Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.210

 

PC/DC/sc

Lugano

12 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'8 novembre 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata l'__________ 1963, attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ di __________ "per ca. 18.50 ore settimanali per ogni sostituzione richiesta. Il preciso orario d'impegno dipende dal piano di lavoro" dal 1° settembre 2011 e per il restante tempo quale casalinga, divorziata dal 2016 e madre di 4 figli (nati nel 1983, 1984, 1985 e 1987), il 28 maggio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI per "anelli spina dorsale consumati, tiroide" dal 1° febbraio 2009 (pag. 12-18, 359, 438-439 incarto AI).

                               1.2.   Dopo avere acquisito gli atti medici ritenuti necessari - tra cui, in particolare, il rapporto della visita medico fiduciaria del 18 ottobre 2013 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, per la __________ (pag. 12-18 incarto Lamal), la perizia pluridisciplinare del SAM del 26 maggio 2015 relativa all'aspetto reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 147-221 incarto AI) e il rapporto finale del 29 maggio 2015 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 223-226 incarto AI) - l’UAI con decisione del 17 luglio 2015 (pag. 244-247 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 2 giugno 2015 (pag. 227-230 incarto AI) e dopo aver raccolto l'annotazione del 15 luglio 2015 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 243 incarto AI) - ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, poiché ella, in applicazione del metodo misto (avendola ritenuta salariata al 40% e casalinga al 60%), presentava un grado d'invalidità del 4% e, quindi, non pensionabile.

Nel frattempo il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro il 7 gennaio 2015 con effetto al 30 aprile 2015, visto che il diritto al pagamento massimo di 730 giorni da parte dell'assicura-zione malattia si sarebbe esaurito il 24 aprile 2015 (pag. 360 incarto AI).

                               1.3.   RI 1 rappresentata dall'avv. RA 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera, in via principale, rispettivamente di mezza rendita d’invalidità, in via subordinata (pag. 257-263 incarto AI).

In sede ricorsuale il patrocinatore dell'assicurata - che ha contestato la valutazione medico-valetudinaria effettuata dai medici dell'amministrazione ed anche l'applicazione del metodo misto al caso di specie - ha prodotto a suffragio delle proprie argomentazioni svariata documentazione economica come pure i certificati medici dell'11 agosto 2015 (pag. 395 e 396 incarto AI) e del 28 agosto 2015 (pag. 381 incarto AI) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale ha preso a carico l'assicurata  in data 15 luglio 2015, data a partire dalla quale ne ha attestato un'inabilità totale nell'attività abituale e anche in attività di tipo più leggero per tempo indeterminato a causa di un episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F.32.1) e di una sindrome da dolore persistente (ICD-10: F.45.4).

La precitata documentazione medica è stata sottoposta al medico SMR dr. med. __________ che, nell'annotazione del 6 ottobre 2015, ha puntualizzato quanto segue:

 

" (…) Dalla documentazione presentata non vi sono elementi comprovati che rendono verosimile la presenza di una problematica psichica invalidante fino alla data delle decisione impugnata. Ricordo che l'assicurata è stata valutata a livello psichiatrico in occasione della perizia SAM in maggio 2015 e precedentemente in ambito fiduciario (dr.ssa Uslenghi) in ottobre 2013 senza riscontro attuale né anamnestico di problematica psichica." (pag. 386 incarto AI).

 

                                         La precitata documentazione medica è stata sottoposta anche alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva visitato la ricorrente il 5 maggio 2015 nell'ambito della perizia pluridisciplinare del 26 maggio 2015 del SAM.
Questa specialista ha puntualizzato che:

 

" La collega certifica una presa a carico dal 15.07.2015, ossia successiva alla data in cui è stata prodotta dalla sottoscritta la perizia psichiatrica (11.05.2015). Emette una diagnosi psichiatrica, che in occasione della perizia non era oggettivata. La valutazione della collega successiva a quanto rilevato in sede peritale. La Dr.ssa __________ non emette una diagnosi anamnestica (pregressa), che metta in discussione le conclusioni peritali. Queste pertanto non sono disconfermate dal certificato della curante. Essendo l'oggettivazione della collega successiva alla valutazione peritale della sottoscritta, no ci si può esprimere (né confermare né escludere) su un'eventuale evoluzione sfavorevole del quadro clinico, con l'insorgenza di un disturbo psichiatrico in precedenza assente." (pag. 405 incarto AI)

 

                                         Le conclusioni della perita del SAM sono state fatte proprie anche dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, e dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, nello scritto del 26 luglio 2016 (pag. 402 e 403 incarto AI).    

Nell'annotazione del 28 luglio 2016 il medico SMR dr. med. __________, ha sottolineato quanto segue:

 

" La certificazione della dr.ssa __________ è insufficiente a comprovare la presenza di una problematica depressiva invalidante perdurante almeno per 3 mesi precedenti la decisione del 17.7.2015. ricordo che l'assicurata era stata visitata in precedenza da 2 psichiatri che hanno negato la presenza di una patologia psichiatrica maggiore. In presenza di una perdurante IL certificata dal punto di vista psichiatrico la presentazione di una nuova domanda non può essere negata." (pag. 407 incarto AI)

 

                               1.4.   Preso atto degli scritti del 17 e del 18 agosto 2016 con cui il patrocinatore dell'assicurata ha ritirato il ricorso interposto e la richiesta di gratuito patrocinio, facendo comunque presente che la sua assistita continuava ad essere in cura medica presso la dr.ssa med. __________, il 22 agosto 2016 il Presidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto (pag. 409 e 410 incarto AI; STCA 32.2015.124 del 22 agosto 2016).

                               1.5.   Il 24 agosto 2016 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI per "dolori articolari, lombalgia, disturbi nervosi (ansia, depressione, insonnia persistente)" dal 2012 (pag. 412-420 incarto AI).

                               1.6.   Dopo avere acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - tra cui, in particolare, la perizia pluridisciplinare di decorso del SAM del 22 giugno 2017 relativa all'aspetto reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 464-517 incarto AI), il rapporto finale del 5 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 520-522 incarto AI) e il rapporto finale del 25 luglio 2017 del SIP, __________ (pag. 527-529 incarto AI) - l’UAI con decisione dell'8 novembre 2017 (pag. 562-568 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 26 luglio 2017 (pag. 530-534 incarto AI) e dopo aver preso atto del certificato medico del 3 agosto 2017 della psichiatra curante (pag. 548-550 incarto AI) e raccolto l'annotazione dell'11 ottobre 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 557 e 558 incarto AI) ed il complemento del 22 settembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva visitato la ricorrente il 15 e 29 marzo 2017 nell'ambito della perizia pluridisciplinare del 22 giugno 2017 del SAM (pag. 561 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, poiché ella (a fronte di un "reddito da valido" di fr. 47'574.-, fissato in base alla TA1 2014, divisione economica 77/82 (tranne 78) attività dei servizi amministrativi e di supporto, livello di qualifica: attività semplici e ripetitive, aggiornato al 2015 e "da invalido" di fr. 29'263.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, valore mediano, aggiornato al 2015, tenuto conto di una capacità lavorativa del 60%, applicando una decurtazione sociale del 10% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione), presenta un grado d'invalidità del 38% e, quindi, non pensionabile.

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2017 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno tre quarti (cfr. doc. I, pag. 10).

Il patrocinatore della ricorrente contesta la valutazione medica operata dal SAM e dal SMR in base alle quali la sua cliente - affetta da una depressione di entità da moderata a grave - sarebbe in grado di svolgere altre attività adeguate al suo stato di salute nella misura del 60%. A suffragio delle proprie argomentazioni produce anche in questa sede il certificato medico del 3 agosto 2017 della psichiatra curante, già agli atti.  Viste le opinioni divergenti tra gli specialisti in questione in merito alla capacità lavorativa della propria assistita, egli chiede l'esperimento di una perizia medica giudiziaria.

Il rappresentante dell'insorgente critica l'operato dell'UAI anche per non aver indicato nella decisione avversata quali sarebbero le attività adeguate che consentirebbero alla ricorrente di conseguire con una capacità lavorativa del 60% un reddito di fr. 29'263.- nel Cantone Ticino. Il "reddito da valido" indicato nella decisione impugnata è una cifra assurda e la realtà sarebbe ben diversa. Neppure andrebbe utilizzato il valore mediano, ritenuto che l'assicurata è di sesso femminile, con conseguente reddito decisamente più basso. Parimenti inconcepibile, scorretta e contestato che la ricorrente possa guadagnare "da invalida" - a fronte di un "reddito da valida" di fr. 47'574.- e "da invalida" di fr. 54'191.- per un'attività a tempo pieno - ben fr. 7'000.- rispetto a quanto potrebbe conseguire "da valida".

Il patrocinatore della ricorrente rileva che l'assicurata non ha potuto prendere conoscenza dei precisi dati statistici utilizzati dall'amministrazione, visto che il link internet indicato su sua esplicita richiesta scritta riporta i dati del 2014. Tale modo di procedere sarebbe inaccettabile.

Il rappresentante dell'insorgente stigmatizza altresì l'operato dell'UAI che non ha neppure tenuto conto del fatto che quanto un impiegato percepisce in Ticino nel settore in discussione è oltre il 10% inferiore alla media. Ritenuto la presenza di svariati fattori di riduzione (età, grado di occupazione, cittadinanza straniera, nessuna formazione specifica, tasso di disoccupazione elevato in Ticino ed in continuo aumento) che non sono stati considerati né dal perito psichiatra (che ha preso in considerazione solamente le difficoltà economiche in cui versa l'assicurata), appare giustificata nel caso concreto la deduzione sociale massima del 25%. Egli critica l'operato dell'amministrazione anche per non aver indicato nella decisione avversata quali sarebbero i fattori di riduzione che giustificherebbero una deduzione sociale del 10%.

Il patrocinatore della ricorrente rileva inoltre che nel calcolo a pag. 66 della perizia "il tasso di riduzione per attività leggere" viene indicato in 0%. Ciò è in contraddizione con quanto si legge a pag. 2 della decisione impugnata, ovvero che nel calcolo del reddito da invalida è "inclusa una riduzione complessiva del 10% dovuta alla necessità di svolgere soltanto attività leggere ()…".

Il rappresentante dell'insorgente ritiene che, anche partendo da un salario da invalido al 100% (che comunque contesta) di fr. 54'191.-, a fronte di una capacità lavorativa residua del 40% (come ritenuto dalla psichiatra curante ed in attesa di una perizia giudiziaria) ed applicando una deduzione sociale del 25%, il reddito da invalida della sua assistita sarebbe pari a fr. 18'311.-.  La perdita di guadagno ammonterebbe quindi a fr. 31'196.70, pari ad un grado di invalidità del 66% che, in quanto superiore al 60%, apre il diritto a tre quarti di rendita.

 

                                         Da ultimo, il patrocinatore della ricorrente ha chiesto che la sua assistita venga posta al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria. 

                               1.8.   Il 6 dicembre 2017 il rappresentante della ricorrente ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. V).

                               1.9.   Nella risposta del 7 dicembre 2017 l'UAI ha postulato la reiezione del gravame con argomenti (in particolare, aggiornando il raffronto dei redditi al 2016) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto le annotazioni del 4 dicembre 2017 del consulente in integrazione professionale, __________ (doc. VI+1) e del Capo gruppo __________ e dell'addetto agli affiliati __________ (doc. VI+2).

 

                             1.10.   Il 15 dicembre 2017 il patrocinatore della ricorrente - dopo aver puntualizzato che l'UAI era giunta ad un grado AI del 38,49% - ha ribadito la richiesta di una perizia giudiziaria, visto che la psichiatra curante concorda pienamente con l'esame psichico, la valutazione ei limiti funzionali osservati dal dr. med. __________, ma non condivide con la trasposizione di tali dati clinici e funzionali in solo il 40% di incapacità di attività lavorativa della sua paziente. Per il resto, si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, protestando spese e ripetibili per almeno fr. 1'500.- (doc. VIII).

 

                             1.11.   L'11 gennaio 2018 l’UAI si è riconfermata nella richiesta di reiezione del gravame con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

                             1.12.   Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (doc. XI).

 

 

                                         in diritto

                                         In ordine

 

                               2.1.   Il patrocinatore della ricorrente rileva che l'assicurata non ha potuto prendere conoscenza dei precisi dati statistici utilizzati dall'amministrazione, visto che il link internet indicato su sua esplicita richiesta scritta nello scritto del 18 agosto 2017 dell'UAI riporta i dati del 2014. Tale modo di procedere sarebbe inaccettabile. Egli critica l'operato dell'amministrazione anche per non aver indicato nella decisione avversata quali sarebbero i fattori di riduzione che giustificherebbero una deduzione sociale del 10%. Il rappresentante dell'insorgente lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito della sua cliente.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

 

                                         Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                         Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).

 

                                         Per quanto concerne i dati statistici utilizzati dall'amministrazione il TCA rileva che essi - indipendentemente dal link internet (che risulta corretto) indicato su sua esplicita richiesta scritta nello scritto del 18 agosto 2017 dell'UAI (pag. 540 incarto AI) che riporta i dati del 2014 - sono facilmente accessibili, in quanto consultabili in internet. Ne discende che nel modo di procedere dell'UAI, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'assicurata. D'altra parte, anche con riferimento alla determinazione del reddito "da valida" e "da invalida" dell'insorgente in applicazione della TA 1 2014 ed aggiornati al 2015, la decisione impugnata è sufficientemente motivata e pure comprensibile. In effetti, nella medesima, l'istituto resistente ha chiaramente indicato i calcoli effettuati. Nella sua risposta di causa del 7 dicembre 2017 l'amministrazione ha di nuovo chiaramente spiegato i calcoli effettuati, aggiornandoli al 2016 (cfr. doc. VI). La decisione impugnata ha enumerato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per l'esito della vertenza. L'assicurata, per il tramite del proprio rappresentante, ha inoltre impugnato la decisione avversata in modo congruo e completo, dimostrando di aver perfettamente compreso le motivazioni poste a suo fondamento e di non aver subito alcun pregiudizio ai propri diritti processuali. Per quest'aspetto la censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa.

Per quanto concerne l'indicazione dei fattori di riduzione, nella decisione impugnata l'UAI ha indicato di aver operato con decisione dell'8 novembre 2017 una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido, "dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione" (pag. 563 incarto AI) puntualizzando che "Non possiamo applicare la deduzione massima del 25%, in quanto esse sono state stabilite anche in fase di perizia pluridisciplinare, il 10% tiene pienamente conto dei seguenti fattori: limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione; di svantaggi salariali da contingenti particolari" (pag. 565 incarto AI). Anche in questo caso la decisione impugnata è sufficientemente motivata. In effetti, nella medesima, l'istituto resistente ha chiaramente indicato i motivi che l'hanno indotta ad operare una deduzione sociale del 10%. Nella risposta di causa del 7 dicembre 2017 l'amministrazione ha inoltre versato agli atti la nota del 4 dicembre 2017 del Capo gruppo __________ e dell'addetto agli affiliati __________, i quali hanno puntualizzato che sostanzialmente è stata riconosciuta una deduzione sociale del 5% per attività leggere ed una riduzione sociale del 5% per la nazionalità ed il tipo di permesso di soggiorno.


La censura di violazione del diritto di essere sentito anche su questo punto deve essere respinta e il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.


Nel merito

                                        

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

 

                               2.5.   Preliminarmente il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.3 e 2.4, si deve situare al momento in cui l’UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni assicurative con decisione del 17 luglio 2015 (pag. 244-247 incarto AI), cresciuta in giudicato con STCA di stralcio del 22 agosto 2016 (pag. 409 e 410 incarto AI). 

In tale occasione l’amministrazione si era basata, dal profilo medico, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare psichiatrica, reumatologica e neurologica allestita il 26 maggio 2015 dal SAM (pag. 147-221 incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (ematologico, ematochimico, radiologici, neurologici, urine, screening tiroideo, ecc.), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto psichiatrico (dr.ssa med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto ortopedico (dr. med. __________).

Per quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, nella propria dettagliata diagnosi del 27 marzo 2015 aveva indicato con influsso sulla capacità lavorativa una fibromialgia, una sindrome lombospondilogena cronica con possibile minima spondiloartrosi L5/S1 e una lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra con latenza motoria 4.8 msec (ENG 11.7.2013) rispettivamente senza influsso sulla capacità lavorativa una sospetta iniziale DISH, uno stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a destra ca. 7 anni prima, uno stato di obesità, un'ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva e la malattia di Basedow. Il perito aveva valutato la paziente abile al lavoro a tempo pieno con una diminuzione di rendimento al massimo dell'ordine del 5% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie. Per contro in attività leggere e adatte l'assicurata era totalmente abile al lavoro da almeno 2 anni. Come casalinga l'assicurata era totalmente abile al lavoro (pag. 187-193 incarto AI).

Dal profilo della patologia neurologica il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha diagnostico unicamente senza influsso sulla capacità lavorativa una lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra, uno stato di intervento decompressivo per sindrome del tunnel carpale a destra, una sindrome algica diffusa non spiegata da patologia neurologica e cefalee di tipo tensivo. Lo specialista ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi era una diminuzione della capacità lavorativa (pag. 194-197 incarto AI).

 

                                         Infine l’aspetto psichiatrico è stato valutato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che non aveva posto alcuna diagnosi psichiatrica, limitandosi ad osservare che il "perito reumatologo ha confermato la presenza di una sindrome fibromialgica. Sul piano psichico la struttura di personalità dell'assicurata è compatibile con la possibilità di esprimere nel corpo i conflitti intrapsichici. Il disturbo fibromialgico non ha ripercussioni sulla capacità lavorativa". La specialista ha indicato che dal punto di vista psichiatrico "la capacità lavorativa è piena per l'ultima e attività adatte, che devono essere semplici, abbastanza vicino a casa, in presenza di un ambiente accogliente. La capacità lavorativa come casalinga è totale. Anche rispetto al passato non risultano evidenze di episodi di inabilità lavorativa dettati dal quadro psichico." (pag. 180-186 incarto AI).

 

                                         I medici del SAM, tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata era affetto, hanno quindi concluso per una capacità lavorativa globale del 95% (presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 5%, con pause supplementari già conteggiate) come ausiliaria di pulizie ed in attività simili dal giugno 2013 (cessazione dell'attività lavorativa) e per una capacità lavorativa globale del 100% (8 ore, 8 ore e mezzo; con rendimento completo) in un'attività semplice da svolgere in ambiente accogliente e rispettosa dei limiti funzionali (risorse fisiche) descritti dal perito reumatologo dal giugno 2013 (pag. 172-175 incarto AI). 

Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nell'annotazione del 29 maggio 2015 (pag. 223-226 incarto AI).

L’amministrazione aveva pertanto concluso che, dal punto di vista medico, l'assicurata era in grado di svolgere la sua attività abituale di addetta alle pulizie nella misura del 95%, un’attività leggera e adeguata rispettosa dei limiti posti dal dr. med. __________ nella misura del 100% e l'attività di casalinga al 100%
(pag. 245-246 incarto AI). Tale decisione è cresciuta in giudicato.

 

                               2.6.   Con la nuova richiesta di prestazioni del 24 agosto 2016 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento dal profilo somatico e psichiatrico.

 

                                         Su richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono l'assicurata (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: "Sindrome lombospondilogena cronica con possibile minima spondilartrosi L5/S1, fibromialgia, episodio depressivo di media gravità F 32.1, sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4" e senza influsso sulla capacità lavorativa di: "lieve sindrome tunnel carpale a sinistra, stato dopo operazione tunnel carpale a destra, cefalea di tipo tensivo, pregresso Basedow"; pag. 450 incarto AI), il 12 dicembre 2016 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dato mandato al SAM di esperire una perizia pluridisciplinare con accertamento medico internistico, neurologico, psichiatrico e psicoterapeutico, e reumatologico (pag. 456-457 incarto AI).

 

                                         Nella decisione dell'8 novembre 2017 (pag. 562-568 incarto AI), l’amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare SAM del 22 giugno 2017 (pag. 464-517 incarto AI), sul rapporto finale del 5 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 520-522 incarto AI), sull'annotazione dell'11 ottobre 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 557 e 558 incarto AI) e sul complemento del 22 settembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva visitato la ricorrente il 15 e 29 marzo 2017 nell'ambito della perizia pluridisciplinare del 22 giugno 2017 del SAM (pag. 561 incarto AI).

 

                                         In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da loro richiesti/portati all'assicurato) ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), la descrizione della giornata, le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (ematologico, ematochimico, urine, screening tiroideo, neurologici, ecc.), hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________) e quella neurologica (dr. med. __________). Il richiedente è stato pure sottoposto ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

 

                                         Globalmente, nel rapporto peritale del 22 giugno 2017, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

 

                                         "5 DIAGNOSI
 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

                                         Episodio depressivo di media gravità.
Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena con possibile minima spondilartrosi L5/S1
.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sospetta iniziale DISH.
Cefalee tensive.
Stato da intervento decompressivo per sindrome del tunnel carpale a ds.
Pregressa sindrome del tunnel carpale a sin. attualmente non documentabile all'esame ENG.
Ipertensione arteriosa in trattamento.
Noto morbo di Basedow nel 2008 attualmente in trattamento con Eutirox.
Obesità con BMI 38 kg/m2."
(pag. 477 e 478 incarto AI)

 

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% (presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 40%, con pause supplementari già conteggiate) come ausiliaria di pulizie e custode-portinaia, puntualizzando quanto segue:

 

" Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.

Dal punto di vista reumatologico l'A. nell'attività da ultimo esercitata è ritenuta abile al lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento nella misura del 5%. La minima diminuzione della capacità lavorativa è legata alla presenza della fibromialgia, sindrome del dolore cronico associata a insonnia e stanchezza, ai problemi a carico della colonna lombare e alla sindrome del tunnel carpale a sin. Sono leggermente limitati movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche inergonomiche molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti.

Dal punto di vista psichiatrico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, il nostro consulente descrive un episodio depressivo di media gravità valutando l'attuale capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa. Le limitazioni funzionali constatate consistono in una riduzione globale delle funzioni cognitive, una vulnerabilità elevata allo stress, in un impoverimento della capacità di reagire come effetto del quadro umorale di cui l'A. è affetta che la porta ad una riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità psichica e della capacità di adattamento. Per quanto concerne invece la diagnosi posta di sindrome somatoforme da dolore persistente essa per contro non porta a suo avviso ad avere un influsso sulla capacità lavorativa in quanto l'A. non presenta una qualche reale disabilità in relazione con la sintomatologia algica da ella accusata la quale pertanto rimane il solo criterio che la definisce come tale senza dunque esercitare una qualche ripercussione sulla capacità valetudinaria dell'A.

Le incapacità lavorative descritte dai vari consulti non devono essere sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche, essendo tutte all'origine di una riduzione del rendimento con rallentamento d'esecuzione e diminuita caricabilità."

 

I medici del SAM hanno precisato anche che:

 

" Come descritto dal nostro consulente in psichiatria, dal momento dell'inizio della presa a carico specialistica psichiatrica il 15.7.2015 vi è un'incapacità lavorativa totale con una evoluzione dello stato di salute che ha portato come conseguenza del trattamento messo in atto ad un iniziale miglioramento del quadro psicopatologico con inabilità lavorativa del 40% da ottobre 2015, a cui ha fatto seguito un peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio 2016 (con inabilità lavorativa totale) in concomitanza con il divorzio con poi un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque soffre, con capacità lavorativa globale nella misura del 60% da aprile 2016 ad oggi." (pag. 481-483 incarto AI).

 

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% (presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 40%, con pause supplementari già conteggiate) in attività leggere ed adeguate, puntualizzando quanto segue:

 

" Come descritto dal consulente in reumatologia in attività leggere e adatte l'A. è da ritenere totalmente abile al lavoro: sono leggermente limitati movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche inergonomiche molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti (le risorse fisiche sono descritte in modo dettagliato alla fine del consulto reumatologico). Dal punto di vista neurologico l'A. è abile al lavoro al 100% in qualunque attività senza limitazioni.

Come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista psichiatrico l'A. è ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% in qualunque attività."

 

                                         Gli specialisti del SAM hanno precisato anche che:

 

" Come descritto dal nostro consulente in psichiatria, dal momento dell'inizio della presa a carico specialistica psichiatrica il 15.7.2015 vi è un'incapacità lavorativa totale con una evoluzione dello stato di salute che ha portato come conseguenza del trattamento messo in atto ad un iniziale miglioramento del quadro psicopatologico con inabilità lavorativa del 40% da ottobre 2015, a cui ha fatto seguito un peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio 2016 (con inabilità lavorativa totale) in concomitanza con il divorzio con poi un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque soffre, con capacità lavorativa globale nella misura del 60% da aprile 2016 ad oggi." (pag. 484-485 incarto AI)

 

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 90% in ambito domestico (pag. 485 incarto AI).

 

I periti del SAM hanno concluso che: "Dal punto di vista reumatologico e neurologico viene descritta una situazione invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 2015.

Secondo il nostro consulente in psichiatria invece lo stato psichico dell'A. dopo l'esecuzione della prima perizia SAM è peggiorato motivo per cui l'A. ha iniziato a partire da luglio 2015 una presa a carico specialistica" (pag. 486 incarto AI).  

Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 5 luglio 2017 (pag. 520-522 incarto AI).

                                         In sede amministrativa, il rappresentante dell'assicurata ha versato agli atti il certificato medico 3 agosto 2017 della dr.ssa med. __________, psichiatria curante dell'assicurata, che, con espresso riferimento alla perizia psichiatrica del dr. med. __________ - e dopo aver riportato integralmente l'esame psichico, le conclusioni e le limitazioni funzionali dal lato psichiatrico evidenziate dal collega -, ha osservato quanto segue:

 

" Concordo pienamente con l'esame psichiatrico, la valutazione e i limiti funzionali osservati dal college durante le visite in data 13.3.2017 e 29.3.2017. Per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa attuale, a mio parere il 40% non corrisponde ai dati clinici e funzionali sopra riportati dal collega. La valutazione clinica e funzionale del marzo 2017 riportata dal collega corrisponde ad un episodio depressivo di entità moderata-grave e ad una incapacità lavorativa per qualsiasi attività a scopo lucrativo di gran lunga superiore al 40% attestata dal collega. Anche secondo la descrizione nosografica del ICD-10: "un soggetto con un episodio depressivo di media gravità presenterà generalmente una considerevole difficoltà a continuare le attività sociali, lavorative e familiari".

Secondo l'ICD-10: nel caso di "un episodio depressivo grave A molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le attività sociali, lavorative e domestiche tranne che in misura motto limitata".

Tra la “considerevole difficoltà" e il 'molto improbabile" che un paziente possa svolgere una mansione a scopo lucrativo, la traduzione in un 40% di inabilità lavorativa a mio avviso sembra comunque troppo esigua, tenendo conto "della riduzione globale delle funzioni cognitive", di "una elevata vulnerabilità allo stress", di "un impoverimento della capacità di. reagire ...", della "riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità psichica e della capacità di adattamento" ben descritti dal collega." (pag. 550 incarto AI)

 

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al dr. med. __________ che, il 22 settembre 2017, ha rilevato quanto segue:

 

" (…) ho preso in esame il rapporto medico del 03.08.2017 redatto dalla psichiatra curante dell'A. Dr.ssa __________. Sulla base dei dati emersi non ho evidenziato elementi psicopatologici discrepanti rispetto a quelli emersi nel mio rapporto con tra l'altro un inquadramento diagnostico sovrapponibile a quello da me posto. L'unico elemento che cambia pare essere dunque il diverso apprezzamento che viene conferito dalla collega ad un medesimo quadro clinico ma questo evidentemente non basta a modificare quanto da me riportato nella valutazione specialistica effettuata nell'ambito della perizia SAM. Per quel che riguarda le altre due domande rispondo come segue:

-   ritengo che il disturbo depressivo di cui l'A. è affetta possa essere suscettibile di un ulteriore miglioramento clinico continuando ad adottare le misure terapeutiche in corso;

-   ritengo che l'A. sia da considerare compliante rispetto alle misure terapeutiche avanzate dalla sua psichiatra di riferimento." (pag. 561 incarto AI).

 

Il 10 ottobre 2017 il SAM ha trasmesso all'UAI la presa di posizione del perito psichiatra, con cui si sono allineati, puntualizzando quanto segue:

 

" (…) In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 22.6.2017 effettuata preso il Sam di Bellinzona." (pag. 560 incarto AI).

 

Il medico SMR, dr. med. __________, nell'annotazione dell'11 ottobre 2017 ha rilevato che:

 

" in assenza di una sostanziale modifica dello stato attuale si confermano le conclusioni del RAF del 5.7.2017."

(pag. 558 incarto AI)

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).


Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.8.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

 

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).


Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9 C-672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8 C-6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8 C-309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9 C-77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.

                               2.9.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale, non può che confermare l'operato dell'amministrazione.

                            2.9.1.   Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 3 marzo 2017 del dr. med. __________ - che ha confermato uno stato di salute dal profilo neurologico non modificato dal 2015 e, quindi, una capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, abituale e adatta, non trovando elementi che facessero sospettare un'esagerazione volontaria dei sintomi (pag. 500-504 incarto AI) - da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7), e fatta propria dall'UAI. Tanto più che neppure la ricorrente pretende il contrario.

Questa conclusione vale pure per la perizia del 20 febbraio 2017 del dr. med. __________. Il perito reumatologo - dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di fibromialgia (punti 18 secondo ACR 1990), sindrome lombospondilogena cronica con possibile minima spondiloartrosi L5/S1 e una lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra con latenza motoria 4.8 msec (ENG 11.7.2013) rispettivamente senza influsso sulla capacità lavorativa di sospetta iniziale DISH, stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a destra ca. 7 anni prima, stato di obesità, ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva e malattia di Basedow - ha ritenuto la situazione invariata rispetto al precedente consulto di reumatologia. Il dr. med. __________ ha quindi valutato la paziente abile al lavoro a tempo pieno con una diminuzione di rendimento al massimo dell'ordine del 5% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, senza prevedibili cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine, puntualizzando che "La minima diminuzione della capacità lavorativa è legata alla presenza della fibromialgia, sindrome del dolore cronico associata a insonnia e stanchezza, ai problemi a carico della colonna lombare e alla sindrome del tunnel carpale a sinistra. Sono leggermente limitati movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione dei tronco, posizioni statiche inergonomiche molto prolungate, lavori pesanti a mediamente pesanti" e che non vi erano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Lo specialista ha pure rilevato che "Da un punto di vista reumatologico sarebbe possibile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione professionale. Purtroppo si è sviluppata una dinamica molto regressiva in famiglia per cui la paziente è esonerata da qualunque lavoro domestico e parzialmente anche dalla cura del corpo. In questa situazione difficilmente la paziente si sentirà in grado di riprendere un'attività professionale. Vi è dunque una discordanza molto evidente tra le risorse oggettive dell'assicurata che sono pressoché normali e la percezione soggettiva da parte dell'assicurata stessa e della figlia dell'assicurata che sembrano attribuirle una grave malattia. " Per contro in attività leggere e adatte l'assicurata era totalmente abile al lavoro da almeno 2 anni. Come casalinga l'assicurata era totalmente abile al lavoro. Il perito reumatologo ha puntualizzato che il quadro clinico età contraddistinto dalla massima discrepanza immaginabile tra i sintomi e l'assenza di qualunque rilevante problema somatico che potesse spiegare almeno in parte i sintomi, che fattori non assicurati giocavano un ruolo importante nelle limitazioni funzionali soggettive e che era presente un'amplificazione dei sintomi di grado elevato (pag. 493-495 incarto AI).   

Malgrado la presenza di una fibromialgia (con influenza sulla capacità lavorativa), nulla cambia, nel caso di specie, la già citata DTF 141 V 281. Al consid. 8 di quella sentenza, il TF ha infatti rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale. In concreto, per i motivi appena esposti, non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del dr. med. __________, non avendo del resto il consulente applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, ma avendo fissato il grado di incapacità lavorativa per quel disturbo al 5% (intesa come riduzione di rendimento) nella precedente attività di ausiliaria di pulizie rispettivamente allo 0% in attività adeguate e come casalinga.

                            2.9.2.   La problematica psichica è stata chiarita in modo soddisfacente dal dr. med. __________ nella perizia del 13 giugno 2017 e nel relativo complemento del 10 ottobre 2017.


Dalla descrizione della giornata di cui al punto 3.7 della perizia del SAM, risulta che:

 

" Se la figlia che vive con lei è a casa, l'A. trascorre la giornata al proprio domicilio, altrimenti si reca alla Clinica psichiatrica diurna della Dr.ssa med. __________ (di regola dalle 9:30 alle 16:00 con possibilità di pranzare). Di regola non sta in casa da sola. Di regola è la figlia che si occupa di tutte le attività domestiche, della preparazione dei pasti, del bucato, delle incombenze amministrative e dei pagamenti (l'A. non se ne occupa più da almeno 3-4 anni). Quando è a casa, l'A. guarda spesso dei programmi alla TV, gira per casa, riposa molto. Ogni tanto fa una corta passeggiata nei dintorni. Non ha hobby particolari. Frequenti visite da parte dei figli. Cena di regola verso le 19:30 assieme alla figlia, dopodiché guarda qualche programma alla TV, coricandosi verso le 22:00. Non sono previsti grossi cambiamenti a corto termine." (pag. 475 incarto AI)

 

                                         Il referto reso dal perito del SAM corrisponde alla necessità di stabilire i fatti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.

Il dr. med. __________, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo aver visitato in due occasioni (il 15 e il 29 marzo 2017) l’assicurata, ha descritto nei minimi particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, a tutte le malattie psichiche.

In effetti, il perito psichiatra -  dopo aver riportato l'anamnesi riassuntiva (famigliare, professionale, sociale, patologia, personale psichiatrica, inclusi i disturbi attuali dal lato psichico) - ha eseguito l'esame psichico, osservando quanto segue:

 

" L'A. appare sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento. È lucida ed orientata nei quattro parametri. L'espressione del viso è caratterizzata da una facies depressiva con mimica semi bloccata. La gestualità appare ridotta. Si osserva un impoverimento globale delle funzioni cognitive associato ad astenia e segni di fatica mentale che appaiono al termine di entrambi i colloqui. L'intelligenza è normale ma scarsamente investita. L'atteggiamento nei confronti dell'intervista e dell'interlocutore è collaborante ma tendenzialmente passivo e quasi inerte. Il comportamento è senza particolarità rilevanti. Il contatto affettivo risulta impoverito. Emotività spenta che tende a ravvivarsi qualora tocca tematiche che acuiscono la sofferenza morale portandola con facilità al pianto. Comprensione intatta. L'eloquio è corretto ma scarno ed espresso come tono di voce piuttosto basso. Le comunicazioni scarse ma comunqué organizzate in maniera formalmente corretta vertono sulla elencazione dei disturbi fisici e sulla sofferenza morale vissuta. Non si constatano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero né allentamenti dei nessi associativi. La percezione sensoria è integra. La critica di malattia è parziale. La presa sulla realtà 6 mantenuta. Il tono dell'umore è deflesso. La sfera affettiva è appiattita. Lo slancio vitale è ridotto. Motivazione assente. La quota ansiosa risulta incrementata. L'istinto vitale è conservato. Non verbalizza intenzioni suicidali. Esprime idee di morte passive."

 

                                         Lo specialista ha rilevato che "I disturbi depressivi di cui era affetta già da tempo sono stati a lungo negati dall'A, temendo che il marito potesse reagire negativamente di fronte ad una condizione clinica di dolore persistente generalizzato a carico dell'apparato locomotore che egli non solo non accettava ma rifiutava drasticamente essendosi abituato nell'ambito dell'intera durata del loro matrimonio .a vederla soltanto nelle vesti della casalinga e della lavoratrice perfetta ed inesausta quale ella era effettivamente riuscita ad essere per tanti anni. Questo ha portato presumibilmente l'A. a ritardare l'inizio della presa a carico specialistica che avvenuta solo due anni or sono quando invece era già da parecchio tempo che ella non stava già più così bene dal lato psicoaffettivo e non solo fisico. Subito dopo l'inizio della cura psichiatrica l'A. ha dovuto quindi confrontarsi con il deciso rifiuto dei marito rimasto allibito/sconcertato dal prendere atto del serio disturbo psichico dell'A. e senza nemmeno darle il tempo di almeno cominciare un po' a respirare e cioè a riprendersi grazie al processo terapeutico che da così poco tempo era-stato messo in atto (fornendo tra l'altro incoraggianti risultati iniziali) ha chiesto il divorzio mettendo ulteriormente in crisi l'A. che già versava in un equilibrio affettivo alquanto precario. li rifiuto del marito l'ha portata a vedersi annullata nel suo valore e a provare una freddezza emotiva legata alla ferita del rifiuto che le ha reso vuota, non interessante e nemmeno degna di essere vissuta la sua vita". Il dr. med. Dario Mari ha quindi posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "Episodio depressivo di media gravità (ICD10-F32.1)" e senza influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4)". In quelle condizioni il perito ha valutato che la sintomatologia depressiva accusata dall'assicurata era di una portata tale da comportare una incapacità lavorativa psichiatrica del 40%, puntualizzando quanto segue: "Dal momento dell'inizio della presa a carico specialistica con incapacità lavorativa totale da luglio 2015, con una evoluzione dello stato di salute che ha portato come conseguenza del trattamento messo in atto ad un iniziale miglioramento del quadro psicopatologico con incapacità lavorativa del 40% da ottobre 2015 a cui ha fatto seguito un peggioramento della condizione clinica a partire da gennaio 2016 in concomitanza con il divorzio con da allora incapacità lavorativa totale con poi un progressivo miglioramento facente seguito al processo di elaborazione degli eventi di vita che hanno causato le ferite emotive di cui l'A. tuttora comunque soffre con nuovamente incapacità lavorativa del 40% da aprile 2016 fino ad oggi". Secondo lo specialista la prognosi, tenuto conto della evoluzione del quadro clinico osservata, lasciava pensare ad una possibilità di ulteriore miglioramento come conseguenza del procedo di elaborazione degli eventi traumatici vissuti e le limitazioni funzionali constatate consistevano in una riduzione globale delle funzioni cognitive, una vulnerabilità elevata allo stress, in un impoverimento della capacità di reagire come effetto del quadro umorale di cui l'assicurata era affetta che la portava ad una riduzione della tenuta, della resistenza, della caricabilità psichica e della capacità di adattamento. Per quanto concerneva invece la diagnosi posta di sindrome somatoforme da dolore persistente, secondo il perito, essa non portava ad avere un influsso sulla capacità lavorativa in quanto l'assicurata non presentava una qualche reale disabilità in relazione con la sintomatologia algica da ella accusata la quale pertanto rimaneva "il solo criterio che la definisce come tale senza dunque esercitare una qualche ripercussione sulla capacità valetudinaria dell'A." (pag. 511 incarto AI). Il dr. med. __________ ha rilevato che l'assicurata aveva mostrato di aderire a tutte le misure terapeutiche che erano state avanzate dalla sua psichiatra di riferimento con la quale aveva stabilito un legame terapeutico di fiducia e che lo spirito collaborativo dimostrato dalla paziente durante le terapie era stato sino ad allora ottimale. In attività l'assicurata era abile al 60% da lato strettamente psichiatrico e come casalinga al 90%. Rispetto alla prima perizia del SAM, il perito ha riscontrato uno stato psichico peggiorato, motivo per cui l'assicurata aveva iniziato a partire da luglio 2015 una presa a carico specialistica. Lo specialista ha puntualizzato che le "Le limitazioni messe in evidenza sono da mettere in relazione con il danno alla salute in questione mentre per quel che riguarda i fattori legati a motivi estranei alla invalidità ho messo in evidenza le difficoltà economiche in cui versa attualmente l'A." e non ha evidenziato tendenze alla esagerazione né tantomeno alla simulazione dei sintomi. Il dr. med. __________ ha osservato che il divorzio impostole dal marito ma soprattutto la ferita del rifiuto della propria condizione di salute da  quegli arrecatole aveva messo a dura prova le risorse dell'assicurata, rendendola fragile di fronte all'impatto e al successivo processo di elaborazione degli eventi stressanti vissuti. Il perito ha ritenuto la terapia adeguata, con possibilità di ulteriore miglioramento dello stato clinico della paziente, e da proseguire per il mantenimento/miglioramento della condizione clinica dell'assicurata (pag. 508-515 incarto AI).

Nel complesso, quindi, gli indicatori standard stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi dall’UAI nel suo “Mandato per una perizia medica” sotto forma di “Questionario domande peritali” (pag. 454 e 455 incarto AI) trasmesso al SAM ai fini dell’allestimento della perizia pluridisciplinare, sono stati in concreto rispettati dallo psichiatra. Ne discende che la valutazione psichiatrica del dr. med. __________ va ritenuta chiara, completa, dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami giurisprudenziali, perciò come tale va posta alla base della determinazione della capacità lavorativa della ricorrente.


Val qui pure la pena di osservare che il perito del SAM non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitato a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità lavorativa di RI 1 sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

 

                            2.9.3.   Del resto, la stessa specialista curante della ricorrente concorda "pienamente con l'esame psichiatrico, la valutazione e i limiti funzionali osservati" dal perito del SAM (pag. 550 incarto AI). Le opinioni della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, (in particolare, quelle del 3 agosto 2017: pag. 548-550) sono state debitamente prese in considerazione e analizzate dal perito del SAM nel rapporto del 22 settembre 2017 (pag. 561 incarto AI). D'altra parte la valutazione della psichiatra curante (cfr., in particolare, pag. 548-550), seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente ("incapacità lavorativa per qualsiasi attività a scopo lucrativo di gran lunga superiore al 40% attestata dal collega"; cfr. pag. 550 incarto AI), non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra (ponendo una diagnosi pressoché analoga, ovvero episodio depressivo di media gravita F 32.1 dal 15 luglio 2015 e sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4 da diversi anni, ambedue con influsso sulla capacità lavorativa, cfr. pag. 441 incarto AI; mentre il perito del SAM ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità F.32.1 e senza sulla capacità lavorativa di  sindrome somatoforme da dolore persistente F. 45.4, cfr. pag. 509 incarto AI) e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.


Il fatto che il curante giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

 

                                         In tale contesto è utile segnalare che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).


Infine va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste. A proposito della suddivisione dei compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita d'invalidità vedi anche la DTF 140 V 193. Giova quindi ribadire che la valutazione della psichiatra curante, divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

 

                            2.9.4.   Tenendo conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. DTF 144 V 50; STF 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), il TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di referti che contraddicano le conclusioni peritali, non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti che si sono pronunciati nel 2017.

 

                                         Le conclusioni peritali sono state peraltro confermate anche dal SMR dell'Ufficio AI. Il 5 luglio 2017 il dr. med. __________, sulla base delle risposte del SAM e della documentazione medica, ha così potuto stabilire che l’insorgente è stata inabile al lavoro al 5% (intesa come riduzione di rendimento) sia nell'attività abituale sia in attività adeguate sino al 14 luglio 2015, inabile al 100% dal 15 luglio 2015 al settembre 2015 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate, inabile al 40% (intesa come riduzione di rendimento) da ottobre 2015 al dicembre 2015 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate, inabile al 100% dal gennaio 2016 al marzo 2016 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate e inabile al 40% (intesa come riduzione di rendimento) dall'aprile 2016 e continua sia nell'attività abituale sia in attività adeguate, rispettivamente inabile al 10% (intesa come riduzione di rendimento) quale casalinga del luglio 2015 (senza nessuna limitazione di carico massimo in kg, senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione, senza necessità di pause supplementari; con riduzione globale delle funzioni cognitive, ridotta tenuta e resistenza e caricabilità ridotta; cfr. pag. 520-522 incarto AI).

                                         Queste conclusioni sono state confermate dal medesimo medico SMR l'11 ottobre 2017 (pag. 558 incarto AI).

                                         A proposito del medico SMR, l’art. 59 cpv. 2bis LAI prevede che i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         In simili circostanze l’allestimento di una perizia medica giudiziaria si rivela superflua.

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che la ricorrente dal 15 luglio 2015 al settembre 2015 presentava un’incapacità lavorativa del 100% mentre da ottobre 2015 al dicembre 2015 del 40%, dal gennaio 2016 al marzo 2016 del 100%, dall'aprile 2016 in poi nella misura del 40%; in tutti i casi, questi gradi (intesi come riduzione di rendimento) valevano sia nella precedente attività di ausiliaria di pulizie sia in altre attività adeguate al suo stato di salute.

Nel rapporto finale del 25 luglio 2017 il consulente IP ha rilevato che l'assicurata era reintegrabile nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie nella misura del 60%, rispettosa dei limiti funzionali dati, osservando che:

 

" (…) dovrà solo evitare di caricare pesi continuamente che potrebbe evitare con mezzi ausiliari adeguati (solitamente già messi a disposizione dal datore di lavoro) e evitare l'utilizzo della macchina pulipavimenti industriale che risulta troppo pesante nella sua manovrabilità" (pag. 528 incarto AI). Nel rapporto aggiuntivo del 4 dicembre 2017 il consulente AI ha puntualizzato, a titolo esemplificativo, che l'assicurata potrebbe pure svolgere le seguenti attività adeguate (sempre nella misura massima del 60% e rispettose dei limiti funzionali) di: "custode, addetta al controllo della qualità in fabbrica, addetta alla produzione, attività generali semplici di manualità fine (composizione di oggetti, tra cui p. es. orologi, gioielli, cassette, cestini da regalo, pacchi a inviare, ecc.). Tutte queste attività rientrano nel livello 1 della tabella TA1 - valore medio - donne. Le attività sopra elencate possono essere svolte senza dover elargire provvedimenti professionali. È sufficiente una breve spiegazione pratica sul posto di lavoro." (doc. VI-1)

 

                                         Questa Corte concorda con tali considerazioni.

Del resto la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

 

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 60% (100% con riduzione del rendimento del 40%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.

Il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).  

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante della ricorrente all'operato del CIP.

                                         Rispetto alla valutazione peritale precedente del 22 maggio 2015 del SAM (pag. 147 e ss.), a partire dal 15 luglio 2015 (ovvero dalla presa a carico psichiatrica da parte della dr.ssa med. __________) vi è stato dunque un peggioramento dello stato di salute psichico dell'assicurata dovuto all'insorgenza di un disagio psichiatrico.
                                       

                             2.10.   Dal profilo economico, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                                         Nel caso concreto, visto il tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa (12 aprile 2013: cfr. il rapporto della visita medico fiduciaria del 18 ottobre 2013 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, per la __________, pag. 12-18 incarto Lamal e disdetta del 7 gennaio 2015 del datore di lavoro con effetto al 30 aprile 2015, pag. 360 incarto AI) a tempo parziale ("per ca. 18.50 ore settimanali per ogni sostituzione richiesta. Il preciso orario d'impegno dipende dal piano di lavoro" dal 1° settembre 2011: cfr. pag. 359 incarto AI), che rende difficile stabilire in maniera attendibile il reddito che avrebbe conseguito l’interessata senza il danno alla salute, ritenuto inoltre che non vi sono indizi relativi a un eventuale piano di carriera, in assenza di elementi concreti, occorre far capo ai dati statistici (cfr. anche sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).

 

                                         Circa i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con decisione dell'8 novembre 2017, l'UAI ha stabilito un "reddito da valido" di fr. 47'400.-, fissato in base alla TA1 2014, divisione economica 77/82 (tranne 78) attività dei servizi amministrativi e di supporto, livello di qualifica: attività semplici e ripetitive, aggiornato al 2015 (pag. 562-568 incarto AI).

                                         A questo proposito il TCA rileva che dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per il settore 77, 79-82: attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale, per 40 ore settimanali, corrisponde a fr. 45'036 (3'753 X 12 mesi, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende della categoria 77, 79-82 (attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale) di 42,1 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo ammonta a Fr. 47'400.39 (Fr. 45'036 : 40 x 42,1).

Nel 2015 l’insorgente avrebbe potuto conseguire un reddito di Fr. Fr. 47'354.68 (45'036.- x 42.1 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.7 e moltiplicando per 103.6; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016].

Nel 2016 l’insorgente avrebbe potuto conseguire un reddito di Fr. Fr. 47'491.80 (45'036.- x 42.1 [ore settimanali di lavoro nel 2016] : 40 aggiornati al 2016 [dividendo per 103.7 e moltiplicando per 103.9; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA 32.2017.48 del 5 ottobre 2017, consid. 2.9.2).

Ne discende che il "reddito da valida" dell'assicurata è fissato in Fr. 47'354.68 nel 2015 e Fr. 47'491.80 nel 2016.

                             2.11.   Il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Nel 2014, sulla base della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso), il salario lordo mediamente percepito dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale considerando tutte le professioni nella produzione e nei servizi (cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.6).

Nel 2015 il reddito da invalido ammonterebbe invece a fr. 54'052.61 (51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2015] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e moltiplicando per 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA 32.2017.48 del 5 ottobre 2017, consid. 2.9.2).

Nel 2016 il reddito da invalido ammonterebbe invece a fr. 54'519.93 (51'600 x 41.7 [ore settimanali di lavoro nel 2016] : 40 aggiornati al 2015 [dividendo per 103.6 e moltiplicando per 105.0; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016]; STCA 32.2017.48 del 5 ottobre 2017, consid. 2.9.2).

Considerata la capacità lavorativa residua del 60% (cfr. consid.
2.9.5), il reddito da invalido è di fr. 32'431.56 nel 2015 (60% di 54'052.61) e di fr. 32'711.95 nel 2016 (60% di 54'519.93).    

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

 

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

 

                             2.13.   Nella concreta evenienza, con decisione dell'8 novembre 2017 (pag. 562-568 incarto AI), l’UAI ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido, "dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione" (pag. 563 incarto AI) puntualizzando che "Non possiamo applicare la deduzione massima del 25%, in quanto esse sono state stabilite anche in fase di perizia pluridisciplinare, il 10% tiene pienamente conto dei seguenti fattori: limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione; di svantaggi salariali da contingenti particolari" (pag. 565 incarto AI).

 

                                         Nell'annotazione del 4 dicembre 2017 il Capo gruppo __________ e l'addetto agli affiliati __________ hanno puntualizzato i motivi per cui ritengono assolutamente corretta la riduzione globale del 10% operata dall'amministrazione sul salario statistico da invalido, puntualizzando in particolare quanto segue:

 

" (…). Va in primo luogo osservato che - a dipendenza del danno alla salute - l'assicurata stata giudicata in grado di esercitare un'attività adeguata al 60%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 40%. Alla luce di questa precisazione, non si può quindi applicare (al reddito da invalido) alcuna riduzione percentuale per tener conto del fatto che l'interessato è in grado di svolgere un'attività adeguata unicamente a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione, cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr. 32.2010.112).

Per quanto riguarda gli eventuali impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, nel caso di specie non occorre applicare alcuna riduzione supplementare rispetto al 5% (per attività leggera) già riconosciuto dall'amministrazione. In effetti, i periti del SAM hanno altresì incluso nella loro valutazione una riduzione del 40% (dal lato psichiatrico), considerando l'assicurata abile al 60% da intendersi come rendimento ridotto in un'attività adeguata svolta a tempo pieno. Per quanto attiene alla patologia reumatologica non è stato constatato alcun peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione per cui non giustificata una riduzione maggiore rispetto a quella eseguita in precedenza. Del resto, occorre sottolineare che i limiti funzionali - dal punto di vista reumatologico - sono assai modesti (cfr. in tal senso la perizia SAM al punto 9.1.1 nonché il rapporto finale SMR datato 05.07.2017).

Oltre a ciò, dal punto 9.1.2.3 della perizia SAM emerge che eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

La nazionalità (la Signora RI 1 è __________ ma risiede in Svizzera dal 1990 ed ha prevalentemente lavorato nel nostro paese in qualità di ausiliaria di pulizia dal 1994 al 2014 (cfr. il curriculum vitae sub. doc. 53 incarto Al)) e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso B) permettono di applicare un'ulteriore decurtazione del 5% sul reddito statistico da invalido, così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno della decisione impugnata (vedi "per altri fattori di riduzione").

Inoltre l'età (53 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014, tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).

(…). Infine, la circostanza che l'assicurata abbia prevalentemente svolto in passato l'attività di ausiliaria di pulizia non giustifica un'ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, semplici e ripetitive) non richiedono un'esperienza professionale diversificata (cfr. in argomento la STCA del 18.11.2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). Alla luce di quanto precede, è pertanto assolutamente corretta la riduzione globale del 10% operata dall'amministrazione sul salario statistico da invalido." (cfr. doc. VI+2)

 

                                         Dal canto suo il rappresentante della ricorrente pretende che venga applicata al suo assistito la deduzione sociale massima del 25%, tenuto conto della presenza di svariati fattori di riduzione (età, grado di occupazione, cittadinanza straniera, nessuna formazione specifica, tasso di disoccupazione elevato in Ticino ed in continuo aumento) che non sono stati considerati né dal perito psichiatra, il quale che ha considerato solamente le difficoltà economiche in cui versa l'assicurata (doc. I, pag. 6-8).
Il patrocinatore della ricorrente stigmatizza pur l'operato dell'UAI per aver precisato nella nota del 4 dicembre 2017 due singole decurtazioni del 5% (la prima per attività leggere e la seconda per la nazionalità ed il permesso di soggiorno) allorquando la giurisprudenza esige una valutazione globale nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Il rappresentante della ricorrente critica pure l'agire dell'UAI per aver indicato nella decisione impugnata di aver considerato pure l'età della ricorrente, mentre poi ha negato qualsivoglia rilevanza a questo fattore nella precitata nota del 4 dicembre 2017 (cfr., in particolare, doc. I e doc. VIII).

 

                                         Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”. (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

                                         Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

 

                                         Nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:

 

" (…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4)

 

                                         L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

 

                                         Il reddito da invalido di fr. 32'431.56 nel 2015 e di fr. 32'711.95 nel 2016 (cfr. consid. 2.11) tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 29'188.40 (fr. 32'431.56 meno 3'243.15) nel 2015 e a fr. 29'440.75 (fr. 32'711.95 meno 3'271.19) nel 2016.

                             2.14.   Per il 2015, confrontando il reddito da invalido di fr. 29'188.40
(cfr. consid. 2.13) con quello da valido di fr. 47'354.68 (cfr. consid. 2.10), si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([47'354.68 - 29'188.40] x 100 : 47'354.68 = 38.36% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto a una rendita d’invalidità.

Per il 2016, confrontando il reddito da invalido di fr. 29'440.75
(cfr. consid. 2.13) con quello da valido di fr. 47'491.80 (cfr. consid. 2.10), si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([47'491.80 - 29'440.75] x 100 : 47'491.80 = 38%) che non dà parimenti diritto a una rendita d’invalidità.

                             2.15.   Essendo il grado di invalidità dell'insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.


Nel caso di specie, va evidenziato che la ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.15), senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già espressi in particolare al considerando 2.9.5, svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Come già indicato al consid. 2.9.5, va qui ribadito che all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Va comunque segnalato che nella decisione avversata, l'amministrazione ha informato l'assicurata, che "Su richiesta scritta da parte dell'Assicurato, rimane a disposizione per la valutazione di un aiuto al collocamento" (pag. 564 incarto AI).

                             2.16.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.17.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.

 

                                         Quest’ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 9).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

 

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                        

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria dell'assicurata come pure le conseguenze economiche del danno alla salute (ed, in particolare, la richiesta di applicazione di una deduzione sociale del 25% anziché del 10% come accordato dall'UAI), sulle quali era focalizzato il gravame, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti