Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.183

 

rg/sc

Lugano

27 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 settembre 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 25 settembre 2017 l'Ufficio AI ha respinto la richiesta d’aumento di rendita presentata da RI 1 nell’aprile 2014;

 

                                     -   con ricorso datato 27 ottobre 2017 e consegnato alla posta il 28 ottobre 2017 (cfr. busta d'impostazione agli atti), l'assicurata ha impugnato la predetta decisione dinanzi allo scrivente Tribunale precisando – per quanto qui interessa – di avere “ritirato la raccomandata il 3.10.17, pertanto la tempistica di 30 giorni è da ritenersi rispettata”;

 

-   con la risposta di causa l’amministrazione ha in particolare precisato – producendo la relativa documentazione postale – che la decisione impugnata è stata notificata il 27 settembre 2017 all’assicurata e che pertanto il ricorso, consegnato alla posta il 28 ottobre 2017, risulta tardivo;

 

-   richiesta a voler formulare le proprie osservazioni in merito alla tempestività del ricorso l’insorgente, cui è stata al proposito trasmessa copia della risposta di causa e della relativa documentazione prodotta dall’amministrazione, ha comunicato:

 

"  In riferimento alla causa succitata, trasmetto il motivo del mio ritardo nell’invio del ricorso.

Ero titubante se rivolgermi a questo Tribunale.

Ho commesso l’errore nelle date, ho confuso la data di scadenza del ritiro con quella dell’arrivo della raccomandata.

Comunque il ritardo è di un solo giorno, questo mi rattrista che la salute di una persona non venga valutata per un giorno di ritardo.

Sono consapevole che la legge vada rispettata.

Quindi accetto qualsiasi vostra decisione in merito.” (doc. VI);

 

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

 

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);

 

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

 

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444);

 

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);

 

                                     -   nel caso in esame la decisione impugnata, spedita con invio raccomandato il 25 settembre 2017, è stata notificata a RI 1 il 27 settembre 2017 (cfr. tracciamento degli invii de La Posta sub IV/3). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere il giorno di venerdì 27 ottobre 2017. Consegnato all’ufficio postale il giorno seguente, ossia il 28 ottobre 2017 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;

                                       

                                     -   per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210);

 

                                     -   le circostanze addotte dall’insorgente nel suo scritto 17 novembre 2017 al TCA a giustificazione della mancata tempestiva presentazione del gravame – essa afferma segnatamente di aver “commesso l’errore nelle date, ho confuso la data di scadenza del ritiro con quella dell’arrivo della raccomandata" – non costituiscono all’evidenza valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata;

 

                                     -  il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

 

                                     -   giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese e che l’entità delle stesse – da prelevarsi obbligatoriamente anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012) – è determinata fra 200 e 1’000 franchi.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile.

 

                                 2.-   Le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.  

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti