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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 ottobre 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con una decisione del 4 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni presentata da RI 1, nato nel 1966, di professione meccanico di macchine per scrivere, considerato come l’assicurato presentava una completa abilità lavorativa in attività adeguate con un conseguente grado di invalidità del 9%, insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 57).
Nel febbraio 2014 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti allegando diverse problematiche alla salute, segnatamente di natura internistica e reumatologica (doc. AI 3).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medici, comprendenti anche una perizia multidisciplinare eseguita dal SAM, (cfr. rapporto 27 giugno 2016, doc. AI 131), fatta effettuare una valutazione professionale (doc. AI 138), l’amministrazione, con progetto di decisione 7 novembre 2016, considerato l’assicurato inabile completamente nella precedente attività lavorativa, ma abile nella misura del 70% in un’attività adeguata, ha concluso che l’assicurato non aveva diritto a una rendita di invalidità, stante un grado AI del 38% e, quindi, inferiore al 40% (doc. AI 49). Il progetto di decisione è però stato annullato a favore di un accertamento professionale presso il CAP previsto dal 14 novembre al 13 dicembre 2016 (doc. AI 146),ma poi interrotto dopo pochi giorni a causa delle addotte condizioni di salute dell’assicurato (doc. AI 153, 154). Il 24 maggio 2017 l’amministrazione ha quindi reso un nuovo progetto di decisione con il quale ha confermato il precedente (doc. AI 160).
Con osservazioni del 18 luglio 2017 l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ della RA 1, si è opposto al progetto sulla base di nuovi certificati medici. Con decisione 11 ottobre 2017 l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha respinto la richiesta di prestazioni confermando il grado di invalidità del 38% (doc. AI 62).
1.3. Contro il succitato provvedimento l’interessato, rappresentato dal suo legale, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti medici ed economici. Contesta in particolare la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI e la determinazione dei redditi imputabili nel calcolo del grado di invalidità.
1.4. Con la risposta di causa del 21 novembre 2017 l’Ufficio AI, confermando la correttezza della valutazione medica e di quella economica, ha chiesto la reiezione del gravame.
Con scritti 28 febbraio e 1. marzo 2018 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha prodotto nuove certificazioni mediche (doc. C, D; doc. XIII/2 e 3), sulle quali si sono espressi il SMR il 6 marzo 2018 (doc. XV/1) e l’amministrazione il 13 marzo 2018 (doc. XV). Con scritto 16 aprile 2018 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie domande e allegazioni, ribadendo l’intervento di un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute rispetto a quanto accertato dal SAM (doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di concedere una rendita, poiché dagli accertamenti medici ed economici effettuati era risultato che l’assicurato presentava una capacità lavorativa medico teorica del 70% in un’attività adeguata con conseguente grado di invalidità del 38%. In sostanza, l’amministrazione non misconosce che rispetto alla prima decisione del 4 ottobre 2010 (che aveva rifiutato il diritto a prestazioni considerato come a fronte di un’abilità lavorativa completa in attività adeguate risultava un grado di invalidità del 9%; doc. AI 57), sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute, con un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70%, ma nega il diritto a prestazioni non essendo raggiunto il grado di invalidità minimo del 40%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art.
17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI
1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Infine, in due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, valutata la documentazione medica agli atti e interpellati i curanti, allo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’insorgente, l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico. Dalla perizia SAM del 27 giugno 2016, risulta che i periti, eseguiti esami di laboratorio, radiologici e neurologici, hanno fatto capo a tre consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici ambulatoriali, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in:
. alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota ernia discale D1 0-D11 ) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale L5.S1),
. esiti da morbo di Scheuermann,
. disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa lombare terminale),
. Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Polineuropatia sensitiva assonomielinica d'entità moderata, presumibilmente nell'ambito della nota epatite C.
Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) DD: distimia (ICD-10 F 34.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Paresi periferica residuale di entità moderata del nervo facciale ds.
Ex tossicodipendenza in trattamento metadonico
Sovrappeso con BMI 29 kg/m2.” (doc. AI 131/pag. 312)
I periti hanno quindi espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata di tecnico addetto all'assistenza-montatore di elettrodomestici, è considerata nella misura dello 0%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali ä dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota ernia discale D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale L5-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa lombare terminale), decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sulla base di queste patologie vi sono delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa dell'A., dal punto di vista reumatologico, nell'attività da ultimo esercitata, nella misura dello 0%.
Dal punto di vista neurologico, sulla base del quadro clinico e del referto all'esame ENG/EMG, il nostro consulente descrive la presenza di una polineuropatia sensitiva assonomielinica di entità moderata the ben spiega i sintomi accusati dall'A. a livello degli arti inferiori sotto forma di bruciori e disestesie, fastidio evocato per esempio dal tocco del lenzuolo ecc. Inoltre vi 6 una paresi periferica residuale del nervo facciale ds. globalmente d'entità moderata con forza muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli innervati del nervo facciale ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale ds. non deriva un'incapacità lavorativa, invece la polineuropatia da origine ad un'incapacità lavorativa in tutti i lavori pesanti da effettuare principalmente in piedi e per lavori che richiedono di stare costantemente in piedi o di camminare costantemente. Sulla base di queste constatazioni, per l'ultimo lavoro effettuato di tecnico addetto all'assistenza/montatore di elettrodomestici, in base ai compiti descritti dal datore di lavoro, vi 6, dal lato neurologico, a causa della polineuropatia, un'incapacità lavorativa nella misura del 50%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente con ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una sindrome ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente, valutando l'attuale grado di capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. Le limitazioni funzionali consistono in una perdita della capacità di infondere forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e della demotivazione profonda venutasi a creare nell'A. dopo l'interruzione forzata della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad ottenere un rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo un buon equilibrio psichico.
(…).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Dal punto di vista reumatologico, per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A., tenendo esclusivamente conto delle patologie strutturalmente spiegabili, può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale normale. L'A. pub di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, pub talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'A. pub assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente giudica l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove ore, con rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 7.8.2013.
Secondo il nostro consulente in neurologia dalla paresi periferica del nervo facciale ds. non deriva un'incapacità lavorativa. Invece la polineuropatia dell'A. da origine ad un'incapacità lavorativa in tutti i lavori pesanti da effettuare principalmente in piedi e per i lavori che richiedono di stare costantemente in piedi o di camminare costantemente. Per questi lavori vi è un'incapacità lavorativa del 100%. Invece per i lavori da effettuare principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve a moderato non vi è dal lato neurologico un'incapacità lavorativa.
Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
In considerazione di quanto descritto al punto 9.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale in un'attività adeguata è considerata nella misura del 70%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,
indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
(…).
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Secondo il nostro consulente in psichiatria lo spirito collaborativo dell'A. può essere scemato, l'incapacità di aderire alla terapia può essere dovuta alla malattia dell'A, ed in modo particolare agli effetti causati dalla sua demotivazione profonda.
9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
Secondo il nostro consulente in reumatologia è sicuramente auspicabile un calo ponderale, rivolto a diminuire il carico sul passaggio lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni alle estremità inferiori, facilitando nel contempo il riequilibrio e ricondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale, importante per permettere all'A. di stabilizzare maggiormente il rachide lombare. Le misure terapeutiche menzionate, sono in grado di migliorare la qualità di vita dell'A., ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua. Secondo il nostro consulente in neurologia la prognosi per quanto riguarda la polineuropatia appare incerta, dipende se vi è effettivamente una crioglobulinemia, e se si riesce a trattarla, almeno per evitare un peggioramento della stessa. Altrimenti comunque una progressione di questa polineuropatia appare possibile in futuro. Per quanto riguarda invece il nervo facciale ds. il nostro consulente ritiene-la-situazione attuale-definitiva, non-si aspetta in futuro miglioramenti della stessa.
Secondo il nostro consulente in psichiatria e importante che l'A. rimanga in trattamento ambulatoriale presso lo psichiatra di riferimento beneficiando soprattutto dei colloqui motivazionali con la psicologa delegata che l'ha seguito finora. I colloqui di sostegno psicologico possono infatti giovargli sia come momento di ascolto delle proprie emozioni sia come spazio di chiarimento personale. A livello farmacologico essendo prevalente in questo momento una problematica legata all’anedonia pub, secondo il nostro consulente, entrare in linea di conto anche una prescrizione di agomelatina, sostanza indicata in queste situazioni in quanto in grado di sostenere la capacità di ripresa di contatto vitale con la realtà. La prognosi propende per una evoluzione piuttosto cronica dei disturbi psichici accusati dall'A.
Il nostro consulente in psichiatria ricorda che dall'età giovanile, sino all'età di 35 anni l'A. è stato politossicodipendente, mentre in seguito ha completamente sospeso l'assunzione di droghe mantenendo comunque costante il trattamento sostitutivo metadonico. La sindrome da dipendenza non ha causato un disturbo della salute irreversibile.
9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si pub verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado dl motivazione dell'A.?
Vedasi risposta al quesito precedente 9.3.2.
9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)
10 COERENZA
10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Il nostro consulente in psichiatria non ha constatato discrepanze o segni di aggravazione dei sintomi. Il nostro consulente in reumatologia osserva che i dolori lamentati dall'A., aventi connotazioni in parte estreme, non trovano una chiara spiegazione nelle alterazioni strutturali dimostrate all'esame clinico, rispettivamente negli accertamenti antecedenti la visita.” (doc. AI 131/317-323)
Le conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto finale del 28 giugno 2016 (doc. AI 129). Effettuato un incontro dell’assicurato con il consulente professionale e quindi reso il Rapporto finale SIP il 12 settembre 2016 (doc. AI 138), reso un primo progetto di decisione il 7 novembre 2016 (con il quale la richiesta di prestazioni era respinta considerato come a fronte di un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate emergeva un grado di invalidità del 38%; doc. AI 139), a seguito delle osservazioni dell’assicurato detto provvedimento è stato annullato e ordinato un accertamento professionale presso il CAP, da svolgersi dal 14 novembre al 13 dicembre 2016 (doc. AI 146). Con rapporto conclusivo del 19 dicembre 2016 il responsabile del CAP ha preso atto delle ripetute assenze dell’assicurato durante l’accertamento a causa dell’aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche (doc. AI 153). Nel frattempo, il 14 dicembre 2016, lo psichiatra curante dr. __________ ha segnalato l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato (doc. AI 151). Con rapporto finale 26 gennaio 2017 il consulente professionale ha confermato di ritenere l’assicurato “reintegrabile in un mercato in equilibrio in un’attività di tipo leggera e semplice, nella misura massima del 70%, rispettosa dei suoi limiti funzionali” (doc. AI 154). L’amministrazione ha quindi interpellato nuovamente lo psichiatra curante dell’assicurato, il quale, il 1 marzo 2017, ha attestato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 156). In proposito, il SMR, con annotazione 15 maggio 2017, ha affermato che dallo stesso non risultava “una sostanziale modifica dello stato di salute con presenza però di una IL soggettiva completa che rende difficile l’attuazione di provvedimenti professionali” (doc. AI 159). Di conseguenza in data 24 maggio 2017 l’amministrazione ha reso un nuovo progetto di decisione - sostanzialmente analogo al precedente - con il quale ha respinto la domanda di prestazioni considerato un grado di abilità lavorativa del 70% in attività adeguate e un conseguente grado di invalidità del 38% (doc. AI 139).
Rappresentato dal suo legale l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo segnatamente valere un peggioramento delle sue condizioni di salute susseguente al fallimento dell’accertamento professionale, come del resto attestato da uno scritto dell’11 giugno 2017 del dr. Del Don (doc. AI 171). Ha inoltre prodotto uno scritto del 2 agosto 2017
del dr. __________, internista, che pure ha segnalato un peggioramento delle condizioni e inviato il paziente dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti radiologici del 25 novembre e 12 dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________ relativo ad una visita del 18 luglio 2016 (doc. AI 175).
L’amministrazione ha quindi nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto del 25 settembre 2017, confermate le diagnosi di “spondilartrosi ed ernia cervicale C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11 e discopatia L5-S1/esito termofrequenza cronica , sindrome di Ramsay Hunt a dx ed instabilità posturale, meningoradicolite da herpes zoster dx, stato depressivo” ha attestato una situazione invariata e concluso nuovamente per una totale inabilità lavorativa (doc. AI 181).
Interpellato il consulente professionale (doc. AI 183), l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazione con la decisione contestata dell’11 ottobre 2017 del seguente tenore:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare alla quale l'Assicurato è stato sottoposto presso il Servizio d'Accertamento Medico (SAM), dopo attenta valutazione il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute gli comporta i seguenti periodi di inabilità lavorativa:
Attività abituale quale meccanico per macchine da scrivere
100% dal 07.08.2013 e continua
Attività adeguate
30% dal 07.08.2013 al 03.12.2013
100% dal 04.12.2013 al 15.04.2014
30% dal 16.04.2014 e continua (da intendere come riduzione del rendimento)
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità per il 2015, i redditi utilizzati sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TAI).
Reddito da valido
Dal momento che le macchine da scrivere sono state rimpiazzate in massa dai computer, l'attività di meccanico per macchine da scrivere è diventata un'attività di nicchia.
Pertanto, chi eseguiva la summenzionata attività si è man mano convertito ad eseguire altre attività, tra cui l'attività di riparatore di fotocopiatrici o quella di meccanico di precisione.
Per questo motivo abbiamo dovuto rivedere il reddito da valido del Signor RI 1, dal momento che senza il danno alla salute non avrebbe molto verosimilmente continuato la suddetta attività.
Si ritiene che in assenza del danno alla salute, il Signor RI 1 avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di CHF 67'802.00 (fonte: reddito statistico, tabella RSS, divisione economica 31/33: riparazione ed installazione di macchine).
Reddito da invalido
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126V 75).
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, potrebbe conseguire CHF 42'303.00 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive valore mediano) inclusa una riduzione complessiva del 10% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 67'802.00
con invalidità CHF 42'303.00
perdita di guadagno CHF 25'499.00= 38% grado invalidità
considerato che il grado d’invalidità è del 38%, quindi inferiore al 40%, il diritto ad una rendita AI non sussiste.
In considerazione del fatto che il percorso professionale organizzato al Centro d'accertamento -Professionale (CAP) non è andato a buon fine e nonostante il grado d'invalidità superiore al 20%, il nostro Servizio d'integrazione professionale (SIP) attualmente non ritiene sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale. Il dossier viene comunque attribuito al nostro consulente per la valutazione di un eventuale aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del 24.05.2017
In data 09.08.2017 abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso il summenzionato progetto; nelle stesse vi era allegata documentazione medica redatta dai seguenti dottori:
- Dr. __________
- Dr. __________ (servizio di radiologia __________)
- Dr. __________ (__________ di __________)
Tale documentazione è stata sottoposta per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale (SM R).
Dopo attenta valutazione e dopo ulteriori accertamenti, il SMR indica che quanto giunto in fase di audizione non apporta nuovi elementi medici atti ad attestare una situazione diversa da quanto valutato in passato nella perizia pluridisciplinare alla quale il Signor RI 1 è stato sottoposto nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2016. Di conseguenza, il medico SMR conferma uno stato clinico invariato e stazionario e una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate.
Per quanto attiene la contestazione del reddito da valido si ricorda che l'Assicurato fu licenziato dalla ditta __________ in data 31.7.2009 per motivi congiunturali, per cui anche in assenza del danno alla salute non possiamo con certezza dire che avrebbe continuato suddetta attività. Il calcolo del nuovo reddito da valido è stato esposto sulla pagina precedente. Visto quanto sopra esposto si conferma il rifiuto di prestazioni.” (doc. AI 184)
Nel corso della procedura ricorsuale l’assicurato ha prodotto una certificazione della dr.ssa __________, neurologa, che il 27 febbraio 2018 ha sottolineato la complessità del quadro con patologie varie, di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica e una del dr. __________, del 20 novembre 2017, in cui lo psichiatra ha ribadito la conclusione di completa inabilità lavorativa (doc. C; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3). Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro si ribadisca che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
2.8. Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.
In effetti, la documentazione medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni complete sull’effettiva capacità lavorativa, non permettendo in particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni delle diagnosticate patologie sull’idoneità al lavoro.
Se infatti questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM del 27 giugno 2016, da considerare dettagliata e rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente, le certificazioni mediche prodotte in seguito non permettono di escludere un peggioramento delle condizioni dell’assicurato avvenuto successivamente alla perizia, ma precedentemente alla decisione contestata. Questo per i motivi che seguono.
2.8.1. Dal fascicolo risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti e ha precisato debitamente le ragioni per le quali andava ammessa una capacità lavorativa in un’attività idonea del 70%, intesa come rendimento globalmente ridotto nell’arco di una giornata lavorativa completa. Come meglio si vedrà nel seguito, la valutazione dei periti non è stata validamente contestata o messa in dubbio da altro medico specialista. I periti hanno in effetti esposto sufficientemente che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivavano dalle patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche descritte.
In particolare dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il dr. __________ aveva posto le diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale C5-C6 mediana paramediana a ds. a contatto con la radice di C6 a ds.), della dorsale (nota ernia discale D1O-D11) e lombare (bulging discale L3-L4, protrusione discale L5-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare, destro-convessa lombare terminale), decondizionamento e sbilancio muscolare. Sulla base di queste patologie vi erano delle limitazioni per quanto riguardava il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di determinate posizioni e la deambulazione. Il perito ha quindi concluso che l’assicurato era da considerare inabile totalmente nell'attività da ultimo esercitata. Per quanto riguardava la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurato poteva “molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 15 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. pub molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto; molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti”. Anche la rotazione manuale era possibile in modo normale. Inoltre l’assicurato poteva “di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'A. pub assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. pub molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli”. Tutto ben considerato quindi secondo il perito reumatologo, l’assicurato, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle elencate limitazioni, era da ritenere abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di otto-nove ore, con rendimento massimo. Da tali conclusioni, basate su motivazioni approfondite e pertinenti, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.
Quanto alle problematiche neurologiche, il dr. __________ ha descritto la presenza di una polineuropatia sensitiva assonomielinica di entità moderata. Inoltre vi era una paresi periferica residuale del nervo facciale destro globalmente d'entità moderata con forza muscolare residuale di ca. M3 di tutti i muscoli innervati del nervo facciale ds. Dalla paresi periferica del nervo facciale destro non derivava alcuna incapacità lavorativa, mentre che la polineuropatia escludeva l’esecuzione di lavori pesanti da effettuare principalmente in piedi e lavori che richiedono di stare costantemente in piedi o di camminare costantemente. Sulla base di queste constatazioni, nell’attività da ultimo esercitata vi era un'incapacità lavorativa nella misura del 50%. Per contro per “lavori da effettuare principalmente da seduto, permettendo comunque di cambiare la posizione di tanto in tanto e che richiedono sforzi con gli arti superiori d'entità da lieve a moderato” non vi era dal lato neurologico alcuna incapacità lavorativa. Anche tali conclusioni, che peraltro il ricorrente nemmeno censura, sono convincenti e non prestano il fianco a critica alcuna.
Dal punto di vista psichiatrico infine il perito dr. __________, descritta quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa una sindrome ansioso-depressiva (DD: distimia) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha valutato il grado di capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. Le limitazioni funzionali consistevano in una perdita della capacità di infondere forza alle proprie iniziative e questo a causa della delusione e della demotivazione profonda venutasi a creare nell’assicurato “dopo l'interruzione forzata della sua attività lavorativa dalla quale riusciva ad ottenere un rispecchiamento positivo che lo aiutava a procedere nella sua vita mantenendo un buon equilibrio psichico”. Anche a tale valutazione, che non ha tralasciato elementi di rilievo, si deve aderire. Il dr. __________ infatti, dopo aver visitato il ricorrente in due occasioni, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei minimi particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, a tutte le malattie psichiche.
Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che a fronte di una completa inabilità lavorativa nella professione da ultimo esercitata, in un’attività adeguata la capacità lavorativa era del 70 %, intesa come rendimento globalmente ridotto nell'arco di una giornata lavorativa completa, ritenuto che la riduzione era dovuta a deficit funzionali nell'ambito psichiatrico reumatologico e neurologico. La riduzione della capacità lavorativa era da considerare dal mese di agosto 2013. Esprimendosi sulla tipologia di attività adeguata, il SAM ha concluso che la stessa doveva rispettare i limiti funzionali dettati dai consulenti in reumatologia e neurologia. Dal punto di vista psichiatrico bisognava tener conto che la diminuzione della capacità era da ascrivere alla perdita della capacità di infondere forza alle proprie iniziative (doc. AI 131).
Tenendo conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve confermare le valutazioni peritali. Del resto, come meglio si dirà in seguito, il ricorrente non ha sostanzialmente contestato queste conclusioni, sostenendo tuttavia che le sue condizioni sarebbero peggiorate successivamente alla resa della perizia.
2.8.2. Dette conclusioni parrebbero in effetti quantomeno poter essere messe in forse, per quanto segnatamente riguarda il periodo successivo al novembre 2016, dalle certificazioni mediche prodotte successivamente dal ricorrente, che sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria nel senso di un peggioramento successivo alla resa della perizia SAM e in particolare al tentativo di accertamento professionale presso il Centro d’accertamento professionale __________ (CAP), ma precedente alla resa della decisione contestata (ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid. 2).
In effetti, a far tempo dal 14 novembre 2016 l’assicurato ha iniziato un accertamento professionale presso il CAP, della durata di 20 giorni, che tuttavia ha dovuto essere interrotto dopo solo una settimana a causa dell’”aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche” (doc. AI 153). Nel rapporto allestito dai responsabili del CAP il 19 dicembre 2016 si legge:
" (….)
Il sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima settimana. La seconda settimana si è verificato un aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche definite in sede medica (vedi i certificati medici in allegato). Si è atteso l'invio di un certificato medico che definisse meglio la situazione. Alla fine della seconda settimana è stata confermata l'inabilità lavorativa del 100% che ha portato all'interruzione del periodo di accertamento.
Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali
Attitudini
L'A. si è mostrato piuttosto tranquillo e silenzioso, non ha allacciato relazioni particolari con i colleghi di gruppo e anche con i Consulenti si è mostrato piuttosto passivo: era solito attendere di essere sollecitato piuttosto che attivarsi di sua iniziativa.
Abilità
Negli unici due lavori svolti I'A. ha compreso le indicazioni ricevute e le ha applicate correttamente ma in modo molto lento e discontinuo a livello esecutivo. A tratti è sembrato estraniarsi da quanto stava svolgendo, restando inattivo per alcuni istanti con lo sguardo fisso nel vuoto. Ha chiesto di evitare lavori concettuali in quanto fatica a mantenere attenzione e concentrazione. Sono stati pertanto proposti due lavori pratico-manuali dove si è potuta osservare una sufficiente manualità fine e capacità di precisione.
Funzionalità
L'A. ha lavorato sempre seduto, facendo ogni tanto qualche sospensione per cambiare posizione. Ha lamentato dolori diversi (gambe, schiena, braccia) e stanchezza, in particolare difficoltà a concentrarsi e alla vista. La tenuta della giornata è stata possibile per intero (08.15-16.45) solo i primi due giorni. Da metà settimana in poi al pomeriggio I'A. si è assentato per andarsi a sdraiare, spiegando di sentirsi molto stanco e di aver bisogno di dormire.
Orientamento e bilancio
ll sig. RI 1 è stato segnalato per un accertamento classico, il cui scopo era di verificare la tenuta e definire delle opzioni eventuali per un reinserimento professionale.
In sede di accertamento si è osservata la necessità di fare delle pause, soprattutto nelle seconda parte della settimana. L'A. si è recato in camera per potersi sdraiare.
La breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo) ha evidenziato difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di pause, ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine distaccata, ecc.). l tempi esecutivi sono apparsi decisamente dilatati.
ll discorso di orientamento professionale non è stato di fatto affrontato visto la breve permanenza. L'unico incontro è stato infatti piuttosto conoscitivo e si è concentrato sull'esperienze professionali pregresse.
Conclusioni e proposte
In base a quanto osservato e valutato durante il breve periodo di accertamento professionale e in relazione alle domande poste, si esprimono le seguenti considerazioni.
ll sig. RI 1 è stato presente unicamente durante la prima settimana presso il CAP, periodo in cui sono emerse le difficoltà sia fisiche che psichiche definite in sede medica.
Le limitazioni fisiche e psichiche hanno portato a ripetute interruzioni ed è stato all'origine di tempistiche esecutive decisamente dilatate. La tenuta è apparsa in definitiva limitata.
ll discorso di orientamento professionale non è stato affrontato tenuto conto della breve permanenza dei sig. RI 1.
L'accertamento professionale è stato interrotto in anticipo a causa dell'aggravarsi della problematiche sia fisiche che psichiche definite in sede medica (vedi í certificati medici in allegato).” (doc. AI 153)
Con scritto all’Ufficio AI del 14 dicembre 2016 lo psichiatra curante dr. __________ aveva del resto attestato una completa inabilità lavorativa, affermando che “lo status psichiatrico del paziente succitato appare aggravato. Denotando esacerbazione della sintomatologia epifenomenica ogni qual volta le sue controrappresentazioni interne divengono sollecitate esageratamente, gravando sulla già precaria omeostasi delle controeccitazioni disfunzionali e sintone al proprio ego. Come del resto si è potuto notare in seguito al mancato adattamento al contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento professionale, denotando in tal modo alterazione significativa inerente il proprio funzionamento generale” (doc. AI 151). Richiesto dall’Ufficio AI, detto psichiatra, il 1. marzo 2017 ha confermato le già note diagnosi di “Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2); Sindrome di dipendenze, controllata clinicamente (F10.22); Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)” aggiungendo tuttavia anche quella di “Disturbi di personalità misti, tratti evitanti o pacifici-aggressivi (F61.0),”, e certificato una completa inabilità lavorativa. Ha affermato che si registrava un deterioramento psicofisico con “passività, umore deflesso, affettività congrua, scadimenti di autovalutazione, senso d’inutilità”, con un stato depressivo-ansioso “importante” con una prognosi sfavorevole (doc. AI 156).
Ora, malgrado la segnalazione del peggioramento delle condizioni intervenuto contestualmente all’accertamento professionale svoltosi (parzialmente) presso il CAP a far tempo dal 14 novembre 2016, e verosimilmente a causa dell’insuccesso del medesimo, e la nuova diagnosi di “Disturbo di personalità forme miste (F61.0) posta dallo psichiatra, il medico SMR dr. __________, generalista, e quindi non specialista in psichiatria, nell’annotazione del 15 maggio 2017 ha brevemente escluso che la nuova documentazione attestasse una modifica dello stato di salute (doc. AI 159). Di conseguenza, il progetto di decisione 24 maggio 2017 ha paventato il rifiuto delle prestazioni (doc. AI 160).
Tuttavia, contestualmente alle osservazioni a tale progetto il richiedente ha ribadito il peggioramento, chiedendo quantomeno un complemento peritale in ambito psichiatrico (doc. AI 171) e producendo una nuova certificazione dell’11 giugno 2017, con la quale lo psicologo dr. __________ e il dr. __________ hanno insistito nel far valer un deterioramento delle condizioni del paziente e la conseguente inabilità lavorativa in ogni attività, affermando:
" (…) la presente in risposta al Suo scritto del 07.06.2017 al fine di esplicitare che, lo status psichico del paziente succitato appare compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di miglioramento sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario.
Essendo le Sue capacità residue totalmente estinte ed esaurite, come del resto si è potuto denotare in seguito al mancato adattamento al contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento professionale. Il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato ancor più la già alterata omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione di quanto di residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato.
Denotando a tal motivo come esso sia stato deleterio e dannoso per l'intera struttura psichica del paziente apprezzando tutte le condizioni necessarie e sufficienti per il riconoscimento di una rendita intera di invalidità, manifestando un livello di inabilità lavorativa nella misura del 100% a tempo indeterminato verso la totalità delle professioni.” (doc. AI 171/A)
Nuovamente interpellato, il dr. __________ del SMR ha ribadito che tale certificato non permetteva di mettere in forse le conclusioni peritali (doc. AI 172). L’assicurato ha inoltre prodotto uno scritto del 2 agosto 2017 del dr. __________, internista, che pure ha segnalato un “chiaro peggioramento” delle condizioni e inviato il paziente per valutazione dalla neurologa (doc. AI 175), oltre a referti radiologici del 25 novembre e 12 dicembre 2016 e uno scritto reso dall’__________ relativo ad una visita del 18 luglio 2016 (doc. AI 175). Interpellato dall’amministrazione, il dr. __________, nel rapporto del 25 settembre 2017, confermate le diagnosi di “spondilartrosi ed ernia cervicale C5-C6 con radicolopatia, ernia D10-11 e discopatia L5-S1/esito termofrequenza cronica, sindrome di Ramsay Hunt a dx ed instabilità posturale, meningoradicolite da herpes zoster dx, stato depressivo” ha concluso per una totale inabilità lavorativa, dal maggio 2013 (doc. AI 181).
Sentito il SMR (doc. AI 178), l’amministrazione ha quindi reso la contestata decisione dell’11 ottobre 2017.
Nel corso della procedura ricorsuale l’assicurato, che contesta nuovamente la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa insistendo per l’intervento di un peggioramento notevole delle sue condizioni dal novembre 2016, ha prodotto una certificazione della dr.ssa __________, neurologa, del 27 febbraio 2018 affermante:
" (…) Si tratta quindi di un paziente piuttosto complesso, che si porta dietro il retaggio di dipendenza da droghe pesanti, da qui la sintomatologia da alterazione dei recettori oppiacei, che ha portato a una sindrome del dolore cronico, che è poi il principale sintomo del paziente. Con il continuo utilizzo di notevoli dosi di oppiacei, come il Ketalgin, la produzione di endorfine endogene nel cervello diminuisce e il sistema circuitale dei centri del dolore si attiva. Tale continuo dolore cronico diffuso gli impedisce di avere una vita di relazione adeguata, tanto da non avere nemmeno il desiderio di cercare relazioni sentimentali ormai da diversi anni.
Il dolore, così intenso, profondo, indefinito, caratterizzato da allodinia e iperestesia, sembrerebbe con caratteristiche tipicamente fibromialgico, lo assilla sia di giorno che di nette, con una lieve remissione sotto l'effetto del Ketalgin, che comunque nelle prime ore pomeridiane cessa di dare il suo beneficio e quindi il paziente ritorna ad avere un livello di dolore molto elevato, soprattutto nelle ore serali. Il dolore persiste anche durante la notte.
Ma questo reperto di dolore cronico non pub essere considerato una fibromialgia, deve essere inquadrato in una sindrome più ampia. Tale complessa sintomatologia pub essere inquadrata piuttosto in un effetto a lungo termine della dipendenza da oppiacei, che come noto porta non solo a disturbi organici epatici, respiratori, cardiaci, circolatori, del trofismo cutaneo e intestinale, disfunzione sessuale, (segni per lo più tutti presenti in tale caso), ma anche e soprattutto un profondo rimaneggiamento dei circuiti antidolorifici endogeni e dopaminergici centrali con attivazione dei circuiti del dolore, per alterazione recettoriale nella biochimica delle endorfine.
Al corteo di sintomi fisici si associa uno stato continuo d'ipervigilanza, di disturbo dell'attenzione e mancanza di concentrazione.
Sul quadro di fondo, già piuttosto compromesso, si sovrappone anche una sindrome panvertebrale, che è un po' il "locus minons resistentiae" del corpo del paziente, per cui il rachide diventa il luogo elettivo dove si concentrano tutte le focalità di dolore neuropatico che la sindrome a lungo termine da dipendenza si porta dietro.
La patologia vertebrale è ben documentata dalla RM che abbiamo voluto ripetere, aggiungendo anche il segmento cervicale (vedi allegato). Vi è la presenza di dati sufficientemente obiettivi di sofferenza articolare e di conflitto neuro radicolare su più livelli. La limitazione sul rachide, il dolore rachideo, associati allo stato disaffettivo e allo stato cognitivo compromesso, dati i disturbi di memoria recente, riferiti dal paziente, configurano uno stato clinico di difficile risoluzione.
Ci ripromettiamo nelle prossime visite di testare meglio il livello cognitivo. Nel frattempo, consigliamo al paziente di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni farmacologiche, di poco variate rispetto all'ingresso.
Concorderemo con lo Psichiatra che lo segue, una copertura con oppiacei più distribuita nel ritmo circadiano ed eventualmente uno shifting su molecole agoniste del circuito endorfinico endogeno.
A questi tentativi di farmacoterapia, dovranno associarsi percorsi regolari di psicoterapia cognitivo/comportamentale e le usuali raccomandazioni di buone prassi come attività fisica regolare, alimentazione ordinata e ricca, sufficiente riposo notturno.
Restiamo a disposizione sul caso e richiediamo ai Colleghi, qualora lo ritengano opportuno, un incontro multidisciplinare, con definizione di obiettivi terapeutici a breve, medio e lungo termine.” (doc. D)
Dal canto suo il dr. __________, il 20 novembre 2017, premettendo di esprimersi ad “integrazione” del precedente certificato del 11 giugno 2017, ha fatto valere:
" (…) Il paziente risulta disponibile e collaborativo alla terapia, lo stato psicopatologico caratterizzato da un evidente trascuratezza verso la propria persona e verso l'igiene. La mimica e la gestualità appaiono prevalentemente improntate nel lasciar trasparire importanti stati di angoscia, tristezza e annichilimento. L'orientamento verso i tre domini conservato. Le capacità di critica e di giudizio risultano alterate e, accompagnate da importante diminuzione dell'efficienza cognitiva secondaria alla gravosa deflessione timica in essere. L'intelligenza appare adeguata allo sviluppo socio-culturale. Il linguaggio, l'eloquio e i suoi contenuti risultano alternati, subendo alterazione ogni qual volta si affrontano tematiche inerenti la propria condizione esistenziale.
Il flusso del pensiero appare pervaso da contenuti inclini all'ossessione con marcata perseverazione delle idee e rimuginazioni, impernate alla problematiche di eziologia organica e socio-relazionale. L'umore è altamente deflesso, coadiuvato ad importante labilità affettiva, astenia, autostima debilitata, pensieri autosvalutativi e preoccupazioni generalizzate. In una struttura mentale debilitata dalla percezione di impotenza e passività, con una progettualità e spinta generativa logore ed alterata. Debilitando a tal motivo la partecipazione affettiva alle circostanze della vita, la quale risulta anch'essa sensibilmente alterata.
L'ansia appare libera e generalizzata, pervasiva alla pluralità degli aspetti della vita, sviluppando congiuntamente ad essa invalidanti reazioni di tipologia istero-conversiva. La tolleranza alla frustrazione e le capacità di resilienza appaiono fortemente logorate. Anche il ritmo sonno veglia risulta alterato.
Il funzionamento sociale, pervaso dalla gravosa struttura di personalità, accompagnata alla severa deflessione timica risulta anch'esso marcatamente alterato, generando elevata alterazione dell'intero funzionamento generale. Non si denota presenza di sintomi afferenti alla sfera psicotica.
Benché il paziente abbia sviluppato ideazioni di tipologia anticonservativa, le stesse risultano sotto monitoraggio e trattamento positivo, giacché attualmente non si denota presenza di auto o etero aggressività. L'istinto vitale è conservato.
La farmacoterapia attualmente in vigore è:
• Lyrica 300 mg 1-0-1-0;
• Efxor 75 mg 1-0-0-0;
• Cymbalta 60 mg 1-0-0-0;
• Stilnox 12,5 mg 0-0-0-1;
• Tramall gett. 40 al bisogno.
Avvalendoci come referente teorico dell'ICD-10 si promuove diagnosi di:
• Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2);
• Sindrome di dipendenza (F10.22);
• Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4);
• Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti evitanti e passivo aggressivi.
La CL appare totalmente compromessa-con un IL totale a tempo indeterminato verso la totalità delle professioni.” (doc. C)
Ora, alla luce di questa documentazione, la conclusione dell’amministrazione circa l’assenza di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente alla perizia SAM del 27 giugno 2016 e meglio contestualmente all’accertamento professionale presso il CAP nel novembre 2016 (doc. AI 131 e 146), tratta sulla base delle valutazioni del medico SMR, non appare sufficientemente supportata da elementi probatori concludenti che permettano di escludere con la sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che le condizioni valetudinarie dell’assicurato non siano effettivamente peggiorate, come lui sostiene, successivamente alla perizia SAM e entro la data della decisione contestata.
Deve essere peraltro osservato che le attestazioni di peggioramento prodotte dall’assicurato, segnatamente quelle del dr. __________ e del dr. __________ (oltre a quelle della dr.ssa __________) non sono state sottoposte al SAM per valutazione. Specie per quanto riguarda la situazione psichiatrica non può essere ignorato che il dr. __________ non solo ha riferito di un notevole aggravamento dello status psichiatrico del paziente, da ricondurre segnatamente al fallimento, accompagnato anche dal mancato adattamento al relativo contesto ambientale, dell’accertamento professionale intrapreso, ma ha pure aggiunto la diagnosi di “Disturbi di personalità misti, tratti evitanti o pacifici-aggressivi (F61.0)”. A questo proposito va detto che il peggioramento denunciato dal dr. __________ appare quantomeno credibile se si considera che egli conosce bene il suo paziente, avendolo in cura dal giugno 2015 (doc. AI 100) e che egli già si era in passato, segnatamente nelle certificazioni del 27 luglio 2015 e 4 febbraio 2016 (doc. AI 100 e 118), pronunciato sulla capacità lavorativa dell’assicurato e sulle diagnosi invalidanti. Nel rapporto medico del 27 luglio 2015 aveva in effetti riferito di un “quadro psicopatologico caratterizzato da umore depresso, stati ansiosi, preoccupazioni circa il futuro e sentimenti di fallimento e inutilità” osservando tuttavia che il trattamento ambulatoriale in corso avrebbe potuto garantirgli un sollievo a livello dei sintomi, per poi concludere limitando la sua conclusione di inabilità lavorativa alla professione svolta di montatore di elettrodomestici (doc. AI 100). Del resto in quel periodo lo psichiatra curante definiva le capacità di comprensione dell’assicurato come “illimitate” (doc. AI 100), mentre che il 20 novembre 2017 (laddove si è espresso tuttavia ad integrazione di quanto già attestato l’11 giugno 2017; cfr. doc. C) ha affermato che l’efficienza cognitiva era fortemente diminuita. Inoltre, mentre in data 4 febbraio 2016 lo psichiatra curante aveva ancora definito lo stato del paziente “stabile” (doc. AI 100 e 118), la descrizione del quadro valetudinario è apparsa sostanzialmente mutata nei successivi certificati del 14 dicembre 2016, 1° marzo e 11 giugno 2017, laddove lo psichiatra segnalava un rilevante peggioramento con inabilità lavorativa completa ”verso la totalità delle professioni”, con “passività, umore deflesso, affettività congrua, scadimenti di autovalutazione, senso d’inutilità”, con un stato depressivo-ansioso “importante” e una prognosi divenuta a questo punto sfavorevole e una farmacologia modificata (doc. AI 156, 100).
Nella dianzi citata certificazione del 11 giugno 2017 lo psichiatra definiva in effetti le “capacità residue totalmente estinte ed esaurite”, ciò che era stato evidenziato a seguito del “mancato adattamento al contesto ambientale relativo al recente percorso di accertamento professionale, il quale a nostro avviso oltre ad aver esacerbato ancor più la già alterata omeostasi psicofisica, ha determinato ulteriore disgregazione di quanto di residuo poteva ancora essere parzialmente ristrutturato” (doc. AI 171).
Alla luce di queste certificazioni non può essere escluso (anzi semmai pare vero proprio il contrario) che contestualmente all’accertamento professionale tentato nel novembre 2016 sia subentrato un peggioramento significativo delle condizioni psichiatriche del ricorrente che hanno peraltro portato lo psichiatra curante ad aggiungere la diagnosi di disturbo di personalità forme miste (F61.0). Detta circostanza avrebbe quantomeno dovuto venir convenientemente indagata, segnatamente interpellando nuovamente il SAM che avrebbe potuto, se del caso, procedere ad un aggiornamento atti. Sia peraltro osservato che la perizia SAM si è basata su consultazioni tenutesi nel mese di aprile e maggio 2016, mentre che il denunciato peggioramento risalirebbe ad un periodo successivo, ossia al mese di novembre 2016, in concomitanza con l’accertamento professionale, che ne è verosimilmente stata la causa scatenante. A fronte dell’insistenza con la quale l’interessato ha fatto valere l’intervento di un peggioramento, certificandolo con attestati medici, l’amministrazione non avrebbe dovuto dunque limitarsi a far visionare i certificati al solo medico SMR, che peraltro nemmeno è specialista in psichiatria. E questo a maggior ragione ove si consideri che il dr. __________, in sede di perizia del SAM, già aveva indicato quale prognosi un’evoluzione cronica dei disturbi psichici, non escludendo implicitamente l’ipotesi di un aggravamento futuro. A tal proposito si rileva che anche dalla descrizione delle condizioni dell’assicurato che emerge dal rapporto peritale del dr. ___________ del 9 maggio 2016 (basato su consulti del 20 aprile e 4 maggio 2016) emergono elementi che sembrano evidenziare, rispetto a quanto attestato dal dr. __________ successivamente (cfr. in particolare la certificazione 20 novembre 2017, che, come detto, è stata resa espressamente “a integrazione“ di quella dell’11 giugno 2017, doc. C) la presenza di una situazione diversa. Mentre ad esempio il dr. __________ definiva l’assicurato sufficientemente curato nella persona e nell’abbigliamento, lo psichiatra curante ne ha evidenziato la trascuratezza. Inoltre, a fronte di un’assenza di “deficit grossolani a carico della funzione cognitiva” rispettivamente di un umore “sub deflesso” (cioè in sostanza a tratti e solo lievemente deflesso), come attestato dal perito SAM, il dr. __________ ha evidenziato “un’importante diminuzione dell’efficienza cognitiva” rispettivamente un umore “altamente deflesso” (cfr. doc. AI 131, pag. 343 e doc. C).
Del resto, la necessità di effettuare delle verifiche ulteriori sulle condizioni dell’assicurato avrebbe potuto emergere anche da quanto attestato dal responsabile del CAP, il quale, nel rapporto del 19 dicembre 2016, aveva riferito del verificarsi di “un aggravarsi delle problematiche sia fisiche che psichiche”, attestate dai certificati medici che avevano portato all’interruzione dello stage. Aveva pure segnalato un atteggiamento passivo e inattivo, con difficoltà di concentrazione e dolori diversi (gambe, schiena, braccia) e stanchezza, in particolare difficoltà a concentrarsi e alla vista. La conclusione era stata quindi che “la breve permanenza presso il CAP (quattro giorni e mezzo)” aveva evidenziato “difficoltà sia fisiche (tenuta delle posizioni, esigenza di pause, ecc.) che psichiche (difficoltà di concentrazione, passività, attitudine distaccata, ecc.)”. Inoltre, secondo il medesimo, tali limitazioni fisiche e psichiche avevano di fatto portato a ripetute interruzioni (doc. AI 153).
Inoltre, l’interessato ha pure fatto valere che successivamente alla perizia SAM si sono pure manifestate delle problematiche a livello organico (peggioramento della neuropatia con aumento dei medicinali assunti), così come del resto rilevato anche dal consulente presso il CAP, che in effetti hanno spinto il 2 agosto 2017 - e quindi oltre un anno dopo l’effettuazione della perizia SAM - il dr. __________ a segnalare un “chiaro peggioramento” delle condizioni e ordinare ulteriori accertamenti (doc. AI 175).
Dal canto suo la neurologa curante dr.ssa __________ il 27 febbraio 2018 ha attestato una sindrome di dolore cronico da inquadrare in una sindrome complessa, in cui sono presenti diversi sintomi fisici (panvertebrali e neuropatici, sofferenza articolare al rachide) e psichici. Inoltra a suo avviso vi sarebbe un continuo stato di ipervigilanza, di disturbo dell’attenzione e di mancanza concentrazione che del resto erano stati evidenziati proprio dal responsabile del CAP (doc. D).
A livello neurologico, il ricorrente ha del resto evidenziato come la risonanza magnetica eseguita il 14 febbraio 2018 abbia evidenziato una discopatia nel segmento C4-C7, più marcata a livello C5-C6 associata a diverse erniazioni. Queste ultime non sembrano essere state prese in considerazione in sede peritale dal dr. med. __________, ritenuto che lo stesso si era basato su un controllo e sui referti eseguiti presso l'Ospedale __________ il 3 febbraio 2015 (doc. AI 131 pag. 337). A detta del ricorrente del resto sarebbe stato proprio il segmento della cervicale in cui è stata evidenziata l'ernia a comportare in maggior misura il peggioramento dello stato di salute psico-fisico, con ripercussioni a tutto il braccio destro.
La stessa Dr.ssa med. __________ ha peraltro indicato la presenza di un quadro complesso “di difficile risoluzione” con da un lato i disturbi e le limitazioni sul rachide e dall’altro la compromissione dello stadio disaffettivo e dello stato cognitivo, con disturbi di memoria recente.
Ora, se è vero che la certificazione della neurologa è datata 27 febbraio 2018 ed è quindi successiva alla decisione impugnata, quanto attestato si riferisce verosimilmente alla situazione precedente alla decisione impugnata, ove si rilevi che le consultazioni presso la neurologa, predisposte dal curante dr. __________ il 2 agosto 2017 (doc. AI 175), si sono svolte a partire dal 13 settembre 2017. Nella sua certificazione la dr.ssa __________ ha del resto espressamente fatto riferimento ad una “obiettività neurologica sia a settembre 2017 che al controllo di gennaio 2018” e indicato che i forti dolori diffusi in tutto il corpo e i disturbi lamentati dal paziente erano i medesimi sia il 13 settembre 2017 che nelle consultazioni successive, il paziente indicando che la descritta sintomatologia era presente “da molti mesi” (doc. XIII/1).
Va peraltro infine osservato che nell’annotazione del 6 marzo 2018 il medico SMR sembra ammettere la possibilità di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, limitandosi tuttavia a definirlo “possibile” e “intercorrente” e addebitandolo alla “ricaduta dell’abuso di sostanza” (doc. XV/1).
Tutto ben considerato quindi, se appare sostanzialmente non controverso che quantomeno sino all’epoca della perizia SAM l’assicurato andava considerato completamente inabile nella sua attività lavorativa, ma abile al 70% in un’attività idonea, non appare sufficientemente chiaro come sia evoluta la capacità lavorativa in seguito, segnatamente successivamente al novembre 2016.
Le conclusioni del medico SMR, che ha escluso una modifica delle condizioni dell’assicurato successivamente alla data della perizia SAM anche dopo visione dei certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, senza peraltro aver mai visitato personalmente l’interessato, appaiono affrettate e non sufficientemente suffragate da riscontri clinici e diagnostici.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che vengano esperiti accertamenti medici ulteriori in ambito sia psichiatrico che neurologico/reumatologico, che valutino attentamente l’insieme delle patologie, la loro evoluzione nel tempo e la ripercussione delle stesse sulla capacità lavorativa del ricorrente.
2.9. Quanto alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata. Alla luce del rinvio della causa non occorre pertanto pronunciarsi sul calcolo del grado di invalidità.
Sia in questa sede soltanto ricordato che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è invece determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Per la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Per quanto riguarda il caso particolare, questo Tribunale si limita a rilevare che alla luce degli accertamenti medici che verranno completati e delle relative conclusioni sulla capacità lavorativa, sia nella sua attività che in altra attività, il competente servizio professionale dovrà valutare concretamente quali professioni alternative potrebbero effettivamente entrare in linea di conto per l’assicurato, richiamato in ogni modo sin d’ora l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).
2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel caso di specie, l’UAI, come visto in precedenza, ha fondato la sua decisione sulla perizia SAM e sul parere del SMR, trascurando tuttavia un’approfondita valutazione delle circostanze segnalate dai curanti.
Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata).
Visto tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché effettui gli accertamenti medici ed economici necessari.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr. 1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata dell’11 ottobre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei considerandi 2.8 e 2.9.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente la somma di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti