AI 199). La perizia è stata confermata con rapporti finali del SMR del 9 agosto 2016 e 22 marzo 2017 (doc. 117 e 138 incarto AI).
Ritenuti non attuabili provvedimenti professionali (cfr. rapporti 21 novembre 2016 e 23 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale; doc. 126 e 142 incarto AI), con preavviso 30 maggio 2017 l’Ufficio AI, in applicazione del metodo ordinario di calcolo dell’invalidità (cfr. doc. 141 e 141 incarto AI), ha proposto di riconoscere il diritto a mezza rendita dal 1° maggio 2014 e a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015, precisando che il versamento della rendita potrà avvenire solo dal 1° ottobre 2014, ossia al più presto dopo sei mesi dall’inoltro della domanda di rendita (30 aprile 2014) conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI (doc 143 incarto AI).
Con osservazioni 31 luglio 2017 l’assicurata, tramite il suo legale, contestando la valutazione medico-teorica dei periti SAM e sostendendo il diritto ad una rendita intera, ha trasmesso uno scritto del suo psicologo curante (doc. 159 incarto AI).
Dopo aver sottoposto il succitato scritto all’esame del SMR, il quale non ha rilevato dati clinici comprovanti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alle conclusioni del SAM (cfr. annotazioni del 9 agosto 2017, doc. 161 incarto AI), con decisione del 6 settembre 2017 l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2014 (con versamento della prestazione dal 1° ottobre 2014) ed a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (doc. 166 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2015 e, in via subordinata, di tre quarti di rendita, entrambe dal 1° aprile 2015. In via ulteriormente subordinata ella ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione della capacità lavorativa, stante il comprovato suo peggioramento psico-fisico.
Contestata è la perizia pluridisciplinare, ritenuta lacunosa, in particolare la valutazione psichiatrica in quanto superata da un peggioramento della componente extra somatica. Parimenti contestato è l’accertamento peritale relativo ai dolori al ginocchio destro.
Dal punto di vista economico, l’assicurata ha contestato l’entità delle riduzioni del reddito da invalida.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.
1.5. Il 18 dicembre 2017 l’assicurata ha prodotto un rapporto del suo psichiatra curante (X).
Sottoposto tale documento all’esame del SMR con osservazioni 12 gennaio 2018 l’Ufficio AI, confermando la valutazione del SAM, ha individuato un peggioramento successivo all’emissione della decisione contestata e quindi non rilevante ai fini del giudizio (XII).
Con scritto 24 gennaio 2018 la ricorrente sostiene invece un peggioramento intervenuto prima della decisione impugnata (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2014, aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 oppure, come da richiesta ricorsuale, ad una rendita intera, eventualmente tre quarti di rendita, dal 1° aprile 2015.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nella presente fattispecie, dopo aver proceduto ad un aggiornamento della situazione medica, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto datato 8 agosto 2016 (doc. 119 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro, i periti del SAM hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervico-lombovertebrale con componente spondilogena cronica, in:
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare);
- spondilartrosi lombari plurisegmentali;
- decondizionarnento e sbilancio muscolare;
obesità.
Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito bilaterale.
Dolori cronici alla caviglia sin., in:
- esiti da distorsione della caviglia sin. nel dicembre 1999;
- esiti da foraggi chirurgici nel 2000, 2001, 2004, condroplastiche nel 2006-2007;
- esiti da osteotomia del malleolo interno con plastica di spongiosa, plastica periostale e reosteosintesi, il 7.2.2006;
- esiti da sinovialectomia parziale, microfratturazione del tala mediale, asportazione di vite dal malleolo interno, release tendinea nella zona cicatriziale del malleolo laterale, il 21.8.2006;
- esiti da revisione, artrotomia, asportazione di osteofiti dal tala sin, mediale dorsale, sinovialectomia dorsale parziale, il 12.2.2007;
- esiti da impianto di protesi tibiotarsica sin, del tipo Mobility per artrosi tibiotarsica secondaria sin., il 29.5.2013;
- esiti da cambio di protesi tibiotarsica sin. (Hintegra) per scollamento della componente tibiale e impingement submalleolare, il 9.1.2015;
- obesità.
Dolore neuropatico sul territorio sensitivo distale dei nervi peroneo e tibiale a sin, con danno neurogeno assonale di entrambi.
Reazione depressiva su disturbo dell'adattamento (ICD-10, F43.20).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Tendenza fibromialgica (7 su 18 punti fibromialgici positivi). (…)” (pag. 392-393 incarto AI)
Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti le affezioni psichiatriche reumatologiche e neurologiche, riportate le singole limitazioni, i periti hanno concluso per una totale inabilità nella precedente attività svolta dal 1° maggio 2013 (cfr. perizia punto no. 8.1).
In attività adeguate, rispettose delle limitazioni esposte sopra, i periti hanno concluso per un’inabilità del 100% dal 1° maggio 2013 al 16 aprile 2014 e dall’8 gennaio 2015 al 31 marzo 2015, del 20% dal 1° aprile 2015 da intendersi come riduzione di rendimento sull’arco dell’intera giornata (cfr. perizia punto 9.1.2).
Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 30 maggio 2017 l’assicurata, contestando le conclusioni peritali del SAM, ha prodotto il rapporto 14 luglio 2017 dello psicologo curante dott. __________ (pag. 562 incarto AI).
Ritenuto che tale certificato “non è atto a comprovare una sostanziale modifica dello stato dell’assicurata rispetto alla valutazione del SAM” (cfr. annotazioni 9 agosto 2017 del SMR in doc. 162 incarto AI), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la valutazione medico-teorica della perizia pluridisciplinare.
Con il presente ricorso l’assicurata, definendo lacunosa la perizia SAM, contestata in particolare la valutazione operata dai periti reumatologici e psichiatrici, rileva inoltre un peggioramento delle condizioni di salute che non le permettono di conseguire un reddito da invalida.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.7.
2.7.1. Nella fattispecie concreta, l’assicurata contesta la valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dal dr. med. __________, il quale nel rapporto 16 giugno 2016 aveva diagnosticato una reazione depressiva su disturbo dell’adattamento (ICD 10 F 43.20), ritenuta in remissione, e valutato un’inabilità del 20% (cfr. perizia risposta alle domande no. 1 e 2; pag. 425 incarto AI). La ricorrente sostiene un peggioramento della componente extra-somatica, facendo riferimento allo scritto 14 luglio 2017 del suo psicologo curante, prodotto dal suo legale con le osservazioni al progetto di decisione 30 maggio 2017. In tale scritto il dott. __________ ha attestato.
" (…) La paziente da me seguita In psicoterapia soffre di episodi depressivo F32 accompagnato di disturbi persistenti dell'umore affettivi F34 dovuto ad una reazione di gran stress F43 in seguito al suo incidente di cavallo e conseguente alla perdita del suo lavoro.
La Signora RI 1 ha messo due volte in pericolo la sua vita con prova di tentamem. La paziente è a rischio di recidive e deve essere seguita regolarmente in psicoterapia accompagnato da un sostegno farmacologico adattato alla sua problematica (collaborazione con il Dr. __________ di __________ e il Dr. __________ centro __________ di __________.” (pag. 562 incarto AI)
In merito a quanto riportato sopra nelle annotazioni 9 agosto 2017 il dr. __________ del SMR ha valutato che “l’attuale certificato del psicologo non è atto a comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione del SAM” (doc. AI 161).
Orbene, va fatto presente che il rapporto del dr. med. __________ risale a tredici mesi prima della certificazione dello psicologo. Va poi detto che i due episodi di tentamen suicidali con rischio di recidiva, nonché la necessità di una regolare psicoterapia evidenziate dallo psicologo nel citato scritto del 14 luglio 2017, illustrano una diversa situazione delle condizioni psichiche dell’assicurata rispetto a quando nel giugno 2016 il perito aveva riscontrato un’affezione psichiatrica in remissione.
Il peggioramento è stato accertato dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 14 dicembre 2017, prodotto pendente causa, in cui al legale dell’assicurata ha evidenziato:
" Mi permetto di aggiornarla sullo stato di salute psichica attuale della signora RI 1.
Rispetto alla perizia dello psichiatra dottor __________ del mese di giugno 2016, il quadro clinico si è notevolmente aggravato e la sindrome da disadattamento è evoluta verso un franco episodio depressivo grave (ICD 10 F32.2).
Ho incontrato la paziente in data 28/11 e 14/12/17 (durata complessiva dei colloqui 150 minuti circa) ed ho potuto oggettivare una sintomatologia caratterizzata da ansia pervasiva e generalizzata, marcata deflessione del tono dell'umore con persistente ideazione suicidale (a volte con progettualità), disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, alimentazione sregolata con notevole incremento ponderale, diminuzione della libido, mancanza di progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna, inutilità e di peso per la società, grave tendenza all'isolamento sociale, sensazione di non riconoscersi più, netta riduzione dello slancio vitale e mancanza di motivazione, apatia, abulia ed anedonia, grave astenia.
La signora medesima esprime bene la sua profonda sofferenza affermando di sentirsi morta dentro. Assume attualmente la seguente terapia farmacologica (da me recentemente potenziata):
- Fluoxetine 60 mg/die
- Gabapentin 900 mg/die (da aumentare ulteriormente con gradualità)
- Deanxit 2/die
Il grave peggioramento del quadro psicopatologico, come sopra descritto, giustifica un'inabilità
lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, almeno a partire dal 28/11/17.
La prognosi quo ad valetudinem risulta incerta.” (Doc. X/1)
Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Nel caso concreto è vero che la modifica dello stato valetudinario è stata fatta risalire dallo psichiatrica curante al momento della prima visita del 28 novembre 2017, quindi successiva alla decisione contestata (6 settembre 2017). Tuttavia è poco verosimile che il sopra attestato rilevante peggioramento non fosse già intervenuto qualche mese prima della decisione impugnata e verosimilmente ancora prima del luglio 2017 allorquando con il succitato scritto lo psicologo già aveva descritto la modificata situazione psichiatrica dell’assicurata. Tale evoluzione negativa dello status extra-somatico doveva essere già tenuta in considerazione ed approfondita in sede amministrativa.
Ritenuto pertanto subentrata, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), prima della decisione impugnata una rilevante modifica delle condizioni extra-somatiche dell’assicurata rispetto alla perizia del dr. med. __________, spetterà all’amministrazione stabilire, mediante l’allestimento di una perizia, stabilire il momento dell’insorgenza di tale peggioramento ed il grado d’incapacità lavorativa ai fini di un eventuale aumento del grado d’invalidità.
2.7.2. Per quel che concerne la problematica somatica, in sede ricorsuale l’assicurata ha evidenziato:
" (…)
Parimenti, nella perizia pluridisciplinare è stata accertata la sussistenza di dolori al ginocchio destro, i quali, si erano manifestati nel corso degli ultimi due anni (incarto AI, p. 397). Tuttavia, questo aspetto non è stato approfondito con degli esami radiologici per determinare l'effetto invalidante di questo danno alla salute. Per tale problema, l'assicurata è attualmente seguita dal dr. med. __________. Come per le spalle, tale aspetto avrebbe dovuto essere verificato. Pur essendo stato indicato nella perizia pluridisciplinare, non è stato tuttavia effettuato alcun accertamento radiologico sullo stato del ginocchio destro. Anche in questo caso, l'Ufficio AI, pur richiesto di determinarsi in merito, non ha indicato nelle proprie motivazioni l'impatto di tale danno alla salute sulla capacità lavorativa della ricorrente. Si ritiene infatti che un eventuale accertamento radiologico avrebbe permesso all'Ufficio AI di stabilire una sostanziale modifica dello stato di salute di quest'ultima. (…)” (Doc. I pto. 19)
Ora, riguardo alla periatropatia omeroscapolare bilaterale nella perizia 26 maggio 2016 il dr. med. __________ ha rilevato:
" (…) Per quanto concerne la periartropatia omeroscapolare bilaterale, non descritta agli atti, propongo ai medici curanti un accertamento radiologico in grado di chiarire la situazione anatomica delle spalle, in particolare della cuffia rotatoria e di volere in un secondo tempo procedere con un'infiltrazione (diagnostica) terapeutica sottoacromeale con anestetici locali e steroidi cristallini, approccio che consentirà anche di suddividere i dolori causati da un potenziale attrito sottoacromeale, da quelli fibromialgici; oltre ad un trattamento fisioterapico passivo con massaggi tuttora in corso, stando all'assicurata unicamente al cingolo cervicoscapolare, andrebbe introdotta una riabilitazione funzionale per le spalle bilaterali, in grado di ridurre la componente di attrito sottoacromeale e una riabilitazione attiva progressiva del corsetto muscolare lomboaddominale, con lo scopo di ottenere un corsetto muscolare in grado di stabilizzare la colonna vertebrale lombare, permettendo all'assicurata di far fronte agli sfo richiesti dalla vita quotidiana, tenendo anche conto dell'attuale sovrappeso presente. (…)” (pag. 419 incarto AI)
Pertanto, come si evince da quanto riportato sopra, la proposta di procedere ad esame radiologico fatta ai medici curanti dal perito (esame che non è stato eseguito durante l’accertamento presso il SAM, cfr. perizia punto. 4.2.2 ) è sostanzialmente mirata a chiarire la situazione alla spalla per definire un adeguato trattamento. A prescindere dal fatto che il perito ha avuto a disposizione una nutrita documentazione medica (cfr. anamnesi perizia punto 1.5), egli ha proceduto all’esame clinico globale (tenendo conto anche della problematica al ginocchio sinistro dovuta all’incidente a cavallo del 1999) (cfr. perizia punto no. 3), elencando dettagliatamente le limitazioni funzionali (perizia pag. 10), per poi procedere alla valutazione circa la capacità lavorativa (totale inabilità nella precedente attività, piena abilità in attività adeguate e del 90% quale casalinga; cfr. perizia pag. 11/pag. 420 incarto AI).
Quanto ai dolori al ginocchio destro, nella perizia neurologica il dr. med. __________ ha escluso un’origine neurogena e quindi senza influenza sulla capacità lavorativa (“Per quel che riguarda invece i dolori alla colonna vertebrale, alle spalle e al ginocchio destro, questi non hanno un’origine neurogena e non influenzano ulteriormente la capacità lavorativa dal punto di vista neurologico”, sottolineatura del redattore; cfr. perizia pag. 4/pag. 434 incarto AI).
In ambito reumatologico, al riguardo, il dr. med. __________ ha riferito “… purtroppo nel corso del mese di aprile 2016 ha (l’assicurata n.d.r.) subito un trauma distorsivo con supinazione forzata anche della caviglia destra lamentando da allora dolori alla roteazione del piede destro; va notata una mobilità passiva della caviglia destra libera, indolore “ (sottolineatura del redattore; cfr. perizia pag. 8/pag. 417 incarto A), problematica che non è stata inserita tra le diagnosi, ritenendola quindi ininfluente ai fini delle limitazioni funzionali diversamente da quelle legate alla sintomatologia alla caviglia sinistra debitamente valutata.
In sostanza, un esame radiologico non era necessario per la valutazione della capacità lavorativa.
Del resto l’assicurata non ha prodotto atti medici che contraddicono la succitata perizia reumatologica, tantomeno neurologica, limitandosi a sostenere di essere in cura dal dr. med. __________ per la problematica alla spalla (pag. 7).
2.7.3. In conclusione, come visto sopra, va confermata la valutazione somatica del SAM e ribadita la necessità di un approfondimento d’ordine psichiatrico da parte dell’Ufficio AI.
Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011), ciò che quest’ultimo è il caso in esame.
In queste condizioni, in accoglimento del ricorso, viste la non completa istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sull’asserito peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente e, quindi, sull’eventuale aumento del grado d’invalidità, fermo restando il diritto di quest’ultima ad una mezza rendita dal 1° maggio 2014, aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).
Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno ad una mezza rendita dal 1° maggio 2014 ed a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.8. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 6 settembre 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultima ad una mezza rendita dal 1° maggio 2014 ed a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti