Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2017.220

 

BS/sc

Lugano

26 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 23 novembre e 13 dicembre 2017 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, già operatrice ecologica presso la __________, nel luglio 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1 incarto AI).

 

                                         Dopo avere raccolto la necessaria documentazione medica, l’Ufficio AI ha proceduto ad una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (__________; cfr. rapporto del 2 gennaio 2017, doc. 66 inc. AI), confermata con rapporto finale 9 gennaio 2017 dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) (doc. 69 inc. AI).

                                         L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. rapporto 30 marzo 2017, doc. 72 incarto AI). Tenuto inoltre conto del rapporto 2 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale (doc. 77 e 49 incarto AI), con preavviso del 6 giugno 2017, considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa svolta a tempo parziale (31% quale salariata e 69% quale casalinga), in applicazione del metodo misto ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2016 (doc. 82 incarto AI).

 

                                         A seguito delle osservazioni al progetto di decisione (doc. 93 incarto AI), considerata ora l’assicurata quale salariata a tempo pieno e tenuto conto di una precedente incapacità lavorativa del 30% dal 2007, il 29 settembre 2017 l’Ufficio AI ha emesso un nuovo progetto di decisione riconoscendo un quarto di rendita dal 1°settembre 2014, aumentato a rendita intera dal 1° dicembre 2014 e ridotto ad un quarto dal 1° settembre 2016 (tre mesi dopo il miglioramento fatto decorrere dal maggio 2016), con versamento della prestazioni dal 1° agosto 2015 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 100 inc. AI).

 

                                         Con osservazioni 24 ottobre 2017 l’assicurata ha contestato il miglioramento delle condizioni di salute fatte risalire al 1° settembre 2016, sostenendo invece il perdurare di una totale inabilità lavorativa ed allegando documentazione del reumatologo e psichiatra curanti (doc. 104 inc. AI).

 

                                         Con decisioni del 23 novembre 2017 e 13 dicembre 2017 l’amministrazione, ritenendo come la nuova documentazione medica non apporti alcuna modifica alla perizia del __________, ha confermato il quarto di rendita dal 1° settembre 2014, la rendita intera dal 1° dicembre 2014 e nuovamente il quarto di rendita dal 1° settembre 2016 in avanti (doc. 110 e 111; cfr. le motivazioni in doc. 108 inc. AI).

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto ricorso. Contestando il miglioramento della sua condizione clinica, postula il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1° settembre 2016. Contestualmente chiede di essere esonerata dal pagamento delle spese di giustizia. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                                         In data 9 gennaio 2018 la ricorrente ha prodotto atti medici come pure il certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria correlato dalla relativa documentazione (VI).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso. L’amministrazione ribadisce la validità della perizia __________, sostenendo che i rapporti dei medici curanti prodotti non apportano elementi determinanti per una diversa valutazione del caso.

 

                               1.4.   In data 28 e 29 maggio 2018 la ricorrente ha prodotto due nuovi certificati del reumatologo e dello psichiatra curanti (XV e XVI).

                                         Con osservazioni 15 giugno 2017 l’amministrazione ha sostenuto che i nuovi atti medici non modificano la valutazione medico-teorica operata in sede amministrativa (XVIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita successivamente al 1° settembre 2016 oppure, come da richiesta ricorsuale, ad una rendita intera.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

 

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).      

 

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, a seguito della domanda di prestazioni, raccolta la documentazione dei medici specialisti curanti, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Dal rapporto datato 2 gennaio 2017 (doc. 66 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

5.      DIAGNOSI

 

5.1    Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

 

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4).

 

Episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1).

 

Note alterazioni degenerative del rachide cervicale e lombare.

 

Osteopenia (desintometria ossea DEXA del 26.8.2015).

 

Minima poliartrosi delle dita.

 

Esiti da poliartrite indifferenziata:

 

-     terapia di fondo in atto con 10 mg di Metotressato i.m. alla settimana.

 

5.2    Disturbo senza influenza sulla capacità lavorativa

 

Disturbo istrionico di personalità (ICD10 F60.4).

 

Sindrome fibromialgica generalizzata.

 

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

 

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).

 

Ipercolesterolemia.

 

Leggera BPCO su tabagismo attivo.

 

Diverse allergie alimentari.

 

Rinite a carattere perenne nel quadro di un’ipersensibilità alle muffe del genere Aspergillus. (…)” (incarto AI pag. 358-359)

 

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6 della perizia), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti le affezioni psichiatriche e reumatologiche, per quel che concerne l’abituale attività di ausiliaria di pulizie, riportate le limitazioni funzionali (cfr. punto no. 8.1.1), i periti hanno valutato come segue le singole capacità lavorative:

 

" (…) Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una capacità lavorativa del 60%, intesa come limitazione di rendimento e di tempo di lavoro, valida dalla presa in carico psichiatrica, cioè dal 3.5.2016.

Dal lato reumatologico giudichiamo l’A., come addetta alle pulizie, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, applicabile anche in un lavoro a tempo parziale, valida dal 22.4.2016, ossia da quando la MRI della mano ds. non aveva più mostrato un’attività articolare infiammatoria residua. È giustificata un’inabilità lavorativa del 100% dall’8.7.2015 (quando era stata documentata all’esame ecografico articolare una poliartrite con sinovite, rispettivamente tenosinovite) fino al 21.4.2016. Precedentemente alla visita reumatologica specialistica presso il Policlinico Universitario di reumatologia di __________ dell’8.7.2015 vanno riconosciuti i periodi di inabilità lavorativa per le patologie reumatologiche, attestati dal reumatologo curante. Qualora l’A. dovesse rimanifestare segni (dimostrabili) di recidiva della malattia articolare infiammatoria, comprovabili tramite un esame di MRI articolare con mezzo di contrasto delle articolazioni coinvolte, potrà subentrare un periodo di inabilità lavorativa totale, passeggero, fino alla remissione dell’attività infiammatoria alle cure farmacologiche avviate.

Dal punto di vista neurologico l’A. presenta una capacità lavorativa del 100%. (…)” (incarto AI pag. 364-365)

 

                                         Globalmente l’assicurata è stata ritenuta abile al 50% nell’abituale professione, i periti avendo sommato parzialmente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici e reumatologici “in quanto le limitazioni funzionali si sovrappongono solo parzialmente” (cfr. punto no. 8.1.2 pag. 365).

                                        

                                         La succitata incapacità lavorativa è stata fatta decorrere dal 3 maggio 2015 (inizio della presa in carico psichiatrica presso il dr. med. __________). Per i periodi precedenti, i periti del __________ hanno fatto riferimento alle certificazioni del reumatologo curante dr. med. __________, ossia:

 

" (…)

-   dal mese di agosto 2014 al 7.7.2015 capacità lavorativa dello 0%, come attestata dal reumatologo curante Dr. med. __________

 

-   dall’8.7.2015 (visita reumatologia specialistica presso il Policlinico Universitario di reumatologia di __________, con esame ecografico articolare con evidenza di una poliartrite con sinovite, rispettivamente tenosinovite) fino al 21.4.2016 ulteriore capacità lavorativa dello 0% per motivi reumatologici,

 

-   dal 22.4.2016 (quando la MRI della mano ds. nativa e con mezzo di contrasto, effettuata su richiesta del Policlinico di reumatologia dell’Ospedale Universitario di __________, non aveva più mostrato un’attività articolare infiammatoria residua) al 2.5.2016 capacità lavorativa del 75% per motivi reumatologici.

 

Qualora l’A. dovesse rimanifestare segni (dimostrabili) di recidiva della malattia articolare infiammatoria, comprovabili tramite un esame di MRI articolare con mezzo di contrasto delle articolazioni coinvolte, potrà subentrare un periodo di inabilità lavorativa totale, passeggero, fino alla remissione dell’attività infiammatoria alle cure farmacologiche avviate, come già ritenuto al momento della valutazione reumatologica presso l’Ospedale Universitario di __________ l’8.7.2015. (…)” (incarto AI pag. 365-366)

 

                                         Riassumendo, nell’abituale attività l’inabilità è stata valutata al 100% dal 4 agosto 2014, al 25% dal 22 aprile 2016 e al 50% dal 3 maggio 2016 (cfr. in tal senso anche rapporto finale 9 gennaio 2017 del SMR, pag. 449 inc. AI).

 

                                         In attività adeguate, rispettose delle limitazioni sia fisiche che psichiche (cfr. punto no. 9.1. ), la capacità lavorativa è stata definita come segue:

 

" (…) Dal punto di vista psichiatrico l’A. può svolgere un’attività adeguata nella misura del 60%, intesa come limitazione di rendimento e di tempo di lavoro, valida dal 3.5.2016.

Dal lato reumatologico, in un lavoro adatto allo stato di salute attuale, giudichiamo l’A. abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 22.4.2016. È giustificata un’inabilità lavorativa del 100% per qualsiasi tipo di attività dall’8.7.2015 fino al 21.4.2016. Precedentemente alla visita presso il Policlinico Universitario dei reumatologia di __________ dell’8.7.2015 vanno riconosciuti i periodi d’inabilità lavorativa per le patologie reumatologiche, attestati dal reumatologo curante.

Ricordiamo che l’A. presenta una capacità lavorativa completa dal lato neurologico in qualsiasi attività lavorativa.

Complessivamente l’A. presenta al momento attuale una capacità lavorativa globale del 60% in un’attività adeguata. (…)”

(incarto AI pag. 367)

 

                                         Quindi, in attività adeguate l’assicurata è stata ritenuta inabile al 100% dal 4 agosto 2014, allo 0% dal 22 aprile 2016 e al 40% dal 3 maggio 2016.

                                         I periti hanno precisato che l’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguate “va intesa come combinazione di limitazione di rendimento e di tempo di lavoro” (cfr. punto no. 9.1.2.1), rilevando che “eventuali pause supplementari sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua” (cfr. punto no. 9.1.2.3).

 

                                         In attività domestiche, infine, i periti del SAM hanno valutato un’abilità del 100% dal 4 agosto 2014, del 10% dal 22 aprile 2016 e del 15% dal 3 maggio 2016 (cfr. punto no. 9.1.4).

 

                                         Con scritto 14 giugno 2017 il reumatologo curante, dr. med. __________, riportata l’intenzione della sua paziente ad interporre ricorso contro il progetto di decisione 6 giugno 2017 (in cui l’assicurata è stata considerata salariata al 31% quale salariata e casalinga al 69% cfr. consid. 1.1; con la decisione contestata essa è stata rettamente ritenuta quale persona salariata), ha fatto presente:

 

" (…) Inoltre nel corso degli ultimi mesi non vi è sicuramente stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, né sotto l'aspetto psicologico né tanto meno sotto quello reumatologico. Ricordo come per la problematica psichiatrica la paziente venga regolarmente seguita dal dr. __________, che prenderà personalmente posizione a riguardo della decisione Al.

Per quanto concerne la valutazione della sua residua capacità lavorativa, in considerazione delle note patologie, è impensabile che l'assicurata possa riprendere a svolgere la sua professione di ausiliaria di pulizia, unica professione che sarebbe in grado di svolgere in assenza di una qualsiasi formazione professionale ed adeguata formazione scolastica. In considerazione delle sue patologie, della lunga assenza dal mondo del lavoro e dell'assenza di un'adeguata formazione professionale/scolastica risulta essere estremamente difficile, se non impossibile, poter prevedere il reinserimento di questa assicurata nell'attuale difficile mercato del lavoro.” (incarto AI pag. 485)

 

                                         In data 22 giugno 2017 il dr. med. __________, psichiatra curante, ha scritto all’Ufficio AI quanto segue:

 

" Vi rendo noto che la paziente risulta in cura specialistica presso il mio studio dal 03.05.2016 facendo seguito ad una segnalazione fattami dal suo reumatologo curante Dr. __________ di __________ presso il quale era in cura da tempo per una complessa sintomatologia algica e funzionale a carico dell'apparato locomotore di difficile interpretazione dove tra le ipotesi diagnostiche prese in considerazione venne anche posta da parte della Clinica Reumatologica dell'Ospedale Universitario di __________ quella di una poliartrite indifferenziata motivo per cui è stata in seguito sottoposta per un lungo periodo ad una terapia farmacologica a base di methotrexate, antiinfiammatori (adalimumab) e corticosteroidi sistemici. A seguito delle constatazioni fatte nell'ambito della presa a carico specialistica sono giunto a mettere in luce una importante sindrome depressiva reattiva alle problematiche legate allo stato di salute gravemente compromesso a cui si aggiungevano altrettante gravose difficoltà famigliari, sociali e finanziarie. Tengo ora a mettere in luce come a seguito delle conclusioni della perizia multidisciplinare effettuata presso il __________ di __________ la paziente sia stata valutata con una incapacità medica teorica del 40% a partire dal 03.05.2016 in avanti. Dalla valutazione della perizia si evince però che la paziente sia stata considerata al 60% casalinga mentre è proprio a causa della malattia reumatologica di cui è affetta da ben tre anni che essa è stata di fatto costretta ad interrompere totalmente il suo lavoro e ad annunciarsi all'Al non essendo assolutamente in grado di sostenere il carico lavorativo come ausiliaria di pulizie, attività che come sostenuto anche dal reumatologo curante nella sua lettera del 14.06.2017 è impensabile che la paziente possa ancora riprendere a svolgere in considerazione delle sue note patologie che d'altronde la limitano pesantemente anche rispetto all'assolvimento della mansione di casalinga che di fatto viene eseguita dall'aiuto domiciliare.” (incarto AI pag. 490-491)

 

                                         Esaminati i succitati due rapporti, con annotazioni del 7 settembre 2017 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), preso atto della perizia del dr. med. __________ del 17 settembre 2007 (allegata alla perizia pluridisciplinare) ha riconosciuto una precedente inabilità del 30% quale ausiliaria di pulizie dal 2007 (doc. 94 inc. AI).

 

                                         In data 12 ottobre 2017 l’assicurata ha prodotto il rapporto 12 ottobre 2017 dello psichiatra curante, dr. med. __________. Negando un miglioramento, egli ha precisato:

 

" (…) Si è per contro costatato un incremento della sintomatologia ansioso depressiva e algica generalizzata che unitamente al notevole carico medicamentoso ha reso ancora meno efficace la funzionalità operativa della paziente diminuendo ulteriormente la sua capacità di tenuta e di resistenza così da non essere in grado di svolgere nemmeno le attività della vita quotidiana e da rendere necessario il ricorso al servizio dell'aiuto domiciliare su richiesta del reumatologo curante. Nelle condizioni attuali non avendo potuto constatare un effettivo miglioramento della condizione clinica permane una inabilità lavorativa totale per cui rimane preclusa per la paziente qualsiasi possibilità di un suo rientro nel circuito lavorativo.” (incarto AI pag. 522)

 

                                         Il 23 ottobre 2017 il dr. med. __________ ha prodotto un ulteriore rapporto, ove in particolare ha rilevato:

 

" (…) Purtroppo lo stato clinico della signora RI 1 è da considerare stabile, negli ultimi mesi non vi è stato nessun miglioramento delle sue condizioni di salute, nè sotto l'aspetto fisico nè tanto meno sotto quello psichico (per questa patologia è in cura dal dr. __________, che ha già provveduto ad inviarvi le sue considerazioni). Le patologie reumatologiche lamentate dalla paziente, in modo particolare i cronici importanti dolori alle mani, le impediscono di svolgere le attività fisicamente più pesanti. Sicuramente quale donna delle pulizie è da considerare in misura definitiva non più idonea. Al momento è comunque pure limitata nello svolgimento di un'attività fisicamente leggera. Da quanto riferisce è molto limitata pure nello svolgimento delle sue normali mansioni domestiche ed a volte anche nella cura del corpo. Purtroppo tutte le terapie eseguite nel corso degli anni, sia farmacologiche che fisioterapiche ed ergoterapiche non hanno potuto influenzare in modo significativo questi dolori, ormai cronicizzati.” (incarto AI pag. 526)

 

                                         Con annotazioni 8 novembre 2017 il SMR ha valutato come segue la succitata documentazione:

 

" (…)

Valutazione:

-    Dall’attuale documentazione non risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.

-     Da parte del SAM il “miglioramento” del 2016 è giustificata dall’assenza di sinovite documenta in precedenza, miglioramento soggettivamente non condiviso in assicurata con componente funzionale.” (incarto AI pag. 527)

 

                                         Con il presente ricorso in sostanza l’assicurata, considerata con la decisione contestata quale salariata a tempo pieno, contesta l’aumento della capacità lavorativa a far da tempo da maggio 2016 con conseguente riduzione della rendita da settembre 2016. Con riferimento alle refertazioni degli specialisti reumatologi e psichiatrici, rileva come dall’agosto 2014 il suo stato di salute non si sia modificato.

                                        

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.6.   Ritornando al caso in esame, come visto, l’assicurata è stata peritata dal __________ che ha ritenuto invalidanti le patologie psichiatriche e reumatologiche, non quelle neurologiche.

 

                            2.6.1.   Dal punto di vista psichiatrico, come visto, l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa med. __________, la quale – dopo un’accurata e dettagliata anamnesi, nonché un’esaustiva valutazione – ha posto le seguenti diagnosi: disturbo istrionico di personalità (ICD10 F60.4), disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4) ed episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1). La perita ha poi rilevato le seguenti limitazioni sulla capacità lavorativa, motivando come segue:

 

" (…) La diminuzione della capacità lavorativa è determinata dalla presenza di un umore  depresso con pessimismo verso l’eventuale evoluzione positiva del futuro della sua condizione sia somatica ma in particolare delle preoccupazioni economiche e del timore che sfocia in angoscia al pensiero della perdita della casa, con presenza di ruminazioni mentali non ossessive. Vi è un’inibizione della carica vitale e dell’energia, e tendenze suicidarie senza però passaggio all’atto, a questo si aggiunge i disturbi del sonno con insonnia da risvegli notturni multipli e riduzione della durata del sonno, oltre che anche ad una insonnia da addormento ritardato. A questo si aggiunge il disturbo da sintomi somatici da dolore persistente. (…)” (incarto AI pag. 442)

 

                                         In altre attività essa ha individuato un’abilità del 60%, da intendere come riduzione di rendimento, descrivendo i limiti in attività adeguate:

 

" (…) Può svolgere altre attività nella misura del 60%, lavori che tengano presente il grado intellettivo, con lieve deficit di concentrazione, astrazione, attenzione e concettualizzazione, la scarsa energia, secondaria ai problemi di insonnia, l’emotività labile e le difficolta relazionali. Potrebbe avere una ripresa lavorativa in misura maggiore rispetto all’attuale dopo almeno sei mesi dall’aggiustamento psicofarmacologico, da me suggerito e il potenziamento del sostegno psicologico. (…)” (incarto AI pag. 443)

 

                                         La perita ha fatto decorrere la sua valutazione dal 3 maggio 2016, inizio del trattamento a cura del suo psichiatra curante. Rispetto alla certificazione di un’inabilità al 100% dello psichiatra curate (cfr. rapporto 8 maggio 2016 in doc. 43 inc. AI) quanto ora attestato dalla perita psichiatrica non costituisce di per se un miglioramento ma una differente valutazione della stessa situazione (le diagnosi sono sostanzialmente le stesse) alla quale va data adesione trattandosi di una dettagliata ed esaustiva perizia.

                                                                               

                            2.6.2.   Dal lato reumatologico, il perito dr. med. __________, poste le diagnosi somatiche di cui al consid. 2.4, ha proceduto ad una dettagliata valutazione (cfr. punto no. 5). In particolare, egli ha evidenziato i seguenti limiti funzionali in un’attività adatta:

 

" (…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurata può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 5 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.

L'assicurata può di rado maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo aver la possibilità di alternare le posizioni al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, pub talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. (…)” (incarto AI pag. 420)

 

                                         Il perito ha ritenuto l’assicurata abile al 100% in un lavoro adeguato rispettoso delle limitazioni decorrente dal 22 aprile 2016 “ossia da quando la risonanza magnetica della mano destra nativa e con mezzo di contrasto effettuata su richiesta del policlinico di reumatologia dell’ospedale universitario di Zurigo, non aveva più mostrato un’attività articolare infiammatoria residua” (pag. 420). Il reumatologo curante, che – come visto al consid. 2.4. – ha attestato dei precedenti periodi d’inabilità lavorativa, sostiene che non vi sia stato un miglioramento. Anche in questo caso piuttosto di “miglioramento”, quanto accertato dal perito rappresenta una diversa valutazione della stessa situazione alla quale va prestata adesione.

 

                            2.6.3.   Visti i succitati referti degli specialisti curanti (cfr. consid. 2.4), come pure quelli prodotti durante la procedura giudiziaria, questo Tribunale rileva tuttavia la necessità di un approfondimento della situazione medico-teorica sino al 23 novembre 2017, momento dell’emissione della prima decisione amministrativa (la seguente decisione del 13 dicembre 2017 riguardava la definizione degli importi di rendita retroattivi). A tal riguardo occorre ricordare che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).

 

                                         In primo luogo, dal punto di vista psichiatrico, nel già menzionato rapporto 22 giugno 2017 il dr. med. __________, negando un miglioramento delle condizioni di salute, aveva segnatamente costatato “un incremento della sintomatologia ansioso depressiva e algica generalizzata che unitamente al notevole carico medicamentoso ha reso ancora meno efficace la funzionalità operativa della paziente diminuendo ulteriormente la sua capacità di tenuta e di resistenza così da non essere in grado di svolgere nemmeno le attività della vita quotidiana e da rendere necessario il ricorso al servizio dell'aiuto domiciliare su richiesta del reumatologo curante” (sottolineatura del redattore). Tale concetto è stato del resto ribadito nel certificato del 16 aprile 2018:

 

" Con il presente certifico che sia dal lato della sintomatologia psichica accusata sia dal lato della funzionalità dell’apparato locomotore così come è dimostrato dal carico di terapia medicamentosa a base di antiinfiammatori non steroidei che viene prescritta dal reumatologo curante Dr. __________ di __________ non si è constatato un effettivo miglioramento della condizione clinica sofferta dalla paziente per cui ella permane a mio avviso inabile al lavoro nella misura del 100%.

Stante il quadro clinico tendente alla cronicizzazione dei disturbi accusati dalla paziente appare preclusa qualsiasi possibilità di reinserimento nel circuito lavorativo.” (sottolineatura del redattore; doc. XVI/1)

 

                                         Certo che rispetto alla perizia psichiatrica del 14 novembre 2016 da quanto è stato attestato il 22 giugno 2017 sono trascorsi sei mesi (va comunque rilevato che l’ultima visita peritale risale al 20 ottobre 2016). Tuttavia, se si tiene conto della prognosi positiva a medio-lungo termine espressa dalla perita, l’intervenuto incremento della sintomatologia depressiva con conseguente limitazione nelle attività quotidiane, legato anche alla problematica reumatologica, secondo questo TCA, merita un approfondimento. Contrariamente a quanto sostenuto dal SMR un peggioramento non è da escludere.

 

                                         Anche il dr. __________, nel citato rapporto del 23 ottobre 2017, ha precisato che:

 

" Le patologie reumatologiche lamentate dalla paziente, in modo particolare i cronici importanti dolori alle mani, le impediscono di svolgere le attività fisicamente più pesanti. Sicuramente quale donna delle pulizie è da considerare in misura definitiva non più idonea. Al momento è comunque pure limitata nello svolgimento di un'attività fisicamente leggera. Da quanto riferisce è molto limitata pure nello svolgimento delle sue normali mansioni domestiche ed a volte anche nella cura del corpo. Purtroppo tutte le terapie eseguite nel corso degli anni, sia farmacologiche che fisioterapiche ed ergoterapiche non hanno potuto influenzare in modo significativo questi dolori, ormai cronicizzati.” (sottolineature del redattore, pag. 526 inc. AI)

 

                                         Ritenuto che il dr. med. __________ ha visitato l’assicurata il 27 settembre 2016, anche in questo contesto un peggioramento non è da escludere.

 

                                         Con scritto 21 dicembre 2017 il reumatologo curante, ribadendo di non aver mai purtroppo potuto “confermare alcun miglioramento né clinico né soggettivo della sintomatologia algica, al contrario di quanto viene attestato dall'Al”, ha rimarcato che “vi è tuttora un'importante compromissione della sua capacità lavorativa sia sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico sia sotto quello psicologico, come attestato dal dr. D. Mari”, concludendo che “Nelle attuali condizioni di salute risulta perciò estremamente improbabile un suo reinserimento in un'attività lavorativa, anche se fisicamente leggera” (sottolineatura del redattore, doc. A6).

 

                                         In queste circostanze un approfondito accertamento medico pluridisciplinare di decorso (per lo meno di natura reumatologica e psichiatrica) appare necessario, fermo restando che, sulla base delle nuove risultanze mediche spetterà al consulente IP valutare le possibilità d’inserimento professionale dell’assicurata.

 

                                         Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         In queste condizioni, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sul decorso, fermo restando il diritto dell’assicurata ad almeno un quarto di rendita dal 1° settembre 2014, una rendita intera dal 1° dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016, considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

                                         Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una mezza rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

 

                                         Ne consegue che il ricorso è accolto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Le decisioni 23 novembre 2017 e 13 dicembre 2017 sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dopo il 1° settembre 2016, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno un quarto di rendita dal 1° settembre 2014, una rendita intera dal 1° dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016, considerato come tale diritto non sia contestato.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti