Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
FC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 21 novembre 2017 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, con decisione del 20 giugno 2007 era stata messa al beneficio di un quarto di rendita di invalidità a far tempo dal 1. marzo 2006, considerata un’abilità del 60% in attività leggere con un conseguente grado di invalidità del 42%. La prestazione è stata in seguito confermata a seguito di revisioni avviate nell’aprile 2010 e nel maggio 2013 (doc. AI 43, 56), L’amministrazione non è invece entrata nel merito di una domanda di revisione presentata dall’assicurata nel dicembre 2014 (doc. AI 71).
1.2. Nel luglio 2016 l'assicurata ha chiesto la revisione della prestazione facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute a seguito dell’impianto della protesi all’anca sinistra (doc. AI 83).
Esperiti i necessari accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, ritenuto come lo stato di salute avesse subito un peggioramento transitorio nel periodo dal gennaio 2015 sino a gennaio 2017, momento a partire dal quale era ripristinata la capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con progetto di decisione del 24 agosto 2017 l’Ufficio AI ha quindi attributo all’assicurata una rendita intera dal 1. luglio 2016 (vale a dire dal primo giorno del mese di ricezione della domanda di revisione secondo l’art. 88bis cpv. 1 OAI) al 31 marzo 2017 e in seguito nuovamente un quarto di rendita (doc. AI 116).
L’assicurata ha inoltrato nuova documentazione medica che l’amministrazione ha sottoposto al SAM, sulla base delle cui osservazioni è quindi stato confermato il progetto mediante decisione del 21 novembre 2017(doc. AI 129). .
1.3. Contro tale provvedimento l’assicurata ha interposto ricorso, producendo nuove certificazioni mediche e postulando una rivalutazione del grado di invalidità.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato.
1.5. In data 15 febbraio, 5 marzo e 25 maggio 2018 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione sanitaria, la quale è stata sottoposta all’amministrazione, la quale ha osservato che la stessa non permetteva di discostarsi dalle conclusioni della decisione censurata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2017, in luogo del quarto di prestazione concesso dall’amministrazione a far tempo da questa data. Non è invece controversa l’attribuzio-ne di una prestazione intera nel periodo dal 1. luglio 2016 al 31 marzo 2017.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che nel caso sia l’as-sicurato a chiedere la revisione, l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi-stenza avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre che se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Sia peraltro osservato che per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Ver-letzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Nell’ambito della prima assegnazione della prestazione l’am-ministrazione si era essenzialmente basata su una perizia reumatologica fatta eseguire dal dr. __________, reumatologo, per il quale, per le diagnosi di “Sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L5-S1 e stato dopo microdiscectomia di un’ernia discale lussata lateralmente a sx nell’aprile 2005, con insufficienza segmentale e sofferenza articolare posteriore prevalente a dx; assenza di segni radicolari irritativi o deficitari, lieve scompenso statico su raccorciamento dell’arto inferiore sx di 1 cm” (doc. AI 14), l’assicurata era da considerare abile nella misura del 50% nella sua attività lavorativa e del 60% in un’attività leggera adeguata (cfr. anche il rapporto del SMR del 31 gennaio 2007, doc. AI 18). Queste conclusioni sono state in seguito confermate nell’ambito delle revisioni eseguite nel 2010, 2013 e 2015.
Ricevuta nel luglio 2016 nuova documentazione medica dall’assicurata attestante un’intercorrente inabilità lavorativa completa a seguito di un intervento di impianto di una protesi all’anca sinistra, l’amministrazione è entrata nel merito della richiesta di revisione e, dopo aver interpellato i curanti, ha ordinato una perizia a cura del Servizio Accertamento Medico. Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 14 luglio 2017, risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici ambulatoriali svoltisi sull’arco di cinque giorni presso il centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative plurisegmentali in stato dopo intervento chirurgico di discectomia L5-51 a sin, per ernia discale L5-51 sin. l'11.04.2005.
Periartropatia dell'anca sin, in stato dopo intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin. l’11.07.2016 per coxa vara a sin, sintomatica su coxa vara bilaterale nonché displasia congenita delle anche bilaterali e esiti di osteotomia femorale bilaterale all'età di 1 anno.
Fibromialgia di tipo primario.
Agorafobia con attacchi di panico (1CD-10 F40.1).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali.
Coxartrosi a destra su displasia congenita dell'anca destra e osteotomia femorale all'età di 16 mesi.” (doc. AI 108/325)
Visti tutti gli atti medici raccolti, dopo attenta valutazione degli esami esperiti e dei consulti specialistici, i periti hanno concluso che nell’ attività da ultimo esercitata quale ausiliaria di pulizie la capacità medico-teorica era da considerare nulla. Hanno quindi espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" 8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente con ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative plurisegmentali in stato dopo intervento chirurgico di discectomia L5-S1 a sin, in aprile 2005, una periartropatia dell'anca sin. in stato dopo intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin. l'11.7.2016 su coxa vara bilaterale, nonché displasia congenita delle anche bilaterali ed esiti di osteotomia femorale bilaterale all'età di un anno e una fibromialgia di tipo primario. Sulla base di queste patologie valgono le limitazioni funzionali determinate dal collega reumatologo Dr. med. __________ nella sua perizia del 18.12.2006 per quanto riguarda la colonna vertebrale. L'A. è limitata in attività lavorative pesanti con carico superiore ai 7,5-10 kg. E limitata nell'eseguire frequenti flessioni o torsioni del tronco. Limitata nel mantenere delle posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta per più di un'ora che in posizione in piedi senza cambiare appoggio per 20-30 min., cambiando appoggio per un'ora. Per quanto riguarda la problematica dell'anca sin. vi sono attualmente delle limitazioni se deve camminare per un tragitto superiore al chilometro o se deve inginocchiarsi. Per l'aspetto fibromialgico vi è una certa limitazione determinata dalla stanchezza cronica e dall'affaticamento rapido. Per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta di ausiliaria di pulizie, il nostro consulente ritiene l'A. inabile al lavoro nella forma completa a partire da agosto 2015.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente pone la diagnosi di agorafobia con attacchi di panico: avendo un carattere pervasivo la sintomatologia psichica riconducibile all'agorafobia con meccanismi di evitamento delle condizioni sociali che potrebbero fungere da fattori di innesco delle crisi ansiose parossistiche risulta di portata tale da comportare un grado di incapacità lavorativa attualmente del 30%. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che i disturbi psichici accusati dall'A. sono di portata tale da ridurre la sua capacità di porsi in un ambito sociale con la necessaria forza di resistenza e questo a causa della bassa tolleranza allo stress, della ridotta tenuta e della riduzione delle capacità cognitive.
8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno: 0%.
(…)
8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dal consulente in psichiatria (che riprende quanto attestato dallo psichiatra curante dell'A. Dr. med. __________ di __________ nel rapporto del 24.3.2017) vi è un'incapacità lavorativa in qualunque attività nella misura del 100% dal 27.1.2015, del 70% dall'1.4.2015, del 50% dall'1.5.2015 e nella misura del 30% dall'1.6.2015 in poi. Tenendo in considerazione anche quanto descritto dal consulente in reumatologia vi è globalmente un'incapacità lavorativa totale nell'attività da ultimo svolta a decorrere da agosto 2015 fino ad oggi e continua, mantra in un'attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 60% da agosto 2015, un'incapacità lavorativa totale da luglio 2016 (per l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin, in data 11.7.2016) e nuovamente una capacità lavorativa in attività adatta nella misura del 60% da gennaio 2017 fino a oggi e continua.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione).
Dal punto di vista reumatologico come descritto dal nostro consulente valgono le limitazioni funzionali determinate dal collega reumatologo Dr. med. __________ nella sua perizia del 18.12.2006 per quanto riguarda la colonna vertebrale. L'A. limitata in attività lavorative pesanti con carico superiore ai 7,5-10 kg. È limitata nell'eseguire frequenti flessioni o torsioni del tronco. Limitata nel mantenere delle posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta per più di un'ora che in posizione in piedi senza cambiare appoggio per 20-30 min., cambiando appoggio per un'ora. Per quanto riguarda la problematica dell'anca sin. vi sono attualmente delle limitazioni se deve camminare per un tragitto superiore al chilometro o se deve inginocchiarsi. Per l'aspetto fibromialgico vi è una certa limitazione determinata dalla stanchezza cronica e dall'affaticamento rapido. Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali sopraelencate, il nostro consulente ritiene l'A. abile al lavoro nella forma dell'80%. Vi è un'incapacità lavorativa anche per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta nella forma del 20% da riferire a una riduzione del rendimento per la necessità di pause più frequenti e prolungate.
Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività, mentre dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% in qualunque attività lucrativa. Come anche descritto dal consulente in reumatologia, si ritiene che l'incapacità lavorativa descritta in ambito reumatologico vada in parte sommata con quella in ambito psichiatrico, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali e di rendimento che parzialmente si sovrappongono.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
Tenendo in considerazione quanto descritto al punto 9.1.1, globalmente nella misura del 60%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
(….)
9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata pub essere considerata valida?
Sulla base di quanto descritto dal consulente in psichiatria (che riprende quanto attestato dallo psichiatra curante dell'A. Dr. med. __________ di __________ nel rapporto del 24.3.2017) vi è un'incapacità lavorativa in qualunque attività nella misura del 100% dal 27.1.2015, del 70% dall'1.4.2015, del 50% dall'1.5.2015 e nella misura del 30% dall'1.6.2015 in poi. Tenendo in considerazione anche quanto descritto dal consulente in reumatologia vi è globalmente un'incapacità lavorativa totale nell'attività da ultimo svolta a decorrere da agosto 2015 fino ad oggi e continua, mentre in un'attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 60% da agosto 2015, un'incapacità lavorativa totale da luglio 2016 (per l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin, in data 11.7.2016) e nuovamente una capacità lavorativa in attività adatta nella misura del 60% da gennaio 2017 fino a oggi e continua. (…)” (doc. AI 108/329-335)
Le conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto finale del 7 agosto 2017, nel quale ha quindi concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale del 100% dal gennaio 2015, del 70% dall’aprile 2015, del 50% dal maggio 2015, del 30% dal giugno 2015 e quindi nuovamente del 100% da agosto 2015. In un’attività adeguata invece l’incapacità lavorativa era completa dal gennaio 2015, del 70% dall’aprile 2015, del 50% dal maggio 2015, del 30% dal giugno 2015, del 40% dall’agosto 2015, nuovamente del 100% dall’11 luglio 2016 e quindi stabilmente del 40% dal gennaio 2017 (doc. AI 113). Contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione del 24 agosto 2017, l’assicurata ne ha contestato le conclusioni ritenendo di essere inabile in misura maggiore. Ha prodotto nuova documentazione medica, segnatamente dei certificati d’inabilità lavorativa totale del dr. __________, dei sanitari della Clinica di __________ attestanti inabilità dal 9 al 16 maggio 2017 e infine certificazioni rese dall’Ospedale __________ di __________ in relazione a consulti neurologici effettuati il 23 agosto e 6 dicembre 2016, ortopedici il 5 luglio, 13 settembre e 16 novembre 2016, 24 gennaio, 16 maggio, 8 agosto e 12 settembre 2017 (doc. AI 123).
Tali atti sono stati sottoposti al medico SMR, il quale, nell’annotazione del 3 ottobre 2017, ne ha predisposto l’invio al SAM (doc. AI 125), il quale con complemento peritale del 8 novembre 2017, corredato dai relativi rapporti dei consulenti dr. __________ e dr. __________, ha concluso affermando che “sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti la nuova documentazione prodotta non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 14.7.2017 effettuata presso il SAM di __________” (doc. AI 127; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).
L’Ufficio AI, viste tali risultanze mediche, con decisione del 21 novembre 2017 ha confermato il progetto motivando:
" (…)
Decidiamo pertanto:
• A decorrere dal 01.07.2016 (primo giorno del mese di ricezione della domanda di prestazioni Al secondo l'art. 88bis, cpv. 1 0AI) lei ha diritto ad una rendita intera (grado Al del 100%).
• Dal 01.04.2017 (miglioramento della capacità di guadagno secondo l'art. 88a, cpv.1 0AI) lei ha diritto nuovamente ad una 1/4 rendita (grado d'invalidità del 43%).
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare effettuata il 13 Marzo, nonché 5, 6, 12 e 26 Aprile 2017 presso il Servizio Accertamento Medico di Bellinzona, risulta giustificato riconoscere che a decorrere dal 27.01.2015 il suo stato di salute sia peggiorato in qualsiasi attività lavorativa e più precisamente:
In attività abituale
50% dal Marzo 2005
100% dal 27.01.2015 al 31.03.2015
70% dal 01.04.2015 al 30.04.2015
50% dal 01.05.2015 al 31.05.2015
30% dal 01.06.2015 al 31.07.2015
100% dal 01.08.2015 e continua
In attività adeguata alle limitazioni funzionali
40% dal marzo 2005
100% dal 27.01.2015 al 31.03.2015
70% dal 01.04.2015 al 30.04.2015
50% dal 01.05.2015 al 31.05.2015
30% dal 01.06.2015 al 31.07.2015
40% dal 01.08.2015 al 10.07.2016
100% dal 11.07.2016 al 31.12.2016
40% dal 01.01.2017 e continua
(tutte le percentuali sono da intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento)
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:
Riconoscendo che il confronto dei redditi sarebbe dovuto avvenire nell'anno 2016 e 2017, non avendo i dati statistici aggiornati, si è effettuato il calcolo per l'anno 2015.
Periodo dal 11.07.2016 al 31.12.2016
Lei è stata considerata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività e pertanto il suo grado d'invalidità era del 100%.
Periodo dal 01.01.2017 a tutt'oggi
Reddito da valido:
Aggiornamento statistico del reddito del 2005 al 2015 e risulta essere di Fr. 45'884.-.
Reddito da invalido - tabelle RSS:
A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabelle TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabelle TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabelle elaborata dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'331.80 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 54'191.10 per l'intero anno.
Considerando un'attività al 60% ed effettuando una riduzione totale del 20% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di fr. 26'011.75.
Grado di invalidità
(45'884 — 26'011.75) x 100 = 43%
45'884
Lei presenta quindi una capacità di guadagno residua del 57% ed un grado d'invalidità del 43%.
Osservazioni al progetto d'assegnazione di rendita del 24.08.2017:
In data 20.09.2017 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 24.08.2017, contestandolo dal punto di vista medico, allegando diversi certificati medici del Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________ e del Servizio __________ di __________.
Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha mandato le osservazioni direttamente al Servizio Accertamento Medico (SAM). Concludono dicendo che: La nuova documentazione medica inviata in questa fase d'osservazioni al progetto non permette di modificare quanto già agli atti ed incluso nel Rapporto finale SMR del 07.08.2017, dopo valutazione pluridisciplinare al SAM.
Si conferma quindi il progetto d'assegnazione di rendita del 24.08.2017.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.” (doc. AI 129)
In sede di ricorso la ricorrente ha contestato la valutazione medica dell’amministrazione e ha prodotto ulteriore documentazione che attesterebbe a suo dire un maggior grado di inabilità lavorativa (cfr. in esteso al consid. 2.8.2).
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…) Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)” (consid. 2 della STF 9C-524/2010)
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3). Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro si ribadisca che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
2.8. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata è stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
2.8.1. Dal fascicolo risulta che il SAM ha considerato tutta la documentazione medica agli atti e ha precisato debitamente le ragioni per le quali se l’assicurata andava considerata inabile nell’attività di ausiliaria di pulizie, in un’attività leggera ed adeguata era invece da ritenere abile nella misura del 60% dall’agosto 2015, inabile nel periodo da luglio a fine dicembre 2016 (a motivo dell’intervento all’anca dell’11 luglio 2016) e nuovamente abile al 60% da gennaio 2017.
Come meglio si vedrà nel seguito, tale valutazione non è stata validamente messa in dubbio da altro medico specialista.
In effetti, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, l’assicura-ta è stata valutata dal dr. __________, psichiatra, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, ha rilevato che l’assicurata manifestava da anni una problematica psichica legata a delle severe fobie di allontanarsi dal proprio domicilio che era ormai diventato l'unico luogo dove si sente sicura. Assillata dalla paura di trovarsi a disagio psichicamente stando a stretto contatto con la gente, ha quindi sempre più evitato di uscire da casa. Tutto ben considerato lo specialista ha posto la diagnosi di “agorafobia con attacchi di panico” e ha valutato l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% in qualunque attività lavorativa.
A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr. __________, infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).
Sul piano reumatologico, il dr. __________, effettuato un approfondito status clinico e valutata la documentazione radiologica, presa conoscenza anche della precedente valutazione del collega reumatologo dr. __________ del 18 dicembre 2006 (il quale aveva considerato quali diagnosi principali con ripercussione sulla capacità lavorativa una sindrome lombo-vertebrale cronica su una discopatia L5-S1 e uno stato dopo microdiscectomia di un'ernia discale lussata lateralmente a sinistra, considerando l’assicurata inabile al lavoro nella forma del 50% nell'ultima attività professionale svolta e anche in un'attività lavorativa leggera) ha rilevato che in seguito il decorso era stato caratterizzato da una certa stabilizzazione per quanto riguardava i disturbi della colonna lombare. In effetti l'assicurata non aveva più avuto particolari apprezzamenti dal 2006 fino al 2016. Vi era invece un peggioramento delle condizioni psichiche. Nel luglio del 2016 si è quindi giunti alla posa di una protesi totale dell'anca sinistra per una coxartrosi su coxa vara sinistra sintomatica su una displasia congenita dell'anca e uno stato dopo osteotomia femorale all'età di 16 mesi. Il perito ha quindi riferito che “il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da un miglioramento dei disturbi a livello dell'inguine ma da una persistente, ancora attuale, di dolori periarticolari in particolar modo nella zona cicatriziale e al gluteo sinistro dove vengono descritte delle insufficienze muscolari del muscolo gluteo su una ipotonotrofia del muscolo grande. Il decorso è comunque da considerarsi lentamente ma progredientemente favorevole.” Lo specialista ha quindi rilevato che la paziente riusciva ora a camminare senza stampelle, con solo una leggerissima zoppia. Del resto l'esame clinico permetteva di escludere un’insufficienza gluteale importante, considerato come il test di Trendelenburg era negativo e la muscolatura gluteale poteva in ogni modo essere ben contratta all'esame clinico. La mobilità dell'anca sinistra era in ogni modo attualmente migliore rispetto a quella destra, la quale presentava una coxartrosi nell'ambito di una displasia e uno stato dopo osteotomia femorale all'età di 16 mesi. L'assicurata non lamentava comunque, per quanto riguardava l'anca destra, particolari dolori. Quanto alla colonna lombare, era presente una sindrome lombo-vertebrale come per altro già descritta dal dr. __________. Tutto ben considerato il decorso era quindi da considerare stazionario se non tendente addirittura a un certo miglioramento per la stabilità del reperto. Vi erano alla RM delle alterazioni degenerative plurisegmentali, ma non segni di tipo compressivo o irritativo né dal punto di vista clinico né dal punto di vista radiologico. Il perito ha pure riferito che le due valutazioni neurochirurgiche eseguite non avevano evidenziato alcuna necessità di intervenire sulla colonna vertebrale. Il quadro clinico era quindi dominato dalla presenza di una fibromialgia di tipo primario.
In conclusione secondo il perito dal punto di vista reumatologico la capacità lavorativa era nulla nell'attività da ultimo esercitata, ma dell'80% in un'attività adatta e come casalinga. Da queste approfondite considerazioni e conclusioni questo giudice non ha motivo di scostarsi.
Per quanto riferito alla sfera neurologica, il dr. __________, dopo aver descritto nel dettaglio l'anamnesi e lo stato clinico neurologico, ha osservato che l’assicurata presentava da oltre 15 anni dolori al cingolo scapolare bilateralmente, nel 2005 era stata operata per ernia discale L5/S1 a sinistra. I dolori hanno quindi avuto un'evoluzione cronica sia in sede cervicale che lombare. Vi erano inoltre anche dolori nella regione dell'anca sinistra dove era stata operata con impianto di protesi. L'esame neurologico risultava tuttavia praticamente normale: non si trovavano deficit motori o sensitivi e i riflessi osteotendinei erano ben evocabili a tutti gli arti. Dalla documentazione radiologica emergevano in effetti alterazioni degenerative diffuse vertebrodiscali in sede cervicale e lombare, con piccole protrusioni discali, ma non compressioni radicolari. Clinicamente non si trovavano neppure elementi indicativi di un danno delle strutture nervose centrali o periferiche, in particolare non indizi per una patologia radicolare. Secondo lo specialista quindi, i dolori presentati dalla paziente e i suoi sintomi in generale non erano spiegati da una patologia neurologica specifica. Di conseguenza, sul piano neurologico, l’assicurata era da considerare abile al lavoro al 100%. Anche tali conclusioni, che peraltro la ricorrente nemmeno censura, sono convincenti e non prestano il fianco a critica alcuna.
Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che la capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurata nell’attività lavorativa precedentemente esercitata era da con-siderare nulla dall’agosto 2015 e questo a causa delle problematiche psichiatriche e reumatologiche. Per quanto riferito invece ad un’attività leggera ed adeguata, rispettosa delle limitazioni poste dal perito reumatologo, la capacità lavorativa era da considerare del 60% da agosto 2015 e nulla nel periodo dal luglio 2016 (per l’intervento chirurgico di posa di una protesi totale all’anca sinistra l’11 luglio 2016) a gennaio 2017, momento dal quale bisognava considerare una ripresa della capacità lavorativa del 60%. Esprimendosi sulla tipologia di attività adeguata, per la quale la capacità lavorativa era del 60%, il SAM ha concluso che la stessa doveva rispettare i limiti funzionali posti dal consulente in reumatologia. Valevano segnatamente le limitazioni funzionali già determinate dal collega dr. ___________ nella perizia del 18 dicembre 2006 per quanto riguardava la colonna vertebrale. In sostanza l’assicu-rata era da considerare “limitata in attività lavorative pesanti con carico superiore ai 7,5-10 kg. È limitata nell'eseguire frequenti flessioni o torsioni del tronco. Limitata nel mantenere delle posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta per più di un'ora che in posizione in piedi senza cambiare appoggio per 20-30 min., cambiando appoggio per un'ora. Per quanto riguarda la problematica dell'anca sin. vi sono attualmente delle limitazioni se deve camminare per un tragitto superiore al chilometro o se deve inginocchiarsi” (doc. AI 108 pag. 332).
Considerato come nell’ambito della prima assegnazione della rendita a far tempo dal 1. marzo 2006 l’amministrazione si era basata sulla perizia reumatologica fatta eseguire dal dr. __________ e, quindi, concluso per una abilità del 50% nella sua attività lavorativa e del 60% in un’attività leggera adeguata (cfr. anche le conclusioni del SMR del 31 gennaio 2007, doc. AI 18), secondo il SAM andava ammesso un certo peggioramento, non solo considerando il periodo di inabilità lavorativa totale dal luglio al dicembre 2016, ma anche ritenuto come nell’attività precedentemente esercitata non era più data abilità residua. Per contro, in un’attività leggera ed adeguata, fatta eccezione per il periodo dal luglio al dicembre 2016, la capacità lavorativa era rimasta invariata al 60%.
Questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve confermare le valutazioni peritali.
2.8.2. A tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR nel rapporto finale del 7 agosto 2017 (doc. AI 113), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle ben motivate conclusioni della perizia SAM non è in effetti possibile scostarsi sulla base delle certificazioni del dr. __________, dei sanitari della Clinica di __________ e di quelli del servizio di neurologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ prodotte in fase di osservazioni (cfr. doc. AI 122). Le stesse sono state in effetti sottoposte al SAM, il quale, con complemento del 8 novembre 2017, ha concluso che le stesse non permettevano di giustificare una differente valutazione dell’esigibilità rispetto a quanto già concluso nella perizia del 14 luglio 2017. Il SAM, facendo proprie le considerazioni degli specialisti dr. __________ e dr. __________, ha in effetti affermato:
" Egregio collega,
in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 14.7.2017 effettuata presso il SAM di Bellinzona, il Servizio Medico Regionale, nell'ambito delle osservazioni al progetto di decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino ci ha inviato le osservazioni dell'A, con l'allegata documentazione medica (rapporti medici del servizio di chirurgia-ortopedia dell'Ospedale __________ di __________, sede __________ del 20.7.2016, 15.9.2016, 17.11.2016, 26.1.2017, 19.5.2017, 9.8.2017, 13.9.2017; rapporti medici del servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, sede __________ del 30.8.2016 e 27.12.2016; rapporto d'uscita della Clinica di __________ di __________ del 9.5.2017 con relativo certificato medico di incapacità lavorativa; certificato medico di incapacità lavorativa del servizio di chirurgia-ortopedia dell'Ospedale __________ di __________, sede __________ del 16.5.2017; certificato medico del Dr. med. __________, specialista FMH chirurgia a __________ del 14.6.2017 e 25.8.2017; lettera dell'A. all'Ufficio Al del Canton Ticino del 19.9.2017), chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia a __________ e Dr. med. __________, specialista FMH neurologia a __________ che con i loro rapporti del 13.9.2017 rispettivamente 23.10.2017 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto del 13.9.2017 scrive:
" Ho valutato attentamente quanto segnalato dai colleghi che hanno visto l'assicurata in quest'ultimo periodo, in particolar modo il rapporto della clinica riabilitativa di __________ del 09. 05.201 7 e il rapporto del Dr. __________ del 13. 09.201 7.
Per quanto riguarda le valutazioni cliniche e le diagnosi, non ho alcuna osservazione da porre.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa è sicuramente indicata un'incapacità del 100% per tutte le attività professionali nel periodo di degenza presso la clinica __________ di __________ dal 12. 04.2017 al 16. 05.2017 come certificato dai colleghi. Altrimenti non vedo qui altre modifiche da porre a quanto determinato nella mia valutazione peritale del 06. 04.2017 in vostro possesso.
Non si modificano le limitazioni funzionali e le capacità lavorative da me determinate."
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto del 23.10.2017 scrive:
" In riferimento alla valutazione della Signora RI 1, ho preso atto della nuova documentazione medica pervenuta.
Ricordo che ho esaminato dal punto di vista neurologico la paziente il 6 aprile 2017 nell'ambito di una perizia pluridisciplinare, giungendo alle diagnosi in ambito neurologico di: stato da intervento di discectomia L5/Sl a sinistra (2005) senza residui radicolari, inoltre sindrome lombo-vertebrale e cervicale cronica, senza deficit neurologici associati di tipo radicolare.
Non vi erano diagnosi di competenza neurologica che avessero un influsso sulla capacità lavorativa. La nuova documentazione pervenuta consiste innanzitutto in sette valutazioni da parte del Servizio di Chirurgia e ortopedia dell'Ospedale __________ di __________ tra il 20 luglio 2016 e il 13 settembre 201 7, tutte concernenti una coxartrosi vara bilaterale più sintomatica a sinistra, senza nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Vi sono inoltre due valutazioni del Servizio di Neurochirurgia dell’ospedale __________ di __________ del 30 agosto e 27 dicembre 2016 con diagnosi di cervicalgie e lombalgie croniche multifattoriali: si conferma anche a questi esami l'assenza di segni per neuro-compressione e non vengono descritti anche in questo caso deficit di origine neurologica. Infine risulta che l'.A. è stata ricoverata presso la Clinica di __________ dal 12.04.2017 al 9.5.2017 per riabilitazione funzionale per sintomatologia dolorosa multifattoriale e pluridistrettuale: anche in questo caso non sono descritti nuovi elementi concernenti gli aspetti neurologici.
Vi sono anche due certificati del Dott. __________, specialista FMH chirurgia, che certifica una incapacità lavorativa del 100% riferendosi principalmente agli aspetti ortopedici e psichiatrici.
La nuova documentazione non porta dunque elementi ulteriori per quel che riguarda gli aspetti di competenza neurologica. Di conseguenza dal punto di vista neurologico posso confermare la valutazione precedente del 7 aprile 2017."
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione prodotta non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare del 14.7.2017 effettuata presso il SAM di Bellinzona.” (doc. AI 127)
Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulle – peraltro assai scarne e im-motivate – allegazioni del curante e degli altri sanitari e sono state integralmente avallate e condivise anche dal medico SMR (cfr. Annotazione del 13 novembre 2017, doc. AI 128), appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve.
Non permettono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM nemmeno le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, molte delle quali peraltro già facenti parte della documentazione valutata dal SAM nel complemento peritale.
Quanto in particolare alle nuove stringate certificazioni del dr. __________ del 4 dicembre 2017 e 13 febbraio 2018, le stesse si limitano ad attestare un’inabilità completa senza specificare per quale diagnosi e quale motivo, e non contengono alcun elemento che non sia già stato considerato dal SAM (doc. A7, IX/2).
Né del resto il fatto che l’assicurata abbia dovuto, il 12 febbraio 2018, rivolgersi al Pronto soccorso per una caduta permette di ammettere una modifica delle circostanze approfondite nell’ambito della perizia SAM. A prescindere infatti dal fatto che il certificato di dimissione dal Pronto soccorso della Clinica __________ del 12 febbraio 2018 è posteriore alla data della decisione qui contestata (mentre che, come detto, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid. 2; cfr. in proposito anche al consid. 2.8.3), lo stesso non apporta comunque alcun elemento che possa modificare le conclusioni sopracitate, limitandosi ad attestare una consultazione a causa di una caduta, senza peraltro porre alcuna diagnosi significativa.
Da tale documentazione non risulta dunque una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito SAM.
Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza co-mune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dai medici curanti dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
Nel ricorso la ricorrente manifesta la sua contrarietà, ritenendo di essere inabile in misura maggiore del 40%, limitandosi in sostanza ad un dissenso puramente soggettivo, ma non indica chiaramente in che modo e in che misura le conclusioni tratte dal SAM, nella perizia e nel complemento peritale, sarebbero errate. Riservato anche quanto verrà detto in seguito in merito agli ulteriori certificati prodotti (cfr. consid. 2.8.3), i mezzi di prova prodotti sono documenti già agli atti e quindi già oggetto di puntuale valutazione del SAM, oppure certificazioni che non contengono elementi che permettano anche solo di ipotizzare una modifica rilevante della situazione approfonditamente peritata nell’ambito della valutazione SAM.
All’assicurata va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all’ema-nazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465).
Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 14 luglio 2017 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 8 novembre 2017 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 21 novembre 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata va considerata inabile in misura totale nella sua attività lavorativa a far tempo dall’ago-sto 2015, ma abile nella misura del 60% in un’attività leggera adeguata, fatta eccezione per il periodo dall’11 luglio al 31 dicembre 2017 in cui l’idoneità lavorativa era da considerare nulla in ogni attività a motivo dell’intervento di posa della protesi all’anca. Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.
Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).
2.8.3. Quanto infine alla successiva documentazione medica prodotta in causa, la stessa riferisce di un intervento chirurgico subito il 13 aprile 2018 per l’impianto di una protesi totale all’anca destra (certificati d’inabilità lavorativa dal 12 aprile al 28 giugno 2018 resi il 30 aprile e 25 maggio 2018 dal dr. __________, chirurgo ortopedico; scritti del medesimo medico al dr. __________ del 28 febbraio 2018 e alla curante del 3 maggio 2018, rapporto operatorio del 19 aprile 2018) e non apporta alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della fattispecie.
In effetti, come con pertinenza affermato dall’UAI nello scritto del 9 marzo 2018 (doc. XV), tale documentazione si riferisce ad un’inabilità lavorativa, peraltro transitoria, conseguente all’intervento chirurgico eseguito il 13 aprile 2018, e quindi successivo alla data della resa della decisione contestata, rilevato altresì come l’intervento sia stato con ogni evidenza susseguente alla caduta del 12 febbraio 2018, nella quale la ricorrente aveva riportato un trauma all’anca destra documentato dal rapporto del pronto soccorso della Clinica di __________ allegato quale doc. IX/1. In proposito va ricordato che in occasione della perizia eseguita per il SAM, nella sua valutazione del 6 aprile 2017 il dr. __________ aveva evidenziato come malgrado all’anca destra vi fosse una coxartrosi nell'ambito di una displasia dell'anca, oltre a uno stato dopo osteotomia femorale all'età di 16 mesi, l'assicurata non lamentava a quell’epoca comunque particolari dolori per cui non vi era necessità di intervenire (doc. AI 108 p. 349).
A tal riguardo occorre nuovamente ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 21 novembre 2017. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Rettamente nelle osservazioni 9 marzo 2018 l’Ufficio AI (XV) ha pertanto evidenziato sostanzialmente che l’eventuale peggioramento delle condizioni dell’assicura-ta, segnatamente in relazione all’anca destra, rispettivamente gli eventuali relativi effetti sulla sua capacità lavorativa, potranno essere valutati in sede di revisione – domanda che l’assicurata potrà se del caso nuovamente inoltrare con allegata la pertinente documentazione medica – a condizione che le modifiche delle condizioni di salute con conseguente peggioramento della capacità di guadagno perdurino per oltre tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico - che in concreto è rimasto incontestato - l’Ufficio AI ha proceduto a determinare il conseguente grado di invalidità come è stato esposto per esteso al considerando 2.6.
Tale valutazione merita di essere avallata.
Per quanto riguarda il salario da valida l’amministrazione ha proceduto correttamente ad aggiornare al 2015 il reddito che l’assicurata avrebbe percepito esercitando la sua abituale attività lavorativa (cfr. questionario del datore di lavoro del 4 aprile 2006 e rapporto del consulente in integrazione del 23 marzo 2007, doc. AI 5, 22; cfr. per l’aggiornamento doc. AI 118), fissandolo in fr. 45'884.
Quanto al reddito da invalida, l’UAI si è a ragione fondato sui dati statistici, e meglio utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo quindi in considerazione un importo di fr. 54’191.-- conseguibile nel 2015 svolgendo un’attività semplice e ripetitiva.
Stante quindi, per il periodo successivo al gennaio 2017, una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, ed effettuando un’ulteriore riduzione del 20% per considerare la necessità di effettuare attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato fissato in fr. 26'011.75.-.
Ritenuto pertanto un reddito ipotetico da valida, come detto, di fr. 45'884.-- e da invalida di fr. 26'011.75.--, ne discende un grado d’invalidità del 43% ([45'884 - 26'011] x 100 : 45'884 = 43%) che, per quanto riferito al periodo successivo al 1 gennaio 2017, conferisce pertanto (nuovamente) il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
Sia detto a titolo abbondanziale che il risultato non cambierebbe nemmeno volendo aggiornare i dati salariali al 2017.
2.10. In simili circostanze, visto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI, dati i presupposti per procedere ad una revisione della prestazione ai sensi dell’art. 17 LAI in considerazione del peggioramento subentrato dal gennaio 2015, ha modificato il diritto alla rendita sostituendo il quarto di prestazione con una rendita intera, ma limitatamente al periodo dal 1. luglio 2016 (primo giorno del mese di ricezione della domanda di prestazioni; art. 88bis cpv. 1 OAI) al 1. aprile 2017 (ovvero tre mesi dopo il ripristino della capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. al consid. 2.4), momento a partire dal quale l’insorgente ha nuovamente diritto ad un quarto di rendita.
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di causa, per complessivi fr. 500.--, vanno poste a carico dell'assicurata.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti