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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 settembre 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961 e da ultimo professionalmente attiva a tempo parziale presso l’azienda di famiglia, nel novembre 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di tre diversi infortuni (doc. 1 inc. AI).
1.2. Raccolta la documentazione medica presso l’assicuratore contro gli infortuni, l’Ufficio AI ha in seguito ordinato una perizia neurologica svolta dal dr. med. __________ (cfr. referto 28 settembre 2015 in doc. 36 incarto AI) ed una psichiatrica eseguita dal __________ (__________; cfr. rapporto 16 ottobre 2015 in doc. 38 incarto AI), entrambe confermate dal SMR con rapporto 28 ottobre 2015 (doc. 37 incarto AI). L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (cfr. rapporto 8 settembre 2016 in cui l’assicurata è stata ritenuta quale salariata non ricoprendo la stessa alcun ruolo dirigenziale in seno all’azienda di famiglia; doc. 44 incarto AI) ed una per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. rapporto 9 settembre 2016, doc. 45 incarto AI). Tenuto inoltre conto del rapporto 10 gennaio 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. 46 e 49 incarto AI), con decisione 22 settembre 2017 (preavvisata il 12 giugno 2017 l’Ufficio AI, considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa svolta a tempo parziale (48% quale salariata e 52% quale casalinga), in applicazione del metodo misto ha fissato un grado d’invalidità non pensionabile del 9% e di conseguenza negato il diritto a prestazioni (doc. 53 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici.
Contestata è la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI, in particolare la perizia reumatologica alla luce della certificazione del reumatologo curante. La ricorrente solleva inoltre critiche in merito alla percentuale di ripartizione tra attività salariata e casalinga e sull’inchiesta domiciliare per casalinghe.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la chiave di ripartizione tra attività lucrativa e mansioni domestiche, come pure il corretto svolgimento dell’inchiesta domiciliare e la valutazione della capacità lavorativa residua, ha proposto la reiezione del ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai marginali ni 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale. Di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo nuovo marg. n. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall’assistente sociale (nuovo marg. n. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (nuovo marg. n. 3085 CIGI).
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine va fatto presente che, contemporaneamente all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2,3), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente l’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di calcolo, come si legge nelle succitate spiegazioni dell’UFAS:
" Il modello di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo parziale nell’ambito dell’atti-vità lucrativa (una volta per determinare l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo, il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto a oggi.
Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF, l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi sociali.
Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo, l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete. “ (Parte II, punto. 1.1.1, pag. 5).
Va poi evidenziato che, nell’ottica di un trattamento unitario e egalitario della persona assicurata, il nuovo modello di calcolo dell’art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI si applica dall’entrata in vigore della norma, rispettivamente 1° gennaio 2018 (STF 9C_553/2017 del 18. Dezember 2017 consid. 5 e 6.2; 8C_462/2017 del 30. gennaio 2018 consid. 5). Secondo i criteri generali del diritto intertemporale, in assenza di disposizioni specifiche diverse, sono applicabili le norme valide al momento in cui si realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (BGE 143 V 446 E. 3.3 S. 449; 139 V 335 E. 6.2 S. 338; 130 V 445 E. 1.2.1 S. 446 f.), ad esempio l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. citata STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1).
Infine, le disposizioni transitorie del nuovo articolo dell’OAI prevendo:
" 1 I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti
al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 Nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.”
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Nel caso in esame va innanzitutto premesso che per stabilire il grado d’invalidità l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.4). Fondandosi sul questionario del datore di lavoro compilato il 1° aprile 2015 (punto no. 2.9 pag. 37), l’amministrazione ha quantificato in 48% la parte dedicata all’attività lavorativa ed in 52% quella dedicata alle mansioni domestiche.
In sede di ricorso l’assicurata ha genericamente contestato tale chiave di riparto, senza addurre alcuna precisa motivazione.
Non emergendo alcun elemento o indizio indicante una diversa quota di ripartizione, l’operato dall’Ufficio AI va confermato.
Va poi fatto rilevato che il caso in esame concerne una prima domanda di prestazioni, motivo per cui l’applicazione del metodo misto va confermata (cfr. consid. 2.4.).
Infine, tenendo conto che l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel giugno 2014, le nuove norme dell’OAI non sono applicabili, fermo restando la possibilità di una richiesta di nuovo calcolo ai sensi della cifra no. 2 delle Disposizioni transitorie (cfr. consid. 2.4).
2.7. Per quel che concerne la parte salariata, l’Ufficio AI ha proceduto ad un accertamento reumatologico e psichiatrico.
Con perizia 28 settembre 2015 il dr. med. __________, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alle costatazioni soggettive ed oggettive, ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica bilaterale, in
- Note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia con lieve protrusione discale C6/C7)
- Alterazioni degenerative della colonna dorsale (discopatie D10-D12)
- Alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia con protrusione discale mediana-paramediana a sinistra L5/S1 con spondilartrosi L4-S1)
- Esiti da frattura dei corpi vertebrali con deformazione a cuneo D11 e D12 nel 2006
- Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa, scoliosi sinistroconvessa lombare)
- Tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi)
- Decondizionamento e sbilancio muscolare
Tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi) (…)” (incarto AI pag. 124)
In merito alla capacità lavorativa, il perito ha valutato:
" (…)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata, per le patologie di stretta competenza reumatologica, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a decorrere dal 3.6.2013, data dell'insorgenza dell'inabilità lavorativa al 100 % segnalata dall'assicurata nella sua richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità del 30.1.2015.
L'assicurata era da ultimo dipendente della propria ditta, in qualità di segretaria, lavoro descritto nel questionario per il datore di lavoro del 25.3.2015, svolto sovente in posizione seduta, talvolta in piedi, raramente con necessità di camminare; tenendo conto della descrizione del posto di lavoro, dei limiti funzionali e di carico profilati nell'allegato, va osservato che si trattava probabilmente di un'attività piuttosto statica, ma svolta, a partire dal febbraio 1993, nella misura del 50 %, per cui durante le ore lavorative effettuate la capacità lavorativa come segretaria va ritenuta del 100 %, con rendimento massimo del 100 %, sempre a partire dal 3.6.2013; qualora l'assicurata dovesse tuttavia lavorare durante 8 – 9 ore al giorno, andrebbe considerata una diminuzione del rendimento del 10 %, sempre a partire dal 3.6.2013. Nell'ipotesi che l'assicurata, in qualità di segretaria, sul posto di lavoro, avesse la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, potendo ogni tanto anche muoversi, questa professione, soddisferebbe tutti i limiti funzionali e di carico citati nell'allegato e di conseguenza l'assicurata andrebbe considerata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, sempre a partire dal 3.6.2013.
Come casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 5 % a partire dal 3.6.2013; questa valutazione medico-teorica va convalidata da un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.” (incarto AI pag. 125)
Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stato visitato dalla dr. med. __________ per conto del __________ (__________), la quale con rapporto 16 ottobre 2015 non ha riscontrato una patologia extra somatica invalidante (doc. 38).
Di conseguenza, con la decisione contestata globalmente l’assicurata è stata ritenuta inabile al 10% nella sua abituale attività di segretaria, ma abile in attività adeguate rispecchianti le limitazioni rilevate in perizia.
Contestata è la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa operata dall’Ufficio AI.
2.8. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. Nella fattispecie in esame, da un attento esame degli atti questo TCA non può che confermare la perizia reumatologica e quella psichiatrica, essendo le stesse dettagliate, esaurienti e convincenti nelle motivazioni e nel risultato.
In sede di ricorso l’assicurata ha genericamente contestato gli accertamenti peritali, limitandosi a richiamare le refertazioni del reumatologo curante, dr. med. __________, presenti nell’inserto.
A tale riguardo, rettamente in sede di risposta l’Ufficio AI ha evidenziato che i rapporti 16 ottobre 2013 (pagg. 66-67 incarto AI), 27 novembre 2013 (pagg. 6 -7 incarto AI), 11 novembre 2014 (pagg. 74- 75 incarto) e 25 febbraio 2015 (pagg. 29-30 incarto AI), come le altre certificazioni contenute agli atti, sono stati debitamente presi in considerazione dal perito dr. med. __________ (cfr. anamnesi personale) e non contengono divergenti valutazioni.
Diversa è invece la situazione riguardo al rapporto 16 ottobre 2017 del reumatologo curante, anch’esso prodotto con il gravame, avente il seguente tenore:
" (…)
- Sindrome toracolombo-vertebrale su alterazioni statiche della colonna, con tendenza ipercifotica e stato dopo frattura dei corpi vertebrali Th11 e Th12 in pregresso trauma del 2006.
- Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative, soprattutto C5/C6 e C6/C7 con osteocondrosi e iniziale spondilosi.
- Fibromialgia di tipo primario associata a delle cefalee ricorrenti, a disturbi del sonno e a un affaticamento rapido e una stanchezza cronica.
Ho in cura questa sopramenzionata paziente dal 2013.
Ha presentato dei disturbi alla colonna vertebrale inizialmente relazionati a uno stato dopo frattura dei corpi vertebrali di Th11 e Th12 per un trauma nel 2006, con leggera deformazione a cuneo di questi corpi vertebrali, soprattutto ai corpo vertebrale di Th11.
In data 10.10.2012 aveva avuto un nuovo trauma contusivo della colonna lombare che non aveva comunque provocato nuove fratture.
L'evoluzione è caratterizzata poi dal subentrare di dolori alla colonna cervicale nell'ambito di alterazioni degenerative, in particolar modo un'osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con iniziale spondilosi. Essa presenta poi un quadro di tipo fibromialgico a carattere primario associato a delle cefalee ricorrenti, a disturbi del sonno e una stanchezza cronica e un affaticamento rapido.
Segue regolari sedute di fisioterapia. E' trattata per quanto riguarda i dolori in modo intercorrente con Sirdalud e Dafalgan.
Nell'aprile dei 2017 vi è stato un trauma contusivo dell'emitorace destro con una sintomatologia ancora attualmente persistente.
Le indagini radiologiche non hanno mostrato lesioni ossee.” (Doc. D)
A tale riguardo, in sede di risposta l’Ufficio AI ha sostenuto:
" (…) Sebbene sia stato versato in questa sede agli atti il rapporto 16 ottobre 2017 del Dr. med. __________ (doc. D incarto TCA) – certificato che non contiene alcuna indicazione circa la capacità lavorativa in attività adatte e in attività domestiche dell’assicurata e che non menziona eventuali critiche circa la valutazione peritale emessa dal Dr. med. __________ – la scrivente amministrazione evidenzia che l’insorgente si sia più che altro limitato a presentare delle critiche soggettive sul risultato delle valutazioni mediche ritenute. (…)” (Doc. IV pag. 2)
Questo TCA non concorda con quanto sostenuto dall’amministrazione per i seguenti motivi.
Anzitutto va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22 settembre 2017 -, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Tornando al caso in esame, a prescindere dal fatto che il succitato rapporto del 16 ottobre 2017 del curante non è stato sottoposto all’esame del SMR, esso contiene nuovi elementi che non sono stati esaminati dal perito reumatologo, perché non ancora presenti, nella sua valutazione risalente a quasi due anni prima.
In effetti, il dr. med. __________ ha riscontrato una fibromialgia di tipo primario (all’epoca della perizia del dr. __________ la fibromialgia era “solo” incipiente: 8 su 18 punti fibromialgici) e, quali nuovi fatti, cefalee ricorrenti, disturbi del sonno e una stanchezza cronica e affaticamento rapido.
Vero che il rapporto del reumatologo curante non contiene indicazioni sul grado di capacità lavorativa, ma è altrettanto vero che i nuovi elementi clinici ravvisati potrebbero influire sulla residua capacità lavorativa.
Il rapporto del dr. med. __________ è stato redatto il 16 ottobre 2017, quindi dopo l’emissione della decisione contestata (22 settembre 2017). Tuttavia è poco verosimile che la descritta nuova situazione clinica non fosse già intervenuta prima della decisione impugnata e quindi va presa in considerazione.
In queste circostanze, spetterà all’amministrazione valutare, mediante l’allestimento di almeno una perizia reumatologica ed una psichiatrica (sulla necessità di un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia cfr. DTF 132 V 72), il grado d’incapacità lavorativa ai fini di un eventuale diritto alla rendita.
2.10. In merito alla definizione degli impedimenti nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, conformemente ai marg. 3084 ss della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).
Nel relativo rapporto 9 settembre 2016 l’incaricata, passando in rassegna tutti le mansioni domestiche, ha quantificato in 17% il grado degli impedimenti (doc. 45 incarto AI).
Questo TCA non ha nulla da eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’unico appunto fatto dalla ricorrente in merito all’inchiesta domiciliare concerne, a suo dire, la mancata verifica da parte dell’Ufficio AI delle condizioni per applicare la giurisprudenza sugli influssi reciproci (negativi) tra attività lavorativa e lo svolgimento delle mansioni consuete di cui alla DTF 134 V 9 (cfr. consid. 2.4). In merito rettamente l’amministrazione rileva che non vi è spazio all’applicazione della succitata giurisprudenza, poiché:
" (…) Al riguardo si evidenzia che l’assicurata – oltre a non aver sostanziato la misura di tali ripercussioni – non sta ad oggi svolgendo un’attività lavorativa (sulla cessazione della stessa, si rinvia a quanto dichiarato dall’assicurata al pt. 4.5 del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’8 settembre 2016 e al punto 2 delle osservazioni al progetto 13 luglio 2017; doc. 44 e 52 incarto AI) e, nell’ambito delle mansioni casalinghe, non ha gravosi compiti di assistenza famigliare (segnatamente a favore dei propri figli o dei genitori necessitanti di cure; cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4 e STF 9C_896/2012 consid. 4.5). (…)” (Doc. IV pag. 3)
2.11. In conclusione, come visto, va ribadita la necessità di accertamenti medici da parte dell’Ufficio AI.
Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011), quest’ultimo è il caso in esame.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente agli accertamenti medici di cui al precedente considerando. In esito agli stessi dovrà poi valutare se aggiornare anche l’inchiesta economica per persone con attività domestica. In seguito, l'amministrazione definirà nuovamente il diritto alle prestazioni dell'assicurata, emanando una nuova decisione formale, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI.
2.12. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22 settembre 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti