Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.173

32.2018.83

 

cs

Lugano

27 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 settembre 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

 

 

 

chiamata in causa:       __________

                                         rappr. da: __________

 

 

                                         in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 19 settembre 2017 l’UAI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1967, una rendita d’invalidità limitata nel tempo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 (doc. A1).

                                         Contestualmente la Cassa __________ ha deciso che gli arretrati per complessivi fr. 43'736 sarebbero stati interamente compensati con il Servizio incassi della Cassa (fr. 1'810.60), con la Cassa di disoccupazione __________ (fr. 2'776.80) e con la __________ (fr. 39’148.60).

 

                                         Con un’ulteriore decisione del 19 settembre 2017 la Cassa __________ ha stabilito che le figlie __________, nata nel __________, e __________, nata nel __________, hanno diritto ad una rendita completiva per figli di fr. 726 dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014 e di fr. 729 dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2016. Contestualmente ha indicato che le rendite completive sarebbero state versate alla madre di __________ e __________ ed ex moglie di RI 1, __________, ritenuto che dagli arretrati di complessivi fr. 34’962 l’importo di fr. 2'109.30 sarebbe stato compensato con la Cassa di disoccupazione __________, l’importo di fr. 13'967 con il Servizio assegni integrativi e che a favore di __________ sarebbero stati versati fr. 18'885.70 (doc. A1).

 

                               1.2.   Con ricorso del 19 ottobre 2017 RI 1, oltre a chiedere di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, contesta le citate decisioni nella misura in cui prevedono il versamento di fr. 18'885.70 alla sua ex moglie e fr. 13'967 al Servizio assegni integrativi (doc. I). In via subordinata chiede l’annullamento delle decisioni laddove prevedono il versamento dell’importo di fr. 18'885.70 alla ex moglie.

                                         L’insorgente rileva che con sentenza del 10 dicembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio con __________ per divorzio, affidando alla madre le figlie __________ e __________ con esercizio dell’autorità parentale congiunta, con il più ampio diritto di visita.

                                         Il ricorrente evidenzia che la ex moglie convive dal 1° gennaio 2015 con un cittadino __________ che dovrebbe essere impiegato presso una società di __________ e sostiene di aver appreso solo dalle decisioni impugnate che la sua ex moglie ha beneficiato di assegni famigliari integrativi per le figlie e che per questo motivo è stato compensato l’importo di fr. 13'967 con le rendite completive.

                                         L’assicurato afferma di non contestare la compensazione di fr. 1'810.60 con il servizio incasso __________, di fr. 2'776.80 con la cassa di disoccupazione __________ e quello in favore della __________. Invece non condivide e contesta le compensazioni di fr. 13'967 per gli assegni famigliari e i fr. 18'885.70 da versare alla ex moglie. Ciò, poiché ha sempre regolarmente versato i contributi alimentari stabiliti a favore delle figlie come da sentenza di divorzio. Egli chiede che entrambi gli importi gli siano versati integralmente.

                                         Il ricorrente domanda infine che l’__________ trasmetta al TCA il suo incarto, quello relativo alle figlie e quello relativo alla sua ex moglie e richiama dall’Ufficio degli stranieri, rispettivamente dall’Ufficio della migrazione, l’incarto di __________, attuale compagno della ex moglie.

 

                               1.3.   Dopo aver chiesto (doc. IV), ed ottenuto (doc. V), una proroga, l’UAI ha prodotto la risposta di causa, cui ha allegato, oltre all’incarto completo, la presa di posizione della Cassa __________, ed ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

 

                               1.4.   L’11 dicembre 2017 il ricorrente ha ribadito le sue richieste, producendo copia delle ricevute attestanti il pagamento dei contributi alimentari mensili come da sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 e contestando di aver dato il tacito assenso al pagamento dell’intero ammontare disponibile alla ex moglie (doc. VIII).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 19 dicembre 2017 l’UAI ha confermato la risposta, allegando un’ulteriore presa di posizione della Cassa __________ (doc. X).

 

                               1.6.   L’11 gennaio 2018 il ricorrente ha ribadito che non gli è mai stato chiesto di trasmettere le pezze giustificative inerenti le prestazioni alimentari versate a favore delle figlie __________ e __________ e che incombeva alla Cassa contattarlo. L’interpretazione della Cassa “quale tacito accordo (consenso) per un versamento delle prestazioni” alla sua ex moglie risulta errato poiché non è mai stato contattato per sapere quanto aveva già versato (doc. XII).

 

                               1.7.   Con decreto del 24 maggio 2018 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________, assegnandole un termine scadente il 6 luglio 2018 per, a crescita in giudicato del decreto, prendere posizione in merito (doc. XIV).

 

                               1.8.   Il 22 giugno 2018 __________, rappresentata dall’avv. __________, si è espressa in merito, ribadendo che con sentenza del 10 dicembre 2009 il Giudice della Pretura di __________ ha omologato le pattuizioni sottoscritte dai coniugi, e meglio, le figlie __________ e __________ sono state affidate alla madre, riservato un diritto di visita minimo del padre, è stata decisa l’autorità parentale congiunta e i contributi alimentari in favore delle figlie sono stati stabiliti in fr. 150 mensili ognuna (AF esclusi, in quanto già percepiti dalla madre). L’interessata afferma che il padre ha versato fr. 300 mensili, anche se non tutti i mesi, da dicembre 2009 a maggio 2016. In seguito non ha più versato alcunché fino al mese di novembre 2016 quando ha ricominciato a versare complessivi fr. 100 in favore delle figlie. Egli non ha mai partecipato alle spese straordinarie delle figlie. Al momento dell’emissione della decisione AI concernente la rendita limitata nel tempo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 in favore del ricorrente, la rendita completiva per le figlie è stata versata alla madre, presso la quale vivevano le figlie, previa deduzione dell’importo in favore del Servizio AFI. L’interessata afferma che la legge e la giurisprudenza prevedono che le rendite completive per i figli sono versate esclusivamente per il mantenimento dei figli e non devono essere considerate nel calcolo delle entrate del genitore che le riceve. Per l’art. 285a cpv. 2 CC salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. Nella sentenza di divorzio non è previsto nulla circa eventuali prestazioni sociali percepite dal padre e di conseguenza l’assicurata ritiene corretto che le suddette prestazioni siano state versate direttamente a lei che le ha utilizzate per la copertura dei fabbisogni delle figlie. Secondo il calcolo da lei presentato il loro fabbisogno risulta scoperto anche deducendo il contributo alimentare versato dal padre e le prestazioni completive in loro favore. Una restituzione la metterebbe inoltre in difficoltà (doc. XV).

 

                               1.9.   Dopo aver chiesto (doc. XVI) e parzialmente ottenuto (doc. XVII), una proroga del termine per visionare gli atti, il 12 luglio 2018 l’interessata ha prodotto la documentazione bancaria relativa al periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, da cui si evince che il ricorrente “ha versato, nel periodo che ci concerne, complessivi CHF 4'800.— a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie (CHF 900.— nel 2014, CHF 2'700.— nel 2015 e CHF 1'200.— nel 2016). Tale importo corrisponde a quello accertato dall’UAI (cfr. scritto 14.12.2017)” (doc. XIX).

 

                             1.10.   Il 16 luglio 2018 il TCA ha assegnato all’UAI ed al ricorrente un termine scadente il 16 agosto 2018 per esprimersi in merito alle affermazioni di __________ (doc. XX).

 

                             1.11.   Con scritto del 13 agosto 2018 (doc. XXI), trasmesso all’insorgente e a __________ per conoscenza, l’UAI si è riconfermata nella risposta di causa.

 

                             1.12.   Con scritto 20 agosto 2018 l’assicurato rileva di non aver potuto rispettare il termine del 16 agosto 2018 per presentare le sue osservazioni ed afferma, allegando un e-mail del 7 novembre 2014, che la ex-moglie ha confermato che avrebbe potuto sospendere il versamento dei CHF 300 fino alla ricezione di un qualunque tipo di sostegno finanziario. Egli chiede inoltre l’acquisizione di ulteriori incarti (doc. XXIV).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In concreto l’insorgente contesta unicamente una delle due decisioni del 19 settembre 2017 emesse dalla Cassa di compensazione e solo laddove l’amministrazione ha effettuato la compensazione delle rendite completive in favore delle figlie __________ ed __________ con gli assegni integrativi erogati dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016 alla ex moglie per un importo di fr. 13'967 ed ha stabilito di versare a quest’ultima l’importo residuo di fr. 18'885.70.

                                         Le altre compensazioni non sono contestate (doc. I).

 

                               2.2.   Per l’art. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.

 

                                         Secondo l’art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.

 

                                         Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

 

                                         Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

 

                                         a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

                                         b.   a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                         Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

 

                                         L’art. 35 cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie sposate o divorziate.

 

                                         Per l’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.

 

                                         Secondo l’art. 71ter cpv. 1 OAVS se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

 

                                         Ai sensi dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

 

                                         Per l’art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

 

                               2.3.   Per il marg. 10007 DR se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che (marg. 10008 DR) quest’ultimo possieda l’autorità parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (marg. 10009) dopo il raggiungimento della maggiore età la rendita per figli è versata al genitore non beneficiario della rendita principale se il pagamento era effettuato già in precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell’economica domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.

 

                                         Il marg. 10010 DR prevede che se dall’incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

 

                                         Secondo il marg. 10012 DR di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita.

 

                                         Ai sensi del marg. 10013 DR se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.

 

                                         Per il marg. 10015 se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario della rendita può pretendere solo l’eccedenza.

 

                               2.4.   In concreto la Cassa ha compensato parte delle rendite completive per le figlie, dovute retroattivamente, con gli assegni integrativi per le figlie __________ ed __________ erogati dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016 alla ex moglie del ricorrente, per un ammontare di fr. 13'967 (cfr. doc. 56 cassa di compensazione).

                                         Inoltre ha deciso di versare l’integralità dell’importo rimanente, ossia fr. 18'885.70, dopo deduzione di un’ulteriore compensazione con la cassa disoccupazione, qui non contestata, alla sola ex moglie, poiché quest’ultima ne ha chiesto il pagamento, mentre l’insorgente non ha reagito allo scritto, trasmesso in copia all’allora suo legale, avv. __________, con il quale __________ è stata informata della possibilità di vedersi versare le rendite completive per le figlie.

 

                               2.5.   Dagli atti emerge che il 16 giugno 2017 la Cassa ha scritto alla ex moglie dell’insorgente, affermando:

 

" (…)

prossimamente RI 1, padre di __________ e __________, verrà posto al beneficio di una rendita d’invalidità limitata e di una rendita completiva per figli per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2016.

Secondo gli articoli 82 OAI e 71ter OAVS, se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

Dato che __________ e __________ sono state affidate a lei e vivono presso di lei, ha la possibilità di richiedere direttamente nelle sue mani il versamento di questa rendita completiva.

Per questo motivo la invitiamo a comunicarci per iscritto entro il 7 luglio 2017 se desidera il versamento di questa rendita completiva direttamente nelle sue mani ed in tal caso indicare le coordinate per il pagamento (IBAN).” (doc. 120 cassa di compensazione)

 

                                         Copia della lettera è stata trasmessa per raccomandata all’allora legale del ricorrente, avv. __________, che l’ha ricevuta il 19 giugno 2017 (doc. X/3).

 

                                         Con scritto datato 22 maggio (recte: giugno) 2017 e ricevuto il 23 giugno 2017 dalla Cassa, l’ex moglie ha confermato che __________ e __________ “sono state affidate e vivono presso di me” ed ha chiesto il versamento della rendita completiva, fornendo i dati del suo conto bancario (doc. 117 cassa di compensazione).

 

                                         Per la Cassa, così facendo, l’assicurato avrebbe potuto rivendicare il versamento di parte delle rendite completive per i figli e ciò fino a concorrenza delle prestazioni concretamente fornite, nell’eventualità che si fosse attenuto al suo obbligo di mantenimento. L’amministrazione afferma che mentre la ex moglie ha dato seguito allo scritto chiedendo il pagamento delle rendite completive per figli, il ricorrente è rimasto silente, ciò che è stato interpretato come tacito assenso per un versamento dell’intero ammontare disponibile delle prestazioni a favore delle figlie alla ex moglie.

 

                                         La conclusione della Cassa non può essere confermata.

 

                                         Se è vero che la ex moglie ha diritto al versamento delle rendite completive per le figlie in applicazione dell’art. 71ter cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.2), essendo titolare dell’autorità parentale sulle figlie, vivendo con queste ultime e non prevedendo la sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 nulla di diverso (cfr. doc. 138), dall’altra parte il ricorrente, sulla base dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

 

                                         In concreto, mentre l’ex moglie è stata esplicitamente interpellata dalla Cassa circa la possibilità di chiedere il versamento delle rendite completive per le figlie, al ricorrente è solo stata trasmessa copia della lettera indirizzata a __________, senza tuttavia informarlo circa la risposta della ex moglie e senza renderlo attento che se aveva soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, poteva esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite.

 

                                         Orbene, alla Cassa non poteva sfuggire che l’interessato aveva un obbligo di pagare contributi alimentari alle figlie, ritenuto che l’amministrazione era in possesso della sentenza del 10 dicembre 2009 del Pretore della Giurisdizione di __________ (incarto cassa di compensazione, doc. 138), dove al punto 5 del dispositivo figura che:

 

" (…)

A titolo di contributi alimentari il padre verserà alla madre per le figlie i seguenti contributi:

-   contributo per __________: fr. 150.-- mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese, AF esclusi;

-   contributo per __________: fr. 150.-- mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese, AF esclusi.” (doc. 142).

 

                                         La Cassa, alla luce della risposta della ex moglie, ricevuta il 23 giugno 2017, avrebbe pertanto dovuto interpellare l’assicurato e chiedergli di produrre le pezze giustificative comprovanti il versamento dei contributi alimentari che avrebbero dovuto essere dedotti dall’importo da versare alla madre (cfr. art. 71ter cpv. 2 OAVS e marg. 10013 DR).

 

                                         Ciò, sia in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA per il quale gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, sia in virtù dell’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA secondo cui l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

 

                                         Nel caso di specie l’assicurato, in sede di procedura ricorsuale, venuto a conoscenza della risposta della ex moglie e delle norme applicabili, ha prodotto copia delle ricevute postali che attestano, nel periodo determinante (1° agosto 2014 – 31 luglio 2016), il versamento alla ex moglie dell’importo mensile complessivo di fr. 300 a titolo di contributo alimentare per le figlie per 16 volte dal mese di agosto 2014 (compreso quello del 29 luglio 2014) al mese di aprile 2016 (doc. VIII/A5), ossia fr. 4'800 (fr. 300 per 16 mesi). Questo importo è stato confermato anche da __________ nello scritto del 12 luglio 2018 (doc. XIX). È vero che quest’ultima, per quanto concerne il versamento di fr. 300.-- del 29 luglio 2014, ha indicato, a mano, nell’estratto conto: “x luglio” (doc. XIX/1). Tuttavia, ritenuto che dagli atti emerge che la sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 prevede che il contributo va versato in via anticipata “entro il 5 di ogni mese”, che nel mese di giugno 2014 sono stati versati fr. 300.-- il 3 giugno 2014 ed il 27 giugno 2014 (doc. A5; ossia, verosimilmente, per il mese di giugno [3 giugno] e luglio [27 giugno]), che la stessa assicurata ha indicato che il versamento di fr. 300.-- del 30 dicembre 2015 concerne il mese di gennaio 2016 (plico doc. XIX/1) e che il 12 luglio 2018 l’interessata ha rilevato che l’importo di fr. 4'800 corrisponde a quello accertato dall’UAI il 14 dicembre 2017 (doc. XIX), il quale ha affermato che “per il periodo dal 1.8.2014, periodo determinante nel nostro caso, risulta un versamento effettuato per 16 mesi per un importo di fr. 4'800.--“ (doc. X), va concluso che nel periodo determinante il ricorrente ha versato fr. 4'800.-- di contributi alimentari.

 

                                         Questo ammontare, in applicazione dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS, è dovuto al ricorrente e deve essere dedotto dall’importo cui ha diritto la ex moglie.

 

                                         Certo, quest’ultima fa valere l’art. 285a cpv. 2 CC, in vigore dal 1° gennaio 2017, il cui tenore è analogo all’art. 285 cpv. 2 CC in vigore dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (cfr. Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero [mantenimento del figlio]) del 29 novembre 2013 in: FF 2014, pag. 489 e seguenti, in particolare pag. 536: “[…] eccezion fatta per il capoverso 1, il contenuto della disposizione corrisponde all’attuale articolo 285 2 e 2 bis CC […]”).

 

                                         Questo disposto prevede che salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento (l’art. 285 cpv. 2 CC in vigore fino al 31 dicembre 2016 prevedeva che salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo).

 

                                         Tuttavia, l’art. 285a cpv. 2 bis CC in vigore dal 1° gennaio 2017, il cui tenore è simile all’art. 285 cpv. 2 bis CC in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevede che il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d’età o d’invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dall’importo di tali nuove prestazioni.

 

                                         Come emerge dalla sentenza I 364/05 del 19 giugno 2006:

 

" (…)

3.2 Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse, l'art. 285 CC a été complété d'un al. 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. 

Avant l'entrée en vigueur de cette norme, le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 3c/bb). L'adjonction de l'al. 2bis à l'art. 285 CC a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). 

3.3 Au regard de la nouvelle réglementation introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il est apparu opportun au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la possibilité offerte à l'art. 35 al. 4 LAI et de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 

3.4 Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l'art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).” (sottolineature del redattore)

 

                                         Con sentenza 9C_326/2009 del 20 ottobre 2009 il TF ha rammentato che:

 

" (…)

3.4 Auch aus Art. 285 Abs. 2bis ZGB kann kein unbedingter Direktzahlungsanspruch des mündigen Kindes abgeleitet werden: Nach dieser Bestimmung hat der Unterhaltspflichtige, der nachträglich eine Sozialversicherungsrente erhält, diese dem Kind zu zahlen, wobei sich der bisherige Unterhaltsbeitrag von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistung vermindert. Diese Bestimmung, die im Rahmen der Scheidungsrechtsrevision aufgenommen worden ist (Markus Krapf, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, Diss. Freiburg 2004, S. 162 Rz. 672), will vermeiden, dass bei einer nachträglichen Zusprache einer Sozialversicherungsleistung ein Änderungsverfahren nach Art. 286 Abs. 2 ZGB durchgeführt werden muss, um eine nicht gerechtfertigte Kumulation der beiden Leistungen zu vermeiden (Krapf, a.a.O., S. 165 Rz. 684; Meier/Stettler, a.a.O., S. 578 f.; Stephan Wullschleger, in Ingeborg Schwenzer [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 2005, Art. 285 ZGB N. 80). Wie sich aus diesem Kontext ergibt, setzt die Anwendung von Art. 285 Abs. 2bis ZGB voraus, dass zunächst ein Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden ist und nachher die sozialversicherungsrechtliche Leistung erbracht wird (vgl. BGE 129 V 362 E. 5.1 S. 367; Krapf, a.a.O., S. 151 Rz. 636, S. 169). Vorliegend ist indessen bisher kein Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden: Im Scheidungsurteil wurde (richtigerweise) betreffend den Sohn A.________ nichts angeordnet, da dieser bereits volljährig war. Eine Unterhaltsklage von A.________ gegenüber dem Beschwerdeführer ist nach Lage der Akten bisher nicht erhoben worden. Es fehlt daher an einem festgesetzten Unterhaltsbeitrag, so dass Art. 285 Abs. 2bis ZGB nicht zur Anwendung gelangen kann.” 

 

                                         In concreto successivamente alla sentenza di divorzio del 10 dicembre 2009 che prevede il versamento mensile di un importo complessivo di fr. 300.-- per le figlie __________ e __________ a titolo di contributo alimentare, in data 19 settembre 2017 l’UAI ha riconosciuto al ricorrente una rendita AI retroattiva e limitata nel tempo (1° agosto 2014 – 31 luglio 2016) e alle figlie una rendita completiva.

                                         Nel citato periodo l’insorgente ha versato quale contributo alimentare un importo di fr. 4'800.--.

 

                                         Questo importo, in applicazione dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS, va riconosciuto al ricorrente e deve essere dedotto da quello cui ha diritto la ex moglie.

                                         L’UAI dovrà stabilire se può essere compensato con le prestazioni dell’assistenza sociale di cui beneficia il ricorrente.

 

                               2.6.   Va ora esaminato se l’ammontare di fr. 13'967 può essere compensato con gli assegni integrativi versati alla ex moglie in favore delle figlie.

 

                                         Ai sensi dell’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’ufficio AI.

                                         Per l’art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi (lett. a) le prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo, (lett. b) versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

                                         Secondo l’art. 85bis cpv. 3 OAI, gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

 

                               2.7.   Secondo la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

 

                                         10066 DR – le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

 

                                         10067 DR - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

 

                                         La nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

 

                                         Per la nota marginale 10068.1 DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

                                         Secondo la marginale 10068.2 DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).

 

                                         Ai sensi della marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

 

                                         Per il marg. 10070 DR il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

 

                                         Secondo il marg. 10071 DR si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.

 

                                         Ai sensi del marg. 10072 DR non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

 

                                         Il marg. 10073 DR prevede che le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.

                                         Per il marg. 10074 DR per principio, è possibile compensare con l’anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell’AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell’AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste ultime non verranno compensate.

 

                                         Per la nota marginale 10075 se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le condizioni formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati i N. 10068.1 e 10068.2.

 

                               2.8.   In concreto, premesso che le rendite completive per le figlie, in applicazione dell’art. 71ter cpv. 1 OAVS e dedotto l’importo versato dal ricorrente quale contributo alimentare per le figlie (art. 71ter cpv. 2 OAVS), oltre all’importo rivendicato dalla cassa di disoccupazione __________, qui non contestato, vanno versate alla ex moglie, va rammentato che la Cassa __________ (__________) ha erogato a quest’ultima, nel periodo dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016, l’importo di fr. 13'967, quale assegno familiare integrativo per le figlie __________ e __________ (doc. 55-56 cassa di compensazione).

                                         La Cassa ha compensato questo importo con l’ammontare di medesima entità riconosciuto alle figlie a titolo di rendita completiva dell’AI nel medesimo periodo.

 

                                         La compensazione va confermata.

 

                                         Infatti, in applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato al rimborso non è necessario se può essere dedotto da una norma legale o contrattuale.

 

                                         Poiché l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è una prestazione sociale cantonale (cfr. art. 2 lett. f della legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps]; RL 6.4.1.2), trova applicazione l’art. 32 cpv. 1 Laps per il quale l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

 

                                         Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

 

                                         Nel caso di specie la Cassa __________ ha prodotto il formulario 318.183 di richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi in data 18 agosto 2017, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, chiedendo la compensazione tra gli assegni integrativi versati in favore delle due figlie e le rendite completive AI (doc. 55-56).

                                        

                                         Va ancora rammentato che la rendita completiva AI per figli serve al mantenimento e all’educazione del figlio (cfr. DTF 134 V 15, consid. 2.3.4 con riferimenti in particolare alla DTF 103 V 131consid. 3)

                                         Da parte sua l’assegno di famiglia integrativo copre completamente il costo del bambino fino a livello del minimo vitale per il figlio stabilito dalla LPC e viene riconosciuto in funzione delle soglie di intervento previste dalla LPC al genitore domiciliato nel Cantone secondo le condizioni di cui all’art. 47 LAF, che convive, almeno parzialmente, con il figlio (cfr. anche DTF 141 II 40, consid. 5.), fino al compimento del quindicesimo anno di età di quest’ultimo.

 

                                         In concreto, ritenuto che già solo l’importo complessivo (fr. 16’752) delle rendite completive in favore della figlia __________, nata nel __________, nel periodo dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2016, supera ampiamente l’ammontare chiesto in compensazione nel medesimo periodo (doc. 56 incarto cassa di compensazione: fr. 13'967), la decisione, su questo punto, va confermata.

 

                               2.9.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata nel senso che il versamento in favore di __________ ammonta a fr. 14'085.70 (18'885.70 - 4'800), mentre fr. 4'800.-- sono dovuti a RI 1, riservata un’eventuale compensazione con le prestazioni dell’assistenza sociale.

 

                             2.10.   L’insorgente richiama il suo incarto, quello delle sue figlie e della moglie e domanda che venga acquisito dall’Ufficio degli stranieri, rispettivamente dall’Ufficio della migrazione, l’incarto di __________, __________ attuale compagno della sua ex moglie (doc. I). Con scritto del 20 agosto 2018 chiede che il TCA acquisisca presso il Servizio medico psicologico l’incarto riguardante la figlia __________ e i verbali riguardanti la ex moglie che dovrebbe aver comunicato la sua nuova dimora all’estero, il suo reddito e quello del suo compagno (doc. XXIV).

 

                                         La richiesta va respinta.

 

                                         In sede di risposta di causa l’amministrazione ha già prodotto l’incarto completo del ricorrente, sia dell’UAI che della Cassa __________, contenente tutta la documentazione necessaria all’evasione del ricorso.

 

                                         Eventuali incarti della moglie e delle figlie, di cui peraltro nemmeno si conosce l’esistenza, non sono di pertinenza per l’evasione del ricorso e non modificherebbero l’esito della vertenza.

 

                                         Di nessuna utilità è pure l’incarto dell’Ufficio degli stranieri, rispettivamente dell’Ufficio della migrazione dell’attuale compagno della ex moglie. Il ricorrente, del resto, non indica le ragioni della sua domanda.

 

                                         In conclusione questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che quelle prodotte dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza, sono complete ed esaustive e non necessitano di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI nella misura di fr. 250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--.

 

                                         Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il presupposto della necessità di un avvocato decade.

 

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata (doc. A2) risulta che il ricorrente è a carico dell’assistenza sociale.

Ne consegue che l’istante dev’essere considerato indigente.

 

Di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.        

 

L’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il versamento in favore di RI 1 ammonta a fr. 14'085.70, mentre fr. 4'800.-- sono dovuti a RI 1, riservata un’eventuale compensazione con le prestazioni dell’assistenza sociale.

 

                                   2.   L’istanza tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI in ragione di fr. 250.-- e di RI 1 in ragione di fr. 250.--. Le spese dovute da RI 1 sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti