Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.200

 

TB

Lugano

13 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 ottobre 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Il 6 ottobre 2014 (doc. 4) RI 1, nato nel 1980, coniugato, da ultimo attivo come cuoco al 100%, ha chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità lamentando che dalla caduta dalle scale avvenuta il 9 maggio 2014 ha riportato dolori cranio-toraco-lombari con depressione, ansia, paure e manie reattive (doc. 15). Con il tempo i disturbi somatici sono scomparsi, mentre sono perdurate le patologie psichiche.

 

                               1.2.   L’Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica necessaria, richiamandola anche dall’assicuratore infortuni, il quale, sulla scorta delle risultanze delle valutazioni psichiatrica e neurologica a cui ha sottoposto l’assicurato, dal 30 giugno 2015 ha cessato la presa a carico delle conseguenze dell’infortunio non ritenendo i disturbi psichici essere in relazione di causalità naturale con la caduta dalle scale (doc. 45).

Basandosi sulle risultanze mediche, nel rapporto finale del 10 agosto 2015 (doc. 52) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________) ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal 9 maggio 2014 al 21 aprile 2015, ossia fino a quando lo psichiatra interpellato dall’assicuratore infortuni ha valutato l’interessato.

 

Con progetto di decisione del 30 settembre 2015 (doc. 63) l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato il diritto a una rendita non essendo in presenza di un periodo di incapacità lavorativa di almeno un anno secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

Le osservazioni dell’assicurato (doc. 68) hanno dato luogo ad ulteriori accertamenti presso lo psichiatra curante (doc. 77), a seguito dei quali il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e psicoterapia, ha disposto una perizia psichiatrica (doc. 80).

 

Preso atto delle risultanze del rapporto del 31 maggio 2016 (doc. 83) del dr. med. __________, stante la disparità diagnostica con lo psichiatra curante il 17 agosto 2016 (doc. 84) l’SMR ha ritenuto opportuno procedere con il test di validazione (test TOMM).

 

                               1.3.   Sulla scorta del rapporto finale SMR del 23 febbraio 2017 (doc. 112) reso dal dr. med. __________ e dei pareri del dr. med. __________ con cui confermava le conclusioni del collega sia il 14 marzo 2017 (doc. 115) dopo avere preso visione del rapporto di degenza della clinica __________, sia il 7 giugno 2017 (doc. 120) alla luce della valutazione neuropsicologica fatta esperire dallo psichiatra curante (doc. 119), con progetto di decisione del 1° settembre 2017 (doc. 122), che annullava e sostituiva il precedente del 2015, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto alla rendita perché l’incapacità lavorativa era inferiore all’anno di attesa.

 

Con decisione del 17 ottobre 2017 (doc. A) l’amministrazione, sentito il 13 ottobre 2017 (doc. 130) il Servizio Medico Regionale (dr. __________) che, esaminate le osservazioni dell’assicurato (doc. 129) e il referto del dr. med. __________, ha confermato il rapporto finale del collega del 23 febbraio 2017, ha ribadito il rifiuto alla rendita di invalidità (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

                               1.4.   Il 17 novembre 2017 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al TCA di riconoscergli il diritto a una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali che l’Ufficio AI stesso determinerà.

Il ricorrente ha contestato la valutazione medica effettuata dall’amministrazione, ritenendo in sostanza che la perizia del dr. med. __________ sia chiara, completa e rispecchi il suo reale stato di salute, mentre la valutazione del Servizio Medico Regionale, che si è appoggiato alle risultanze del test psicodiagnostico TOMM, alla valutazione neuropsicologica e al parere del dr. med. __________ dell’SMR, non sia pertinente.

L’assicurato ha infatti ricordato di essere totalmente inabile al lavoro dal 9 maggio 2014, ossia da quando è caduto dalle scale: tanto il medico curante quanto lo psichiatra curante hanno sin da subito attestato questa sua incapacità lavorativa e perfino il dr. med. __________ ha certificato il 31 maggio 2016 che la sua capacità lavorativa non superava il 30%. È pertanto errato ritenere che egli non abbia adempiuto l’anno di attesa.

È altresì indubbio che la perizia esperita dal Centro per le assicurazioni sociali adempia ai requisiti giurisprudenziali e quindi sia da ritenere valida per comprovare il suo stato di salute.

Per il ricorrente, la questione dell’aggravamento dei sintomi è il punto di disaccordo fra gli specialisti intervenuti: da un lato v’è il parere del dr. med. __________, psichiatra intervenuto nel 2015 per conto dell’assicuratore infortuni, che ha ritenuto che accentuasse notevolmente i disturbi. D’altro lato, v’è la valutazione del 2016 dr. med. __________, che ha espressamente sottolineato che non sussisteva alcuna accentuazione della patologia.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale si è fondato sulle constatazioni del test TOMM del 2017 per trarre le proprie conclusioni ed affermare che verosimilmente v’era una amplificazione dei sintomi di grado elevato, perciò la perizia del CPAS non poteva essere ritenuta ai fini della valutazione finale.

Da parte sua, l’insorgente ha contestato tanto le conclusioni e la completezza della perizia del dr. __________ quanto l’esito del test TOMM.

In queste circostanze, considerata un’incapacità lavorativa di almeno il 70% come stabilito dal dr. __________, ritenuta la difficoltà nel quantificare con precisione il reddito da invalido per calcolare il grado di invalidità non essendo mai stato precisato dal profilo medico il tipo di ambiente protetto dove inserire l’assicurato e il reddito che ipoteticamente e concretamente potrebbe conseguire, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché determini il reddito da invalido e calcoli il grado di invalidità.

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 13 dicembre 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, ricordando di avere fondato la valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato dal lato psichiatrico sulla perizia del dr. med. __________, sul test TOMM eseguito dalla psicologa, sulla valutazione neuropsicologica e sulla valutazione finale del dr. med. __________ dell’SMR. Ricordato come quest’ultimo abbia ritenuto maggiormente attendibile il parere del dr. med. __________ e come l’assicurato abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo senza produrre, in sede di ricorso, eventuali elementi oggettivi di natura medica, l’amministrazione si è riconfermata nella decisione impugnata.

 

                               1.6.   Il 25 gennaio 2018 (doc. VIII) il ricorrente ha dettagliatamente analizzato la perizia del dottor __________ in merito ai deficit cognitivi riscontrati, concludendo che non v’erano deficit importanti. Pertanto, l’assicurato non comprende per quale motivo l’SMR ha ordinato il test TOMM, perciò esso non poteva che indicare un esito già riscontrato dagli altri specialisti e quindi era inutile. Per di più, l’esito di questo test non è stato reso noto al perito, malgrado abbia inficiato le sue conclusioni. L’Ufficio AI avrebbe dovuto coinvolgere nuovamente il dr. med. __________ e analizzare maggiormente la discrepanza diagnostica con il dr. med. __________ e non fare esperire un inutile test di validazione.

Secondo l’insorgente, questo test ha convalidato l’esito della perizia __________ in merito all’assenza di deficit cognitivi rilevanti.

Ad ogni modo, nessuno dei tre specialisti intervenuti (dr. __________, __________ e __________) ha messo in dubbio la presenza di disturbi psichici e che necessitasse di cure specialistiche; per di più, il perito ha in parte ripreso le stesse patologie psichiche individuate dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni.

Il test TOMM si è limitato ad ipotizzare che l’assicurato abbia la tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi, argomento che è stato trattato chiaramente dal perito indicando in sette passaggi il motivo per cui non vi fosse “una consapevole tendenza ad aggravare la sintomatologia”. Il ricorrente si è chiesto il motivo per cui sia stato esperito questo test e come esso possa inficiare le conclusioni approfondite del perito.

Infine, l’interessato ha osservato come il rapporto del 23 febbraio 2017 del dr. med. __________ fosse “sconcertante laddove, senza minimamente considerare la perizia __________, fa risorgere la perizia del Dr. med. __________ del 2015, senza considerare le incongruenze rilevate dal Dr. __________ in merito a questa perizia.”.

Il dr. med. __________ non ha escluso la presenza di patologie psichiche, ma ha ritenuto con verosimiglianza preponderante che non fossero originate o conseguenza dell’infortunio del 2014

                               1.7.   Nelle osservazioni dell’8 febbraio 2018 (doc. X) l’Ufficio AI ha riportato il parere del dottor __________ del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulle censure sollevate dal ricorrente (doc. X/1) e ha rilevato che la decisione dell’autorità regionale di protezione del 2017 di istituire a favore dell’assicurato una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e una curatela di cooperazione, essenzialmente basata sulla certificazione del medico curante, non era atta a modificare la valutazione SMR.

 

                               1.8.   Il 16 maggio 2018 (doc. XII) l’insorgente ha contestato la conclusione dell’SMR sull’aggravamento volontario dei sintomi psichiatrici, ricordando come il perito abbia invece specificato che i comportamenti (istrionici, dissociativi, ecc.) manifestati dal ricorrente durante le visite peritali erano del tutto inconsapevoli. Pertanto, non v’era alcuna tendenza all’aggravamento conscio o volontario dei suoi disturbi, perciò il test TOMM non può avere messo in rilevo, in maniera oggettiva e semplice, sintomi che invece si sviluppano su base inconscia/involontaria.

 

Sentito nuovamente il dr. med. __________ (doc. XIV/1), il 25 maggio 2018 (doc. XIV) l’amministrazione ha respinto il ricorso.

 

L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità poiché, dopo la valutazione psichiatrica effettuata dal Servizio Medico Regionale, dal profilo medico è stata accertata un’inabilità lavorativa (soltanto) dal 9 maggio 2014 al 21 aprile 2015 e quindi inferiore all’anno, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni dell’assicurato del 2014, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e l’incarto dall’assicuratore infortuni che si era assunto il caso sottoponendo l’assicurato anche a una visita medico fiduciaria in ambito psichiatrico e neurologico, fatta a sua volta esperire una perizia psichiatrica e un test di valutazione, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che si è espresso sull’intera documentazione acquisita, l’Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che l’assicurato è stato incapace al lavoro di aiuto cuoco dal giorno in cui è caduto dalle scale (9 maggio 2014) fino al giorno precedente in cui il dr. med. __________ l’ha visitato e l’ha ritenuto abile al 100% (22 aprile 2015).

 

In effetti, il 14 e il 22 aprile 2015 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’assicuratore infortuni ha avuto modo di valutare l’assicurato basandosi sugli atti medici messi a sua disposizione, sui colloqui telefonici che ha avuto con il dr. med. __________, precedente psichiatra curante, con la psicoterapeuta __________, con la dottoressa della Clinica __________ in cui l’interessato è stato degente dal 12 febbraio al 30 aprile 2015 e con il nuovo psichiatra curante dr. med. __________.

Nel rapporto del 5 maggio 2015 (doc. 1 incarto Cassa malati) lo specialista ha esposto la situazione attuale e il decorso in base agli atti, le dichiarazioni soggettive e l’esame clinico.

Il medico fiduciario ha posto la diagnosi di sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici (F68.0); disturbo di personalità misto con tratti aggressivi-passivi, istrionici, conversivi, immaturi (F60.8); disturbo dell’adattamento (F43.22) (anamnesticamente); disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).

Nella sua valutazione conclusiva, in base alle risultanze del suo esame clinico, dopo avere sentito medici, psicoterapeutici e il neurologo che ha peritato l’assicurato per conto dell’assicuratore infortuni, lo psichiatra ha affermato che l’assicurato si sentiva limitato nel suo benessere da dolori, soprattutto cefalee, che non variavano nella loro intensità e da stanchezza persistente. Nessuna cura messa in atto fino a quel momento aveva sortito effetti giudicati soddisfacenti dall’interessato. La genesi e l’insorgenza delle cefalee erano legate, dal punto di vista temporale, all’infortunio del maggio 2014, ma da quell’evento non erano stati tuttavia evidenziati residui organici conseguenti.

Il dr. med. __________ ha ritenuto che non ci fossero le condizioni e i sintomi più specifici per porre in modo affidabile la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress indicato dalla psicoterapeuta __________ e dal dr. med. __________, giacché l’evento traumatico non era stato di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica.

L’esperto ha evidenziato che nel caso in esame c’erano vari aspetti che deponevano per una massiccia tendenza ad aggravare i sintomi. In particolare, i disturbi venivano esposti in modo esagerato e descritti in modo vago e diffuso. I cosiddetti ricordi “intrusivi” venivano descritti senza segni vegetativi e senza particolare partecipazione emotiva. Gli incubi o le (pseudo)allucinazioni avevano sempre gli stessi contenuti (serpenti, occhio di Dio), contrariamente alle allucinazioni “autentiche”. C’erano inoltre delle evidenti discrepanze tra le affermazioni dell’assicurato e le informazioni contenute negli atti.

Neppure si sono potuti evidenziare chiari deficit neuropsicologici di rilevanza clinica o altri deficit di tipo neurologico, né all’esame clinico effettuato dallo specialista dr. med. __________ nominato dall’assicuratore infortuni e neppure dalla diagnosi per immagini (risonanza magnetica) dell’ottobre 2014. Non erano date neppure le condizioni per riconoscere delle cefalee croniche o acute di natura post-traumatica.

Lo psichiatra ha quindi concluso che l’infortunio, con grande probabilità, non era atto a produrre i disturbi somato-psichici e le conseguenti limitazioni lamentate dall’interessato. Non v’era quindi un nesso di causalità naturale fra l’evento e tali disturbi.

Per comprendere i disturbi soggettivamente lamentati, appariva plausibile la tesi formulata dal dottor __________, secondo cui il disagio psicofisico e il disturbo emozionale fossero principalmente legati alla “paura di perdere il tutto” visto che l’assicurato, con grande impegno, era riuscito a costruirsi un’esistenza in Svizzera e che da lavapiatti era diventato pizzaiolo e poi cuoco unico presso un grotto. Ma qualcosa non era andato secondo i suoi piani ed era stato licenziato verbalmente il giorno precedente l’infortunio, sebbene egli avesse sempre negato di avere avuto dei contrasti con l’ultimo datore di lavoro. La sua estrazione culturale e la sua condizione di migrante costituivano, con grande probabilità, dei fattori predisponenti importanti e aggiuntivi, per cui dei sintomi fisici originariamente dovuti a un evento somatico accertato, pur di entità lieve, venivano esagerati e prolungati a causa del suo stato psicologico, soprattutto dopo il trauma del licenziamento.

Inoltre, nell’esame clinico l’esperto ha potuto osservare un comportamento finalizzato non tanto al ripristino di un’attività professionale confacente e al raggiungimento di un obiettivo riabilitativo, quanto piuttosto al mantenimento del ruolo di malato e al diritto all’indennità. Egli ha potuto evidenziare delle tendenze regressive di fronte ai compiti che normalmente avrebbe dovuto affrontare nel quotidiano, con marcata tendenza a delegare la responsabilità alla moglie. Il risultato era uno stato di dipendenza che necessitava di un aiuto esterno sotto diverse forme.

Queste modalità di comportamento e di presentare i sintomi erano, secondo il medico fiduciario, verosimilmente associabili a un disturbo di personalità istrionico, passivo-aggressivo insieme al disturbo somatoforme da dolore persistente (cefalee). Egli ha spiegato che un disturbo di personalità è associato in circa il 50% dei casi a un disturbo somatoforme. La sindrome da dolore somatoforme è inserita all’interno dei disturbi conversivi (ossia nevrotici). I disturbi conversivi sono spesso associati anche a un cosiddetto “beneficio primario o secondario” e ciò spiegava le tendenze aggravatorie riscontrate.

Per l’esperto, era anche possibile che, dopo la comunicazione del licenziamento, si fosse manifestato un disturbo da disadattamento che è sempre anche in relazione alla predisposizione e alla vulnerabilità individuale. Ma un disturbo dell’adattamento giustifica una limitazione della capacità lavorativa tutt’al più per un breve periodo, ma in ogni caso ben delimitata nel tempo.

All’esame clinico lo psichiatra ha potuto evidenziare un tono dell’umore a tratti disforico con emotività rapidamente mutevole e facilmente influenzabile dal contesto. Non ha tuttavia constatato dei segni depressivi di natura malinconica. Non c’era quindi un disturbo affettivo di entità media o grave giustificante, di per sé, un’inabilità lavorativa parziale o completa.

In conclusione, per il dottor __________ si poteva complessivamente parlare di un disturbo psicogeno disfunzionale inizialmente insorto nel contesto del licenziamento e diagnosticamente inquadrabile in un disturbo dell’adattamento insieme a una componente dissociativa-conversiva e somatoforme che si era stabilizzata ed era mantenuta da una reazione psicogena disfunzionale diagnosticamente inquadrabile in F68.0: elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. C’era probabilmente anche una motivazione legata alla possibilità di compensi economici, in altre parole la sindrome era legata al “fatto di essere assicurato”. Le persone, che già prima presentavano stranezze comportamentali e personologiche e le persone provenienti da un ambiente culturale e sociale poco privilegiato, sviluppano sovente questi quadri, diagnosticamente difficilmente inquadrabili, come dimostrato dalle ipotesi diagnostiche incerte e in parte contradditorie che sono state formulate in questi ultimi anni da parte dei curanti.

Il medico fiduciario ha poi risposto al questionario medico LAINF e da ultimo ha osservato che il disagio psicofisico dell’assicurato, dovuto essenzialmente a fattori extrainfortunistici, avrebbe dovuto essere risolto con misure di aiuto alla reintegrazione professionale tramite l’AI o gli uffici di collocamento.

Nel rapporto del 26 giugno 2015 (doc. 2 incarto Cassa malati) il dr. med. __________, FMH neurologia, anch’egli nominato dall’assicuratore infortuni, ha riferito degli esiti dell’esame che ha effettuato l’8 aprile 2015 sull’interessato. Ha esposto l’anamnesi, i disturbi attuali soggettivi, le constatazioni oggettive e la sua valutazione clinica.

La diagnosi era di disturbi dal carattere piuttosto psicotico con sindrome regressiva, sviluppatosi dopo un trauma craniofacciale.

In merito alla causalità naturale, lo specialista ha evidenziato che l’assicurato non ha subito danni cranio-cerebrali, né a livello del rachide in conseguenza della caduta dalle scale. Possibili cefalee iniziali, post-traumatiche, come si riscontrano di frequente nei primi mesi dopo un trauma cranico. A quel momento le cefalee sembravano passate in secondo piano rispetto alla problematica psichiatrica. Il neurologo non ha riscontrato deficit sensitivo-motori o asimmetrie di riflessi che facessero sospettare una problematica radicolare ai membri inferiori, nessuna sindrome lombo-vertebrale.

Dal punto di vista fisico lo stato dell’interessato era simile a quello prima dell’infortunio. Pertanto, dal punto di vista neurologico e neuropsicologico l’assicurato era abile al lavoro in misura del 100% in particolare come cuoco-pizzaiolo.

 

Il 17 marzo 2016 (doc. 77) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo schizotipico (ICD-10: F21); DD: altra patologia dello spettro schizofrenico. Esordio della malattia nel maggio 2014, in coincidenza con l’infortunio che ha precipitato la situazione, senza però esserne la causa.

Lo specialista, che ha in cura l’assicurato dal 4 dicembre 2014, ha attestato che dalla fine del mese di luglio 2015 la condizione psichica era andata lentamente e progressivamente stabilizzandosi, attestandosi a una condizione di compenso relativo con un limitato miglioramento quantitativo e non qualitativo del quadro psicopatologico. Si erano mediamente e complessivamente affievoliti gli aspetti di tensione psichica e d’angoscia psicotica e, in misura minore, gli aspetti deliranti e i fenomeni dispercettivi e pseudoallucinatori. L’interessato aveva mostrato che dopo avere effettuato dei soggiorni di due-tre settimane nel __________ presso la famiglia d’origine, rientrando in Ticino era in una condizione migliore e di minor angoscia e tensione psichica. Qui l’assicurato trascorreva la maggior parte del tempo in casa, usciva il meno possibile necessitando di calma e silenzio allo scopo di controllare la sua tensione e il suo stato di allerta paranoide. Lo psichiatra aveva rilevato disturbi del corso e del contenuto del pensiero con allentamento dei nessi associativi, spunti persecutori, intuizioni deliranti, pensiero magico, difese pseudo-ossessive, esame di realtà non mantenuto, istinto vitale diminuito in assenza di un’ideazione suicidaria, sonno tuttora disturbato ma discretamente migliorato dopo l’introduzione di un farmaco, problemi nel mantenere il focus dell’attenzione e rapida faticabilità della concentrazione, angoscia e reazione d’ansia panica nel frequentare luoghi pubblici affollati, a tratti ancora grave, ma non più costantemente tale da impedirgli ad esempio di prendere il bus.

A suo dire, la prognosi era sfavorevole tanto dal punto di vista psichiatrico quanto lavorativo. Era raccomandata la prosecuzione delle cure con particolare attenzione agli aspetti sistemici, sociali ed etnopsichiatrici.

L’incapacità lavorativa come aiuto cuoco era totale dal maggio 2014; gli aspetti di angoscia persecutoria e di allerta paranoide rendevano altamente complesso l’inserimento del paziente in un posto di lavoro; emergeva inoltre una grave “fragilità narcisistica” per cui l’interessato mostrava grande difficoltà nel tollerare la minima osservazione da parte di un collega o un superiore. V’erano poi deficit di natura cognitiva con in particolare disturbi dell’attenzione e rapida faticabilità della concentrazione, problemi di organizzazione del lavoro, bassissima soglia di tolleranza allo stress e alle frustrazioni con reazione psicotica (paranoide) e dispercettiva (cenestopatia) e pseudoallucinatoria. Questi disturbi impedivano l’inserimento lavorativo in un posto di lavoro non protetto e ne riducevano drasticamente la produttività e la caricabilità. La capacità lavorativa era nulla, non essendo immaginabile un’attività lucrativa non protetta.

 

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il 19 e il 27 maggio 2016 ha avuto dei colloqui personali con l’assicurato, per un tempo totale di 210 minuti e negli ultimi 15 minuti del secondo colloquio vi ha partecipato pure la moglie.

Il perito del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha altresì consultato tutta la documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AI e nel suo rapporto del 31 maggio 2016 (doc. 83) ne ha esposto alcuni estratti, focalizzandosi sulla valutazione del 5 maggio 2015 del collega dr. med. __________ effettuata per conto dell’assicuratore infortuni, sul rapporto di dimissione della Clinica __________ di __________ relativa alla degenza dell’assicurato dal 12 febbraio al 30 aprile 2015, sui rapporti del 23 luglio 2015 e del 17 marzo 2016 del dr. med. __________, entrambi rilasciati all’indirizzo dell’Ufficio AI.

Il perito ha poi esposto l’anamnesi, gli approfondimenti testali effettuati (la valutazione psicodiagnostica non è stata portata a termine, perché l’assicurato non è riuscito a svolgere il Trail Making Test), la descrizione della giornata, il trattamento psichiatrico in atto, le informazioni da terzi (contatto telefonico in data 31 maggio 2016 con il dr. __________, in cui sono state riferite le conclusioni peritali sulle quali concordava. Il curante ha sottolineato come un programma di reinserimento avrebbe dovuto essere molto graduale e inizialmente in ambiente protetto; contatto telefonico del 20 maggio 2015 con il dr. __________, che ha seguito l’assicurato prima dell’infortunio del 2014.

Lo psichiatra ha affermato come non si trattava di simulazione o di un massiccio aggravamento della sintomatologia, ma piuttosto di un quadro con aspetti conversivi attribuibile a un disturbo misto della personalità viste anche le numerose collateralità presentate ogniqualvolta gli venivano prescritti dei farmaci. Inoltre, anche prima del 2014 erano presenti i sintomi relativi alle percezioni rispetto “all’occhio di Dio”).

L’esperto ha quindi posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4); sindrome ossessivo compulsiva (F42.0); disturbo della personalità misto (F61).

Egli ha poi lungamente discusso lo stato di salute dell’assicurato valutandolo anche alla luce dei pareri dei colleghi __________ e __________, aderendo in parte alle loro conclusioni e per la restante parte spiegando nel dettaglio i motivi per cui se ne distanziava.

Nell’esporre le conseguenze sulla capacità lavorativa il perito si è affidato alla descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo schema MINI ICF-APP.

Nelle sue conclusioni, lo psichiatra ha ritenuto che l’assicurato, a parte il periodo di ricovero stazionario, abbia presentato per motivi psichiatrici un’inabilità lavorativa stimabile in un 70% di diminuzione del rendimento dal maggio 2014. Nell’attività equivalente a quella di casalinga, le patologie obiettivabili non avrebbero dovuto teoricamente influire in misura superiore a un 30%. Attraverso un trattamento psicoterapico, meglio se con l’utilizzo di tecniche suggestive, e con misure di reinserimento professionale, appariva verosimile che si potesse avere un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa nell’arco di un anno nella misura minima di un 20%. Era molto verosimile che l’assicurato, a causa della tipologia dei disturbi (dolore somatoforme e origine dissociativa della sintomatologia), continuasse a ritenere la sua limitazione superiore a quanto oggettivabile su base clinica e medico teorica. Per questi motivi, la reintroduzione nel mondo del lavoro avrebbe dovuto essere molto graduale anche per avere più chance di successo anche se, a suo avviso, l’inattività completa dell’assicurato come a quel momento non faceva che peggiorare il quadro diminuendo le possibilità riabilitative e di recupero funzionale. Lo specialista ha ribadito che non aveva l’impressione di un quadro residuale senza possibilità di evoluzione positiva anche se dubitava che si potesse ripristinare una capacità lavorativa completa. Ha infine ribadito che, tuttavia, era controproducente sul piano terapeutico assecondarlo nell’attuale pressoché completa regressione.

 

Alla luce di queste conclusioni, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto necessario un test di validazione.

A dire del medico del Servizio Medico Regionale, il test TOMM era necessario stante la disparità diagnostica con lo psichiatra curante che si era espresso per un disturbo schizotipico.

 

Nel frattempo, il 27 settembre 2016 (doc. 92) il dr. med. __________ ha predisposto un ricovero volontario dell’assicurato, che aveva mostrato un incremento della tensione psichica e parimenti un’intensificazione dei fenomeni allucinatori e pseudoallucinatori che apparivano legati e proporzionali al carico di angoscia e tensione creatisi. Da quel giorno e fino al 29 novembre 2016 l’interessato è stato degente presso la Clinica __________ di __________.

 

In seguito, il 2 febbraio 2017 __________ ha sottoposto l’assicurato al test TOMM – comprensivo di tre prove e durato 40 minuti –, al fine di valutare l’eventuale presenza di una sua tendenza ad amplificare le difficoltà cognitive.

La psicologa FSP incaricata dall’Ufficio AI ha osservato che ancora prima di iniziare il test, subito dopo la consegna presentatagli dall’esaminatrice, l’assicurato ha anticipato le difficoltà che avrebbe incontrato nello svolgere l’attività richiesta. Nonostante ciò, egli ha comunque accettato di eseguire il test, che ha affrontato mantenendo un atteggiamento globalmente collaborante e disponibile. Durante la somministrazione, a tratti l’interessato si mostrava improvvisamente agitato, nervoso (quando ha visto l’immagine di un serpente, quando ha visto che l’esaminatrice faticava a girare immediatamente le pagine dei libretti oppure dopo la presentazione di un certo numero di stimoli sia nella fase di memorizzazione sia in quella di riconoscimento), per poi riuscire a ricomporsi rapidamente.

L’esperta ha poi esposto i dati per ciascuna delle tre fasi (trial), concludendo che in tutte e tre le prove l’assicurato ha ottenuto un punteggio al di sotto della media di campioni composti da soggetti con deficit cognitivi, senza deficit cognitivi, con afasie, con trauma cranici o con demenza. Pertanto, ha concluso che “in questo ambito si potrebbe ipotizzare una sua tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi.”.

 

Preso atto di tutte queste considerazioni specialistiche, nel suo rapporto finale del 23 febbraio 2017 (doc. 112) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha concluso quanto segue:

 

" (…) Il Test TOMM ha evidenziato una significativa tendenza all’aggravamento dei sintomi che inficia sia le conclusioni della perizia CPAS sia le prese di posizione dello psichiatra curante rispettivamente della Clinica __________.

Il presente rapporto conferma pertanto il rapporto SMR finale del 10.08.2015.”.

 

La diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa era dunque di disturbo dell’adattamento, anamnestico.

Ulteriori diagnosi con influsso erano lo sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici e il disturbo di personalità misto.

Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il medico SMR ha posto il disturbo somatoforme da dolore persistente; rinite iperplastica con broncopatia ostruttiva; acufeni cronici bilaterali.

Il Servizio Medico Regionale ha quindi stabilito al 100% l’inabilità lavorativa dell’assicurato dal 9 maggio 2014 al 21 aprile 2015 in qualsiasi attività, assenti limitazioni oggettivabili.

 

Nelle sue osservazioni conclusive il dottor __________ ha affermato:

 

" Alla luce della discrepanza diagnostica tra il perito Dr. __________ (disturbo ossessivo-compulsivo), lo psichiatra curante Dr. __________ (sindrome schizotipica o altra patologia dello spettro schizofrenico, l’assicurato è stato sottoposto a Test TOMM che ha mostrato una significativa tendenza ad aggravare la propria sintomatologia. Questo dato da un lato inficia le prese di posizione riguardo la diagnosi e la capacità lavorativa degli specialisti suddetti, dall’altro fa comprendere come gli stessi specialisti abbiano osservato segni e sintomi appartenenti a patologie psichiatriche diverse rispettivamente lo stesso psichiatra curante si sia mostrato incerto sulla diagnosi.

 

Il TOMM è stato disegnato in origine per distinguere tra deficit di memoria reali e simulati. Tuttavia, disturbi di memoria sono comuni in vari disturbi psichiatrici. Il risultato positivo del TOMM associato alle differenti presentazioni dell’assicurato in contesti diversi, curante, perito, clinica, rende verosimile un’amplificazione dei sintomi di grado elevato al fine di ottenere eventuali vantaggi secondari.

 

Pertanto, è del tutto verosimile giudicare come finale dal lato psichiatrico la valutazione del Dr. __________ del 2015.”.

 

Preso atto del rapporto di dimissione dell’11 gennaio 2017 (doc. 113 e 114) della Clinica __________ di __________ riferito alla degenza dell’assicurato dal 27 settembre al 29 novembre 2016, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha confermato il 14 marzo 2017 (doc. 115) il rapporto finale del 23 febbraio 2017 del collega __________.

 

Stanti i risultati ottenuti dalle valutazioni dei colleghi e dal test TOMM, il 14 aprile 2017 (doc. 116) lo psichiatra curante ha ritenuto opportuna una valutazione neuropsicologica volta sia a determinare le reali risorse presenti ed esprimibili in campo lavorativo, sia a dirimere la questione di un’eventuale componente simulatoria evidenziata dal TOMM.

 

Nel rapporto del 12 maggio 2017 (doc. 119) il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ ha riferito della valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 2 maggio 2017.

Al capitolo sulla diagnosi neuropsicologica gli specialisti hanno indicato che la valutazione era inattendibile sul piano quantitativo. V’erano severi deficit attentivi, frontali ed esecutivi in un quadro di grave patologia psichiatrica nota, esacerbata probabilmente a partire dal trauma del 2014; relativa preservazione della memoria ecologica e dell’orientamento personale.

Esposti l’anamnesi e i risultati del colloquio clinico, il dr. med. __________ e lo psicologo FSP __________ hanno concluso che la valutazione neuropsicologica non era da ritenersi attendibile a causa del forte impatto dei disturbi psichiatrici e comportamentali sul livello attentivo del paziente. I test di controllo eseguiti (Dot Counting, 15 Item di Rey) sono risultati fortemente indicativi di un sospetto di accentuazione del deficit, confermando quanto già rilevato in una precedente indagine svolta con il test TOMM. Tuttavia, l’assoluta mancanza di una strategia cognitiva affidabile nello svolgimento delle prove rendeva di dubbia interpretazione anche la volontarietà del paziente di peggiorare intenzionalmente le proprie prestazioni. Gli specialisti hanno rilevato che l’assicurato non ha mai cercato, durante la valutazione, di approfittare dei disturbi per richiedere una rendita o ricavare benefici secondari, ma anzi era apparso preoccupato di voler guarire, attraverso i percorsi “medici” che riteneva più confacenti al suo caso e al suo credo religioso.

Sul piano qualitativo, gli esperti hanno rilevato una residua abilità di apprendimento verbale ed episodico, in quanto appariva relativamente consapevole, orientato e in grado di descrivere con sufficiente accuratezza il proprio iter medico, ovvero di criticare i propri deliri, riconoscendoli come un problema; essi hanno collocato nella norma anche una semplice prova di memoria ecologica. Al contrario, le funzioni esecutivo-frontali apparivano marcatamente compromesse, con rigidità cognitiva, perseverazioni e gravi deficit di memoria di lavoro, di pianificazione e di astrazione concettuale.

A quel momento, l’interessato non appariva in grado di gestire con autonomia alcuna attività lavorativa strutturata. Avrebbe potuto essere inserito in un foyer o in altra struttura diurna protetta dove potesse sentirsi sufficientemente sicuro e ascoltato. Era dunque inabile al lavoro e alla guida.

 

Alla luce di questo rapporto, il 7 giugno 2017 (doc. 120) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha affermato:

 

" Il medico stesso riconosce come la valutazione neuropsicologica effettuata non sia da ritenersi attendibile a causa del forte impatto della sintomatologia dichiarata dall’assicurato sul livello di attenzione. Inoltre i test di controllo eseguiti (Dot counting, 15 item di Rey), risultano fortemente indicativi di una accentuazione dei sintomi, come già rilevato nella precedente indagine con il TOMM.

 

Si conferma il rapporto finale SMR del dr. med. __________ (GED 23.02.2017)”.

 

Il 2 agosto 2017 (doc. 121) all’Ufficio AI è pervenuta una segnalazione telefonica anonima secondo cui l’assicurato non sarebbe affetto da alcuna patologia e pertanto vivrebbe la sua vita normalmente. A comprova di ciò, egli possiederebbe il porto d’armi. È solo quando deve sottoporsi a delle visite mediche che metterebbe in atto degli stratagemmi per apparire malato e trasandato. Inoltre, da alcuni mesi l’interessato risiederebbe in __________, mentre la moglie, da cui vivrebbe separato, presso i propri genitori. L’assicurato assumerebbe quindi determinati atteggiamenti volti all’ottenimento di una fonte economica regolare e sicura come una rendita di invalidità.

 

Con le osservazioni del 5 ottobre 2017 (doc. 129) al progetto di decisione del 1° settembre 2017 (doc. 122) di rifiuto di una rendita di invalidità, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione un certificato allestito in pari data dal dr. med. __________.

Lo psichiatra curante ha indicato che la condizione psicopatologica e socio-relazionale del paziente stava risentendo assai sfavorevolmente della modalità di trattamento e valutazione del suo caso da parte dell’Ufficio AI. Egli stava presentando un incremento della tensione psichica legata all’esacerbazione dell’allerta paranoide con cui era confrontato, che stava lievitando nel senso dell’angoscia persecutoria (di matrice psicotica) e legata anche alla riattualizzazione di una rabbia narcisistica primitiva.

A suo dire, il progetto dell’Ufficio AI risultava quindi dannoso e di intralcio al lavoro terapeutico-riabilitativo per due motivi.

Il primo, perché il paziente viveva questa decisione come negazione della sua sofferenza personale e psichica e come effettiva negazione delle conseguenze invalidanti della sua patologia psichiatrica sulla sua capacità lavorativa. Di conseguenza, l’interessato presentava un incremento della rabbia narcisistica e dell’angoscia persecutoria, elementi che inevitabilmente potevano esitare in un incremento del rischio di agiti auto- ed eterolesivi.

Il secondo, poiché il progetto di cura e riabilitazione, al quale lo specialista lavorava da tempo, sarebbe stato di fatto impedito in un suo elemento precipuo: il paziente ha sempre espresso il bisogno di una reintegrazione socio-lavorativa e il progetto di cura condiviso con lui vedeva a quel momento quale prossimo obiettivo principale quello di un suo inserimento lavorativo in ambito protetto; tale percorso sarebbe stato affossato dalla decisione. Dal punto di vista terapeutico-riabilitativo ciò avrebbe rappresentato un danno di vastissima portata.

 

Preso visione il 13 ottobre 2017 (doc. 130) della segnalazione anonima, del certificato del collega e delle osservazioni della patrocinatrice dell’assicurato, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha concluso che non emergevano fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti, perciò confermava il rapporto finale SMR del dr. med. __________ del 23 febbraio 2017.

 

Pendente causa l’Ufficio AI ha sottoposto all’SMR le censure esposte dalla patrocinatrice del ricorrente sull’utilità e lo scopo del test TOMM.

Al riguardo, il 7 febbraio 2018 (doc. X/1) il dr. med. __________ si è così espresso:

 

" Innanzitutto, si tratta di un test di riconoscimento visivo che serve a distinguere tra un disturbo di memoria reale e simulato. Il test non richiede alcuna nozione culturale rispettivamente linguistica specifica: è stato validato in bambini di 5 anni e in pazienti affetti da demenza lieve: in entrambi i casi le risposte sono state corrette per il 90%.

 

Un disturbo della memoria è comune a tutti i disturbi psichiatrici maggiori, pertanto una valutazione di questo tipo non è inutile in caso di disturbo di personalità misto, sindrome ossessivo-compulsiva, sindrome somatoforme da dolore persistente (cito le diagnosi dalla perizia CPAS pervenuta il 13.06.2016).

Il mancato riconoscimento visivo di oggetti che sono correttamente riconosciuti da bambini in età prescolare e da pazienti con demenza lieve (il termine demenza lieve implica tuttavia una significativa difficoltà nello svolgere le comuni attività della vita quotidiana) rende verosimile una tendenza significativa all’aggravamento di sintomi soggettivi che sarebbero verosimilmente privi di influsso sulla capacità lavorativa.

 

Ribadisco pertanto la validità del test TOMM nell’evidenziare in modo semplice ed oggettivo l’aggravamento volontario di sintomi psichiatrici.”.

 

Nello scritto del 24 maggio 2018 (doc. XIV/1) il dottor __________ si è nuovamente pronunciato sulle osservazioni della rappresentante legale dell’assicurato sull’appropriatezza ed adeguatezza del test TOMM somministrato, ribadendo le sue precedenti motivazioni, ossia che questo test non mette in luce segni o sintomi di malattia psichiatrica, siano questi consapevoli o inconsapevoli. Per contro, il mancato riconoscimento visivo di oggetti che sono correttamente riconosciuti da bambini in età prescolare e da pazienti con demenza lieve, indipendentemente dal livello sociale, culturale, scolastico, etnico, rende verosimile una tendenza significativa all’aggravamento di condizioni che sarebbero verosimilmente prive di influsso sulla capacità lavorativa. Lo psichiatra non si è quindi scostato dalle sue precedenti prese di posizione.

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

 

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.5.   Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

 

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

 

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

 

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

 

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così pronunciata:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.

 

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

 

                               2.6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare l’operato dell’amministrazione.

 

Va infatti evidenziato che il Servizio Medico Regionale, basandosi sulle sole conclusioni del test TOMM effettuato dalla psicologa FSP che lo stesso dr. med. __________ ha nominato (doc. 84), il 23 febbraio 2017 (doc. 112) ha ritenuto che i risultati ottenuti dal test di validazione inficiassero sia le conclusioni della perizia CPAS sia le prese di posizione dello psichiatra curante e della Clinica __________ in cui a fine 2016 l’assicurato era stato degente due mesi. Pertanto, il dr. med. __________ ha reputato di doversi allineare alle conclusioni tratte il 10 agosto 2015 (doc. 52) dal dr. med. __________ nel rapporto finale SMR, il quale ha stabilito la capacità lavorativa dell’assicurato dopo avere preso atto non solo del rapporto di degenza di due mesi e mezzo nella predetta Clinica, ma anche delle valutazioni fiduciarie dei dr. med. __________ e __________ nominati dall’assicuratore infortuni.

Il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria attivo presso il Servizio Medico Regionale, il 7 giugno 2017 (doc. 120) ha confermato le conclusioni formulate dal collega quattro mesi prima anche dopo avere preso visione del rapporto del 12 maggio 2017 del dr. med. __________, il quale ha effettuato una valutazione neuropsicologica del ricorrente.

 

Tuttavia, fa osservare questa Corte, né il test TOMM né il parere del Servizio Medico Regionale del 23 febbraio 2017 e nemmeno l’esito della valutazione neuropsicologica sono stati sottoposti al perito dr. med. __________ per una presa di posizione.

 

L’operato dall’amministrazione desta perplessità.

Una perizia di 28 pagine, che si esprime compiutamente anche sui pareri dei colleghi dr. med. __________, __________ e __________, contestandoli o confermandoli in parte, non può certo essere accantonata così in fretta ed essere considerata nulla prima che il diretto interessato, ossia il perito del Centro peritale per le assicurazioni sociali, abbia almeno avuto la possibilità di conoscere le motivazioni per cui, a dire di terzi, la sua dettagliata e chiara valutazione non aveva più alcuna valenza.

 

Pertanto, il parere della psicologa FSP, il rapporto finale SMR del 23 febbraio 2017 del dr. med. __________ e l’esito della valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 2 maggio 2017, avrebbero dovuto, senza alcun dubbio, essere sottoposti al dr. med. __________ per una sua presa di posizione prima di potere trarre delle valide conclusioni sulle condizioni di salute dell’assicurato.

 

Come visto, è sulla scorta del Test of Memory Malingering che il dr. med. __________ ha ritenuto di scartare la perizia del collega.

 

A proposito della conclusione a cui è giunta la psicologa FSP, il TCA si limita a rilevare che __________ ha affermato che “si potrebbe ipotizzare una sua tendenza ad esagerare l’espressione dei sintomi cognitivi”, mentre da parte sua il dr. med. __________ ha ritenuto che il test TOMM abbia evidenziato “una significativa tendenza all’aggravamento dei sintomi”.

 

Questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, ritiene che la situazione debba dunque essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente indagata da specialisti del ramo.

Stante quanto esposto, per questa ragione si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI, affinché innanzitutto il perito del CPAS si pronunci sui predetti referti medici.

In seguito, una volta che il dr. med. __________ si sarà espresso, l’amministrazione dovrà rivalutare la situazione medica del ricorrente alla luce di tutti gli atti medici in suoi possesso e, qualora lo ritenesse opportuno, effettuando ulteriori accertamenti medici.

 

                               2.7.   Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di completare la valutazione psichiatrica dell’assicurato aggiornando l’esame peritale alla luce delle nuove valutazioni mediche che sono intervenute successivamente, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto di indagare la problematica psichiatrica.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Al ricorrente, vincente in causa e rappresentato da un sindacato, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI per il completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale dovrà versare al ricorrente l’importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti