Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 ottobre 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, all’epoca attiva a tempo parziale quale impiegata di commercio presso la __________ di __________ (doc. AI 25/72-78), nel mese di maggio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da discopatia e artrosi (doc. AI 6/18-23).
L’Ufficio AI, con decisione del 22 ottobre 2014 – sulla base della perizia reumatologica del 27 gennaio 2014 con complemento del 6 febbraio 2014 del dr. __________ (doc. AI 65/252-265 e 68/271), del rapporto finale del 30 gennaio 2014 con annotazioni dell’11 febbraio e del 3 giugno 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 67/267-270, 69/272 e 79/332), dell’inchiesta economica per indipendenti del 26 maggio 2014 con complemento del 4 giugno 2014 (doc. AI 77/319-330 e 80/333-334) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 26 maggio 2014 (doc. AI 76/312-318) –, ha riconosciuto all’assi-curata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2013 (trascorso l’anno di attesa di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute nel gennaio 2014 ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI) ed alle rispettive rendite completive per i figli (doc. AI 99/373-379).
In esito al ricorso del 24 novembre 2014 (doc. AI 99/368-372), inoltrato, tramite l’avv. RA 1, contro la suddetta decisione del 22 ottobre 2014, questo Tribunale, con STCA del 20 maggio 2015 (doc. AI 105/397-422), lo ha accolto ai sensi dei considerandi e, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2013 al 30 aprile 2014, ha rinviato gli atti all’amministrazione “(…) affinché – una volta stabilito il grado d’invalidità per la parte indipendente in corretta applicazione del metodo straordinario dopo aver chiarito l’aspetto medico circa il grado d’incapacità per l’attività di vendita auto/immatricolazioni (cfr. consid. 2.10.2.3) e ritenuto il grado d’invalidità per la parte casalinga del 20% (cfr. consid. 2.10.1.2 e 2.10.1.3) –, in base al metodo misto, si pronunci nuovamente sul diritto ad una rendita dal 1. maggio 2014. (…)” (doc. AI 105/420).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione del 18 novembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 123/447-451) – visti la risposta 18 agosto 2015 del dr. __________ che ha permesso di appurare che anche per l’attività di vendita auto/immatricola-zione vale una diminuzione del rendimento del 10% (“(…) questo tipo di attività non comporta a mio avviso situazioni tali da giustificare una diminuzione del rendimento superiore al 10%, diminuzione del rendimento da applicare dunque a tutta la quota di lavoro come salariata (50%). (…)” (doc. AI 114/432)) e l’annotazione del 21 settembre 2015 (doc. AI 119/437-439 in cui l’amministrazione ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità per la parte salariata applicando il metodo straordinario –, ha negato il diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2014.
1.3. Nel mese di febbraio 2016 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 134/486-491).
Con decisione del 5 ottobre 2017, preavvisata il 25 agosto 2017 (doc. AI 216/818-821) e oggetto della presente vertenza – visti la perizia pluridisciplinare del SAM del 17 agosto 2017 (doc. AI 213/727-812) e il rapporto finale 21 agosto 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 214/813-816) – l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 222/830-833). L’amministrazione, ritenute le risultanze mediche, ha infatti concluso che “(…) siamo pertanto confrontati con una capacità al lavoro, al guadagno e nello svolgimento delle mansioni domestiche sovrapponibile alle precedenti domande dal quale [ndr. recte: dalle quali], dopo i dovuti calcoli economici e inchiesta casalinga, scaturiva un grado AI del 25% (decisione del 18.11.2015) non pensionabile in quanto inferiore al minimo del 40%. (…)” (doc. AI 222/831).
1.4. Con il presente ricorso l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA. Osservato che il SAM ha stabilito un’incapacità lavorativa (diminuzione del rendimento) del 40%, la ricorrente sostiene che “(…) a prescindere dal calcolo del grado d’invalidità con il raffronto dei redditi, la ricorrente va in ogni caso ritenuta invalida nella misura del 40% vista la diminuzione del rendimento in questa misura in qualsiasi attività. La ricorrente, con un invalidità del 40%, ha dunque diritto almeno a un quarto di rendita AI. (…)” (I, punto 7, pag. 4).
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione postula invece la reiezione del ricorso. Osservato che “(…) iI Dr. __________ nella sua perizia del 27.01 .2014 aveva determinato che l'assicurata era in grado di lavorare 4 ore al giorno con una riduzione del rendimento del 10%, quindi presentava una capacità lavorativa residua pari al 45% (IL 55%) in qualsivoglia attività (abituale e adeguate). Dunque il perito del SAM descrive una capacità lavorativa maggiore sia nell'attività abituale che in (altre) attività adeguate, confermando però chiaramente che lo stato valetudinario è invariato rispetto alla valutazione del Dr. __________. Trattasi dunque di una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute immutato. (…)” (IV, pag. 3), l’Ufficio AI conclude che “(…) la documentazione medica agli atti non fornisce elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile l’esistenza di un'incapacità lavorativa superiore a quella accertata, dall'altro che giustifichino l'esperimento di ulteriori indagini di natura medica. Va qui infine rilevato che nemmeno la situazione economica risulta mutata, essendo tuttora l’assicurata socia e gerente con firma individuale della __________ (v. iscrizione a registro di commercio). (…)” (IV, pag. 4).
1.6. Con scritto del 10 gennaio 2018, dopo la chiesta proroga del termine (V. VI e VII), l’insorgente ha richiesto, quale ulteriore mezzo di prova, l’audizione del proprio medico curante (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad almeno un quarto di rendita senza specificare da quando (cfr. consid. 1.4).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Sch-weiz, 2003, pagg. 84-86).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.5. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova domanda e – vista l’annotazione del 28 febbraio 2017 del medico SMR dr. __________ del seguente tenore: “(…) In considerazione delle obiezioni dell’assicurata e del suo rappresentante legale, obiezioni da parte mia non condivisibili visto che non si tratta di definire i limiti funzionali e non si tratta di valutare l’indicazione ad un intervento (inoltre faccio presente che ho letto l’incarto), ritengo giudizioso richiedere una valutazione MEDAP comprendente valutazione reumatologica, neurologica ed internistica. (…)” (doc. AI 8/31) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI 206/717-719 e 207/720-721).
Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 17 agosto 2017 (doc. AI 213/727-812), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica su/con:
- stato dopo decompressione e fusione intervertebrale (TLIF) L5-S1 il 10.12.2012;
- osteocondrosi Modic II L5-S1 con stenosi foraminale a sin. di origine ossea;
- assenza di chiara radicolopatia lombare deficitaria o irritativa associata.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva a connotazione disforica (ICD-10 F38.8).
Lieve tremore a livello degli arti superiori del tipo essenziale (DD: tremore psicogeno).
Deficit di vitamina D. (…)" (doc. AI 213/754)
Visti tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A. presenta un’attuale capacità lavorativa globale del 60% come impiegata di commercio. (…)” (doc. AI 213/759) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta unicamente a deficit funzionali di tipo reumatologico. Dal lato neurologico e psichiatrico l'A. non presenta deficit funzionali.
Dal punto di vista reumatologico la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai dolori cronici lombari con irradiazione agli arti inferiori di natura spondilogena. Dal lato neurologico abbiamo potuto escludere una radicolopatia lombare maggiore e non abbiamo potuto confermare una sicura irritazione radicolare lombare. Sono limitate le posizioni statiche prolungate ed è necessaria l'alternanza delle posizioni. L'attività dev'essere ergonomicamente adattata e permettere il lavoro in piedi alternato alla posizione seduta. L'A. necessita di pause per riposare (compresa una più lunga interruzione sul mezzogiorno, se necessario) e di pause per i cambiamenti di posizione e per sgranchirsi.
8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.
Per quanto riguarda la patologia reumatologica, come impiegata di commercio l'A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento che può essere ridotto al massimo nella misura del 40%, premesso che si tratti di un'attività ergonomicamente adattata e che permetta il lavoro in piedi alternato alla posizione seduta. La situazione è invariata a decorrere da sei mesi dopo l'intervento neurochirurgico sul rachide del 10.12.2012. L'attuale valutazione della capacità lavorativa risulta leggermente differente rispetto alla perizia del Dr. med. __________ del 2014. Si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione clinica, che in ogni caso non risulta peggiorata rispetto al quadro clinico descritto dal Dr. med. __________ e nemmeno dopo la caduta dell'A. in data 12.2.2016. Riteniamo che in un lavoro d'ufficio è senz'altro possibile un lavoro a tempo pieno, contrariamente a quanto affermato nel 2014 dal Dr. med. __________. La diminuzione del rendimento del 40% permette all'A. le necessarie pause come sopra descritte.
Dal punto di vista neurologico e psichiatrico l'A. risulta completamente abile al lavoro.
Complessivamente l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 60% come impiegata di commercio a decorrere da sei mesi dopo l'intervento neurochirurgico sul rachide del 10.12.2012.
8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
L'attuale capacità lavorativa globale del 60% va intesa come lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 40%.
8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Rimandiamo al capitolo 8.1.2.1.
8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Delle pause supplementari per riposare (compresa una più lunga interruzione sul mezzogiorno, se necessario) e per i cambiamenti di posizione e per sgranchirsi sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
L'attuale capacità lavorativa globale del 60% è valida a decorrere da sei mesi dopo l'intervento neurochirurgico sul rachide del 10.12.2012, cioè dal 10.6.2013 e da allora è invariata. L'attuale valutazione della capacità lavorativa è leggermente differente rispetto alla precedente perizia reumatologica del Dr. med. __________ del 2014. Sottolineiamo che il quadro clinico è rimasto invariato, per cui si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione clinica. In ogni caso la situazione clinica non è peggiorata rispetto al quadro clinico descritto dal Dr. med. __________ e nemmeno dopo la caduta dell'A. in data 12.2.2016. Per il periodo precedente valgono le condizioni stabilite dall'Ufficio Al.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Dal punto di vista reumatologico l'A. è limitata nelle posizioni statiche prolungate. L'attività dev'essere fisicamente leggera, ergonomicamente adatta e permettere l'alternanza delle posizioni. Un'attività pesante a mediamente pesante non è esigibile. Complessivamente un'attività adeguata dev'essere rispettosa delle seguenti risorse fisiche:
[…] (cfr. la tabella sub doc. AI 231/761-762).
Dal lato neurologico e psichiatrico invece l’A. non presenta limitazioni funzionali.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
Dal lato reumatologico I'A. può svolgere un'attività adeguata, come descritta al capitolo 9.1.1, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 40%. Per quanto riguarda la leggera differenza rispetto alla perizia reumatologica del Dr. med. __________ del 2014, valgono le stesse considerazioni citate al capitolo 8.
Ricordiamo che dal punto di vista neurologico e psichiatrico l'A. risulta completamente abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
L'attuale capacità lavorativa globale del 60% in un'attività adeguata va intesa come lavoro a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 40%.
9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Rimandiamo al capitolo 9.1.2.1.
9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Delle pause supplementari sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
E' valida la stessa determinazione temporale citata al capitolo 8.1.3.
9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.
Come casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa globale del 60% unicamente per motivi reumatologici, valida dal 10.6.2013. Per il periodo precedente valgono le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio Al. Per quanto riguarda la leggera differenza rispetto alla perizia reumatologica del Dr. med. __________ del 2014, valgono le stesse considerazioni citate al capitolo 8. Consigliamo di verificare questa valutazione medico-teorica tramite una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?
Sì.
9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Rimandiamo al capitolo 9.1.1.
9.2.3.1 I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che misura?
I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso nella misura del 40%.
9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
E' presente un potenziale d'integrazione professionale che può essere facilitato da misure di riallenamento progressivo al lavoro.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall’A. nel corso degli anni?
Buona
9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
Dal punto di vista reumatologico teoricamente è possibile effettuare una decompressione del neuroforame L5 a sin., come proposto dal PD Dr. med. __________. Nel contesto di una sindrome da dolore cronico questo intervento difficilmente porterà un cambiamento significativo alla situazione dell'A. Ricordiamo inoltre che dal lato neurologico abbiamo potuto escludere una radicolopatia lombare maggiore. Non abbiamo nemmeno potuto confermare una sicura irritazione radicolare lombare. Un piano di riabilitazione è teoricamente possibile.
Dal lato psichiatrico una presa a carico psicologica potrebbe aiutare l'A. nel processo di accettazione della propria condizione di salute. Potrebbero anche molto giovare sullo stato di salute delle misure farmacologiche a base di antidepressivi, come per esempio Duloxetina al dosaggio di 30-60 mg/die, volte ad alterare la soglia di percezione del dolore.
9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dalla motivazione dell’A.?
Dal punto di vista reumatologico risulta difficile esprimersi sulla prognosi. Difficilmente la situazione potrà migliorare in futuro, anche qualora venissero eseguiti altri interventi chirurgici.
Dal lato psichiatrico la prognosi, nel caso di una permanenza della condizione clinica di cui l'A. è affetta, propende per una cronicizzazione del quadro psicopatologico messo in evidenza.
Dal punto di vista neurologico la prognosi risulta buona.
9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Consigliamo una valutazione ergonomica e adattamenti ergonomici al posto di lavoro e al domicilio.
10 COERENZA
10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall’A., l’anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Dal punto di vista reumatologico abbiamo notato una certa discordanza tra i sintomi e la valutazione clinica, senza una sicura amplificazione di sintomi. Dal lato psichiatrico non abbiamo evidenziato tendenze all'esagerazione, né tanto meno alla simulazione dei sintomi.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri quesiti del medico SMR.
Non fa al caso.
11.2 Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.
Non fa al caso.
Consigliamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, d'inviare copia della nostra perizia al medico curante, Dr. med. __________, specialista medicina generale, __________, affinché sia informato sulle conclusioni peritali e sui consigli terapeutici dei nostri consulenti. Al medico curante chiediamo di sostituire il deficit di vitamina D. (…)" (doc. AI 213/759-765)
Il dr. __________, nel rapporto finale SMR del 21 agosto 2017 (doc. AI 214/813-816), ha confermato le valutazioni del SAM e, circa lo stato di salute invariato, ha addotto: “(…) Situazione clinica invariata rispetto alla precedente perizia dr. __________, vale quindi l’esigibilità lavorativa come da decisione del 18.11.2015. (…)” (doc. AI 214/816).
L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate, con decisione del 5 ottobre 2017 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.7. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
Dall’elenco atti (cfr. doc. AI 213/728-741) risulta infatti che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica e che – esposta dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive – ha precisato debitamente le ragioni per le quali ha concluso che, al più tardi sei mesi dopo l’intervento neurochirurgico sul rachide del 10 dicembre 2012, la capacità lavorativa globale tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività adeguata è del 60% (flessione del rendimento). In particolare i periti hanno evidenziato che “(…) l'attuale valutazione della capacità lavorativa risulta leggermente differente rispetto alla perizia del Dr. med. __________ del 2014. Si tratta di una diversa valutazione della stessa situazione clinica, che in ogni caso non risulta peggiorata rispetto al quadro clinico descritto dal Dr. med. __________ e nemmeno dopo la caduta dell'A. in data 12.2.2016. (…)” (doc. AI 213/760-761, la sottolineatura è del redattore).
In questo senso a ragione l’amministrazione ha rilevato che“(…) iI Dr. __________ nella sua perizia del 27.01 .2014 aveva determinato che l'assicurata era in grado di lavorare 4 ore al giorno con una riduzione del rendimento del 10%, quindi presentava una capacità lavorativa residua pari al 45% (IL 55%) in qualsivoglia attività (abituale e adeguate). Dunque il perito del SAM descrive una capacità lavorativa maggiore sia nell'attività abituale che in (altre) attività adeguate, confermando però chiaramente che lo stato valetudinario è invariato rispetto alla valutazione del Dr. __________. Trattasi dunque di una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute immutato. (…)” (IV, pag. 3).
La valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 21 agosto 2017 sub doc. AI 214/813-816), non è inoltre stata contestata validamente e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.
Va osservato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018, consid. 2.7 con riferimenti).
Nella fattispecie concreta è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha addotto che “(…) l’assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in sede di ricorso – eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. (…)” (IV, pag. 3).
Visto tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti – la valutazione del SAM vada confermata.
In questo senso la domanda di “(…) audizione quale testimone del proprio medico curante Dr. med. __________, __________, il quale potrà confermare il danno [ndr.: alla] salute dell’assicurata, le conseguenze sulla capacità lavorativa, la diminuzione di rendimento e il peggioramento della situazione della medesima. (…)” (VIII), va respinta.
In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va qui osservato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni del SAM.
2.8. L’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 18 novembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 123/447-451) – dando seguito alla STCA di rinvio del 20 maggio 2015 (cfr. consid. 1.1) –, ha negato il diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2014.
Ritenuto che da allora, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 2.7), non vi è stato alcun peggioramento della situazione medico valetudinaria (stato di salute invariato) e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto il diritto a prestazioni postulato con la nuova domanda del febbraio 2016 oggetto della presente vertenza (cfr. consid. 1.3).
In questo senso a ragione l’amministrazione ha rilevato che “(…) siamo pertanto confrontati con una capacità al lavoro, al guadagno e nello svolgimento delle mansioni domestiche sovrapponibile alle precedenti domande dal quale [ndr. recte: dalle quali], dopo i dovuti calcoli economici e inchiesta casalinga, scaturiva un grado AI del 25% (decisione del 18.11.2015) non pensionabile in quanto inferiore al minimo del 40%. (…)” (doc. AI 222/831).
Quanto alla pretesa di almeno un quarto di rendita vista la diminuzione del rendimento del 40% in qualsiasi attività attestata dai periti del SAM, questo Tribunale può fare proprio quanto osservato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata, e meglio che “(…) il grado d’invalidità è un concetto economico dato [ndr.: dal] raffronto tra il reddito da attività con e senza il danno alla salute (inchiesta indipendenti). L’inabilità al lavoro non conferisce il diritto a rendita di pari entità. (…)” (doc. AI 222/830; in argomento vedi anche il consid. 2.3).
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti