Raccomandata |
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Incarto
n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 novembre 2017 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, nel giugno 2016, adducendo problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici (comprensivi anche di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica), con decisione del 13 novembre 2017, confermativa di un progetto di decisione del precedente 5 maggio, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo stabilito un grado di impedimento nelle mansioni di casalinga e, di conseguenza, un grado di invalidità del 22%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 25).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione e chiede una rivalutazione del caso, censurando gli accertamenti effettuati e nella sostanza la qualifica di casalinga a tempo pieno e sostenendo in sintesi di essere completamente inabile al lavoro (doc. I). Ha allegato certificati d’inabilità completa del suo psichiatra curante.
1.3. Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti al fine di determinare la corretta qualifica dell’assicurata (se salariata o casalinga) e effettuare una nuova valutazione medica circa l’impatto del danno alla salute in ambito lavorativo (doc. V).
1.4. Il 1 febbraio 2018 l’assicurata, pur dichiarando di non aderire alla proposta dell’Ufficio AI, ha ribadito le limitazioni causate dai problemi alla salute di cui soffre e affermato di accettare la proposta di rivalutazione in relazione al fatto di essere considerata solo casalinga e alle sue condizioni di salute (doc. VII). Il 14 febbraio 2018 ha quindi prodotto nuove valutazioni mediche del dr. __________ (doc. IX), sulle quali si è espresso l’Ufficio AI con scritto del 27 febbraio 2018 nel senso che le stesse non fornivano alcun nuovo spunto valutativo.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa – nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo), la nostra Massima istanza ha concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo. In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA. Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. L’Alta Corte – rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto.
Nella STF 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF si è confermato nella giurisprudenza di cui alla DTF 143 I 50 estendendola anche al caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo, nella Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016, ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (in argomento vedi le STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Il 1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 01.12.2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1º dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1º gennaio 2018. (…)” (cfr. la succitata comunicazione agli atti).
Detti articoli non possono tuttavia essere applicati alla presente fattispecie visto che, per consolidata prassi (STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.3), in caso di modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. anche la DTF 132 V 215 consid. 3.1.1). Per contro le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione. In argomento vedi anche la STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 e la Lettera circolare AI n. 372 dell’UFAS del 9 gennaio 2018.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7. Nella presente fattispecie, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni l’amministrazione ha interpellato i curanti. Nel rapporto medico del 14 settembre 2016 il dr. __________, internista, poste le diagnosi di “stato ansioso depressivo con ripetute crisi di panico, disturbo del sonno, cervicalgie con spondilosi, tensione muscolare, ipercolesterolemia trattata con stamina, pregressa sindrome radicolare S1 sin”, ha certificato una totale inabilità lavorativa “come gerente di esercizio pubblico” dal 2008, soprattutto a motivo dei problemi psicologici (doc. AI 8). Il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata dal giugno 2016, il 9 ottobre 2016, diagnosticata una “Sindrome da attacchi di panico F41.0”, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal giugno 2016 (doc. AI 11). Nel rapporto del 20 giugno 2017 il medesimo psichiatra ha attestato un peggioramento delle condizioni aggiungendo quale diagnosi differenziale quella di “Sindrome schizotipica F21 (ICD 10)” con conferma di inabilità lavorativa completa (doc. AI 21). In corso di causa l’assicurata ha prodotto ulteriori certificazioni di totale inabilità del dr. __________, rese nel periodo dal 20 giugno 2017 al 15 novembre 2017; ha pure allegato un certificato di inabilità del 12 febbraio 2018 con il quale lo psichiatra curante ha confermato quanto espresso nel precedente scritto del 20 giugno 2017 e affermato che “permangono le difficoltà a livello psichiatrico che non permettono una ripresa lavorativa, neanche a tempo parziale” (doc. IX/1),
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 30 gennaio 2017. Sulla base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto del 9 febbraio 2017 (doc. AI 14) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22%. Il relativo rapporto ha il seguente tenore:
" 1 INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE
La signora RI 1 fa risalire a luglio 2014 l'importante peggioramento del suo stato di salute.
Racconta di essere stata ricoverata in preda a un forte attacco di panico durante una vacanza. Le crisi sono accompagnate da forti palpitazioni, mancanza di respiro, battito accelerato, tremori, "sentimenti di terrore dello spazio attorno a sé e paura della morte". A colloquio sono riferiti due ulteriori attacchi di panico nel mese di gennaio 2015 e nell'agosto 2016 che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza al domicilio. L'assicurata spiega di fare fatica a uscire dal proprio appartamento e di riuscire solo a percorrere brevi tratti a piedi nelle immediate vicinanze dell'abitazione, in macchina si sente più sicura ma evita gli orari di punta, le strade non conosciute e i ponti. È spesso "travolta" da paure, tremori alle gambe e giramenti di testa. Non riesce più a frequentare spazi grandi e affollati e a tollerare l'attesa. Dice di essere sempre molto preoccupata "che il suo corpo la abbandoni" e ogni lieve dolore la porta a pensare che potrebbe trattarsi di una malattia.
L'agitazione, l'angoscia e il nervosismo s'intensificano alla sera. Con il tempo grazie a esercizi di respirazione spiega di riuscire a tranquillizzarsi ma in alcuni casi deve ricorrere ai medicamenti.
L'assicurata si è in un primo momento rivolta alla Dr.ssa __________ (specialista in medicina psicosomatica, ipnosi medica e psicoterapeuta) e in seguito allo psichiatra __________ che attualmente vede una volta ogni quindici giorni.
La signora RI 1 riferisce di aver preso degli psicofarmaci ma di aver subito interrotto I'assunzione a causa d'importanti effetti collaterali, al bisogno assume Temesta.
(…).
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5% |
percentuale degli impedimenti |
0% |
percentuale di invalidità |
0% |
L’assicurata non incontra difficoltà nella conduzione dei compiti domestici che pianifica a seconda del proprio stato di salute.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve |
importanza assegnata |
45% |
percentuale degli impedimenti |
20 % |
percentuale di invalidità |
9% |
L'assicurata dichiara di riuscire sempre a cucinare e a risistemare la cucina. In passato si occupava in un unico momento delle pulizie stagionali degli armadietti, ora fa poco alla volta a seconda di come si sente. Afferma che quando inizia a sentirsi agitata, abbandona l'attività e cerca di controllare il proprio respiro per riuscire a calmarsi. Si sente meno efficiente e più rallentata dopo l'insorgenza del danno alla salute. Le attività di pulizia sono inoltre svolte meno frequentemente rispetto a un tempo.
Considerando i limiti funzionali all’incarto, coerenti con le dichiarazioni fatte a colloquio dall’assicurata, valuto un percentuale d'impedimento del 20% tenendo conto della collaborazione del figlio e di una riduzione del rendimento.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
20% |
percentuale degli impedimenti |
20% |
percentuale di invalidità |
4% |
La signora RI 1 riesce a garantire con regolarità le pulizie di casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e intensità. Pulisce il pavimento, passa l'aspirapolvere, si occupa delle pulizie dei bagni, spolvera, cambia le lenzuola alternando l'attività a momenti di riposo. Suddivide la pulizia su più giorni e se ne occupa nei momenti di maggior benessere, capita che venga sopraffatta dall'ansia e dalle preoccupazioni in questi casi si ferma e cerca di calmarsi. Lamenta inoltre dolori alla schiena dopo aver svolto le pulizie più impegnative.
L'assicurata si occupa altresì delle pulizie stagionali della casa e del lavaggio di vetri e tende. Il figlio collabora su richiesta.
Tenendo conto dei limiti funzionali indicati a dossier valuto un impedimento del 20% a causa di un ridotto rendimento e dei limiti nel sollevamento di pesi inferiori a 5 kg. La collaborazione del figlio è esigibile e presa in considerazione nella percentuale proposta.
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10% |
percentuale degli impedimenti |
50% |
percentuale di invalidità |
5% |
La signora RI 1 è munita del permesso di guida e possiede un'automobile propria, circa una volta a settimana, a dipendenza di come si sente, si sposta alla __________ di __________ per fare la spesa. Gli acquisti sono fatti sempre nello stesso negozio. A pochi passi dalla sua abitazione è presente un grande supermercato ma spiega di non riuscire a servirsene a causa della folla e degli spazi molto grandi che la fanno sentire male. È infastidita dalla gente, dalla coda alla cassa, dai rumori e dalla confusione. Capita che rientri a casa senza aver fatto spesa a causa dell'insorgere di paure dovute all'eccessiva confusione presente. Le uscite a piedi richiedono un grande sforzo per controllare l'angoscia, è facilitata dall'uso della macchina ma si sposta solo su tragitti brevi e conosciuti e negli orari meno trafficati.
Si occupa personalmente della propria gestione burocratica-amministrativa eseguendo i pagamenti in posta. Anche in quest'ambito fatica a frequentare l'ufficio postale.
L'assicurata ha dovuto n modificare le sue abitudini nelle spese settimanali e in tutte le attività esterne all’abitazione per paura che possa accadere un nuovo attacco di panico. Le difficoltà descritte dall’assicurata e i limiti medici presenti nell’incarto giustificano un impedimento del 50% nelle attività qui valutate, è inoltre esigile la collaborazione del figlio
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
20% |
percentuale degli impedimenti |
20% |
percentuale di invalidità |
4% |
La signora RI 1 si serve della lavanderia in comune che può utilizzare un pomeriggio a settimana. Ci sono periodi nei quali fa fatica a uscire dal proprio appartamento per raggiungere la lavanderia al piano inferiore. Riferisce che talvolta è "bloccata dalle paure" e non riesce a uscire dalla porta di casa, rimanda quindi il bucato al prossimo turno libero.
Afferma di riuscire generalmente a occuparsi del bucato una volta a settimana senza accumulare carichi eccessivi. Stira lo stretto necessario, riesce a farlo solo nei momenti migliori. L'assicurata continua a dedicarsi con piacere a piccoli lavori a maglia per i nipotini.
Anche in quest'ambito, come nei punti precedenti, si valuta l’inabilità in funzione dei limiti, si considera inoltre un parziale aiuto da parte del figlio. Avendo turni di lavaggio prestabiliti e di una lavanderia in comune va ritenuto una minor libertà nell’organizzazione del bucato, una lavanderia privata all’interno dell’abitazione ridurrebbe considerevolmente le difficoltà.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
|
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. |
importanza assegnata |
0 % |
percentuale degli impedimenti |
0 % |
percentuale di invalidità |
0% |
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 % |
percentuale degli impedimenti |
0 % |
percentuale di invalidità |
0% |
La signora RI 1 si occupa con piacere delle piante e dei fiori che coltiva nel proprio balcone, il contatto con la natura le permette di rilassarsi.
Non sono segnalate difficoltà nello svolgimento delle attività qui considerate.
|
Valutazione dell'assistente sociale |
totale delle attività |
100% |
percentuale di invalidità |
22% |
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Il figlio.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità di lavoro?
Luglio 2014.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Chiedo gentilmente al segretario di sottoporre il rapporto d'inchiesta al medico psichiatra SMR per una presa di posizione in merito alla percentuale d'invalidità proposta.” (doc. AI 14).
Con annotazione 4 maggio 2017 il dr. __________ del SMR ha affermato che “le conclusioni dell’inchiesta casalinga sono dal punto di vista medico condivisibili” (doc. AI 16).
A seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 5 maggio 2017 presentate dall’assicurata il 2 giugno 2017 (doc. 18), corredate dal citato certificato del dr. __________ del 20 giugno 2017 segnalante un peggioramento (doc. AI 21), l’amministrazione ha interpellato l’assistente sociale che aveva effettuato l’inchiesta al domicilio, la quale ha osservato:
" (…) Prendo atto delle osservazioni del 02.06.2017 e della documentazione medica inoltrata dalla signora RI 1.
La valutazione degli impedimenti quale casalinga si è basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata durante il colloquio e sui limiti funzionali indicati a dossier.
Il rapporto di valutazione casalinga del 02.02.2017 è inoltre stato sottoposto al medico psichiatra SMR (dott. __________) che ha condiviso la percentuale d'impedimento proposta.
Le osservazioni inoltrate dall'assicurata non aggiungono nuove informazioni tali da motivare una modifica della mia valutazione.
Il certificato medico dal Dr. __________ attesta un'inabilità lavorativa completa senza tuttavia distinguere l'attività lavorativa da quella casalinga.
Se il medico psichiatra SMR, dopo la visione della nuova documentazione medica, dovesse esprimere una diversa valutazione degli impedimenti quale casalinga, rimango a disposizione per rivedere le conclusioni del rapporto d'inchiesta.
Chiedo inoltre al segretario ispettore di valutare se lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con le dichiarazioni dell'assicurata la quale, non potendo più contare sul sostegno del compagno dal quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha richiesto il sussidio assistenziale.” (doc. AI 22)
Ha quindi sottoposto i nuovi atti al medico SMR dr. __________, il quale nell’annotazione del 25 ottobre 2017 ha affermato:
" Ho preso visione delle osservazioni al progetto di decisione e del rapporto medico (GED 20.06.2017) del dr. med. __________.
Dallo stesso scritto dell'assicurata del 02.06.2017 (GED 06.06.2017) si evidenzia che la sintomatologia sia fluttuante, cosa che se da una parte le crea sofferenza e limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui tale sintomatologia è assente, le consente sicuramente di svolgere l'attività di casalinga come oggettivato nell’inchie-sta.
L'assicurata scrive che dallo sviluppo della sindrome da attacchi di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a fare la spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre era alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che non potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente l'assicurata spiega che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce, alla luce della variabilità dei sintomi, che conservativamente almeno nei rimanenti giorni di un mese potesse svolgere le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che l'assicurata stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in vacanza (altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire da
casa per anni), salvo poi dover tornare indietro a causa dell’insorgenza di una crisi dopo pochi giorni.
Anche in considerazione del rapporto medico del dr. med. __________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nelle annotazione SMR (GED 04.05.2017) in relazione all'inchiesta casalinga (GED 02.02.2017).”
L’amministrazione ha quindi confermato il progetto con la decisione impugnata del 13 novembre 2017 che ha statuito:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
A seguito della sua richiesta di prestazioni Al abbiamo provveduto a sottoporre l'incarto al Servizio Medico Regionale (SMR) per la definizione dei limiti funzionali.
In seguito, al fine di poter quantificare il suo grado d'invalidità per quello che concerne le mansioni di casalinga, abbiamo provveduto in data 30 gennaio 20'l7 ad effettuare un'inchiesta a domicilio. Dalla stessa è emerso un impedimento pari al 22%.In ragione di un grado Al inferiore al 40% la richiesta di prestazioni Al viene respinta.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto delle sue osservazioni presentate in data 02 giugno 2017.
Dapprima il caso è stato nuovamente sottoposto all'attenzione dell'assistente sociale responsabile dell'inchiesta a domicilio svolta nel gennaio 2017. La stessa comunicava che la valutazione degli impedimenti quale casalinga si è basata sulle dichiarazioni rese dall'assicurata durante il colloquio e sui limiti funzionali indicati a dossier. Il rapporto di valutazione casalinga del 02 febbraio 2017 è inoltre stato sottoposto al medico psichiatra del Servizio Medico Regionale (SMR) che ha condiviso la percentuale d'impedimento proposta. Le osservazioni inoltrate non aggiungono nuove informazioni tali da motivare una modifica della mia valutazione.
Per ulteriori precisazioni il suo dossier è stato nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR), che con annotazione del 25 ottobre 20"l7 comunicava quanto segue:
"Nel suo stesso scritto si evidenzia che la sintomatologia sia fluttuante, cosa che se da una parte /e crea sofferenza e limitazioni, dall’altra, nei momenti in cui tale sintomatologia è assente, /e consente sicuramente di svolgere attività di casalinga come oggettivato nell’inchiesta.
Lei scrive che dallo sviluppo della sindrome da attacchi di panico per anni non sarebbe stata in grado di uscire nemmeno a fare la spesa. Nella frase successiva descrive come le crisi subentrassero mentre era alla guida dalla sua auto (dato apparentemente incoerente con il fatto che non potesse uscire di casa per anni), nei luoghi pubblici, alla cassa dei supermercati (altra apparente incoerenza). Successivamente rassicurata spiega che la sintomatologia la obbligasse a rimanere a domicilio per periodi variabili da 1 a 7 giorni. Se ne deduce, alla luce della variabilità dei sintomi, che conservativamente almeno nei rimanenti giorni di un mese potesse svolgere le mansioni casalinghe. Tale constatazione trova conferma nel fatto che l’assicurata stessa dichiara di essere stata in grado di recarsi in __________ in vacanza (altra apparente incoerenza con la dichiarazione di non potere uscire da casa per anni), salvo poi dover tornare indietro a causa dell’insorgenza di una crisi dopo pochi giorni.
Anche in considerazione del rapporto medico del Dr. Med. __________, non si evidenziano elementi che giustifichino valutazioni differenti rispetto a quanto esplicitato nel rapporto finale SMR, e nell’annotazione SMR (04 maggio 2017) in relazione all’inchiesta casalinghe.”
In ragione di quanto sopra il progetto del 05 maggio 2017 viene confermato.”
2.8. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.9. Nel caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicu-rata casalinga, in sostanza considerando la circostanza che la medesima, in precedenza professionalmente attiva nell’am-bito della ristorazione, dal 2008 non aveva più esercitato attività lavorativa.
Tale conclusione, che è sostanzialmente contestata dalla ricorrente, non può essere condivisa.
Risulta dagli atti che l’assicurata ha lavorato come gerente in diverse strutture alberghiere sino al 2008, senza interruzioni di rilievo (doc. AI 2). Nel rapporto medico del 14 settembre 2016 il curante dr. __________ aveva ritenuto l’assicurata inabile in misura completa nell’attività di “gerente di esercizio pubblico” ritenendo la ripresa del lavoro “difficile dopo 9 anni di IL” (doc. AI 8). Dal canto suo lo psichiatra curante, il 9 ottobre 2016, precisando che l’assicurata era in assistenza, ha osservato che “la paziente è disposta, stando leggermente meglio, a valutare un percorso di reintegrazione socio-professionale” e che a suo parere era “immaginabile un percorso progressivo di ripresa delle capacità lavorative” (doc. AI 11). Malgrado in seguito, nel rapporto finale SMR del 28 novembre 2016, il dr. ____________ avesse indicato che era necessario “accertarsi se l’A è da considerare casalinga al 100%” (doc. AI 13), l’ammi-nistrazione non ha effettuato alcuno specifico ulteriore chiarimento, limitandosi a far eseguire l’inchiesta al domicilio. In questa sede l’assistente sociale ha chiesto all’assicurata, che aveva precisato di aver terminato il suo ultimo impiego come gerente al 50% presso l'Osteria __________ a __________, se, nel caso in cui non fosse intervenuto il danno alla salute, “eserciterebbe oggi un'attività lucrativa”. La risposta è stata verbalizzata come segue:
" (….) In assenza del danno alla salute, dopo essere rientrata da un viaggio in __________ (paese dove vive la figlia maggiore) e dopo aver interrotto la relazione con il proprio compagno, l’assicurata avrebbe sicuramente dovuto riprendere un'attività lavorativa a tempo parziale per mantenersi. L'assicurata spiega che dal 2008 in poi è stata sostenuta economicamente dal compagno e da un'eredità lasciatagli dal padre. Nel 2013 avendo finito i risparmi e trovandosi sola senza entrare ha richiesto l'assistenza sociale.
A colloquio non sa riferire a che percentuale avrebbe ripreso a lavorare in assenza del danno alla salute.
Lascio valutare al segretario ispettore lo status dell'assicurata in considerazione degli elementi a dossier e delle dichiarazioni fatte durante l'inchiesta al domicilio.”
Malgrado tale risposta, l’amministrazione ha reso dapprima il progetto e quindi la decisione contestata, con la quale ha ritenuto l’assicurata casalinga al 100%.
Questa conclusione, quantomeno in assenza di ulteriori e più approfonditi accertamenti, non può essere confermata.
Richiamata in effetti la giurisprudenza ricordata al consid. 2.5 - secondo la quale al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, verificando quindi attentamente sulla base della globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 V 150 consid. 2c; SVR 1996 AI Nr. 76; cfr. gli ulteriori riferimenti al consid. 2.5) - la conclusione dell’amministrazione appare quantomeno affrettata e carente della necessaria motivazione.
Come a ragione ricordato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la ricorrente è divorziata dal 1998 e dal 2013 beneficia di prestazioni assistenziali. Quest’ultima circostanza lascerebbe quantomeno supporre che, in assenza del danno alla salute che l’affligge da diversi anni, si sarebbe vista costretta a riprendere un'attività lavorativa, almeno a tempo parziale. Ciò sembra del resto ipotizzabile anche alla luce di quanto stabilito dall'assistente sociale in occasione dell’inchiesta a domicilio sulla base di quanto direttamente dichiarato dall’interessa-ta. Va peraltro osservato che in occasione della visita a domicilio l’assicurata disponeva (ancora) dell'aiuto saltuario del figlio, aiuto che sembrerebbe essere tuttavia nel frattempo venuto meno. Del resto la possibilità che l’assicurata paventasse la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa, quantomeno a tempo parziale, sembra trasparire in maniera inequivocabile anche dalle già citate certificazioni dei medici curanti, segnatamente da quelle del dr. __________ del 14 settembre 2016, del dr. __________ del 9 ottobre 2016, 20 giugno 2017 e 12 febbraio 2018 ed era stata del resto pure almeno ipotizzata dal medico SMR nel rapporto finale del 28 novembre 2016, laddove aveva espressamente segnalato la necessità di accertare se l’assicurata fosse effettivamente da ritenere casalinga al 100% (doc. AI 13). Non solo: anche l’assistente sociale, nuovamente interpellata in sede di osservazioni al progetto di decisione, in data 26 giugno 2017 aveva espressamente sollevato dubbi sullo statuto attribuito all’assicurata, chiedendo al segretario ispettore di valutare se lo statuto di casalinga al 100% è compatibile con le dichiarazioni dell'assicurata la quale, non potendo più contare su il sostegno del compagno dal quale si è separata e avendo esaurito le proprie risorse, ha richiesto il sussidio assistenziale” (doc. AI 22).
Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene quantomeno ipotizzabile che l’assicurata, al momento dell’ipotetica nascita del chiesto diritto alla rendita, fosse da considerare almeno parzialmente salariata.
Al fine di una corretta scelta del metodo di valutazione dell’invalidità da utilizzare risultano quindi imprescindibili ulteriori accertamenti volti a chiarire la corretta ripartizione tra salariata e casalinga, dovendo l’Ufficio AI segnatamente anche appurare la disponibilità al lavoro (e in che misura percentuale) prima dell’intervento dei problemi alla salute.
Ne consegue che questo Tribunale, concordando con la proposta dell’Ufficio AI – alla quale del resto l’insorgente non si è inequivocabilmente opposta (cfr. consid. 1.4) – ritiene necessario esperire ulteriori accertamenti. A seconda delle risultanze e delle conclusioni sulla capacità medico teorica che ne scaturiranno (cfr. in proposito al consid. 2.10), l’amministra-zione dovrà pure se del caso interpellare anche il consulente in integrazione professionale al fine di verificare se, e se del caso in che misura e da quale momento, l’assicurata sia effettivamente reintegrabile in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.
2.10. Anche dal profilo medico la fattispecie è in ogni modo bisognosa di ulteriori accertamenti.
A prescindere dal fatto che nessuno dei medici interpellati si è espresso con la necessaria chiarezza sulla capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga da un lato e in un’attività lavorativa (segnatamente l’ultima da essa esercitata) dall’al-tro, tralasciando di indicare esattamente dove risiedano le limitazioni che essa incontra nell’esercizio di un’attività e, se del caso, quali sarebbero le mansioni più adeguate, la documentazione all’inserto non contiene elementi sufficienti per raggiungere una conclusione completa e attendibile circa le effettive condizioni di salute e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa in ambito sia professionale che casalingo. Questo anche considerata la notevole discrepanza che emer-ge dalla conclusione sulla capacità lavorativa indicata dai curanti (100% di inabilità) e quella tratta dall’inchiesta al domicilio (22% di impedimento).
Alla luce delle conclusioni cui l’amministrazione perverrà circa lo statuto da attribuire all’assicurata, segnatamente nel caso in cui la stessa venga qualificata almeno parzialmente casalinga, considerate altresì le conclusioni medico-teoriche che scaturiranno dalle nuove valutazioni mediche, l’amministra-zione valuterà la necessità di effettuare una nuova inchiesta al domicilio al fine di accertarne il corretto grado di impedimento.
Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, stante l’evidente necessità – già desumibile dall’incarto AI e del resto evidenziata dall’amministrazione con la risposta di causa – di completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione in merito allo statuto da attribuire all’assicurata nonché all’impatto del danno alla salute sulla capacità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata o altra idonea e come casalinga, mediante accertamenti medici, se necessario peritali, ed economici, se del caso una nuova inchiesta domiciliare.
Sia peraltro sottolineato che, alla luce di quanto certificato dai curanti, gli accertamenti medici che verranno predisposti non dovranno limitarsi alle affezioni psichiatriche, ma estendersi anche ad eventuali patologie somatiche, le quali saranno del caso da valutare globalmente insieme a quelle psichiatriche (cfr. in argomento: STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
In esito a tali accertamenti, effettuate le necessarie valutazioni economiche, l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente circa l’attribuzione di una rendita e/o provvedimenti professionali.
Ne consegue che in tal senso il ricorso è accolto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione 13 novembre 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti