Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.20

 

cs

Lugano

8 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 gennaio 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1961, il 4 febbraio 2013 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI.

 

                               1.2.   Dopo aver acquisito la perizia oncologica del dr. med. __________ del 10 gennaio 2015, la perizia psichiatrica del 17 aprile 2015 della dr.ssa med. __________ del __________ __________, la perizia reumatologica del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________, il rapporto finale dell’SMR del 29 gennaio 2016, il rapporto della consulente in integrazione professionale del 23 febbraio 2016 ed il rapporto d’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 24 marzo 2016, con progetto di decisione del 31 marzo 2016, confermato dalla decisione formale del 5 gennaio 2017, l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di una mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 al 31 ottobre 2013 e di ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2016. Dal 1° maggio 2016 non è più stato riconosciuto alcun diritto ad una prestazione poiché il grado d’invalidità è pari al 28%.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione formale, chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita intera dal mese di agosto 2013, subordinatamente una rendita intera sino a maggio 2016 ed in seguito ¾ di rendita. In via subordinata chiede l’annullamento degli atti ed il rinvio dei medesimi all’UAI per accertamenti (doc. I).

                                         L’interessata, che richiama l’incarto AI e chiede l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, sostiene che il metodo misto non può essere applicato, dovendosi utilizzare il metodo ordinario, che la decisione è contraria a quanto sancito nella sentenza “Di Trizio”, che non sono state considerate tutte le affezioni di cui soffre e quelle considerate lo sono state in maniera troppo blanda e difforme dalla realtà, che non vi è stato alcun miglioramento della situazione medico-valetudinaria dell’assicurata dopo il marzo 2016, che l’incapacità lavorativa è superiore al 30% anche dopo il marzo 2016 e che l’interessata è inabile in misura superiore al 26.5% in attività domestiche.

 

                               1.4.   Con risposta del 7 marzo 2017, cui ha allegato l’intera documentazione, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.5.   Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII), su cui l’UAI si è espresso il 25 aprile 2017, chiedendo il rinvio degli atti a causa della necessità di esperire altri accertamenti medici (doc. X).

 

                               1.6.   Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha trasmesso al TCA un referto del 12 aprile 2017 della __________ di __________ (doc. XII/C), chiedendo a questo Tribunale, “conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza” che sia allestita “una perizia medica pluridisciplinare (compresa quella psichiatrica) di natura giudiziaria” (doc. XII).

                               1.7.   Il 22 maggio 2017 l’UAI ha confermato “la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare”, rimettendosi al giudizio del TCA circa “l’opportunità di allestire una perizia giudiziaria” (doc. XIV).

 

                               1.8.   Con scritto del 12 luglio 2017 la ricorrente ha allegato un referto del 23 giugno 2017 della __________ di __________ (doc. XVI/D), per comprovare il peggioramento dello stato di salute complessivo a livello reumatologico-ortopedico (doc. XVI).

 

                               1.9.   Il 18 luglio 2017 l’amministrazione ha ribadito “la necessità di procedere ad una rivalutazione peritale pluridisciplinare, così come indicato dal Dr. __________ del SMR nella sua nota 24.04.2017” (doc. XVIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.3.   Va ancora rammentato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V 290).

 

                                         Nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa , la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

                                         La Corte europea ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

 

                                         Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, il TF ha dovuto pronunciarsi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo.

                                         La nostra Massima istanza analizzati i presupposti per poter procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

                                         Questo nuovo status, motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado d’invalidità dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

                                         Il TF ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten, wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art. 8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit (hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der Invaliditätsbemessungs-methode (Anwendbarkeit der gemischten statt der Einkommensvergleichsmethode) die revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente (bzw. die Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).

                                         In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

                                         Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU.

                                         Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

                                         La nostra Massima istanza rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016 unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl. IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person, deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und 9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).

                                        
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF ha confermato il contenuto della sentenza 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, aggiungendo che essa non si applica solo nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione (consid. 3.3.3: “Wie im Sachverhalt, der dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016 zugrunde lag, sprechen auch im Falle der Beschwerdeführerin allein familiäre Gründe (die Geburt eines Kindes und die damit einhergehende Reduktion des Erwerbspensums) für den erwähnten Statuswechsel und führt auch bei ihr die neu anstelle des Einkommensvergleichs angewendete gemischte Methode zu einem tieferen Invaliditätsgrad. Die beiden Fälle unterscheiden sich lediglich insofern, als es im bereits entschiedenen um eine revisionsweise Rentenaufhebung ging (neu ermittelter Invaliditätsgrad von weniger als 40 %) und hier - weil der neu ermittelte Invaliditätsgrad (43.7 % gemäss angefochtenem Entscheid) über der anspruchserheblichen Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2 IVG) liegt - eine revisionsweise Rentenherabsetzung in Frage steht. Dabei handelt es sich um einen rein quantitativen Unterschied. Das im Urteil 9F_8/2016 vom 20. Dezember 2016 zur revisionsweisen Rentenaufhebung  bei allein familiär bedingtem Statuswechsel von "vollerwerbstätig" zu "teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich" Gesagte verliert deswegen nicht seine Gültigkeit (vgl. in diesem Sinne wohl auch IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016)”).


Il TCA, in una sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" La soluzione contenuta nella Lettera circolare N° 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS e fatta propria dal Tribunale federale (cfr. STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 4.4; STF 9C_473/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 4) è insoddisfacente (cfr. al riguardo STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.13).

Essa non tiene conto delle numerose critiche formulate dalla grande maggioranza della dottrina nei confronti della più recente giurisprudenza federale (cfr. sentenza Di Trizio n. 71) concernente l’applicazione del metodo misto, in particolare quella relativa alla fissazione del grado d’invalidità per la parte salariata (sul tema cfr. DTF 137 V 334 consid. 5.1 pag. 341; U. Kieser, “Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung” in HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, “IV: Mutloser Entscheid des Brundesgerichts” in plädoyer 1/17 pag. 12 seg. (in particolare pag. 17 : “(…) weil sie den Teilzeitfaktor doppelt berücksichtigt und deshalb zu tieferen Invaliditätsgraden führt”); Procap, “Le Tribunal fédéral corrige son arrêt sur le travail à temps partiel”. Comunicato del 15 febbraio 2017; D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali” in RtiD II-2016 pag. 325 seg. (345-348)) e crea nuove disuguaglianze di trattamento tra chi è vittima di un evento invalidante prima di avere avuto dei figli e chi invece ne è colpito dopo avere già avuto dei figli (ed avere a quel momento già ridotto la propria attività lucrativa salariata per dedicarsi alla famiglia; sul tema cfr. sentenza Di Trizio n. 62, n. 80, n. 88, n. 89 e n. 96-102).

Sta dunque al Consiglio federale o al Parlamento risolvere adeguatamente il problema (cfr. STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.14 in fine; A. Mengis, art. cit. pag. 17; U. Kieser, art. cit. pag. 473; A. S. Dupont, “Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation” in HAVE 2016 pag. 463 seg. (479)), come peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale federale già nel 2011 (cfr. DTF 137 V 334 consid. 7.2 pag. 351 e sentenza Di Trizio n. 99)."

 

                                         In una sentenza 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il Tribunale federale ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (consid. 4.2.2: “Im IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016 wird das weitere Vorgehen nach dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016, soweit nicht eine "'Di Trizio' ähnliche Ausgangslage" vorliegt, was namentlich einen familiär bedingten Grund für die Reduktion der Arbeitszeit voraussetzt, wie folgt umschrieben: "Wie der Bundesrat bereits in seinem Bericht [vom 1. Juli 2015 (Beantwortung des Postulates Jans [12.3960 "Schlechterstellung von Teilerwerbstätigen bei der Invalidenversicherung"])] festgehalten hat, kann eine Verbesserung für teilerwerbstätige Personen mit einem entsprechend angepassten Berechnungsmodell realisiert werden. Der Bundesrat beabsichtigt nun, ein solches Berechnungsmodell für die gemischte Methode einzuführen. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen, generell-abstrakten Regelung wird es im Hinblick auf eine einheitliche und rechtsgleiche Behandlung der Versicherten notwendig sein, dass das bisherige Recht soweit als möglich weiterhin zur Anwendung gelangt. Dementsprechend ist beispielsweise bei einer erstmaligen Rentenzusprache bei einer Person, die bereits vor der Rentenprüfung einer Teilerwerbstätigkeit nachgegangen ist, das bisherige Recht und das bisherige Berechnungsmodell der gemischten Methode anzuwenden".
Das Bundesgericht ist in den bisherigen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils des EGMR in Sachen Di Trizio gegen die Schweiz (7186/09) vom 2. Februar 2016 gefällten Entscheiden im Sinne des IV-Rundschreibens Nr. 355 vom 31. Oktober 2016, welches den Charakter einer Verwaltungsweisung (zu deren Verbindlichkeit für die Sozialversicherungsgerichte: BGE 136 V 16 E. 5.1.2 in fine S. 20 und 133 V 257 E. 3.2 S. 258) hat, vorgegangen (vgl. etwa Urteile 9C_473/2016 vom 25. Januar 2017, 9C_514/2016 und 9C_399/2016, je vom 18. Januar 2017 sowie 9C_179/2016 vom 11. August 2016). Es besteht kein Anlass, es vorliegend anders zu halten (zu den Voraussetzungen für eine Praxisänderung BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Insofern kann die vorinstanzlich bestätigte Invaliditätsbemessung der Beschwerdegegnerin nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden)”).

 

                                         Va infine evidenziato che nel frattempo il Consiglio federale ha messo in consultazione una modifica dell’OAI, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2018, al fine di „soddisfare la richiesta della Corte EDU d’impostare il metodo misto in modo non discriminante, consentendo inoltre di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro, di chiarire in tempi brevi la situazione giuridica nonché di garantire un’applicazione uniforme del metodo misto“ (cfr. pag. 4 del commento alla modifica dell’OAI, Adeguamenti concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016).

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 50% (segretaria presso la __________ di cui il marito è amministratore unico con diritto di firma individuale) e casalinga al 50%.

                                         Tale ripartizione è contestata dalla ricorrente.

                                         L’interessata ritiene di dover essere considerata salariata al 100%, avendo dovuto lavorare al 50% perché da anni impedita ed impossibilitata per motivi di salute dallo svolgere l’attività lavorativa a tempo pieno. Dal 1999 avrebbe voluto cercare un’attività lavorativa in misura superiore al 50% per estenderla poi al 100% una volta divenuti i figli (nati nel 1984 [dal primo matrimonio], 1993 e 1998 [dal secondo matrimonio]) maggiormente autonomi, ma ciò non sarebbe stato possibile a causa degli importanti danni alla salute di cui soffriva e ha sofferto negli anni e che si sono accentuati a causa degli infortuni subiti e per l’apparizione di nuove gravi malattie. Negli anni avrebbe esteso la propria attività per poi giungere a lavorare nella misura del 100% dal 2011-2012 in poi. Essa fa riferimento a problemi alla caviglia avuti nel 2002 cui sarebbero subentrati danni al ginocchio sinistro e alla colonna lombare dal 2006, ad un’operazione per sinusite ed alla sofferenza alla spalla dal 2008 sfociata nella ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 2010. Successivamente sono sorte le note patologie che hanno indotto l’UAI ha riconoscerle una rendita perlomeno fino al 30 aprile 2016.

 

                                         La tesi della ricorrente non può essere seguita.

 

                                         Innanzitutto l’incapacità lavorativa è insorta nel corso del 2012 (cfr. rapporto finale SMR del 29 gennaio 2016 [pag. 279 incarto AI: incapacità lavorativa al 100% dal 13 agosto 2012]). Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica figura del resto che la ricorrente “fa risalire il danno alla salute al mese di agosto 2012 […]” (pag. 286 incarto AI). Anche dalle parole del perito dr. med. ______________________________, FMH medicina interna e malattie reumatiche (cfr. anche pag. 369 incarto AI), emerge come la patologia invalidante è insorta nel 2012:

 

“(…)

3. DATI SOGGETTIVI DELL’ASSICURATA

 

La signora RI 1 riferisce di avere sempre lamentato dolori sin dalla gioventù. Ricorda come già da ragazza avesse sofferto di dolori alle spalle ed alla colonna cervicale ed avesse inoltre a lungo lamentato forti emicranie. Nel febbraio 2010 era stata operata dal dr. __________ per una lesione della cuffia alla spalla dx con buone risultato. Le emicranie sono notevolmente migliorate dopo i due interventi eseguiti nella seconda metà degli anni 2000 per un’importante sinusite cronica. Negli anni aveva già eseguito vari trattamenti fisioterapici per i suoi problemi muscolo-scheletrici, soprattutto alla colonna vertebrale. A livello lombare ha già presentato a più riprese dei blocchi, i quali si sono sempre risolti spontaneamente. Gli esami radiologici già eseguiti non avrebbero comunque evidenziato patologie di rilievo. Ricorda poi di un infortunio domestico avuto nel 2012, quando era malamente caduta nella tromba delle scale a chiocciola di casa, procurandosi delle contusioni multiple (…) (pag. 261 incarto AI, sottolineatura del redattore)

 

e

 

(…)

 

Come è possibile comprendere dall’anamnesi e dall’attuale stato clinico, si tratta di un’assicurata che presenta una complessa patologia caratterizzata da cronici dolori al sistema  muscolo-scheletrico di origine sicuramente multifattoriale. La patologia che però è ben oggettivabile e che ha causato la prolungata incapacità lavorativa nel corso degli ultimi anni è imputabile all’anca dx, dove è stata diagnosticata una lesione del labbro acetabolare, operata nel maggio 2015 a __________ (…) (pag. 266 incarto AI)

 

                                         In secondo luogo, sempre nell’ambito della medesima inchiesta dell’11 marzo 2016, ossia diversi anni dopo l’insorgere della patologia invalidante, alla questione di sapere “se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?”, l’insorgente, prima di conoscere l’esito della procedura, ha risposto inequivocabilmente che “continuerebbe a lavorare al 50% presso la ditta del marito” (pag. 287 incarto AI).

 

                                         Va qui rammentato che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 121 V 45 consid. 2a; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 pag. 546). Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STFA U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre poi fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

 

In concreto non vi è alcun motivo per scostarsi da quanto affermato dalla medesima ricorrente quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche. Ella ha in sostanza confermato, nel 2016, quando i figli, nati nel 1984, 1993 e 1998 erano già grandi, che essa, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare al 50% per l’azienda del marito. Del resto non risulta che l’assicurata, in precedenza, si sia iscritta in disoccupazione come persona occupata al 50% alla ricerca di un posto di lavoro a tempo parziale o pieno. Né tantomeno essa pretende il contrario.

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, la suddivisione operata dall'UAI (salariata al 50% e casalinga al 50%) deve essere confermata dal TCA che ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'insorgente ha lavorato a tempo parziale, segnatamente al 50% in modo costante per lo meno dal 1° gennaio 1999 (pag. 6 incarto AI), per scelta propria e non per motivi medici e avrebbe continuato a lavorare part time (50%) anche negli anni successivi al 2012.

 

                                         Considerato che nella fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stata riconosciuta una rendita limitata nel tempo nell’ambito di una prima domanda, non trattandosi quindi di una costellazione come quella descritta nelle STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (= DTF 143 I 50) e STF 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017 (= DTF 143 I 60), in concreto infatti la soppressione della rendita deriva dall’asserito miglioramento dello stato di salute e non da un eventuale cambiamento dello “status familiare”, conformemente alla succitata giurisprudenza federale, nulla osta all’applicazione del metodo misto (cfr. anche sentenza 9C_552/2016 del 9 marzo 2017).

 

                               2.7.   In concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, dopo aver acquisito il referto del dr. med. __________ del 10 gennaio 2015, la perizia psichiatrica del 17 aprile 2015 della dr.ssa med. __________ del __________, la perizia reumatologica del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________, il 29 gennaio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di coxalgia cronica a destra (stato dopo lesione del labbro acetabolare, verosimilmente a seguito dell’infortunio avuto nel 2012; stato dopo correzione chirurgica della lesione del labbro eseguita presso la __________ di __________ il 21 maggio 2015), gonartrosi a sinistra, soprattutto in sede mediale (stato dopo due interventi artroscopici al ginocchio per lesione meniscale, il primo nel 2002 ed il secondo nel 2011), sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale (DD; sindrome fibromialgica primaria) e sindrome cervico-/e lombovertebrale cronico-recidivante su modiche alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7, DD: nell’ambito della diagnosi 3, oltre a ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha stabilito che l’interessata è stata completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 13 agosto 2012, al 50% dal 4 febbraio 2013 al 31 marzo 2013, al 100% dal 1° aprile 2013, al 50% dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013, al 100% dal 1° gennaio 2014, al 30% dal 1° gennaio 2016, quale casalinga inabile al 20-30% dal mese di agosto 2012 (pag. 278-279 incarto AI).

                                         Nelle more processuali il medico SMR, dr. med. __________, il 6 marzo 2017, dopo aver preso atto della presa di posizione del perito reumatologo, dr. med. __________ del 23 febbraio 2017 che ha esaminato il referto del 24 gennaio 2017 della dr.ssa __________, caposervizio della __________ di __________, ha confermato la sua valutazione (doc. IV/1+2).

 

                                         Pendente causa la ricorrente ha prodotto un referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH (doc. B1) e un referto del 21 marzo 2017 della __________ di __________ (doc. B2).

 

                                         Con annotazione del 24 aprile 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalle nuove precisazioni psichiatriche __________ pervenute agli atti, rispettivamente della dr.ssa med. __________ del 13.04.2017 (ndr: non allegate dal medico SMR e non presenti agli atti), emerge la necessità della rivalutazione dello stato di salute psichico dell’A.. Inoltre è lecito notare che l’ultima valutazione reumatologica dell’A. è avvenuta il 18.01.2016 da parte del dr. med. __________. Per cui per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2016 ad oggi, rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc. X/1).

 

                                         L’interessata ha prodotto ulteriori referti della __________ di __________ del 12 aprile 2017 (doc. C) e del 23 giugno 2017 (doc. D).

 

                               2.8.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

 

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

 

                               2.9.   Nel caso di specie, alla luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali e delle valutazioni espresse dal medico SMR, dr. med. __________, in data 24 aprile 2017 (doc. X/1), questo TCA non può confermare la decisione impugnata.

 

                                         Infatti, sia lo stesso medico SMR, sia l’amministrazione ritengono necessario procedere con ulteriori accertamenti medici, e meglio l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, per stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute dopo l’allestimento della perizia del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________ (pag. 256 e seguenti incarto AI) ed in seguito alla presa a carico psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ (doc. B1).

 

                                         A quest’ultimo proposito, il 20 febbraio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato di aver in cura l’insorgente dal 14 luglio 2016 a causa di uno stato ansioso depressivo in relazione ad una complessa problematica fisica e, dopo aver descritto lo stato valetudinario dell’insorgente, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione.

 

                                         Ritenuto che nella precedente perizia psichiatrica del 17 aprile 2015 della dr.ssa med __________ (pag. 195 e seguenti incarto AI) non era stata accertata alcuna patologia psichica (pag. 201 incarto AI: “[…] Nessuna diagnosi secondo criteri ICD 10 […]”), come indicato dal medico SMR, dr. med. __________, in data 24 aprile 2017 (doc. X/1), e a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo non ha prodotto la presa di posizione della dr.ssa med. __________ del 13 aprile 2017 da cui emergerebbe la necessità di una rivalutazione dello stato psichico della ricorrente, alla luce delle considerazioni della dr.ssa med. __________ occorre stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato valetudinario dell’interessata. Ciò vale a maggior ragione se si pon mente al fatto che il 23 febbraio 2017 il perito reumatologo, dr. med. __________, circa le ultime valutazioni della __________ di __________ ha evidenziato come “le molte diagnosi riportate dalla collega __________ possano venire riassunte con la diagnosi di sindrome fibromialgica o di una sindrome del dolore cronico” (pag. 464 incarto AI) e che nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, stabilendo che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.

 

                                         Un nuovo accertamento medico è ancor più necessario ritenuto come lo stesso medico SMR, alla luce della documentazione medica redatta dagli specialisti della __________ di __________, ha rilevato come l’ultima valutazione reumatologica risale al 18 gennaio 2016 e che per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare (e dunque non solo bidisciplinare) avente quale scopo l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata dal gennaio 2016 ad oggi, rispettivamente la capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (doc. X/1).

 

                                         A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto e delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, anche questo TCA ritiene necessario procedere con una perizia pluridisciplinare, che dovrà portare sull’aspetto psichiatrico, reumatologico ed ortopedico e dovrà stabilire se dal mese di gennaio 2016 va confermato un miglioramento dello stato valetudinario della ricorrente, se non vi sono state modifiche o se, al contrario, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute.

 

                                         Per il periodo precedente deve invece essere confermata la valutazione del medico SMR che si fonda sulla documentazione medica agli atti da cui non vi è motivo di scostarsi.

 

                                         La stessa insorgente contesta infatti, dal punto di vista medico, il periodo successivo (doc. I, pag. 4: “ […] La perizia del Dr. __________ non considera tutte le patologie accertate e diagnosticate nell’agosto e novembre 2016 dal dr. __________ della clinica __________. (…) Inoltre la perizia del 18.1.2016 riferisce di limitazioni soggettive lamentate dall’assicurata senza porre in essere una loro valutazione. Il medico ritiene l’assicurata abile al 70% (rendimento limitato su tutta la giornata) in attività medio-leggera quale quella di segretaria a partire dal gennaio 2016, ovvero sei mesi dall’intervento all’anca. Il medico non spiega però perché a sei mesi dall’intervento vi sarebbe stato questo significativo miglioramento (…) A ciò si aggiunga che la perizia risulta datata di un anno rispetto al momento in cui è stata resa la decisione (…) l’accertamento dei fatti è stato quindi parziale, sicché l’incapacità lavorativa deve essere considerata in misura superiore al 60% in ogni ambito (compreso quello casalingo) anche dopo il gennaio 2016”, sottolineatura del redattore).

 

                                         La ricorrente chiede che venga allestita una perizia giudiziaria.

 

                                         Questo TCA rileva in primo luogo che la medesima insorgente, con il ricorso, aveva inizialmente chiesto in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI per accertamenti e nuova decisione (doc. I, pag. 6).

 

                                         In secondo luogo va rammentato che nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                         Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, che necessitano di un complemento, per quanto concerne il periodo dal gennaio 2016 – ribadita la necessità dell’allestimento di una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, reumatologico e ortopedico - si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari.

 

                             2.10.   Per quel che riguarda l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

 

         2                           2

 

         5                   5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

 

         10

 

         50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

 

         5

                                    5

 

          20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

         10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

 

         5

 

          20

6.    Accudire i figli o altri familiari

         0

          30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

 

         0

 

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

 

                                         Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

 

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

 

                                         Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

                                         Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, cfr. 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

 

                                         Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

 

                                         In tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1° aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) , premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in misura del 70% in ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).

 

                             2.11.   Nella presente fattispecie l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita l’11 marzo 2016 (pag. 286 e seguenti incarto AI) e da cui emerge una percentuale d’invalidità complessiva del 26.5%.

 

                                         L’insorgente contesta le conclusioni sostenendo che esse sono in contrasto con le valutazioni del dr. med. __________ di una incapacità quale ausiliaria di pulizie, lavoro simile a quello di casalinga, del 50%. Inoltre l’inchiesta è stata effettuata nel marzo 2016 e retroagisce fino al 2012. Occorre pertanto applicare le limitazioni accertate dai medici di un’incapacità del 100%, rispettivamente del 50% in ambito domestico.

 

                                         Le censure vanno respinte.

 

                                         Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

 

                                         Inoltre va tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e va ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste.

 

                                         Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

 

                                         In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.

 

                                         Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

 

                                         Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Tanto più che contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, la valutazione della consulente in integrazione professionale, che ha stabilito nel caso concreto un’invalidità del 26.5%, non si scosta in maniera importante dalle valutazioni mediche e meglio da quella del medico SMR, dr. med. __________, che ha ritenuto un’incapacità media quale casalinga del 20-30% (pag. 279 incarto AI) e del perito, dr. med. __________, che l’ha ritenuta abile al 70% quale casalinga (pag. 267 incarto AI). La differente valutazione è dovuta sia alla circostanza che la consulente ha potuto accertare concretamente le limitazioni dell’interessata sia al fatto che, come visto, occorre prendere in considerazione anche l’assistenza familiare.

                                         Certo, quale ausiliaria di pulizia il dr. med. __________ ha stabilito un’inabilità del 50% (pag. 12 incarto AI). Tuttavia, l’invalidità delle persone che si occupano dell’economia domestica è stabilita, di regola, confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana sulla base di quanto prevede anche la CIGI (cfr. consid. 2.10). Ora, nell’ambito della valutazione complessiva dell’attività di casalinga non si tiene in considerazione unicamente l’attività di pulizia (cfr. consid. 2.10 e punto 3 marg. 3086 CIGI), dove peraltro la consulente ha fissato una percentuale degli impedimenti del 60% (pag. 289 incarto AI), ossia ancora maggiore rispetto alla valutazione del perito, ma vengono considerati anche altri lavori (conduzione dell’economica domestica, alimentazione, spesa ed acquisti, bucato, confezione e riparazione indumenti, ecc.) che non rientrano nell’ambito dell’attività di donna delle pulizie.

 

                                         Per quanto concerne la circostanza che l’inchiesta è stata effettuata nel 2016 e retroagisce al 2012, va evidenziato come la consulente ha preso in considerazione l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente, tenendo conto che anche l’aiuto, esigibile, dei familiari, si è modificato nel corso del tempo (cfr. pag. 289, punto 5.3: “ […] dal subentrare dei problemi di salute, nel mese di agosto 2012, i lavori di pulizia più pesanti sono stati delegati ai famigliari, le pulizie della casa sono tuttavia diminuite. Dopo l’operazione all’anca destra avvenuta nel mese di maggio 2015, l’assicurata riferisce di stare meglio e di riuscire a suddividere su più momenti della settimana i lavori di pulizia leggeri […] stando al racconto dell’assicurata gli impedimenti in questo ambito si sono ridotti dall’ultimo intervento avvenuto nel maggio 2015. Secondo i limiti medici a dossier è giustificata una riduzione della caricabilità, difficoltà a mantenere una posizione statica a lungo e dolori lungo gli arti inferiori. Tuttavia, come indicato nelle CIGI al marginale 3089, è esigibile che i famigliari si occupino dei lavori di pulizia più pesanti”).

 

                                         Ne segue che l’inchiesta va confermata.

 

                                         Per il periodo successivo alla perizia del dr. med. __________, spetterà all’UAI, sulla base delle risultanze della nuova perizia, stabilire la necessità o meno di una nuova inchiesta.

 

                             2.12.   Stabilita la correttezza complessiva delle valutazioni mediche e dell’inchiesta per l’economia domestica perlomeno fino a fine 2015, rilevato che l’insorgente per il resto non contesta il calcolo della media retrospettiva, questo TCA non ha motivo per non confermare il diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 (allo scadere dell’anno di attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI]), aumentata a ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 2 OAI] e almeno fino al 30 aprile 2016 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 1 OAI], se esso verrà confermato dalla perizia che l’UAI è chiamata ad allestire), conformemente al calcolo esposto nella decisione impugnata.

 

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed ortopedica) per il periodo da gennaio 2016 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto.

 

                                         Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

 

                                         In concreto, con la conferma del diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 e a ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30 aprile 2016, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

 

                             2.14.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI nella misura di fr. 400 e della ricorrente nella misura di fr. 100.

 

                                         L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, a diritto a ripetibili parziali (art. 61 LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a mezza rendita (grado del 59%) dal 1° agosto 2013 al 31 ottobre 2013 e a ¾ di rendita (grado del 63%) dal 1° novembre 2013 e fino al 30 aprile 2016.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 400.-- e della ricorrente nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà fr. 1'800.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti